Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/01/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Lidia Greco Giudice
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3196/2024 R.G., promossa da
, nata a [...] il [...], Parte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Dario C.F._1
Matteo Maugeri, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. LAURA C.F._2
TORRISI, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.03.2024 Parte_1
ha adito questo Tribunale chiedendo la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Acireale (CT) il 10.06.2011 con , trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune Controparte_1
di Acireale (CT), Anno 2011, Atto n. 84, Parte II Serie A.
Ha dedotto, a fondamento della domanda, di essersi separata dal marito giusta Decreto di Omologa n. 979/2023 del 07.05.2023 di questo
Tribunale e che dalla data di comparizione personale davanti al
Presidente i coniugi non hanno ripreso la convivenza.
Si è costituita in giudizio parte resistente, la quale ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma ha contestato le avverse richieste e deduzioni, chiedendo, in particolare, il rigetto della domanda di aumento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio, nonché il rigetto della domanda di versamento di euro
150,00 a titolo di assegno divorzile per la moglie.
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 Controparte_1
merita accoglimento, in quanto ricorrono le condizioni previste dagli artt. 2 e 3 n 2 lett. B l n 898/1970.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2, Legge n. 898/1970 e successive modifiche, la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70 nel testo vigente ratione temporis, in particolare, prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato “da uno dei coniugi: […] 2 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale”, e che “In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del provvedimento che pronuncia la separazione dei medesimi (decreto di omologa n. 979/2023 del 07.05.2023 di questo Tribunale).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Con riguardo alle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio, si dà atto che le parti, all'udienza del 14.01.2025,
hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e hanno chiesto la decisione della causa in conformità all'accordo stesso, in virtù del quale
è stato stabilito quanto segue:
“- ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. B), della L. n. 898 del 1970, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
10.06.2011 in Acireale (CT), come da estratto per riassunto dai registri degli atti di matrimonio, Atto n. 84, Parte II, Serie A
- Porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire Controparte_1
al mantenimento del figlio mediante il versamento di un assegno Pt_2
3 mensile di €. 400,00 da pagare entro e non oltre il 30 di ogni mese, con decorrenza, come per legge, dal dì del deposito del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, oltre la rivalutazione annuale ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie e/o comunque nel rispetto delle linee guida rese dal Tribunale di Catania, il
25.07.2018, da ritenersi qui integralmente richiamate e trascritte e che per comodità si allegano e sottoscrivono:
- L'assegno familiare oggi "unico" resterà al 50% a ciascuno dei coniugi, anche qualora dovesse cambiare denominazione;
- Disporre l'affidamento del figlio minore in via Persona_1
condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e con diritto di visita del padre secondo i tempi e i modi stabiliti nel ricorso per separazione consensuale. ovvero con le seguenti modalità: Il minore verrà affidato in applicazione Persona_2
della legge n. 54/2006, in via condivisa ad entrambi i coniugi, con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del padre con le seguenti prescrizioni, attesa la tenera età del minore e le concrete esigenze di vita dello stesso;
- Dal terzo anno di vita del minore, il sig. potrà Controparte_1
vedere e tenere con sé il figlio minore, il martedi e il giovedi dall'uscita di scuola fino alle ore 20:30 compatibilmente con gli impegni lavorativi futuri ed eventuali di entrambi i coniugi. Eventuali, diversi giorni infrasettimanali, in sostituzione di quelli sopra indicati, potranno essere concordati in base alle esigenze di ciascuno dei coniugi con congruo preavviso;
- il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio Controparte_1
minore, a fine settimane alternati dal sabato pomeriggio fino alle ore
19.30 della domenica, prelevandolo dal domicilio materno ed avendo cura di riportarlo agli orari prefissati. Eventuali altri diversi giorni potranno essere concordati in base alle esigenze di ciascuno dei coniugi con congruo preavviso, autorizzando ogni ulteriore modifica
4 necessaria, compatibilmente alle esigenze lavorative e personali dei genitori;
- il sig. potrà vedere e tenere con sé il predetto Controparte_1
figlio durante le vacanze natalizie alternativamente il 25 dicembre o il
26 dicembre con pernottamento e alternativamente il 31 dicembre o il primo gennaio con pernottamento e rientro alle ore 10,00 del mattino successivo;
- Per le vacanze pasquali il padre potrà tenere con sé il minore alternando la Domenica di Pasqua e/o il Lunedi dell'Angelo con pernottamento e rientro alle ore 10,00 del mattino successivo;
- nel periodo estivo, in base alle esigenze di entrambi i coniugi ed in considerazione dell'età del minore, saranno gli stessi coniugi ad autodeterminarsi;
in caso di mancato accordo il padre potrà tenere con se il figlio minore compatibilmente ai suoi turni lavorativi feriali nei mesi di luglio e/o agosto per 4 giorni consecutivi;
- Dal quinto anno in poi di vita del minore, il sig. Controparte_1
potrà vedere e tenere con sé il predetto figlio, il martedì e il giovedì
dall'uscita di scuola sino alle ore 20:30 e a fine settimane alternati dall'uscita di scuola del venerdì alle ore 20.30 della domenica con pernottamento. Per 7 giorni durante le vacanze natalizie comprendenti ad anni alterni il giorno del Natale con quello di Capodanno e per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì dell'angelo. Per il periodo estivo 7 giorni consecutivi compatibilmente a turni lavorativi feriali del padre nei mesi di luglio e/o agosto;
- i genitori terranno con se a turno, di comune accordo, il figlio minore nel giorno del suo compleanno, durante le festività civili, per i loro compleanni e le feste di compleanno dei nonni e degli zii, dei familiari e feste della mamma e/o papà, nonché in occasione di eventi,
ricorrenze ed inviti ricevuti dai rispettivi genitori con rientro entro le ore 21,30.; - 21;45.
I genitori, nell'interesse esclusivo del minore, si obbligano altresì
a comunicare anche per le vie brevi o sms, eventuali diversi luoghi ove
5 il minore si trovi in compagnia del genitore in quel momento affidatario, ove diverso da quello comunicato al momento del prelievo del minore;
inoltre, qualora per ragioni di salute del piccolo , lo Pt_2
stesso non possa essere prelevato dal padre al domicilio materno nei giorni stabiliti, i genitori si impegnano, nell'esclusivo interesse del minore ed al fine di consentire e facilitare i rapporti con il genitore, a consentire almeno per 10 minuti al giorno una video chiamata con il predetto minore”.
Ritiene il Collegio che le superiori pattuizioni siano compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario sussistendone i presupposti di legge, alle condizioni indicate dalle parti.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in ragione dell'oggetto della causa, dei rapporti tra le parti e dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 3196/2024 RG;
Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi e Parte_1 CP_1
in Acireale (CT) in data 10/06/2011, trascritto nel Registro di
[...]
Stato Civile del Comune di Acireale (CT) al N. 84, Parte 2, Serie A,
Anno 2011, alle condizioni specificate in motivazione;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato
civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24/01/25
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu dott. Massimo Escher
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