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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 09/05/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1566/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Specializzata in Materia di Impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei giudici dott. Francesco Saverio Moscato Presidente dott.ssa Monica Pacilio Giudice relatore dott. Edoardo Sirza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1566/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ACUTI Parte_1 C.F._1
SERGIO ( ); C.F._2
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
PRIMAVERA GUIDO;
contumace; Controparte_2
(C.F. , contumace;
Controparte_3 P.IVA_1
CONVENUTI
avente ad oggetto: illecito uso del marchio;
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI:
PER PARTE ATTRICE: come da comparsa di costituzione
“
1. Accertare che i convenuti abbiano posto in essere condotte di sfruttamento e utilizzo indebito del marchio "Arton Café", contro la volontà del titolare esclusivo Sig. Pt_1
nel periodo successivo all'interruzione del rapporto;
[...]
2. Inibire, in via definitiva, qualora i prodotti siano ancora in commercio, ogni atto di pubblicizzazione, vendita, offerta in vendita o utilizzo del marchio "Arton Café", sia direttamente che indirettamente, anche tramite terzi;
3. Ordinare il ritiro definitivo dal commercio dei prodotti recanti il marchio contestato;
4. Ordinare la distruzione, a cura e spese dei convenuti, dei prodotti illegalmente commercializzati;
5. Condannare i convenuti al pagamento della somma di € 3.600,00, a titolo di penale per le violazioni accertate nell'utilizzo del marchio, calcolando un indennizzo di € 300,00 per ognuna delle dodici (12) violazioni accertate, come risultante dall'elenco clienti indicato dagli stessi convenuti;
6. Condannare i convenuti al pagamento della somma di € 619,00, pari alla metà di quanto incassato dalla vendita delle capsule al;
Parte_2
7. Condannare i convenuti al pagamento della somma di € 1.825,00, pari alla metà di quanto incassato per la vendita del caffè acquistato, lavorato e rivenduto, detratte e al netto delle spese sostenute;
8. Condannare la società al pagamento della somma di € 4.700,00, corrispondente all'importo indicato nella ricevuta fiscale e relativo all'attività di consulenza svolta dal Sig. Pt_1
[...]
9. Condannare la controparte al pagamento della somma di € 5.000,00, a titolo di risarcimento del danno, anche morale, subito, ovvero nella misura che verrà ritenuta di giustizia;
10. Condannare i convenuti al pagamento della complessiva somma di € 15.719, oltre al risarcimento dei danni anche morali”.
pagina 2 di 5 PER PARTE CONVENUTA: come da foglio di PC
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, rigettare la domanda attorea in quanto nella sua formulazione infondata in fatto ed in diritto
Con condanna alle spese e compensi del presente procedimento”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Le domande svolte da contro e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
la società in relazione ad asserite condotte di sfruttamento illecito del proprio CP_3 marchio “Arton Cafè” non possono trovare accoglimento.
L'attore ha dedotto che dopo alcune trattative “per entrare in società con i convenuti” (così testualmente in atto di citazione) giunse con loro ad un accordo solo verbale sullo sfruttamento economico del marchio, che prevedeva la ripartizione al 50% dei proventi della vendita dei prodotti e che lui si occupasse del coordinamento, la realizzazione e il mantenimento del sito
“Arton Cafè”, del reperimento dei clienti, della realizzazione degli involucri delle capsule, sfruttando le sue innumerevoli conoscenze nel campo della torrefazione. Ha aggiunto che i signori anche per il tramite della loro società, hanno utilizzato il CP_1 CP_3
marchio, pubblicizzando i propri prodotti (lattine, espositori, capsule) e promuovendoli attraverso un sito internet e canali social, senza comunicarglielo.
Sulla base del documento denominato “lettera finale” allegato all'atto di citazione (una lettera di intimazione datata 21.02.2019 del suo difensore dell'epoca, avv. , con cui chiedeva Per_1
il pagamento del 50% dei profitti realizzati fino ad allora) è possibile integrare le allegazioni dell'atto di citazione con l'ulteriore circostanza che l'attore avrebbe revocato il consenso allo sfruttamento del marchio a giugno 2016.
Ha chiesto, in conclusione, che siano accertate le violazioni connesse all'utilizzo non autorizzato del marchio, vengano disposti l'inibitoria da ogni atto di produzione e commercializzazione dei prodotti recanti il marchio, l'ordine di ritiro dal commercio dei prodotti contraddistinti dal marchio, venga fissata una penale per ogni violazione, e vengano condannati i convenuti al risarcimento dei danni subiti (danno emergente e lucro cessante, per mancata applicazione di royalties).
pagina 3 di 5 II. Dei tre convenuti si è costituito solo il sig. il quale ha ammesso che tra Controparte_1
le parti vi è stata collaborazione per la commercializzazione del caffè con il marchio dell'attore per un periodo molto limitato (dal 16.03.2015 all'08.03.2016), con ricavi molto modesti, cioè di appena € 1782,16, essendo stati venduti solo 120 kg di caffè e circa 5 macchine per caffè.
III. I fatti esposti dall'attore in atto di citazione - in maniera molto generica e non sempre coerente - sono rimasti privi di un riscontro probatorio sufficientemente certo. In particolare, non risulta provato che i prodotti con il marchio “Arton Cafè” abbiano avuto una consistente diffusione o che questi siano ancora in commercio.
Alcuni testimoni hanno reso dichiarazioni collimanti con le difese svolte da Controparte_1
Si tratta di che, sentito all'udienza del 03.05.2023, ha confermato che la società Testimone_1
da lui rappresentata (Sandalj Trading Company s.p.a.) ha venduto alla quattro CP_3 sacchi da 30 kg ciascuno di caffè “crudo” per complessivi € 1.700-1.800, e di , Testimone_2
il quale ha dichiarato, sentito alla medesima udienza, di essere stato incaricato di “fare i conteggi per suddividere i costi fra i due” e che il costo per l'acquisto del caffè è stato di circa
1.800,00.
A fronte però della prova di una sia pur esigua quantità di caffè acquistata di comune accordo per la lavorazione e il confezionamento, non è possibile determinare quanta parte sia stata effettivamente venduta, quali sarebbero gli utili da ripartire poi al 50% e altre poste di danno.
E' stata acquisita anche un'altra testimonianza che dà evidenza dell'avvenuta vendita di caffè, quella di (udienza del 15.11.2023), proprietario del , il quale ha Testimone_3 Parte_2
dichiarato che si è rifornito, nel periodo compreso tra il 2015 e il 2018, di cinque scatole di caffè al ginseng ogni 2/3 mesi e che ogni scatola conteneva cinquanta capsule. Anche in questo caso, però, non sussistendo elementi che possano far luce sul prezzo di vendita e il profitto che ne n'è tratto, non è possibile la pronuncia di una condanna.
IV. Deve aggiungersi che, sulla base della stessa prospettazione dell'attore desumibile dall'allegato “lettera finale”, sino al giugno 2016 l'utilizzo del marchio da parte dei convenuti è avvenuto con il consenso, anche se espresso verbalmente (nessuna forma scritta è richiesta per il contratto di licenza di un marchio). Solo da tale data l'attore ha manifestato la volontà di revocare il consenso allo sfruttamento del marchio. Dunque, l'affermazione dell'attore circa una responsabilità qualificata espressamente extracontrattuale dei convenuti non è fondata pagina 4 di 5 quantomeno per il periodo precedente al giugno 2016. Eventuali pretese relative a tale periodo potrebbero configurare, al più, una responsabilità per inadempimento, da esercitarsi sulla base di diversi presupposti.
- Spese di lite -
Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo la regola generale dettata dall'art. 91 c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014, in base allo scaglione della causa (da € 5.201 a € 26.000). Vengono applicati i valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, in considerazione della semplicità delle questioni trattate e del non particolare pregio degli atti di parte, che poco hanno inciso sulla decisione della causa, per la fase istruttoria i valori medi (art. 4 D. M. cit.).
Dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali quanto ai rapporti fra l'attore e i convenuti , attesa la loro contumacia. Controparte_4 Controparte_3
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Trieste così provvede:
1. rigetta le domande formulate da Parte_1
2. condanna al pagamento delle spese processuali in favore del convenuto Parte_1
liquidate in € 3.380,00 per competenze di avvocato, oltre a spese Controparte_1
generali nella misura del 15%, IVA e CNAP come per legge;
3. dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali nei rapporti fra l'attore e gli altri convenuti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Trieste, 30/04/2025.
Il Giudice est. dott.ssa Monica Pacilio
Il Presidente dott. Francesco Saverio Moscato
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Specializzata in Materia di Impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei giudici dott. Francesco Saverio Moscato Presidente dott.ssa Monica Pacilio Giudice relatore dott. Edoardo Sirza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1566/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ACUTI Parte_1 C.F._1
SERGIO ( ); C.F._2
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
PRIMAVERA GUIDO;
contumace; Controparte_2
(C.F. , contumace;
Controparte_3 P.IVA_1
CONVENUTI
avente ad oggetto: illecito uso del marchio;
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI:
PER PARTE ATTRICE: come da comparsa di costituzione
“
1. Accertare che i convenuti abbiano posto in essere condotte di sfruttamento e utilizzo indebito del marchio "Arton Café", contro la volontà del titolare esclusivo Sig. Pt_1
nel periodo successivo all'interruzione del rapporto;
[...]
2. Inibire, in via definitiva, qualora i prodotti siano ancora in commercio, ogni atto di pubblicizzazione, vendita, offerta in vendita o utilizzo del marchio "Arton Café", sia direttamente che indirettamente, anche tramite terzi;
3. Ordinare il ritiro definitivo dal commercio dei prodotti recanti il marchio contestato;
4. Ordinare la distruzione, a cura e spese dei convenuti, dei prodotti illegalmente commercializzati;
5. Condannare i convenuti al pagamento della somma di € 3.600,00, a titolo di penale per le violazioni accertate nell'utilizzo del marchio, calcolando un indennizzo di € 300,00 per ognuna delle dodici (12) violazioni accertate, come risultante dall'elenco clienti indicato dagli stessi convenuti;
6. Condannare i convenuti al pagamento della somma di € 619,00, pari alla metà di quanto incassato dalla vendita delle capsule al;
Parte_2
7. Condannare i convenuti al pagamento della somma di € 1.825,00, pari alla metà di quanto incassato per la vendita del caffè acquistato, lavorato e rivenduto, detratte e al netto delle spese sostenute;
8. Condannare la società al pagamento della somma di € 4.700,00, corrispondente all'importo indicato nella ricevuta fiscale e relativo all'attività di consulenza svolta dal Sig. Pt_1
[...]
9. Condannare la controparte al pagamento della somma di € 5.000,00, a titolo di risarcimento del danno, anche morale, subito, ovvero nella misura che verrà ritenuta di giustizia;
10. Condannare i convenuti al pagamento della complessiva somma di € 15.719, oltre al risarcimento dei danni anche morali”.
pagina 2 di 5 PER PARTE CONVENUTA: come da foglio di PC
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, rigettare la domanda attorea in quanto nella sua formulazione infondata in fatto ed in diritto
Con condanna alle spese e compensi del presente procedimento”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Le domande svolte da contro e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
la società in relazione ad asserite condotte di sfruttamento illecito del proprio CP_3 marchio “Arton Cafè” non possono trovare accoglimento.
L'attore ha dedotto che dopo alcune trattative “per entrare in società con i convenuti” (così testualmente in atto di citazione) giunse con loro ad un accordo solo verbale sullo sfruttamento economico del marchio, che prevedeva la ripartizione al 50% dei proventi della vendita dei prodotti e che lui si occupasse del coordinamento, la realizzazione e il mantenimento del sito
“Arton Cafè”, del reperimento dei clienti, della realizzazione degli involucri delle capsule, sfruttando le sue innumerevoli conoscenze nel campo della torrefazione. Ha aggiunto che i signori anche per il tramite della loro società, hanno utilizzato il CP_1 CP_3
marchio, pubblicizzando i propri prodotti (lattine, espositori, capsule) e promuovendoli attraverso un sito internet e canali social, senza comunicarglielo.
Sulla base del documento denominato “lettera finale” allegato all'atto di citazione (una lettera di intimazione datata 21.02.2019 del suo difensore dell'epoca, avv. , con cui chiedeva Per_1
il pagamento del 50% dei profitti realizzati fino ad allora) è possibile integrare le allegazioni dell'atto di citazione con l'ulteriore circostanza che l'attore avrebbe revocato il consenso allo sfruttamento del marchio a giugno 2016.
Ha chiesto, in conclusione, che siano accertate le violazioni connesse all'utilizzo non autorizzato del marchio, vengano disposti l'inibitoria da ogni atto di produzione e commercializzazione dei prodotti recanti il marchio, l'ordine di ritiro dal commercio dei prodotti contraddistinti dal marchio, venga fissata una penale per ogni violazione, e vengano condannati i convenuti al risarcimento dei danni subiti (danno emergente e lucro cessante, per mancata applicazione di royalties).
pagina 3 di 5 II. Dei tre convenuti si è costituito solo il sig. il quale ha ammesso che tra Controparte_1
le parti vi è stata collaborazione per la commercializzazione del caffè con il marchio dell'attore per un periodo molto limitato (dal 16.03.2015 all'08.03.2016), con ricavi molto modesti, cioè di appena € 1782,16, essendo stati venduti solo 120 kg di caffè e circa 5 macchine per caffè.
III. I fatti esposti dall'attore in atto di citazione - in maniera molto generica e non sempre coerente - sono rimasti privi di un riscontro probatorio sufficientemente certo. In particolare, non risulta provato che i prodotti con il marchio “Arton Cafè” abbiano avuto una consistente diffusione o che questi siano ancora in commercio.
Alcuni testimoni hanno reso dichiarazioni collimanti con le difese svolte da Controparte_1
Si tratta di che, sentito all'udienza del 03.05.2023, ha confermato che la società Testimone_1
da lui rappresentata (Sandalj Trading Company s.p.a.) ha venduto alla quattro CP_3 sacchi da 30 kg ciascuno di caffè “crudo” per complessivi € 1.700-1.800, e di , Testimone_2
il quale ha dichiarato, sentito alla medesima udienza, di essere stato incaricato di “fare i conteggi per suddividere i costi fra i due” e che il costo per l'acquisto del caffè è stato di circa
1.800,00.
A fronte però della prova di una sia pur esigua quantità di caffè acquistata di comune accordo per la lavorazione e il confezionamento, non è possibile determinare quanta parte sia stata effettivamente venduta, quali sarebbero gli utili da ripartire poi al 50% e altre poste di danno.
E' stata acquisita anche un'altra testimonianza che dà evidenza dell'avvenuta vendita di caffè, quella di (udienza del 15.11.2023), proprietario del , il quale ha Testimone_3 Parte_2
dichiarato che si è rifornito, nel periodo compreso tra il 2015 e il 2018, di cinque scatole di caffè al ginseng ogni 2/3 mesi e che ogni scatola conteneva cinquanta capsule. Anche in questo caso, però, non sussistendo elementi che possano far luce sul prezzo di vendita e il profitto che ne n'è tratto, non è possibile la pronuncia di una condanna.
IV. Deve aggiungersi che, sulla base della stessa prospettazione dell'attore desumibile dall'allegato “lettera finale”, sino al giugno 2016 l'utilizzo del marchio da parte dei convenuti è avvenuto con il consenso, anche se espresso verbalmente (nessuna forma scritta è richiesta per il contratto di licenza di un marchio). Solo da tale data l'attore ha manifestato la volontà di revocare il consenso allo sfruttamento del marchio. Dunque, l'affermazione dell'attore circa una responsabilità qualificata espressamente extracontrattuale dei convenuti non è fondata pagina 4 di 5 quantomeno per il periodo precedente al giugno 2016. Eventuali pretese relative a tale periodo potrebbero configurare, al più, una responsabilità per inadempimento, da esercitarsi sulla base di diversi presupposti.
- Spese di lite -
Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo la regola generale dettata dall'art. 91 c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014, in base allo scaglione della causa (da € 5.201 a € 26.000). Vengono applicati i valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, in considerazione della semplicità delle questioni trattate e del non particolare pregio degli atti di parte, che poco hanno inciso sulla decisione della causa, per la fase istruttoria i valori medi (art. 4 D. M. cit.).
Dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali quanto ai rapporti fra l'attore e i convenuti , attesa la loro contumacia. Controparte_4 Controparte_3
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Trieste così provvede:
1. rigetta le domande formulate da Parte_1
2. condanna al pagamento delle spese processuali in favore del convenuto Parte_1
liquidate in € 3.380,00 per competenze di avvocato, oltre a spese Controparte_1
generali nella misura del 15%, IVA e CNAP come per legge;
3. dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali nei rapporti fra l'attore e gli altri convenuti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Trieste, 30/04/2025.
Il Giudice est. dott.ssa Monica Pacilio
Il Presidente dott. Francesco Saverio Moscato
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