Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa di appello iscritta al n. 695/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 362 del 30.4.2024, non notificata;
avente ad oggetto: opposizione a intimazione di pagamento, promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Olga Porta ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli – appellante nei confronti di:
Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato ed elettivamente domiciliato presso i relativi Uffici in Bologna – appellato nonché di:
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Sirio Giametta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Frattamaggiore – appellata trattata all'udienza collegiale del giorno 16.1.2025, udita la relazione della causa fatta dal relatore dott. Luca Mascini, viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza;
1
Parma, in funzione di Giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07820229001958626/00, notificata da
, con la quale erano azionate le pretese Controparte_1
sanzionatorie di cui alle ordinanze ingiunzione n. 495/2011 e n. 496/2011, notificate il 23.12.2011, ed era richiesto il pagamento di complessivi €
99.776,141, a titolo di sanzioni amministrative e maggiorazioni maturate ex art. 27 della l. n. 689/1981, eccependo l'opponente, quale unica ragione di doglianza, l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione;
che il Tribunale di Parma emetteva le seguenti statuizioni:
“1) Dichiara l'inammissibilità del ricorso in opposizione, con riguardo alla doglianza relativa alla prescrizione maturata antecedentemente l'iscrizione a ruolo delle pretese sanzionatorie in controversia ad opera dell'Amministrazione procedente.
2) Dichiara l'infondatezza del ricorso in opposizione, con riguardo alla doglianza relativa alla prescrizione maturata successivamente all'iscrizione a ruolo delle pretese sanzionatorie in controversia ad opera dell'Amministrazione procedente.
3) Condanna alla rifusione delle spese di lite a Parte_1
favore di , spese che si Controparte_1
liquidano in euro 5.400,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
4) Condanna alla rifusione delle spese di lite a Parte_1 favore dell' di e Reggio-Emilia, spese Parte_2 Pt_2 che si liquidano, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 149 del 2015, in euro
4.3200,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”; che ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Parma, chiedendo preliminarmente “la sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza n. 362/2024, sussistendo gravi e
2 fondati motivi che l'immediata esecuzione della stessa causi all'appellante un pregiudizio irreparabile.
L'atto di appello dimostra l'illegittimità della pretesa creditoria di cui all'intimazione di pagamento e della cartella in esso portata e pertanto si chiede la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato ricorrendone i presupposti di legge e cioè il fumus boni iuris ed il periculum in mora.
Invero, si richiede sin da ora che l'Ill.mo Giudice adito, sospenda l'esecuzione della sentenza n. N. 362/2024 rilevato che, trattasi di titolo esecutivo, e che può, pertanto, comportare danno all'odierna ricorrente.
Innanzitutto, si paventa l'attualità del danno, rilevato che l'
[...]
opera indiscriminatamente a raggiera, Controparte_1
effettuando pignoramenti immobiliari e mobiliari, pignoramenti presso terzi, privilegiando gli istituti bancari con cui i soggetti operano, bloccando, anzi, paralizzando in tal modo qualsiasi attività e investimenti finanziari, nonché la vita stessa delle persone che si vedono ad horas revocati ogni tipo di affidamento e rifiutata la richiesta di nuovo danaro.
Risulta evidente, infatti, il pregiudizio patrimoniale che l'appellante subirebbe dall'esecuzione dell'impugnata sentenza anche per l'entità dell'importo richiesto.
Del resto il fumus boni iuris è ictu oculi evidente, rilevato che, anche da una semplice e sommaria lettura del ricorso in appello, si evidenzia che la sentenza fa riferimento ad un'intimazione, i cui crediti dalla stessa portati sono prescritti.
Ad abundantiam si precisa che, pur non essendo stato posto ancora in esecuzione il provvedimento comunque deve essere concessa la sospensione, in quanto tra la data di presentazione del presente ricorso e la data in cui sarà fissata l'udienza di discussione, passerà un lasso temporale che potrà comportare l'inizio dell'esecuzione stessa.
Si insiste, pertanto, per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 362/2024 ex art. 283 c.p.c. per quanto testè esposto”; che le controparti si sono costituite in giudizio, resistendo all'istanza cautelare;
3 considerato: che l'istanza di sospensiva è inammissibile, in relazione ai capi di inammissibilità e di rigetto delle domande, in quanto il titolo munito di efficacia esecutiva e fondante il credito dell'appellato non è rappresentato dalla sentenza di primo grado – inidonea, alla luce di tali statuizioni, a fondare un processo esecutivo in pregiudizio della odierna parte istante – ma
è costituito dai titoli presupposti;
che, in relazione ai capi della sentenza aventi ad oggetto la condanna al pagamento delle spese di lite, l'impugnazione non rivela, ad una valutazione compiuta prima facie, come si addice alla fase cautelare e fermo restando ogni successivo approfondimento, un alto grado di fondatezza, non apprendo pertanto del tutto evidente il fumus boni iuris dei motivi di gravame, essendo poi generico e non circostanziato il riferimento al pregiudizio che l'appellante subirebbe a seguito dell'esecuzione, peraltro non ancora iniziata;
P.Q.M.
dichiara inammissibile l'istanza di sospensione.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 16.1.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
4