Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 09/06/2025, n. 4344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4344 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 04344/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05647/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5647 del 2023, proposto da
TO NA, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Landolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;
RECLAMO AVVERSO L'INADEMPIMENTO DEL COMMISSARIO AD ACTA per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n°4513/2023, depositata in data 26/07/2023, emessa dal Tribunale amministrativo regionale della Campania, IV Sezione, ritualmente notificata in data 27/07/2023, con la quale veniva accolta la domanda dell'odierno ricorrente, finalizzata ad ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sul formatosi sul decreto cron. n°3506/2021 Rep. n°4011/2021 emesso dalla Corte di Appello di Napoli in data 09/08/2021, ritualmente notificato alla controparte e passato in giudicato, recante condanna del Ministero della Giustizia al pagamento in favore dell'istante della somma di € 2.000,00 a titolo di risarcimento del danno alla equa riparazione per irragionevole durata del processo e, in favore dell'Avv. Landolfi, quale procuratore distrattario, della somma di € 477,00, di cui € 27,00 per esborsi ed € 450,00 per competenze professionali, oltre IVA, CPA e spese generali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visto l’art. 34, co.5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2024 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso:
che il giudizio ha ad oggetto il reclamo avverso l’inadempimento del Commissario ad acta, nominato con la sentenza della Sezione n. 4513 del 26 luglio 2023, ritualmente notificata in data 27/07/2023, per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla stessa;
che con detta sentenza veniva accolta la domanda dell'odierno ricorrente, intesa ad ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto cron. n°3506/2021 Rep. n°4011/2021 emesso dalla Corte d’Appello di Napoli in data 09/08/2021, ritualmente notificato alla controparte e passato in giudicato, recante condanna del Ministero della Giustizia al pagamento in favore dell'istante della somma di € 2.000,00 a titolo di risarcimento del danno per equa riparazione per irragionevole durata del processo e, in favore dell'Avv. Landolfi, quale procuratore distrattario, della somma di € 477,00, di cui € 27,00 per esborsi ed € 450,00 per competenze professionali, oltre IVA, CPA e spese generali;
Rilevato che nelle more della causa, con richiesta di passaggio in decisione del 13 novembre 2024, il procuratore costituito del ricorrente rappresentava al Collegio che dalla nota del Commissario ad acta del 24/04/2024 (all. 2 produz. ricorr. del 13 novembre 2024), emerge che il Commissario ad acta nominato ha ottemperato al pagamento della sorta capitale in favore del ricorrente solo in data 19/01/2024 (versamento effettivamente accreditato in data 30/01/2024), ossia in epoca successiva al sollecito di pagamento bonario (26/09/2023), alla notifica del ricorso introduttivo (29/11/2023) ed al suo deposito (30/11/2023);
Rilevato che il difensore del ricorrente chiede, pertanto, che venga dichiarata la cessata materia del contendere, insistendo per la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite con attribuzione a sé medesimo quale antistatario;
Ritenuto che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ex art. 34, co.5, c.p.a. e che, inoltre, l’Amministrazione debba essere condannata alle spese di lite, nella misura di cui al dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario, avendo avuto il ricorso, notificato il 28 novembre 2023, efficacia causale sulla determinazione solutoria dell’amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero della Giustizia a corrispondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1000,00 (mille/00) oltre accessori di legge, con distrazione a favore dell’avv. Fabio Landolfi, antistatario.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore
Rita Luce, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alfonso Graziano | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO