Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/06/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1260/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1260/2025 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. ANCESCHI CINZIA C.F._2
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 27/03/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
2) Il marito ha lasciato la casa coniugale in data 24.3.2025, in accordo con la moglie, stabilendosi provvisoriamente presso un affittacamere, ma con l'intento di reperire appartamento autonomo;
la moglie si impegna ad aiutarlo in tale ricerca.
3) La casa coniugale sita in Sassuolo Via L. Da Vinci n. 69, già di proprietà esclusiva della sig.ra
[...]
, rimane assegnata alla stessa con tutti gli arredi , elettrodomestici, stoviglie e biancheria di Pt_2
cui è dotata .
Il signor , al momento del suo allontanamento dalla casa familiare, ha prelevato i propri Pt_1
effetti personali, la biancheria per la casa e i piccoli elettrodomestici necessari per meglio allestire la camera ammobiliata reperita in affitto.
Dal momento in cui il marito reperirà una sistemazione abitativa autonoma e non condivisa con altre persone, potrà prelevare dalla casa coniugale i piccoli elettrodomestici, le stoviglie ed altra biancheria necessari per rendere funzionale la nuova sistemazione abitativa, individuandoli in accordo con la moglie.
Entro il 31.12.2025 il Sig. releverà dalla ex casa coniugale i propri effetti personali ancora Pt_1
ivi collocati.
4) La figlia minore nata a [...] il [...] resta affidata ad entrambi i Persona_1
genitori in forma condivisa, ed essi , limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
manterrà residenza e collocazione abitativa presso la madre in Sassuolo alla Via L. Da Vinci n. Per_1
69.
I genitori provvederanno, con il più ampio spirito collaborativo, a concordare le scelte educative e ad attuare le decisioni di maggior interesse relative alla salute, all'educazione, istruzione e formazione della figlia minore, avendo a principale riferimento le esigenze, gli interessi e le naturali inclinazioni della medesima. 5) Le frequentazioni del padre con la piccola sono così fissate: Per_1
5a- il padre potrà tenere con sé la figlia il venerdì pomeriggio ed altro pomeriggio Per_1 infrasettimanale da concordare, dopo l'uscita della bambina dalla scuola materna, avendo cura di riportarla presso l'abitazione materna entro le ore 18,30 .
Il padre avrà cura di comunicare alla madre , almeno il giorno prima , i pomeriggi infrasettimanali che intenderà trascorrere con la figlia.
5b- Durante i fine settimana il padre potrà tenere la figlia ogni sabato mattina , dalle ore 8.30-45 circa, per ricondurla alla casa materna entro le ore 11.30, per la consumazione del pranzo. Il sabato in cui il padre dovrà prestare lavoro straordinario al mattino, potrà tenere con sé la figlia dalle ore 15-15,30 del pomeriggio, per poi ricondurla presso l'abitazione materna alle ore 18-18,15
, per la consumazione della cena.
Il padre informerà la madre del sabato in cui dovrà lavorare, non appena ne riceverà comunicazione dal proprio datore di lavoro.
5c- Il padre potrà altresì tenere la figlia ogni domenica mattina , dalle ore 8.30-45 circa, per ricondurla alla casa materna entro le ore 11.30, per la consumazione del pranzo. 5d- Qualora le visite come sopra individuate non si dovessero tenere per impegni scolastici , visite mediche o problemi di salute della bambina, o per impegni del padre, non verranno recuperati se non in accordo con la madre.
5e- Stante la tenera età della bambina e le abitudini sino ad ora consolidate, i ricorrenti concordano di escludere, almeno per due anni, il pernottamento di con il padre in assenza della madre, e Per_1
di escludere che fino al compimento dei 6 anni di età la bambina possa recarsi all'estero solo con il padre.
5f- Durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé la figlia per due settimane, anche non consecutive, sempre escludendo il pernottamento;
laddove i genitori, di comune accordo e con almeno una settimana di anticipo rispetto al periodo prescelto, stabilissero una vacanza di Per_1
con il padre che includa il pernottamento, la madre dovrà essere necessariamente presente.
5g- Per quanto concerne le Vacanze Natalizie e Pasquali, i genitori concorderanno, di volta in volta ed in base anche alle rispettive esigenze lavorative, i giorni (sia festivi che non) che la piccola Per_1
trascorrerà con la madre, e quelli che trascorrerà con il padre , tenendo a precipuo riferimento le abitudini della famiglia consolidate nel tempo.
6) Il padre verserà a , a titolo di contributo al mantenimento della Parte_1 Parte_2 figlia minore, la somma mensile di € 250,00, da corrispondere anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo al deposito del presente ricorso, e che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, con prima rivalutazione il 01 maggio 2026.
Le spese straordinarie extra assegno relative alla figlia saranno regolate nella misura del 50% a carico di ciascun genitore secondo quanto previsto dal “Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare” approvato dal Tribunale di Modena in data 25.9.2019, che viene consegnato in copia ai ricorrenti, di seguito riportato:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
7) L'assegno unico universale, il “bonus nido” e/o qualsiasi altra misura di sostegno pubblico alla famiglia potrà essere chiesto, percepito e trattenuto interamente da parte della madre
[...]
, pertanto il padre esprime sin da ora assenso ed autorizzazione. Pt_2 Parte_1
8) I coniugi hanno provveduto a sciogliere la comunione legale ed a definire i loro rapporti patrimoniali, suddividendo con reciproca soddisfazione il saldo attivo del conto corrente
“Bancoposta” n. 10495976816 acceso presso Ufficio Postale di Sassuolo, già ad essi cointestato.
8a-Detto conto continuerà ad essere utilizzato per far fronte al pagamento delle rate del prestito
“Findomestic” acceso in data 8.2.2021 a nome , importo finanziato di € 13.000,00, Parte_1 da restituirsi in n. 108 rate mensili di € 177,78 ciascuna;
i coniugi provvederanno in ugual misura, sino alla estinzione, al pagamento delle rate mensili.
Su tale conto potrà operare solo versando mensilmente la somma di € 90,00, quale Parte_2
quota-parte a suo carico.
8b- Dal mese di aprile 2025 al pagamento delle rate del mutuo ipotecario gravante sull'immobile di Via L. Da Vinci n. 69, dell'assicurazione, delle spese condominiali e di ogni altro onere , imposta o tassa relative all'immobile, provvederà interamente la sig.ra . Parte_2
8c- Il sig. rinuncia a qualsiasi richiesta di rimborso e/o restituzione e/o indennizzo delle Pt_1
somme versate quale contribuzione al pagamento delle rate del mutuo ipotecario gravante sull'immobile, dell'assicurazione, delle spese condominiali e di ogni altro onere , imposta o tassa relative all'immobile di Via L. Da Vinci n. 69 .
8d- L'autovettura Ford Focus targata DN534CF , e l'autovettura Citroen C3 targata 6J
, rispettivamente già intestate a e , rimarranno in proprietà Parte_1 Parte_2
esclusiva di ciascuno di loro, con rinuncia a qualsivoglia conguaglio reciproco.
8e- I depositi , conti correnti, ed in generale i risparmi intestati ai coniugi anteriormente al matrimonio rimarranno in proprietà esclusiva di ciascuno di essi, con rinuncia reciproca a qualsivoglia attribuzione o divisione.
9) Ciascuno dei coniugi è in grado di provvedere al proprio mantenimento, pertanto essi rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta a tal titolo nei confronti dell'altro.
10) Le spese di assistenza legale per la presente procedura verranno sostenute dai coniugi in ugual misura”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
- La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
- Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico. - Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 Parte_2
eccezione disattesa:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi nato in [...] il Parte_1
11/04/1983 e nata a [...] il [...] Parte_2
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CASTELLARANO di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2021, atto n.2, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 11/06/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale