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Sentenza 8 marzo 2024
Sentenza 8 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 08/03/2024, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr.ssa Maria Margiotta Presidente
dr. Daniele Salvatore Abbate Giudice
dr.ssa Francesca Incandela Giudice est.
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 2339/2023 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...] (Avv. Parte_1
COSTANZA ROSALIA);
E
nata ad AGRIGENTO (AG), in [...] Controparte_1
04/11/1982 (Avv. COSTANZA ROSALIA);
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e verbale dell'udienza del
04/03/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal
Tribunale di Termini Imerese, con decreto n. 13153/2022 del 28/06/2022;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo,.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Campofelice
di Fitalia (PA), in data 26/07/2014, da , nato a Parte_1
PALERMO (PA) in data 03/10/1988 e da nata Controparte_1
ad AGRIGENTO (AG) in data 04/11/1982, iscritto nei registri dello Stato
civile di detto Comune al n. 1, parte I dell'anno 2014, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della Sezione
- 2 -
Civile del Tribunale, il 5.3.2024
Il Presidente
Maria Margiotta
Il Giudice est.
Francesca Incandela Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 3 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr.ssa Maria Margiotta Presidente
dr. Daniele Salvatore Abbate Giudice
dr.ssa Francesca Incandela Giudice est.
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 2339/2023 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...] (Avv. Parte_1
COSTANZA ROSALIA);
E
nata ad AGRIGENTO (AG), in [...] Controparte_1
04/11/1982 (Avv. COSTANZA ROSALIA);
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e verbale dell'udienza del
04/03/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal
Tribunale di Termini Imerese, con decreto n. 13153/2022 del 28/06/2022;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo,.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Campofelice
di Fitalia (PA), in data 26/07/2014, da , nato a Parte_1
PALERMO (PA) in data 03/10/1988 e da nata Controparte_1
ad AGRIGENTO (AG) in data 04/11/1982, iscritto nei registri dello Stato
civile di detto Comune al n. 1, parte I dell'anno 2014, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della Sezione
- 2 -
Civile del Tribunale, il 5.3.2024
Il Presidente
Maria Margiotta
Il Giudice est.
Francesca Incandela Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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