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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 02/04/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 02.04.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.R.G.
606/2024
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. P. Parte_1 C.F._1
Andreoni (C.F.: ) C.F._2
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. C. Barone (C.F.:
) e C. Grappone (C.F.: ) C.F._3 C.F._4
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.11.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' , al fine di sentire accertare il suo diritto a percepire i CP_1
benefici contributivi previsti dallo Stato per l'assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato, con conseguente annullamento della pretesa in tal senso avanzata dall'ente di previdenza e condanna dell'ente medesimo al riconoscimento della validità del contratto di apprendistato professionalizzante stipulato con il datore di lavoro e dei dovuti sgravi fiscali in relazione a tale tipologia di contratto, nonché il suo diritto alla percezione del beneficio della NASPI.
A sostegno delle sue ragioni, per quanto qui di rilievo, ha dedotto quanto segue:
- di aver prestato attività lavorativa subordinata in favore della società
[...]
dal 16.05.2022 al 08.09.2022, data in cui il rapporto di lavoro Parte_2
si interrompeva per licenziamento;
- che, in data 09.09.2022, faceva istanza per il trattamento Naspi, tramite
Patronato Inas;
- che, in data 03.10.2022, veniva assunto dalla Controparte_2
con contratto di apprendistato professionalizzante, senza
[...]
limiti di età, adibito alle mansioni analiticamente indicate in ricorso;
- che, in data 27.09.2022, l' richiedeva chiarimenti al Patronato, in CP_1
particolare la trasmissione delle buste paga del lavoratore per il periodo compreso tra il maggio ed il settembre 2022, al fine di vagliare la suddetta domanda di NASPI;
- che, in data 21.11.2022, non avendo il Patronato dato seguito alla pratica, chiesto al lavoratore le buste paga, ovvero in alcun modo riscontrato alla richiesta dell' , l'ente di previdenza rigettava la domanda di NASPI;
CP_1
- che, in data 17.09.2024, la gli comunicava che l' , in data CP_1
04.09.2024, le aveva richiesto il recupero delle somme indebitamente percepite
Pag. 2 di 12 a titolo di benefici contributivi previsti dallo Stato per l'assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato;
- che, in data 28.09.2024, dopo aver assunto notizie al Patronato Inas ed allo stesso – atteso che sino a quel momento era rimasto del tutto ignaro dello CP_1
sviluppo della vicenda, presentava istanza di riesame;
- che, in data 09.10.2024, l comunicava l'irricevibilità dell'istanza di CP_1
riesame per intervenuta decadenza.
In ragione di tanto, ha impugnato i provvedimenti emessi dall' per nullità per CP_1
difetto di motivazione del rigetto del riesame, per l'erronea valutazione in ordine all'intervenuta decadenza, per la illegittimità della pretesa di recupero degli sgravi fiscali, per violazione del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali e assistenziali, per buona fede ed errore scusabile del lavoratore con riguardo alla domanda di NASPI ed all'omessa trasmissione delle buste paga nei tempi richiesti.
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a. Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente a percepite i benefici contributivi previsti dallo Stato per
l'assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato. b. Ritenere e dichiarare sussistenti i requisisti di cui alla lettera A alla data del 3.10.2022 e per l'effetto disporre l'annullamento della richiesta di recupero avanzata dall' di Chieti in CP_1
data 04.09.2024. c. Ritenere e dichiarare in accoglimento di quanto in premessa nulla la decadenza eccepita dall resistente in data 09.10.24 e per l'effetto e di CP_3
conseguenza riconoscere;
1 - il diritto del ricorrente alla Naspi;
2 - Il diritto della Contr agli sgravi fiscali, e valido il Contratto di apprendistato professionalizzante senza limiti di età”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Costituitosi in giudizio, l' ha domandato l'inammissibilità, improcedibilità e CP_1
rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto.
Pag. 3 di 12 Il ricorso è infondato e in quanto tale, non può essere accolto per i motivi di seguito esposti.
Pacifici i fatti di causa, sia sotto il profilo sostanziale che cronologico, come sopra descritti – in quanto non contestati in giudizio e finanche comprovati dalla documentazione prodotta dalle parti (cfr. fascicolo telematico parte ricorrente e parte resistente), il petitum del giudizio richiede di vagliare la legittimità della condotta dell' con riguardo tanto alla mancata corresponsione della NASPI in favore di CP_1
parte ricorrente ed al rigetto della successiva istanza di riesame della pratica, quanto ai provvedimenti che hanno condotto al recupero delle somme a titolo di sgravi fiscali inizialmente accordati all'ultimo datore di lavoro del ricorrente medesimo (Società
Unica Abruzzese di Trasporti – TUA) in relazione al contratto di apprendistato professionalizzante senza limiti di età intercorso tra lavoratore e datore di lavoro.
1. Sulla intervenuta decadenza
Tenuto conto delle plurime censure mosse dal ricorrente con riguardo alla condotta dell' resistente, per ragioni di ordine logico-giuridico, occorre partire dalla CP_1
impugnativa della decadenza dal beneficio NASPI.
A tal riguardo, trova applicazione l'art. 47 D.P.R. n. 639/1970 – come modificato dall'art. 4 D.L. n. 384/1992, convertito in L. n. 438/1992, nonché dall'art. 38, comma
4, D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni nella L. n. 111/2011, a termini del quale “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi
l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria
Pag. 4 di 12 può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma. Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute. L'
[...]
è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro Controparte_1
aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria. Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto
l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
Dunque, il citato impianto normativo postula un termine di decadenza di un anno per l'instaurazione di tutte quelle controversie giudiziarie volte a conseguire il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione, e tale termine decorre, in via alternativa, dalla data di comunicazione della decisione del ricorso da parte del competente Comitato Provinciale, ovvero dallo scadere del termine di 90 giorni previsto per la decisione del Comitato Provinciale, ovvero dallo scadere dei termini
Pag. 5 di 12 prescritti di 300 giorni per l'esaurimento di tutto il procedimento amministrativo, da computarsi a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Tanto trova conferma nell'orientamento di legittimità – da cui non vi è motivo di discostarsi – secondo cui “… Il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 - nel testo ratione temporis applicabile - statuisce: "Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza CP_1
del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione"
(comma 2). "Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui alla L.
9 marzo 1989, n. 88, art. 24 l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma"
(comma 3). "L' è tenuto ad indicare ai Controparte_1
richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria" (comma
5). Il D.L. 29 marzo 1991, n. 103 (testo del D.L. coordinato con la legge di conversione 1 giugno 1991 n. 166 recante "Disposizioni urgenti in materia previdenziale") all'art. 6 ("Regime delle prescrizioni delle prestazioni previdenziali") dispone a sua volta: "I termini previsti del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, commi 2 e 3, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda
Pag. 6 di 12 giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei" (comma 1). "Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia retroattiva ma non si applicano ai processi che sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto" (comma 2).
5. Dalla lettura della suddetta normativa - all'interno della quale il disposto del cit. D.L. n.
103 del 1991, art. 6 si pone rispetto al disposto del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 come norma di interpretazione autentica non suscettibile come tale di mutarne
l'impianto contenutistico (cfr. al riguardo sentenza Corte Cost. n. 246 del 1992) - e dalla ratio ad essa sottesa emergono tre diversi dies a quibus: - ove sia stata emanato un provvedimento dell' a seguito di un precedente ricorso CP_1
amministrativo, la notifica del provvedimento determina il giorno dal quale decorre,
a seconda del tipo di prestazione richiesta, il triennio o l'anno di cui al suddetto art.
47; - se il ricorso amministrativo è stato presentato ma l' non ha provveduto il CP_1
termine decorre dalla data del ricorso amministrativo maggiorato del tempo teorico
(90 giorni L. n. 88 del 1989, ex art. 46, comma 6), previsto per la decisione;
- ove neanche il ricorso amministrativo sia stato proposto (o perché non c'è stato alcun provvedimento dell in risposta alla domanda iniziale dell'assicurato; o perché, CP_1
pur in presenza dell'atto reiettivo dell l'assicurato non ha a sua volta CP_1
presentato un valido ricorso) il dies a quo è rappresentato dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, cui viene addizionato il termine prescritto per l'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo pari a giorni trecento (120 giorni per il silenzio rifiuto L. 11 agosto 1973, n. 533, ex art. 7; 90 giorni, termine concesso all'assicurato per ricorrere al Comitato provinciale L. 9 marzo 1989, n. 88, ex art. 46, comma 5; 90 giorni per il silenzio rigetto L. 9 marzo
1989, n. 88 cit., ex art. 46, comma 6). Termine questo di trecento giorni non
Pag. 7 di 12 suscettibile, per quanto verrà detto, di essere in alcun modo prolungato…” (SS.UU.
n. 12718/2009; Cass. n. 7681/2017; Cass. n. 28671/2024).
Orbene, nel caso di specie, in applicazione delle sopra esposte coordinate normative ed ermeneutiche, risulta pacifico – in quanto non contestato, oltre che comprovato dalla documentazione agli atti – in disparte le ragioni che hanno determinato l'evolversi della vicenda previdenziale (imputabilità del fatto al richiedente, oppure al
Patronato che, in tesi, avrebbe omesso di seguire la pratica e dare riscontro alle richieste dell' ), a seguito della reiezione della domanda di del CP_1 CP_4
21.11.2022, il richiedente non ha presentato alcun ricorso amministrativo nel termine di 90 giorni prescritto, con la conseguente applicazione del termine massimo di 300 giorni decorrenti dalla presentazione della domanda amministrativa, da cui è cominciato a decorrere l'ulteriore termine ultimo di 1 anno per la proposizione del ricorso giudiziale.
Ebbene, considerato che il termine di 300 giorni dalla presentazione della domanda amministrativa per conseguire la NASPI (09.09.2022) è venuto a cadere nella data del 06.07.2023, il ricorso giudiziario avrebbe dovuto essere promosso entro e non oltre il giorno 06.07.2024, ove la domanda è stata depositata in data 08.11.2024.
Né, sul punto, possono ritenersi meritevoli di pregio le ulteriori argomentazioni addotte dal ricorrente, con riferimento all'asserito “disguido” con il Patronato incaricato di seguire la pratica e ad alla buona fede del ricorrente: non la prima, in quanto le eventuali incomprensioni o disguidi con il Patronato è questione che attiene ai rapporti tra il lavoratore ed il Patronato medesimo, non potendosi in alcun modo imputare all , il quale ha per tempo istruito la pratica e richiesto la CP_1
documentazione necessaria per effettuare i dovuti controlli al fine di vagliare - come
Pag. 8 di 12 di sua competenza e secondo le procedure previste – la domanda di NASPI;
non la seconda, in quanto, in disparte la buona fede riposta dal richiedente, la decadenza in trattazione, tenuto conto della sua ratio eminentemente pubblicistica, non può essere in alcun modo rinunziata o impedita, a nulla rilevando lo stato soggettivo di buona o mala fede del richiedente.
Allo stesso modo, non può prestarsi adesione alla censura del ricorrente secondo cui la decadenza di che trattasi non sarebbe prevista dalla legge, sul presupposto che le ipotesi di decadenza dalla NASPI sono tassative e inderogabili, non potendo l'ente di previdenza introdurne delle altre non previste dalla legge.
Invero, parte ricorrente erra nei presupposti di tale assunto.
Infatti, la decadenza tassativa citata dal ricorrente è quella relativa alla perdita del beneficio NASPI già accordato, ove, nel caso di specie, l' si è limitata a rigettare CP_1
ab origine la richiesta di NASPI, senza accordarla e farla decadere successivamente,
e la decadenza di che trattasi è quella procedimentale relativa alla mancata proposizione dell'azione giudiziaria nei termini di legge.
Da quanto sopra esposto, dunque, deriva l'intervenuta decadenza in cui è incorsa parte ricorrente in merito.
2. Sul difetto di motivazione del rigetto del riesame
Venendo, ora, alla censura relativa al difetto di motivazione dell'istanza di riesame, anche su tale questione non può prestarsi adesione alle censure mosse dal ricorrente.
Invero, in disparte la pedissequa applicabilità delle regole del procedimento amministrativo, deve comunque osservarsi che, come risulta dalla documentazione
Pag. 9 di 12 agli atti (cfr doc. n. 12 fascicolo parte ricorrente), l'ente di previdenza ha rigettato la prefata istanza sulla base di una motivazione sufficientemente analitica e specifica, ovvero precisando l'irricevibilità dell'istanza e le ragioni alla base, ossia il decorso dei termini per proporla. Orbene, tenuto conto della natura del rigetto e delle relative ragioni, non si poteva pretendere dall' una motivazione diversa e più specifica CP_1
di quella addotta, essendo stata la tardività l'unico motivo della reiezione.
3. Sulla pretesa di percezione dei benefici contributivi e sulla richiesta annullamento del recupero contributivo per sgravi fiscali CP_1
Quanto alla domanda volta alla percezione dei benefici contributivi afferenti al contratto di apprendistato professionalizzante senza limiti di età ed alla connessa richiesta di annullamento del recupero contributivo per sgravi fiscali, risulta CP_1
assorbente il difetto di titolarità attiva del ricorrente.
Invero, il ricorrente deduce la illegittima condotta dell' concretatasi nell'aver CP_1
indebitamente richiesto la restituzione dei conguagli a titolo di sgravi fiscali che la
T.U.A. S.p.a., in qualità di datore di lavoro del ricorrente medesimo, aveva conseguito per la stipula del contratto di apprendistato professionalizzante a norma di legge.
Dalla prospettazione della domanda e dal suo contenuto sostanziale, dunque, si deduce che il ricorrente invoca un diritto spettante, in tesi, ad altro soggetto, ossia al suo datore di lavoro, quest'ultimo attinto dal provvedimento di recupero dell'ente di previdenza sul presupposto della insussistenza del diritto alla NASPI. Pertanto, solo il predetto datore di lavoro, al più, sarebbe legittimato ad impugnare il provvedimento al fine di mantenere gli sgravi fiscali di cui ha di fatto beneficiato, tenuto conto che il diritto ad usufruire degli sgravi ed agevolazioni contributive legati a determinate
Pag. 10 di 12 forme di assunzione spetta al datore di lavoro, di talché ogni eventuale obbligazione susseguente a sgravi illegittimamente usufruiti grava esclusivamente sul datore medesimo. In altri termini, come non contestato e documentato in giudizio, è stato il datore di lavoro del ricorrente, dapprima, a beneficiare dei suddetti sgravi fiscali e, successivamente, a dover corrispondere le relative somme in restituzione all a CP_1
seguito della relativa richiesta, senza che ciò abbia inciso sulla posizione giuridica del ricorrente.
Tanto consente di ritenere il difetto di titolarità attiva del ricorrente in ordine alla domanda in trattazione, ciò che costituisce motivo assorbente rispetto alle altre censure sollevate in merito.
4. Conclusioni
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va rigettato.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite del presente giudizio, l'evoluzione sostanziale e processuale della vicenda, in uno con la natura e tipologia della controversia, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 c.p.c.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
Pag. 11 di 12 - rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Vasto, 02.04.2025
Pag. 12 di 12
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 02.04.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.R.G.
606/2024
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. P. Parte_1 C.F._1
Andreoni (C.F.: ) C.F._2
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. C. Barone (C.F.:
) e C. Grappone (C.F.: ) C.F._3 C.F._4
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.11.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' , al fine di sentire accertare il suo diritto a percepire i CP_1
benefici contributivi previsti dallo Stato per l'assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato, con conseguente annullamento della pretesa in tal senso avanzata dall'ente di previdenza e condanna dell'ente medesimo al riconoscimento della validità del contratto di apprendistato professionalizzante stipulato con il datore di lavoro e dei dovuti sgravi fiscali in relazione a tale tipologia di contratto, nonché il suo diritto alla percezione del beneficio della NASPI.
A sostegno delle sue ragioni, per quanto qui di rilievo, ha dedotto quanto segue:
- di aver prestato attività lavorativa subordinata in favore della società
[...]
dal 16.05.2022 al 08.09.2022, data in cui il rapporto di lavoro Parte_2
si interrompeva per licenziamento;
- che, in data 09.09.2022, faceva istanza per il trattamento Naspi, tramite
Patronato Inas;
- che, in data 03.10.2022, veniva assunto dalla Controparte_2
con contratto di apprendistato professionalizzante, senza
[...]
limiti di età, adibito alle mansioni analiticamente indicate in ricorso;
- che, in data 27.09.2022, l' richiedeva chiarimenti al Patronato, in CP_1
particolare la trasmissione delle buste paga del lavoratore per il periodo compreso tra il maggio ed il settembre 2022, al fine di vagliare la suddetta domanda di NASPI;
- che, in data 21.11.2022, non avendo il Patronato dato seguito alla pratica, chiesto al lavoratore le buste paga, ovvero in alcun modo riscontrato alla richiesta dell' , l'ente di previdenza rigettava la domanda di NASPI;
CP_1
- che, in data 17.09.2024, la gli comunicava che l' , in data CP_1
04.09.2024, le aveva richiesto il recupero delle somme indebitamente percepite
Pag. 2 di 12 a titolo di benefici contributivi previsti dallo Stato per l'assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato;
- che, in data 28.09.2024, dopo aver assunto notizie al Patronato Inas ed allo stesso – atteso che sino a quel momento era rimasto del tutto ignaro dello CP_1
sviluppo della vicenda, presentava istanza di riesame;
- che, in data 09.10.2024, l comunicava l'irricevibilità dell'istanza di CP_1
riesame per intervenuta decadenza.
In ragione di tanto, ha impugnato i provvedimenti emessi dall' per nullità per CP_1
difetto di motivazione del rigetto del riesame, per l'erronea valutazione in ordine all'intervenuta decadenza, per la illegittimità della pretesa di recupero degli sgravi fiscali, per violazione del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali e assistenziali, per buona fede ed errore scusabile del lavoratore con riguardo alla domanda di NASPI ed all'omessa trasmissione delle buste paga nei tempi richiesti.
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a. Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente a percepite i benefici contributivi previsti dallo Stato per
l'assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato. b. Ritenere e dichiarare sussistenti i requisisti di cui alla lettera A alla data del 3.10.2022 e per l'effetto disporre l'annullamento della richiesta di recupero avanzata dall' di Chieti in CP_1
data 04.09.2024. c. Ritenere e dichiarare in accoglimento di quanto in premessa nulla la decadenza eccepita dall resistente in data 09.10.24 e per l'effetto e di CP_3
conseguenza riconoscere;
1 - il diritto del ricorrente alla Naspi;
2 - Il diritto della Contr agli sgravi fiscali, e valido il Contratto di apprendistato professionalizzante senza limiti di età”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Costituitosi in giudizio, l' ha domandato l'inammissibilità, improcedibilità e CP_1
rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto.
Pag. 3 di 12 Il ricorso è infondato e in quanto tale, non può essere accolto per i motivi di seguito esposti.
Pacifici i fatti di causa, sia sotto il profilo sostanziale che cronologico, come sopra descritti – in quanto non contestati in giudizio e finanche comprovati dalla documentazione prodotta dalle parti (cfr. fascicolo telematico parte ricorrente e parte resistente), il petitum del giudizio richiede di vagliare la legittimità della condotta dell' con riguardo tanto alla mancata corresponsione della NASPI in favore di CP_1
parte ricorrente ed al rigetto della successiva istanza di riesame della pratica, quanto ai provvedimenti che hanno condotto al recupero delle somme a titolo di sgravi fiscali inizialmente accordati all'ultimo datore di lavoro del ricorrente medesimo (Società
Unica Abruzzese di Trasporti – TUA) in relazione al contratto di apprendistato professionalizzante senza limiti di età intercorso tra lavoratore e datore di lavoro.
1. Sulla intervenuta decadenza
Tenuto conto delle plurime censure mosse dal ricorrente con riguardo alla condotta dell' resistente, per ragioni di ordine logico-giuridico, occorre partire dalla CP_1
impugnativa della decadenza dal beneficio NASPI.
A tal riguardo, trova applicazione l'art. 47 D.P.R. n. 639/1970 – come modificato dall'art. 4 D.L. n. 384/1992, convertito in L. n. 438/1992, nonché dall'art. 38, comma
4, D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni nella L. n. 111/2011, a termini del quale “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi
l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria
Pag. 4 di 12 può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma. Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute. L'
[...]
è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro Controparte_1
aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria. Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto
l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
Dunque, il citato impianto normativo postula un termine di decadenza di un anno per l'instaurazione di tutte quelle controversie giudiziarie volte a conseguire il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione, e tale termine decorre, in via alternativa, dalla data di comunicazione della decisione del ricorso da parte del competente Comitato Provinciale, ovvero dallo scadere del termine di 90 giorni previsto per la decisione del Comitato Provinciale, ovvero dallo scadere dei termini
Pag. 5 di 12 prescritti di 300 giorni per l'esaurimento di tutto il procedimento amministrativo, da computarsi a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Tanto trova conferma nell'orientamento di legittimità – da cui non vi è motivo di discostarsi – secondo cui “… Il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 - nel testo ratione temporis applicabile - statuisce: "Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza CP_1
del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione"
(comma 2). "Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui alla L.
9 marzo 1989, n. 88, art. 24 l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma"
(comma 3). "L' è tenuto ad indicare ai Controparte_1
richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria" (comma
5). Il D.L. 29 marzo 1991, n. 103 (testo del D.L. coordinato con la legge di conversione 1 giugno 1991 n. 166 recante "Disposizioni urgenti in materia previdenziale") all'art. 6 ("Regime delle prescrizioni delle prestazioni previdenziali") dispone a sua volta: "I termini previsti del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, commi 2 e 3, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda
Pag. 6 di 12 giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei" (comma 1). "Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia retroattiva ma non si applicano ai processi che sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto" (comma 2).
5. Dalla lettura della suddetta normativa - all'interno della quale il disposto del cit. D.L. n.
103 del 1991, art. 6 si pone rispetto al disposto del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 come norma di interpretazione autentica non suscettibile come tale di mutarne
l'impianto contenutistico (cfr. al riguardo sentenza Corte Cost. n. 246 del 1992) - e dalla ratio ad essa sottesa emergono tre diversi dies a quibus: - ove sia stata emanato un provvedimento dell' a seguito di un precedente ricorso CP_1
amministrativo, la notifica del provvedimento determina il giorno dal quale decorre,
a seconda del tipo di prestazione richiesta, il triennio o l'anno di cui al suddetto art.
47; - se il ricorso amministrativo è stato presentato ma l' non ha provveduto il CP_1
termine decorre dalla data del ricorso amministrativo maggiorato del tempo teorico
(90 giorni L. n. 88 del 1989, ex art. 46, comma 6), previsto per la decisione;
- ove neanche il ricorso amministrativo sia stato proposto (o perché non c'è stato alcun provvedimento dell in risposta alla domanda iniziale dell'assicurato; o perché, CP_1
pur in presenza dell'atto reiettivo dell l'assicurato non ha a sua volta CP_1
presentato un valido ricorso) il dies a quo è rappresentato dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, cui viene addizionato il termine prescritto per l'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo pari a giorni trecento (120 giorni per il silenzio rifiuto L. 11 agosto 1973, n. 533, ex art. 7; 90 giorni, termine concesso all'assicurato per ricorrere al Comitato provinciale L. 9 marzo 1989, n. 88, ex art. 46, comma 5; 90 giorni per il silenzio rigetto L. 9 marzo
1989, n. 88 cit., ex art. 46, comma 6). Termine questo di trecento giorni non
Pag. 7 di 12 suscettibile, per quanto verrà detto, di essere in alcun modo prolungato…” (SS.UU.
n. 12718/2009; Cass. n. 7681/2017; Cass. n. 28671/2024).
Orbene, nel caso di specie, in applicazione delle sopra esposte coordinate normative ed ermeneutiche, risulta pacifico – in quanto non contestato, oltre che comprovato dalla documentazione agli atti – in disparte le ragioni che hanno determinato l'evolversi della vicenda previdenziale (imputabilità del fatto al richiedente, oppure al
Patronato che, in tesi, avrebbe omesso di seguire la pratica e dare riscontro alle richieste dell' ), a seguito della reiezione della domanda di del CP_1 CP_4
21.11.2022, il richiedente non ha presentato alcun ricorso amministrativo nel termine di 90 giorni prescritto, con la conseguente applicazione del termine massimo di 300 giorni decorrenti dalla presentazione della domanda amministrativa, da cui è cominciato a decorrere l'ulteriore termine ultimo di 1 anno per la proposizione del ricorso giudiziale.
Ebbene, considerato che il termine di 300 giorni dalla presentazione della domanda amministrativa per conseguire la NASPI (09.09.2022) è venuto a cadere nella data del 06.07.2023, il ricorso giudiziario avrebbe dovuto essere promosso entro e non oltre il giorno 06.07.2024, ove la domanda è stata depositata in data 08.11.2024.
Né, sul punto, possono ritenersi meritevoli di pregio le ulteriori argomentazioni addotte dal ricorrente, con riferimento all'asserito “disguido” con il Patronato incaricato di seguire la pratica e ad alla buona fede del ricorrente: non la prima, in quanto le eventuali incomprensioni o disguidi con il Patronato è questione che attiene ai rapporti tra il lavoratore ed il Patronato medesimo, non potendosi in alcun modo imputare all , il quale ha per tempo istruito la pratica e richiesto la CP_1
documentazione necessaria per effettuare i dovuti controlli al fine di vagliare - come
Pag. 8 di 12 di sua competenza e secondo le procedure previste – la domanda di NASPI;
non la seconda, in quanto, in disparte la buona fede riposta dal richiedente, la decadenza in trattazione, tenuto conto della sua ratio eminentemente pubblicistica, non può essere in alcun modo rinunziata o impedita, a nulla rilevando lo stato soggettivo di buona o mala fede del richiedente.
Allo stesso modo, non può prestarsi adesione alla censura del ricorrente secondo cui la decadenza di che trattasi non sarebbe prevista dalla legge, sul presupposto che le ipotesi di decadenza dalla NASPI sono tassative e inderogabili, non potendo l'ente di previdenza introdurne delle altre non previste dalla legge.
Invero, parte ricorrente erra nei presupposti di tale assunto.
Infatti, la decadenza tassativa citata dal ricorrente è quella relativa alla perdita del beneficio NASPI già accordato, ove, nel caso di specie, l' si è limitata a rigettare CP_1
ab origine la richiesta di NASPI, senza accordarla e farla decadere successivamente,
e la decadenza di che trattasi è quella procedimentale relativa alla mancata proposizione dell'azione giudiziaria nei termini di legge.
Da quanto sopra esposto, dunque, deriva l'intervenuta decadenza in cui è incorsa parte ricorrente in merito.
2. Sul difetto di motivazione del rigetto del riesame
Venendo, ora, alla censura relativa al difetto di motivazione dell'istanza di riesame, anche su tale questione non può prestarsi adesione alle censure mosse dal ricorrente.
Invero, in disparte la pedissequa applicabilità delle regole del procedimento amministrativo, deve comunque osservarsi che, come risulta dalla documentazione
Pag. 9 di 12 agli atti (cfr doc. n. 12 fascicolo parte ricorrente), l'ente di previdenza ha rigettato la prefata istanza sulla base di una motivazione sufficientemente analitica e specifica, ovvero precisando l'irricevibilità dell'istanza e le ragioni alla base, ossia il decorso dei termini per proporla. Orbene, tenuto conto della natura del rigetto e delle relative ragioni, non si poteva pretendere dall' una motivazione diversa e più specifica CP_1
di quella addotta, essendo stata la tardività l'unico motivo della reiezione.
3. Sulla pretesa di percezione dei benefici contributivi e sulla richiesta annullamento del recupero contributivo per sgravi fiscali CP_1
Quanto alla domanda volta alla percezione dei benefici contributivi afferenti al contratto di apprendistato professionalizzante senza limiti di età ed alla connessa richiesta di annullamento del recupero contributivo per sgravi fiscali, risulta CP_1
assorbente il difetto di titolarità attiva del ricorrente.
Invero, il ricorrente deduce la illegittima condotta dell' concretatasi nell'aver CP_1
indebitamente richiesto la restituzione dei conguagli a titolo di sgravi fiscali che la
T.U.A. S.p.a., in qualità di datore di lavoro del ricorrente medesimo, aveva conseguito per la stipula del contratto di apprendistato professionalizzante a norma di legge.
Dalla prospettazione della domanda e dal suo contenuto sostanziale, dunque, si deduce che il ricorrente invoca un diritto spettante, in tesi, ad altro soggetto, ossia al suo datore di lavoro, quest'ultimo attinto dal provvedimento di recupero dell'ente di previdenza sul presupposto della insussistenza del diritto alla NASPI. Pertanto, solo il predetto datore di lavoro, al più, sarebbe legittimato ad impugnare il provvedimento al fine di mantenere gli sgravi fiscali di cui ha di fatto beneficiato, tenuto conto che il diritto ad usufruire degli sgravi ed agevolazioni contributive legati a determinate
Pag. 10 di 12 forme di assunzione spetta al datore di lavoro, di talché ogni eventuale obbligazione susseguente a sgravi illegittimamente usufruiti grava esclusivamente sul datore medesimo. In altri termini, come non contestato e documentato in giudizio, è stato il datore di lavoro del ricorrente, dapprima, a beneficiare dei suddetti sgravi fiscali e, successivamente, a dover corrispondere le relative somme in restituzione all a CP_1
seguito della relativa richiesta, senza che ciò abbia inciso sulla posizione giuridica del ricorrente.
Tanto consente di ritenere il difetto di titolarità attiva del ricorrente in ordine alla domanda in trattazione, ciò che costituisce motivo assorbente rispetto alle altre censure sollevate in merito.
4. Conclusioni
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va rigettato.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite del presente giudizio, l'evoluzione sostanziale e processuale della vicenda, in uno con la natura e tipologia della controversia, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 c.p.c.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
Pag. 11 di 12 - rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Vasto, 02.04.2025
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Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca