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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 15/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2626 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: prestazioni per malattia professionale, CP_1
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, Parte_1 dall'avv. Francesco Fallarino, presso il cui studio in Benevento, via dei Cappuccini, 11, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_2 del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv.
Stefania Rettore ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'ente in Benevento, via F. Flora,
76,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/06/2024 il ricorrente ha esposto di aver svolto, dall'1/07/78 al
30/06/21, attività lavorativa con la qualifica di muratore presso le ditte , Persona_1 Per_2 Co
Rillo Costruzioni Srl, .
[...] CP_4 Controparte_5 Controparte_6
che le sue mansioni consistevano nella realizzazione di opere murarie per l'edilizia
[...] utilizzando prodotti leganti con inerti, i lavori erano svolti sempre in stazione eretta e manualmente e provvedeva anche al trasporto del materiale necessario;
che dopo diversi anni di svolgimento di tali prestazioni gli erano state riscontrate gravi patologie alla schiena;
che aveva inutilmente chiesto all' il riconoscimento dell'origine professionale delle suddette CP_1 patologie ed esperito i prescritti rimedi amministrativi avverso il diniego.
Tanto premesso, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire: “1. Accertarsi e dichiararsi CP_1 il ricorrente affetto dalle patologie come sopra indicate, comportante una complessiva menomazione dell'integrità psico-fisica pari all'8% o a quella che sarà accertata nel presente giudizio ed, inoltre, che le suddette patologie risultano collegate con l'attività lavorativa espletata dal ricorrente;
2. In conseguenza di detto riconoscimento, accettarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente alle relative prestazioni economiche (indennità per inabilità temporanea, indennizzo in capitale e rendita), così come previsto dalla normativa vigente, e per l'effetto,
1 condannare l' , in persona del suo legale p.t. al pagamento delle prestazioni economiche CP_1 accertate”; con vittoria delle spese, diritti e onorari, da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Si è ritualmente costituito l' , contestando l'asserita esposizione a rischio (in quanto, CP_1 stando alla denuncia inviata dal datore di lavoro, il ricorrente non effettuava movimentazione manuale di carichi, bensì era addetto al controllo della stesa meccanica di conglomerato bituminoso), evidenziando la natura multifattoriale della patologia denunciata e concludendo per il rigetto del ricorso.
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
È noto che, in tema di malattie professionali, la copertura assicurativa, inclusa quella obbligatoria da parte dell' , non copre qualsiasi forma di affezione, ma esclusivamente CP_1 quelle che risultino causalmente collegate al rapporto di lavoro o che siano intervenute in occasione del suo svolgimento.
La normativa ha previsto l'istituto delle malattie professionali tabellate per rendere possibile (o comunque più agevole) al prestatore di lavoro assicurato la tutela assicurativa, non rendendo necessario dimostrare ogni volta l'esistenza di un nesso di causalità tra il morbo contratto e l'attività professionale svolta. La previsione è stata ampliata dalla sentenza n. 179 del 18 febbraio 1988 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la parziale illegittimità del D.P.R.
30 giugno 1965, n. 1124, art. 3, rendendo possibile l'indennizzo di malattie non tabellate, ma ugualmente cagionate dalla prestazione lavorativa. Quando però la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta, o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione,
l'esistenza del nesso di causalità tra attività professionale svolta ed insorgenza della malattia deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (così fra le tante Cass.
Sez. L, Sentenza n. 27752 del 30/12/2009). Nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dunque, la presunzione di eziologia professionale di una malattia – presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione, da parte dell' assicuratore, che nel caso concreto l'infermità dipende da CP_2 una causa extralavorativa oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità – opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre per le malattie professionali non tabellate grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro (Cass. Sez. L, Sentenza n. 19312 del 25/09/2004).
Come pure evidenziato dalla S.C., dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' , quale è, in CP_1 particolare, la dipendenza dell'infermità da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia. Tale regola deve essere, tuttavia, temperata in caso di malattia ad eziologia multifattoriale, nel senso che la prova del nesso
2 causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso (v. Cass. Sez.
L, Sentenza n. 23653 del 21/11/2016; Sez. L, Sentenza n. 14023 del 26/07/2004; cfr. anche
Cass. Sez. L, Ordinanza n. 13024 del 24/05/2017).
Dunque, in tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando la malattia è inclusa nella tabella, sul lavoratore grava l'onere di dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata;
assolto tale onere, il nesso eziologico è presunto per legge, ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo previsto.
In mancanza, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare tutti i fatti costitutivi della domanda, ivi compreso il nesso causale. La prova, gravante sul lavoratore, della derivazione della malattia da causa di lavoro deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità. Ne consegue che, ove la patologia presenti una eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio (v. fra le tante Cass. Sez. L, Sent. n. 15080 del 26/06/2009,
Sez. L, Sent. n. 21021 del 08/10/2007, Sez. L, Sent. n. 14308 del 21/06/2006, Sez. L, Sent. n.
10042 del 25/05/2004).
Costituisce ius receptum che nel rito del lavoro si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova che impone che, ai sensi degli artt. 414 e 416 c.p.c., gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali (ricorso e memoria difensiva), e richiede altresì che risulti individuato in modo chiaro nel ricorso introduttivo quanto richiesto al giudice, con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nel ricorso (v. al riguardo: Cass. Sez. Un., 17 giugno 2004 n. 11353, Cass. Sez. Un., 20 aprile 2005 n. 8202, Cass. Sez. Un., 23 gennaio 2002
n. 761).
Nella fattispecie, il ricorso si presenta del tutto carente per quanto riguarda il rispetto di tali oneri.
Il ricorrente, nell'atto introduttivo, non ha nemmeno precisato – in violazione dell'art. 414, co.
1, nn.
3-4 c.p.c. – quale sia la patologia denunciata, asseritamente contratta a causa e nell'espletamento dell'attività di muratore, né se si tratti di malattia inclusa nelle tabelle.
In ogni caso, dalla documentazione versata in atti si evince che con certificazione medica di malattia professionale del 15/04/2022 il ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'origine professionale della patologia “ernia discale lombare”, tabellata in industria in correlazione con
“a) Lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura. b)
Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci”. Tanto in dipendenza dallo svolgimento di attività comportanti
3 movimentazione manuale di carichi, da ultimo presso la ditta Rillo Costruzioni, dove svolgeva mansioni di gettatore di calcestruzzo.
In ricorso la parte non ha specificamente allegato, né dimostrato, di essere stato addetta in via continuativa e/o comunque prevalente alle lavorazioni rispetto alle quali la patologia è tabellata, né ha indicato i periodi lavorativi, gli orari di lavoro, il contenuto delle specifiche mansioni disimpegnate, le concrete modalità di esecuzione della prestazione, i mezzi e gli strumenti impiegati.
Si è infatti limitato a dedurre di aver svolto, alle dipendenze di varie ditte, mansioni di realizzazione di opere murarie utilizzando prodotti leganti con inerti, in stazione eretta e manualmente, provvedendo anche al trasporto dei materiali.
Le evidenziate carenze – a cui non sopperisce nemmeno la produzione documentale, essendo agli atti, oltre alla documentazione relativa al procedimento amministrativo e a un referto RM rachide lombo-sacrale, solo un estratto contributivo – impediscono in maniera assoluta di raggiungere la prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi della domanda azionata con il ricorso introduttivo, ovvero l'adibizione alle lavorazioni tabellate o comunque la sussistenza del nesso di causalità fra la patologia e le mansioni espletate.
Anche il rinvio alle premesse del ricorso, così genericamente formulate, quale modalità di articolazione dei capitoli di prova testimoniale non consente, infatti, di acquisire all'ambito complessivo dei fatti tali elementi. Da qui la mancata ammissione della prova testimoniale.
Né sarebbe invocabile il principio di non contestazione, dal momento che, quando il fatto sia stato genericamente dedotto e/o non rientri nella sfera di conoscibilità della controparte, non viene espunto dal materiale probatorio, a prescindere dal comportamento processuale (di contestazione specifica o generica o di non contestazione) di quest'ultima, e va, quindi, provato da chi lo deduce (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2223 del 25/01/2022).
Peraltro, nella fattispecie l' ha prodotto la denuncia di malattia professionale trasmessa CP_1 dalla Rillo Costruzioni, ultimo datore di lavoro dell'istante (periodo marzo 2019/giugno 2021), che esclude che le mansioni del (addetto al controllo della stesa meccanica di Pt_1 conglomerato bituminoso) comportassero la movimentazione manuale di carichi.
A fronte di ciò, l'ammissione della consulenza tecnica richiesta dal ricorrente assumerebbe una funzione puramente esplorativa.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese si compensano, in presenza di una valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese.
Benevento, 15 gennaio 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2626 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: prestazioni per malattia professionale, CP_1
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, Parte_1 dall'avv. Francesco Fallarino, presso il cui studio in Benevento, via dei Cappuccini, 11, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_2 del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv.
Stefania Rettore ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'ente in Benevento, via F. Flora,
76,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/06/2024 il ricorrente ha esposto di aver svolto, dall'1/07/78 al
30/06/21, attività lavorativa con la qualifica di muratore presso le ditte , Persona_1 Per_2 Co
Rillo Costruzioni Srl, .
[...] CP_4 Controparte_5 Controparte_6
che le sue mansioni consistevano nella realizzazione di opere murarie per l'edilizia
[...] utilizzando prodotti leganti con inerti, i lavori erano svolti sempre in stazione eretta e manualmente e provvedeva anche al trasporto del materiale necessario;
che dopo diversi anni di svolgimento di tali prestazioni gli erano state riscontrate gravi patologie alla schiena;
che aveva inutilmente chiesto all' il riconoscimento dell'origine professionale delle suddette CP_1 patologie ed esperito i prescritti rimedi amministrativi avverso il diniego.
Tanto premesso, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire: “1. Accertarsi e dichiararsi CP_1 il ricorrente affetto dalle patologie come sopra indicate, comportante una complessiva menomazione dell'integrità psico-fisica pari all'8% o a quella che sarà accertata nel presente giudizio ed, inoltre, che le suddette patologie risultano collegate con l'attività lavorativa espletata dal ricorrente;
2. In conseguenza di detto riconoscimento, accettarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente alle relative prestazioni economiche (indennità per inabilità temporanea, indennizzo in capitale e rendita), così come previsto dalla normativa vigente, e per l'effetto,
1 condannare l' , in persona del suo legale p.t. al pagamento delle prestazioni economiche CP_1 accertate”; con vittoria delle spese, diritti e onorari, da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Si è ritualmente costituito l' , contestando l'asserita esposizione a rischio (in quanto, CP_1 stando alla denuncia inviata dal datore di lavoro, il ricorrente non effettuava movimentazione manuale di carichi, bensì era addetto al controllo della stesa meccanica di conglomerato bituminoso), evidenziando la natura multifattoriale della patologia denunciata e concludendo per il rigetto del ricorso.
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
È noto che, in tema di malattie professionali, la copertura assicurativa, inclusa quella obbligatoria da parte dell' , non copre qualsiasi forma di affezione, ma esclusivamente CP_1 quelle che risultino causalmente collegate al rapporto di lavoro o che siano intervenute in occasione del suo svolgimento.
La normativa ha previsto l'istituto delle malattie professionali tabellate per rendere possibile (o comunque più agevole) al prestatore di lavoro assicurato la tutela assicurativa, non rendendo necessario dimostrare ogni volta l'esistenza di un nesso di causalità tra il morbo contratto e l'attività professionale svolta. La previsione è stata ampliata dalla sentenza n. 179 del 18 febbraio 1988 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la parziale illegittimità del D.P.R.
30 giugno 1965, n. 1124, art. 3, rendendo possibile l'indennizzo di malattie non tabellate, ma ugualmente cagionate dalla prestazione lavorativa. Quando però la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta, o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione,
l'esistenza del nesso di causalità tra attività professionale svolta ed insorgenza della malattia deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (così fra le tante Cass.
Sez. L, Sentenza n. 27752 del 30/12/2009). Nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dunque, la presunzione di eziologia professionale di una malattia – presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione, da parte dell' assicuratore, che nel caso concreto l'infermità dipende da CP_2 una causa extralavorativa oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità – opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre per le malattie professionali non tabellate grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro (Cass. Sez. L, Sentenza n. 19312 del 25/09/2004).
Come pure evidenziato dalla S.C., dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' , quale è, in CP_1 particolare, la dipendenza dell'infermità da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia. Tale regola deve essere, tuttavia, temperata in caso di malattia ad eziologia multifattoriale, nel senso che la prova del nesso
2 causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso (v. Cass. Sez.
L, Sentenza n. 23653 del 21/11/2016; Sez. L, Sentenza n. 14023 del 26/07/2004; cfr. anche
Cass. Sez. L, Ordinanza n. 13024 del 24/05/2017).
Dunque, in tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando la malattia è inclusa nella tabella, sul lavoratore grava l'onere di dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata;
assolto tale onere, il nesso eziologico è presunto per legge, ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo previsto.
In mancanza, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare tutti i fatti costitutivi della domanda, ivi compreso il nesso causale. La prova, gravante sul lavoratore, della derivazione della malattia da causa di lavoro deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità. Ne consegue che, ove la patologia presenti una eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio (v. fra le tante Cass. Sez. L, Sent. n. 15080 del 26/06/2009,
Sez. L, Sent. n. 21021 del 08/10/2007, Sez. L, Sent. n. 14308 del 21/06/2006, Sez. L, Sent. n.
10042 del 25/05/2004).
Costituisce ius receptum che nel rito del lavoro si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova che impone che, ai sensi degli artt. 414 e 416 c.p.c., gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali (ricorso e memoria difensiva), e richiede altresì che risulti individuato in modo chiaro nel ricorso introduttivo quanto richiesto al giudice, con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nel ricorso (v. al riguardo: Cass. Sez. Un., 17 giugno 2004 n. 11353, Cass. Sez. Un., 20 aprile 2005 n. 8202, Cass. Sez. Un., 23 gennaio 2002
n. 761).
Nella fattispecie, il ricorso si presenta del tutto carente per quanto riguarda il rispetto di tali oneri.
Il ricorrente, nell'atto introduttivo, non ha nemmeno precisato – in violazione dell'art. 414, co.
1, nn.
3-4 c.p.c. – quale sia la patologia denunciata, asseritamente contratta a causa e nell'espletamento dell'attività di muratore, né se si tratti di malattia inclusa nelle tabelle.
In ogni caso, dalla documentazione versata in atti si evince che con certificazione medica di malattia professionale del 15/04/2022 il ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'origine professionale della patologia “ernia discale lombare”, tabellata in industria in correlazione con
“a) Lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura. b)
Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci”. Tanto in dipendenza dallo svolgimento di attività comportanti
3 movimentazione manuale di carichi, da ultimo presso la ditta Rillo Costruzioni, dove svolgeva mansioni di gettatore di calcestruzzo.
In ricorso la parte non ha specificamente allegato, né dimostrato, di essere stato addetta in via continuativa e/o comunque prevalente alle lavorazioni rispetto alle quali la patologia è tabellata, né ha indicato i periodi lavorativi, gli orari di lavoro, il contenuto delle specifiche mansioni disimpegnate, le concrete modalità di esecuzione della prestazione, i mezzi e gli strumenti impiegati.
Si è infatti limitato a dedurre di aver svolto, alle dipendenze di varie ditte, mansioni di realizzazione di opere murarie utilizzando prodotti leganti con inerti, in stazione eretta e manualmente, provvedendo anche al trasporto dei materiali.
Le evidenziate carenze – a cui non sopperisce nemmeno la produzione documentale, essendo agli atti, oltre alla documentazione relativa al procedimento amministrativo e a un referto RM rachide lombo-sacrale, solo un estratto contributivo – impediscono in maniera assoluta di raggiungere la prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi della domanda azionata con il ricorso introduttivo, ovvero l'adibizione alle lavorazioni tabellate o comunque la sussistenza del nesso di causalità fra la patologia e le mansioni espletate.
Anche il rinvio alle premesse del ricorso, così genericamente formulate, quale modalità di articolazione dei capitoli di prova testimoniale non consente, infatti, di acquisire all'ambito complessivo dei fatti tali elementi. Da qui la mancata ammissione della prova testimoniale.
Né sarebbe invocabile il principio di non contestazione, dal momento che, quando il fatto sia stato genericamente dedotto e/o non rientri nella sfera di conoscibilità della controparte, non viene espunto dal materiale probatorio, a prescindere dal comportamento processuale (di contestazione specifica o generica o di non contestazione) di quest'ultima, e va, quindi, provato da chi lo deduce (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2223 del 25/01/2022).
Peraltro, nella fattispecie l' ha prodotto la denuncia di malattia professionale trasmessa CP_1 dalla Rillo Costruzioni, ultimo datore di lavoro dell'istante (periodo marzo 2019/giugno 2021), che esclude che le mansioni del (addetto al controllo della stesa meccanica di Pt_1 conglomerato bituminoso) comportassero la movimentazione manuale di carichi.
A fronte di ciò, l'ammissione della consulenza tecnica richiesta dal ricorrente assumerebbe una funzione puramente esplorativa.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese si compensano, in presenza di una valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese.
Benevento, 15 gennaio 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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