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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 07/11/2024, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 1906/2023
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Paolo Rampini Presidente relatore estensore
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 1906/2023
avente per oggetto: Separazione e divorzio (scioglimento del matrimonio)
proposta da:
ata a TI (ANIA) il 20/07/1983 Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. BIANCA GHISLIERI
-ricorrente
CONTRO
ato a AN (ANIA) il 16/05/1974 Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ANNA GARIGLIO
-convenuto scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso telematicamente depositato in data 02/07/2023 la ricorrente adiva questo Tribunale per la pronuncia cumulativa, previa decorrenza dei termini di legge, di separazione e divorzio alle condizioni dalla stessa proposte nel ricorso introduttivo.
In data 02/10/2023 il convenuto si costituiva contestando in fatto e in diritto le deduzioni avversarie, aderendo solo alla pronuncia in punto status.
Le parti concludevano congiuntamente e veniva pronunciata sentenza parziale n. 255/2024 pubblicata il 20/03/2024 e rimessa la causa sul ruolo del Giudice Relatore che fissava termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni al 30/10/2024;
fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa, nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti in sede di ricorso introduttivo
“1. i coniugi si dichiarano autonomi ed autosufficienti e nulla è quindi dovuto a titolo di mantenimento nè ad ogni altro qualsivoglia titolo/pretesa e/o ragione tra le parti;
2. i figli minorenni E , vengono Persona_1 Persona_2
affidati in via esclusiva alla madre e manterranno presso la stessa residenza ed allocazione principale;
3. la casa coniugale, sita in Poirino (TO), Via Cavour n. 8, con tutti gli arredi e le suppellettili ivi presenti resterà assegnata alla sig.ra ed il marito potrà ritirare i propri effetti ed Parte_1
attrezzi di lavoro ancora rimasti con tempi e modalità da concordarsi;
4. il sig. contribuirà al mantenimento dei tre figli nati dal matrimonio ( CP_1 [...]
, e ) con il pagamento mensile Persona_3 Persona_4 Persona_2 dell'importo complessivo di euro 150,00 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT e da versarsi alle coordinate bancarie/postali fornite dalla sig.ra entro l'ultimo giorno Parte_1
di ogni mese a partire dal mese di febbraio 2024, sino a quando lo stesso rimarrà a vivere in Romania, che si eleveranno a €. 400,00 complessivi se il medesimo reperirà attività lavorativa in altro stato;
il sig. concorrerà inoltre in misura del 50% nelle spese mediche, scolastiche, Pt_1 sportive e ricreative dei figli come da Protocollo d'Intesa in vigore presso il Tribunale di Asti;
5. la sig.ra potrà richiedere e beneficiare di tutte le agevolazioni fiscali ed aiuti e Parte_1
benefici economici previsti per i figli (in particolare Assegno Unico e/o equivalente, nonché bonus e sussidi vari) in maniera esclusiva ed integrale, percependo i relativi importi in misura del 100%;
6. i coniugi confermano la richiesta di proseguimento della presa in carico dell'intero nucleo familiare da parte del Competente Servizio Sociale fino a che ritenuto necessario e si impegnano a seguire i progetti e i programmi dallo stesso proposti anche al fine di fornire sostegno ai figli minori in vista di un riavvicinamento al padre, con delega ai servizi di valutare tempi e modalità di eventuali futuri incontri padre-figli e qualora se ne ravvisino i presupposti, di predisporre un adeguato calendario.
7. spese di lite compensate.”
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) l'art. 473 bis.49 c.p.c. dispone che negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
c) la Corte di Cassazione I Sez. Civile, con sentenza n. 28727/2023 pubblicata in data 16/10/2023 ha ritenuto ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. d) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
e) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
f) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede;
g) la sentenza con cui il Tribunale di Asti ha pronunciato la separazione personale dei coniugi è divenuta irrevocabile;
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento relativamente al matrimonio contratto da:
nata a [...] il [...] e Parte_1 Controparte_1
ato a AN (ANIA) il 16/05/1974 celebrato in TI (ANIA) in
[...]
data 28/10/1999;
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Asti, in data 6/11/2024
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Paolo Rampini Presidente relatore estensore
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 1906/2023
avente per oggetto: Separazione e divorzio (scioglimento del matrimonio)
proposta da:
ata a TI (ANIA) il 20/07/1983 Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. BIANCA GHISLIERI
-ricorrente
CONTRO
ato a AN (ANIA) il 16/05/1974 Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ANNA GARIGLIO
-convenuto scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso telematicamente depositato in data 02/07/2023 la ricorrente adiva questo Tribunale per la pronuncia cumulativa, previa decorrenza dei termini di legge, di separazione e divorzio alle condizioni dalla stessa proposte nel ricorso introduttivo.
In data 02/10/2023 il convenuto si costituiva contestando in fatto e in diritto le deduzioni avversarie, aderendo solo alla pronuncia in punto status.
Le parti concludevano congiuntamente e veniva pronunciata sentenza parziale n. 255/2024 pubblicata il 20/03/2024 e rimessa la causa sul ruolo del Giudice Relatore che fissava termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni al 30/10/2024;
fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa, nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti in sede di ricorso introduttivo
“1. i coniugi si dichiarano autonomi ed autosufficienti e nulla è quindi dovuto a titolo di mantenimento nè ad ogni altro qualsivoglia titolo/pretesa e/o ragione tra le parti;
2. i figli minorenni E , vengono Persona_1 Persona_2
affidati in via esclusiva alla madre e manterranno presso la stessa residenza ed allocazione principale;
3. la casa coniugale, sita in Poirino (TO), Via Cavour n. 8, con tutti gli arredi e le suppellettili ivi presenti resterà assegnata alla sig.ra ed il marito potrà ritirare i propri effetti ed Parte_1
attrezzi di lavoro ancora rimasti con tempi e modalità da concordarsi;
4. il sig. contribuirà al mantenimento dei tre figli nati dal matrimonio ( CP_1 [...]
, e ) con il pagamento mensile Persona_3 Persona_4 Persona_2 dell'importo complessivo di euro 150,00 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT e da versarsi alle coordinate bancarie/postali fornite dalla sig.ra entro l'ultimo giorno Parte_1
di ogni mese a partire dal mese di febbraio 2024, sino a quando lo stesso rimarrà a vivere in Romania, che si eleveranno a €. 400,00 complessivi se il medesimo reperirà attività lavorativa in altro stato;
il sig. concorrerà inoltre in misura del 50% nelle spese mediche, scolastiche, Pt_1 sportive e ricreative dei figli come da Protocollo d'Intesa in vigore presso il Tribunale di Asti;
5. la sig.ra potrà richiedere e beneficiare di tutte le agevolazioni fiscali ed aiuti e Parte_1
benefici economici previsti per i figli (in particolare Assegno Unico e/o equivalente, nonché bonus e sussidi vari) in maniera esclusiva ed integrale, percependo i relativi importi in misura del 100%;
6. i coniugi confermano la richiesta di proseguimento della presa in carico dell'intero nucleo familiare da parte del Competente Servizio Sociale fino a che ritenuto necessario e si impegnano a seguire i progetti e i programmi dallo stesso proposti anche al fine di fornire sostegno ai figli minori in vista di un riavvicinamento al padre, con delega ai servizi di valutare tempi e modalità di eventuali futuri incontri padre-figli e qualora se ne ravvisino i presupposti, di predisporre un adeguato calendario.
7. spese di lite compensate.”
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) l'art. 473 bis.49 c.p.c. dispone che negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
c) la Corte di Cassazione I Sez. Civile, con sentenza n. 28727/2023 pubblicata in data 16/10/2023 ha ritenuto ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. d) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
e) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
f) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede;
g) la sentenza con cui il Tribunale di Asti ha pronunciato la separazione personale dei coniugi è divenuta irrevocabile;
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento relativamente al matrimonio contratto da:
nata a [...] il [...] e Parte_1 Controparte_1
ato a AN (ANIA) il 16/05/1974 celebrato in TI (ANIA) in
[...]
data 28/10/1999;
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Asti, in data 6/11/2024
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)