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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/04/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3303/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone, dei seguenti magistrati:
dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 473-bis.51 c.p.c. da:
( ), assistita e difesa dall'Avv. Giovanna Parte_1 C.F._1
DRAICCHIO, come da procura in atti e
( ), assistito e difeso dall'Avv. Giovanni BERTINO, Parte_2 C.F._2
come da procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: divorzio congiunto;
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: nulla si oppone;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i coniugi menzionati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale e di divorzio alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Risulta dai documenti prodotti che i coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio in data 6 luglio 2021 a L'Avana (Cuba), con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune
di Osio Sotto (BG).
Dalla loro unione non sono nati figli.
L'adito Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi con sentenza non definitiva n.
492/2024 pubblicata il 16 luglio 2024 e passata in giudicato e, contestualmente, ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice relatore per la pronuncia di divorzio.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e, pertanto, merita di essere accolta.
I coniugi vivono separati da più di sei mesi, successivamente alla prima udienza di comparizione,
celebrata in data 26 giugno 2024 in forma scritta.
Con le note difensive d'udienza, entrambi hanno credibilmente dichiarato di non volersi riconciliare e l'eventuale interruzione degli effetti della separazione non potrebbe essere in ogni caso rilevata d'ufficio.
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, sussistono i presupposti per lo scioglimento del matrimonio, essendo decorso il periodo temporale richiesto ex lege.
Tanto premesso, questo Collegio, visto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene che possano venire sostanzialmente recepite le condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, in quanto non contrarie all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato a L'Avana (Cuba) il 6 luglio 2021, con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Osio Sotto (BG), tra Parte_1
e
[...] Parte_2
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Osio Sotto (Atto n. 48, Parte II, Serie C, Anno 2021);
3. prende atto delle condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone, dei seguenti magistrati:
dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 473-bis.51 c.p.c. da:
( ), assistita e difesa dall'Avv. Giovanna Parte_1 C.F._1
DRAICCHIO, come da procura in atti e
( ), assistito e difeso dall'Avv. Giovanni BERTINO, Parte_2 C.F._2
come da procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: divorzio congiunto;
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: nulla si oppone;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i coniugi menzionati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale e di divorzio alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Risulta dai documenti prodotti che i coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio in data 6 luglio 2021 a L'Avana (Cuba), con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune
di Osio Sotto (BG).
Dalla loro unione non sono nati figli.
L'adito Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi con sentenza non definitiva n.
492/2024 pubblicata il 16 luglio 2024 e passata in giudicato e, contestualmente, ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice relatore per la pronuncia di divorzio.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e, pertanto, merita di essere accolta.
I coniugi vivono separati da più di sei mesi, successivamente alla prima udienza di comparizione,
celebrata in data 26 giugno 2024 in forma scritta.
Con le note difensive d'udienza, entrambi hanno credibilmente dichiarato di non volersi riconciliare e l'eventuale interruzione degli effetti della separazione non potrebbe essere in ogni caso rilevata d'ufficio.
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, sussistono i presupposti per lo scioglimento del matrimonio, essendo decorso il periodo temporale richiesto ex lege.
Tanto premesso, questo Collegio, visto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene che possano venire sostanzialmente recepite le condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, in quanto non contrarie all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato a L'Avana (Cuba) il 6 luglio 2021, con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Osio Sotto (BG), tra Parte_1
e
[...] Parte_2
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Osio Sotto (Atto n. 48, Parte II, Serie C, Anno 2021);
3. prende atto delle condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo