Trib. Rimini, sentenza 28/06/2025, n. 510
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Sentenza 28 giugno 2025

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Il provvedimento emesso dal Tribunale Ordinario di Rimini, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti, riguarda una controversia tra comproprietari di un immobile e il proprietario di un fondo servente. Gli attori hanno richiesto l'accertamento della costituzione di una servitù di passaggio a loro favore, sostenendo che tale servitù fosse stata originariamente creata dal precedente proprietario. In via subordinata, hanno chiesto la costituzione coattiva della servitù per interclusione, ai sensi dell'art. 1051 c.c., a causa dell'impossibilità di accesso al fondo.

Il Giudice ha rigettato entrambe le domande. Nella sua motivazione, ha evidenziato che la servitù per destinazione del padre di famiglia non può essere riconosciuta poiché i fondi non appartenevano allo stesso proprietario. Inoltre, ha escluso l'interclusione del fondo, poiché esisteva un accesso pedonale e un marciapiede che collegava le diverse parti del fondo, rendendo irrilevante la mancanza di un accesso carrabile. Pertanto, le domande degli attori sono state considerate infondate, e sono stati condannati al pagamento delle spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Rimini, sentenza 28/06/2025, n. 510
    Giurisdizione : Trib. Rimini
    Numero : 510
    Data del deposito : 28 giugno 2025

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