TRIB
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 29/09/2025, n. 1628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1628 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2764 /2018 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Cristoforo Colombo C.F._1
N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA IS 301 CP_1
MESSINA presso lo studio dell'Avv. FOTI MICHELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 5.9.2018, impugnava le Parte_1 comunicazioni del 31.5.2017, con le quali l' aveva contestato CP_1 CP_2
l'indebita percezione dell'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2006–
2010 e richiesto la restituzione di euro 6.754,25. La ricorrente deduceva, in sintesi: (i) l'erroneità dei provvedimenti di cancellazione o mancata iscrizione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli (di seguito, ”); (ii) Per_1
l'effettività delle prestazioni lavorative svolte presso la ditta CP_3
(iii) la non debenza della ripetizione ai sensi dell'art. 52 l. 88/1989,
[...] ovvero per difetto di prova dell'avvenuto pagamento delle prestazioni;
(iv) la prescrizione della pretesa restitutoria. Si costituiva l' eccependo, in via preliminare, la decadenza ex art. 22 CP_1
d.l. 7/1970 (conv. in l. 83/1970) dall'azione giudiziale avverso i provvedimenti definitivi adottati in materia di ENLA;
nel merito chiedeva il rigetto, insistendo sulla legittimità delle cancellazioni e sulla fondatezza della pretesa restitutoria.
Le parti depositavano note ex art. 127-ter c.p.c. e documentazione amministrativa. All'udienza del 26.9.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate in atti.
DIRITTO
Il thema decidendum attiene: (a) alla tempestività dell'azione giudiziale proposta dalla ricorrente avverso i provvedimenti in materia di ENLA;
(b) alla debenza della ripetizione delle somme asseritamente indebitamente erogate a titolo di disoccupazione agricola per gli anni 2006–2010.
Preliminarmente, va ribadito che, nel sistema della legislazione speciale agricola, l'iscrizione negli costituisce presupposto indefettibile per Per_1
l'accesso alle prestazioni collegate;
ne discende la centralità, ai fini della tutela previdenziale, dell'eventuale impugnazione nei termini dei provvedimenti amministrativi che incidono sull'iscrizione medesima.
L'art. 22 d.l. 7/1970 prevede un termine decadenziale di 120 giorni per proporre azione giudiziaria avverso i provvedimenti definitivi in materia di
ENLA, termine che decorre dalla notifica o, in mancanza, dalla conoscenza del provvedimento. La decadenza ha natura sostanziale e, come tale, non è suscettibile di interruzione, né – salvo diverse previsioni di legge – di sospensione, in quanto presidia l'esigenza di stabilità degli elenchi e di certezza dei rapporti previdenziali.
Nel caso in esame, dagli atti emerge che: (i) per gli anni 2006–2009 la ricorrente ebbe conoscenza dei provvedimenti almeno alla data delle note CP_1 ricevute il 28.6.2017; (ii) per l'anno 2010 la cancellazione risulta pubblicata nella prima variazione trimestrale 2012 (finestra 15.6.2012–23.7.2012). Il ricorso risulta depositato il 5.9.2018, dunque ben oltre il termine decadenziale di 120 giorni sia rispetto alle note del 2017 sia rispetto alla pubblicazione del 2012.
Non giova alla ricorrente l'assunto circa una generale sospensione dei termini maturati nel periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. I rinvii e le sospensioni previsti dalla legislazione emergenziale hanno, per lo più, riguardato termini processuali o procedimentali strettamente connessi all'accesso alla giurisdizione (es. termini per il compimento di atti processuali all'interno di procedimenti pendenti), non incidendo su termini decadenziali sostanziali come quello di cui all'art. 22 d.l. 7/1970, la cui ratio è legata alla certezza degli elenchi e alla tempestività delle impugnazioni. In difetto di una espressa previsione di legge che disponga la sospensione di tale specifico termine, l'eccezione non può trovare accoglimento.
Va altresì ricordato che la pubblicazione delle variazioni degli ENLA costituisce idonea forma di conoscenza legale dei provvedimenti ai fini della decorrenza del termine decadenziale;
in ogni caso, la successiva ricezione di comunicazioni individuali (come le note del 28.6.2017) integra una conoscenza effettiva da cui decorre nuovamente e certamente il termine.
L'accoglimento dell'eccezione di decadenza comporta l'improponibilità della domanda diretta alla (re)iscrizione negli e determina l'assorbimento Per_1 delle questioni relative al merito del diritto alle prestazioni agricole, atteso che la mancanza del presupposto amministrativo preclude la tutela giudiziale del beneficio.
Per completezza, si richiama l'indirizzo consolidato secondo cui la decadenza di cui all'art. 22 d.l. 7/1970 «assolve alla funzione di assicurare la stabilità degli elenchi nominativi, condizionando l'azionabilità delle pretese previdenziali alla tempestiva reazione dell'interessato avverso i provvedimenti che incidono sul presupposto dell'iscrizione». Tale indirizzo risulta coerente con il quadro ordinamentale delineato dalla Corte costituzionale n. 45/2021, che ha valorizzato – in ambiti contigui – esigenze di certezza e stabilità dei presupposti amministrativi delle prestazioni.
Resta da scrutinare il distinto profilo concernente la restituzione delle somme che l' assume indebitamente erogate negli anni 2006–2010. In punto CP_1 di riparto dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.), incombe a chi agisce in ripetizione allegando un precedente pagamento – nel caso di specie, l' – la prova CP_1 dell'effettivo adempimento, inteso come accredito della prestazione nella sfera di disponibilità del beneficiario. La documentazione prodotta dall' consiste in estratti e stampe CP_1 provenienti dai sistemi informatici dell'Ente (c.d. “cassetto previdenziale” e/o schermate gestionali), privi di quietanze bancarie, contabili esterne o attestazioni di addebito su conto corrente riferibile alla ricorrente. Tali stampe, non munite di firma digitale qualificata, né di marca temporale o di attestazioni ai sensi del
Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. 82/2005, artt. 20, 22, 23-ter), hanno natura di riproduzioni meccaniche (art. 2712 c.c.), liberamente apprezzabili dal giudice e inidonee, da sole, a dimostrare l'avvenuto pagamento all'avente diritto.
In assenza di riscontri terzi e tracciabili (es. distinta di bonifico o accredito su c/c; esito di mandato di pagamento con riferimento IBAN;
quietanza), la prova dell'adempimento non risulta assolta. Né può supplirvi il mero richiamo a provvedimenti di liquidazione astratti o a riepiloghi interni, i quali attestano al più un titolo di pagamento, ma non il suo effettivo esito.
Conseguentemente, la pretesa restitutoria dell' deve essere rigettata CP_1 per mancanza di prova dell'avvenuto pagamento in favore della ricorrente.
Restano assorbite le ulteriori censure (nullità, prescrizione), non essendo necessario darvi ingresso in presenza del rilevato difetto probatorio sul fatto costitutivo dell'azione di ripetizione.
Per chiarezza sistematica, si osserva che la conclusione che precede non confligge con l'accertata decadenza sulla domanda di (re)iscrizione: la decadenza incide sulla tutela del diritto a conseguire la prestazione;
distinto è l'onere, a carico dell' che agisce in restituzione, di provare di aver erogato in concreto CP_1 somme alla ricorrente. La prima questione attiene alla proponibilità dell'azione previdenziale, la seconda alla sussistenza del fatto (pagamento) su cui l'azione di ripetizione si fonda.
In via meramente subordinata – e dunque senza necessità di decisione nel caso concreto – si ricorda che, in materia di prestazioni previdenziali, l'art. 52 l.
88/1989 conosce limiti all'irripetibilità che sono strettamente tipizzati (es. errore dell'Ente e buona fede del percettore). Tuttavia, la presente decisione non richiede di verificare tali condizioni, essendo assente la prova del prius logico-giuridico del pagamento. La reciproca soccombenza – sull'eccezione di decadenza (in favore dell' ) e sulla domanda restitutoria (in favore della ricorrente) – unitamente CP_1 alla particolare complessità della vicenda, caratterizzata da voluminosa documentazione amministrativa e da oscillazioni giurisprudenziali in punto di termini e oneri probatori, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
Resta fermo, ove produca dichiarazione in atti, l'esonero della ricorrente ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2764/2018 R.G., ogni diversa o ulteriore domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita,
1. Accoglie l'eccezione di decadenza ex art. 22 d.l. 7/1970 e, per l'effetto, dichiara improponibili le domande di (re)iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e le pretese previdenziali connesse avanzate da Parte_1
2. In ordine alla ripetizione dell'indebito azionata dall' per gli anni CP_1
2006–2010, dichiara non dovute le somme richieste per mancanza di prova dell'avvenuto pagamento in favore di Parte_1
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
dà atto, ove ne ricorrano i presupposti, dell'esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c. in favore di
Parte_1
Così deciso in Patti 29/09/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo