Sentenza 27 giugno 2024
Massime • 1
In tema di imposte dirette, la determinazione del reddito di lavoro dipendente sulla base della retribuzione convenzionale, di cui all'art. 51, comma 8-bis, del Tuir, pur escludendo la deducibilità degli oneri contributivi e assistenziali di cui al comma 2, lett. a), del cit. art. 51, non esclude la deducibilità degli oneri medesimi nella determinazione del reddito complessivo del contribuente, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e), del Tuir, poiché tra le norme sulla determinazione delle singole categorie di reddito e quelle sulla determinazione del reddito complessivo esiste un rapporto di specialità reciproca, tale che l'esclusione normativa della deducibilità di taluni oneri per una determinata categoria non ne esclude, in mancanza di una norma espressa, la deducibilità dal reddito complessivo.
Commentari • 7
- 1. Contributi esteri e retribuzioni convenzionali: deducibilità ammessaFederico Migliorini · https://fiscomania.com/ · 16 gennaio 2026
I contributi previdenziali versati all'estero sono pienamente deducibili dal reddito complessivo anche per chi applica le retribuzioni convenzionali. Lo conferma l'Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 5 del 15/01/2026, superando le precedenti interpretazioni restrittive. I contributi previdenziali e assistenziali versati all'estero sono deducibili dal reddito complessivo anche quando il reddito di lavoro dipendente viene determinato con le retribuzioni convenzionali. Lo ha confermato l'Agenzia delle Entrate con la Risposta ad Interpello n. 5 del 15 gennaio 2026, chiarendo una questione che negli ultimi mesi ha generato contenziosi e incertezze operative. La deduzione deve essere …
Leggi di più… - 2. Gli accertamenti sulle retribuzioni convenzionaliFederico Migliorini · https://fiscomania.com/ · 10 aprile 2025
Annualmente l'Agenzia delle Entrate effettua la propria attività di controllo nei confronti dei soggetti che presentano le dichiarazioni dei redditi. Tra questi soggetti particolare rilevanza assumono i lavoratori che hanno deciso (valutandone la presenza dei requisiti) di applicare le retribuzioni convenzionali. Come sappiamo si tratta di una modalità di determinazione del reddito da lavoro dipendente prevista dall'art. 51, co. 8-bis del TUIR, per i lavoratori che sono i possesso dei requisiti previsti dalla norma. In presenza dei requisiti, infatti, l'applicazione della convenzionale è obbligatoria o almeno per tutte quelle casistiche in cui il risultato è migliore rispetto alla …
Leggi di più… - 3. Retribuzioni convenzionali: lavoro dipendente esteroFederico Migliorini · https://fiscomania.com/ · 23 febbraio 2025
Le retribuzioni convenzionali 2026 rappresentano un regime fiscale agevolato per i lavoratori dipendenti che mantengono la residenza in Italia e svolgono attività all'estero per oltre 183 giorni annui. Il reddito viene determinato su base forfettaria secondo le tabelle ministeriali (Decreto 16 gennaio 2025, G.U. n. 34), anziché sulla retribuzione effettiva. Novità 2026: l'Agenzia delle Entrate con risposta n. 5/2026 conferma la piena deducibilità dei contributi previdenziali esteri. Se lavori all'estero mantenendo la residenza fiscale italiana, hai accesso a una tassazione forfettaria che spesso risulta più vantaggiosa rispetto alla tassazione sul reddito reale. Il meccanismo delle …
Leggi di più… - 4. Accertamento Fiscale Per Telelavoro Estero Non Gestito Fiscalmente: Come Difendersi Con L’avvocatoGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 22 gennaio 2026
Introduzione Il crescente ricorso al telelavoro internazionale e allo smart working dall'estero ha creato nuove sfide nel campo fiscale. Molti lavoratori – dipendenti, liberi professionisti o imprenditori digitali – hanno svolto la loro attività da paesi esteri, talvolta senza gestire correttamente gli obblighi fiscali in Italia. Questo può dar luogo a accertamenti fiscali da parte dell'Agenzia delle Entrate, con richieste di imposte, sanzioni e interessi per redditi non dichiarati. Dal punto di vista del contribuente (il debitore dell'obbligazione tributaria), è fondamentale conoscere i propri diritti, le norme applicabili e le strategie difensive disponibili per tutelarsi con l'aiuto …
Leggi di più… - 5. Accertamento Per Stipendi Esteri: Come DifendersiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 9 ottobre 2025
Hai ricevuto un accertamento fiscale dall'Agenzia delle Entrate per stipendi o redditi da lavoro estero non dichiarati correttamente? In questi casi, il Fisco presume che i compensi percepiti all'estero debbano essere tassati anche in Italia, soprattutto se risulti fiscalmente residente. Si tratta di uno dei controlli più frequenti nei confronti di lavoratori italiani all'estero o di chi ha contratti con aziende straniere. Le conseguenze possono essere gravi: doppia imposizione, recupero di imposte, sanzioni elevate e interessi. Tuttavia, non sempre la contestazione è fondata: con una difesa ben documentata è possibile dimostrare la residenza fiscale effettiva o l'esistenza di accordi …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/06/2024, n. 17747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17747 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2024 |
Testo completo
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 942/2020 della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna, depositata in data 21/9/2020, non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal dott. Angelo Napolitano nella pubblica udienza del 21 maggio 2024; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. SA AR LLRB, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato dello Stato Alfonso Peluso per l’Agenzia delle Entrate e l’Avvocato Giorgia Passacantilli per il contribuente;
AT In seguito al controllo formale effettuato ex art. 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973 sulla dichiarazione che RT AR (d’ora in avanti, anche “il contribuente”) aveva compilato in relazione all’anno d’imposta 2012, l’Ufficio rilevò che erano stati indicati contributi assistenziali e previdenziali deducibili dal complessivo reddito imponibile pari ad euro 36.163. Su richiesta dell’amministrazione, il contribuente produsse una certificazione relativa all’attività lavorativa prestata in Svizzera, dalla quale emerse che erano stati versati nel luogo di esecuzione della prestazione lavorativa contributi previdenziali ed assistenziali del valore di 43.587,05 franchi svizzeri, pari ad euro 36.163. In seguito, il contribuente produsse ulteriore certificazione dalla quale risultava che i contributi versati in Svizzera erano entrati nella base imponibile sulla quale erano state calcolate le imposte versate all’estero. 3 Ric. n. 8200/2021 sez. T – ud. 21 maggio 2024 est. Napolitano A. L’Ufficio accertò, allora, che i contributi versati in Svizzera avevano scontato un’imposta pari ad euro 7.037, mentre la deduzione di tutti i contributi versati all’estero aveva comportato per il AR, in relazione alla tassazione dei redditi da lui complessivamente percepiti nel periodo d’imposta, un risparmio fiscale di 15.000 euro. L’Ufficio, allora, recuperò con cartella di pagamento l’importo dovuto a titolo di Irpef includendo nella base imponibile i contributi previdenziali ed assistenziali versati dal contribuente in Svizzera, ma detraendo l’importo versato allo Stato estero a titolo d’imposta sui contributi versati. Il contribuente impugnò la cartella di pagamento dinanzi alla C.T.P di Bologna, che rideterminò la maggiore imposta dovuta all’erario in euro 11.262 oltre interessi e sanzioni amministrative, in conformità con la proposta formulata dall’Ufficio in sede di mediazione stragiudiziale. Su appello del contribuente, la C.T.R. dell’Emilia-Romagna riformò integralmente la sentenza di primo grado, opinando che i contributi previdenziali ed assistenziali versati in Svizzera andassero integralmente dedotti dalla base imponibile ai fini del calcolo del complessivo reddito tassabile in Italia. Contro la sentenza d’appello ha proposto per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico complesso motivo. Resiste con controricorso il contribuente. Con ordinanza interlocutoria n. 21689/2022, la sesta sezione di questa Corte rimise la decisione della causa alla sezione tributaria in pubblica udienza. Il sostituto Procuratore Generale, dott. SA AR LLRB, ha depositato una requisitoria scritta. L’Agenzia delle Entrate e il contribuente hanno depositato memorie. Diritto 4 Ric. n. 8200/2021 sez. T – ud. 21 maggio 2024 est. Napolitano A. 1.Con un unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione del combinato disposto degli artt. 51, comma 8 bis, e 10, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 917 del 1986, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate ha premesso che il contribuente ha determinato il proprio reddito da assoggettare a imposizione diretta in Italia in applicazione della lex specialis di cui al comma 8 bis dell’art. 51 Tuir, che si riferisce alle prestazioni lavorative svolte all’estero in presenza dei presupposti richiesti dalla citata disposizione. In particolare, il reddito assoggettato a tassazione non corrisponde al reddito effettivamente percepito all’estero, ma è stato determinato sulla base di un calcolo “convenzionale”, favorevole al contribuente. Tale reddito convenzionale costituirebbe una base imponibile del tutto sganciata dai contributi previdenziali e assistenziali, cosicché questi ultimi sarebbero indeducibili da tale reddito convenzionale. Su tali basi argomentative, dunque, l’amministrazione censura la sentenza impugnata che ha ritenuto deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati all’estero sulla base dell’art. 10, comma 1, lett. e), Tuir. Secondo l’amministrazione, la lettura data dalla C.T.R. al combinato disposto degli artt. 51, comma 8 bis, e 10, comma 1, lett. e) Tuir sarebbe asistematica, in quanto fondata su una interpretazione strettamente letterale delle indicate disposizioni senza alcuno sforzo di coordinamento. 1.1.Il motivo, seppur pregevolmente esposto e ben argomentato nella memoria difensiva finale dell’Avvocatura erariale, è infondato. Esso si basa su una lettura restrittiva del primo comma dell’art. 10 Tuir, il quale dispone che “dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formalo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente…”. La lettura restrittiva proposta dall’Avvocatura erariale, secondo la quale l’indeducibilità degli oneri nella determinazione dei singoli 5 Ric. n. 8200/2021 sez. T – ud. 21 maggio 2024 est. Napolitano A. redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, che rende quegli oneri deducibili dal reddito complessivo, deve intendersi come indeducibilità di fatto e non di diritto, non ha basi di diritto positivo, ed anzi si scontra non solo con la lettera della legge, ma anche con la considerazione che le norme sulla determinazione del reddito complessivo sono norme di chiusura dell’ordinamento delle imposte dirette: solo dalla determinazione del reddito complessivo si giunge al computo dell’imposta lorda e, infine, dopo le detrazioni, al calcolo di quanto il contribuente deve versare all’erario. In altri termini, per utilizzare una terminologia cara alla dottrina penalistica, tra le norme che disciplinano la determinazione delle singole categorie di reddito e le norme che disciplinano la determinazione del reddito complessivo c’è un rapporto di specialità reciproca, con la conseguenza che le norme che eventualmente escludano la deducibilità di oneri ai fini della determinazione delle singole categorie di reddito non per ciò solo determinano l’esclusione della deducibilità di quegli stessi oneri dal reddito complessivo. Peraltro, deve rilevarsi che si rinvengono, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, arresti che confortano la conclusione qui raggiunta. In tema di contributi corrisposti ai consorzi di miglioramento fondiario, ad esempio, si è stabilito che la deducibilità di cui all’art. 10, comma 1, lett. a) del Tuir presuppone che gli stessi non siano già normativamente deducibili dai redditi fondiari che concorrono a formare il reddito complessivo, spettando poi alla parte interessata dimostrare che la tariffa d’estimo applicata per la determinazione del reddito dominicale abbia o meno tenuto conto dei contributi in parola (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 4788 del 28/02/2011, Rv. 617001 – 01; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 18747 del 05/09/2014, Rv. 632154 - 01). Ne consegue che, in mancanza di una norma espressa che escluda la deducibilità degli oneri di cui all’art. 10, comma 1, lett. e) del Tuir dal reddito complessivo, nella determinazione di quest’ultimo quegli oneri devono essere dedotti, anche se di essi è esclusa la deducibilità 6 Ric. n. 8200/2021 sez. T – ud. 21 maggio 2024 est. Napolitano A. ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 51, comma 8 bis, del Tuir. 1.2. In conclusione, il ricorso è respinto sulla base del seguente principio di diritto: “In tema di imposte dirette, nel caso in cui il reddito di lavoro dipendente sia stato determinato sulla base della retribuzione convenzionale di cui all’art. 51, comma 8 bis, del Tuir, che esclude la deducibilità degli oneri contributivi e assistenziali di cui all’art. 51, comma 2, lett. a), nella determinazione del reddito complessivo del contribuente devono comunque essere dedotti gli oneri di cui all’art. 10, comma 1, lett. e), del Tuir, in quanto tra le norme sulla determinazione delle singole categorie di reddito e le norme sulla determinazione del reddito complessivo esiste un rapporto di specialità reciproca, con la conseguenza che l’esclusione normativa della deducibilità degli oneri contributivi e assistenziali dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente non comporta l’esclusione della deducibilità di quegli stessi oneri dalla determinazione del reddito complessivo del contribuente, ma, anzi, ai sensi del comma 1 dell’art. 10 del Tuir, costituisce il presupposto della deducibilità dei citati oneri dalla determinazione del reddito complessivo”. 2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore di RT AR, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro tremila per 7 Ric. n. 8200/2021 sez. T – ud. 21 maggio 2024 est. Napolitano A. compensi, oltre al rimborso delle spese generali, iva e cpa come per legge, ed oltre ad euro duecento per spese vive. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso, in Roma, il 21 maggio 2024.