Art. 1.
In deroga all' art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato, fino al 30 giugno 1953, a provvedere al pagamento dei contributi e delle spese di cui alle lettere e) , f) ed h) dell'art. 1 ed alle lettere a) , c) ed f) dell'art. 4 della legge 23 aprile 1949, n. 165 , a mezzo di aperture di credito a favore dei capi degli Ispettorati agrari compartimentali e degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.
Il limite stabilito dal citato art. 56 e successive modificazioni e' elevato, per l'erogazione di cui al primo comma, a L. 10.000.000.
In deroga all' art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato, fino al 30 giugno 1953, a provvedere al pagamento dei contributi e delle spese di cui alle lettere e) , f) ed h) dell'art. 1 ed alle lettere a) , c) ed f) dell'art. 4 della legge 23 aprile 1949, n. 165 , a mezzo di aperture di credito a favore dei capi degli Ispettorati agrari compartimentali e degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.
Il limite stabilito dal citato art. 56 e successive modificazioni e' elevato, per l'erogazione di cui al primo comma, a L. 10.000.000.