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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 27/11/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1506/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio RI OL Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice relatore dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1506/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAGLIARA ZAIRA Parte_1 C.F._1
e
ID RA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. ALLEGRA C.F._2
AN
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI: come precisate congiuntamente entro il termine del 24.11.2025 assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. e di seguito riportate “CONDIZIONI
di seguito riportate, aventi i medesimi contenuti di quelle concordate in sede separativa non essendovi stati significativi mutamenti rispetto all'assetto economico – patrimoniale delle Parti, salvo i minimi correttivi infra indicati, da valersi in ogni caso rebus sic stantibus e con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso, che tengono conto di tutte le premesse sopra indicate:
1) i continueranno a vivere separatamente con impegno a portarsi reciproco rispetto;
Per_1
2) i Minori manterranno residenza anagrafica presso la MA in 23900 Lecco (LC) – Via Belfiore
n. 68 e s'intenderanno affidati in via condivisa ad entrambi i Genitori, con collocamento prevalente presso la MA ed ampi tempi di cura paterni, come meglio descritti nel prosieguo: entrambe le
Parti si occuperanno, dunque, investite della comune responsabilità genitoriale, delle scelte relative alla crescita ed all'educazione dei Minori, alla loro graduale assunzione d'indipendenza ed autonomia, nonché alle cure ed alla sorveglianza dei loro rapporti affettivo-sentimentali-amicali.
Oltre a ciò, saranno investite della comune responsabilità riguardante le decisioni relative a cure mediche e dentistiche, ivi compresa l'individuazione del Professionista, scelte scolastiche, religiose e viaggi all'estero. Tali decisioni saranno, pertanto, prese di comune accordo ed in condivisione tra i due Genitori e ciò fermo restando quanto previsto al paragrafo 6) del presente ricorso in tema di spese straordinarie, in adesione al relativo Protocollo vigente presso codesto Tribunale. Fermo altresì restando quanto previsto dall'art. 337 ter c.c. in punto di esercizio separato della responsabilità genitoriale esclusiva per le decisioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi tempi di collocamento, entrambi i Ricorrenti saranno tenuti a riferire ed aggiornare prontamente l'altro
Genitore di tutto ciò che riguarda e che riguarderà i Minori in modo che possano, effettivamente, cogestire la genitorialità condivisa e, in caso di criticità, si impegnano a rinvenire insieme strumenti e metodi per la loro risoluzione. I Ricorrenti concordano e si impegnano a fare in modo che i Minori continuino ad intrattenere rapporti significativi con i Parenti di entrambi i rami genitoriali e, in particolare, con i Nonni paterni e materni, ai quali dunque prioritariamente i Genitori delegheranno la cura – ivi compreso l'accompagnare e/o il prelevare i Minori a/da scuola, attività extrascolastiche, centri estivi, ecc. – senza possibilmente ricorrere all'aiuto di terzi verso corrispettivo. I Genitori avranno pertanto pari accesso al registro scolastico, al fascicolo sanitario elettronico ed ai gruppi whatsapp inerenti alle attività scolastiche ed extrascolastiche dei Minori, si impegneranno inoltre a suddividere equamente i colloqui con le Insegnanti e le visite mediche e dentistiche relative ai Minori
(oltre che relativi trattamenti), fatta salva la possibilità di essere entrambi presenti o di delegare terzi di comune fiducia;
3) a conferma delle condizioni di separazione, omologate dal Tribunale di Lecco con la sentenza di cui al punto C) delle premesse, la Sig.ra continuerà a risiedere con i Minori presso la casa Pt_1 coniugale sita in 23900 Lecco (LC) – via Belfiore n. 68 (così catastalmente identificata: Catasto
Fabbricati – Comune di Lecco, censuario di Germando, foglio 9, mappale 56, subalterno 7, piano
S1-3, categoria A/3, classe 2, vani 5, rendita catastale 335,70, consistenza: tre locali, cucina, bagno e due balconi al piano terzo, con annessa cantina al piano seminterrato e proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni dell'edificio. Coerenze: I. dell'appartamento: affaccio su corte comune per due lati, appartamento di proprietà di terzi, vano scala, affaccio su strada;
II. della cantina: muro di confine per due lati, cantina di proprietà di terzi, corridoio di accesso), alla quale rimarrà assegnata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 sexies c.c. e si farà carico in via esclusiva delle utenze e delle spese condominiali ordinarie, mentre alle spese condominiali c.d. “patrimoniali”
e straordinarie continueranno a concorrervi entrambe le Parti al 50% ciascuna, come per legge;
parimenti continueranno ad essere ripartite al 50% tra le rate di mutuo di cui al punto G) Per_1 delle premesse, che verranno addebitate sul conto corrente del Sig. NF, che pertanto verrà tenuto in essere sino ad estinzione del predetto mutuo (01.05.2030) e sul quale la Sig.ra verserà Pt_1 mensilmente metà della rata dovuta;
4) quanto al diritto – dovere di visita del Padre, le Parti concordano, fatto salvo diverso accordo tra le stesse, di mantenere la regolamentazione di seguito riportata e così come accordata in sede di separazione consensuale dei Coniugi:
visite ordinarie nella settimana in cui il Padre sarà impegnato nel primo turno lavorativo (h 6.00 – h 14.00), egli terrà con sé i Minori a fine settimana alternati, dal venerdì dopo la scuola – curandone il ritiro – alla domenica sera dopo cena, alle ore 20.30 quando li riporterà presso la casa materna, nonché il martedì ed il giovedì dall'uscita della scuola – curandone il ritiro – sino alle ore 20.30 dopo cena, riportandoli presso la MA;
nella settimana in cui il Padre sarà impegnato con il secondo turno lavorativo (h. 14.00 – h. 22.00), invece, terrà con sé i Minori il sabato dalle ore 17.00, prelevandoli dalla casa materna, sino alle ore
9.30 della domenica mattina, quando li riporterà presso la residenza;
il tutto con l'impegno del Padre ad accompagnare i Minori presso le varie attività sportive e ricreative, nella settimana di primo turno lavorativo, come in attualità; periodi di sospensione scolastica durante le vacanze estive e scolastiche in genere, il Padre si prenderà cura dei Minori nei tempi non lavorativi (mattina se occupato con il primo turno, pomeriggio se occupato con il secondo turno), così da sgravare la Nonna materna nell'accudimento dei predetti ed evitare il ricorso alla baby sitter, anche con la frequenza da parte dei Minori di oratorio estivo e gruppi parrocchiali o sportivi;
festività e ponti da definire in accordo tra i Genitori, alla luce del criterio dell'alternanza e tenuto conto delle abitudini familiari;
in caso di disaccordo, varrà il seguente schema:
I. Festività Natalizie: ad anni alterni: a) dalle ore 18.00 della Vigilia di Natale alle ore 21.00 del giorno di Natale, nonché dalle ore 17.00 del 31 Dicembre alle ore 20.30 dell'1 Gennaio, con un
Genitore; b) dalle ore 21.00 del Natale sino alle ore 10:00 del 27 Dicembre, nonché dalle ore 10.00 alle ore 20.30 del giorno dell'Epifania, con l'altro Genitore;
ai fini del calcolo dell'alternanza per l'anno 2025 i Minori trascorreranno i periodi di cui alla lettera a) con il Padre ed i periodi di cui alla lettera b) con la MA;
II. Festività Pasquali: ad anni alterni, il giorno di Pasqua, dalle ore 10.00 alle ore 20.30 con un
Genitore, dalle ore 20.30 della Pasqua sino alle ore 20.30 del Lunedì dell'Angelo con l'altro, ai fini del calcolo dell'alternanza, la domenica Pasquale 2026 sarà di competenza del Padre, mentre
Pasquetta della MA;
III. Altre festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 Dicembre) in via alternata tra
Genitori. Ai fini del calcolo dell'alternanza, il giorno 1° novembre 2025 sarà di competenza paterna;
vacanze scolastiche estive in generale e salvo diverso accordo, i Minori trascorreranno almeno quindici giorni, anche non consecutivi con ciascun Genitore, nel periodo da individuarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
In caso di disaccordo, sarà la MA a scegliere per prima il proprio periodo negli anni pari, mentre il Padre negli anni dispari;
Compleanni
nel giorno del compleanno di uno o dell'altro Genitore i Minori trascorreranno con il predetto l'intera giornata, in deroga al calendario ordinario, mentre per il compleanno di ciascun IN i
Genitori si impegnano ad organizzare una festa e/o un'esperienza condivisa tra loro ed entrambi i
Minori;
5) quanto al contributo al mantenimento in favore dei Minori, nel rispetto di tutti i criteri di cui all'art. 337, 4° comma, c.p.c. – e tenuto conto di quanto infra previsto in punto di Assegno Unico
Familiare – il Sig. NF provvederà a versare a mezzo di bonifico bancario alla Sig.ra Pt_1 entro il giorno 10 di ogni mese e per 12 mesi l'anno, l'importo complessivo di attuali € 455,85 mensili, in ragione di € 151,95 mensili per ciascun IN (somma questa esito della rivalutazione effettuata secondo gli indici ISTAT a gennaio 2025 dell'importo originariamente pattuito di € 450,00
– € 150,00 per ciascun FIo – e ciò in adempimento alle condizioni di separazione personale dei
Coniugi, così come omologate dal Tribunale adito), da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT nel gennaio di ogni anno a partire dall'anno 2026; il tutto oltre ad € 300,00 – in luogo dei precedenti €
600,00 pattuiti in sede di separazione personale –entro il 20 Dicembre di ogni anno, che il Sig.
NF verserà alla Sig. in occasione della tredicesima mensilità. Quest'ultima somma non Pt_1 sarà soggetta a rivalutazione annuale;
6) le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei Minori saranno ripartite tra i Coniugi al
50% ciascuno, da individuarsi secondo lo schema di cui al Protocollo adottato presso il Tribunale di Lecco in data 29.03.2018 e di seguito testualmente riportato: “- SPESE MEDICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- SPESE MEDICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante;
- SPESE SCOLASTICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto. - SPESE SCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i Genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- SPESE EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei
Genitori; f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno)”.
Il tutto con impegno delle Parti a mantenere una contabilità mensile delle stesse, così da poter definire i reciproci debiti/crediti relative alle spese in parola entro la fine del mese successivo agli esborsi;
7) ai sensi delle Leggi fiscali e tributarie: Assegno Unico Familiare: i Genitori convengono che la
Sig.ra continuerà a fruire al 100% dell'Assegno Unico Familiare;
parimenti verranno richieste Pt_1
e percepite dalla sola MA, eventuali future misure sostitutive all'A.U.F., così come qualsivoglia beneficio di welfare erogato da Stato, Regioni, Province, Comuni ed Enti in genere erogati in favore della famiglia, dell'infanzia o dell'adolescenza, il tutto senza animo di rimborso da parte del Sig.
NF;
- le eventuali future detrazioni per i figli a carico, non rientranti nelle misure di cui sopra, spetteranno ai Genitori in misura del 50% ciascuno, ivi compresa la facoltà di dedurre e/o detrarre le spese straordinarie sostenute per i Minori;
- al fine di poter fruire dei benefici in commento o di eventuali rimborsi assicurativi, i Genitori dovranno mettersi a reciproca disposizione i documenti fiscali relative alle spese straordinarie sostenute per i FI (fatture e ricevute, intestate al nominativo dei predetti, con indicato il loro codice fiscale) relative a spese deducibili/detraibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa, in tempo utile per la richiesta;
8) i Coniugi si dichiarano di essere economicamente indipendenti e nulla pertanto è dovuto, allo stato, in favore dell'uno o dell'altra a titolo di contributo al mantenimento;
9) le Parti si autorizzano reciprocamente a richiedere il rilascio o il rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio per sé e per i Minori;
10) spese legali del presente procedimento compensate tra le Parti, il contributo unificato sarà a carico del Sig. NF.
***
Tutto ciò premesso, i Signori e NF, come sopra rappresentati, assistiti, difesi ed Pt_1
elettivamente domiciliati, congiuntamente
RICORRONO
all'adito Tribunale di Lecco – competente in base al luogo di residenza dei Minori – affinché, previ gli incombenti di rito, voglia dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Lecco (LC) il giorno 30.04.2011, in regime di separazione dei beni e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Lecco in data 02.05.2011 al n. 8, parte 2, serie
A – anno 2011, ordinando agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito, alle condizioni di cui ai paragrafi da 1) a 10) sopra indicate e da intendersi quivi integralmente riportate.” RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e ID RA hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 concordatario il 02/05/2011 nel Comune di LECCO e dalla loro unione sono nati tre figli: Per_2 il 11.10.2010, il 5.6.2014 e il 28.06.2019. Per_3 Per_4
Le parti si sono separate in forza della sentenza n. 119/2024, pubblicata l'08.02.2024, alle condizioni stabilite consensualmente tra le stesse.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
22/10/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a
LECCO il 02/05/2011 tra ID RA trascritto nei registri dello Parte_1
Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2011, parte II, serie A, numero 8; 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di LECCO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 25/11/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Erminio RI OL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio RI OL Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice relatore dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1506/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAGLIARA ZAIRA Parte_1 C.F._1
e
ID RA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. ALLEGRA C.F._2
AN
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI: come precisate congiuntamente entro il termine del 24.11.2025 assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. e di seguito riportate “CONDIZIONI
di seguito riportate, aventi i medesimi contenuti di quelle concordate in sede separativa non essendovi stati significativi mutamenti rispetto all'assetto economico – patrimoniale delle Parti, salvo i minimi correttivi infra indicati, da valersi in ogni caso rebus sic stantibus e con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso, che tengono conto di tutte le premesse sopra indicate:
1) i continueranno a vivere separatamente con impegno a portarsi reciproco rispetto;
Per_1
2) i Minori manterranno residenza anagrafica presso la MA in 23900 Lecco (LC) – Via Belfiore
n. 68 e s'intenderanno affidati in via condivisa ad entrambi i Genitori, con collocamento prevalente presso la MA ed ampi tempi di cura paterni, come meglio descritti nel prosieguo: entrambe le
Parti si occuperanno, dunque, investite della comune responsabilità genitoriale, delle scelte relative alla crescita ed all'educazione dei Minori, alla loro graduale assunzione d'indipendenza ed autonomia, nonché alle cure ed alla sorveglianza dei loro rapporti affettivo-sentimentali-amicali.
Oltre a ciò, saranno investite della comune responsabilità riguardante le decisioni relative a cure mediche e dentistiche, ivi compresa l'individuazione del Professionista, scelte scolastiche, religiose e viaggi all'estero. Tali decisioni saranno, pertanto, prese di comune accordo ed in condivisione tra i due Genitori e ciò fermo restando quanto previsto al paragrafo 6) del presente ricorso in tema di spese straordinarie, in adesione al relativo Protocollo vigente presso codesto Tribunale. Fermo altresì restando quanto previsto dall'art. 337 ter c.c. in punto di esercizio separato della responsabilità genitoriale esclusiva per le decisioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi tempi di collocamento, entrambi i Ricorrenti saranno tenuti a riferire ed aggiornare prontamente l'altro
Genitore di tutto ciò che riguarda e che riguarderà i Minori in modo che possano, effettivamente, cogestire la genitorialità condivisa e, in caso di criticità, si impegnano a rinvenire insieme strumenti e metodi per la loro risoluzione. I Ricorrenti concordano e si impegnano a fare in modo che i Minori continuino ad intrattenere rapporti significativi con i Parenti di entrambi i rami genitoriali e, in particolare, con i Nonni paterni e materni, ai quali dunque prioritariamente i Genitori delegheranno la cura – ivi compreso l'accompagnare e/o il prelevare i Minori a/da scuola, attività extrascolastiche, centri estivi, ecc. – senza possibilmente ricorrere all'aiuto di terzi verso corrispettivo. I Genitori avranno pertanto pari accesso al registro scolastico, al fascicolo sanitario elettronico ed ai gruppi whatsapp inerenti alle attività scolastiche ed extrascolastiche dei Minori, si impegneranno inoltre a suddividere equamente i colloqui con le Insegnanti e le visite mediche e dentistiche relative ai Minori
(oltre che relativi trattamenti), fatta salva la possibilità di essere entrambi presenti o di delegare terzi di comune fiducia;
3) a conferma delle condizioni di separazione, omologate dal Tribunale di Lecco con la sentenza di cui al punto C) delle premesse, la Sig.ra continuerà a risiedere con i Minori presso la casa Pt_1 coniugale sita in 23900 Lecco (LC) – via Belfiore n. 68 (così catastalmente identificata: Catasto
Fabbricati – Comune di Lecco, censuario di Germando, foglio 9, mappale 56, subalterno 7, piano
S1-3, categoria A/3, classe 2, vani 5, rendita catastale 335,70, consistenza: tre locali, cucina, bagno e due balconi al piano terzo, con annessa cantina al piano seminterrato e proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni dell'edificio. Coerenze: I. dell'appartamento: affaccio su corte comune per due lati, appartamento di proprietà di terzi, vano scala, affaccio su strada;
II. della cantina: muro di confine per due lati, cantina di proprietà di terzi, corridoio di accesso), alla quale rimarrà assegnata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 sexies c.c. e si farà carico in via esclusiva delle utenze e delle spese condominiali ordinarie, mentre alle spese condominiali c.d. “patrimoniali”
e straordinarie continueranno a concorrervi entrambe le Parti al 50% ciascuna, come per legge;
parimenti continueranno ad essere ripartite al 50% tra le rate di mutuo di cui al punto G) Per_1 delle premesse, che verranno addebitate sul conto corrente del Sig. NF, che pertanto verrà tenuto in essere sino ad estinzione del predetto mutuo (01.05.2030) e sul quale la Sig.ra verserà Pt_1 mensilmente metà della rata dovuta;
4) quanto al diritto – dovere di visita del Padre, le Parti concordano, fatto salvo diverso accordo tra le stesse, di mantenere la regolamentazione di seguito riportata e così come accordata in sede di separazione consensuale dei Coniugi:
visite ordinarie nella settimana in cui il Padre sarà impegnato nel primo turno lavorativo (h 6.00 – h 14.00), egli terrà con sé i Minori a fine settimana alternati, dal venerdì dopo la scuola – curandone il ritiro – alla domenica sera dopo cena, alle ore 20.30 quando li riporterà presso la casa materna, nonché il martedì ed il giovedì dall'uscita della scuola – curandone il ritiro – sino alle ore 20.30 dopo cena, riportandoli presso la MA;
nella settimana in cui il Padre sarà impegnato con il secondo turno lavorativo (h. 14.00 – h. 22.00), invece, terrà con sé i Minori il sabato dalle ore 17.00, prelevandoli dalla casa materna, sino alle ore
9.30 della domenica mattina, quando li riporterà presso la residenza;
il tutto con l'impegno del Padre ad accompagnare i Minori presso le varie attività sportive e ricreative, nella settimana di primo turno lavorativo, come in attualità; periodi di sospensione scolastica durante le vacanze estive e scolastiche in genere, il Padre si prenderà cura dei Minori nei tempi non lavorativi (mattina se occupato con il primo turno, pomeriggio se occupato con il secondo turno), così da sgravare la Nonna materna nell'accudimento dei predetti ed evitare il ricorso alla baby sitter, anche con la frequenza da parte dei Minori di oratorio estivo e gruppi parrocchiali o sportivi;
festività e ponti da definire in accordo tra i Genitori, alla luce del criterio dell'alternanza e tenuto conto delle abitudini familiari;
in caso di disaccordo, varrà il seguente schema:
I. Festività Natalizie: ad anni alterni: a) dalle ore 18.00 della Vigilia di Natale alle ore 21.00 del giorno di Natale, nonché dalle ore 17.00 del 31 Dicembre alle ore 20.30 dell'1 Gennaio, con un
Genitore; b) dalle ore 21.00 del Natale sino alle ore 10:00 del 27 Dicembre, nonché dalle ore 10.00 alle ore 20.30 del giorno dell'Epifania, con l'altro Genitore;
ai fini del calcolo dell'alternanza per l'anno 2025 i Minori trascorreranno i periodi di cui alla lettera a) con il Padre ed i periodi di cui alla lettera b) con la MA;
II. Festività Pasquali: ad anni alterni, il giorno di Pasqua, dalle ore 10.00 alle ore 20.30 con un
Genitore, dalle ore 20.30 della Pasqua sino alle ore 20.30 del Lunedì dell'Angelo con l'altro, ai fini del calcolo dell'alternanza, la domenica Pasquale 2026 sarà di competenza del Padre, mentre
Pasquetta della MA;
III. Altre festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 Dicembre) in via alternata tra
Genitori. Ai fini del calcolo dell'alternanza, il giorno 1° novembre 2025 sarà di competenza paterna;
vacanze scolastiche estive in generale e salvo diverso accordo, i Minori trascorreranno almeno quindici giorni, anche non consecutivi con ciascun Genitore, nel periodo da individuarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
In caso di disaccordo, sarà la MA a scegliere per prima il proprio periodo negli anni pari, mentre il Padre negli anni dispari;
Compleanni
nel giorno del compleanno di uno o dell'altro Genitore i Minori trascorreranno con il predetto l'intera giornata, in deroga al calendario ordinario, mentre per il compleanno di ciascun IN i
Genitori si impegnano ad organizzare una festa e/o un'esperienza condivisa tra loro ed entrambi i
Minori;
5) quanto al contributo al mantenimento in favore dei Minori, nel rispetto di tutti i criteri di cui all'art. 337, 4° comma, c.p.c. – e tenuto conto di quanto infra previsto in punto di Assegno Unico
Familiare – il Sig. NF provvederà a versare a mezzo di bonifico bancario alla Sig.ra Pt_1 entro il giorno 10 di ogni mese e per 12 mesi l'anno, l'importo complessivo di attuali € 455,85 mensili, in ragione di € 151,95 mensili per ciascun IN (somma questa esito della rivalutazione effettuata secondo gli indici ISTAT a gennaio 2025 dell'importo originariamente pattuito di € 450,00
– € 150,00 per ciascun FIo – e ciò in adempimento alle condizioni di separazione personale dei
Coniugi, così come omologate dal Tribunale adito), da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT nel gennaio di ogni anno a partire dall'anno 2026; il tutto oltre ad € 300,00 – in luogo dei precedenti €
600,00 pattuiti in sede di separazione personale –entro il 20 Dicembre di ogni anno, che il Sig.
NF verserà alla Sig. in occasione della tredicesima mensilità. Quest'ultima somma non Pt_1 sarà soggetta a rivalutazione annuale;
6) le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei Minori saranno ripartite tra i Coniugi al
50% ciascuno, da individuarsi secondo lo schema di cui al Protocollo adottato presso il Tribunale di Lecco in data 29.03.2018 e di seguito testualmente riportato: “- SPESE MEDICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- SPESE MEDICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante;
- SPESE SCOLASTICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto. - SPESE SCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i Genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- SPESE EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei
Genitori; f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno)”.
Il tutto con impegno delle Parti a mantenere una contabilità mensile delle stesse, così da poter definire i reciproci debiti/crediti relative alle spese in parola entro la fine del mese successivo agli esborsi;
7) ai sensi delle Leggi fiscali e tributarie: Assegno Unico Familiare: i Genitori convengono che la
Sig.ra continuerà a fruire al 100% dell'Assegno Unico Familiare;
parimenti verranno richieste Pt_1
e percepite dalla sola MA, eventuali future misure sostitutive all'A.U.F., così come qualsivoglia beneficio di welfare erogato da Stato, Regioni, Province, Comuni ed Enti in genere erogati in favore della famiglia, dell'infanzia o dell'adolescenza, il tutto senza animo di rimborso da parte del Sig.
NF;
- le eventuali future detrazioni per i figli a carico, non rientranti nelle misure di cui sopra, spetteranno ai Genitori in misura del 50% ciascuno, ivi compresa la facoltà di dedurre e/o detrarre le spese straordinarie sostenute per i Minori;
- al fine di poter fruire dei benefici in commento o di eventuali rimborsi assicurativi, i Genitori dovranno mettersi a reciproca disposizione i documenti fiscali relative alle spese straordinarie sostenute per i FI (fatture e ricevute, intestate al nominativo dei predetti, con indicato il loro codice fiscale) relative a spese deducibili/detraibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa, in tempo utile per la richiesta;
8) i Coniugi si dichiarano di essere economicamente indipendenti e nulla pertanto è dovuto, allo stato, in favore dell'uno o dell'altra a titolo di contributo al mantenimento;
9) le Parti si autorizzano reciprocamente a richiedere il rilascio o il rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio per sé e per i Minori;
10) spese legali del presente procedimento compensate tra le Parti, il contributo unificato sarà a carico del Sig. NF.
***
Tutto ciò premesso, i Signori e NF, come sopra rappresentati, assistiti, difesi ed Pt_1
elettivamente domiciliati, congiuntamente
RICORRONO
all'adito Tribunale di Lecco – competente in base al luogo di residenza dei Minori – affinché, previ gli incombenti di rito, voglia dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Lecco (LC) il giorno 30.04.2011, in regime di separazione dei beni e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Lecco in data 02.05.2011 al n. 8, parte 2, serie
A – anno 2011, ordinando agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito, alle condizioni di cui ai paragrafi da 1) a 10) sopra indicate e da intendersi quivi integralmente riportate.” RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e ID RA hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 concordatario il 02/05/2011 nel Comune di LECCO e dalla loro unione sono nati tre figli: Per_2 il 11.10.2010, il 5.6.2014 e il 28.06.2019. Per_3 Per_4
Le parti si sono separate in forza della sentenza n. 119/2024, pubblicata l'08.02.2024, alle condizioni stabilite consensualmente tra le stesse.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
22/10/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a
LECCO il 02/05/2011 tra ID RA trascritto nei registri dello Parte_1
Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2011, parte II, serie A, numero 8; 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di LECCO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 25/11/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Erminio RI OL