Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 28/03/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23/2024
Appello Sentenza Tribunale di Lecce
n.2427 del 12.07.2023
Oggetto: riliquidazione pensione;
retribuzione pensionabile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce Sezione lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Consigliere relatore Dott.ssa Maria Grazia Corbascio
Consigliere Dott.ssa Luisa Santo ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa civile, in materia previdenziale, in grado di appello tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Cannoletta Parte 1
Appellante
e
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. M.Teresa Petrucci
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Lecce il 14.11.2021 Pt 1
[...] , quale erede di e titolare di pensione di reversibilità Persona 1 di categoria SO (derivante da pensione VO già decorrente da gennaio 2003), deducendo che il titolare della pensione diretta aveva periodi di contribuzione figurativa per malattia e disoccupazione, aveva chiesto la riliquidazione della pensione con condanna dell' CP_1 ai pagamenti differenziali. In particolare la ricorrente aveva sostenuto che l'CP 1 aveva errato per difetto, già nel calcolo della pensione diretta, per aver considerato una retribuzione annua pensionabile inesatta con riferimento ai contributi figurativi per malattia e disoccupazione per non erano stati considerati gli emolumenti extramensili. Aveva richiamato le norme sul sistema di calcolo delle pensioni ex art.8 l.n.155/1981 e aveva sostenuto che dai propri conteggi era emerso che il rateo pensionistico spettante
2015, a seguito di domanda del titolare della pensione diretta, era stata effettuata la ricostituzione della pensione stessa;
aveva comunque illustrato il sistema di calcolo della retribuzione pensionabile utilizzato per le settimane di contribuzione figurativa e sostenuto che esso era conforme alle previsioni di legge di cui all'art.8 1.n. 155/1981.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Lecce aveva rigettato il ricorso, ritenendo l'insussistenza di elementi idonei a supportare la tesi della ricorrente.
L'appellante ha proposto impugnazione avverso tale sentenza, lamentandone l'erroneità e chiedendone l'integrale riforma con accoglimento del ricorso introduttivo. Ha censurato l'affermazione relativa alla genericità e incompletezza delle allegazioni, ha precisato che l'onere della prova dell'esatto adempimento gravava sull'Istituto debitore, e ha dedotto che aveva prodotto conteggi analitici relativi al calcolo ritenuto corretto e che tali conteggi non erano stati contestati dall' CP 2 . Nel merito ha sostenuto che il criterio di calcolo utilizzato dall' CP 1 era quello indicato nelle sue circolari interne (che avevano valore confessorio sul punto), e che nel determinare la retribuzione imponibile dei contributi figurativi l' CP_1 utilizzava solo le retribuzioni correnti, senza computare le "altre competenze" (così chiamate nell'estratto conto "carpe"
CP_1), ossia quelle extramensili, e che ciò sarebbe stato ammesso dall' CP_1 nella memoria di costituzione in primo grado.
L'CP_1 ha eccepito l'infondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto ed evidenziando che il metodo di calcolo proposto dalla controparte con riferimento alla malattia ad integrazione era errato, poiché non teneva conto del fatto che per tali contributi figurativi il calcolo della retribuzione pensionabile era regolato da operazioni complesse dirette a enucleare la differenza tra la base retributiva già inclusa nelle “retribuzioni ridotte” e quella per la malattia.
All'udienza di discussione del 05.02.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il gravame risulta infondato. La sentenza di primo grado va confermata, anche se sulla base di diversa motivazione.
1. Sulla riproposta eccezione di decadenza, non affrontata nella sentenza impugnata, si rileva che l'art. 38, comma 1, lettera d, numero 1, del D.L. n. 98 del 06.07.2011 convertito in l.n.
111/2011 ha aggiunto, alla fine dell'art. 47 d.p.r. 639/1970, un comma che così recita: "Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte". In tale previsione normativa ricade il caso di specie, in cui il ricorrente/appellante ha chiesto la condanna dell' CP_1 al pagamento di importi pensionistici differenziali, ossia di importi superiore a quelli già liquidati dall' Controparte_3 : in sostanza si tratta di una riliquidazione di prestazione riconosciuta solo in parte.
Avendo la ricorrente promosso il giudizio con atto depositato il 14.11.2021, la relativa azione deve ritenersi parzialmente preclusa dalla decadenza, con riferimento alla domanda di riconoscimento degli eventuali ratei differenziali maturati fino al 14.11.2018.
2. Quanto alla distribuzione dell'onere probatorio si evidenzia quanto segue.
Nell' ipotesi in cui il creditore abbia lamentato un inesatto adempimento dell'obbligazione, il criterio di riparto dell'onere della prova espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n.13533/2001, pur ponendo a carico del debitore convenuto la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, e quindi anche dell'adempimento, impone comunque al creditore di allegare gli elementi di fatto utili a dimostrare l'insufficienza o incompletezza o inadeguatezza della prestazione del debitore. Tanto è stato precisato da Cass. n.3579/04 che, proprio in una causa in materia previdenziale, ha chiarito “che le Sezioni Unite, quando hanno affermato che il creditore che lamenti l'inesatto adempimento deve limitarsi a dedurre "l'inesattezza", hanno voluto dire che il medesimo creditore ha l'onere di allegare tutte le circostanze del caso concreto, tutte quelle circostanze, cioè, che integrano la suddetta inesattezza (che è concetto ampio, comprendente plurime specificazioni) a seconda delle sue effettive manifestazioni. [....]”.
In adesione a tale orientamento ritiene quindi questa Corte che, sebbene l'onere della prova dell'esatto adempimento gravi sul debitore, l'assolvimento di tale onere sia possibile solo allorchè il creditore abbia allegato in maniera ragionata e tecnicamente adeguata gli indici sintomatici dell'insufficiente liquidazione pecuniaria, con riferimento alla specifica causale dedotta in giudizio e allo specifico criterio di calcolo di cui si lamenta l'errata applicazione, e con illustrazione che comparativa dei dati e dei sistemi di calcolo ritenuti corretti e di quelli ritenuti scorretti.
Diversamente opinando le doglianze sulle difformità quantitative tra la prestazione pecuniaria ritenuta dovuta e quella effettivamente eseguita resterebbero oggetto di mere ipotesi o di affermazioni generiche, introduttive di azioni esplorative, in contrasto con il generale principio processualistico per cui per proporre un giudizio occorre avere un interesse giuridicamente rilevante (v. art. 100 c.p.c.).
3. In ordine alla censura riguardante il valore retributivo pensionabile della contribuzione per malattia ad integrazione si osserva quanto segue.
L'art.8 1.n.155\1981, invocato dalla pensionata, prevede al comma 1 che: "Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore
è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale". Secondo tale disposizione la base di calcolo della retribuzione pensionabile è costituita, sia per le settimane coperte da retribuzione effettiva, sia per quelle che invece sono coperte da contribuzione figurativa, dalla retribuzione imponibile a fini contributivi. Tale criterio vale sia per la contribuzione figurativa per disoccupazione, sia per la contribuzione figurativa per malattia, ma con riferimento a quest'ultima occorre tener conto anche del comma 3.
Al comma 3 l'art. 8 cit. stabilisce infatti che "Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione, la media retributiva dell'anno solare è determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana a retribuzione ridotta è integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi dei precedenti commi".
Il menzionato art.8, comma 3, l.n.155/1981 indica implicitamente un procedimento matematico ("... escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta". integrata figurativamente fino a concorrenza...") per il calcolo della retribuzione media annua, che l'CP_1 ha illustrato nella propria memoria di costituzione in appello e ha dedotto di aver seguito per l'individuazione della base retributiva pensionabile. Dalla spiegazione tecnica dell' CP_1 emerge che i dati riportati nel documento Unicarpe, specificamente là dove essi hanno ad oggetto il valore retributivo della contribuzione figurativa riguardante la malattia ad integrazione, costituiscono l'esito di operazioni di calcolo (calcolo di differenze o integrazioni); essi, quindi, non rappresentano dati retributivi "originari”, ma dati già elaborati, con la conseguenza che non può ritenersi corretto il ragionamento esposto dalla ricorrente nel ricorso introduttivo, che pone a confronto la retribuzione media settimanale dei periodi di lavoro effettivo con la retribuzione media settimanale riportata in corrispondenza dei periodi di malattia ad integrazione (periodi, questi ultimi, che nel cd. Pt 2 sono composti da settimane già incluse nel numero complessivo delle settimane di lavoro).
L'appellante sostiene che i calcoli effettuati dall' CP 1 ai fini della quantificazione della retribuzione pensionabile per la contribuzione figurativa siano errati, e determinino una retribuzione settimanale inferiore al dovuto, perché l'CP_1, nel determinare la retribuzione media settimanale dei periodi di lavoro effettivo, avrebbe espunto gli emolumenti extramensili
(tredicesima, quattordicesima, ferie non godute...).
Tanto sostiene la ricorrente perché (v. pag. 4 ricorso introduttivo del giudizio) l'CP_1 nelle sue circolari interne (Circc. n.137 del 1987 e n.11 del 2013) aveva dato indicazioni di non considerare gli emolumenti extramensili per la contribuzione figurativa.
Tuttavia tale tesi è infondata, trattandosi di elemento presuntivo assai labile e insufficiente, posto che le circolari interne dell'istituto previdenziale non hanno valore confessorio (Cass.
n.16260/2005, n.11266/2002).
4. Riguardo ad altro profilo di censura non può ritenersi, come invece affermato nell'atto di appello, che l'esclusione delle altre competenze da parte dell'CP 1 sia stata espressamente dichiarata dall' CP 2 a pagina 4 della sua memoria di primo grado, poiché le affermazioni difensive dell' CP_1 in tale pagina non giustificano una simile interpretazione. Inoltre i conteggi depositati unitamente al ricorso in primo grado non possono reputarsi non contestati, perché l'CP_1 ha negato in radice il presupposto dell'avversa domanda, sostenendo di aver dato corretta attuazione al procedimento di calcolo derivante dalle norme di legge.
I menzionati conteggi sono esposti in una modalità che non consente una adeguata verifica giudiziale del procedimento di determinazione dell'asserito credito e non specificano le fonti dei coefficienti utilizzati.
In ogni caso essi non tengono conto del fatto che nel 2015 1' CP 1, su richiesta (n.2082665700232) del titolare della pensione diretta, Per 1
[...] ha già riliquidato tale pensione riconoscendo a quest'ultimo un
,
importo mensile maggiore rispetto a quello originariamente determinato.
A ciò si aggiunga che, a fronte di tale documento prodotto dall' CP_1, idoneo a provare l'esatto adempimento, la ricorrente nulla ha dedotto sul punto.
Pertanto il ricalcolo pensionistico proposto dalla ricorrente non può ritenersi realmente significativo della lamentata inadeguatezza della pensione erogata e della sussistenza di indici di inesatto adempimento tali da giustificare l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, che sarebbe soltanto esplorativa.
La sentenza impugnata va quindi confermata, con conseguente rigetto del gravame.
5. Le spese del presente giudizio sono compensate, in ragione delle difficoltà di valutazione da parte della ricorrente che è soggetto diverso rispetto al titolare della pensione diretta.
P.q.m.
La Corte di Appello di Lecce- sezione lavoro, visto l'art.437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso dell'11..01.2024 da nei Parte 1 confronti di CP 1 avverso sentenza del 12.07.2023 n.2427 del Tribunale di Lecce, così provvede:
Rigetta l'appello.
Dichiara compensate le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2012 dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 05.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Caterina Mainolfi Dott.ssa Maria Grazia Corbascio