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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 30/10/2025, n. 1518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1518 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6993/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. NC SI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6993/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
L'NA AL elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3
(C.F. ), Controparte_3 C.F._4
(C.F. , Controparte_4 C.F._5
(C.F. , Controparte_5 C.F._6 tutti con il patrocinio dell'avv. CAPPELLARO ALVISE elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. CAPPELLARO ALVISE
CONVENUTI
Oggetto: divisione di beni caduti in successione.
Conclusioni
Le parti costituite hanno concluso come all'udienza del giorno 10 luglio 2025, celebratasi in modalità cartolare. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Va premesso che la causa è stata assegnata dopo l'avvicendamento del Giudice istruttore deciso con provvedimento del Presidente del Tribunale del 12.11.2021 prot. n. 8478/2021.
pagina 1 di 14 Ad ogni buon conto, va precisato quanto in appresso in punto di fatto.
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 26/11/2020, Parte_1 conveniva in giudizio , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_5 Controparte_3 chiedendo che, previo accertamento del valore dell'asse ereditario (compresi i relativi frutti) dei defunti e dedotte le passività, si procedesse allo scioglimento della Controparte_2 Controparte_6 comunione ereditaria, mediante formazione di assegni corrispondenti alle quote spettanti a ciascun erede secondo diritto. Spese e competenze di causa interamente rifuse.
In fatto e in diritto, l'attrice deduceva: (i) che in data 11/4/1965 era deceduto in Arzignano (VI) il padre
, lasciando quali eredi i figli NC, e , nonché la moglie Controparte_2 CP_1 Controparte_7
(ii) che l'attivo ereditario era costituito dalla quota di un ½ dei beni immobili Controparte_6 catastalmente censiti al N.C.E.U. del Comune di Arzignano (VI) al foglio 2, mappale n. 1290 sub 1-2-
3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15, dei quali così disponeva con testamento olografo Controparte_2 pubblicato in data 2/7/1965: “lego l'usufrutto generale a mia moglie purché rimanga vedova, risposandosi con qualsiasi rito essa godrà solamente l'usufrutto che spetta per legge. In ogni caso essa viene dispensata dall'inventario e dal prestare cauzione. nomino eredi della porzione disponibile i miei figli maschi in parti uguali. La legittima sarà divisa in parti uguali tra i miei figli maschi e l'unica mia figlia. Voglio che mia figlia se e finché resterà nubile abbia a conseguire sulla porzione disponibile una quota uguale a quella di ciascun figlio maschio, vale a dire 1/3”; (iii) che in data 10/3/2019 era deceduta in Arzignano (VI) anche la madre lasciando quali eredi i figli NC e Controparte_6
, nonché i nipoti e , succeduti per Controparte_1 CP_2 CP_5 Controparte_3 rappresentazione al di lei figlio , premorto in data 6/1/2005; (iv) che, in particolare, Controparte_7 aveva disposto dei propri beni con testamento olografo pubblicato in data 22/5/2019 Controparte_6 così prevedendo: “... la parte disponibile di tutto il mio patrimonio è destinata ai miei figli e CP_1
NC; la parte di legittima divisa in eguali parti tra i miei figli NC ed eredi di CP_1
...”; (v) che con atto del notaio del 31/7/2019 (rep. n. 42.662, racc. n.15.380) registrato CP_7 Per_1
a Vicenza il 2/8/2019 accettava l'eredità materna con beneficio di inventario, presentando in data
6/3/2020 dichiarazione di successione telematica;
(vi) che, come risultante dall'inventario, il compendio ereditario della de cuius era costituito, tra l'altro, da: quota di ½ del compendio immobiliare sito in Comune di Arzignano (VI), catastalmente censito al C.F. del medesimo Comune al foglio 2, mappale n. 1290 sub 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15; terreno catastalmente censito al C.T. del
Comune di Arzignano (VI) al foglio 2, mappale n. 1300; conto corrente n. 20/317301, acceso presso
Cassa Rurale e Artigiana di Brendola, con un saldo pari ad euro 1.415,15 al momento dell'apertura della successione;
(vii) che la de cuius era stata sottoposta ad amministrazione di sostegno dal cui pagina 2 di 14 rendiconto emergevano sia crediti per complessivi euro 35.371,29, sia debiti per complessivi euro
158.848,30; (viii) che gli odierni convenuti avevano esercitato azione esecutiva nei confronti dell'attrice in forza della sentenza del Tribunale di Vicenza n. 613/2013 pronunciata nei confronti di all'esito del giudizio promosso da avente ad oggetto la condanna Parte_1 Controparte_6 dell'odierna attrice al pagamento della somma di euro 20.000,00 in favore della de cuius. Il credito così vantato dai convenuti, quantificato in complessivi euro 13.926,04, era stato poi integralmente pagato mediante prelevamento sul conto corrente della de cuius a dedurre dalla quota spettante all'attrice; (ix) che, essendo fallito ogni tentativo di definizione bonaria della controversia, ivi incluso il tentato esperimento di mediazione obbligatoria prevista per legge, si rendeva necessaria l'instaurazione del presente giudizio ai fini dello scioglimento della comunione ereditaria in morte di e Controparte_2 tra tutti gli eredi. Controparte_6
Con comparsa di risposta depositata in data 31/8/2021 si costituivano in giudizio , Controparte_1
, e chiedendo l'integrazione del Controparte_2 Controparte_5 Controparte_3 contraddittorio nei confronti di , in qualità di erede legittima di , Controparte_4 Controparte_7 figlio di e con cui ella era sposata. I convenuti chiedevano nel Controparte_2 Controparte_6 merito che, previa resa dei conti tra condividenti e formazione degli stati attivi e passivi delle due eredità ai sensi dell'art. 723 c.c., venisse disposto lo scioglimento delle due comunioni ereditarie in essere tra l'attrice, da una parte, e i convenuti cumulativamente, dall'altra parte. Con vittoria di spese e competenze di causa.
In fatto e in diritto, i convenuti deducevano: (a) che il compendio ereditario da dividere era in buona sostanza costituito da un edificio condominiale di otto piani, catastalmente censito al C.F. del Comune di Arzignano (VI), foglio 2, mappale n. 1290 sub 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15, composto da due unità ad uso commerciale locate a terzi e da dodici appartamenti con cantina pertinenziale ciascuno e corte pertinenziale catastalmente censita al C.T., foglio 2, mappale n. 1300; (b) che dei dodici appartamenti in questione uno era occupato dall'attrice, che utilizzava altresì due cantine pertinenziali, uno era occupato dal convenuto e uno dai convenuti e Controparte_1 Controparte_5 CP_3
con la madre;
(c) che, alla luce delle disposizioni testamentarie di
[...] Controparte_4 [...]
e le quote spettanti a ciascun erede in relazione alla successione di CP_2 Controparte_6 [...]
risultavano così determinate: 72/324, 126/324, CP_2 Parte_1 Controparte_1 [...]
28/324, 28/324, 28/324, , quale CP_5 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 moglie ed erede legittima di , 42/324; (d) che, invece, in relazione all'eredità di Controparte_7 le quote di ciascun erede risultavano così determinate: 126/324, Controparte_6 Parte_1
126/324, 24/324, 24/324, Controparte_1 Controparte_5 Controparte_2 Controparte_3
pagina 3 di 14 24/324; (e) che i debiti maturati dalla de cuius in vita dovevano essere ripartiti tra gli Controparte_6 eredi secondo le predette quote ereditarie, mentre le spese sostenute dopo l'apertura della successione per la gestione e manutenzione dell'immobile dividendo sopra descritto dovevano essere ripartite secondo le diverse quote di comproprietà dell'immobile risultanti dalle due successioni paterna e materna, ovvero: 99/324, 126/324, 26/324, Parte_1 Controparte_1 Controparte_5
26/324, 26/324, 21/324; (f) che, in Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 particolare, l'attrice era tenuta alla corresponsione di: euro 2.055,15 per i pagamenti effettuati da
[...]
dal proprio conto corrente personale per debiti ereditari di euro 2.775,30 CP_1 Controparte_6 per i pagamenti effettuati congiuntamente da tutti i convenuti per debiti ereditari della de cuius; euro
2.950,61 per i pagamenti effettuati da tutti i convenuti per le spese di gestione dell'immobile comune;
euro 737,22 per i pagamenti effettuati da , e Controparte_5 Controparte_2 Controparte_3 in relazione all'eredità di I predetti importi dovevano essere tutti imputati alla quota Controparte_6 di ai sensi dell'art. 724 co. 2 c.c.; (g) che invece i crediti per i canoni di locazione e Parte_1 il saldo del conto corrente intestato alla de cuius erano già stati incassati pro quota dagli eredi mentre i beni mobili indicati nell'inventario (fede nuziale, orologio d'oro e gioielli) si trovavano nel possesso dell'attrice; (h) che, infine, i debiti ereditari maturati nei confronti dell'amministratore di sostegno della de cuius, rag. , e dell'avv. Fulvia Zini erano già stati saldati dai coeredi mentre in merito Parte_2 agli oneri tributari, oltre a quelli già rateizzati, l'Agenzia delle Entrate aveva emesso un ulteriore avviso di accertamento per euro 13.145,05 per irregolarità afferenti il modello 2019 della dichiarazione dei redditi della de cuius.
Alla prima udienza del 21/9/2021 il Giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , rinviando la causa all'udienza del 22/3/2022. Controparte_4
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata in data 1/3/2022 si costituiva in giudizio
[...]
chiedendo che, previa resa dei conti tra i condividenti e formazione dello stato attivo e CP_4 passivo dell'eredità ex art. 723 c.c., venisse disposto lo scioglimento della comunione ereditaria in essere tra l'attrice da una parte e i convenuti dall'altra.
In fatto e in diritto, aderiva a quanto dedotto ed esposto dai convenuti, Controparte_4 rappresentando, in particolare, di aver sostenuto, a far data dall'apertura della successione di CP_6
alcune spese di gestione dell'immobile comune, pagate col denaro prelevato dal conto corrente
[...] cointestato con gli altri convenuti, e che, pertanto, della complessiva somma di euro 3.215,31 dovuta dall'attrice, ella stessa risultava creditrice dell'importo di euro 299,99. Tale somma doveva essere imputata alla quota di e, conseguentemente, aggiunta al valore della quota della Parte_1 convenuta deducente, ai sensi dell'art. 724 co. 2 c.c.. pagina 4 di 14 La causa veniva istruita per il tramite di consulenza tecnica d'ufficio estimativa del compendio ereditario immobiliare da dividere affidata all'ing. , che depositava relazione peritale Controparte_8 in data 8/4/2024, aggiornata dapprima in data 24/4/2024 ed infine in data 16/2/2025 sulla scorta della documentazione depositata dalle parti inerente alle spese sopravvenute inerenti alla comunione ereditaria.
La causa veniva successivamente trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni indicata in epigrafe, sostituita con deposito di note scritte.
Allo spirare dei ridotti termini assegnati ai sensi dell'art. 190 c.p.c. il Tribunale pronunciava sentenza.
* * *
Il presente giudizio ha per oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria e divisione in morte di e deceduti rispettivamente in data 11/4/1965 e in data 10/3/2019. Controparte_2 Controparte_6
Trattandosi di plurime masse, le parti in causa, in qualità di eredi, hanno tutte aderito all'unica cumulativa divisione delle stesse, per mezzo di personale sottoscrizione della prima memoria istruttoria
(i convenuti) e della seconda memoria istruttoria (l'attrice), in ossequio all'orientamento diffuso nella giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 25756 del 15/10/2018: “Nel caso di divisioni di beni provenienti da titoli diversi e, perciò, appartenenti a distinte comunioni, si deve procedere a tante divisioni quante sono le masse, derivandone il litisconsorzio necessario tra i condividenti soltanto all'interno del giudizio di divisione relativo a ciascuna di esse;
può invece procedersi a un'unica divisione solo in presenza del consenso di tutte le parti, purché la circostanza risulti da uno specifico negozio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza emessa dal giudice di merito con la quale era stato predisposto un progetto di divisione cumulativo delle due masse, senza che risultasse l'acquisizione del consenso dei condividenti)”).
Ciò posto, va precisato che il compendio oggetto della proposta divisione ex art. 713 c.c. consta sostanzialmente in un unico edificio condominiale di otto piani contenente dodici appartamenti e relative pertinenze e spazi comuni, che per effetto della variazione catastale prot. VI0055745 in atti dal
11/4/2023 (cfr. relazione ing. del 8/4/2024, p. 7) risulta da ultimo censito al catasto fabbricati CP_8 del Comune di Arzignano, foglio 2, mappale n. 1290, sub.
15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 e 43.
Si tratta dell'immobile di cui e la moglie in vita erano proprietari al Controparte_2 Controparte_6
50% ciascuno.
E' incontroverso tra le parti in causa che è deceduto in data 11/4/1965 lasciando Controparte_2 testamento olografo pubblicato in data 16/6/1965 dal notaio (rep. n. 14828) con il quale aveva Per_2 così stabilito: “lego l'usufrutto generale a mia moglie purché rimanga vedova, risposandosi con pagina 5 di 14 qualsiasi rito essa godrà solamente l'usufrutto che spetta per legge. In ogni caso essa viene dispensata dall'inventario e dal prestare cauzione. nomino eredi della porzione disponibile i miei figli maschi in parti uguali. La legittima sarà divisa in parti uguali tra i miei figli maschi e l'unica mia figlia. Voglio che mia figlia se e finché resterà nubile abbia a conseguire sulla porzione disponibile una quota uguale
a quella di ciascun figlio maschio, vale a dire 1/3” (cfr. doc. 1 attrice).
Successivamente, in data 10/3/2019 è deceduta anche lasciando altresì testamento Controparte_6 olografo pubblicato in data 22/5/2019 dal notaio (rep. n. 118.814 racc. n. 24.967) nel quale invece Per_3 veniva così previsto: “la parte disponibile di tutto il mio patrimonio è destinata ai miei figli e CP_1
NC; la parte di legittima divisa in eguali parti tra i miei figli NC ed eredi di CP_1
” (cfr. doc. 2 attrice). CP_7
Consta per l'effetto al Tribunale, che alla morte di (11/4/1965) sono succeduti in Controparte_2 qualità di eredi testamentari la moglie ed i figli , Controparte_6 Parte_1 Controparte_1
e mentre alla morte di (10/3/2019) sono succeduti in qualità di Controparte_7 Controparte_6 eredi testamentari sempre i figli e , nonché i nipoti Parte_1 Controparte_1 [...]
, e e la UO , a loro volta in CP_5 Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4 qualità di eredi legittimi di , figlio di e deceduto in Controparte_7 Controparte_2 Controparte_6 data 6/1/2005.
I testamenti non risultano impugnati da alcuno, né si fa questione in giudizio in merito alla loro interpretazione, sicché le quote ereditarie in capo a ciascuno delle parti in causa sono pacificamente riconosciute essere le seguenti:
126/324 Controparte_1
99/324 Parte_1
26/324 Controparte_2
26/324 Controparte_5
26/324 Controparte_3
21/324. Controparte_4
Si intende dire, che non è contestata in giudizio la quota ereditaria pari a 99/324 dell'attrice, né è contestata in giudizio la quota ereditaria pari a 225/324 dei convenuti, che hanno peraltro chiesto di restare tra loro in comunione e dunque di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria unicamente nei confronti di . Quest'ultima sul punto nulla ha opposto. Parte_1
Va allora ritenuta corretta la formulazione dei progetti divisionali del consulente tecnico d'ufficio incaricato (ing. ), tenuto conto che i due assegni divisionali, al netto di rispettivi Controparte_8
pagina 6 di 14 conguagli, riflettono le indicate precedenti quote ereditarie, che a loro volta coincidono con le quote di comproprietà vantate dalle parti sull'unico immobile oggetto di divisione.
Quanto immediatamente precede consente allora di superare la contestazione svolta in sede conclusionale da per cui avrebbe cambiato le conclusioni in Parte_1 Controparte_4 sede di precisazione delle conclusioni, introducendo una domanda nuova, chiedendo solo da ultimo di partecipare alla divisione della comunione ereditaria anche di anziché solo di Controparte_6 [...]
, come invece inizialmente richiesto in comparsa di costituzione e poi precisato in prima CP_2 memoria istruttoria.
Sul punto, valgono due ordini di considerazioni.
Da un lato, come precisato, è in realtà mancata la specifica contestazione della quota di comproprietà dell'immobile dividendo di 21/324 attribuita in giudizio a;
dall'altro lato, va Controparte_4 osservato che trattandosi di divisione unica di masse plurime ( e e Controparte_2 Controparte_6 avendo chiesto i convenuti di restare in comunione tra loro, l'eccezione perde comunque rilievo, poiché
a verrebbe comunque quota parte attribuito l'immobile in comunione. Controparte_4
La consulenza tecnica d'ufficio, dunque, correttamente ha stimato il valore del compendio immobiliare di cui si tratta quantificandolo complessivamente pari ad euro 1.200.000,00 e concludendo per una valutazione di comoda divisibilità dello stesso a cui il Tribunale non può che dichiararsi concorde, tenuto conto che si tratta di un edificio di otto piani composto da numerosi appartamenti indipendenti tra loro. Nessuna contestazione sul punto è svolta dai condividenti.
Conseguentemente, la comunione ereditaria andrà sciolta mediante assegnazione parziale di beni immobili alle due parti condividenti secondo le rispettive quote ereditarie, peraltro – come detto - coincidenti con quelle di proprietà immobiliare poiché si tratta dell'unico bene in comunione, previa determinazione di conguagli in denaro (artt. 726, 727 e 728 c.c.).
Su incarico del Tribunale, l'ausiliario ha elaborato un progetto divisionale, prendendo altresì in considerazione, sempre su mandato specifico del Tribunale, i debiti e crediti della comunione ereditaria allegati da ambo le parti rispetto alla successione materna, al fine di chiederne rimborso quota parte se già sostenuti, ma rispetto ai quali hanno comunque lungamente dibattuto.
Vanno allora prese in esame le contestazioni che i condividenti hanno reciprocamente mosso al fine di dichiarare ammissibile o meno la singola spesa allegata ed effettuata nell'interesse della comunione e così ottenerne rimborso quota parte, con conseguente adeguamento dei calcoli matematici in punto di quantificazione del residuo conguaglio in denaro stimato dall'ausiliario.
Va però premesso che contesta che i convenuti abbiano mai formulato in giudizio Parte_1 apposita domanda di rimborso delle spese da loro allegate e documentate. pagina 7 di 14 A tal riguardo, va invece precisato che i convenuti, per il tramite della domanda di resa dei conti avanzata in comparsa di costituzione ai sensi dell'art. 723 c.c. verso l'attrice condividente, hanno chiesto al Tribunale di accertare quali tra le spese allegate in comparsa ai punti 2A, 2B, 2C e 2D sono effettivamente da ritenersi a carico della comunione e da imputare quota parte ai condividenti vuoi perché attinenti alla gestione del compendio immobiliare in comunione dopo l'apertura della successione di (10/3/2019) vuoi perché debiti maturati dalla de cuius prima della sua Controparte_6 morte.
La domanda di resa dei conti è connaturata alla domanda stessa di divisione e se pur inserita all'art. 723
c.c. in relazione agli adempimenti successivi alla vendita giudiziale di beni caduti in successione deve ritenersi applicabile anche in tutti i casi in cui la vendita non avviene perché è stata possibile, proprio per la comoda divisibilità dell'immobile, l'assegnazione parziale dei beni pro quota a ciascun condividente. Si tratta, in effetti, di una necessaria operazione funzionale alla definizione dei rapporti inerenti alla comunione e per questa ragione pregiudiziale alle operazioni stesse di divisione, tendendo essa ad individuare i rapporti di debito e di credito tra le parti da imputarsi pro quota ciascuno e al fine del calcolo dell'eventuale conguaglio in denaro dovuto (cfr. Tribunale Bergamo, Sez. I, Sentenza,
10/12/2021, n. 2304: “A seguito della vendita dei beni caduti in comunione ereditaria ai sensi dell'art.
719 c.c., si deve procedere alla resa dei conti tra i condividenti, alla formazione dello stato attivo e passivo, nonché alla determinazione delle porzioni ereditarie e degli eventuali conguagli o rimborsi, ex art. 723 c.c. Detta necessaria operazione che è funzionale alla definizione dei rapporti inerenti alla comunione, è pregiudiziale alle operazioni di divisione poiché tende ad individuare i debiti e i crediti di ciascun condividente ed è necessaria per la determinazione delle quote ad essi spettanti sulle quali dovranno, poi, imputarsi le somme di cui ciascuno è debitore verso gli altri condividenti”).
L'eccezione va allora respinta.
Resta tuttavia da dirimere la questione relativa all'ammissibilità delle spese allegate e sostenute da ambo le parti, che esse riferiscono alla comunione ereditaria e che perciò chiedono di imputare a ciascuno pro quota (di 99/324 all'attrice e di 225/324 ai convenuti).
Sicché va allora anzitutto confermata l'inammissibilità delle spese allegate e prodotte tardivamente in corso di causa da parte attrice e di cui sub docc. 4, 5, 6 e 7 (nota depositata dall'attrice in data
20/4/2023); alla udienza dell'11/4/2024 il Tribunale le ha dichiarate inammissibili in quanto relative a costi sostenuti da ben prima dei termini di preclusione istruttoria, tuttavia Parte_1 depositati e chiesti a rimborso solo dopo la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 26/09/2024, n. 25804: “Il giudice di merito ha l'obbligo di dichiarare inammissibile il deposito documentale effettuato dopo la scadenza dei termini ex art. 183 c.p.c., anche in mancanza di pagina 8 di 14 una formale opposizione da parte della controparte. La natura perentoria di tali termini impone il rigetto della tardiva produzione”).
Rispetto alla declaratoria di inammissibilità, peraltro, parte attrice nulla ha osservato (cfr. verbale d'udienza dell'11/4/2024).
Sempre in relazione alle spese allegate e documentate da è poi corretto il rilievo di Parte_1 inammissibilità svolto dai convenuti rispetto alle produzioni sub docc. 11 e 12 (nota depositata dall'attrice in data 22/11/2024) poiché si tratta di spese processuali riguardanti specificatamente le competenze maturate dall'ausiliario ing. che andranno regolamentate all'esito della presente CP_8 decisione.
Sono invece a carico della comunione ereditaria le spese allegate e giustificate da Parte_1 quali sub docc. 9 e 10 (nota depositata dall'attrice in data 22/11/2024), poiché attinenti alle spese di euro 210,00 + 1.098,00 (in totale euro 1.308,00) pagate dalla condividente al notaio Per_4 per competenze dovute per la relazione notarile ventennale attestante la continuità delle
[...] trascrizioni rispetto al compendio dividendo, relazione debitamente depositata in giudizio in data
20/9/2023.
Vanno poi prese in esame le spese allegate e documentate da parte convenuta e le contestazioni svolte dall'attrice.
Anzitutto il Tribunale ritiene condivisibile il rilievo già svolto dal consulente tecnico d'ufficio che ha riferito di aver considerato unicamente le spese allegate che risultano accompagnate dalle relative prove di avvenuto pagamento.
Ciò posto, va evidenziato che specificatamente contesta come dovute le spese Parte_1 allegate dai convenuti dopo l'udienza del 7/11/2024 relative ai sub docc. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 (più volte ripetuti) e 69 (nota depositata dai convenuti in data 8/11/2024), deducendo che si tratta di spese vuoi relative al condominio non debitamente approvate dall'assemblea, vuoi relative ai singoli appartamenti in uso alle parti (doc. 63, spesa per pulizia terrazza di per deiezioni Controparte_1 colombi).
Contesta poi l'ammissibilità della spesa indicata sub doc. 3 sostenuta per la redazione dell'inventario beni da parte del notaio (atteso che aveva provveduto ad accettare in via Per_3 Parte_1 autonoma l'eredità con beneficio d'inventario con atto del notaio , le spese indicate come Per_1 pagamento del canone demaniale perché generiche e le spese per la Parrocchia Ognissanti utilizzata per le riunioni condominiali perché a carico del condominio (cfr. comparsa conclusionale attrice dep.
15/9/2025).
pagina 9 di 14 Va precisato che alle spese sostenute dal partecipante della comunione si applica l'art. 1110 c.c. che consente al comunista che le sostiene il rimborso pro quota se si tratta di spese necessarie per la conservazione della cosa comune in caso di trascuratezza degli altri partecipanti o dell'amministratore.
Sicché va allora evidenziato che certamente di spese necessarie per la conservazione della cosa comune si tratta con riferimento a quelle dedotte dai convenuti rispetto all'acquisto e sostituzione di una pompa di riscaldamento condominiale, nonché rispetto al collegamento elettrico della pompa sommersa ed alla riparazione del tubo pluviale, poiché interventi riguardanti specificatamente la struttura e l'impianto dell'intero edificio (cfr. docc. 64, 66, 67 e 69 convenuti).
Ma vi è di più.
L'attrice contesta la debenza del rimborso sul presupposto che si tratterebbe di spesa non deliberata dall'assemblea: si precisa a riguardo che la legge pone quale condizione al rimborso la necessità di provvedere alla conservazione del bene comune e la trascuratezza degli altri partecipanti.
Orbene, atteso che l'attrice nemmeno ha dedotto che avrebbe inteso dar corso alla spesa lei medesima e neppure ha dedotto le ragioni per cui i convenuti non avrebbero dovuto nello specifico sostenerla (a mero titolo di esempio, perché il preventivo era troppo alto, perché la spesa era inutile o sostituibile con altri interventi), va ritenuto integrato altresì il presupposto della trascuratezza da parte degli altri condividenti (ovverossia da parte di ) al fine di rendere legittima la richiesta di Parte_1 rimborso.
Le spese in questione vanno allora dichiarate ammissibili.
Altrettanto ammissibili sono le spese sostenute per il pagamento IMU, tutte contrassegnate, benché a ripetizione, con il numero sub. docc. 68, trattandosi di costo legato al gettito d'imposta.
Anche il canone di concessione demaniale per l'anno 2024 sub. doc. 62 va riconosciuto come spesa per la gestione della cosa comune dovuta a rimborso pro quota in favore dei convenuti che l'hanno sostenuta, considerato che si tratta del medesimo canone demaniale chiesto a rimborso anche per le annualità precedenti del 2021, 2022 e del 2023 (cfr. docc. 2, 25/2 e 49 convenuti), che però è stato oggetto di specifica contestazione da parte dell'attrice solo negli scritti conclusivi;
va poi evidenziato che è stato provato in giudizio che la spesa è pertinente perché riferita alla copertura della roggia nei pressi dell'immobile oggetto di causa, risalente a pratica del 1965, con richiesta di pagamento peraltro indirizzata a tutti i comunisti (cfr. doc. 76 convenuti). A ciò si aggiunge la debenza del canone demaniale anche per l'annualità del 2025, spesa sostenuta il 30/4/2025 da parte convenuta per euro
267,76, come da documentazione di formazione sopravvenuta allegata in sede di precisazione delle conclusioni (cfr. doc. 76 convenuti).
pagina 10 di 14 Per le stesse ragioni, va ritenuta ammissibile a rimborso pro quota il contributo di bonifica per le annualità del 2021, 2023 e 2024 (cfr. docc. 16/2, 50 e 65 convenuti) sostenuto da parte convenuta, cui va aggiunto quello per l'anno 2025 di euro 131,91 (cfr. doc. 76 convenuti).
Avuto riguardo all'anno 2025, vanno poi dichiarate ammissibili le spese da ultimo documentate in sede di precisazione delle conclusioni come sostenute a titolo di pagamento IMU (per i mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio 2025) per euro 1.164,00 in totale (cfr. doc. 76 convenuti).
E' invece inammissibile la richiesta a rimborso della spesa relativa alla pulizia della terrazza dalle deiezioni animali dell'appartamento in uso a (cfr. doc. 63 convenuti), posto che si Controparte_1 tratta di unità immobiliare adibita ad abitazione del singolo comunista, il quale è tenuto a sostenere in via esclusiva la dedotta spesa perché concernente la manutenzione ordinaria dell'immobile.
Quanto alle altre contestazioni avanzate dall'attrice in punto di debiti ereditari, va evidenziato da un lato che il rimborso della spesa sostenuta dai convenuti a favore del notaio è quota parte dovuto Per_3 perché l'inventario beni redatto ha certamente avvantaggiato anche l'erede (cfr. Parte_1 doc. 9 convenuti) e dall'altro lato che il rimborso pro quota della spesa per il noleggio della sala rosa della Parrocchia Ognissanti per l'assemblea del 17/12/2021 è dovuto poiché inerente all'attività di gestione del bene in comunione (cfr. doc. 25/3 convenuti).
Alla luce di tutto quanto precede, va allora condivisa l'ipotesi divisionale elaborata da ultimo dall'ing.
nella relazione depositata in data 16/2/2025 contrassegnata con il numero cinque, di cui CP_8 chiedono altresì l'accoglimento integrale i convenuti , , Controparte_1 Controparte_5 CP_2
, e , pur con le seguenti rettifiche (cfr. relazione ing.
[...] Controparte_3 Controparte_4
del 16/2/2025, p. 27 e ss.). CP_8
Va premesso che avendo i convenuti chiesto al Tribunale di recepire siffatta ipotesi divisionale (numero cinque) essi hanno dunque aderito ed accettato anche alla ripartizione ivi calcolata pro quota in capo ai condividenti (99/324 e 225/324) delle spese dedotte dalle parti indifferentemente a titolo di debito ereditario (perché sostenute dalla de cuius ancora in vita) ovvero inerenti alla gestione del bene in comunione (perché sostenute successivamente all'apertura della successione).
Corretta poi l'esclusione operata delle spese allegate dall'attrice per le ragioni anzidette, con l'eccezione di quelle relative ai sub docc. 9 e 10 che invece vanno riconosciute.
Complessivamente, le spese a carico della comunione sostenute dall'attrice vanno confermate pari ad euro 1.308,00.
Le spese sostenute dai convenuti a carico della comunione vanno invece rimodulate pari ad euro
48.469,43 (euro 48.750,03 – euro 280,60: cfr. docc. 2-62, 64-73 convenuti, vale a dire tutte eccetto il pagina 11 di 14 doc. 63 relativo alla pulizia del terrazzo di a causa di deiezioni animali, inclusa già la Controparte_1 rata IMU del febbraio 2025 di euro 194,00, poi prodotta anche sub. doc. 76).
Va, in particolare, confermata l'inclusione del rimborso anche l'importo relativo alla transazione del
21/12/2023 di euro 8.794,04 (docc. 70-73 convenuti), come da decisione già assunta dal Tribunale con ordinanza del 25/11/2024, a cui in questa sede si rinvia con motivazione da ritenersi per relationem.
Ciò poiché è documentalmente emerso che si tratta di un accordo raggiunto tra ed Parte_1 il terzo , erede di (cfr. doc. 70 convenuti), nell'ambito del quale ella ha CP_9 Persona_5 compensato un proprio debito personale con un credito vantato dalla de cuius di euro Controparte_6
8.794,04 nei confronti di . Persona_5
Vanno però aggiunte le spese da ultimo allegate in sede di precisazione delle conclusioni relativamente ai pagamenti per , concessione demaniale e IMU riferito all'anno 2025 (doc. 76 Controparte_10 convenuti), esclusa la rata IMU pagata a febbraio 2025 poiché già considerata nell'ipotesi cinque dall'ausiliario (cfr. all. 4 alla relazione ing. del 16/2/2025), quantificate pari ad euro 1.369,67 CP_8 complessivamente.
La spesa sostenuta dai convenuti è allora pari ad euro 49.839,10.
Quanto alla domanda di divisione va infine rilevato quanto in appresso.
L'ausiliario ha concluso per la comoda divisibilità dell'immobile e per l'assenza di condizioni ostative alla libera commercialità dello stesso previa stima del valore complessivo pari ad euro 1.200.000,00
(cfr. relazione ing. del 16/2/2025, p. 27 e ss.). CP_8
Il valore della quota di competenza dell'attrice è allora pari ad euro 366.666,67 (99/324) mentre il valore della quota dei convenuti è pari ad euro 833.333,33 (225/324. Va precisato che per mero refuso la relazione peritale riporta la quota dei convenuti pari a 198/324, in realtà è pari a 225/324, come confermano i risultati dei calcoli matematici effettuati).
I due assegni divisionali diventano dunque i seguenti, tenuto conto del valore delle quote e delle unità immobiliari da assegnare ai due condividenti:
- assegno uno: a vanno attribuite per intero le unità immobiliari censite al catasto Parte_1 fabbricati del Comune di Arzignano, foglio 2, mappale n. 1290, identificate con i subalterni 22-23-24-
25 in uno con le cantine pertinenziali di cui ai subalterni 34-35-36-37, oltre all'attribuzione quota parte dell'unità al grezzo al piano settimo identificata con il subalterno 15 e parti comuni coperte e scoperte;
- assegno due: a , , , e Controparte_1 Controparte_5 Controparte_2 Controparte_3 [...]
vanno attribuite per intero le unità immobiliari censite al catasto fabbricati del Comune di CP_4
Arzignano, foglio 2, mappale n. 1290, identificate con i subalterni 18-19-20-21-26-27-28-29-30-31 unitamente alle cantine pertinenziali identificate con i subalterni 32-33-38-39-40-41-42-43, oltre pagina 12 di 14 all'attribuzione quota parte dell'unità al grezzo al piano settimo identificata con il subalterno 15 e parti comuni coperte e scoperte.
Ai fini del conguaglio in denaro va evidenziato quanto segue.
La somma di tutte le spese e debiti dell'eredità ammonta complessivamente ad euro 51.147,10 (euro
49.839,10 sostenute dai convenuti + euro 1.308,00 sostenute dall'attrice).
La quota di esse pari a 99/324 (euro 15.628,28) va imputata a mentre la quota Parte_1
(restante) di 225/324 (euro 35.518,81) va imputata a , , Controparte_1 Controparte_5 CP_3
, e .
[...] Controparte_2 Controparte_4
Siccome però il valore dell'assegno uno in favore di è pari ad euro 360.000,00 Parte_1
(essendo tale il valore effettivo delle unità immobiliari assegnate con relative cantine pertinenziali), il conguaglio a suo favore è pari ad euro 6.666,67 (euro 366.666,67 – euro 360.000,00).
Tuttavia, come detto, ella ha sostenuto spese per la comunione di euro 1.308,00, pur essendole imputabile quota parte la somma ben maggiore di euro 15.628,28: il conguaglio finale di euro 7.653,61
(= 6.666,67 + 1.308,00 – 15.628,28) è allora da lei dovuto in favore dei convenuti.
Parallelamente, va evidenziato che il valore dell'assegno due in favore di , Controparte_1 [...]
, , e è pari a 840.000,00 CP_5 Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4
(essendo tale il valore delle unità immobiliari assegnate con relative cantine pertinenziali), ovverossia maggiore del valore della quota loro spettante (euro 833.333,33): da ciò ne discende che il conguaglio dovuto a favore dell'attrice sarebbe di euro 6.666,67 (euro 840.000,00 – euro 833.333,33).
Tuttavia, come detto, i convenuti hanno sostenuto spese per la comunione di euro 49.839,10, pur essendo loro imputabile la minore somma di euro 35.518,81: il conguaglio finale di euro 7.653,61 (= -
6.666,67 + 49.839,10 – 35.518,81) è allora a loro dovuto da parte dell'attrice.
In conclusione, va dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria in morte di e Controparte_2 mediante assegnazione dei beni immobili in comunione alle parti secondo quanto Controparte_6 previsto con l'assegno uno e l'assegno due stabiliti dall'ausiliario.
Va altresì disposta la condanna di al pagamento della somma di euro 7.653,61 in Parte_1 favore dei convenuti, a titolo di conguaglio in denaro.
Segue la regolamentazione delle spese processuali.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate tra le parti, trattandosi di divisione ereditaria cui entrambe hanno aderito.
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico di tutti i condividenti pro quota ciascuno (l'attrice per 99/324 e i convenuti per 225/324).
pagina 13 di 14
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 6993/2020 R.G., ogni diversa domanda ed eccezione respinta:
1. DICHIARA lo scioglimento della comunione ereditaria costituita a seguito dell'apertura della successione testamentaria di , deceduto l'11/4/1965, e di deceduta il Controparte_2 Controparte_6
10/3/2019, tra , da un lato, e , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_5 CP_2 [...]
, e , dall'altro lato, avente ad oggetto l'immobile CP_2 Controparte_3 Controparte_4 catastalmente censito al C.F. del Comune di Arzignano (VI), al foglio 2, mappale n. 1290, sub.
15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 e 43.
2. ASSEGNA a per intero le unità immobiliari censite al catasto fabbricati del Parte_1
Comune di Arzignano, foglio 2, mappale n. 1290, identificate con i subalterni 22-23-24-25 in uno con le cantine pertinenziali di cui ai subalterni 34-35-36-37, oltre all'attribuzione quota parte di 99/324 dell'unità al grezzo al piano settimo identificata con il subalterno 15 e parti comuni coperte e scoperte.
3. ASSEGNA a , , , e Controparte_1 Controparte_5 Controparte_2 Controparte_3 [...]
per intero le unità immobiliari censite al catasto fabbricati del Comune di Arzignano, CP_4 foglio 2, mappale n. 1290, identificate con i subalterni 18-19-20-21-26-27-28-29-30-31 unitamente alle cantine pertinenziali identificate con i subalterni 32-33-38-39-40-41-42-43, oltre all'attribuzione quota parte di 225/324 dell'unità al grezzo al piano settimo identificata con il subalterno 15 e parti comuni coperte e scoperte.
4. DISPONE a carico di il pagamento di euro 7.653,61 in favore di Parte_1 [...]
, , , e , in solido CP_1 Controparte_5 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 tra loro, a titolo di conguaglio.
5. ORDINA al Signor conservatore territorialmente competente di compiere le formalità previste dalla legge, con esonero da responsabilità.
6. DICHIARA la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
7. PONE in via definitiva le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di tutte le parti in solido tra loro nei rapporti esterni, pro quota nei rapporti interni (99/324 a carico di e Parte_1
225/324 a carico di , , , e Controparte_1 Controparte_5 Controparte_2 Controparte_3
). Controparte_4
8. SI LI.
Vicenza, 30 ottobre 2025
Il Giudice
NC SI pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. NC SI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6993/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
L'NA AL elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3
(C.F. ), Controparte_3 C.F._4
(C.F. , Controparte_4 C.F._5
(C.F. , Controparte_5 C.F._6 tutti con il patrocinio dell'avv. CAPPELLARO ALVISE elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. CAPPELLARO ALVISE
CONVENUTI
Oggetto: divisione di beni caduti in successione.
Conclusioni
Le parti costituite hanno concluso come all'udienza del giorno 10 luglio 2025, celebratasi in modalità cartolare. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Va premesso che la causa è stata assegnata dopo l'avvicendamento del Giudice istruttore deciso con provvedimento del Presidente del Tribunale del 12.11.2021 prot. n. 8478/2021.
pagina 1 di 14 Ad ogni buon conto, va precisato quanto in appresso in punto di fatto.
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 26/11/2020, Parte_1 conveniva in giudizio , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_5 Controparte_3 chiedendo che, previo accertamento del valore dell'asse ereditario (compresi i relativi frutti) dei defunti e dedotte le passività, si procedesse allo scioglimento della Controparte_2 Controparte_6 comunione ereditaria, mediante formazione di assegni corrispondenti alle quote spettanti a ciascun erede secondo diritto. Spese e competenze di causa interamente rifuse.
In fatto e in diritto, l'attrice deduceva: (i) che in data 11/4/1965 era deceduto in Arzignano (VI) il padre
, lasciando quali eredi i figli NC, e , nonché la moglie Controparte_2 CP_1 Controparte_7
(ii) che l'attivo ereditario era costituito dalla quota di un ½ dei beni immobili Controparte_6 catastalmente censiti al N.C.E.U. del Comune di Arzignano (VI) al foglio 2, mappale n. 1290 sub 1-2-
3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15, dei quali così disponeva con testamento olografo Controparte_2 pubblicato in data 2/7/1965: “lego l'usufrutto generale a mia moglie purché rimanga vedova, risposandosi con qualsiasi rito essa godrà solamente l'usufrutto che spetta per legge. In ogni caso essa viene dispensata dall'inventario e dal prestare cauzione. nomino eredi della porzione disponibile i miei figli maschi in parti uguali. La legittima sarà divisa in parti uguali tra i miei figli maschi e l'unica mia figlia. Voglio che mia figlia se e finché resterà nubile abbia a conseguire sulla porzione disponibile una quota uguale a quella di ciascun figlio maschio, vale a dire 1/3”; (iii) che in data 10/3/2019 era deceduta in Arzignano (VI) anche la madre lasciando quali eredi i figli NC e Controparte_6
, nonché i nipoti e , succeduti per Controparte_1 CP_2 CP_5 Controparte_3 rappresentazione al di lei figlio , premorto in data 6/1/2005; (iv) che, in particolare, Controparte_7 aveva disposto dei propri beni con testamento olografo pubblicato in data 22/5/2019 Controparte_6 così prevedendo: “... la parte disponibile di tutto il mio patrimonio è destinata ai miei figli e CP_1
NC; la parte di legittima divisa in eguali parti tra i miei figli NC ed eredi di CP_1
...”; (v) che con atto del notaio del 31/7/2019 (rep. n. 42.662, racc. n.15.380) registrato CP_7 Per_1
a Vicenza il 2/8/2019 accettava l'eredità materna con beneficio di inventario, presentando in data
6/3/2020 dichiarazione di successione telematica;
(vi) che, come risultante dall'inventario, il compendio ereditario della de cuius era costituito, tra l'altro, da: quota di ½ del compendio immobiliare sito in Comune di Arzignano (VI), catastalmente censito al C.F. del medesimo Comune al foglio 2, mappale n. 1290 sub 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15; terreno catastalmente censito al C.T. del
Comune di Arzignano (VI) al foglio 2, mappale n. 1300; conto corrente n. 20/317301, acceso presso
Cassa Rurale e Artigiana di Brendola, con un saldo pari ad euro 1.415,15 al momento dell'apertura della successione;
(vii) che la de cuius era stata sottoposta ad amministrazione di sostegno dal cui pagina 2 di 14 rendiconto emergevano sia crediti per complessivi euro 35.371,29, sia debiti per complessivi euro
158.848,30; (viii) che gli odierni convenuti avevano esercitato azione esecutiva nei confronti dell'attrice in forza della sentenza del Tribunale di Vicenza n. 613/2013 pronunciata nei confronti di all'esito del giudizio promosso da avente ad oggetto la condanna Parte_1 Controparte_6 dell'odierna attrice al pagamento della somma di euro 20.000,00 in favore della de cuius. Il credito così vantato dai convenuti, quantificato in complessivi euro 13.926,04, era stato poi integralmente pagato mediante prelevamento sul conto corrente della de cuius a dedurre dalla quota spettante all'attrice; (ix) che, essendo fallito ogni tentativo di definizione bonaria della controversia, ivi incluso il tentato esperimento di mediazione obbligatoria prevista per legge, si rendeva necessaria l'instaurazione del presente giudizio ai fini dello scioglimento della comunione ereditaria in morte di e Controparte_2 tra tutti gli eredi. Controparte_6
Con comparsa di risposta depositata in data 31/8/2021 si costituivano in giudizio , Controparte_1
, e chiedendo l'integrazione del Controparte_2 Controparte_5 Controparte_3 contraddittorio nei confronti di , in qualità di erede legittima di , Controparte_4 Controparte_7 figlio di e con cui ella era sposata. I convenuti chiedevano nel Controparte_2 Controparte_6 merito che, previa resa dei conti tra condividenti e formazione degli stati attivi e passivi delle due eredità ai sensi dell'art. 723 c.c., venisse disposto lo scioglimento delle due comunioni ereditarie in essere tra l'attrice, da una parte, e i convenuti cumulativamente, dall'altra parte. Con vittoria di spese e competenze di causa.
In fatto e in diritto, i convenuti deducevano: (a) che il compendio ereditario da dividere era in buona sostanza costituito da un edificio condominiale di otto piani, catastalmente censito al C.F. del Comune di Arzignano (VI), foglio 2, mappale n. 1290 sub 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15, composto da due unità ad uso commerciale locate a terzi e da dodici appartamenti con cantina pertinenziale ciascuno e corte pertinenziale catastalmente censita al C.T., foglio 2, mappale n. 1300; (b) che dei dodici appartamenti in questione uno era occupato dall'attrice, che utilizzava altresì due cantine pertinenziali, uno era occupato dal convenuto e uno dai convenuti e Controparte_1 Controparte_5 CP_3
con la madre;
(c) che, alla luce delle disposizioni testamentarie di
[...] Controparte_4 [...]
e le quote spettanti a ciascun erede in relazione alla successione di CP_2 Controparte_6 [...]
risultavano così determinate: 72/324, 126/324, CP_2 Parte_1 Controparte_1 [...]
28/324, 28/324, 28/324, , quale CP_5 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 moglie ed erede legittima di , 42/324; (d) che, invece, in relazione all'eredità di Controparte_7 le quote di ciascun erede risultavano così determinate: 126/324, Controparte_6 Parte_1
126/324, 24/324, 24/324, Controparte_1 Controparte_5 Controparte_2 Controparte_3
pagina 3 di 14 24/324; (e) che i debiti maturati dalla de cuius in vita dovevano essere ripartiti tra gli Controparte_6 eredi secondo le predette quote ereditarie, mentre le spese sostenute dopo l'apertura della successione per la gestione e manutenzione dell'immobile dividendo sopra descritto dovevano essere ripartite secondo le diverse quote di comproprietà dell'immobile risultanti dalle due successioni paterna e materna, ovvero: 99/324, 126/324, 26/324, Parte_1 Controparte_1 Controparte_5
26/324, 26/324, 21/324; (f) che, in Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 particolare, l'attrice era tenuta alla corresponsione di: euro 2.055,15 per i pagamenti effettuati da
[...]
dal proprio conto corrente personale per debiti ereditari di euro 2.775,30 CP_1 Controparte_6 per i pagamenti effettuati congiuntamente da tutti i convenuti per debiti ereditari della de cuius; euro
2.950,61 per i pagamenti effettuati da tutti i convenuti per le spese di gestione dell'immobile comune;
euro 737,22 per i pagamenti effettuati da , e Controparte_5 Controparte_2 Controparte_3 in relazione all'eredità di I predetti importi dovevano essere tutti imputati alla quota Controparte_6 di ai sensi dell'art. 724 co. 2 c.c.; (g) che invece i crediti per i canoni di locazione e Parte_1 il saldo del conto corrente intestato alla de cuius erano già stati incassati pro quota dagli eredi mentre i beni mobili indicati nell'inventario (fede nuziale, orologio d'oro e gioielli) si trovavano nel possesso dell'attrice; (h) che, infine, i debiti ereditari maturati nei confronti dell'amministratore di sostegno della de cuius, rag. , e dell'avv. Fulvia Zini erano già stati saldati dai coeredi mentre in merito Parte_2 agli oneri tributari, oltre a quelli già rateizzati, l'Agenzia delle Entrate aveva emesso un ulteriore avviso di accertamento per euro 13.145,05 per irregolarità afferenti il modello 2019 della dichiarazione dei redditi della de cuius.
Alla prima udienza del 21/9/2021 il Giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , rinviando la causa all'udienza del 22/3/2022. Controparte_4
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata in data 1/3/2022 si costituiva in giudizio
[...]
chiedendo che, previa resa dei conti tra i condividenti e formazione dello stato attivo e CP_4 passivo dell'eredità ex art. 723 c.c., venisse disposto lo scioglimento della comunione ereditaria in essere tra l'attrice da una parte e i convenuti dall'altra.
In fatto e in diritto, aderiva a quanto dedotto ed esposto dai convenuti, Controparte_4 rappresentando, in particolare, di aver sostenuto, a far data dall'apertura della successione di CP_6
alcune spese di gestione dell'immobile comune, pagate col denaro prelevato dal conto corrente
[...] cointestato con gli altri convenuti, e che, pertanto, della complessiva somma di euro 3.215,31 dovuta dall'attrice, ella stessa risultava creditrice dell'importo di euro 299,99. Tale somma doveva essere imputata alla quota di e, conseguentemente, aggiunta al valore della quota della Parte_1 convenuta deducente, ai sensi dell'art. 724 co. 2 c.c.. pagina 4 di 14 La causa veniva istruita per il tramite di consulenza tecnica d'ufficio estimativa del compendio ereditario immobiliare da dividere affidata all'ing. , che depositava relazione peritale Controparte_8 in data 8/4/2024, aggiornata dapprima in data 24/4/2024 ed infine in data 16/2/2025 sulla scorta della documentazione depositata dalle parti inerente alle spese sopravvenute inerenti alla comunione ereditaria.
La causa veniva successivamente trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni indicata in epigrafe, sostituita con deposito di note scritte.
Allo spirare dei ridotti termini assegnati ai sensi dell'art. 190 c.p.c. il Tribunale pronunciava sentenza.
* * *
Il presente giudizio ha per oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria e divisione in morte di e deceduti rispettivamente in data 11/4/1965 e in data 10/3/2019. Controparte_2 Controparte_6
Trattandosi di plurime masse, le parti in causa, in qualità di eredi, hanno tutte aderito all'unica cumulativa divisione delle stesse, per mezzo di personale sottoscrizione della prima memoria istruttoria
(i convenuti) e della seconda memoria istruttoria (l'attrice), in ossequio all'orientamento diffuso nella giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 25756 del 15/10/2018: “Nel caso di divisioni di beni provenienti da titoli diversi e, perciò, appartenenti a distinte comunioni, si deve procedere a tante divisioni quante sono le masse, derivandone il litisconsorzio necessario tra i condividenti soltanto all'interno del giudizio di divisione relativo a ciascuna di esse;
può invece procedersi a un'unica divisione solo in presenza del consenso di tutte le parti, purché la circostanza risulti da uno specifico negozio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza emessa dal giudice di merito con la quale era stato predisposto un progetto di divisione cumulativo delle due masse, senza che risultasse l'acquisizione del consenso dei condividenti)”).
Ciò posto, va precisato che il compendio oggetto della proposta divisione ex art. 713 c.c. consta sostanzialmente in un unico edificio condominiale di otto piani contenente dodici appartamenti e relative pertinenze e spazi comuni, che per effetto della variazione catastale prot. VI0055745 in atti dal
11/4/2023 (cfr. relazione ing. del 8/4/2024, p. 7) risulta da ultimo censito al catasto fabbricati CP_8 del Comune di Arzignano, foglio 2, mappale n. 1290, sub.
15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 e 43.
Si tratta dell'immobile di cui e la moglie in vita erano proprietari al Controparte_2 Controparte_6
50% ciascuno.
E' incontroverso tra le parti in causa che è deceduto in data 11/4/1965 lasciando Controparte_2 testamento olografo pubblicato in data 16/6/1965 dal notaio (rep. n. 14828) con il quale aveva Per_2 così stabilito: “lego l'usufrutto generale a mia moglie purché rimanga vedova, risposandosi con pagina 5 di 14 qualsiasi rito essa godrà solamente l'usufrutto che spetta per legge. In ogni caso essa viene dispensata dall'inventario e dal prestare cauzione. nomino eredi della porzione disponibile i miei figli maschi in parti uguali. La legittima sarà divisa in parti uguali tra i miei figli maschi e l'unica mia figlia. Voglio che mia figlia se e finché resterà nubile abbia a conseguire sulla porzione disponibile una quota uguale
a quella di ciascun figlio maschio, vale a dire 1/3” (cfr. doc. 1 attrice).
Successivamente, in data 10/3/2019 è deceduta anche lasciando altresì testamento Controparte_6 olografo pubblicato in data 22/5/2019 dal notaio (rep. n. 118.814 racc. n. 24.967) nel quale invece Per_3 veniva così previsto: “la parte disponibile di tutto il mio patrimonio è destinata ai miei figli e CP_1
NC; la parte di legittima divisa in eguali parti tra i miei figli NC ed eredi di CP_1
” (cfr. doc. 2 attrice). CP_7
Consta per l'effetto al Tribunale, che alla morte di (11/4/1965) sono succeduti in Controparte_2 qualità di eredi testamentari la moglie ed i figli , Controparte_6 Parte_1 Controparte_1
e mentre alla morte di (10/3/2019) sono succeduti in qualità di Controparte_7 Controparte_6 eredi testamentari sempre i figli e , nonché i nipoti Parte_1 Controparte_1 [...]
, e e la UO , a loro volta in CP_5 Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4 qualità di eredi legittimi di , figlio di e deceduto in Controparte_7 Controparte_2 Controparte_6 data 6/1/2005.
I testamenti non risultano impugnati da alcuno, né si fa questione in giudizio in merito alla loro interpretazione, sicché le quote ereditarie in capo a ciascuno delle parti in causa sono pacificamente riconosciute essere le seguenti:
126/324 Controparte_1
99/324 Parte_1
26/324 Controparte_2
26/324 Controparte_5
26/324 Controparte_3
21/324. Controparte_4
Si intende dire, che non è contestata in giudizio la quota ereditaria pari a 99/324 dell'attrice, né è contestata in giudizio la quota ereditaria pari a 225/324 dei convenuti, che hanno peraltro chiesto di restare tra loro in comunione e dunque di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria unicamente nei confronti di . Quest'ultima sul punto nulla ha opposto. Parte_1
Va allora ritenuta corretta la formulazione dei progetti divisionali del consulente tecnico d'ufficio incaricato (ing. ), tenuto conto che i due assegni divisionali, al netto di rispettivi Controparte_8
pagina 6 di 14 conguagli, riflettono le indicate precedenti quote ereditarie, che a loro volta coincidono con le quote di comproprietà vantate dalle parti sull'unico immobile oggetto di divisione.
Quanto immediatamente precede consente allora di superare la contestazione svolta in sede conclusionale da per cui avrebbe cambiato le conclusioni in Parte_1 Controparte_4 sede di precisazione delle conclusioni, introducendo una domanda nuova, chiedendo solo da ultimo di partecipare alla divisione della comunione ereditaria anche di anziché solo di Controparte_6 [...]
, come invece inizialmente richiesto in comparsa di costituzione e poi precisato in prima CP_2 memoria istruttoria.
Sul punto, valgono due ordini di considerazioni.
Da un lato, come precisato, è in realtà mancata la specifica contestazione della quota di comproprietà dell'immobile dividendo di 21/324 attribuita in giudizio a;
dall'altro lato, va Controparte_4 osservato che trattandosi di divisione unica di masse plurime ( e e Controparte_2 Controparte_6 avendo chiesto i convenuti di restare in comunione tra loro, l'eccezione perde comunque rilievo, poiché
a verrebbe comunque quota parte attribuito l'immobile in comunione. Controparte_4
La consulenza tecnica d'ufficio, dunque, correttamente ha stimato il valore del compendio immobiliare di cui si tratta quantificandolo complessivamente pari ad euro 1.200.000,00 e concludendo per una valutazione di comoda divisibilità dello stesso a cui il Tribunale non può che dichiararsi concorde, tenuto conto che si tratta di un edificio di otto piani composto da numerosi appartamenti indipendenti tra loro. Nessuna contestazione sul punto è svolta dai condividenti.
Conseguentemente, la comunione ereditaria andrà sciolta mediante assegnazione parziale di beni immobili alle due parti condividenti secondo le rispettive quote ereditarie, peraltro – come detto - coincidenti con quelle di proprietà immobiliare poiché si tratta dell'unico bene in comunione, previa determinazione di conguagli in denaro (artt. 726, 727 e 728 c.c.).
Su incarico del Tribunale, l'ausiliario ha elaborato un progetto divisionale, prendendo altresì in considerazione, sempre su mandato specifico del Tribunale, i debiti e crediti della comunione ereditaria allegati da ambo le parti rispetto alla successione materna, al fine di chiederne rimborso quota parte se già sostenuti, ma rispetto ai quali hanno comunque lungamente dibattuto.
Vanno allora prese in esame le contestazioni che i condividenti hanno reciprocamente mosso al fine di dichiarare ammissibile o meno la singola spesa allegata ed effettuata nell'interesse della comunione e così ottenerne rimborso quota parte, con conseguente adeguamento dei calcoli matematici in punto di quantificazione del residuo conguaglio in denaro stimato dall'ausiliario.
Va però premesso che contesta che i convenuti abbiano mai formulato in giudizio Parte_1 apposita domanda di rimborso delle spese da loro allegate e documentate. pagina 7 di 14 A tal riguardo, va invece precisato che i convenuti, per il tramite della domanda di resa dei conti avanzata in comparsa di costituzione ai sensi dell'art. 723 c.c. verso l'attrice condividente, hanno chiesto al Tribunale di accertare quali tra le spese allegate in comparsa ai punti 2A, 2B, 2C e 2D sono effettivamente da ritenersi a carico della comunione e da imputare quota parte ai condividenti vuoi perché attinenti alla gestione del compendio immobiliare in comunione dopo l'apertura della successione di (10/3/2019) vuoi perché debiti maturati dalla de cuius prima della sua Controparte_6 morte.
La domanda di resa dei conti è connaturata alla domanda stessa di divisione e se pur inserita all'art. 723
c.c. in relazione agli adempimenti successivi alla vendita giudiziale di beni caduti in successione deve ritenersi applicabile anche in tutti i casi in cui la vendita non avviene perché è stata possibile, proprio per la comoda divisibilità dell'immobile, l'assegnazione parziale dei beni pro quota a ciascun condividente. Si tratta, in effetti, di una necessaria operazione funzionale alla definizione dei rapporti inerenti alla comunione e per questa ragione pregiudiziale alle operazioni stesse di divisione, tendendo essa ad individuare i rapporti di debito e di credito tra le parti da imputarsi pro quota ciascuno e al fine del calcolo dell'eventuale conguaglio in denaro dovuto (cfr. Tribunale Bergamo, Sez. I, Sentenza,
10/12/2021, n. 2304: “A seguito della vendita dei beni caduti in comunione ereditaria ai sensi dell'art.
719 c.c., si deve procedere alla resa dei conti tra i condividenti, alla formazione dello stato attivo e passivo, nonché alla determinazione delle porzioni ereditarie e degli eventuali conguagli o rimborsi, ex art. 723 c.c. Detta necessaria operazione che è funzionale alla definizione dei rapporti inerenti alla comunione, è pregiudiziale alle operazioni di divisione poiché tende ad individuare i debiti e i crediti di ciascun condividente ed è necessaria per la determinazione delle quote ad essi spettanti sulle quali dovranno, poi, imputarsi le somme di cui ciascuno è debitore verso gli altri condividenti”).
L'eccezione va allora respinta.
Resta tuttavia da dirimere la questione relativa all'ammissibilità delle spese allegate e sostenute da ambo le parti, che esse riferiscono alla comunione ereditaria e che perciò chiedono di imputare a ciascuno pro quota (di 99/324 all'attrice e di 225/324 ai convenuti).
Sicché va allora anzitutto confermata l'inammissibilità delle spese allegate e prodotte tardivamente in corso di causa da parte attrice e di cui sub docc. 4, 5, 6 e 7 (nota depositata dall'attrice in data
20/4/2023); alla udienza dell'11/4/2024 il Tribunale le ha dichiarate inammissibili in quanto relative a costi sostenuti da ben prima dei termini di preclusione istruttoria, tuttavia Parte_1 depositati e chiesti a rimborso solo dopo la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 26/09/2024, n. 25804: “Il giudice di merito ha l'obbligo di dichiarare inammissibile il deposito documentale effettuato dopo la scadenza dei termini ex art. 183 c.p.c., anche in mancanza di pagina 8 di 14 una formale opposizione da parte della controparte. La natura perentoria di tali termini impone il rigetto della tardiva produzione”).
Rispetto alla declaratoria di inammissibilità, peraltro, parte attrice nulla ha osservato (cfr. verbale d'udienza dell'11/4/2024).
Sempre in relazione alle spese allegate e documentate da è poi corretto il rilievo di Parte_1 inammissibilità svolto dai convenuti rispetto alle produzioni sub docc. 11 e 12 (nota depositata dall'attrice in data 22/11/2024) poiché si tratta di spese processuali riguardanti specificatamente le competenze maturate dall'ausiliario ing. che andranno regolamentate all'esito della presente CP_8 decisione.
Sono invece a carico della comunione ereditaria le spese allegate e giustificate da Parte_1 quali sub docc. 9 e 10 (nota depositata dall'attrice in data 22/11/2024), poiché attinenti alle spese di euro 210,00 + 1.098,00 (in totale euro 1.308,00) pagate dalla condividente al notaio Per_4 per competenze dovute per la relazione notarile ventennale attestante la continuità delle
[...] trascrizioni rispetto al compendio dividendo, relazione debitamente depositata in giudizio in data
20/9/2023.
Vanno poi prese in esame le spese allegate e documentate da parte convenuta e le contestazioni svolte dall'attrice.
Anzitutto il Tribunale ritiene condivisibile il rilievo già svolto dal consulente tecnico d'ufficio che ha riferito di aver considerato unicamente le spese allegate che risultano accompagnate dalle relative prove di avvenuto pagamento.
Ciò posto, va evidenziato che specificatamente contesta come dovute le spese Parte_1 allegate dai convenuti dopo l'udienza del 7/11/2024 relative ai sub docc. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 (più volte ripetuti) e 69 (nota depositata dai convenuti in data 8/11/2024), deducendo che si tratta di spese vuoi relative al condominio non debitamente approvate dall'assemblea, vuoi relative ai singoli appartamenti in uso alle parti (doc. 63, spesa per pulizia terrazza di per deiezioni Controparte_1 colombi).
Contesta poi l'ammissibilità della spesa indicata sub doc. 3 sostenuta per la redazione dell'inventario beni da parte del notaio (atteso che aveva provveduto ad accettare in via Per_3 Parte_1 autonoma l'eredità con beneficio d'inventario con atto del notaio , le spese indicate come Per_1 pagamento del canone demaniale perché generiche e le spese per la Parrocchia Ognissanti utilizzata per le riunioni condominiali perché a carico del condominio (cfr. comparsa conclusionale attrice dep.
15/9/2025).
pagina 9 di 14 Va precisato che alle spese sostenute dal partecipante della comunione si applica l'art. 1110 c.c. che consente al comunista che le sostiene il rimborso pro quota se si tratta di spese necessarie per la conservazione della cosa comune in caso di trascuratezza degli altri partecipanti o dell'amministratore.
Sicché va allora evidenziato che certamente di spese necessarie per la conservazione della cosa comune si tratta con riferimento a quelle dedotte dai convenuti rispetto all'acquisto e sostituzione di una pompa di riscaldamento condominiale, nonché rispetto al collegamento elettrico della pompa sommersa ed alla riparazione del tubo pluviale, poiché interventi riguardanti specificatamente la struttura e l'impianto dell'intero edificio (cfr. docc. 64, 66, 67 e 69 convenuti).
Ma vi è di più.
L'attrice contesta la debenza del rimborso sul presupposto che si tratterebbe di spesa non deliberata dall'assemblea: si precisa a riguardo che la legge pone quale condizione al rimborso la necessità di provvedere alla conservazione del bene comune e la trascuratezza degli altri partecipanti.
Orbene, atteso che l'attrice nemmeno ha dedotto che avrebbe inteso dar corso alla spesa lei medesima e neppure ha dedotto le ragioni per cui i convenuti non avrebbero dovuto nello specifico sostenerla (a mero titolo di esempio, perché il preventivo era troppo alto, perché la spesa era inutile o sostituibile con altri interventi), va ritenuto integrato altresì il presupposto della trascuratezza da parte degli altri condividenti (ovverossia da parte di ) al fine di rendere legittima la richiesta di Parte_1 rimborso.
Le spese in questione vanno allora dichiarate ammissibili.
Altrettanto ammissibili sono le spese sostenute per il pagamento IMU, tutte contrassegnate, benché a ripetizione, con il numero sub. docc. 68, trattandosi di costo legato al gettito d'imposta.
Anche il canone di concessione demaniale per l'anno 2024 sub. doc. 62 va riconosciuto come spesa per la gestione della cosa comune dovuta a rimborso pro quota in favore dei convenuti che l'hanno sostenuta, considerato che si tratta del medesimo canone demaniale chiesto a rimborso anche per le annualità precedenti del 2021, 2022 e del 2023 (cfr. docc. 2, 25/2 e 49 convenuti), che però è stato oggetto di specifica contestazione da parte dell'attrice solo negli scritti conclusivi;
va poi evidenziato che è stato provato in giudizio che la spesa è pertinente perché riferita alla copertura della roggia nei pressi dell'immobile oggetto di causa, risalente a pratica del 1965, con richiesta di pagamento peraltro indirizzata a tutti i comunisti (cfr. doc. 76 convenuti). A ciò si aggiunge la debenza del canone demaniale anche per l'annualità del 2025, spesa sostenuta il 30/4/2025 da parte convenuta per euro
267,76, come da documentazione di formazione sopravvenuta allegata in sede di precisazione delle conclusioni (cfr. doc. 76 convenuti).
pagina 10 di 14 Per le stesse ragioni, va ritenuta ammissibile a rimborso pro quota il contributo di bonifica per le annualità del 2021, 2023 e 2024 (cfr. docc. 16/2, 50 e 65 convenuti) sostenuto da parte convenuta, cui va aggiunto quello per l'anno 2025 di euro 131,91 (cfr. doc. 76 convenuti).
Avuto riguardo all'anno 2025, vanno poi dichiarate ammissibili le spese da ultimo documentate in sede di precisazione delle conclusioni come sostenute a titolo di pagamento IMU (per i mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio 2025) per euro 1.164,00 in totale (cfr. doc. 76 convenuti).
E' invece inammissibile la richiesta a rimborso della spesa relativa alla pulizia della terrazza dalle deiezioni animali dell'appartamento in uso a (cfr. doc. 63 convenuti), posto che si Controparte_1 tratta di unità immobiliare adibita ad abitazione del singolo comunista, il quale è tenuto a sostenere in via esclusiva la dedotta spesa perché concernente la manutenzione ordinaria dell'immobile.
Quanto alle altre contestazioni avanzate dall'attrice in punto di debiti ereditari, va evidenziato da un lato che il rimborso della spesa sostenuta dai convenuti a favore del notaio è quota parte dovuto Per_3 perché l'inventario beni redatto ha certamente avvantaggiato anche l'erede (cfr. Parte_1 doc. 9 convenuti) e dall'altro lato che il rimborso pro quota della spesa per il noleggio della sala rosa della Parrocchia Ognissanti per l'assemblea del 17/12/2021 è dovuto poiché inerente all'attività di gestione del bene in comunione (cfr. doc. 25/3 convenuti).
Alla luce di tutto quanto precede, va allora condivisa l'ipotesi divisionale elaborata da ultimo dall'ing.
nella relazione depositata in data 16/2/2025 contrassegnata con il numero cinque, di cui CP_8 chiedono altresì l'accoglimento integrale i convenuti , , Controparte_1 Controparte_5 CP_2
, e , pur con le seguenti rettifiche (cfr. relazione ing.
[...] Controparte_3 Controparte_4
del 16/2/2025, p. 27 e ss.). CP_8
Va premesso che avendo i convenuti chiesto al Tribunale di recepire siffatta ipotesi divisionale (numero cinque) essi hanno dunque aderito ed accettato anche alla ripartizione ivi calcolata pro quota in capo ai condividenti (99/324 e 225/324) delle spese dedotte dalle parti indifferentemente a titolo di debito ereditario (perché sostenute dalla de cuius ancora in vita) ovvero inerenti alla gestione del bene in comunione (perché sostenute successivamente all'apertura della successione).
Corretta poi l'esclusione operata delle spese allegate dall'attrice per le ragioni anzidette, con l'eccezione di quelle relative ai sub docc. 9 e 10 che invece vanno riconosciute.
Complessivamente, le spese a carico della comunione sostenute dall'attrice vanno confermate pari ad euro 1.308,00.
Le spese sostenute dai convenuti a carico della comunione vanno invece rimodulate pari ad euro
48.469,43 (euro 48.750,03 – euro 280,60: cfr. docc. 2-62, 64-73 convenuti, vale a dire tutte eccetto il pagina 11 di 14 doc. 63 relativo alla pulizia del terrazzo di a causa di deiezioni animali, inclusa già la Controparte_1 rata IMU del febbraio 2025 di euro 194,00, poi prodotta anche sub. doc. 76).
Va, in particolare, confermata l'inclusione del rimborso anche l'importo relativo alla transazione del
21/12/2023 di euro 8.794,04 (docc. 70-73 convenuti), come da decisione già assunta dal Tribunale con ordinanza del 25/11/2024, a cui in questa sede si rinvia con motivazione da ritenersi per relationem.
Ciò poiché è documentalmente emerso che si tratta di un accordo raggiunto tra ed Parte_1 il terzo , erede di (cfr. doc. 70 convenuti), nell'ambito del quale ella ha CP_9 Persona_5 compensato un proprio debito personale con un credito vantato dalla de cuius di euro Controparte_6
8.794,04 nei confronti di . Persona_5
Vanno però aggiunte le spese da ultimo allegate in sede di precisazione delle conclusioni relativamente ai pagamenti per , concessione demaniale e IMU riferito all'anno 2025 (doc. 76 Controparte_10 convenuti), esclusa la rata IMU pagata a febbraio 2025 poiché già considerata nell'ipotesi cinque dall'ausiliario (cfr. all. 4 alla relazione ing. del 16/2/2025), quantificate pari ad euro 1.369,67 CP_8 complessivamente.
La spesa sostenuta dai convenuti è allora pari ad euro 49.839,10.
Quanto alla domanda di divisione va infine rilevato quanto in appresso.
L'ausiliario ha concluso per la comoda divisibilità dell'immobile e per l'assenza di condizioni ostative alla libera commercialità dello stesso previa stima del valore complessivo pari ad euro 1.200.000,00
(cfr. relazione ing. del 16/2/2025, p. 27 e ss.). CP_8
Il valore della quota di competenza dell'attrice è allora pari ad euro 366.666,67 (99/324) mentre il valore della quota dei convenuti è pari ad euro 833.333,33 (225/324. Va precisato che per mero refuso la relazione peritale riporta la quota dei convenuti pari a 198/324, in realtà è pari a 225/324, come confermano i risultati dei calcoli matematici effettuati).
I due assegni divisionali diventano dunque i seguenti, tenuto conto del valore delle quote e delle unità immobiliari da assegnare ai due condividenti:
- assegno uno: a vanno attribuite per intero le unità immobiliari censite al catasto Parte_1 fabbricati del Comune di Arzignano, foglio 2, mappale n. 1290, identificate con i subalterni 22-23-24-
25 in uno con le cantine pertinenziali di cui ai subalterni 34-35-36-37, oltre all'attribuzione quota parte dell'unità al grezzo al piano settimo identificata con il subalterno 15 e parti comuni coperte e scoperte;
- assegno due: a , , , e Controparte_1 Controparte_5 Controparte_2 Controparte_3 [...]
vanno attribuite per intero le unità immobiliari censite al catasto fabbricati del Comune di CP_4
Arzignano, foglio 2, mappale n. 1290, identificate con i subalterni 18-19-20-21-26-27-28-29-30-31 unitamente alle cantine pertinenziali identificate con i subalterni 32-33-38-39-40-41-42-43, oltre pagina 12 di 14 all'attribuzione quota parte dell'unità al grezzo al piano settimo identificata con il subalterno 15 e parti comuni coperte e scoperte.
Ai fini del conguaglio in denaro va evidenziato quanto segue.
La somma di tutte le spese e debiti dell'eredità ammonta complessivamente ad euro 51.147,10 (euro
49.839,10 sostenute dai convenuti + euro 1.308,00 sostenute dall'attrice).
La quota di esse pari a 99/324 (euro 15.628,28) va imputata a mentre la quota Parte_1
(restante) di 225/324 (euro 35.518,81) va imputata a , , Controparte_1 Controparte_5 CP_3
, e .
[...] Controparte_2 Controparte_4
Siccome però il valore dell'assegno uno in favore di è pari ad euro 360.000,00 Parte_1
(essendo tale il valore effettivo delle unità immobiliari assegnate con relative cantine pertinenziali), il conguaglio a suo favore è pari ad euro 6.666,67 (euro 366.666,67 – euro 360.000,00).
Tuttavia, come detto, ella ha sostenuto spese per la comunione di euro 1.308,00, pur essendole imputabile quota parte la somma ben maggiore di euro 15.628,28: il conguaglio finale di euro 7.653,61
(= 6.666,67 + 1.308,00 – 15.628,28) è allora da lei dovuto in favore dei convenuti.
Parallelamente, va evidenziato che il valore dell'assegno due in favore di , Controparte_1 [...]
, , e è pari a 840.000,00 CP_5 Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4
(essendo tale il valore delle unità immobiliari assegnate con relative cantine pertinenziali), ovverossia maggiore del valore della quota loro spettante (euro 833.333,33): da ciò ne discende che il conguaglio dovuto a favore dell'attrice sarebbe di euro 6.666,67 (euro 840.000,00 – euro 833.333,33).
Tuttavia, come detto, i convenuti hanno sostenuto spese per la comunione di euro 49.839,10, pur essendo loro imputabile la minore somma di euro 35.518,81: il conguaglio finale di euro 7.653,61 (= -
6.666,67 + 49.839,10 – 35.518,81) è allora a loro dovuto da parte dell'attrice.
In conclusione, va dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria in morte di e Controparte_2 mediante assegnazione dei beni immobili in comunione alle parti secondo quanto Controparte_6 previsto con l'assegno uno e l'assegno due stabiliti dall'ausiliario.
Va altresì disposta la condanna di al pagamento della somma di euro 7.653,61 in Parte_1 favore dei convenuti, a titolo di conguaglio in denaro.
Segue la regolamentazione delle spese processuali.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate tra le parti, trattandosi di divisione ereditaria cui entrambe hanno aderito.
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico di tutti i condividenti pro quota ciascuno (l'attrice per 99/324 e i convenuti per 225/324).
pagina 13 di 14
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 6993/2020 R.G., ogni diversa domanda ed eccezione respinta:
1. DICHIARA lo scioglimento della comunione ereditaria costituita a seguito dell'apertura della successione testamentaria di , deceduto l'11/4/1965, e di deceduta il Controparte_2 Controparte_6
10/3/2019, tra , da un lato, e , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_5 CP_2 [...]
, e , dall'altro lato, avente ad oggetto l'immobile CP_2 Controparte_3 Controparte_4 catastalmente censito al C.F. del Comune di Arzignano (VI), al foglio 2, mappale n. 1290, sub.
15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 e 43.
2. ASSEGNA a per intero le unità immobiliari censite al catasto fabbricati del Parte_1
Comune di Arzignano, foglio 2, mappale n. 1290, identificate con i subalterni 22-23-24-25 in uno con le cantine pertinenziali di cui ai subalterni 34-35-36-37, oltre all'attribuzione quota parte di 99/324 dell'unità al grezzo al piano settimo identificata con il subalterno 15 e parti comuni coperte e scoperte.
3. ASSEGNA a , , , e Controparte_1 Controparte_5 Controparte_2 Controparte_3 [...]
per intero le unità immobiliari censite al catasto fabbricati del Comune di Arzignano, CP_4 foglio 2, mappale n. 1290, identificate con i subalterni 18-19-20-21-26-27-28-29-30-31 unitamente alle cantine pertinenziali identificate con i subalterni 32-33-38-39-40-41-42-43, oltre all'attribuzione quota parte di 225/324 dell'unità al grezzo al piano settimo identificata con il subalterno 15 e parti comuni coperte e scoperte.
4. DISPONE a carico di il pagamento di euro 7.653,61 in favore di Parte_1 [...]
, , , e , in solido CP_1 Controparte_5 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 tra loro, a titolo di conguaglio.
5. ORDINA al Signor conservatore territorialmente competente di compiere le formalità previste dalla legge, con esonero da responsabilità.
6. DICHIARA la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
7. PONE in via definitiva le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di tutte le parti in solido tra loro nei rapporti esterni, pro quota nei rapporti interni (99/324 a carico di e Parte_1
225/324 a carico di , , , e Controparte_1 Controparte_5 Controparte_2 Controparte_3
). Controparte_4
8. SI LI.
Vicenza, 30 ottobre 2025
Il Giudice
NC SI pagina 14 di 14