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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 28/06/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. Nr. 368/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 368/2021 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. , rappresentati e difesi C.F._2 Parte_3 C.F._3 nel presente giudizio dall'avv. Borghesi Giorgio e dall'avv. Caparrini Carlo, come da procura alle liti in atti;
ATTORI
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio Controparte_1 C.F._4 dall'avv. Scenna Gianni, come da procura alle liti in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: I procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
pagina 1 di 5 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, non più richiesta dalla formulazione dell'art. 132 c.p.c., introdotta dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/2009.
e - premesso di essere comproprietari dell'immobile Parte_1 Parte_2 Parte_3 sito in Poggio Torriana (RN), via Franzolini 100, che, in data 21/03/2002, era stato alienato, con tutte le servitù attive e passive esistenti, da a e , al quale poi sono CP_2 Parte_3 Parte_4 succeduti la moglie già in parte proprietaria, ed i figli e Parte_3 Parte_1 Parte_2
- esponevano che, al momento dell'acquisto dell'immobile, l'accesso al cortile ed ai garage
[...] retrostanti l'abitazione, posti ad una quota inferiore rispetto al piano stradale di via Franzolini n. 100, era assicurato attraverso una strada, con soletta in calcestruzzo, lunga metri lineari 25,5 e larga metri lineari 3,75, realizzata da sul confinante terreno di sua proprietà - censito nel catasto CP_2 terreni del Comune di Poggio Torriana, al foglio 8, particella 364 - che, quindi, era gravato da una servitù a vantaggio del fondo di comproprietà degli stessi.
Gli odierni attori rappresentavano che, nell'anno 2005, il fondo servente era stato venduto dallo CP_2
a il quale, dal 2008, aveva impedito il passo carraio, posizionando all'accesso della Controparte_1 strada enormi manufatti in cemento, e, tra 18 ed il 19/12/2020, aveva impedito anche il passaggio pedonale mediante una recinzione dell'accesso.
e osservavano come, nel caso di specie, fosse stata Parte_1 Parte_2 Parte_3 costituita una servitù per destinazione del padre di famiglia da parte del precedente proprietario del fondo servente e del fondo dominante, , che aveva edificato l'abitazione e la strada di CP_2 accesso ai garage sottostanti il piano stradale di via Franzolini, a servizio della medesima.
Gli odierni attori, poi, evidenziavano, in ogni caso, la necessità della costituzione coattiva della servitù, per interclusione del fondo, a norma dell'art.1051 c.c.
Convenivano, quindi in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'on.le Tribunale adito, contrariis reiectis, In via principale: “accertare la costituzione per destinazione del padre di famiglia di servitù di passaggio gravante sul terreno di proprietà del sig.
distinto al catasto terreni del Comune di Poggio Torriana, al foglio 8, particella 364, Controparte_1 in favore del fondo di proprietà degli attori, anch'esso sito in Poggio Torriana, via Franzolini n. 100, e distinto al catasto di detto Comune, al foglio 8, particella 385, dell'estensione di metri lineari
(lunghezza) 25,5 e metri lineari (larghezza) 3,75. In via subordinata: “disporre la costituzione per destinazione del padre di famiglia di servitù di passaggio gravante sul terreno di proprietà del sig.
distinto al catasto terreni del Comune di Poggio Torriana, al foglio 8, particella 364, Controparte_1 in favore del fondo di proprietà degli attori, anch'esso sito in Poggio Torriana, via Franzolini n. 100, e pagina 2 di 5 distinto al catasto di detto Comune, al foglio 8, particella 385, dell'estensione di metri lineari
(lunghezza) 25,5 e metri lineari (larghezza) 3,75.” Sempre in via principale: “ordinare al convenuto la cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento del possesso della servitù di passaggio in favore degli attori”. Inoltre si chiede, ai sensi dell'art. 614 bis, che il giudice disponga la rimozione senza ritardo di ogni manufatto che impedisce l'esercizio della servitù stabilendo in €. 200,00 al giorno la somma che il convenuto dovrà corrispondere per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del provvedimento e per ogni violazione successiva”. “Con vittoria di spese, compensi e spese generali ex
D.M. 55/2014, oltre Iva e Cpa come per legge”.
Tanto premesso, la domanda formulata in via principale da e Parte_1 Parte_2 [...] non risulta meritevole di accoglimento. Pt_3
Secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “La costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia non ha luogo quando la separazione dei due fondi sia operata da chi
è proprietario esclusivo di uno di essi e solo comproprietario dell'altro, mancando in tal caso il requisito dell'appartenenza di entrambi i fondi al medesimo proprietario” (cfr. Cass. n. 2853/2016).
Nel caso di specie, dagli elementi acquisiti al presente giudizio, risulta che era CP_2 proprietario esclusivo del fondo venduto, in data 21/03/2002, a e , Parte_3 Parte_4 mentre era comproprietario, insieme alla moglie , del fondo acquistato dal in data Persona_1 CP_1
13/10/2005 (cfr. doc. 1 e doc. 5 di parte attrice).
Va, quindi, esclusa la sussistenza del requisito dell'appartenenza di entrambi i fondi al medesimo proprietario, necessario ai fini della costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia.
Ne deriva che la domanda svolta in via principale dagli odierni attori deve essere rigettata.
Quanto alla domanda con cui e hanno chiesto, in via Parte_1 Parte_2 Parte_3 subordinata, di “disporre la costituzione per destinazione del padre di famiglia di servitù di passaggio gravante sul terreno di proprietà del sig. distinto al catasto terreni del Comune di Controparte_1
Poggio Torriana, al foglio 8, particella 364, in favore del fondo di proprietà degli attori, anch'esso sito in Poggio Torriana, via Franzolini n. 100, e distinto al catasto di detto Comune, al foglio 8, particella 385, dell'estensione di metri lineari (lunghezza) 25,5 e metri lineari (larghezza) 3,75”, va rilevato, in primo luogo, come la costituzione “per destinazione del padre di famiglia” non può essere
“disposta”, ma unicamente accertata.
Ciò posto, alla luce del tenore complessivo dell'atto di citazione, si comprende che gli odierni attori hanno chiesto la costituzione coattiva della servitù per interclusione del fondo a norma dell'art. 1051
c.c. (il riferimento alla destinazione del padre di famiglia è stato correttamente espunto dalla domanda subordinata in sede di p.c.). pagina 3 di 5 Al fine di verificare la fondatezza di tale domanda, occorre procedere dall'esame della c.t.u. disposta nel presente giudizio che ha accertato “l'esistenza di un cancello pedonale in buono stato manutentivo, oltre ad un cancello carrabile in pessimo stato manutentivo, quindi inutilizzabile, in quanto privo di binario di scorrimento e di trave di fondazione di sostengo, quindi attualmente non funzionante come accesso carrabile alla pubblica Via Franzolini”.
L'esistenza di un cancello pedonale che consente l'accesso dalla pubblica via al fondo di proprietà degli odierni attori esclude che lo stesso possa essere considerato intercluso ai sensi dell'art. 1051 c.c.
L' indagine diretta ad accertare l'interclusione di un fondo, ai fini della costituzione a vantaggio di esso di una servitù di passaggio coattivo ex art. 1051 c.c., va condotta con riguardo al fondo nella sua unitarietà e cioè al fondo nel suo complesso e non già in relazione a singole parti di esso, per ottenere più passaggi coattivi a favore di singole parti del fondo o un passaggio coattivo a favore di una singola parte di esso, perché un fondo non può essere considerato intercluso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1051 c.c., se, comunque, una parte di esso confina con la via pubblica ed ha, quindi, uscita su di essa o può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio (cfr. Cass. n. 1258/1995).
Nel caso di specie, peraltro, la c.t.u. ha accertato altresì che la parte del fondo a valle - priva di accesso alla pubblica via - risulta collegata con la parte a monte - avente accesso alla pubblica via - con un marciapiede pedonale, che costeggia il fabbricato e permette di raggiungere i locali sul retro del fabbricato solo ed esclusivamente in modo pedonale.
L'esistenza del marciapiede che collega le due parti - a monte e a valle - del fondo ne esclude ulteriormente l'interclusione, essendo irrilevante ai fini del riconoscimento del passaggio coattivo “la necessità di assicurare all'interno del fondo un transito veicolare (id est, un collegamento carrabile), che concerne un problema di viabilità interna (e non certo il libero accesso alla via pubblica esterna)”
(cfr. Cass. n. 55/2018).
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, anche la domanda svolta in via subordinata da
[...]
e deve essere rigettata. Parte_1 Parte_2 Parte_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del DM 55/2014 come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta, applicando i valori medi per tutte le fasi del giudizio.
Oggetto di regolazione sono altresì le spese della c.t.u. disposta nel presente giudizio - liquidate con separato decreto del 07.11.2023 - che si pongono definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
368/2021, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: pagina 4 di 5 - rigetta le domande proposte da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
- condanna la parte attrice al pagamento in favore di delle spese di lite che si liquidano Controparte_1 in euro 7.616,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
- pone le spese della c.t.u. disposta nel presente giudizio - liquidate con separato decreto del 07.11.2023
- definitivamente a carico di parte attrice.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 28 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 368/2021 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. , rappresentati e difesi C.F._2 Parte_3 C.F._3 nel presente giudizio dall'avv. Borghesi Giorgio e dall'avv. Caparrini Carlo, come da procura alle liti in atti;
ATTORI
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio Controparte_1 C.F._4 dall'avv. Scenna Gianni, come da procura alle liti in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: I procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
pagina 1 di 5 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, non più richiesta dalla formulazione dell'art. 132 c.p.c., introdotta dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/2009.
e - premesso di essere comproprietari dell'immobile Parte_1 Parte_2 Parte_3 sito in Poggio Torriana (RN), via Franzolini 100, che, in data 21/03/2002, era stato alienato, con tutte le servitù attive e passive esistenti, da a e , al quale poi sono CP_2 Parte_3 Parte_4 succeduti la moglie già in parte proprietaria, ed i figli e Parte_3 Parte_1 Parte_2
- esponevano che, al momento dell'acquisto dell'immobile, l'accesso al cortile ed ai garage
[...] retrostanti l'abitazione, posti ad una quota inferiore rispetto al piano stradale di via Franzolini n. 100, era assicurato attraverso una strada, con soletta in calcestruzzo, lunga metri lineari 25,5 e larga metri lineari 3,75, realizzata da sul confinante terreno di sua proprietà - censito nel catasto CP_2 terreni del Comune di Poggio Torriana, al foglio 8, particella 364 - che, quindi, era gravato da una servitù a vantaggio del fondo di comproprietà degli stessi.
Gli odierni attori rappresentavano che, nell'anno 2005, il fondo servente era stato venduto dallo CP_2
a il quale, dal 2008, aveva impedito il passo carraio, posizionando all'accesso della Controparte_1 strada enormi manufatti in cemento, e, tra 18 ed il 19/12/2020, aveva impedito anche il passaggio pedonale mediante una recinzione dell'accesso.
e osservavano come, nel caso di specie, fosse stata Parte_1 Parte_2 Parte_3 costituita una servitù per destinazione del padre di famiglia da parte del precedente proprietario del fondo servente e del fondo dominante, , che aveva edificato l'abitazione e la strada di CP_2 accesso ai garage sottostanti il piano stradale di via Franzolini, a servizio della medesima.
Gli odierni attori, poi, evidenziavano, in ogni caso, la necessità della costituzione coattiva della servitù, per interclusione del fondo, a norma dell'art.1051 c.c.
Convenivano, quindi in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'on.le Tribunale adito, contrariis reiectis, In via principale: “accertare la costituzione per destinazione del padre di famiglia di servitù di passaggio gravante sul terreno di proprietà del sig.
distinto al catasto terreni del Comune di Poggio Torriana, al foglio 8, particella 364, Controparte_1 in favore del fondo di proprietà degli attori, anch'esso sito in Poggio Torriana, via Franzolini n. 100, e distinto al catasto di detto Comune, al foglio 8, particella 385, dell'estensione di metri lineari
(lunghezza) 25,5 e metri lineari (larghezza) 3,75. In via subordinata: “disporre la costituzione per destinazione del padre di famiglia di servitù di passaggio gravante sul terreno di proprietà del sig.
distinto al catasto terreni del Comune di Poggio Torriana, al foglio 8, particella 364, Controparte_1 in favore del fondo di proprietà degli attori, anch'esso sito in Poggio Torriana, via Franzolini n. 100, e pagina 2 di 5 distinto al catasto di detto Comune, al foglio 8, particella 385, dell'estensione di metri lineari
(lunghezza) 25,5 e metri lineari (larghezza) 3,75.” Sempre in via principale: “ordinare al convenuto la cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento del possesso della servitù di passaggio in favore degli attori”. Inoltre si chiede, ai sensi dell'art. 614 bis, che il giudice disponga la rimozione senza ritardo di ogni manufatto che impedisce l'esercizio della servitù stabilendo in €. 200,00 al giorno la somma che il convenuto dovrà corrispondere per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del provvedimento e per ogni violazione successiva”. “Con vittoria di spese, compensi e spese generali ex
D.M. 55/2014, oltre Iva e Cpa come per legge”.
Tanto premesso, la domanda formulata in via principale da e Parte_1 Parte_2 [...] non risulta meritevole di accoglimento. Pt_3
Secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “La costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia non ha luogo quando la separazione dei due fondi sia operata da chi
è proprietario esclusivo di uno di essi e solo comproprietario dell'altro, mancando in tal caso il requisito dell'appartenenza di entrambi i fondi al medesimo proprietario” (cfr. Cass. n. 2853/2016).
Nel caso di specie, dagli elementi acquisiti al presente giudizio, risulta che era CP_2 proprietario esclusivo del fondo venduto, in data 21/03/2002, a e , Parte_3 Parte_4 mentre era comproprietario, insieme alla moglie , del fondo acquistato dal in data Persona_1 CP_1
13/10/2005 (cfr. doc. 1 e doc. 5 di parte attrice).
Va, quindi, esclusa la sussistenza del requisito dell'appartenenza di entrambi i fondi al medesimo proprietario, necessario ai fini della costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia.
Ne deriva che la domanda svolta in via principale dagli odierni attori deve essere rigettata.
Quanto alla domanda con cui e hanno chiesto, in via Parte_1 Parte_2 Parte_3 subordinata, di “disporre la costituzione per destinazione del padre di famiglia di servitù di passaggio gravante sul terreno di proprietà del sig. distinto al catasto terreni del Comune di Controparte_1
Poggio Torriana, al foglio 8, particella 364, in favore del fondo di proprietà degli attori, anch'esso sito in Poggio Torriana, via Franzolini n. 100, e distinto al catasto di detto Comune, al foglio 8, particella 385, dell'estensione di metri lineari (lunghezza) 25,5 e metri lineari (larghezza) 3,75”, va rilevato, in primo luogo, come la costituzione “per destinazione del padre di famiglia” non può essere
“disposta”, ma unicamente accertata.
Ciò posto, alla luce del tenore complessivo dell'atto di citazione, si comprende che gli odierni attori hanno chiesto la costituzione coattiva della servitù per interclusione del fondo a norma dell'art. 1051
c.c. (il riferimento alla destinazione del padre di famiglia è stato correttamente espunto dalla domanda subordinata in sede di p.c.). pagina 3 di 5 Al fine di verificare la fondatezza di tale domanda, occorre procedere dall'esame della c.t.u. disposta nel presente giudizio che ha accertato “l'esistenza di un cancello pedonale in buono stato manutentivo, oltre ad un cancello carrabile in pessimo stato manutentivo, quindi inutilizzabile, in quanto privo di binario di scorrimento e di trave di fondazione di sostengo, quindi attualmente non funzionante come accesso carrabile alla pubblica Via Franzolini”.
L'esistenza di un cancello pedonale che consente l'accesso dalla pubblica via al fondo di proprietà degli odierni attori esclude che lo stesso possa essere considerato intercluso ai sensi dell'art. 1051 c.c.
L' indagine diretta ad accertare l'interclusione di un fondo, ai fini della costituzione a vantaggio di esso di una servitù di passaggio coattivo ex art. 1051 c.c., va condotta con riguardo al fondo nella sua unitarietà e cioè al fondo nel suo complesso e non già in relazione a singole parti di esso, per ottenere più passaggi coattivi a favore di singole parti del fondo o un passaggio coattivo a favore di una singola parte di esso, perché un fondo non può essere considerato intercluso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1051 c.c., se, comunque, una parte di esso confina con la via pubblica ed ha, quindi, uscita su di essa o può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio (cfr. Cass. n. 1258/1995).
Nel caso di specie, peraltro, la c.t.u. ha accertato altresì che la parte del fondo a valle - priva di accesso alla pubblica via - risulta collegata con la parte a monte - avente accesso alla pubblica via - con un marciapiede pedonale, che costeggia il fabbricato e permette di raggiungere i locali sul retro del fabbricato solo ed esclusivamente in modo pedonale.
L'esistenza del marciapiede che collega le due parti - a monte e a valle - del fondo ne esclude ulteriormente l'interclusione, essendo irrilevante ai fini del riconoscimento del passaggio coattivo “la necessità di assicurare all'interno del fondo un transito veicolare (id est, un collegamento carrabile), che concerne un problema di viabilità interna (e non certo il libero accesso alla via pubblica esterna)”
(cfr. Cass. n. 55/2018).
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, anche la domanda svolta in via subordinata da
[...]
e deve essere rigettata. Parte_1 Parte_2 Parte_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del DM 55/2014 come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta, applicando i valori medi per tutte le fasi del giudizio.
Oggetto di regolazione sono altresì le spese della c.t.u. disposta nel presente giudizio - liquidate con separato decreto del 07.11.2023 - che si pongono definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
368/2021, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: pagina 4 di 5 - rigetta le domande proposte da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
- condanna la parte attrice al pagamento in favore di delle spese di lite che si liquidano Controparte_1 in euro 7.616,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
- pone le spese della c.t.u. disposta nel presente giudizio - liquidate con separato decreto del 07.11.2023
- definitivamente a carico di parte attrice.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 28 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
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