Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 15/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale Lecce n. 1672 del 23.05.2024 Oggetto: rideterminazione delle spese processuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Insalata Parte_1
Appellante
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bianco CP_1
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato il 24.05.2024, ha proposto appello avverso la sentenza indicata Parte_1
in epigrafe, con cui il Tribunale di Lecce -adito per ottenere il riconoscimento della malattia professionale da cui era affetto con postumi invalidanti indennizzabili- ha accolto la domanda attorea condannando l' a pagare al ricorrente l'indennizzo di cui all'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 38/2000, CP_1 in relazione ad un danno biologico dell'8%, oltre al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €
1.500,00, oltre accessori.
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha commisurato le spese di giudizio in misura inferiore ai parametri di legge, senza tener conto dello scaglione di riferimento di cui al DM
55/2014 (compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00). Chiede pertanto, in parziale riforma della sentenza
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L' si è costituito in giudizio evidenziando l'esiguità dell'attività processuale svolta nel giudizio CP_1
di primo grado e la mancanza di propria responsabilità nella causazione del presente giudizio d'appello.
All'udienza dell'8.01.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Deve darsi atto che il Tribunale ha regolato le spese processuali, ponendole in capo all' , CP_1 secondo il principio della soccombenza, e liquidandole in misura di € 1.500,00, senza addurre l'esistenza di specifici motivi che abbiano eventualmente concorso alla quantificazione dell'importo nella misura suddetta, inferiore ai parametri di legge, considerato che -come documentato anche nel presente giudizio- il valore della causa è pari a € 6.540,58 (cfr. provvedimento di liquidazione dell'equo indennizzo riconosciuto nella sentenza gravata, prodotto da parte appellante nel presente giudizio).
La decisione sulle spese adottata dal giudice di prime cure non appare conforme ai criteri di cui al DM
55/2014, ai sensi del quale, in assenza di diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, non è dato al giudice scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile
(cfr. art 4, comma 1, D.M. cit. per come interpretato da Cass. n. 9815/2023).
In considerazione di tanto, le spese del primo grado di giudizio vanno quantificate -avuto riguardo al terzo scaglione di valore di cui al D.M. n. 55/2014 (da € 5.2000 a € 26.000)- nella misura minima di cui in dispositivo (corrispondente alla domanda subordinata formulata nell'atto di appello), tenuto conto dei criteri previsti dalla normativa, tra cui quello della semplicità delle questioni e dell'attività processuale svolta dalla difesa del ricorrente, inclusa quella relativa alla fase istruttoria, stante l'espletamento di ctu nel giudizio di primo grado.
Anche le spese di questo grado devono essere regolate secondo il principio della soccombenza, e vanno quantificate come da dispositivo, tenuto conto che quando un giudizio prosegue nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da
2 quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado (cfr. Cass. n.
6345/2020, n. 19014/2007).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 24.05.2024 da nei confronti di avverso la sentenza del 23.05.2024 n. 1672 del Tribunale Parte_1 CP_1 di Lecce, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, ridetermina l'importo delle spese del giudizio di primo grado liquidate in € 2.695,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Giulio Insalata, detratto quanto eventualmente percepito.
Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di questo grado, liquidate in € 247,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Giulio Insalata.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 8.01.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott.ssa Caterina Mainolfi
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