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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/05/2025, n. 2267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2267 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, composto dai sigg.ri magistrati: dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G.V.G. n. 4531 2024 vertente tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa per mandato in atti dall'Avv. BUTTAFUOCO GIUSEPPINA;
ricorrente
e
, nata a [...] il [...], rappresentata e CP_1 difesa per mandato in atti dall'Avv. LA VENUTA GAETANO;
Resistente
, rappresentato e difeso per mandato in atti Parte_2 dall'Avv. Filippo Nasca
Avente per oggetto: attribuzione quota di pensione di reversibilità.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 19.05.2025- celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.-. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 9/04/2024 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Palermo in data 07/09/1978 con il sig.
e che con sentenza n. 2652 dei 01/04/2011 - 27/05/2011, il Parte_3
1 Tribunale di Palermo aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, esponeva che:
- dopo il divorzio dalla ricorrente aveva contratto nuove nozze Parte_3 con;
CP_2
- l'ex coniuge era deceduto in Corleone il 28/12/2023 e all'epoca del decesso era titolare di pensione erogata dalla Regione Siciliana – Parte_2
;
[...]
- nella sentenza sopra richiamata all'odierna esponente, che era stata coniugata con il sig. dal 1978 al 2011 e non si era mai più risposata, Pt_3 era stato riconosciuto un assegno divorzile di € 150,00 mensile, aumentato in seguito a € 200,00, per la rivalutazione ISTAT;
- il della Regione Siciliana, in seguito all'istanza presentata Parte_2 per ottenere la quota della pensione di reversibilità, aveva comunicato che era stata presentata analoga istanza dalla vedova del de cuius, , e che, CP_2 quindi, era necessario attivare la procedura prevista dalla Legge n. 898 del
01/12/1970 art. 9, per la definizione delle quote di reversibilità.
chiedeva al Tribunale di dichiarare il suo diritto Parte_1 all'attribuzione della quota pari al 60% della pensione di reversibilità dell'ex coniuge defunto, , o quella ritenuta di giustizia. Parte_3
2. La resistente , costituitasi in giudizio con comparsa CP_1 depositata il 15.10.2024, contestava la richiesta della ricorrente di assegnazione di una quota, pari al 60%, della pensione di reversibilità, in quanto lesiva della sua posizione come coniuge superstite e chiedeva al
Tribunale di determinare in suo favore la quota parte del 70% della pensione di reversibilità del de cuius e in favore della ricorrente la Parte_1 restante quota parte del 30%.
3. Il , nel costituirsi in giudizio, chiedeva al Parte_2
Tribunale di determinare in percentuale la quota di pensione di reversibilità spettante alla signora quale ex-coniuge divorziato titolare Parte_1 di assegno divorzile, nonché quella dovuta alla signora quale CP_2 coniuge superstite, tenendo conto dell'importo annuo lordo della pensione di reversibilità indicato.
4. Con ordinanza del 14.04.2025 il Tribunale, ritenuta l'opportunità, sulla scorta delle risultanze della documentazione prodotta e delle allegazioni delle
2 parti, avuto riguardo alla durata della rispettiva convivenza, all'ammontare dell'assegno divorzile riconosciuto al coniuge divorziato nonché alle attuali esigenze delle parti, ha formulato la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.: “ripartizione della pensione di reversibilità del de cuius nella misura del 60 % in favore del coniuge superstite e del 40% in favore del coniuge divorziato”.
5. Con le successive note di trattazione scritta, depositate in vista dell'udienza del 19.05.2025, di cui era stata disposta la celebrazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e hanno entrambe Parte_1 CP_2 dichiarato di accettare la suddetta proposta conciliativa.
6. In considerazione dell'esito della lite, infine, va disposta la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e dispone la ripartizione della pensione di reversibilità del de cuius nella misura del 60 Parte_3
% in favore del coniuge superstite e del 40% in favore del coniuge CP_2 divorziato;
Parte_1
2. dispone la compensazione integrale delle spese processuali.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Palermo, in data 22/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal
Giudice relatore.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, composto dai sigg.ri magistrati: dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G.V.G. n. 4531 2024 vertente tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa per mandato in atti dall'Avv. BUTTAFUOCO GIUSEPPINA;
ricorrente
e
, nata a [...] il [...], rappresentata e CP_1 difesa per mandato in atti dall'Avv. LA VENUTA GAETANO;
Resistente
, rappresentato e difeso per mandato in atti Parte_2 dall'Avv. Filippo Nasca
Avente per oggetto: attribuzione quota di pensione di reversibilità.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 19.05.2025- celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.-. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 9/04/2024 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Palermo in data 07/09/1978 con il sig.
e che con sentenza n. 2652 dei 01/04/2011 - 27/05/2011, il Parte_3
1 Tribunale di Palermo aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, esponeva che:
- dopo il divorzio dalla ricorrente aveva contratto nuove nozze Parte_3 con;
CP_2
- l'ex coniuge era deceduto in Corleone il 28/12/2023 e all'epoca del decesso era titolare di pensione erogata dalla Regione Siciliana – Parte_2
;
[...]
- nella sentenza sopra richiamata all'odierna esponente, che era stata coniugata con il sig. dal 1978 al 2011 e non si era mai più risposata, Pt_3 era stato riconosciuto un assegno divorzile di € 150,00 mensile, aumentato in seguito a € 200,00, per la rivalutazione ISTAT;
- il della Regione Siciliana, in seguito all'istanza presentata Parte_2 per ottenere la quota della pensione di reversibilità, aveva comunicato che era stata presentata analoga istanza dalla vedova del de cuius, , e che, CP_2 quindi, era necessario attivare la procedura prevista dalla Legge n. 898 del
01/12/1970 art. 9, per la definizione delle quote di reversibilità.
chiedeva al Tribunale di dichiarare il suo diritto Parte_1 all'attribuzione della quota pari al 60% della pensione di reversibilità dell'ex coniuge defunto, , o quella ritenuta di giustizia. Parte_3
2. La resistente , costituitasi in giudizio con comparsa CP_1 depositata il 15.10.2024, contestava la richiesta della ricorrente di assegnazione di una quota, pari al 60%, della pensione di reversibilità, in quanto lesiva della sua posizione come coniuge superstite e chiedeva al
Tribunale di determinare in suo favore la quota parte del 70% della pensione di reversibilità del de cuius e in favore della ricorrente la Parte_1 restante quota parte del 30%.
3. Il , nel costituirsi in giudizio, chiedeva al Parte_2
Tribunale di determinare in percentuale la quota di pensione di reversibilità spettante alla signora quale ex-coniuge divorziato titolare Parte_1 di assegno divorzile, nonché quella dovuta alla signora quale CP_2 coniuge superstite, tenendo conto dell'importo annuo lordo della pensione di reversibilità indicato.
4. Con ordinanza del 14.04.2025 il Tribunale, ritenuta l'opportunità, sulla scorta delle risultanze della documentazione prodotta e delle allegazioni delle
2 parti, avuto riguardo alla durata della rispettiva convivenza, all'ammontare dell'assegno divorzile riconosciuto al coniuge divorziato nonché alle attuali esigenze delle parti, ha formulato la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.: “ripartizione della pensione di reversibilità del de cuius nella misura del 60 % in favore del coniuge superstite e del 40% in favore del coniuge divorziato”.
5. Con le successive note di trattazione scritta, depositate in vista dell'udienza del 19.05.2025, di cui era stata disposta la celebrazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e hanno entrambe Parte_1 CP_2 dichiarato di accettare la suddetta proposta conciliativa.
6. In considerazione dell'esito della lite, infine, va disposta la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e dispone la ripartizione della pensione di reversibilità del de cuius nella misura del 60 Parte_3
% in favore del coniuge superstite e del 40% in favore del coniuge CP_2 divorziato;
Parte_1
2. dispone la compensazione integrale delle spese processuali.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Palermo, in data 22/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal
Giudice relatore.
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