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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 23/06/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1132 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019, e vertente tra
- in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore,.rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Medici in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Crotone, Via XXV Aprile n. 157;
- appellante contro
- in persona del Presidente e legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Silvana Tassone e Marina Cizza in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata presso l'Ufficio legale dell'Ente, sito in Crotone, Via M. Nicoletta n. 28;
- appellata sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, in accoglimento dei motivi di appello e in riforma della sentenza impugnata, modificarla nelle parti indicate in motivazione, con condanna dell'appellata alla rifusione delle spese e competenze del doppio grado del giudizio, oltre accessori.
- Per l'appellata: Conclude chiedendo che l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia rigettare l'appello proposto da controparte perchè inammissibile, nonché totalmente infondato in fatto e in diritto e conseguentemente confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze anche di questo grado di giudizio, oltre accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “1. - Con atto di citazione regolarmente notificato,
[...]
. ha convenuto in giudizio la Provincia Controparte_2 Parte_1 di Crotone al fine di ottenere il saldo delle prestazioni rese nel mese di dicembre
2009, nonché nel primo semestre del 2010 (pari ad €uro 97.065,52) in forza di della
Convenzione rep. n. 194 del 18-7-2008, con la quale, in prosecuzione del rapporto già insorto con la Convenzione rep. n. 142 del 10-12-1999, ha assunto la gestione della casa familiare denominata Agorà Minori fornendo un servizio di assistenza di tipo familiare per minori, temporaneamente privi di sostegno familiare, a rischio di abbandono o con provvedimenti da parte del Tribunale di Minori, per l'importo annuo di €uro 150.000,00.
Parte attorea ha esposto che, seppur la Convenzione rep. n. 194 del 18-7-2008 ha avuto validità sino al 31-12-2008 e, dunque, con riferimento al periodo citato non sussiste alcuna formale pattuizione intercorsa con la Provincia di Crotone, la stessa ha proseguito nello svolgimento delle attività demandatele sia in ragione della delicatezza degli impegni assunti e del mancato raggiungimento degli obiettivi posti, sia alla luce del fatto che alcun formale provvedimento di soppressione del servizio le giungeva ed anzi la si è giovata delle prestazioni rese Controparte_1 riconoscendone l'utilità, tanto che il Consiglio Provinciale in data 24-5-2010 ha approvato il bilancio di previsione per l'anno 2010, oltre al programma triennale
2010-2012, nel quale ha dimostrato di voler dare continuità al progetto e in data 5-
11-2010 con determinazione del Dirigente del Settore delle Politiche Sociali ha riconosciuto il debito di bilancio di €uro 137.361,24 (n.d.r. pari a quanto dovuto per le mensilità da gennaio 2009 a novembre 2009) imputando la somma di €uro
32.309,16 al bilancio 2010 e la somma di €uro 105.052,08 al bilancio 2011.
evidenziato dunque che l'attività compiuta nel 2009 e nel 2010 è stata Parte_1 resa e puntualmente rendicontata e la ha adottato solo un Controparte_1 provvedimento di sospensione del servizio, di cui ne ha evidentemente (sia pure implicitamente) riconosciuto l'utilità arricchendosi ai suoi danni, ha chiesto, ai sensi dell'art. 2041 c.c., di condannare l'ente al pagamento della somma di €uro
97.065,52.
2. – Si è costituita in giudizio la , la quale, evidenziato che la Controparte_1
Convenzione rep. n. 194 del 1-7-2008 ha avuto validità sino al 31-12-2008, che non si è verificato alcun rinnovo tacito, che con nota prot. n. 55269 del 3-11-2009 è stata disposta la sospensione del servizio ed è stato chiesto a parte attorea di rendicontare l'attività comunque compiuta dall'1-1-2009 al 3-11-2009, che la fattura emessa afferente a tale periodo è stata contabilizzata dall'amministrazione e puntualmente pagata, mentre nulla è dovuto con riguardo al mese di dicembre 2009 e al primo semestre del 2010, ha chiesto il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e in diritto.
3. – Depositata le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita, oltre che documentalmente, mediante l'escussione di testimoni;
all'udienza dell'1-2-2013 la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24-3-2014. Dopo plurimi rinvii disposti per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 15-5-2018 la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.”.
Con sentenza depositata il 13-12-2018 n. 1547, il Tribunale Civile di Crotone, in composizione monocratica, rigettava la domanda e condannava parte attrice al pagamento delle spese processuali.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, mediante atto di citazione notificato il 27-5-2019, deducendo l'ingiustizia e l'erroneità delle statuizioni con essa adottate e invocandone l'annullamento o la totale riforma per i motivi di seguito esposti.
A mezzo di un primo ordine di doglianze la società cooperativa appellante denunciava relativamente alla decisione di primo grado il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., di omessa o errata valutazione dei fatti di causa e delle prove e di contraddittorietà della motivazione, per avere in essa l'organo giudicante negato la spettanza in suo favore del corrispettivo dovuto per le prestazioni ricevute nel periodo oggetto di causa sulla scorta dell'erronea e intempestiva applicazione al caso di specie, in via del tutto pregiudiziale e preclusiva dell'esame nel merito della domanda, del principio giurisprudenziale secondo cui in ipotesi di assunzione di impegni di spesa da parte degli enti locali non possono sorgere obbligazioni in capo a questi ultimi in mancanza di una deliberazione adottata nelle forme prescritte dall'art. 193, comma
2, D.Lgs. n. 267/2000, con conseguente inimputabilità di esse all'amministrazione ex art. 191, comma 4, D.Lgs. cit. e correlativa improponibilità dell'azione di indebito arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., e tanto senza procedere alla necessaria valutazione di tutti gli aspetti di fatto e di diritto prospettati nell'atto di citazione introduttivo del giudizio anche con riferimento alle condizioni contrattuali con le quali le parti avevano disciplinato le reciproche obbligazioni nel caso concreto in esame.
Sosteneva, infatti, che laddove nella sentenza impugnata non era stato disconosciuta, né altrimenti posta in dubbio l'avvenuta esecuzione di fatto e con carattere continuità ad opera di essa cooperativa delle prestazioni di assistenza ai minori ricoverati presso la struttura a partire dalla data di scadenza delle convenzione fissata al 31-12-2008, pur in assenza di un nuovo contratto di affidamento dell'incarico assistenziale, e sino alla fine del primo semestre 2010, e ciò con la piena accettazione e fruizione di esse da parte dell'ente provinciale, tuttavia la negazione del relativo corrispettivo era stata poi in essa motivata in maniera contraddittoria e ingiustificata esclusivamente sulla base della circostanza della mancata adozione in merito di una delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio da parte dell'amministrazione, essendosi per converso omesso di esaminare le cause di tale mancata postuma regolarizzazione contabile e se le stesse fossero da imputare ad alcuna delle parti.
Evidenziava ancora parte appellante che il giudice di prime cure nel fondare la propria decisione sulla rilevata inesistenza nel caso in esame della necessaria delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, nonostante l'accertata esecuzione delle prestazioni dedotto in causa, avesse disatteso l'altrettanto importante e innovativo principio giurisprudenziale affermato in materia di ridefinizione delle condizioni per l'esercizio dell'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. nei confronti della pubblica amministrazione alla luce della esclusione sul punto di una posizione di supremazia di quest'ultima sul privato, secondo cui ai fini del riconoscimento del relativo indennizzo non è richiesta la sussistenza dell'utilitas, dovendo in tal caso il privato attore provare il fatto dell'arricchimento senza causa secondo il diritto comune e potendo opporre ad esso l'amministrazione solo che questo non fosse stato voluto ovvero che di esso non avesse avuto consapevolezza, e restando infine affidato al giudice il compito di accertare e valutare l'utilità del fatto in concreto.
Aggiungeva a tale ultimo proposito la società appellante come nella pronuncia gravata si fosse omesso di apprezzare quali fossero state le ragioni della mancata approvazione nel caso in esame ad opera dell'ente provinciale della delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, nonché se le stesse fossero giustificate o meno, essendone risultata in violazione del principio testè richiamato la penalizzazione a suo carico derivante dal computo assolvimento dell'obbligazione contrattualmente assunta, a fronte della esclusiva potestà in capo all'amministrazione di adottare siffatta delibera ovvero i provvedimenti di rinnovazione della convenzione di affidamento dell'incarico assistenziale scaduta o altrimenti di proroga della stessa.
D'altra parte, neppure risultava essere stata oggetto di adeguata ed esaustiva valutazione in sentenza da parte del giudice di primo grado la sospensione dell'attività assistenziale dei minori disposta dalla Provincia oggetto della comunicazione ricevuta con lettera del 3-11-2009, siccome da questa addotta a motivo del diniego della corresponsione di quanto dovuto, da reputarsi inesistente e/o improduttiva di effetti in radice, poichè non contemplata in alcuna clausola della convenzione regolante i rapporti tra le parti del 2008, oltre che priva di motivazione e comunque adottata in contrasto con la scadenza fissata nella citata convenzione al momento dell'approvazione del rendiconto finale da presentarsi da parte dell'ente convenzionato entro e non oltre il 30° giorno dal completamento delle attività previste e dal raggiungimento degli obiettivi previsti, con la conseguenza che, non avendo la posizione di alcuni utenti presenti in struttura dal 2007 più subito modifiche da allora, detta convenzione si sarebbe dovuta considerare ancora in corso di validità anche per l'anno 2009. Quand'anche poi detta sospensione, proseguiva l'appellante, si fosse voluta giustificare alla stregua di una pretesa mancanza di dotazione delle necessarie risorse finanziarie in capo all'ente provinciale, non avrebbe in ogni caso potuto assurgere a valido motivo a vantaggio di esso, per avere quest'ultimo mediante la successiva deliberazione n. 1561 del 2010 di riconoscimento della somma di €uro 137.361,24 fuori bilancio per il pagamento di quanto dovuto per le prestazioni eseguite nel periodo gennaio-novembre 2009, pur in assenza di un contratto formalizzato, colpevolmente ingenerato nella controparte il falso affidamento anche in ordine alla remunerazione delle prestazioni rese in identica situazione nell'arco temporale tra dicembre 2009 e tutto il primo semestre
2010, dovendosene fare discendere la valutazione di contrarietà del comportamento tenuto nella specie dall'amministrazione ai canoni di correttezza e buona fede per avere pur in difetto di contratto provveduto al pagamento delle prestazioni ricevute nel corso del 2009 e diversamente rifiutato senza alcuna motivazione il corrispettivo per quelle relative al periodo dicembre 2009/giugno 2010, in tal modo dimostrando di volere disciplinare ad libitum ogni aspetto del rapporto di fatto ancora esistente tra le parti sulla base di una posizione di supremazia ormai non più riconosciuta nell'ambito dei rapporti di natura privatistica che si svolgono con la pubblica amministrazione.
Con un secondo motivo di appello, inoltre, la decisione di primo grado veniva censurata per omessa valutazione di una prova specifica e determinante ai fini del decidere nella parte in cui, nell'escludere l'imputabilità dell'obbligazione in capo all'amministrazione per mancanza dell'adozione di una formale delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, completamente omesso di valutare la deliberazione emessa dal Consiglio Provinciale il 24-5-2010 n. 27, con la quale era stato approvato il bilancio pluriennale dell'ente 2010-2012, con allegata relazione programmatica contenente i relativi stanziamenti finanziari, nonché di verificare se la stessa contenesse previsioni di spesa per l'erogazione di servizi in favore della famiglia e dei minori e, nell'ambito di detto settore di intervento, anche con riguardo all'attività di inserimento sociale di minori in stato di abbandono o di disagiate condizioni economiche svolta dalla Casa Famiglia per Minori atto dal quale Pt_1
l'organo giudicante avrebbe potuto trarre non solo la prova del riconoscimento dell'utilità del servizio da parte dell'amministrazione, ma anche di quell'elemento contabile-finanziario alla stregua del ritenuto difetto del quale aveva invece statuito il rigetto della domanda.
Mediante un terzo ed ultimo complesso di doglianze, infine, la cooperativa appellante lamentava l'erronea applicazione con riferimento alla concreta fattispecie in disamina del principio di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., in forza del quale il rimedio generale dell'ingiustificato arricchimento può essere utilmente esperito solo allorquando il soggetto depauperato non disponga di un diverso strumento disciplinato dal legislatore per farsi indennizzare del pregiudizio subito, opponendo in argomento come il regime richiamato in sentenza secondo cui l'assunzione da parte degli enti locali di un impegno di spesa al di fuori del previsto schema procedimentale comporta, qualora non vi sia da parte degli stessi il riconoscimento a posteriori del debito fuori bilancio, che della relativa obbligazione risponda personalmente il funzionario o l'amministratore che abbia autorizzato la prestazione, con esclusione pertanto in tal caso della proponibilità dell'azione di indebito arricchimento, non potesse attagliarsi al caso concreto poiché nessun amministratore o funzionario le aveva mai richiesto le prestazioni dedotte in causa essendo le stesse contenute e disciplinate nelle convenzioni del 1999 e del 2008 intercorse tra essa e l'Amministrazione Provinciale di Crotone, con l'ulteriore rilievo CP_3 che, nel riscontrato difetto sulla scorta di quanto appena evidenziato di individuazione di qualsivoglia azione alternativa da intentarsi ad opera di essa appellante onde conseguire l'indennizzo per le prestazioni effettuate, l'azione di indebito arricchimento promossa nei confronti dell'ente provinciale si sarebbe dovuta reputare sotto il profilo in questione senz'altro ammissibile, a meno di non dovere pretendere a tal fine che essa appellante dovesse rinunciare al proprio credito. Concludeva, pertanto, chiedendo che la Corte volesse in riforma della sentenza impugnata accogliere le domande di cui alle rassegnate conclusioni nell'ambito del giudizio di primo grado.
Con comparsa di risposta depositata in data 26-9-2019, si costituiva in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, per resistere all'avverso gravame di cui eccepiva in via preliminare l'inammissibilità e contestava comunque la fondatezza nel merito, chiedendone il rigetto, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Tenutasi l'udienza collegiale di prima comparizione delle parti, la causa veniva all'esito rinviata ad altra data per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii disposti per i medesimi incombenti, in esito all'udienza collegiale dell'11-2-2025, di cui veniva disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente del
Collegio in atti, la Corte, sulle note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e viste le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere disattesa, innanzi tutto, l'eccezione preliminare di parte appellata di inammissibilità in rito del proposto appello sotto il profilo del difetto di specificità dei motivi, posto che alla luce dei principi stabiliti in materia dalla Suprema Corte
(cfr. Cass., SSUU Civili, n. 27199/2017; Cass. Civ. n. 13535/2018 e da ultimo, ancora, Cass. Civ. n. 8999/2022) l'appellante appare avere adeguatamente assolto nella specie all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dall'organo giudicante di prime cure, con chiara e puntuale esplicitazione delle ragioni di confutazione contrapposte agli elementi di fatto e di diritto che sorreggono il percorso logico-argomentativo posto a base della decisione gravata.
Quanto al merito, a giudizio della Corte, il proposto appello è da ritenersi comunque infondato e, come tale, senz'altro meritevole di rigetto.
La decisione di primo grado si atteggia, infatti, immune da censura nella parte in cui ha negato la spettanza in favore dell'allora società cooperativa attrice a titolo di indennizzo per indebito arricchimento di quanto dovutole per la prestazione del servizi di assistenza dei minori resa in relazione al periodo dicembre 2009-I° semestre 2010 sulla considerazione dell'assenza del requisito di sussidiarietà richiesto per l'esperimento dell'azione di cui all'art. 2041 c.c., risultando sul punto adottata, contrariamente a quanto sostenuto a sostegno del proposto gravame, sulla scorta di una ricostruzione dei fatti di causa aderente alle emergenze processuali in merito acquisite, oltre che frutto di un corretto inquadramento giuridico dei suddetti sotto il profilo della loro riconduzione alla disciplina dettata in tema di condizioni per la valida assunzione d'impegni di spesa da parte degli enti locali dagli artt. 191
e ss. del D.Lgs. n. 267 del 2000 e, nello specifico, di prevista responsabilità diretta e personale con il proprio patrimonio, in luogo di quella dell'ente, configurabile in capo agli amministratori e i funzionari per le obbligazioni assunte per conto di quest'ultimo nei confronti di prestatori di beni e servizi senza il rispetto della procedura di copertura finanziaria della spesa, restando sempre salva la facoltà dell'ente medesimo di riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio, mediante l'adozione di un'apposita deliberazione di regolarizzazione dal punto di vista contabile dell'obbligo assunto.
Ed invero, si evince dalle risultanze documentali versate all'incarto di causa come in data 1-1-2008 fosse stata stipulata tra la e la Controparte_1 [...]
, con sottoscrizione nell'interesse delle rispettive parti, Controparte_5 da un lato, del Dirigente del Settore Politiche Sociali dell'ente e, dall'altro, del legale rappresentante della società cooperativa, e registrazione al prot. n. 6/2008, la convenzione con la quale la prima affidava alla seconda la gestione della Casa
Famiglia per minori, sita nell'appartamento di Via Reggio n. 118 di Crotone, per un corrispettivo complessivo di €uro 150.000,00, stabilendosi altresì che la stessa avrebbe avuto la durata di un anno e con espressa indicazione che il riconoscimento delle spese avveniva dall'1-1-2008 al 31-12-2008 come da adottata correlativa determina dirigenziale di previsione del relativo impegno di spesa da farsi gravare sul bilancio 2008.
Altrettanto pacifica in atti è, poi, la circostanza fattuale dell'avvenuta prosecuzione da parte della del servizio affidatole anche oltre la data di scadenza della CP_2 convenzione citata e, segnatamente, per tutto l'anno 2009 e il I° semestre 2010, e della conseguente fatturazione dei corrispettivi dovuti anche per le prestazioni rese lungo l'arco temporale suindicato e connessa richiesta di pagamento.
Emerge per tabulas, inoltre, come, a fronte dell'invocato pagamento dell'attività svolta relativamente al periodo gennaio-novembre 2009, l'ente provinciale con nota prot. n. 55269 del 3-11-2009 a firma del Dirigente del Settore delle Politiche Sociali, dopo avere segnalato di non avere rinvenuto con riguardo al progetto inerente all'assistenza di minori alcuna convenzione o altro provvedimento amministrativo con riferimento all'anno 2009, invitava comunque la ad Controparte_2 inoltrare una relazione illustrativa contenente l'elenco dei minori beneficiari, il tipo di servizio reso e la specificazione delle spese sostenute, intimando al contempo alla stessa di sospendere a far data dalla nota in questione ogni ulteriore attività, in attesa di nuove disposizioni.
Seguiva, quindi, una volta acquisita la documentazione richiesta, l'adozione della determina del 5-11-2010 a firma del Dirigente del Settore Politiche Sociali della
Provincia di Crotone con la quale, datosi atto che con delibera consiliare n. 44 del
18-10-2010 si era stabilito di riconoscere ai sensi dell'art. 194 D.Lgs. n. 267 del
2000, tra gli altri, un debito fuori bilancio del citato Settore pari ad €uro 137.361,24 in favore della , si impegnava la relativa somma in parte Parte_1 sul bilancio 2010 e in parte sul bilancio del 2011, con obbligo di liquidazione immediata da parte dell'ente in favore della beneficiaria del primo importo e assunzione di quello analogo per la residua somma mediante separato atto successivo.
Quanto, inoltre, alla richiesta dell'importo fatturato dalla relativamente CP_2 al residuo periodo di svolgimento dell'attività nel mese di dicembre 2009 e nel corso del I° semestre 2010, per un ammontare complessivo pari ad €uro 97.065,52, la
, dopo avere provveduto con nota del Dirigente del Settore competente n. CP_1
52496 del 28-9-2010 a restituire alla suddetta la relativa documentazione contabile trasmessa non trovando la stessa alcun riscontro amministrativo, anche tenuto conto della sospensione del servizio a partire dal 3-11-2009, riscontrava il successivo 4-1-
2011 la diffida al pagamento dell'importo fatturato in questione inviata da parte della medesima, evidenziando l'assenza per l'anno 2010 di alcuna CP_2 convenzione intercorsa tra quest'ultima e la , così come di qualsivoglia CP_1 deliberazione di giunta, determina dirigenziale, impegno di spesa assunti nel corso dell'anno, né altrimenti la presenza di comunicazioni a vario titolo da parte del personale di settore, tanto più in forza del fatto che per l'anno 2010 nel capitolo di spesa n. 1330 relativo alla voce “Interventi Vari Politiche Sociali” non era contemplato alcun importo riferito alla Casa Famiglia per Minori e rilevando Pt_1 pertanto come la richiesta non potesse essere accolta.
Ciò posto, deve reputarsi alla stregua dell'excursus fattuale relativo alla vicenda di causa testè riportato che, inerendo la pretesa azionata in prime cure dall'appellante all'ottenimento di un indennizzo a titolo di indebito arricchimento relativamente ad un servizio espletato al di fuori di alcun accordo formale intercorso con l'amministrazione e in relazione al quale non era stata prevista, neppure attraverso il ricorso ex post ad opera di quest'ultima alla procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, alcuna copertura finanziaria, del tutto correttamente il primo giudice ha escluso nella specie la sussistenza a monte del necessario presupposto della sussidiarietà richiesto ai fini della proponibilità della relativa azione giudiziale, e tanto in applicazione dell'ormai costante principio interpretativo secondo cui: “In tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni siano state assunte senza un previo contratto e senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, al di fuori delle norme c.d. ad evidenza pubblica, insorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l'amministratore o il funzionario inadempiente che l'abbia consentita.
Ne consegue che, potendo il terzo interessato agire nei confronti del funzionario, per la mancanza dell'elemento della sussidiarietà, non è ammissibile l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente locale il quale può soltanto riconoscere a posteriori, ex art. 194 D.Lgs. n. 267/2000 - nei limiti dell'utilità dell'arricchimento puntualmente dedotto e dimostrato – il debito fuori bilancio.
Riconoscimento-[che] deve avvenire espressamente, con apposita deliberazione dell'organo competente, e non può essere desunto dal mero comportamento degli organi rappresentativi dell'ente, insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico-finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative”
(cfr. ex plurimis: Cass. Civ., Sez. 1, ordinanza 21-11-2018 n. 30109).
Sulla scorta di quanto appena evidenziato, dunque, nessun pregio può ascriversi al complesso di doglianze addotte dalla società cooperativa appellante a mezzo del proposto gravame avverso la decisione di primo grado per avere in essa l'organo giudicante fondato e, al contempo, arrestato il percorso valutativo attraverso il quale era giunto a rigettare la domanda sulla mera circostanza della rilevata inesistenza nella specie di una delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio adottata da parte dell'amministrazione con riferimento agli importi fatturati per il servizio di assistenza dalla stessa proseguito anche nel periodo dicembre 2009-I° semestre 2010 in contestazione, omettendo per converso di estendere la propria cognizione agli aspetti altrettanto importanti ai fini del decidere riguardanti l'analisi e l'accertamento del comportamento delle parti in occasione della vicenda oggetto di causa e, segnatamente, di quello della parte pubblica, e l'individuazione di eventuali idonee ragioni giustificative di quest'ultimo in capo alla stessa. A tal proposito, deve in primo luogo osservarsi in ordine alla prospettazione opposta con l'atto di appello in merito ad una pretesa persistente vigenza tra le parti della convenzione in discussione ben oltre l'anno 2008 sulla base della prevista validità della stessa a' termini di contratto sino all'avvenuto completamento delle attività oggetto di affidamento e al raggiungimento degli obiettivi fissati, con ulteriore inidoneità a farne venire meno gli effetti obbligatori in capo all'amministrazione della sospensione del servizio dalla stessa disposta giusta nota 3-11-2009 versata in atti, l'assoluta irrilevanza di siffatte argomentazioni alla stregua della contraria valenza insuperabile dispiegata dal fatto che, a prescindere dalla corretta individuazione della effettiva durata della convenzione sottoscritta dalle parti, in ogni caso la copertura finanziaria della spesa comportata dalla stessa era stata prevista in maniera espressa all'art. 13 limitatamente allo svolgimento del servizio per il periodo 1 gennaio/31 dicembre 2008.
In tale quadro, pertanto, non poteva fondatamente residuare nella concreta fattispecie in esame alcuno spazio per l'effettuazione in giudizio di un eventuale sindacato sull'operato dell'amministrazione per non avere proceduto al rinnovo della convenzione o altrimenti disposto la proroga dei suoi effetti e nemmeno per non avere adottato una delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio con riferimento agli importi fatturati per il periodo in contestazione, e ciò nonostante la stessa avesse continuato a beneficiare delle prestazioni inerenti al servizio in origine affidato con la citata convenzione, rientrando le scelte in questione nell'esercizio della discrezionalità dell'azione amministrativa ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico e, più in particolare, nelle valutazioni di competenza esclusiva dell'ente locale concernenti l'impiego e la destinazione delle risorse finanziarie disponibili nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei principi di regolarità contabile a cui doveva ritenersi assoggettato.
D'altra parte, neppure meritevole di considerazione è il rilievo circa l'omesso apprezzamento da parte del giudice di prime cure della pronuncia gravata dell'assunta circostanza dell'immotivato ed arbitrario rifiuto da parte dell'amministrazione nella vicenda in esame di procedere, non diversamente da quanto fatto in sede di deliberato riconoscimento del debito fuori bilancio con riferimento al servizio di assistenza minori proseguito lungo l'arco temporale ricompresso tra gennaio e novembre 2009, alla regolarizzazione ex post dal punto di vista contabile anche degli importi fatturati in relazione all'attività continuata nel corso del successivo periodo dicembre 2009/gennaio-giugno 2010, e ciò malgrado si fosse trattato, come per le prime, di prestazioni rese sempre al di fuori della formalizzazione di un contratto, e nell'utile e valida ad ogni effetto obbligatorio continuazione dello svolgimento delle quali peraltro la pregressa condotta dell'ente si sarebbe dovuta ritenere avere indotto la cooperativa a fare ragionevole affidamento.
Sotto lo specifico profilo in disamina, infatti, deve opporsi l'improponibilità della tesi dell'appellante circa l'indebita disparità di trattamento riservata dall'amministrazione nei sensi suindicati rispetto a situazioni tra loro del tutto analoghe, atteso che risulta comprovato agli atti di causa innanzi tutto come l'avvenuta prosecuzione del servizio a partire dal mese di dicembre 2009 in poi fosse avvenuta malgrado la sospensione di esso disposta da parte dell'amministrazione sin dal 3-11-2009 e regolarmente comunicata alla controparte, in costanza del segnalato difetto in tema già all'epoca di qualsivoglia convenzione a di altro atto amministrativo di riferimento, laddove peraltro anche la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio per gli importi fatturati relativamente alle prestazioni rese nel periodo gennaio/novembre 2009 veniva adottata non prima di ottobre 2010 e, come tale, da reputarsi insuscettibile di ingenerare alcun affidamento tutelabile in capo alla cooperativa, la quale aveva comunque inteso proseguire in forza di una autonoma decisione e a proprio rischio l'attività da dicembre 2009 a giugno 2010 e, dunque, anteriormente alla delibera suddetta, disattendendo le disposizioni con cui l'ente le aveva intimato già a novembre 2009 di sospendere il servizio.
Parimenti da disattendere si atteggia, inoltre, il secondo motivo di appello, posto che all'evidenza le risultanze ricavabili dalla richiamata delibera n. 27 del 24-5-2010 adottata dal Consiglio Provinciale di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012, nonché dalla relazione programmatica ad essa allegata, nella parte in cui contemplano tra gli indirizzi di intervento dell'ente anche quello relativo al settore della tutela dei minori in stato di abbandono ovvero di disagio sociale da perseguire per il tramite dell'Ufficio di
Tutela appositamente istituito e della Casa famiglia per minori con Pt_1
l'indicazione del correlativo impegno di spesa, non sono suscettibili di assurgere a valido titolo fondante in capo alla l'imputazione dell'obbligo di CP_1 pagamento in favore della società cooperativa odierna appellante dell'importo per cui è causa, esulando le suddette dalla procedura di regolarizzazione contabile postuma propria del riconoscimento del debito fuori bilancio, e, comunque, non essendo state in alcun modo neppure accompagnate dalla parallela formalizzazione di qualsivoglia accordo dimostrativo della volontà dell'amministrazione di riaffidare ancora per un ulteriore prosieguo di tempo alla stessa l'attività di organizzazione e gestione di quest'ultima struttura, né potendo valere altrimenti a radicare la pretesa giudiziale nella specie azionata per il solo fatto di potersi desumere dalle determinazioni in questione il riconoscimento dell'utilità del servizio da parte dello stesso ente.
Così come, ad avviso del Collegio giudicante, la pronuncia gravata si sottrae altresì alle censure addotte a mezzo del terzo ed ultimo motivo di impugnazione di errata applicazione alla concreta fattispecie in disamina del principio di sussidiarietà, sulla base del quale il giudice di primo grado era pervenuto ad una valutazione di non meritevolezza di accoglimento della domanda, integrando perfettamente, al contrario di quanto prospettato sul punto a sostegno del proposto gravame, l'avvenuta sottoscrizione per conto dell'amministrazione provinciale della convenzione di affidamento del servizio di assistenza minori dedotta in causa con espressa previsione di copertura finanziaria della relativa spesa fissata entro i limiti temporali dell'anno 2008, a fronte di una vigenza della stessa agganciata al completamento dell'attività svolta e al raggiungimento degli obiettivi e, dunque, potenzialmente suscettibile di protrarsi oltre il periodo suindicato, gli estremi proprio con riguardo alla evenienza della continuazione del servizio oltre i detti limiti di una condotta autorizzativa di prestazioni e servizi senza specificazione del relativo impegno di spesa, di cui è chiamato a norma di legge a rispondere, in luogo dell'ente,
l'amministratore o il funzionario richiedente in via diretta e personale con il proprio patrimonio, così da configurarsi per tale via in capo alla società appellante la concreta possibilità di ricorso ad un rimedio giudiziale alternativo a tutela delle proprie ragioni di essere indennizzato del pregiudizio subito, situazione, quest'ultima, preclusiva per l'appunto in radice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2042 c.c. dell'esperimento dell'azione di indebito arricchimento.
In definitiva, sulla scorta del complesso delle osservazioni che precedono, s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto dell'appello in disamina, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata, mentre in applicazione dell'ordinario criterio della soccombenza l'appellante deve essere condannata alla rifusione in favore dell'appellata delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore,.nei confronti della CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione
[...] notificato il 27-5-2019, avverso la sentenza del Tribunale Civile di Crotone, in composizione monocratica, depositata il 13-12-2018 n. 1547, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese e competenze del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M. n.
55/2014 e succ. mod. in complessivi €uro 6.850,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico di parte appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1132 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019, e vertente tra
- in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore,.rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Medici in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Crotone, Via XXV Aprile n. 157;
- appellante contro
- in persona del Presidente e legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Silvana Tassone e Marina Cizza in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata presso l'Ufficio legale dell'Ente, sito in Crotone, Via M. Nicoletta n. 28;
- appellata sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, in accoglimento dei motivi di appello e in riforma della sentenza impugnata, modificarla nelle parti indicate in motivazione, con condanna dell'appellata alla rifusione delle spese e competenze del doppio grado del giudizio, oltre accessori.
- Per l'appellata: Conclude chiedendo che l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia rigettare l'appello proposto da controparte perchè inammissibile, nonché totalmente infondato in fatto e in diritto e conseguentemente confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze anche di questo grado di giudizio, oltre accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “1. - Con atto di citazione regolarmente notificato,
[...]
. ha convenuto in giudizio la Provincia Controparte_2 Parte_1 di Crotone al fine di ottenere il saldo delle prestazioni rese nel mese di dicembre
2009, nonché nel primo semestre del 2010 (pari ad €uro 97.065,52) in forza di della
Convenzione rep. n. 194 del 18-7-2008, con la quale, in prosecuzione del rapporto già insorto con la Convenzione rep. n. 142 del 10-12-1999, ha assunto la gestione della casa familiare denominata Agorà Minori fornendo un servizio di assistenza di tipo familiare per minori, temporaneamente privi di sostegno familiare, a rischio di abbandono o con provvedimenti da parte del Tribunale di Minori, per l'importo annuo di €uro 150.000,00.
Parte attorea ha esposto che, seppur la Convenzione rep. n. 194 del 18-7-2008 ha avuto validità sino al 31-12-2008 e, dunque, con riferimento al periodo citato non sussiste alcuna formale pattuizione intercorsa con la Provincia di Crotone, la stessa ha proseguito nello svolgimento delle attività demandatele sia in ragione della delicatezza degli impegni assunti e del mancato raggiungimento degli obiettivi posti, sia alla luce del fatto che alcun formale provvedimento di soppressione del servizio le giungeva ed anzi la si è giovata delle prestazioni rese Controparte_1 riconoscendone l'utilità, tanto che il Consiglio Provinciale in data 24-5-2010 ha approvato il bilancio di previsione per l'anno 2010, oltre al programma triennale
2010-2012, nel quale ha dimostrato di voler dare continuità al progetto e in data 5-
11-2010 con determinazione del Dirigente del Settore delle Politiche Sociali ha riconosciuto il debito di bilancio di €uro 137.361,24 (n.d.r. pari a quanto dovuto per le mensilità da gennaio 2009 a novembre 2009) imputando la somma di €uro
32.309,16 al bilancio 2010 e la somma di €uro 105.052,08 al bilancio 2011.
evidenziato dunque che l'attività compiuta nel 2009 e nel 2010 è stata Parte_1 resa e puntualmente rendicontata e la ha adottato solo un Controparte_1 provvedimento di sospensione del servizio, di cui ne ha evidentemente (sia pure implicitamente) riconosciuto l'utilità arricchendosi ai suoi danni, ha chiesto, ai sensi dell'art. 2041 c.c., di condannare l'ente al pagamento della somma di €uro
97.065,52.
2. – Si è costituita in giudizio la , la quale, evidenziato che la Controparte_1
Convenzione rep. n. 194 del 1-7-2008 ha avuto validità sino al 31-12-2008, che non si è verificato alcun rinnovo tacito, che con nota prot. n. 55269 del 3-11-2009 è stata disposta la sospensione del servizio ed è stato chiesto a parte attorea di rendicontare l'attività comunque compiuta dall'1-1-2009 al 3-11-2009, che la fattura emessa afferente a tale periodo è stata contabilizzata dall'amministrazione e puntualmente pagata, mentre nulla è dovuto con riguardo al mese di dicembre 2009 e al primo semestre del 2010, ha chiesto il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e in diritto.
3. – Depositata le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita, oltre che documentalmente, mediante l'escussione di testimoni;
all'udienza dell'1-2-2013 la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24-3-2014. Dopo plurimi rinvii disposti per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 15-5-2018 la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.”.
Con sentenza depositata il 13-12-2018 n. 1547, il Tribunale Civile di Crotone, in composizione monocratica, rigettava la domanda e condannava parte attrice al pagamento delle spese processuali.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, mediante atto di citazione notificato il 27-5-2019, deducendo l'ingiustizia e l'erroneità delle statuizioni con essa adottate e invocandone l'annullamento o la totale riforma per i motivi di seguito esposti.
A mezzo di un primo ordine di doglianze la società cooperativa appellante denunciava relativamente alla decisione di primo grado il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., di omessa o errata valutazione dei fatti di causa e delle prove e di contraddittorietà della motivazione, per avere in essa l'organo giudicante negato la spettanza in suo favore del corrispettivo dovuto per le prestazioni ricevute nel periodo oggetto di causa sulla scorta dell'erronea e intempestiva applicazione al caso di specie, in via del tutto pregiudiziale e preclusiva dell'esame nel merito della domanda, del principio giurisprudenziale secondo cui in ipotesi di assunzione di impegni di spesa da parte degli enti locali non possono sorgere obbligazioni in capo a questi ultimi in mancanza di una deliberazione adottata nelle forme prescritte dall'art. 193, comma
2, D.Lgs. n. 267/2000, con conseguente inimputabilità di esse all'amministrazione ex art. 191, comma 4, D.Lgs. cit. e correlativa improponibilità dell'azione di indebito arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., e tanto senza procedere alla necessaria valutazione di tutti gli aspetti di fatto e di diritto prospettati nell'atto di citazione introduttivo del giudizio anche con riferimento alle condizioni contrattuali con le quali le parti avevano disciplinato le reciproche obbligazioni nel caso concreto in esame.
Sosteneva, infatti, che laddove nella sentenza impugnata non era stato disconosciuta, né altrimenti posta in dubbio l'avvenuta esecuzione di fatto e con carattere continuità ad opera di essa cooperativa delle prestazioni di assistenza ai minori ricoverati presso la struttura a partire dalla data di scadenza delle convenzione fissata al 31-12-2008, pur in assenza di un nuovo contratto di affidamento dell'incarico assistenziale, e sino alla fine del primo semestre 2010, e ciò con la piena accettazione e fruizione di esse da parte dell'ente provinciale, tuttavia la negazione del relativo corrispettivo era stata poi in essa motivata in maniera contraddittoria e ingiustificata esclusivamente sulla base della circostanza della mancata adozione in merito di una delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio da parte dell'amministrazione, essendosi per converso omesso di esaminare le cause di tale mancata postuma regolarizzazione contabile e se le stesse fossero da imputare ad alcuna delle parti.
Evidenziava ancora parte appellante che il giudice di prime cure nel fondare la propria decisione sulla rilevata inesistenza nel caso in esame della necessaria delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, nonostante l'accertata esecuzione delle prestazioni dedotto in causa, avesse disatteso l'altrettanto importante e innovativo principio giurisprudenziale affermato in materia di ridefinizione delle condizioni per l'esercizio dell'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. nei confronti della pubblica amministrazione alla luce della esclusione sul punto di una posizione di supremazia di quest'ultima sul privato, secondo cui ai fini del riconoscimento del relativo indennizzo non è richiesta la sussistenza dell'utilitas, dovendo in tal caso il privato attore provare il fatto dell'arricchimento senza causa secondo il diritto comune e potendo opporre ad esso l'amministrazione solo che questo non fosse stato voluto ovvero che di esso non avesse avuto consapevolezza, e restando infine affidato al giudice il compito di accertare e valutare l'utilità del fatto in concreto.
Aggiungeva a tale ultimo proposito la società appellante come nella pronuncia gravata si fosse omesso di apprezzare quali fossero state le ragioni della mancata approvazione nel caso in esame ad opera dell'ente provinciale della delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, nonché se le stesse fossero giustificate o meno, essendone risultata in violazione del principio testè richiamato la penalizzazione a suo carico derivante dal computo assolvimento dell'obbligazione contrattualmente assunta, a fronte della esclusiva potestà in capo all'amministrazione di adottare siffatta delibera ovvero i provvedimenti di rinnovazione della convenzione di affidamento dell'incarico assistenziale scaduta o altrimenti di proroga della stessa.
D'altra parte, neppure risultava essere stata oggetto di adeguata ed esaustiva valutazione in sentenza da parte del giudice di primo grado la sospensione dell'attività assistenziale dei minori disposta dalla Provincia oggetto della comunicazione ricevuta con lettera del 3-11-2009, siccome da questa addotta a motivo del diniego della corresponsione di quanto dovuto, da reputarsi inesistente e/o improduttiva di effetti in radice, poichè non contemplata in alcuna clausola della convenzione regolante i rapporti tra le parti del 2008, oltre che priva di motivazione e comunque adottata in contrasto con la scadenza fissata nella citata convenzione al momento dell'approvazione del rendiconto finale da presentarsi da parte dell'ente convenzionato entro e non oltre il 30° giorno dal completamento delle attività previste e dal raggiungimento degli obiettivi previsti, con la conseguenza che, non avendo la posizione di alcuni utenti presenti in struttura dal 2007 più subito modifiche da allora, detta convenzione si sarebbe dovuta considerare ancora in corso di validità anche per l'anno 2009. Quand'anche poi detta sospensione, proseguiva l'appellante, si fosse voluta giustificare alla stregua di una pretesa mancanza di dotazione delle necessarie risorse finanziarie in capo all'ente provinciale, non avrebbe in ogni caso potuto assurgere a valido motivo a vantaggio di esso, per avere quest'ultimo mediante la successiva deliberazione n. 1561 del 2010 di riconoscimento della somma di €uro 137.361,24 fuori bilancio per il pagamento di quanto dovuto per le prestazioni eseguite nel periodo gennaio-novembre 2009, pur in assenza di un contratto formalizzato, colpevolmente ingenerato nella controparte il falso affidamento anche in ordine alla remunerazione delle prestazioni rese in identica situazione nell'arco temporale tra dicembre 2009 e tutto il primo semestre
2010, dovendosene fare discendere la valutazione di contrarietà del comportamento tenuto nella specie dall'amministrazione ai canoni di correttezza e buona fede per avere pur in difetto di contratto provveduto al pagamento delle prestazioni ricevute nel corso del 2009 e diversamente rifiutato senza alcuna motivazione il corrispettivo per quelle relative al periodo dicembre 2009/giugno 2010, in tal modo dimostrando di volere disciplinare ad libitum ogni aspetto del rapporto di fatto ancora esistente tra le parti sulla base di una posizione di supremazia ormai non più riconosciuta nell'ambito dei rapporti di natura privatistica che si svolgono con la pubblica amministrazione.
Con un secondo motivo di appello, inoltre, la decisione di primo grado veniva censurata per omessa valutazione di una prova specifica e determinante ai fini del decidere nella parte in cui, nell'escludere l'imputabilità dell'obbligazione in capo all'amministrazione per mancanza dell'adozione di una formale delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, completamente omesso di valutare la deliberazione emessa dal Consiglio Provinciale il 24-5-2010 n. 27, con la quale era stato approvato il bilancio pluriennale dell'ente 2010-2012, con allegata relazione programmatica contenente i relativi stanziamenti finanziari, nonché di verificare se la stessa contenesse previsioni di spesa per l'erogazione di servizi in favore della famiglia e dei minori e, nell'ambito di detto settore di intervento, anche con riguardo all'attività di inserimento sociale di minori in stato di abbandono o di disagiate condizioni economiche svolta dalla Casa Famiglia per Minori atto dal quale Pt_1
l'organo giudicante avrebbe potuto trarre non solo la prova del riconoscimento dell'utilità del servizio da parte dell'amministrazione, ma anche di quell'elemento contabile-finanziario alla stregua del ritenuto difetto del quale aveva invece statuito il rigetto della domanda.
Mediante un terzo ed ultimo complesso di doglianze, infine, la cooperativa appellante lamentava l'erronea applicazione con riferimento alla concreta fattispecie in disamina del principio di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., in forza del quale il rimedio generale dell'ingiustificato arricchimento può essere utilmente esperito solo allorquando il soggetto depauperato non disponga di un diverso strumento disciplinato dal legislatore per farsi indennizzare del pregiudizio subito, opponendo in argomento come il regime richiamato in sentenza secondo cui l'assunzione da parte degli enti locali di un impegno di spesa al di fuori del previsto schema procedimentale comporta, qualora non vi sia da parte degli stessi il riconoscimento a posteriori del debito fuori bilancio, che della relativa obbligazione risponda personalmente il funzionario o l'amministratore che abbia autorizzato la prestazione, con esclusione pertanto in tal caso della proponibilità dell'azione di indebito arricchimento, non potesse attagliarsi al caso concreto poiché nessun amministratore o funzionario le aveva mai richiesto le prestazioni dedotte in causa essendo le stesse contenute e disciplinate nelle convenzioni del 1999 e del 2008 intercorse tra essa e l'Amministrazione Provinciale di Crotone, con l'ulteriore rilievo CP_3 che, nel riscontrato difetto sulla scorta di quanto appena evidenziato di individuazione di qualsivoglia azione alternativa da intentarsi ad opera di essa appellante onde conseguire l'indennizzo per le prestazioni effettuate, l'azione di indebito arricchimento promossa nei confronti dell'ente provinciale si sarebbe dovuta reputare sotto il profilo in questione senz'altro ammissibile, a meno di non dovere pretendere a tal fine che essa appellante dovesse rinunciare al proprio credito. Concludeva, pertanto, chiedendo che la Corte volesse in riforma della sentenza impugnata accogliere le domande di cui alle rassegnate conclusioni nell'ambito del giudizio di primo grado.
Con comparsa di risposta depositata in data 26-9-2019, si costituiva in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, per resistere all'avverso gravame di cui eccepiva in via preliminare l'inammissibilità e contestava comunque la fondatezza nel merito, chiedendone il rigetto, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Tenutasi l'udienza collegiale di prima comparizione delle parti, la causa veniva all'esito rinviata ad altra data per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii disposti per i medesimi incombenti, in esito all'udienza collegiale dell'11-2-2025, di cui veniva disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente del
Collegio in atti, la Corte, sulle note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e viste le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere disattesa, innanzi tutto, l'eccezione preliminare di parte appellata di inammissibilità in rito del proposto appello sotto il profilo del difetto di specificità dei motivi, posto che alla luce dei principi stabiliti in materia dalla Suprema Corte
(cfr. Cass., SSUU Civili, n. 27199/2017; Cass. Civ. n. 13535/2018 e da ultimo, ancora, Cass. Civ. n. 8999/2022) l'appellante appare avere adeguatamente assolto nella specie all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dall'organo giudicante di prime cure, con chiara e puntuale esplicitazione delle ragioni di confutazione contrapposte agli elementi di fatto e di diritto che sorreggono il percorso logico-argomentativo posto a base della decisione gravata.
Quanto al merito, a giudizio della Corte, il proposto appello è da ritenersi comunque infondato e, come tale, senz'altro meritevole di rigetto.
La decisione di primo grado si atteggia, infatti, immune da censura nella parte in cui ha negato la spettanza in favore dell'allora società cooperativa attrice a titolo di indennizzo per indebito arricchimento di quanto dovutole per la prestazione del servizi di assistenza dei minori resa in relazione al periodo dicembre 2009-I° semestre 2010 sulla considerazione dell'assenza del requisito di sussidiarietà richiesto per l'esperimento dell'azione di cui all'art. 2041 c.c., risultando sul punto adottata, contrariamente a quanto sostenuto a sostegno del proposto gravame, sulla scorta di una ricostruzione dei fatti di causa aderente alle emergenze processuali in merito acquisite, oltre che frutto di un corretto inquadramento giuridico dei suddetti sotto il profilo della loro riconduzione alla disciplina dettata in tema di condizioni per la valida assunzione d'impegni di spesa da parte degli enti locali dagli artt. 191
e ss. del D.Lgs. n. 267 del 2000 e, nello specifico, di prevista responsabilità diretta e personale con il proprio patrimonio, in luogo di quella dell'ente, configurabile in capo agli amministratori e i funzionari per le obbligazioni assunte per conto di quest'ultimo nei confronti di prestatori di beni e servizi senza il rispetto della procedura di copertura finanziaria della spesa, restando sempre salva la facoltà dell'ente medesimo di riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio, mediante l'adozione di un'apposita deliberazione di regolarizzazione dal punto di vista contabile dell'obbligo assunto.
Ed invero, si evince dalle risultanze documentali versate all'incarto di causa come in data 1-1-2008 fosse stata stipulata tra la e la Controparte_1 [...]
, con sottoscrizione nell'interesse delle rispettive parti, Controparte_5 da un lato, del Dirigente del Settore Politiche Sociali dell'ente e, dall'altro, del legale rappresentante della società cooperativa, e registrazione al prot. n. 6/2008, la convenzione con la quale la prima affidava alla seconda la gestione della Casa
Famiglia per minori, sita nell'appartamento di Via Reggio n. 118 di Crotone, per un corrispettivo complessivo di €uro 150.000,00, stabilendosi altresì che la stessa avrebbe avuto la durata di un anno e con espressa indicazione che il riconoscimento delle spese avveniva dall'1-1-2008 al 31-12-2008 come da adottata correlativa determina dirigenziale di previsione del relativo impegno di spesa da farsi gravare sul bilancio 2008.
Altrettanto pacifica in atti è, poi, la circostanza fattuale dell'avvenuta prosecuzione da parte della del servizio affidatole anche oltre la data di scadenza della CP_2 convenzione citata e, segnatamente, per tutto l'anno 2009 e il I° semestre 2010, e della conseguente fatturazione dei corrispettivi dovuti anche per le prestazioni rese lungo l'arco temporale suindicato e connessa richiesta di pagamento.
Emerge per tabulas, inoltre, come, a fronte dell'invocato pagamento dell'attività svolta relativamente al periodo gennaio-novembre 2009, l'ente provinciale con nota prot. n. 55269 del 3-11-2009 a firma del Dirigente del Settore delle Politiche Sociali, dopo avere segnalato di non avere rinvenuto con riguardo al progetto inerente all'assistenza di minori alcuna convenzione o altro provvedimento amministrativo con riferimento all'anno 2009, invitava comunque la ad Controparte_2 inoltrare una relazione illustrativa contenente l'elenco dei minori beneficiari, il tipo di servizio reso e la specificazione delle spese sostenute, intimando al contempo alla stessa di sospendere a far data dalla nota in questione ogni ulteriore attività, in attesa di nuove disposizioni.
Seguiva, quindi, una volta acquisita la documentazione richiesta, l'adozione della determina del 5-11-2010 a firma del Dirigente del Settore Politiche Sociali della
Provincia di Crotone con la quale, datosi atto che con delibera consiliare n. 44 del
18-10-2010 si era stabilito di riconoscere ai sensi dell'art. 194 D.Lgs. n. 267 del
2000, tra gli altri, un debito fuori bilancio del citato Settore pari ad €uro 137.361,24 in favore della , si impegnava la relativa somma in parte Parte_1 sul bilancio 2010 e in parte sul bilancio del 2011, con obbligo di liquidazione immediata da parte dell'ente in favore della beneficiaria del primo importo e assunzione di quello analogo per la residua somma mediante separato atto successivo.
Quanto, inoltre, alla richiesta dell'importo fatturato dalla relativamente CP_2 al residuo periodo di svolgimento dell'attività nel mese di dicembre 2009 e nel corso del I° semestre 2010, per un ammontare complessivo pari ad €uro 97.065,52, la
, dopo avere provveduto con nota del Dirigente del Settore competente n. CP_1
52496 del 28-9-2010 a restituire alla suddetta la relativa documentazione contabile trasmessa non trovando la stessa alcun riscontro amministrativo, anche tenuto conto della sospensione del servizio a partire dal 3-11-2009, riscontrava il successivo 4-1-
2011 la diffida al pagamento dell'importo fatturato in questione inviata da parte della medesima, evidenziando l'assenza per l'anno 2010 di alcuna CP_2 convenzione intercorsa tra quest'ultima e la , così come di qualsivoglia CP_1 deliberazione di giunta, determina dirigenziale, impegno di spesa assunti nel corso dell'anno, né altrimenti la presenza di comunicazioni a vario titolo da parte del personale di settore, tanto più in forza del fatto che per l'anno 2010 nel capitolo di spesa n. 1330 relativo alla voce “Interventi Vari Politiche Sociali” non era contemplato alcun importo riferito alla Casa Famiglia per Minori e rilevando Pt_1 pertanto come la richiesta non potesse essere accolta.
Ciò posto, deve reputarsi alla stregua dell'excursus fattuale relativo alla vicenda di causa testè riportato che, inerendo la pretesa azionata in prime cure dall'appellante all'ottenimento di un indennizzo a titolo di indebito arricchimento relativamente ad un servizio espletato al di fuori di alcun accordo formale intercorso con l'amministrazione e in relazione al quale non era stata prevista, neppure attraverso il ricorso ex post ad opera di quest'ultima alla procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, alcuna copertura finanziaria, del tutto correttamente il primo giudice ha escluso nella specie la sussistenza a monte del necessario presupposto della sussidiarietà richiesto ai fini della proponibilità della relativa azione giudiziale, e tanto in applicazione dell'ormai costante principio interpretativo secondo cui: “In tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni siano state assunte senza un previo contratto e senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, al di fuori delle norme c.d. ad evidenza pubblica, insorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l'amministratore o il funzionario inadempiente che l'abbia consentita.
Ne consegue che, potendo il terzo interessato agire nei confronti del funzionario, per la mancanza dell'elemento della sussidiarietà, non è ammissibile l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente locale il quale può soltanto riconoscere a posteriori, ex art. 194 D.Lgs. n. 267/2000 - nei limiti dell'utilità dell'arricchimento puntualmente dedotto e dimostrato – il debito fuori bilancio.
Riconoscimento-[che] deve avvenire espressamente, con apposita deliberazione dell'organo competente, e non può essere desunto dal mero comportamento degli organi rappresentativi dell'ente, insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico-finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative”
(cfr. ex plurimis: Cass. Civ., Sez. 1, ordinanza 21-11-2018 n. 30109).
Sulla scorta di quanto appena evidenziato, dunque, nessun pregio può ascriversi al complesso di doglianze addotte dalla società cooperativa appellante a mezzo del proposto gravame avverso la decisione di primo grado per avere in essa l'organo giudicante fondato e, al contempo, arrestato il percorso valutativo attraverso il quale era giunto a rigettare la domanda sulla mera circostanza della rilevata inesistenza nella specie di una delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio adottata da parte dell'amministrazione con riferimento agli importi fatturati per il servizio di assistenza dalla stessa proseguito anche nel periodo dicembre 2009-I° semestre 2010 in contestazione, omettendo per converso di estendere la propria cognizione agli aspetti altrettanto importanti ai fini del decidere riguardanti l'analisi e l'accertamento del comportamento delle parti in occasione della vicenda oggetto di causa e, segnatamente, di quello della parte pubblica, e l'individuazione di eventuali idonee ragioni giustificative di quest'ultimo in capo alla stessa. A tal proposito, deve in primo luogo osservarsi in ordine alla prospettazione opposta con l'atto di appello in merito ad una pretesa persistente vigenza tra le parti della convenzione in discussione ben oltre l'anno 2008 sulla base della prevista validità della stessa a' termini di contratto sino all'avvenuto completamento delle attività oggetto di affidamento e al raggiungimento degli obiettivi fissati, con ulteriore inidoneità a farne venire meno gli effetti obbligatori in capo all'amministrazione della sospensione del servizio dalla stessa disposta giusta nota 3-11-2009 versata in atti, l'assoluta irrilevanza di siffatte argomentazioni alla stregua della contraria valenza insuperabile dispiegata dal fatto che, a prescindere dalla corretta individuazione della effettiva durata della convenzione sottoscritta dalle parti, in ogni caso la copertura finanziaria della spesa comportata dalla stessa era stata prevista in maniera espressa all'art. 13 limitatamente allo svolgimento del servizio per il periodo 1 gennaio/31 dicembre 2008.
In tale quadro, pertanto, non poteva fondatamente residuare nella concreta fattispecie in esame alcuno spazio per l'effettuazione in giudizio di un eventuale sindacato sull'operato dell'amministrazione per non avere proceduto al rinnovo della convenzione o altrimenti disposto la proroga dei suoi effetti e nemmeno per non avere adottato una delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio con riferimento agli importi fatturati per il periodo in contestazione, e ciò nonostante la stessa avesse continuato a beneficiare delle prestazioni inerenti al servizio in origine affidato con la citata convenzione, rientrando le scelte in questione nell'esercizio della discrezionalità dell'azione amministrativa ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico e, più in particolare, nelle valutazioni di competenza esclusiva dell'ente locale concernenti l'impiego e la destinazione delle risorse finanziarie disponibili nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei principi di regolarità contabile a cui doveva ritenersi assoggettato.
D'altra parte, neppure meritevole di considerazione è il rilievo circa l'omesso apprezzamento da parte del giudice di prime cure della pronuncia gravata dell'assunta circostanza dell'immotivato ed arbitrario rifiuto da parte dell'amministrazione nella vicenda in esame di procedere, non diversamente da quanto fatto in sede di deliberato riconoscimento del debito fuori bilancio con riferimento al servizio di assistenza minori proseguito lungo l'arco temporale ricompresso tra gennaio e novembre 2009, alla regolarizzazione ex post dal punto di vista contabile anche degli importi fatturati in relazione all'attività continuata nel corso del successivo periodo dicembre 2009/gennaio-giugno 2010, e ciò malgrado si fosse trattato, come per le prime, di prestazioni rese sempre al di fuori della formalizzazione di un contratto, e nell'utile e valida ad ogni effetto obbligatorio continuazione dello svolgimento delle quali peraltro la pregressa condotta dell'ente si sarebbe dovuta ritenere avere indotto la cooperativa a fare ragionevole affidamento.
Sotto lo specifico profilo in disamina, infatti, deve opporsi l'improponibilità della tesi dell'appellante circa l'indebita disparità di trattamento riservata dall'amministrazione nei sensi suindicati rispetto a situazioni tra loro del tutto analoghe, atteso che risulta comprovato agli atti di causa innanzi tutto come l'avvenuta prosecuzione del servizio a partire dal mese di dicembre 2009 in poi fosse avvenuta malgrado la sospensione di esso disposta da parte dell'amministrazione sin dal 3-11-2009 e regolarmente comunicata alla controparte, in costanza del segnalato difetto in tema già all'epoca di qualsivoglia convenzione a di altro atto amministrativo di riferimento, laddove peraltro anche la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio per gli importi fatturati relativamente alle prestazioni rese nel periodo gennaio/novembre 2009 veniva adottata non prima di ottobre 2010 e, come tale, da reputarsi insuscettibile di ingenerare alcun affidamento tutelabile in capo alla cooperativa, la quale aveva comunque inteso proseguire in forza di una autonoma decisione e a proprio rischio l'attività da dicembre 2009 a giugno 2010 e, dunque, anteriormente alla delibera suddetta, disattendendo le disposizioni con cui l'ente le aveva intimato già a novembre 2009 di sospendere il servizio.
Parimenti da disattendere si atteggia, inoltre, il secondo motivo di appello, posto che all'evidenza le risultanze ricavabili dalla richiamata delibera n. 27 del 24-5-2010 adottata dal Consiglio Provinciale di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012, nonché dalla relazione programmatica ad essa allegata, nella parte in cui contemplano tra gli indirizzi di intervento dell'ente anche quello relativo al settore della tutela dei minori in stato di abbandono ovvero di disagio sociale da perseguire per il tramite dell'Ufficio di
Tutela appositamente istituito e della Casa famiglia per minori con Pt_1
l'indicazione del correlativo impegno di spesa, non sono suscettibili di assurgere a valido titolo fondante in capo alla l'imputazione dell'obbligo di CP_1 pagamento in favore della società cooperativa odierna appellante dell'importo per cui è causa, esulando le suddette dalla procedura di regolarizzazione contabile postuma propria del riconoscimento del debito fuori bilancio, e, comunque, non essendo state in alcun modo neppure accompagnate dalla parallela formalizzazione di qualsivoglia accordo dimostrativo della volontà dell'amministrazione di riaffidare ancora per un ulteriore prosieguo di tempo alla stessa l'attività di organizzazione e gestione di quest'ultima struttura, né potendo valere altrimenti a radicare la pretesa giudiziale nella specie azionata per il solo fatto di potersi desumere dalle determinazioni in questione il riconoscimento dell'utilità del servizio da parte dello stesso ente.
Così come, ad avviso del Collegio giudicante, la pronuncia gravata si sottrae altresì alle censure addotte a mezzo del terzo ed ultimo motivo di impugnazione di errata applicazione alla concreta fattispecie in disamina del principio di sussidiarietà, sulla base del quale il giudice di primo grado era pervenuto ad una valutazione di non meritevolezza di accoglimento della domanda, integrando perfettamente, al contrario di quanto prospettato sul punto a sostegno del proposto gravame, l'avvenuta sottoscrizione per conto dell'amministrazione provinciale della convenzione di affidamento del servizio di assistenza minori dedotta in causa con espressa previsione di copertura finanziaria della relativa spesa fissata entro i limiti temporali dell'anno 2008, a fronte di una vigenza della stessa agganciata al completamento dell'attività svolta e al raggiungimento degli obiettivi e, dunque, potenzialmente suscettibile di protrarsi oltre il periodo suindicato, gli estremi proprio con riguardo alla evenienza della continuazione del servizio oltre i detti limiti di una condotta autorizzativa di prestazioni e servizi senza specificazione del relativo impegno di spesa, di cui è chiamato a norma di legge a rispondere, in luogo dell'ente,
l'amministratore o il funzionario richiedente in via diretta e personale con il proprio patrimonio, così da configurarsi per tale via in capo alla società appellante la concreta possibilità di ricorso ad un rimedio giudiziale alternativo a tutela delle proprie ragioni di essere indennizzato del pregiudizio subito, situazione, quest'ultima, preclusiva per l'appunto in radice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2042 c.c. dell'esperimento dell'azione di indebito arricchimento.
In definitiva, sulla scorta del complesso delle osservazioni che precedono, s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto dell'appello in disamina, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata, mentre in applicazione dell'ordinario criterio della soccombenza l'appellante deve essere condannata alla rifusione in favore dell'appellata delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore,.nei confronti della CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione
[...] notificato il 27-5-2019, avverso la sentenza del Tribunale Civile di Crotone, in composizione monocratica, depositata il 13-12-2018 n. 1547, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese e competenze del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M. n.
55/2014 e succ. mod. in complessivi €uro 6.850,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico di parte appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)