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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 20/03/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 874/2024 tra
[...]
DI Parte_1 Pt_1 [...]
Parte_2
RICORRENTI
e
; C.V Controparte_1
FR CA
RESISTENTI
Oggi 20.3.2025 ad ore 13.25 innanzi al dott. Fabio Iacopini, sono comparsi:
Per Per e Per Parte_1 Controparte_2 Parte_3
l'avv. ROMANO' MARIA CRISTINA Parte_2 Per 'avv. MENEGAZZI GLORIA Controparte_3 Per FR CA l'avv. BRACCO ELEONORA È presente personalmente il sig. Parte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Romanò precisa le conclusioni richiamando quelle dedotte nel ricorso introduttivo e gli avv.ti Menegazzi e Bracco precisano come da rispettive note conclusive depositata il 10.3.2025 ed il
9.3.2025.
Dopo discussione orale, il Giudice alle ore 14.00 si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 17.05 il Giudice esce dalla camera di consiglio e pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Fabio Iacopini
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott. Fabio Iacopini, ha pronunciato ex art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 874/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_4
(C.F. e (C.F.
[...] P.IVA_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. Romanò Maria Cristina del Foro di Varese C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_3 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. Menegazzi Gloria del Foro di Varese
E contro
CA FR (C.F. ), in qualità di socia illimitatamente C.F._3 responsabile della società , con il patrocinio dell'avv. Controparte_3
Bracco Eleonora del Foro di Varese
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 20.3.2025 le parti precisavano come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281decies cpc ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, la , e Parte_1 Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio e Controparte_3
CA FR, nella sua qualità di socio illimitatamente responsabile per le pagina 2 di 5 obbligazioni sociali della predetta società, chiedendo che venisse accertato che nessuna somma era da loro dovuta a in forza della sentenza di condanna n. Controparte_3
367/2022 del Tribunale di Varese, in quanto le somme dovute dalla detta sentenza erano stante per intero oggetto di compensazione nel procedimento R.G. 550/2023 svolto avanti al Tribunale di
Varese, definito con sentenza n. 1379/2023 del 12.12.23. La ricorrente riferiva che n. 5 sentenze
(n.274/2022 del Tribunale di Varese tra e n.367/2022 del Tribunale di CP_3 Parte_1
Varese tra e contro e un terzo, n.903/2022 del Tribunale di Pt_1 Pt_2 Controparte_4
Varese tra e , n.3545/2022 della Corte d'Appello di Milano tra CP_3 Pt_1 Parte_5
e n.1379/2023 del Tribunale di Varese tra AN NC e ), seguite da
[...] Pt_1
atti di precetto notificati in forza delle sentenze e procedimenti esecutivi promossi avanti al Tribunale di Varese e a quello di Como, avevano definito alcuni rapporti tra le parti, che risultavano pendenti i procedimenti esecutivi promossi avanti al Tribunale di Como e che in più di un procedimento
[...]
o il socio AN NC, illimitatamente responsabile per le obbligazioni Controparte_4 sociali fatto salvo il disposto dell'art. 2304 c.c., avevano eccepito in compensazione il credito vantato in forza della detta sentenza n.367/2022. La parte ricorrente, pur non richiamando alcuna eccezione nelle conclusioni svolte, aveva rilevato che le resistenti avevano violato il principio del ne bis in idem e il disposto dell'art. 100 cpc, nonché avevano agito in giudizio abusando del relativo diritto.
Si costituiva in giudizio la società Controparte_3 chiedendo che, accertata l'assenza della causa petendi e dell'interesse ad agire, venisse dichiarata l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'azione svolta e che le domande del ricorrente fossero rigettate.
Si costituiva in giudizio anche CA FR chiedendo che, in via preliminare, venisse dichiarata l'inammissibilità del ricorso per carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 cpc e per la violazione del principio del ne bis in idem e, nel merito, il rigetto delle domande del ricorrente.
Fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni ex art. 281sexies cpc all'udienza del 20.3.2025, nella quale tratteneva la causa in decisione.
- ° - ° -
Preliminarmente si rileva che questo Giudice non esaminerà le argomentazioni citate in parte motiva e svolte dalla parte ricorrente relative alla violazione del principio del ne bis in idem e sull'abuso del diritto, in quanto non appaiono connesse con le domande svolta dalla detta parte in sede di precisazione delle conclusioni. pagina 3 di 5 Quanto al merito della vertenza, si rileva che, nella sostanza, la ricorrente chiede la pronuncia di una sentenza che facesse stato tra le parti prendendo atto del disposto della citata sentenza n.367/2022, ma senza considerare la pendenza di alcuni giudizi di merito avanti ad altro Tribunale.
Le sentenze indicate in parte motiva, però, hanno già disposto in ordine ai relativi rapporti e, in particolare, nel giudizio in opposizione a precetto promosso da AN NC contro la Pt_1
avanti al Tribunale di Varese e concluso con la sentenza n.1379/2023 passata in giudicato, il
[...]
Giudice adito ha già accertato la compensazione del credito; nella parte motiva ha, infatti, evidenziato che “Il precetto deve anche essere ridotto per la somma corrispondente al controcredito di derivante dalla sentenza n. 367/2022 del Tribunale di Varese, opposto in Controparte_4
compensazione da AN, quale socia amministratrice di e nel dispositivo Controparte_4 ha sancito che “dichiara che il credito esposto nel precetto opposto deve intendersi ridotto (– omissis.
-), per la compensazione con il controcredito di La Professione s.n.c. di C. nei Controparte_3
termini indicati in motivazione e delle spese relative alla redazione del precedente precetto sopra descritte”.
Poiché la resistente AN aveva agito nella sua qualità di socio illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali della società di appare evidente che il Controparte_3 Controparte_3
credito portato dalla sentenza n. 367/2022 e vantato nei confronti della , di Pt_1 Parte_1
quale socio accomandatario della detta società, e di non potrà più essere opposto Controparte_5
in compensazione in altro giudizio, né dalla detta AN, né da . Controparte_3
Quanto precede, però, non in forza di un accertamento operato da questo Giudice nel presente giudizio, ma sulla base del disposto della sentenza n.1379/2023, il cui contenuto questo Giudice si limita a richiamare, in uno con le disposizioni degli artt. 2304 e 2318 c.c..
Se, pertanto, sussisteva già una sentenza definitiva che faceva stato tra le parti sul medesimo oggetto del presente giudizio, appare evidente che non sussisteva in capo ai ricorrenti il presupposto di cui all'art. 100 c.p.c.; la giurisprudenza ha sancito che l'interesse ad agire previsto dalla detta norma deve essere volto ad ottenere un'utilità o di un vantaggio non ottenibile senza l'intervento del giudice e deve essere (cfr Cass. n. 13906/2002) attuale, nel senso che deve sussistere al momento in cui si propone la domanda e concreto, ovvero deve essere valutato con riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del soggetto che esercita l'azione.
Tale interesse nelle azioni di mero accertamento, come quella promossa in questo giudizio, è stato dichiarato insussistente dalla giurisprudenza di legittimità (cfr Cass. SS.UU., n. 27187/2006) nel caso in cui l'accertamento abbia ad oggetto un fatto non contestato.
pagina 4 di 5 Poiché la compensazione era già stata pronunciata nell'ambito di un giudizio passato in giudicato, si deve ribadire che non sussisteva alcun interesse dei ricorrenti alla pronuncia di una sentenza dichiarativa di accertamento negativo avente il medesimo oggetto.
Alla luce di quanto precede appare evidente che le domande della parte ricorrente, carenti di interesse ex art. 100 cpc, dovranno essere rigettate.
La parte ricorrente, soccombente nel presente giudizio, dovrà essere condannata alla rifusione delle spese di lite liquidate in dispositivo sulla base dei valori medi previsti nel D.M. 147/2022 per lo scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00, ridotte per l'assenza della Fase Istruttoria ed ai sensi dell'art. 4, comma 4, del detto DM.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
le domande svolte dalla parte attrice ricorrente
AN
, e in solido a Parte_1 Parte_1 Parte_2
rifondere a e a CA Controparte_3
FR, le spese di lite che liquida, per ciascuna delle resistenti, in € 5.400,00, oltre a C.P.A e all'I.V. A, se dovuta, sulle componenti imponibili come per legge
Sentenza resa ex articolo 281sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Varese, 20.3.2025
Il Giudice dott. Fabio Iacopini
pagina 5 di 5
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 874/2024 tra
[...]
DI Parte_1 Pt_1 [...]
Parte_2
RICORRENTI
e
; C.V Controparte_1
FR CA
RESISTENTI
Oggi 20.3.2025 ad ore 13.25 innanzi al dott. Fabio Iacopini, sono comparsi:
Per Per e Per Parte_1 Controparte_2 Parte_3
l'avv. ROMANO' MARIA CRISTINA Parte_2 Per 'avv. MENEGAZZI GLORIA Controparte_3 Per FR CA l'avv. BRACCO ELEONORA È presente personalmente il sig. Parte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Romanò precisa le conclusioni richiamando quelle dedotte nel ricorso introduttivo e gli avv.ti Menegazzi e Bracco precisano come da rispettive note conclusive depositata il 10.3.2025 ed il
9.3.2025.
Dopo discussione orale, il Giudice alle ore 14.00 si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 17.05 il Giudice esce dalla camera di consiglio e pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Fabio Iacopini
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott. Fabio Iacopini, ha pronunciato ex art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 874/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_4
(C.F. e (C.F.
[...] P.IVA_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. Romanò Maria Cristina del Foro di Varese C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_3 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. Menegazzi Gloria del Foro di Varese
E contro
CA FR (C.F. ), in qualità di socia illimitatamente C.F._3 responsabile della società , con il patrocinio dell'avv. Controparte_3
Bracco Eleonora del Foro di Varese
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 20.3.2025 le parti precisavano come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281decies cpc ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, la , e Parte_1 Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio e Controparte_3
CA FR, nella sua qualità di socio illimitatamente responsabile per le pagina 2 di 5 obbligazioni sociali della predetta società, chiedendo che venisse accertato che nessuna somma era da loro dovuta a in forza della sentenza di condanna n. Controparte_3
367/2022 del Tribunale di Varese, in quanto le somme dovute dalla detta sentenza erano stante per intero oggetto di compensazione nel procedimento R.G. 550/2023 svolto avanti al Tribunale di
Varese, definito con sentenza n. 1379/2023 del 12.12.23. La ricorrente riferiva che n. 5 sentenze
(n.274/2022 del Tribunale di Varese tra e n.367/2022 del Tribunale di CP_3 Parte_1
Varese tra e contro e un terzo, n.903/2022 del Tribunale di Pt_1 Pt_2 Controparte_4
Varese tra e , n.3545/2022 della Corte d'Appello di Milano tra CP_3 Pt_1 Parte_5
e n.1379/2023 del Tribunale di Varese tra AN NC e ), seguite da
[...] Pt_1
atti di precetto notificati in forza delle sentenze e procedimenti esecutivi promossi avanti al Tribunale di Varese e a quello di Como, avevano definito alcuni rapporti tra le parti, che risultavano pendenti i procedimenti esecutivi promossi avanti al Tribunale di Como e che in più di un procedimento
[...]
o il socio AN NC, illimitatamente responsabile per le obbligazioni Controparte_4 sociali fatto salvo il disposto dell'art. 2304 c.c., avevano eccepito in compensazione il credito vantato in forza della detta sentenza n.367/2022. La parte ricorrente, pur non richiamando alcuna eccezione nelle conclusioni svolte, aveva rilevato che le resistenti avevano violato il principio del ne bis in idem e il disposto dell'art. 100 cpc, nonché avevano agito in giudizio abusando del relativo diritto.
Si costituiva in giudizio la società Controparte_3 chiedendo che, accertata l'assenza della causa petendi e dell'interesse ad agire, venisse dichiarata l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'azione svolta e che le domande del ricorrente fossero rigettate.
Si costituiva in giudizio anche CA FR chiedendo che, in via preliminare, venisse dichiarata l'inammissibilità del ricorso per carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 cpc e per la violazione del principio del ne bis in idem e, nel merito, il rigetto delle domande del ricorrente.
Fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni ex art. 281sexies cpc all'udienza del 20.3.2025, nella quale tratteneva la causa in decisione.
- ° - ° -
Preliminarmente si rileva che questo Giudice non esaminerà le argomentazioni citate in parte motiva e svolte dalla parte ricorrente relative alla violazione del principio del ne bis in idem e sull'abuso del diritto, in quanto non appaiono connesse con le domande svolta dalla detta parte in sede di precisazione delle conclusioni. pagina 3 di 5 Quanto al merito della vertenza, si rileva che, nella sostanza, la ricorrente chiede la pronuncia di una sentenza che facesse stato tra le parti prendendo atto del disposto della citata sentenza n.367/2022, ma senza considerare la pendenza di alcuni giudizi di merito avanti ad altro Tribunale.
Le sentenze indicate in parte motiva, però, hanno già disposto in ordine ai relativi rapporti e, in particolare, nel giudizio in opposizione a precetto promosso da AN NC contro la Pt_1
avanti al Tribunale di Varese e concluso con la sentenza n.1379/2023 passata in giudicato, il
[...]
Giudice adito ha già accertato la compensazione del credito; nella parte motiva ha, infatti, evidenziato che “Il precetto deve anche essere ridotto per la somma corrispondente al controcredito di derivante dalla sentenza n. 367/2022 del Tribunale di Varese, opposto in Controparte_4
compensazione da AN, quale socia amministratrice di e nel dispositivo Controparte_4 ha sancito che “dichiara che il credito esposto nel precetto opposto deve intendersi ridotto (– omissis.
-), per la compensazione con il controcredito di La Professione s.n.c. di C. nei Controparte_3
termini indicati in motivazione e delle spese relative alla redazione del precedente precetto sopra descritte”.
Poiché la resistente AN aveva agito nella sua qualità di socio illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali della società di appare evidente che il Controparte_3 Controparte_3
credito portato dalla sentenza n. 367/2022 e vantato nei confronti della , di Pt_1 Parte_1
quale socio accomandatario della detta società, e di non potrà più essere opposto Controparte_5
in compensazione in altro giudizio, né dalla detta AN, né da . Controparte_3
Quanto precede, però, non in forza di un accertamento operato da questo Giudice nel presente giudizio, ma sulla base del disposto della sentenza n.1379/2023, il cui contenuto questo Giudice si limita a richiamare, in uno con le disposizioni degli artt. 2304 e 2318 c.c..
Se, pertanto, sussisteva già una sentenza definitiva che faceva stato tra le parti sul medesimo oggetto del presente giudizio, appare evidente che non sussisteva in capo ai ricorrenti il presupposto di cui all'art. 100 c.p.c.; la giurisprudenza ha sancito che l'interesse ad agire previsto dalla detta norma deve essere volto ad ottenere un'utilità o di un vantaggio non ottenibile senza l'intervento del giudice e deve essere (cfr Cass. n. 13906/2002) attuale, nel senso che deve sussistere al momento in cui si propone la domanda e concreto, ovvero deve essere valutato con riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del soggetto che esercita l'azione.
Tale interesse nelle azioni di mero accertamento, come quella promossa in questo giudizio, è stato dichiarato insussistente dalla giurisprudenza di legittimità (cfr Cass. SS.UU., n. 27187/2006) nel caso in cui l'accertamento abbia ad oggetto un fatto non contestato.
pagina 4 di 5 Poiché la compensazione era già stata pronunciata nell'ambito di un giudizio passato in giudicato, si deve ribadire che non sussisteva alcun interesse dei ricorrenti alla pronuncia di una sentenza dichiarativa di accertamento negativo avente il medesimo oggetto.
Alla luce di quanto precede appare evidente che le domande della parte ricorrente, carenti di interesse ex art. 100 cpc, dovranno essere rigettate.
La parte ricorrente, soccombente nel presente giudizio, dovrà essere condannata alla rifusione delle spese di lite liquidate in dispositivo sulla base dei valori medi previsti nel D.M. 147/2022 per lo scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00, ridotte per l'assenza della Fase Istruttoria ed ai sensi dell'art. 4, comma 4, del detto DM.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
le domande svolte dalla parte attrice ricorrente
AN
, e in solido a Parte_1 Parte_1 Parte_2
rifondere a e a CA Controparte_3
FR, le spese di lite che liquida, per ciascuna delle resistenti, in € 5.400,00, oltre a C.P.A e all'I.V. A, se dovuta, sulle componenti imponibili come per legge
Sentenza resa ex articolo 281sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Varese, 20.3.2025
Il Giudice dott. Fabio Iacopini
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