Articolo 4 della Legge 1 febbraio 1978, n. 19
Articolo 3
Versione
21 febbraio 1978
Art. 4.
L'esecuzione delle opere previste dalla presente legge e' dichiarata urgente e indifferibile agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2959 , e successive modificazioni.

Entrata in vigore il 21 febbraio 1978
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