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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/03/2025, n. 2366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2366 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19343/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta a ruolo in data 27 maggio 2024 promossa da:
nata a [...] in data [...], Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. PIERA ROSA CASSAMAGNAGHI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore sito in Milano, Viale Gran Sasso n.28, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE CONTRO ato a Milano (MI) in data 3 marzo 1964, Cod. Fisc. ; CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA- CONTUMACE
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL 13 MARZO 2025
********************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 27 maggio 2025, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con rito civile a Catania (CT) in data 27 luglio 1990 ( matrimonio iscritto nei registri dello pagina 1 di 6 Stato Civile del Comune di Catania Anno 1990, N. 923, Parte II, Serie A) con in CP_1 regime di comunione legale dei beni, dalla cui unione coniugale sono nati due figli (nato in Persona_1 data 2 dicembre 1989) e ( nata in data [...]), entrambi maggiorenni ed economicamente Per_2 autosufficienti, chiedeva al Tribunale di Milano di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Chiedeva, altresì, di porre l'obbligo a carico del marito quale contributo al mantenimento della moglie la somma mensile di € 400,00 o della diversa misura ritenuta di giustizia, da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 28 di ogni mese.
A seguito di istanza di remissione in termini della difesa di parte attrice con fissazione di nuova udienza atteso il mancato perfezionamento della notificazione del ricorso introduttivo e de l decreto di fissazione di udienza, veniva disposta la rinnovazione della stessa al convenuto entro il nuovo termine del 27 dicembre
2024 con autorizzazione, dunque, della notifica ex art. 143 c.p.c. , con fissazione di nuova udienza, dinanzi al Giudice Delegato, per la comparizione personale delle parti per il giorno 13 marzo 2025 (con revoca dell'udienza in precedenza fissata per il 4.12.2024) e con assegnazione dei nuovi termini per il contraddittorio.
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 13 marzo 2025, il Giudice Delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto ex art. 143 c.p.c., dichiarava la contumacia del convenuto ex art. 171 c.p.c.. Procedeva pertanto, in assenza del convenuto, a sentire la parte attrice che rendeva le dichiarazioni che di seguito si riportano: “io e mio marito abbiano vissuto insieme per 27 anni, io sono andata via di casa un anno fa, perché non andavamo più d'accordo. erano due anni che vivevamo separati in casa. la casa era in locazione con contratto intestato a lui, poi abbiamo ricevuto lo sfratto. So che lui ad un certo punto è stato buttato fuori di casa. io non so dove sia andato e dove viva. Lui ha contatti solo con mia figlia la Per_2 quale vive in Bresso via Vittorio Veneto in un'altra casa con la sua famiglia, lei è sposata. Lei ha cercato di farci trovare un accordo,. So anche che gli ha detto di venire oggi in udienza. Lui le ha detto che non sarebbe venuto, lui ha detto che non gli interessava nulla. Come sta dicendo anche il mio avvocato noi eravamo andati da lei insieme per trovare un accordo in base al quale lui mi avrebbe dato un assegno di € 200. Lui aveva preso un impegno in tal senso, ma poi ci ha ripensato. EN non sa dove viva adesso il padre, sa solo che continua comunque a lavorare. Lui lavora sempre presso la ditta Mila srl, lui va in giro, si tratta di un'azienda che si occupa di distributori automatici di bevande, lui va in giro a rifornire le macchine. La busta paga e la copia del
CU ce li ha dati lui quando siamo andati dall'avvocato che adesso infatti sta confermando. Si vede che guadagna € 1700. Io non sapevo bene prima quanto guadagnasse. Lui ha sempre provveduto al menage familiare. Io ho lavorato facendo pulizie ma 20 anni fa, andavo a fare ore nelle famiglie.. Io poi ho dovuto smettere di lavorare, perché ho avuto problemi di salute, con la schiena anche ora anzi ora di più perché non posso più lavorare,. Non ho fatto più neanche un'ora di pulizie. Lui non mi dava neanche i soldi per la spesa, la faceva sempre lui, pagava lui. Quando c'erano i figli in casa con i soldi che guadagnavo pensavo io a loro. Loro comunque hanno iniziato a lavorare e rendersi autonomi molto giovani, mio figlio ha finito la III media e mia figlia neanche quella. Hanno subito iniziato a lavorare. lavora in un autogrill, mentre al momento Per_2 Per_1
pagina 2 di 6 è disoccupato, vive a Napoli con la compagna. Come dicevo prima mio marito comunque pagava tutto per la casa. da quando sono andata via di casa non mi ha mai dato nulla di soldi e sono in difficoltà. quando sono andata via di casa sono stata per 1 anno a casa di mia figlia che mi ha aiutato anche economicamente . poi ho preferito allontanarmi perché c'è suo marito e c'erano problemi un po' per la mia presenza, la casa è piccola hanno anche una bambina. Così 7mesi fa sono andata in Sicilia, a Catania a casa prima di una mia amica e ora
di mia cugina , che mi ospita a casa sua, mia cugina è invalida, non vede, io la aiuto un po' ma Persona_3 anche lì non posso stare tanto e dovrò ad un certo punto andarmene via. In Sicilia non riesco neanche a lavorare. Ho cercato di avere dei sussidi e la casa popolare ma richiedono l'Isee. Adesso con la separazione spero di poter ottenere l'assegnazione della casa. io ho bisogno di avere un assegno di mantenimento di almeno
250 euro al mese. lui mi aveva promesso che mi avrebbe comunque dato € 200 al mese.”
All'esito, il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande ed alle istanze istruttorie formulate.
Il difensore di parte attrice, attese le dichiarazioni e le richieste della RA , chiedeva di Parte_1 autorizzare i coniugi a vivere separati e di porre a carico del marito un contributo al mantenimento della moglie rideterminandolo nella somma mensile di € 250,00, con decorrenza dalla data di domanda e con riserva di un'eventuale futura instaurazione di un giudizio esecutivo. Dava, inoltre, atto di non aver articolato istanze istruttorie.
Dopo una breve camera di consiglio, Giudice delegato dava lettura del seguente provvedimento:
“Letti ed esaminati gli atti con i documenti di causa;
Sentita la parte attrice con il difensore con le relative richieste;
Rilevato che il convenuto è stato dichiarato contumace. all'esito della discussione in udienza,
Rilevato che le parti si sono unite in matrimonio il 27 luglio 1990, che dalla loro unione sono nati due figli nel
1989 e nel 1993, autonomi economicamente e che la moglie, essendo venuta meno la comunione materiale e morale si è allontanata da circa un anno dalla casa coniugale, dapprima andando a vivere dalla figlia con la sua famiglia e quindi trasferendosi in Sicilia presso la casa attualmente di una cugina invalida da cui però dovrà presto andarsene via.
Rilevato, più nello specifico, che la parte attrice ha dichiarato di avare lavorato facendo lavori di pulizie solo fino a 20 anni fa, di aver in seguito dovuto smettere anche per motivi di salute, attualmente anche acuitisi, e di essersi dedicata alla conduzione della casa e alla gestione della vita familiare, avendo poi provveduto il marito all'intero menage familiare, lavorando lo stesso dal 7 gennaio 2009 presso la società Mila srl con uno stipendio di circa 1700 al mese, come documentato dalla busta paga del febbraio 2024 da cui risulta un netto di € 1705 e dal CU 2024 (se pur solo di una pagina) da cui risulta un reddito lordo di € 18.694,63, documenti in atti.
Osservato che la RA ha altresì dichiarato che non riesce a trovare un'attività lavorativa confacente alla sua età e alle sue condizioni di salute e non lavorando ormai da anni e vivendo in una situazione abitativa assai precaria;
nel corso del tentativo delle parti di trovare un accordo per la separazione consensuale, lo stesso
pagina 3 di 6 davanti all'avvocato si era impegnato a versarle comunque un assegno di € 200 al mese, che poi ha rifiutato di concludere;
al momento il marito ha solo contatti con la figlia, la quale non conosce dove lo stesso esattamente viva ma riferisce che sta continuando a lavorare.
Ritenuto pertanto, che sulla base dei dati versati in atti, attesa la disparità reddituale e patrimoniale esistente tra i coniugi potendo il marito fare affidamento su un'entrata stabile e regolare, pur non conoscendo eventuali oneri abitativi, a fronte invece delle esigenze di carattere assistenziale della RA con evidenti Pt_1 difficoltà a reperire una stabile attività lavorativa stabile, deve essere posto a carico di l'obbligo di CP_1 contribuire al mantenimento della moglie versando alla stessa in via anticipata entro il 5 di ogni mese la somma mensile ritenuta equa e congrua, sulla base anche dei dati documentali versati in atti, come richiesta e rideterminata in udienza dalla parte attrice di € 250,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla domanda e quindi dalla mensilità di giugno 2024 (ricorso iscritto il 27 maggio 2024)
Rilevato che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie.
Visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.
PQM
1) AUTORIZZA i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie CP_1 Pt_1
mediante il versamento, con decorrenza dalla mensilità di giugno 2024 in via anticipata entro il 5 di
[...] ogni mese, della somma mensile di € 250,00, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
3) PRENDE ATTO che parte attrice non ha articolato e istanze istruttorie. “
A questo punto ritenuta la causa matura per la decisione, in assenza di istanze istruttorie, invitava la parte a precisare le conclusioni ed ordinava la discussione orale della causa.
La parte attrice chiedeva che il Tribunale pronunciasse sentenza di separazione in conformità ai provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c. come sopra assunti dal Giudice Delegato.
All'esito della discussione il Giudice Delegato, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire in camera di consiglio.
La causa è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 19 marzo 2025.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte da parte attrice, non avendo peraltro la parte attrice articolato istanze istruttorie.
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, le verbalizzazioni della parte attrice, le risultanze acquisite, non avendo peraltro il convenuto ritenuto di costituirsi in giudizio né di presentarsi fornendo anche una sua eventuale versione dei fatti, consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione in ordine alla pronuncia sullo status ed alla questione economica.
pagina 4 di 6 La domanda di separazione
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Sul punto deve premettersi che E anno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1 civile in Catania (CT) in data 27 luglio 1990 (matrimonio iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Catania Anno 1990, N. 923, Parte 2, Serie A), in regime di comunione dei beni.
Dalla loro unione sono nati due figli (nato in data [...]) e (nata in [...] 29 Persona_1 Per_2 ottobre 1993), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Infatti, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente tale. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto.
Orbene, nel caso di specie, le circostanze come riferite ed evidenziate dal coniuge nell'atto introduttivo, le insanabili divergenze tra i coniugi che hanno messo in crisi le dinamiche di coppia tanto da aver comportato, poco più di un anno fa, il trasferimento della RA presso abitazioni diverse da quella Parte_1 coniugale e l'assenza da tempo di una comunione di vita morale e materiale, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Va dunque pronunciata la separazione personale, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.. come chiesto dalla parte attrice.
Contributo al mantenimento del coniuge
Il Collegio ritiene di confermare i provvedimenti provvisori adottati dal Giudice delegato in data 13 marzo 2025 in punto economico, sulla base dei dati ivi esposti e qui integralmente richiamati, con la conferma quindi dell'assegno di mantenimento a carico del marito in favore della moglie nell'importo come rideterminato in udienza e posto con decorrenza dalla domanda, attesa la disparità reddituale e patrimoniale esistente tra i coniugi potendo il marito fare affidamento su un'entrata stabile e regolare derivante da attività lavorativa (come da documenti prodotti), pur non conoscendo eventuali oneri abitativi, a fronte invece delle esigenze di carattere assistenziale della RA con evidenti difficoltà, stante l'età e la fuoriuscita dal mondo del lavoro da Pt_1
pagina 5 di 6 anni, avendo il marito provveduto da sempre al menage familiare, a reperire una stabile e regolare attività lavorativa.
Si provvede pertanto come in dispositivo, confermando l'obbligo a carico del signor di CP_1 corrispondere alla RA un contributo al mantenimento nella misura di € 250,00 al mese, con Parte_1 decorrenza dalla mensilità di Giugno 2024 (annualmente rivalutabile con indice Istat-prima valutazione Giugno
2025), da versare alla moglie in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese.
Le spese di lite
Nulla sulle spese di lite, che debbono considerarsi irripetibili, stante la contumacia della parte convenuta che non ha spiegato difese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda e/o istanza disattesa o respinta, , così decide:
1) DICHIARA la separazione ex art. 151 comma 1 c.c. di ed he Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio con rito civile in Catania (CT) in data 27 luglio 1990, (matrimonio iscritto nei registri di stato civile del Comune di Catania anno 1990, atto n. 923, Parte 2, Serie A), in regime della comunione legale dei beni;
2) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con CP_1
decorrenza dalla mensilità di Giugno 2024 mediante versamento a entro il 5 di Parte_1 ogni mese dell'importo mensile di € 250,00 ( importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat- prima rivalutazione Giugno 2025);
3) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
4) SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege;
5) MANDA al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta a ruolo in data 27 maggio 2024 promossa da:
nata a [...] in data [...], Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. PIERA ROSA CASSAMAGNAGHI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore sito in Milano, Viale Gran Sasso n.28, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE CONTRO ato a Milano (MI) in data 3 marzo 1964, Cod. Fisc. ; CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA- CONTUMACE
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL 13 MARZO 2025
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 27 maggio 2025, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con rito civile a Catania (CT) in data 27 luglio 1990 ( matrimonio iscritto nei registri dello pagina 1 di 6 Stato Civile del Comune di Catania Anno 1990, N. 923, Parte II, Serie A) con in CP_1 regime di comunione legale dei beni, dalla cui unione coniugale sono nati due figli (nato in Persona_1 data 2 dicembre 1989) e ( nata in data [...]), entrambi maggiorenni ed economicamente Per_2 autosufficienti, chiedeva al Tribunale di Milano di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Chiedeva, altresì, di porre l'obbligo a carico del marito quale contributo al mantenimento della moglie la somma mensile di € 400,00 o della diversa misura ritenuta di giustizia, da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 28 di ogni mese.
A seguito di istanza di remissione in termini della difesa di parte attrice con fissazione di nuova udienza atteso il mancato perfezionamento della notificazione del ricorso introduttivo e de l decreto di fissazione di udienza, veniva disposta la rinnovazione della stessa al convenuto entro il nuovo termine del 27 dicembre
2024 con autorizzazione, dunque, della notifica ex art. 143 c.p.c. , con fissazione di nuova udienza, dinanzi al Giudice Delegato, per la comparizione personale delle parti per il giorno 13 marzo 2025 (con revoca dell'udienza in precedenza fissata per il 4.12.2024) e con assegnazione dei nuovi termini per il contraddittorio.
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 13 marzo 2025, il Giudice Delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto ex art. 143 c.p.c., dichiarava la contumacia del convenuto ex art. 171 c.p.c.. Procedeva pertanto, in assenza del convenuto, a sentire la parte attrice che rendeva le dichiarazioni che di seguito si riportano: “io e mio marito abbiano vissuto insieme per 27 anni, io sono andata via di casa un anno fa, perché non andavamo più d'accordo. erano due anni che vivevamo separati in casa. la casa era in locazione con contratto intestato a lui, poi abbiamo ricevuto lo sfratto. So che lui ad un certo punto è stato buttato fuori di casa. io non so dove sia andato e dove viva. Lui ha contatti solo con mia figlia la Per_2 quale vive in Bresso via Vittorio Veneto in un'altra casa con la sua famiglia, lei è sposata. Lei ha cercato di farci trovare un accordo,. So anche che gli ha detto di venire oggi in udienza. Lui le ha detto che non sarebbe venuto, lui ha detto che non gli interessava nulla. Come sta dicendo anche il mio avvocato noi eravamo andati da lei insieme per trovare un accordo in base al quale lui mi avrebbe dato un assegno di € 200. Lui aveva preso un impegno in tal senso, ma poi ci ha ripensato. EN non sa dove viva adesso il padre, sa solo che continua comunque a lavorare. Lui lavora sempre presso la ditta Mila srl, lui va in giro, si tratta di un'azienda che si occupa di distributori automatici di bevande, lui va in giro a rifornire le macchine. La busta paga e la copia del
CU ce li ha dati lui quando siamo andati dall'avvocato che adesso infatti sta confermando. Si vede che guadagna € 1700. Io non sapevo bene prima quanto guadagnasse. Lui ha sempre provveduto al menage familiare. Io ho lavorato facendo pulizie ma 20 anni fa, andavo a fare ore nelle famiglie.. Io poi ho dovuto smettere di lavorare, perché ho avuto problemi di salute, con la schiena anche ora anzi ora di più perché non posso più lavorare,. Non ho fatto più neanche un'ora di pulizie. Lui non mi dava neanche i soldi per la spesa, la faceva sempre lui, pagava lui. Quando c'erano i figli in casa con i soldi che guadagnavo pensavo io a loro. Loro comunque hanno iniziato a lavorare e rendersi autonomi molto giovani, mio figlio ha finito la III media e mia figlia neanche quella. Hanno subito iniziato a lavorare. lavora in un autogrill, mentre al momento Per_2 Per_1
pagina 2 di 6 è disoccupato, vive a Napoli con la compagna. Come dicevo prima mio marito comunque pagava tutto per la casa. da quando sono andata via di casa non mi ha mai dato nulla di soldi e sono in difficoltà. quando sono andata via di casa sono stata per 1 anno a casa di mia figlia che mi ha aiutato anche economicamente . poi ho preferito allontanarmi perché c'è suo marito e c'erano problemi un po' per la mia presenza, la casa è piccola hanno anche una bambina. Così 7mesi fa sono andata in Sicilia, a Catania a casa prima di una mia amica e ora
di mia cugina , che mi ospita a casa sua, mia cugina è invalida, non vede, io la aiuto un po' ma Persona_3 anche lì non posso stare tanto e dovrò ad un certo punto andarmene via. In Sicilia non riesco neanche a lavorare. Ho cercato di avere dei sussidi e la casa popolare ma richiedono l'Isee. Adesso con la separazione spero di poter ottenere l'assegnazione della casa. io ho bisogno di avere un assegno di mantenimento di almeno
250 euro al mese. lui mi aveva promesso che mi avrebbe comunque dato € 200 al mese.”
All'esito, il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande ed alle istanze istruttorie formulate.
Il difensore di parte attrice, attese le dichiarazioni e le richieste della RA , chiedeva di Parte_1 autorizzare i coniugi a vivere separati e di porre a carico del marito un contributo al mantenimento della moglie rideterminandolo nella somma mensile di € 250,00, con decorrenza dalla data di domanda e con riserva di un'eventuale futura instaurazione di un giudizio esecutivo. Dava, inoltre, atto di non aver articolato istanze istruttorie.
Dopo una breve camera di consiglio, Giudice delegato dava lettura del seguente provvedimento:
“Letti ed esaminati gli atti con i documenti di causa;
Sentita la parte attrice con il difensore con le relative richieste;
Rilevato che il convenuto è stato dichiarato contumace. all'esito della discussione in udienza,
Rilevato che le parti si sono unite in matrimonio il 27 luglio 1990, che dalla loro unione sono nati due figli nel
1989 e nel 1993, autonomi economicamente e che la moglie, essendo venuta meno la comunione materiale e morale si è allontanata da circa un anno dalla casa coniugale, dapprima andando a vivere dalla figlia con la sua famiglia e quindi trasferendosi in Sicilia presso la casa attualmente di una cugina invalida da cui però dovrà presto andarsene via.
Rilevato, più nello specifico, che la parte attrice ha dichiarato di avare lavorato facendo lavori di pulizie solo fino a 20 anni fa, di aver in seguito dovuto smettere anche per motivi di salute, attualmente anche acuitisi, e di essersi dedicata alla conduzione della casa e alla gestione della vita familiare, avendo poi provveduto il marito all'intero menage familiare, lavorando lo stesso dal 7 gennaio 2009 presso la società Mila srl con uno stipendio di circa 1700 al mese, come documentato dalla busta paga del febbraio 2024 da cui risulta un netto di € 1705 e dal CU 2024 (se pur solo di una pagina) da cui risulta un reddito lordo di € 18.694,63, documenti in atti.
Osservato che la RA ha altresì dichiarato che non riesce a trovare un'attività lavorativa confacente alla sua età e alle sue condizioni di salute e non lavorando ormai da anni e vivendo in una situazione abitativa assai precaria;
nel corso del tentativo delle parti di trovare un accordo per la separazione consensuale, lo stesso
pagina 3 di 6 davanti all'avvocato si era impegnato a versarle comunque un assegno di € 200 al mese, che poi ha rifiutato di concludere;
al momento il marito ha solo contatti con la figlia, la quale non conosce dove lo stesso esattamente viva ma riferisce che sta continuando a lavorare.
Ritenuto pertanto, che sulla base dei dati versati in atti, attesa la disparità reddituale e patrimoniale esistente tra i coniugi potendo il marito fare affidamento su un'entrata stabile e regolare, pur non conoscendo eventuali oneri abitativi, a fronte invece delle esigenze di carattere assistenziale della RA con evidenti Pt_1 difficoltà a reperire una stabile attività lavorativa stabile, deve essere posto a carico di l'obbligo di CP_1 contribuire al mantenimento della moglie versando alla stessa in via anticipata entro il 5 di ogni mese la somma mensile ritenuta equa e congrua, sulla base anche dei dati documentali versati in atti, come richiesta e rideterminata in udienza dalla parte attrice di € 250,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla domanda e quindi dalla mensilità di giugno 2024 (ricorso iscritto il 27 maggio 2024)
Rilevato che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie.
Visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.
PQM
1) AUTORIZZA i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie CP_1 Pt_1
mediante il versamento, con decorrenza dalla mensilità di giugno 2024 in via anticipata entro il 5 di
[...] ogni mese, della somma mensile di € 250,00, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
3) PRENDE ATTO che parte attrice non ha articolato e istanze istruttorie. “
A questo punto ritenuta la causa matura per la decisione, in assenza di istanze istruttorie, invitava la parte a precisare le conclusioni ed ordinava la discussione orale della causa.
La parte attrice chiedeva che il Tribunale pronunciasse sentenza di separazione in conformità ai provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c. come sopra assunti dal Giudice Delegato.
All'esito della discussione il Giudice Delegato, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire in camera di consiglio.
La causa è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 19 marzo 2025.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte da parte attrice, non avendo peraltro la parte attrice articolato istanze istruttorie.
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, le verbalizzazioni della parte attrice, le risultanze acquisite, non avendo peraltro il convenuto ritenuto di costituirsi in giudizio né di presentarsi fornendo anche una sua eventuale versione dei fatti, consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione in ordine alla pronuncia sullo status ed alla questione economica.
pagina 4 di 6 La domanda di separazione
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Sul punto deve premettersi che E anno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1 civile in Catania (CT) in data 27 luglio 1990 (matrimonio iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Catania Anno 1990, N. 923, Parte 2, Serie A), in regime di comunione dei beni.
Dalla loro unione sono nati due figli (nato in data [...]) e (nata in [...] 29 Persona_1 Per_2 ottobre 1993), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Infatti, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente tale. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto.
Orbene, nel caso di specie, le circostanze come riferite ed evidenziate dal coniuge nell'atto introduttivo, le insanabili divergenze tra i coniugi che hanno messo in crisi le dinamiche di coppia tanto da aver comportato, poco più di un anno fa, il trasferimento della RA presso abitazioni diverse da quella Parte_1 coniugale e l'assenza da tempo di una comunione di vita morale e materiale, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Va dunque pronunciata la separazione personale, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.. come chiesto dalla parte attrice.
Contributo al mantenimento del coniuge
Il Collegio ritiene di confermare i provvedimenti provvisori adottati dal Giudice delegato in data 13 marzo 2025 in punto economico, sulla base dei dati ivi esposti e qui integralmente richiamati, con la conferma quindi dell'assegno di mantenimento a carico del marito in favore della moglie nell'importo come rideterminato in udienza e posto con decorrenza dalla domanda, attesa la disparità reddituale e patrimoniale esistente tra i coniugi potendo il marito fare affidamento su un'entrata stabile e regolare derivante da attività lavorativa (come da documenti prodotti), pur non conoscendo eventuali oneri abitativi, a fronte invece delle esigenze di carattere assistenziale della RA con evidenti difficoltà, stante l'età e la fuoriuscita dal mondo del lavoro da Pt_1
pagina 5 di 6 anni, avendo il marito provveduto da sempre al menage familiare, a reperire una stabile e regolare attività lavorativa.
Si provvede pertanto come in dispositivo, confermando l'obbligo a carico del signor di CP_1 corrispondere alla RA un contributo al mantenimento nella misura di € 250,00 al mese, con Parte_1 decorrenza dalla mensilità di Giugno 2024 (annualmente rivalutabile con indice Istat-prima valutazione Giugno
2025), da versare alla moglie in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese.
Le spese di lite
Nulla sulle spese di lite, che debbono considerarsi irripetibili, stante la contumacia della parte convenuta che non ha spiegato difese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda e/o istanza disattesa o respinta, , così decide:
1) DICHIARA la separazione ex art. 151 comma 1 c.c. di ed he Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio con rito civile in Catania (CT) in data 27 luglio 1990, (matrimonio iscritto nei registri di stato civile del Comune di Catania anno 1990, atto n. 923, Parte 2, Serie A), in regime della comunione legale dei beni;
2) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con CP_1
decorrenza dalla mensilità di Giugno 2024 mediante versamento a entro il 5 di Parte_1 ogni mese dell'importo mensile di € 250,00 ( importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat- prima rivalutazione Giugno 2025);
3) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
4) SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege;
5) MANDA al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
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