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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 18/03/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria
Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 646/2022 promosso
Da
C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Partinico, Via J.F. Kennedy n. 34, presso lo studio dell'Avv. Christian Alessi che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il
Grande n. 21
RESISTENTE CONTUMACE
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14
1 RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 03.03.2022 la ricorrente indicata in epigrafe propose opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29620229003042923/000, notificata il
14.02.2022, relativa alla cartella di pagamento n. 29620110014596156000 dell'importo di €
1.816,83 asseritamente notificata in data 22.08.2011 e all'avviso di addebito n.
59620160009445975000 dell'importo di € 4.346,72 asseritamente notificato in data
08.01.2017 per contributi IVS relativi agli anni 2009 e 2010.
Allegava, in merito, la mancata notifica di atti interruttivi delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato nonché la prescrizione dei crediti ingiunti, contestando, comunque per vari motivi la pretesa contributiva.
L' e l' sebbene ritualmente citate non si sono CP_1 Controparte_2
costituite in giudizio e in questa sede se ne dichiara la contumacia.
In data 02.10.2023 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 sostituita dal deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza e la causa veniva posta in decisione.
L'opposizione è fondata.
Va osservato che l'ammissibilità della odierna opposizione è indubbia, essendo pag. 2/4 l'impugnazione inquadrabile nello schema dell'art. 615 c.p.c. (art. 29 co. 2 d.lgs. 46/1999) là dove diretta a negare la perduranza del diritto del concessionario di agire in executivis in relazione ad un evento (la prescrizione) che si assume maturato dopo la notificazione delle cartelle.
Su tali premesse, si deve allora constatare l'avvenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 co. 9 e 10 legge 335/1995 (cfr., sul punto, Cass. Sez. U, Sentenza
n. 23397 del 17/11/2016) a far tempo dalla asserita notificazione delle cartelle di pagamento.
Ed invero, era onere dei convenuti, rimasti contumaci nell'odierno giudizio, dimostrare di avere compiuto atti interruttivi della prescrizione in epoca successiva alla notificazione dell'intimazione di pagamento in esame ma, poiché tale onere non è stato assolto, i crediti contestati ed iscritti nelle cartelle in questione devono ritenersi prescritti e non dovuti.
Sul punto, va, infatti, precisato che, la cartella impugnata è stata notificata in data
14.02.2022 ossia oltre il termine di prescrizione quinquennale, rispetto alla notifica del
22.08.2011 della cartella di pagamento n. 29620110014596156000 e alla notifica in data
08.01.2017 dell'avviso di addebito n. 59620160009445975000, atti sottesi alla cartella opposta.
Sicché, alla luce di quanto esposto, i crediti iscritti nell'intimazione di pagamento n.
29620229003042923/000, notificata il 14.02.2022, relativi alla cartella di pagamento n.
29620110014596156000 e all'avviso di addebito n. 59620160009445975000 per crediti a titolo di contributi IVS relativi agli anni 2009 e 2010 devono essere dichiarati prescritti e, per l'effetto, l'intimazione di pagamento oggi impugnata va annullata.
Le considerazioni innanzi svolte assorbono tutte le ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
pag. 3/4 Le spese, nella misura liquidata in dispositivo seguono la soccombenza della
[...]
Infatti, dal momento in cui l'Ente previdenziale ha consegnato Controparte_2
al Concessionario i ruoli, è quest'ultimo il titolare dell'azione esecutiva, sicché la prescrizione maturata dopo la notificazione delle cartelle non può essere imputata all' CP_1
Sussistono, invece, giusti motivi per compensare interamente le spese di lite tra opponente e l' CP_1
PQM
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa,
- dichiara prescritti i crediti iscritti nell'intimazione di pagamento n.
29620229003042923/000, notificata il 14.02.2022 relativi ai contributi IVS per gli anni 2009
e 2010 e, per l'effetto, la annulla;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si Controparte_2
liquidano in complessivi € 1.865,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Christian Alessi;
- compensa interamente le spese di lite tra opponente ed CP_1
Così deciso in Termini Imerese in data 18 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria
Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 646/2022 promosso
Da
C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Partinico, Via J.F. Kennedy n. 34, presso lo studio dell'Avv. Christian Alessi che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il
Grande n. 21
RESISTENTE CONTUMACE
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14
1 RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 03.03.2022 la ricorrente indicata in epigrafe propose opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29620229003042923/000, notificata il
14.02.2022, relativa alla cartella di pagamento n. 29620110014596156000 dell'importo di €
1.816,83 asseritamente notificata in data 22.08.2011 e all'avviso di addebito n.
59620160009445975000 dell'importo di € 4.346,72 asseritamente notificato in data
08.01.2017 per contributi IVS relativi agli anni 2009 e 2010.
Allegava, in merito, la mancata notifica di atti interruttivi delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato nonché la prescrizione dei crediti ingiunti, contestando, comunque per vari motivi la pretesa contributiva.
L' e l' sebbene ritualmente citate non si sono CP_1 Controparte_2
costituite in giudizio e in questa sede se ne dichiara la contumacia.
In data 02.10.2023 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 sostituita dal deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza e la causa veniva posta in decisione.
L'opposizione è fondata.
Va osservato che l'ammissibilità della odierna opposizione è indubbia, essendo pag. 2/4 l'impugnazione inquadrabile nello schema dell'art. 615 c.p.c. (art. 29 co. 2 d.lgs. 46/1999) là dove diretta a negare la perduranza del diritto del concessionario di agire in executivis in relazione ad un evento (la prescrizione) che si assume maturato dopo la notificazione delle cartelle.
Su tali premesse, si deve allora constatare l'avvenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 co. 9 e 10 legge 335/1995 (cfr., sul punto, Cass. Sez. U, Sentenza
n. 23397 del 17/11/2016) a far tempo dalla asserita notificazione delle cartelle di pagamento.
Ed invero, era onere dei convenuti, rimasti contumaci nell'odierno giudizio, dimostrare di avere compiuto atti interruttivi della prescrizione in epoca successiva alla notificazione dell'intimazione di pagamento in esame ma, poiché tale onere non è stato assolto, i crediti contestati ed iscritti nelle cartelle in questione devono ritenersi prescritti e non dovuti.
Sul punto, va, infatti, precisato che, la cartella impugnata è stata notificata in data
14.02.2022 ossia oltre il termine di prescrizione quinquennale, rispetto alla notifica del
22.08.2011 della cartella di pagamento n. 29620110014596156000 e alla notifica in data
08.01.2017 dell'avviso di addebito n. 59620160009445975000, atti sottesi alla cartella opposta.
Sicché, alla luce di quanto esposto, i crediti iscritti nell'intimazione di pagamento n.
29620229003042923/000, notificata il 14.02.2022, relativi alla cartella di pagamento n.
29620110014596156000 e all'avviso di addebito n. 59620160009445975000 per crediti a titolo di contributi IVS relativi agli anni 2009 e 2010 devono essere dichiarati prescritti e, per l'effetto, l'intimazione di pagamento oggi impugnata va annullata.
Le considerazioni innanzi svolte assorbono tutte le ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
pag. 3/4 Le spese, nella misura liquidata in dispositivo seguono la soccombenza della
[...]
Infatti, dal momento in cui l'Ente previdenziale ha consegnato Controparte_2
al Concessionario i ruoli, è quest'ultimo il titolare dell'azione esecutiva, sicché la prescrizione maturata dopo la notificazione delle cartelle non può essere imputata all' CP_1
Sussistono, invece, giusti motivi per compensare interamente le spese di lite tra opponente e l' CP_1
PQM
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa,
- dichiara prescritti i crediti iscritti nell'intimazione di pagamento n.
29620229003042923/000, notificata il 14.02.2022 relativi ai contributi IVS per gli anni 2009
e 2010 e, per l'effetto, la annulla;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si Controparte_2
liquidano in complessivi € 1.865,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Christian Alessi;
- compensa interamente le spese di lite tra opponente ed CP_1
Così deciso in Termini Imerese in data 18 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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