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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 20/06/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 1671/2020
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Claudio Cozzella Presidente rel./est.
Dr. Ugo Iannini Giudice
Dr. ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 20/6/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 1671 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 tra
(C.F.: , nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Tempio NI Fraz. Bassacutena alla Via Santa Maria n. 9, elettivamente domiciliato in Tempio
NI, via Roma, 106 presso lo studio dell'Avv. Maria Anna Putzolu che lo rappresenta e lo difende, giusta procura in atti.
-Ricorrente-
e
( ) nata a [...] in data [...], residente in CP_1 C.F._2
Tempio NI, Via Santa Maria n. 9, rappresentata e difesa dall' avv. Ivana Massolo con studio in Torino C.so Alessandro Tassoni n.25, ed elettivamente domiciliata in Tempio NI, Via
Mannu n. 18 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Azzena.
-Resistente- nonchè
IL PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Tempio NI
- interventore ex lege –
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti. L'avv. Putzolu si riporta al ricorso introduttivo e alla memoria integrativa. L'avv. Massolo precisa le conclusioni come da foglio del 12/2/2024. Il
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tempio NI nulla ha opposto rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione giudiziale iscritto a ruolo in data 30/11/2020, ha Parte_1
convenuto in giudizio esponendo che: CP_1
- in data 14/03/2015 i coniugi contraevano matrimonio con rito civile presso il Comune di
Cavour (TO) in regime patrimoniale di separazione dei beni, come risulta dai registri dello stato civile del Comune di Cavour al n. 1, parte 1, anno 2015;
- dall'unione matrimoniale nasceva ad Olbia, in data 15/10/2018, il figlio minore Per_1
[...]
- l'unione fra le parti, preceduta da un lungo periodo di convivenza, proseguiva serenamente fino a che non si manifestava, improvvisamente ed inaspettatamente, una grave crisi coniugale a seguito di un importante intervento chirurgico programmato subito dalla tale prefata crisi CP_1
venne aggravata dalla presenza, nella casa coniugale, della madre della odierna resistente, giunta in
Sardegna per dare sostegno alla figlia;
- la decideva di trascorrere un periodo di convalescenza presso l'abitazione dei genitori CP_1
sita in PI portando con sé il minore figlio e, in concomitanza con la data della partenza, manifestava la volontà di separarsi, inviando al , con , una richiesta di Pt_1 Pt_2
separazione;
- a seguito del trasferimento di domicilio della con il figlio minore presso i CP_1 Per_1
propri genitori nella loro casa sita a LO PI (CN), il lamentava la difficoltà ad Pt_1
avere un confronto con la resistente nonché contatti telefonici quotidiani con il figlio a causa di impedimenti volutamente creati dalla nonna materna;
- per tale motivo, atteso che a nulla erano valsi i vari tentativi esperiti dal ricorrente per addivenire ad un chiarimento con la di lui moglie circa le ragioni del fallimento dell'unione coniugale, il richiedeva un provvedimento giudiziale che disciplinasse i rapporti tra le Pt_1
parti, e tra i genitori ed il figlio Per_1
2 A sostegno delle proprie ragioni il ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“1) pronunciare separazione giudiziale fra i coniugi con addebito di colpa alla moglie;
2) dare atto che le parti sono economicamente autonome e che nulla è reciprocamente dovuto a titolo di assegno di mantenimento;
3) disporre l'affidamento esclusivo del minore al padre con domiciliazione del minore presso il domicilio paterno. Provvedendo a disciplinare il diritto di visita ed ospitalità in modo conforme alle esigenze del minore;
4) assegnare l'abitazione coniugale al coniuge collocatario;
5) porre a carico del genitore non collocatario un assegno destinato al mantenimento del figlio da determinare in proporzione al reddito prodotto e ai costi che gravano sullo stesso e comunque inferiore ad € 200,00; 6) subordinatamente disporre l'affidamento condiviso del minore ferma la domiciliazione presso il domicilio paterno e la determinazione Per_1 di un contributo economico a carico del genitore non collocatario”.
In data 27/10/2020 il ricorrente presentava denuncia alla Stazione dei Carabinieri di Tempio
NI asserendo di essere stato vittima del reato di Violazione degli obblighi di assistenza familiare nel giorno 06/08/2020 perpetrato ai suoi danni dalla CP_1
Frattanto la depositava separato ricorso per separazione giudiziale. CP_1
I due ricorsi, rispettivamente iscritti al r.g.n. 1671/2020 e r.g.n. 807/2021, venivano riuniti in data
20/10/2021.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva nel presente giudizio e, contestando, CP_1
in fatto e in diritto, quanto ex adverso dedotto, eccepito e concluso, formulava, a sua volta, le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare IN VIA PRELIMINARE:
• riunire i procedimenti iscritti ai numeri 1671/2020 e 807/2021. IN VIA PROVVISORIA: 1.
Autorizzare i coniugi a vivere separati.
2. Affidare il figlio minore congiuntamente ad Persona_1
entrambi i genitori e stabilire che lo stesso mantenga la dimora e la collocazione prevalente presso la madre;
3. Stabilire che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore, salvo diversi accordi e sempre tenuto conto delle esigenze dei medesimi, secondo le seguenti modalità: – il padre possa fare visita e tenere con sé il figlio minore un fine settimana ogni 15 giorni. – compatibilmente con il periodo di ferie dei genitori, il padre possa tenere con sé il figlio per 15 giorni nel mese di agosto, previa comunicazione delle date entro il 30 giugno di ogni anno – il minore trascorrerà le vacanze nel periodo di Natale ad anni alterni dal 24/12 al 06/01 con il padre. Il primo anno trascorrerà tale periodo con la madre. – il minore trascorrerà le vacanze nel periodo di Pasqua ad anni alterni con ciascun genitore;
– le ulteriori festività di calendario e le ricorrenze, verranno gestite dai genitori con modalità alternate negli anni;
4. Dare atto che la sig.ra ha già CP_1
lasciato la casa coniugale assieme al figlio minore 5. Stabilire che il padre contribuisca al
3 mantenimento del figlio minore nella misura di € 400,00 mensili da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese sul conto corrente della madre. Le spese mediche, scolastiche, sportive e ludiche relative al minore, tutte previamente concordate e successivamente documentate saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
6. Stabilire che il padre versi l'assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale a far data dal mese di agosto 2020. 7. Stabilire che il sig.
versi a titolo di assegno al coniuge la somma mensile pari ad € 200,00. Somma da Parte_1
corrispondere unitamente all'assegno di mantenimento per il figlio minore. NEL MERITO: 1.
Pronunciare la separazione personale giudiziale dei coniugi 2. Affidare il figlio Parte_3
minore congiuntamente ad entrambi i genitori e stabilire che lo stesso mantenga la Persona_1
dimora e la collocazione prevalente presso la madre;
3. Stabilire che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore, salvo diversi accordi e sempre tenuto conto delle esigenze dei medesimi, secondo le seguenti modalità: - il padre possa fare visita e tenere con sé il figlio minore un fine settimana ogni 15 giorni. - compatibilmente con il periodo di ferie dei genitori, il padre possa tenere con sé il figlio per 15 giorni nel mese di agosto, previa comunicazione delle date entro il 30 giugno di ogni anno - il minore trascorrerà le vacanze nel periodo di Natale ad anni alterni dal
24/12 al 06/01 con il padre. Il primo anno trascorrerà tale periodo con la madre. - il minore trascorrerà le vacanze nel periodo di Pasqua ad anni alterni con ciascun genitore - le ulteriori festività di calendario e le ricorrenze, verranno gestite dai genitori con modalità alternate negli anni;
4. Dare atto che la sig.ra ha già lasciato la casa coniugale assieme al figlio minore 5. CP_1
Stabilire che il padre contribuisca al mantenimento del figlio minore nella misura di € 400,00 mensili da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese sul conto corrente della madre. Le spese mediche, scolastiche, sportive e ludiche relative al minore, tutte previamente concordate e successivamente documentate saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
6. Stabilire che il padre versi l'assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale a far data dal mese di agosto 2020. 7. Stabilire che il sig. versi a titolo di assegno al coniuge la Parte_1 somma mensile pari ad € 200,00. Somma da corrispondere unitamente all'assegno di mantenimento per il figlio minore.
8. Stabilire che le parti si impegnino ad assumere di comune accordo ogni decisione rilevante nell'interesse dei figli;
9. Stabilire che le parti si diano reciproco assenso al rilascio/rinnovo del passaporto di entrambi.”
Nelle proprie difese, la resistente rilevava che:
- i coniugi, dopo aver vissuto qualche anno in PI, a fronte delle comuni difficoltà lavorative, si trasferivano in Sardegna cercando il sostegno della famiglia del marito. Inizialmente venivano ospitati presso un immobile di proprietà della famiglia sito in Tempio NI Per_1
salvo poi trasferirsi in un appartamento condotto in locazione e sito nella medesima cittadina, alla
4 Via Santa Maria n. 9, ultima residenza comune dei coniugi;
- la relazione era da tempo in disfacimento a causa di incompatibilità caratteriali. In particolare, la riferiva di aver sempre lamentato, con amici e parenti, la sua sofferenza nel CP_1
vivere così distante dalla propria famiglia di origine, disagio che, a suo dire, non trovava la comprensione del marito;
- altresì, la resistente si doleva di non aver condiviso la decisione del marito di licenziarsi nel
2020 dal proprio posto di lavoro senza prima aver trovato un'altra occupazione sostitutiva;
- la si rivolgeva, nel mese di aprile 2020, al centro Prospettiva Donna – Centro CP_1
antiviolenza di Olbia – al fine di ricevere sostegno ed informazioni su come affrontare il procedimento di separazione atteso che nutriva timori in merito alla possibile reazione aggressiva del al concretizzarsi della separazione tra le parti;
Pt_1
- pertanto, non corrisponde al vero la circostanza, riportata da controparte, che la crisi coniugale fosse insorta in maniera repentina e inaspettata siccome, invece, frutto di numerosi litigi coniugali;
- i rapporti tra le parti si inasprivano ulteriormente dapprima, a seguito di una grave operazione subita nel 2020 dalla e successivamente, a causa di un ulteriore periodo di CP_1 coma della stessa la quale, durante il periodo di convalescenza, subiva l'atteggiamento di costante indifferenza e superficialità del il quale, incurante dello stato di salute precario della Pt_1
moglie, le imponeva anche lo svolgimento delle normali quotidiane mansioni domestiche;
- a fronte del buon esito della seconda operazione, nonché della difficile situazione vissuta tra le mura domestiche, la sig.ra decideva di allontanarsi dalla casa coniugale per trascorrere CP_1
con tranquillità il necessario periodo di convalescenza, e pertanto si trasferiva con il piccolo Per_1
a LO PI (CN), Via Villaretto n. 83 presso i propri genitori, con l'intenzione far rientro in Sardegna dopo qualche settimana;
- sulla scorta dell'ormai chiaro fallimento dell'intesa coniugale e del progetto di vita comune, nel mese di Agosto 2020, la sig.ra decideva di dare avvio alle pratiche di separazione dal CP_1
marito;
- a seguito di tale suddetta comunicazione il , a detta della resistente, assumeva nei Pt_1
riguardi degli stessi comportamenti intimidatori proferendo telefonicamente minacce che furono causa di alcune denunce-querele sporte nei mesi di agosto ed ottobre 2020 nonché della decisione della di non far ritorno presso la casa coniugale;
CP_1
- l'odierna resistente contestava quanto affermato da controparte in merito alle difficoltà di comunicazione tra padre e figlio, mai esistite, nonché in merito ai tentativi di un chiarimento franco e leale tra i coniugi i quali, a detta di controparte, non sarebbero andati a buon fine a causa del
5 comportamento della sig.ra e non, come invece sostiene la resistente in questa sede, per i CP_1
comportamenti aggressivi e minacciosi del perpetrati ai danni della moglie;
Pt_1
- a far data dal mese di agosto 2020 il non aveva neppure contribuito al Pt_1
mantenimento del figlio minore, né versando un assegno periodico, né corrispondendo somme su esplicita richiesta della resistente;
- la signora portatrice di handicap ai sensi dell'art.1 comma 3 L. 104/1992 con CP_1
riconoscimento di un'invalidità civile nella misura del 50% a causa della patologia da cui è stata colpita, non era più riuscita a reperire attività lavorativa in grado di consentirle l'autonomia economica (fino al 2024);
- il sig. invece lavorava stabilmente presso l'azienda di famiglia con stipendio lordo Pt_1 di circa € 25.000,00 all'anno. Quanto alle spese abitative risiede tutt'oggi presso l'ex casa familiare condotta in locazione con contratto a lui intestato e canone mensile pari ad € 366,00.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza presidenziale, avvenuta il 23/11/2021, fallito il prescritto tentativo di conciliazione, ai sensi dell'art. 708 c.p.c. il Presidente del Tribunale emetteva, con ordinanza del 13/12/2021, i provvedimenti temporanei ed urgenti ivi previsti, autorizzando i coniugi a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto, affidando il figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre in LO PI Per_1
(CN) Via Villaretto n.83, disciplinando il diritto di visita del padre e ponendo a carico del , Pt_1 per il mantenimento della coniuge e del figlio minore l'obbligo di corrispondere, entro il Per_1 giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di complessivi € 500,00 ( di cui € 350,00 per il figlio ed
€ 150,00 per la coniuge) da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre agli assegni familiari ed alle spese straordinarie nella misura del 50%. In ultimo, il Presidente poneva a carico sia del padre che della madre, per la metà ciascuno, le spese del viaggio del minore
[...]
per i due fine settimana previsti che il minore avrebbe dovuto trascorrere col padre;
la Persona_2 madre, salvo diversi accordi tra le parti, avrebbe dovuto curare personalmente l'accompagnamento del figlio in uno solo dei due weekend programmati;
ciascuno avrebbe dovuto sostenere per proprio conto le spese di viaggio personali.
Con la medesima ordinanza, il Presidente incaricava i Servizi Sociali dei Comuni di appartenenza dei genitori e del minore (Tempio NI e LO PI (CN)) di disporre costanti aggiornamenti circa lo stato psicofisico del minore e di entrambe le figure genitoriali, lo stile di vita del minore e il rapporto con i genitori e le altre figure di riferimento, eventuali anomalie comportamentali ovvero conflitti familiari e/o personali.
La causa veniva rimessa, quindi, davanti al Giudice Istruttore.
Con memoria 183 co.4 n.1 c.p.c. la resistente depositava ordinanza applicativa di misura
6 cautelare personale del 24/11/2022 emessa dal Tribunale di Cuneo, in ottemperanza alla richiesta del PM, nei confronti di indagato (procedimento penale N.2744/2022 R.G.N.R.) per Parte_1
i delitti di cui all'art. 612 bis co. 2 c.p.c., art. 81 c.p. ed art. 570 bis c.p., nella quale si disponeva, nei riguardi del medesimo, la misura coercitiva del divieto ex art. 282 ter c.p.p. di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, prescrivendo al predetto di non avvicinarsi ad una distanza inferiore ai 250 metri da tutti i luoghi abitualmente frequentati da ed, in particolare, ai CP_1
luoghi dove di fatto la stessa è domiciliata, nonché ai luoghi dove svolge attività lavorativa.
Vietava, altresì, a di comunicare, mediante qualsiasi mezzo, con e con Parte_1 CP_1
i prossimi congiunti della persona offesa.
A seguito dell'anzidetto citato provvedimento del Tribunale penale di Cuneo, sempre con memoria 183 co.4 n.1 c.p.c. la resistente integrava le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione del 11/03/22, con riserva di proporre modifica alle condizioni dell'ordinanza
Presidenziale in ordine al calendario visite padre-figlio. Pertanto, si richiedeva: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare NEL MERITO:
1. Pronunciare la separazione personale giudiziale dei coniugi .
2. Affidare il figlio minore Parte_3 Persona_1
esclusivamente alla madre e stabilire che lo stesso mantenga la dimora e la collocazione prevalente presso la madre;
3. Stabilire che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore, secondo le modalità che saranno ritenute adeguate da codesto Tribunale alla luce dei comportamenti tenuti sino ad ora dal padre e delle risultanze del procedimento penale tutt'ora in corso, che ha stabilito che il non possa avvicinarsi alla famiglia della 4. Dare atto che la sig.ra ha Per_1 CP_1 CP_1
già lasciato la casa coniugale assieme al figlio minore.
5. Stabilire che il padre contribuisca al mantenimento del figlio minore nella misura non inferiore ad € 400,00 mensili, da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese sul conto corrente della madre, o altra somma stabilita dal Giudice, in virtù dei fatti sopravvenuti. Le spese mediche, scolastiche, sportive e ludiche relative al minore, tutte previamente concordate e successivamente documentate saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
6. Gli assegni familiari saranno goduti integralmente dalla madre.
7. Stabilire che il padre versi l'assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale a far data dal mese di agosto 2020. 8. Stabilire che il sig. versi a titolo di assegno al coniuge la somma Parte_1 mensile pari ad € 200,00 o altra somma stabilita dal Giudice. Somma da corrispondere unitamente all'assegno di mantenimento per il figlio minore.
9. Stabilire che le parti si impegnino ad assumere di comune accordo ogni decisione rilevante nell'interesse dei figli;
10. Stabilire che le parti si diano reciproco assenso al rilascio/rinnovo del passaporto di entrambi”.
Stante l'inottemperanza del ricorrente nell'adempiere al proprio dovere di contribuire al mantenimento della coniuge e del proprio figlio minore, così come stabilito con ordinanza del
7 13/12/2021 dal Presidente del Tribunale di Tempio NI, in data 14/06/2022 veniva notificato al OD atto di pignoramento presso terzi iscritto a ruolo in data 18/07/2022 presso il Tribunale di Tempio NI, rubricato al n. 317/2022 di R.G.E. La resistente rappresentava che tale procedura avesse avuto esito negativo a causa delle dimissioni del dalla società della Pt_1
propria madre.
Nell'Ottobre 2023, il GIP del Tribunale di Cuneo comunicava, tramite i Carabinieri di
LO, ai Servizi Socio-Assistenziali “Consorzio Monviso Solidale” il ripristino degli incontri padre-figlio, sotto il monitoraggio del Servizio Civile, in luogo neutro e previa predisposizione di un calendario. I prefati incontri avevano inizio in data 22/03/2024 il primo dei quali con esito positivo. Il bambino è, ad oggi, supportato dalla psicologa c/o il Servizio NPI ASL CN1 dott.ssa
Elisa Beccaria che lo aiuta nel riavvicinamento verso il padre e nel ristabilire i rapporti con lo stesso.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e, all'udienza del 19/02/2025, i procuratori delle parti concludevano come in atti (per parte ricorrente come da ricorso introduttivo e da memoria integrativa;
per parte resistente come da foglio di precisazione conclusioni del
12/2/2024). Il difensore di parte resistente esibiva sentenza penale n. 764/2024 del Tribunale di
Cuneo, RGNR 2744/22 riservandosi di depositarla nel fascicolo telematico. Chiedeva, altresì, che la parte non venisse obbligata ad indicare l'attuale dimora.
Con comparsa conclusionale del 27/05/2025 la rappresentava un mutamento della CP_1
propria situazione lavorativa e reddituale allegando modello 730/2024.
Con comparsa conclusionale del 29/05/2025, il rappresentava di aver svolto attività Pt_1
lavorativa a tempo determinato fino al 14/05/2025, allegando busta paga del marzo 2025. Quindi, producendo stato di famiglia della resistente , ne contestava il diritto a percepire l'assegno CP_2
di mantenimento in forza della nuova convivenza more uxorio della medesima.
La causa veniva riservata alla decisione del Collegio, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M. in sede per l'acquisizione del relativo parere.
Il PM in sede nulla opponeva rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti.
*****
La domanda di separazione merita accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
8 Difatti le reciproche dichiarazioni delle parti rendono evidente la sussistenza del presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza previsto dall'art. 151 c.c. per la separazione tra i coniugi apparendo la situazione obiettivamente priva dei contenuti minimi di reciproca
“affectio” che devono assistere una comunione non meramente materiale, e comunque non coercibile, quale quella coniugale (Sez. 1, Sentenza n. 6970 dell'8/05/2003).
Reputa, dunque, il Collegio che sussistono le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto concerne, invece, la domanda di addebito della separazione formulata dal nei confronti della reputa il Collegio che essa debba essere disattesa per i motivi Pt_1 CP_1
che di seguito si espongono.
Ritiene il Collegio che non risultano sufficientemente chiarite dalle emergenze processuali le cause della crisi coniugale, né che la stessa sia effetto della violazione dei doveri coniugali da parte della moglie CP_1
Dal disposto dell'art. 151, co. 2, c.c. è agevole desumere che ai fini di una pronuncia di addebito devono ricorrere le seguenti condizioni: la domanda di parte;
la prova della violazione, da parte del coniuge contro il quale l'addebito è richiesto, di uno o più obblighi derivanti dal matrimonio;
l'accertamento che il comportamento contrario ai doveri coniugali abbia causato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr. ex multiis Cass. n. 18074/2014).
In particolare, il Giudicante nel valutare il comportamento di un coniuge eventualmente violativo degli obblighi di cui all'art.143 c.c., non potrà prescindere dall'esaminare anche la condotta dell'altro, dovendo procedere ad una valutazione comparativa, al fine di individuare se il comportamento censurato non sia solo l'effetto di una frattura coniugale già verificatasi e possa, pertanto, considerarsi relativamente giustificato.
La pronuncia di addebito, quindi, non potrà fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. ma sarà necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata e in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr., Cass., n.
16614/10).
Il problema, dunque, è quello di identificare cosa ha realmente determinato la crisi coniugale, che potrebbe preesistere alla violazione di uno dei doveri che discendono dal matrimonio.
Chiarito ciò, si rileva che, nel caso di specie, il ricorrente ha lamentato che la rottura della relazione matrimoniale sia da ricondursi unicamente al comportamento della resistente.
9 Quest'ultima sarebbe venuta meno al dovere coniugale di coabitazione, andando ad abitare con i di lei genitori e portando con sé il figlio minore della coppia quindi, perpetrando un Per_1
allontanamento dalla casa coniugale.
Com'è noto, l'art. 143 c. 2 c.c. indica il dovere di coabitazione come obbligo e l'art. 144 c.c. dispone che i coniugi debbano concordare l'indirizzo della vita familiare e fissare la residenza della famiglia, secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. Il dovere di coabitazione si intende violato quando uno dei due abbandona la casa coniugale senza giusta causa e rifiuta di tornarvi.
Viceversa, non può aversi addebito nell'ipotesi in cui l'allontanamento sia giustificato.
Sul punto l'ordinanza n. 20228/2022 della Cassazione civile chiarisce che l'abbandono della casa coniugale da parte di uno dei coniugi non costituisce presupposto per l'addebito della separazione qualora la convivenza sia già divenuta intollerabile, non avendo quindi alcuna efficacia causale sulla rottura del vincolo coniugale.
Nel caso in disamina, è emerso dalle dichiarazioni di parte resistente che, già prima del volontario allontanamento della dall'abitazione coniugale vi fosse una situazione di forte CP_1
tensione all'interno del nucleo familiare dovuta a continui litigi tra coniugi, incomprensioni riferibili soprattutto al disagio della moglie di vivere lontano dalla propria famiglia di origine e alla decisione, non concordata, del di abbandonare il proprio lavoro senza aver reperito Per_1 un'adeguata alternativa occupazionale (vd. comparsa di costituzione e risposta del 16/09/2021).
Anche la difesa del , sebbene reputasse inizialmente la crisi coniugale repentina ed Pt_1
inaspettata (vd. ricorso del 30/11/2020), confermava che unici elementi di fatto idonei a spiegare l'improvvisa decisione della resistente di separarsi dal ricorrente fossero le ripetute doglianze della stessa nei confronti del marito per essere lontana dalla famiglia e dai suoi affetti familiari (vd. note autorizzate 10/12/2021). Altresì corroborava che la crisi coniugale avesse avuto origine a causa ed a seguito di situazioni verificatesi dopo un importante intervento chirurgico subito dalla In CP_1
ultimo, il stesso riferiva che i coniugi avessero concordato che la moglie si sarebbe recata in Per_1
PI nel domicilio dei suoi genitori conducendo con sé il minore figlio per un periodo di riposo e di vacanze.
Orbene, le circostanze riferite dal ricorrente appaiono inidonee a provare la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e la sussistenza del nesso di causalità tra tali violazioni e la cessazione dell'affectio coniugalis.
Pertanto, si esclude che il volontario abbandono del domicilio da parte della avesse CP_1
avuto efficienza causale sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza, essendo piuttosto risultato e conseguenza di una crisi familiare preesistente. In particolare, l'allontanamento della
10 moglie e del figlio dal tetto coniugale era dovuto al fatto che la resistente aveva necessità di trascorrere un periodo di convalescenza (a seguito di una doppia operazione e di uno stato di coma) presso la dimora dei propri familiari decisione che, per ammissione dello stesso ricorrente, è stata presa di comune accordo. Lo stesso , ammettendo che la crisi coniugale risaliva ai tempi Pt_1 dell'importante intervento chirurgico subito dalla moglie, conferma, dunque, che essa fosse preesistente all'abbandono del tetto coniugale da parte della resistente. Di contro, la CP_1
ribadisce di aver maturato la decisione di non rientrare in Sardegna a seguito di un atteggiamento minaccioso ed intimidatorio tenuto dal in conseguenza della comunicazione da parte della Pt_1
moglie della sua intenzione di separarsi, per cui, essendoci una valida ragione che legittima il comportamento censurato, questo può, pertanto, considerarsi giustificato dalla condotta dell'altro coniuge.
Ebbene, in conclusione, parte ricorrente si è limitata a dedurre, ma non anche a provare, in modo puntuale e preciso, circostanze integranti la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e la riconducibilità ad essi della cessazione dell'affectio coniugalis.
Alla luce di una valutazione globale, in assenza di adeguata prova e, stante il fatto che l'atteggiamento tenuto dalla è inidoneo ad incidere sul vincolo di coniugio, qualificandosi CP_1 come conseguenza e non già come causa dell'intollerabilità della prosecuzione della vita coniugale, essendo intervenuta in un momento nel quale la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile a causa del conclamato clima di tensione di notevole intensità all'interno del nucleo familiare, reputa il Collegio che non ricorrano, nel caso de quo, i presupposti per accogliere la domanda di addebito formulata ex art. 151, co. 2, c.c., la quale, pertanto, va rigettata.
Il punto di maggior attrito tra le parti riguarda l'affidamento del figlio minore e il suo Per_1
collocamento. Entrambi i genitori, infatti, insistono per l'affidamento esclusivo e per la collocazione del bambino stesso presso di sé.
Sul punto occorre premettere che, nel quadro della disciplina relativa ai provvedimenti riguardo ai figli, improntata alla tutela del diritto del minore alla cd. «bigenitorialità», cioè al diritto di continuare ad avere un rapporto equilibrato e significativo con ciascuno dei genitori,
l'affidamento condiviso (comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone come regola generale rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo.
Alla regola prioritaria dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori (che non può ragionevolmente ritenersi precluso, di per sé, dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi) può, pertanto, derogarsi solo ove la sua applicazione risulti contraria all'interesse del minore, interesse
11 che costituisce esclusivo criterio di valutazione in rapporto alle diverse e alle specifiche connotazioni dei singoli casi dedotti in sede giudiziaria, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore.
Fatte queste doverose premesse, rispetto al caso di specie, al fine di stabilire se l'affidamento congiunto possa essere pregiudizievole per le esigenze del minore, non possono ignorarsi le accuse reciproche delle parti, esposte anche a mezzo di relative querele, né tantomeno l'ordinanza applicativa della misura cautelare coercitiva personale del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa e di comunicazione con e con i suoi CP_1
prossimi congiunti ex art. 282 ter c.p.c. applicata in relazione al delitto di atti persecutori ex art. 612 bis c.p.p. alla quale è seguita la Sentenza penale n. 764/2024 del Tribunale di Cuneo, RGNR
2744/22.
Dal provvedimento del Tribunale di Cuneo del 24/11/2022 depositato agli atti emerge, inequivocabilmente, un grave quadro indiziario a carico del il quale ha tenuto, nei Pt_1
confronti della una condotta persecutoria, reiterata nel tempo, e caratterizzata da atti CP_1 minacciosi ed intimidatori nonché dall'utilizzo di un registro comunicativo umiliante e svilente verso la donna dando ampiamente prova, altresì, di mancanza di autocontrollo.
Sul punto, giurisprudenza di merito (Tribunale di Roma sez. I civile, sentenza 11/03/2014) ha statuito che: “La pendenza del procedimento penale a carico del genitore per condotta violenta nei confronti del figlio e della moglie, anche se è ancora in corso il procedimento penale, costituisce indizio sufficiente per escludere l'affidamento condiviso e disporre l'affidamento esclusivo all'altro genitore. Anche il profondo rancore e non la semplice conflittualità tra i genitori, depone a favore di questa scelta, per l'impossibilità di assumere insieme scelte educative per i figli”.
La pronuncia si allinea all'orientamento dominante della giurisprudenza quanto ai presupposti che giustificano la deroga alla condivisione dell'affido. Si ritiene infatti, per giurisprudenza costante, che la semplice conflittualità tra coniugi non sia di per sè ostativa all'affido condiviso ma lo diventa quando il figlio sia perennemente spettatore di conflitti estenuanti tra i genitori e a causa di ciò sia esposto a rischio di sofferenza psichica grave o a problematiche comportamentali. Inoltre è rilevante l'inidoneità alla condivisione dell'esercizio della responsabilità genitoriale quando conduce ad un pregiudizio per il minore (v. Cass. Civ. n.16593/2008, n.
21591/2012 e n. 12976/2012).
Nel caso che ci occupa, il Collegio osserva che si ravvisi, senza alcun dubbio, la presenza di
12 un profondo rancore che caratterizza il rapporto di coppia e non di mera conflittualità, normale nella fase separativa, tale da non rendere, al momento, possibile disporre un affidamento condiviso che presuppone la capacità di assumere scelte educative di comune accordo per i figli.
Stante l'esito del giudizio penale pendente e adottando un atteggiamento prudenziale, il
Collegio ritiene opportuno, in questa sede, disporre l'affidamento esclusivo del minore alla Per_1
madre con collocamento dello stesso presso la residenza materna.
Difatti, tenendo conto che gli episodi di minaccia perpetrati dal nei confronti della Pt_1
e dei suoi familiari sono gravi e provati, valutato che si sono manifestati anche scatti d'ira CP_1
alla presenza del bambino durante varie videochiamate, e considerata la totale mancanza di dialogo tra coniugi che rende, di fatto, impossibile il confronto al fine di effettuare scelte decisionali ed educative condivise nei riguardi del figlio, si ritiene preferibile optare per la scelta dell'affidamento esclusivo al genitore non condannato siccome ciò rileva per il prevalente interesse del minore il quale ha diritto ad una crescita psico-fisica serena. Per_1
In buona sostanza, occorre evitare che gli atteggiamenti aggressivi del verso la Pt_1
madre del bambino possano creare difficoltà o pregiudizio al benessere, alla crescita e all'educazione del minore.
Sul punto la Corte di cassazione ha rilevato che “una conflittualità accesa tra genitori, accompagnata da un comportamento prepotente ed aggressivo del padre e da una oggettiva difficoltà della madre, impedisce di optare per il regime di affidamento condiviso in quanto non rispondente all'interesse del figlio minore” (ord. n. 32404/21).
In conclusione, la tenera età di (6 anni) unità alla circostanza obiettiva che lo stesso Per_1
minore ha trascorso, sino ad oggi, la quasi totalità della sua vita prevalentemente e, da ultimo, esclusivamente, con la madre rendono certamente opportuno che il bambino resti collocato preferibilmente ed abitualmente presso la stessa madre. Inoltre, non sarebbe conforme all'interesse del minore una modifica delle abitudini e delle frequentazioni che lo stesso avrà senz'altro acquisito e consolidato nel tempo nella sua attuale dimora abituale in PI, dove abita già da molti anni.
Alla luce dei risultati probatori acquisiti nel corso del procedimento, il Collegio ritiene, pertanto, che quanto richiesto dal ricorrente non risponda, sotto alcun profilo, al superiore interesse del piccolo e, di conseguenza, le richieste formulate dallo stesso in ordine all'affidamento Per_1
esclusivo del minore al padre con collocamento prevalente presso lo stesso nonché la domanda, effettuata in subordine, di affidamento condiviso, vanno certamente rigettate.
Di contro, è suscettibile di accoglimento la richiesta avanzata dalla resistente di affidamento esclusivo alla madre con collocamento prevalente presso la residenza materna.
Detto ciò, appare essenziale fissare tempi e modi per consentire incontri tra padre e figlio
13 compatibilmente alla notevole distanza tra la residenza del padre e l'abitazione della madre.
Difatti, nonostante la misura cautelare che imponeva al padre il divieto di frequentare i familiari del minore, era stato previsto dal Giudice penale il ripristino dei contatti tra il Pt_1
ed il figlio alla cui decisione il Collegio ritiene di doversi uniformare.
[...] Per_1
Ebbene, dalle relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali di cui al 5/04/2024 non si rileva un'ostilità del bambino nei confronti del padre. Nel suddetto rapporto si legge: “L'andamento dell'incontro nel complesso è positivo considerato che padre e figlio non si incontravano da oltre tre anni. Il signor si è relazionato al figlio secondo le indicazioni ricevute dagli operatori Pt_1
evitando di porre domande che avrebbero potuto mettere in difficoltà il bambino. dal canto Per_1 suo è un bambino che si relaziona facilmente con gli adulti anche non conosciuti.”
Ciò posto, si confermano gli incontri del con il figlio seppur in situazione protetta e Pt_1
alla presenza di soggetti terzi (assistenti sociali) ossia sotto il monitoraggio dei Servizi Socio-
Assistenziali “Consorzio Monviso Solidale, in luogo neutro presso la sede del Servizio Sociale a
Saluzzo (CN) già incaricati dal Tribunale penale di Cuneo, previa predisposizione di un calendario che preveda almeno due incontri mensili padre-figlio a cadenza quindicinale.
Appare appena il caso di evidenziare che si riconferma la scelta dei Servizi sociali di Cuneo, senza provvedere, in parallelo e di concerto, anche alla nomina di Servizi Sociali territorialmente competenti in Sardegna, non certo per non andare incontro alle esigenze economiche e di viaggio del ricorrente ma, innanzitutto, perché si ritiene opportuno che il minore possa proseguire gli incontri con gli stessi assistenti sociali con i quali ha già instaurato un rapporto di fiducia e di apertura;
Inoltre, non rientra nel prevalente interesse del minore mutare le abitudini di vita dello stesso obbligandolo, ogni due settimane, a subire il disagio di spostarsi in una città diversa da quella dove attualmente abita.
Si dispone, altresì, che il minore prosegua il percorso psicologico con la Persona_1
psicologa c/o il Servizio NPI ASL CN1 dott.ssa Elisa Beccaria al fine di fornire al bambino sostegno e supporto terapeutico ed aiutarlo nel riavvicinamento verso il padre ristabilendo i rapporti con lo stesso e ciò fino a quando il detto consulente privato lo riterrà opportuno e necessario.
In punto di determinazione dell'assegno di mantenimento per il coniuge e per il figlio, la richiesta di condanna del , avanzata dall'odierna resistente, alla corresponsione mensile del Pt_1
relativo assegno deve trovare accoglimento nei limiti appresso indicati.
È noto che, in sede di separazione e fino all'eventuale pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, permangono tra i coniugi gli obblighi di assistenza e solidarietà derivanti dal matrimonio e, solo in presenza di prova di un divario rilevante nella situazione economica dei coniugi, può essere riconosciuto un assegno di mantenimento.
14 Per cui, in punto di determinazione dell'assegno, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, la dimostrazione del tenore di vita avuto in costanza del matrimonio e della sua attuale condizione patrimoniale compete al coniuge che richiede l'assegno, mentre l'impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive è da valutarsi in relazione alla situazione esistente nell'attualità e, in particolare, alla possibilità, per il richiedente, di svolgere un'attività lavorativa adeguata alla sua qualifica, posizione sociale e condizioni personali, di età e di salute (Cass. Civ., Ord. n. 25781/2017).
Vieppiù, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, occorre valutare non soltanto il reddito documentato nelle dichiarazioni fiscali, ma anche tutti gli altri elementi di ordine economico in grado di incidere sulle condizioni delle parti.
Nel caso di specie è emerso che i coniugi, in corso di matrimonio, non abbiano goduto di un buon tenore di vita in quanto hanno dovuto fronteggiare diversi debiti dovuti al fallimento nel 2006 di un'attività lavorativa (panetteria) alla cui gestione aveva contribuito anche la CP_1
Quest'ultima, ha sempre dichiarato, in corso di causa, di essere disoccupata e di non essere gravata da alcun canone di locazione siccome era andata ad abitare presso la casa dei propri genitori;
tuttavia, nel novembre 2023, in occasione del primo incontro con gli operatori dei Servizi
Sociali di Saluzzo (CN) riferiva agli stessi di aver iniziato a lavorare presso il Comune di Barge ( senza tuttavia produrre in corso di giudizio documentazione attestante il proprio attuale reddito) e di aver, pertanto, raggiunto l'indipendenza economica. Riportava, altresì, la propria intenzione di trasferirsi a vivere con il figlio presso un'altra abitazione in autonomia dalla famiglia d'origine.
Con comparsa conclusionale del 27/05/2025 la ha rappresentato l'attuale situazione CP_1
lavorativa dichiarando di essere formalmente assunta presso una azienda metalmeccanica, con contratto a tempo indeterminato, ma di non lavorare dal mese di febbraio 2024, poiché a seguito di un intervento di protesi all'anca, non è stata riammessa in servizio dal datore di lavoro. A seguito di tale vicenda, la avrebbe instaurato una vertenza nei confronti del datore di lavoro al fine di CP_1
far valere i propri diritti. Tuttavia, né di tali circostanze né del prefato contratto di lavoro è stata allegata prova. La resistente asserisce di non percepire alcunché a titolo di stipendio, e che la sua unica entrata è l'importo dell'assegno unico per i figli a carico. Dal modello 730/2024 risulta un reddito imponibile pari ad € 15.317,00.
Inoltre, agli atti risulta prodotta certificazione medica che attesta le precarie condizioni di salute della ed avvalora una capacità lavorativa della stessa ridotta al 50% (v. verbale CP_1 sanitario contenente giudizio definitivo INPS sull'accertamento dell'invalidità civile e dell'handicap a seguito di visite presso Commissione Medica ASL).
15 Per converso, dalla documentazione più risalente nel tempo offerta dal ricorrente, emergeva che il OD fosse percettore di un reddito stabile e continuativo siccome risultava lavorare come operaio metalmeccanico, livello IV, presso la RIC.MIR. S.r.l. con uno stipendio netto che oscillava tra € 1.700 ed € 2000 (vd. contratto di lavoro, certificazione unica 2017 e relativa all' anno di imposta 2016, modelli 730 anni 2019-2020, relazione del terzo pignorato).
Attualmente il ricorrente dichiara di vivere a Galliera (BO) rappresentando di essere gravato da un canone di locazione di cui però non fornisce alcuna documentazione (agli atti risulta solo un contratto di locazione per un appartamento sito in Tempio NI con scadenza nel 2023)
Il rappresenta di aver svolto attività lavorativa a tempo determinato fino al Pt_1
14/05/2025 presso un'azienda situata a Meda, come emerge da proroga del contratto a termine in atti. Inoltre asserisce di aver percepito a titolo di retribuzione l'importo di € 1.533,00 allegando, tuttavia, solo la busta paga relativa al mese di marzo 2025. Non documenta quale sia, ad oggi, la propria situazione reddituale né tantomeno se abbia reperito o meno una nuova occupazione.
Dalla produzione documentale si rileva, inoltre che nei suoi confronti sia stata avviata una procedura esecutiva (pignoramento presso terzi) per la somma di € 29.463,65 (importo precettato aumentato della metà), debito verosimilmente contratto nell'interesse della famiglia e che ha comportato per il OD una decurtazione stipendiale pari ad un quinto ( sebbene parte resistente affermi ma non documenti, in comparsa conclusionale, di farsi, attualmente, carico integralmente del pagamento di tali somme, essendo entrambi i coniugi debitori in solido e stante l'inerzia di controparte nell'adempiere al prefato debito).
In ultimo, il ha contestato il presunto diritto della ricorrente all'assegno di Pt_1 mantenimento in ragione della nuova convivenza more uxorio della producendo, all'uopo, CP_1
stato di famiglia della stessa.
Sul punto, appare appena il caso di ricordare che, solo in linea di principio, la convivenza stabile e continuativa di un coniuge con un nuovo partner può portare alla perdita o alla riduzione dell'assegno di mantenimento. Tuttavia, non è una conseguenza automatica e dipende dalle circostanze specifiche del caso, come la stabilità e la durata della convivenza, e se questa ha migliorato le condizioni economiche del beneficiario, tutte contingenze non efficacemente provate dal ricorrente.
Ciò posto, dovendosi il Tribunale attenere alle attestazioni reddituali in atti nell'effettuare le opportune valutazioni in argomento, alla luce di quanto sopra esposto ossia delle capacità lavorative ridotte, per certificati motivi di salute, della tenuto conto degli ultimi asseriti cambiamenti CP_1 reddituali di entrambe le parti in causa e dell'esigua documentazione aggiornata prodotta dalle stesse, valutata, da un lato la nuova convivenza della resistente e dall'altro il contributo fornito dalla
16 richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio nonché alla crescita del piccolo per anni a suo totale ed esclusivo carico, tenendo, altresì, in doverosa Per_1
considerazione i debiti gravanti in solido su entrambi i coniugi e le spese di viaggio, vitto e alloggio di cui il ricorrente dovrà farsi carico, mensilmente, per poter vedere il figlio in adempimento Per_1
al proprio diritto di visita, si ritiene equo e di giustizia stabilire il versamento di un assegno da parte di in favore dell'ex coniuge di € 150,00 mensili quale contributo al Parte_1 CP_1
mantenimento della stessa. Tale somma dovrà essere versata, a mezzo bonifico, entro il giorno 5 di ogni mese e, affinché l'importo complessivo rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso venga aggiornato automaticamente ogni anno, secondo gli indici del costo della vita elaborati dall'
ISTAT. La comunicazione del codice IBAN della al avverrà tramite l'intervento CP_1 Pt_1
dei rispettivi legali.
Invece, in ordine alla misura dell'assegno di mantenimento del minore a carico del padre, quale genitore non collocatario, va premesso, in diritto, che i figli hanno diritto di mantenere il medesimo tenore di vita goduto nel corso della convivenza matrimoniale e che, come ribadito recentemente dalla Suprema Corte con la sentenza n. 41919 del 2021, “l'assegno di mantenimento deve risultare idoneo a garantire all'avente diritto la soddisfazione di molteplici esigenze non limitate al solo aspetto alimentare, ma estese anche a quello abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, in misura adeguata alla sua età e al tenore di vita della famiglia, quale può desumersi dalla valutazione delle risorse economiche disponibili da parte di entrambi i genitori”.
Ed invero, ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore della prole deve tenersi conto delle condizioni economiche del coniuge obbligato, delle esigenze di vita dei figli e del tempo di permanenza presso ciascun genitore. In particolare, con riferimento alle capacità economiche del genitore obbligato, rilevano le capacità di lavoro, sia professionale che casalingo, di ciascun coniuge e la complessiva capacità economica del coniuge obbligato. Il parametro di riferimento ai fini della determinazione del concorso dei genitori negli oneri finanziari è costituito non soltanto dai beni materiali, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge.
Va, inoltre, tenuto in debito conto che le esigenze del piccolo attualmente di sei anni, Per_1 vanno gradualmente incrementandosi e che, fino all'attualità, la madre ha provveduto, in maniera unilaterale, al mantenimento del figlio minore senza alcun contributo (se non sporadico ed irrisorio) da parte del padre del bambino.
Alla luce degli elementi sopra esposti e che qui si richiamano, il Collegio reputa equo e conforme alle esigenze del figlio e all'onere di contribuzione spettante su ciascuno dei genitori, tenendo altresì conto del prevalente collocamento del minore presso la madre e delle ingenti spese a
17 cui andrà incontro il per incontrare il bambino, stabilire un assegno di mantenimento pari Pt_1 ad € 250,00 mensili da corrispondersi alla resistente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate.
L'assegno di mantenimento per la prole sarà dovuto dalla data della domanda (ossia dal deposito del ricorso) e non dalla data della presente sentenza (Cass. 3348/2015), in virtù del principio secondo il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio (Cass. 17199/2013).
In ordine agli assegni familiari si rammenta che, in caso di separazione tra i coniugi, il genitore collocatario del minore ha diritto a percepire gli assegni familiari corrisposti per tale figlio all'altro genitore, in funzione del rapporto di lavoro subordinato di quest'ultimo. Tale somma deve essere corrisposta indipendentemente dall'ammontare del contributo per il mantenimento come disposto dall' art. 211 della legge 151/1975.
Per cui si dispone che gli anzidetti assegni familiari percepiti direttamente dalla CP_1 continuino ad essere goduti in esclusiva dalla stessa nell'interesse del figlio minore.
In ultimo, in ordine alla richiesta formulata dalla resistente di stabilire il reciproco assenso di entrambe le parti al rilascio/rinnovo del passaporto dell'altro genitore, si precisa che con il Decreto
Legge n.69 del 13/6/2023, è stato semplificato il procedimento di rilascio del passaporto o della carta d'identità valida per l'espatrio a favore dei genitori di figli minorenni, rendendo non più necessario l'assenso dell'altro genitore di figli minori per il rilascio del proprio passaporto o della
CIE se non a seguito di procedura specifica, a domanda di parte, che prevede l'intervento del
Giudice in grado di inibire, per un periodo massimo di due anni, il rilascio del documento al genitore che tenti di sottrarsi all'adempimento dei propri obblighi dei confronti dei figli minori.
Detto ciò, si dichiara improcedibile la domanda di parte resistente disponendo, invece, che le parti diano il proprio reciproco assenso per il rilascio del passaporto/CIE al figlio minorenne.
Nel rapporto processuale tra il ricorrente e la resistente, le spese di lite seguono la soccombenza principale, e si liquidano come in dispositivo, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile- complessità bassa), stante la natura della controversia,
l'esigua attività istruttoria svolta, e l'effettiva complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra e i quali hanno contratto Parte_1 CP_1
matrimonio civile presso il Comune di Cavour (TO) in data 14/03/2015;
18 2. DISPONE l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
Cavour (TO);
3. RIGETTA la domanda di addebito della separazione formulata da Parte_1
4. DISPONE l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre con Per_1 CP_1
collocazione presso la residenza materna.
5. DISPONE che il padre potrà continuare a vedere il minore in situazione protetta e alla presenza di soggetti terzi (assistenti sociali) ossia sotto il monitoraggio dei Servizi Socio-Assistenziali
“Consorzio Monviso Solidale, in luogo neutro presso la sede del Servizio Sociale a Saluzzo (CN) previa predisposizione di un calendario che preveda almeno due incontri mensili padre-figlio a cadenza quindicinale e, per l'effetto
6. CONFERMA l'incarico conferito ai Servizi Socio-Assistenziali “Consorzio Monviso Solidale dal Tribunale Penale di Cuneo.
7. DISPONE che il minore prosegua il percorso psicologico già intrapreso con la Persona_1
psicologa c/o il Servizio NPI ASL CN1 dott.ssa Elisa Beccaria al fine di consentire una ripresa serena degli incontri padre- figlio e di consolidare il rapporto tra gli stessi.
8. PONE a carico di parte ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento in favore della parte resistente, la corresponsione di un assegno di mantenimento dell'importo di € 150,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico sull'IBAN indicato dalla a mezzo del proprio avvocato. CP_1
9. PONE a carico di parte ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento indiretto in favore del figlio minore, la corresponsione di un assegno dell'importo di € 250,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico sull'IBAN indicato dalla a mezzo del proprio avvocato, oltre al 50% delle spese CP_1
straordinarie, a decorrere dalla data della domanda.
10. DISPONE che gli assegni familiari gli assegni familiari continuino ad essere goduti dalla nell'interesse del figlio minore siccome dalla stessa già attualmente percepiti. CP_1 Per_1
11. DICHIARA improcedibile la domanda di parte resistente sulla necessità di stabilire il reciproco assenso di entrambe le parti al rilascio/rinnovo del passaporto dell'altro genitore per quanto esposto in parte motiva;
12. DISPONE che le parti diano reciprocamente il proprio assenso reciproco al rilascio/rinnovo del passaporto del minore;
13. CONDANNA al pagamento, in favore della parte resistente, delle spese del Parte_1 presente giudizio, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre esborsi documentati, oltre IVA,
c.p.a., e spese generali al 15%;
19 14. RIGETTA ogni ulteriore istanza reciprocamente formulata dalle parti.
Così deciso in Tempio NI nella camera di consiglio telematica del 20/6/2025.
Il Presidente relatore ed estensore
Dr. Claudio Cozzella
20
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 1671/2020
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Claudio Cozzella Presidente rel./est.
Dr. Ugo Iannini Giudice
Dr. ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 20/6/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 1671 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 tra
(C.F.: , nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Tempio NI Fraz. Bassacutena alla Via Santa Maria n. 9, elettivamente domiciliato in Tempio
NI, via Roma, 106 presso lo studio dell'Avv. Maria Anna Putzolu che lo rappresenta e lo difende, giusta procura in atti.
-Ricorrente-
e
( ) nata a [...] in data [...], residente in CP_1 C.F._2
Tempio NI, Via Santa Maria n. 9, rappresentata e difesa dall' avv. Ivana Massolo con studio in Torino C.so Alessandro Tassoni n.25, ed elettivamente domiciliata in Tempio NI, Via
Mannu n. 18 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Azzena.
-Resistente- nonchè
IL PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Tempio NI
- interventore ex lege –
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti. L'avv. Putzolu si riporta al ricorso introduttivo e alla memoria integrativa. L'avv. Massolo precisa le conclusioni come da foglio del 12/2/2024. Il
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tempio NI nulla ha opposto rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione giudiziale iscritto a ruolo in data 30/11/2020, ha Parte_1
convenuto in giudizio esponendo che: CP_1
- in data 14/03/2015 i coniugi contraevano matrimonio con rito civile presso il Comune di
Cavour (TO) in regime patrimoniale di separazione dei beni, come risulta dai registri dello stato civile del Comune di Cavour al n. 1, parte 1, anno 2015;
- dall'unione matrimoniale nasceva ad Olbia, in data 15/10/2018, il figlio minore Per_1
[...]
- l'unione fra le parti, preceduta da un lungo periodo di convivenza, proseguiva serenamente fino a che non si manifestava, improvvisamente ed inaspettatamente, una grave crisi coniugale a seguito di un importante intervento chirurgico programmato subito dalla tale prefata crisi CP_1
venne aggravata dalla presenza, nella casa coniugale, della madre della odierna resistente, giunta in
Sardegna per dare sostegno alla figlia;
- la decideva di trascorrere un periodo di convalescenza presso l'abitazione dei genitori CP_1
sita in PI portando con sé il minore figlio e, in concomitanza con la data della partenza, manifestava la volontà di separarsi, inviando al , con , una richiesta di Pt_1 Pt_2
separazione;
- a seguito del trasferimento di domicilio della con il figlio minore presso i CP_1 Per_1
propri genitori nella loro casa sita a LO PI (CN), il lamentava la difficoltà ad Pt_1
avere un confronto con la resistente nonché contatti telefonici quotidiani con il figlio a causa di impedimenti volutamente creati dalla nonna materna;
- per tale motivo, atteso che a nulla erano valsi i vari tentativi esperiti dal ricorrente per addivenire ad un chiarimento con la di lui moglie circa le ragioni del fallimento dell'unione coniugale, il richiedeva un provvedimento giudiziale che disciplinasse i rapporti tra le Pt_1
parti, e tra i genitori ed il figlio Per_1
2 A sostegno delle proprie ragioni il ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“1) pronunciare separazione giudiziale fra i coniugi con addebito di colpa alla moglie;
2) dare atto che le parti sono economicamente autonome e che nulla è reciprocamente dovuto a titolo di assegno di mantenimento;
3) disporre l'affidamento esclusivo del minore al padre con domiciliazione del minore presso il domicilio paterno. Provvedendo a disciplinare il diritto di visita ed ospitalità in modo conforme alle esigenze del minore;
4) assegnare l'abitazione coniugale al coniuge collocatario;
5) porre a carico del genitore non collocatario un assegno destinato al mantenimento del figlio da determinare in proporzione al reddito prodotto e ai costi che gravano sullo stesso e comunque inferiore ad € 200,00; 6) subordinatamente disporre l'affidamento condiviso del minore ferma la domiciliazione presso il domicilio paterno e la determinazione Per_1 di un contributo economico a carico del genitore non collocatario”.
In data 27/10/2020 il ricorrente presentava denuncia alla Stazione dei Carabinieri di Tempio
NI asserendo di essere stato vittima del reato di Violazione degli obblighi di assistenza familiare nel giorno 06/08/2020 perpetrato ai suoi danni dalla CP_1
Frattanto la depositava separato ricorso per separazione giudiziale. CP_1
I due ricorsi, rispettivamente iscritti al r.g.n. 1671/2020 e r.g.n. 807/2021, venivano riuniti in data
20/10/2021.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva nel presente giudizio e, contestando, CP_1
in fatto e in diritto, quanto ex adverso dedotto, eccepito e concluso, formulava, a sua volta, le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare IN VIA PRELIMINARE:
• riunire i procedimenti iscritti ai numeri 1671/2020 e 807/2021. IN VIA PROVVISORIA: 1.
Autorizzare i coniugi a vivere separati.
2. Affidare il figlio minore congiuntamente ad Persona_1
entrambi i genitori e stabilire che lo stesso mantenga la dimora e la collocazione prevalente presso la madre;
3. Stabilire che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore, salvo diversi accordi e sempre tenuto conto delle esigenze dei medesimi, secondo le seguenti modalità: – il padre possa fare visita e tenere con sé il figlio minore un fine settimana ogni 15 giorni. – compatibilmente con il periodo di ferie dei genitori, il padre possa tenere con sé il figlio per 15 giorni nel mese di agosto, previa comunicazione delle date entro il 30 giugno di ogni anno – il minore trascorrerà le vacanze nel periodo di Natale ad anni alterni dal 24/12 al 06/01 con il padre. Il primo anno trascorrerà tale periodo con la madre. – il minore trascorrerà le vacanze nel periodo di Pasqua ad anni alterni con ciascun genitore;
– le ulteriori festività di calendario e le ricorrenze, verranno gestite dai genitori con modalità alternate negli anni;
4. Dare atto che la sig.ra ha già CP_1
lasciato la casa coniugale assieme al figlio minore 5. Stabilire che il padre contribuisca al
3 mantenimento del figlio minore nella misura di € 400,00 mensili da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese sul conto corrente della madre. Le spese mediche, scolastiche, sportive e ludiche relative al minore, tutte previamente concordate e successivamente documentate saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
6. Stabilire che il padre versi l'assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale a far data dal mese di agosto 2020. 7. Stabilire che il sig.
versi a titolo di assegno al coniuge la somma mensile pari ad € 200,00. Somma da Parte_1
corrispondere unitamente all'assegno di mantenimento per il figlio minore. NEL MERITO: 1.
Pronunciare la separazione personale giudiziale dei coniugi 2. Affidare il figlio Parte_3
minore congiuntamente ad entrambi i genitori e stabilire che lo stesso mantenga la Persona_1
dimora e la collocazione prevalente presso la madre;
3. Stabilire che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore, salvo diversi accordi e sempre tenuto conto delle esigenze dei medesimi, secondo le seguenti modalità: - il padre possa fare visita e tenere con sé il figlio minore un fine settimana ogni 15 giorni. - compatibilmente con il periodo di ferie dei genitori, il padre possa tenere con sé il figlio per 15 giorni nel mese di agosto, previa comunicazione delle date entro il 30 giugno di ogni anno - il minore trascorrerà le vacanze nel periodo di Natale ad anni alterni dal
24/12 al 06/01 con il padre. Il primo anno trascorrerà tale periodo con la madre. - il minore trascorrerà le vacanze nel periodo di Pasqua ad anni alterni con ciascun genitore - le ulteriori festività di calendario e le ricorrenze, verranno gestite dai genitori con modalità alternate negli anni;
4. Dare atto che la sig.ra ha già lasciato la casa coniugale assieme al figlio minore 5. CP_1
Stabilire che il padre contribuisca al mantenimento del figlio minore nella misura di € 400,00 mensili da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese sul conto corrente della madre. Le spese mediche, scolastiche, sportive e ludiche relative al minore, tutte previamente concordate e successivamente documentate saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
6. Stabilire che il padre versi l'assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale a far data dal mese di agosto 2020. 7. Stabilire che il sig. versi a titolo di assegno al coniuge la Parte_1 somma mensile pari ad € 200,00. Somma da corrispondere unitamente all'assegno di mantenimento per il figlio minore.
8. Stabilire che le parti si impegnino ad assumere di comune accordo ogni decisione rilevante nell'interesse dei figli;
9. Stabilire che le parti si diano reciproco assenso al rilascio/rinnovo del passaporto di entrambi.”
Nelle proprie difese, la resistente rilevava che:
- i coniugi, dopo aver vissuto qualche anno in PI, a fronte delle comuni difficoltà lavorative, si trasferivano in Sardegna cercando il sostegno della famiglia del marito. Inizialmente venivano ospitati presso un immobile di proprietà della famiglia sito in Tempio NI Per_1
salvo poi trasferirsi in un appartamento condotto in locazione e sito nella medesima cittadina, alla
4 Via Santa Maria n. 9, ultima residenza comune dei coniugi;
- la relazione era da tempo in disfacimento a causa di incompatibilità caratteriali. In particolare, la riferiva di aver sempre lamentato, con amici e parenti, la sua sofferenza nel CP_1
vivere così distante dalla propria famiglia di origine, disagio che, a suo dire, non trovava la comprensione del marito;
- altresì, la resistente si doleva di non aver condiviso la decisione del marito di licenziarsi nel
2020 dal proprio posto di lavoro senza prima aver trovato un'altra occupazione sostitutiva;
- la si rivolgeva, nel mese di aprile 2020, al centro Prospettiva Donna – Centro CP_1
antiviolenza di Olbia – al fine di ricevere sostegno ed informazioni su come affrontare il procedimento di separazione atteso che nutriva timori in merito alla possibile reazione aggressiva del al concretizzarsi della separazione tra le parti;
Pt_1
- pertanto, non corrisponde al vero la circostanza, riportata da controparte, che la crisi coniugale fosse insorta in maniera repentina e inaspettata siccome, invece, frutto di numerosi litigi coniugali;
- i rapporti tra le parti si inasprivano ulteriormente dapprima, a seguito di una grave operazione subita nel 2020 dalla e successivamente, a causa di un ulteriore periodo di CP_1 coma della stessa la quale, durante il periodo di convalescenza, subiva l'atteggiamento di costante indifferenza e superficialità del il quale, incurante dello stato di salute precario della Pt_1
moglie, le imponeva anche lo svolgimento delle normali quotidiane mansioni domestiche;
- a fronte del buon esito della seconda operazione, nonché della difficile situazione vissuta tra le mura domestiche, la sig.ra decideva di allontanarsi dalla casa coniugale per trascorrere CP_1
con tranquillità il necessario periodo di convalescenza, e pertanto si trasferiva con il piccolo Per_1
a LO PI (CN), Via Villaretto n. 83 presso i propri genitori, con l'intenzione far rientro in Sardegna dopo qualche settimana;
- sulla scorta dell'ormai chiaro fallimento dell'intesa coniugale e del progetto di vita comune, nel mese di Agosto 2020, la sig.ra decideva di dare avvio alle pratiche di separazione dal CP_1
marito;
- a seguito di tale suddetta comunicazione il , a detta della resistente, assumeva nei Pt_1
riguardi degli stessi comportamenti intimidatori proferendo telefonicamente minacce che furono causa di alcune denunce-querele sporte nei mesi di agosto ed ottobre 2020 nonché della decisione della di non far ritorno presso la casa coniugale;
CP_1
- l'odierna resistente contestava quanto affermato da controparte in merito alle difficoltà di comunicazione tra padre e figlio, mai esistite, nonché in merito ai tentativi di un chiarimento franco e leale tra i coniugi i quali, a detta di controparte, non sarebbero andati a buon fine a causa del
5 comportamento della sig.ra e non, come invece sostiene la resistente in questa sede, per i CP_1
comportamenti aggressivi e minacciosi del perpetrati ai danni della moglie;
Pt_1
- a far data dal mese di agosto 2020 il non aveva neppure contribuito al Pt_1
mantenimento del figlio minore, né versando un assegno periodico, né corrispondendo somme su esplicita richiesta della resistente;
- la signora portatrice di handicap ai sensi dell'art.1 comma 3 L. 104/1992 con CP_1
riconoscimento di un'invalidità civile nella misura del 50% a causa della patologia da cui è stata colpita, non era più riuscita a reperire attività lavorativa in grado di consentirle l'autonomia economica (fino al 2024);
- il sig. invece lavorava stabilmente presso l'azienda di famiglia con stipendio lordo Pt_1 di circa € 25.000,00 all'anno. Quanto alle spese abitative risiede tutt'oggi presso l'ex casa familiare condotta in locazione con contratto a lui intestato e canone mensile pari ad € 366,00.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza presidenziale, avvenuta il 23/11/2021, fallito il prescritto tentativo di conciliazione, ai sensi dell'art. 708 c.p.c. il Presidente del Tribunale emetteva, con ordinanza del 13/12/2021, i provvedimenti temporanei ed urgenti ivi previsti, autorizzando i coniugi a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto, affidando il figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre in LO PI Per_1
(CN) Via Villaretto n.83, disciplinando il diritto di visita del padre e ponendo a carico del , Pt_1 per il mantenimento della coniuge e del figlio minore l'obbligo di corrispondere, entro il Per_1 giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di complessivi € 500,00 ( di cui € 350,00 per il figlio ed
€ 150,00 per la coniuge) da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre agli assegni familiari ed alle spese straordinarie nella misura del 50%. In ultimo, il Presidente poneva a carico sia del padre che della madre, per la metà ciascuno, le spese del viaggio del minore
[...]
per i due fine settimana previsti che il minore avrebbe dovuto trascorrere col padre;
la Persona_2 madre, salvo diversi accordi tra le parti, avrebbe dovuto curare personalmente l'accompagnamento del figlio in uno solo dei due weekend programmati;
ciascuno avrebbe dovuto sostenere per proprio conto le spese di viaggio personali.
Con la medesima ordinanza, il Presidente incaricava i Servizi Sociali dei Comuni di appartenenza dei genitori e del minore (Tempio NI e LO PI (CN)) di disporre costanti aggiornamenti circa lo stato psicofisico del minore e di entrambe le figure genitoriali, lo stile di vita del minore e il rapporto con i genitori e le altre figure di riferimento, eventuali anomalie comportamentali ovvero conflitti familiari e/o personali.
La causa veniva rimessa, quindi, davanti al Giudice Istruttore.
Con memoria 183 co.4 n.1 c.p.c. la resistente depositava ordinanza applicativa di misura
6 cautelare personale del 24/11/2022 emessa dal Tribunale di Cuneo, in ottemperanza alla richiesta del PM, nei confronti di indagato (procedimento penale N.2744/2022 R.G.N.R.) per Parte_1
i delitti di cui all'art. 612 bis co. 2 c.p.c., art. 81 c.p. ed art. 570 bis c.p., nella quale si disponeva, nei riguardi del medesimo, la misura coercitiva del divieto ex art. 282 ter c.p.p. di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, prescrivendo al predetto di non avvicinarsi ad una distanza inferiore ai 250 metri da tutti i luoghi abitualmente frequentati da ed, in particolare, ai CP_1
luoghi dove di fatto la stessa è domiciliata, nonché ai luoghi dove svolge attività lavorativa.
Vietava, altresì, a di comunicare, mediante qualsiasi mezzo, con e con Parte_1 CP_1
i prossimi congiunti della persona offesa.
A seguito dell'anzidetto citato provvedimento del Tribunale penale di Cuneo, sempre con memoria 183 co.4 n.1 c.p.c. la resistente integrava le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione del 11/03/22, con riserva di proporre modifica alle condizioni dell'ordinanza
Presidenziale in ordine al calendario visite padre-figlio. Pertanto, si richiedeva: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare NEL MERITO:
1. Pronunciare la separazione personale giudiziale dei coniugi .
2. Affidare il figlio minore Parte_3 Persona_1
esclusivamente alla madre e stabilire che lo stesso mantenga la dimora e la collocazione prevalente presso la madre;
3. Stabilire che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore, secondo le modalità che saranno ritenute adeguate da codesto Tribunale alla luce dei comportamenti tenuti sino ad ora dal padre e delle risultanze del procedimento penale tutt'ora in corso, che ha stabilito che il non possa avvicinarsi alla famiglia della 4. Dare atto che la sig.ra ha Per_1 CP_1 CP_1
già lasciato la casa coniugale assieme al figlio minore.
5. Stabilire che il padre contribuisca al mantenimento del figlio minore nella misura non inferiore ad € 400,00 mensili, da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese sul conto corrente della madre, o altra somma stabilita dal Giudice, in virtù dei fatti sopravvenuti. Le spese mediche, scolastiche, sportive e ludiche relative al minore, tutte previamente concordate e successivamente documentate saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
6. Gli assegni familiari saranno goduti integralmente dalla madre.
7. Stabilire che il padre versi l'assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale a far data dal mese di agosto 2020. 8. Stabilire che il sig. versi a titolo di assegno al coniuge la somma Parte_1 mensile pari ad € 200,00 o altra somma stabilita dal Giudice. Somma da corrispondere unitamente all'assegno di mantenimento per il figlio minore.
9. Stabilire che le parti si impegnino ad assumere di comune accordo ogni decisione rilevante nell'interesse dei figli;
10. Stabilire che le parti si diano reciproco assenso al rilascio/rinnovo del passaporto di entrambi”.
Stante l'inottemperanza del ricorrente nell'adempiere al proprio dovere di contribuire al mantenimento della coniuge e del proprio figlio minore, così come stabilito con ordinanza del
7 13/12/2021 dal Presidente del Tribunale di Tempio NI, in data 14/06/2022 veniva notificato al OD atto di pignoramento presso terzi iscritto a ruolo in data 18/07/2022 presso il Tribunale di Tempio NI, rubricato al n. 317/2022 di R.G.E. La resistente rappresentava che tale procedura avesse avuto esito negativo a causa delle dimissioni del dalla società della Pt_1
propria madre.
Nell'Ottobre 2023, il GIP del Tribunale di Cuneo comunicava, tramite i Carabinieri di
LO, ai Servizi Socio-Assistenziali “Consorzio Monviso Solidale” il ripristino degli incontri padre-figlio, sotto il monitoraggio del Servizio Civile, in luogo neutro e previa predisposizione di un calendario. I prefati incontri avevano inizio in data 22/03/2024 il primo dei quali con esito positivo. Il bambino è, ad oggi, supportato dalla psicologa c/o il Servizio NPI ASL CN1 dott.ssa
Elisa Beccaria che lo aiuta nel riavvicinamento verso il padre e nel ristabilire i rapporti con lo stesso.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e, all'udienza del 19/02/2025, i procuratori delle parti concludevano come in atti (per parte ricorrente come da ricorso introduttivo e da memoria integrativa;
per parte resistente come da foglio di precisazione conclusioni del
12/2/2024). Il difensore di parte resistente esibiva sentenza penale n. 764/2024 del Tribunale di
Cuneo, RGNR 2744/22 riservandosi di depositarla nel fascicolo telematico. Chiedeva, altresì, che la parte non venisse obbligata ad indicare l'attuale dimora.
Con comparsa conclusionale del 27/05/2025 la rappresentava un mutamento della CP_1
propria situazione lavorativa e reddituale allegando modello 730/2024.
Con comparsa conclusionale del 29/05/2025, il rappresentava di aver svolto attività Pt_1
lavorativa a tempo determinato fino al 14/05/2025, allegando busta paga del marzo 2025. Quindi, producendo stato di famiglia della resistente , ne contestava il diritto a percepire l'assegno CP_2
di mantenimento in forza della nuova convivenza more uxorio della medesima.
La causa veniva riservata alla decisione del Collegio, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M. in sede per l'acquisizione del relativo parere.
Il PM in sede nulla opponeva rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti.
*****
La domanda di separazione merita accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
8 Difatti le reciproche dichiarazioni delle parti rendono evidente la sussistenza del presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza previsto dall'art. 151 c.c. per la separazione tra i coniugi apparendo la situazione obiettivamente priva dei contenuti minimi di reciproca
“affectio” che devono assistere una comunione non meramente materiale, e comunque non coercibile, quale quella coniugale (Sez. 1, Sentenza n. 6970 dell'8/05/2003).
Reputa, dunque, il Collegio che sussistono le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto concerne, invece, la domanda di addebito della separazione formulata dal nei confronti della reputa il Collegio che essa debba essere disattesa per i motivi Pt_1 CP_1
che di seguito si espongono.
Ritiene il Collegio che non risultano sufficientemente chiarite dalle emergenze processuali le cause della crisi coniugale, né che la stessa sia effetto della violazione dei doveri coniugali da parte della moglie CP_1
Dal disposto dell'art. 151, co. 2, c.c. è agevole desumere che ai fini di una pronuncia di addebito devono ricorrere le seguenti condizioni: la domanda di parte;
la prova della violazione, da parte del coniuge contro il quale l'addebito è richiesto, di uno o più obblighi derivanti dal matrimonio;
l'accertamento che il comportamento contrario ai doveri coniugali abbia causato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr. ex multiis Cass. n. 18074/2014).
In particolare, il Giudicante nel valutare il comportamento di un coniuge eventualmente violativo degli obblighi di cui all'art.143 c.c., non potrà prescindere dall'esaminare anche la condotta dell'altro, dovendo procedere ad una valutazione comparativa, al fine di individuare se il comportamento censurato non sia solo l'effetto di una frattura coniugale già verificatasi e possa, pertanto, considerarsi relativamente giustificato.
La pronuncia di addebito, quindi, non potrà fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. ma sarà necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata e in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr., Cass., n.
16614/10).
Il problema, dunque, è quello di identificare cosa ha realmente determinato la crisi coniugale, che potrebbe preesistere alla violazione di uno dei doveri che discendono dal matrimonio.
Chiarito ciò, si rileva che, nel caso di specie, il ricorrente ha lamentato che la rottura della relazione matrimoniale sia da ricondursi unicamente al comportamento della resistente.
9 Quest'ultima sarebbe venuta meno al dovere coniugale di coabitazione, andando ad abitare con i di lei genitori e portando con sé il figlio minore della coppia quindi, perpetrando un Per_1
allontanamento dalla casa coniugale.
Com'è noto, l'art. 143 c. 2 c.c. indica il dovere di coabitazione come obbligo e l'art. 144 c.c. dispone che i coniugi debbano concordare l'indirizzo della vita familiare e fissare la residenza della famiglia, secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. Il dovere di coabitazione si intende violato quando uno dei due abbandona la casa coniugale senza giusta causa e rifiuta di tornarvi.
Viceversa, non può aversi addebito nell'ipotesi in cui l'allontanamento sia giustificato.
Sul punto l'ordinanza n. 20228/2022 della Cassazione civile chiarisce che l'abbandono della casa coniugale da parte di uno dei coniugi non costituisce presupposto per l'addebito della separazione qualora la convivenza sia già divenuta intollerabile, non avendo quindi alcuna efficacia causale sulla rottura del vincolo coniugale.
Nel caso in disamina, è emerso dalle dichiarazioni di parte resistente che, già prima del volontario allontanamento della dall'abitazione coniugale vi fosse una situazione di forte CP_1
tensione all'interno del nucleo familiare dovuta a continui litigi tra coniugi, incomprensioni riferibili soprattutto al disagio della moglie di vivere lontano dalla propria famiglia di origine e alla decisione, non concordata, del di abbandonare il proprio lavoro senza aver reperito Per_1 un'adeguata alternativa occupazionale (vd. comparsa di costituzione e risposta del 16/09/2021).
Anche la difesa del , sebbene reputasse inizialmente la crisi coniugale repentina ed Pt_1
inaspettata (vd. ricorso del 30/11/2020), confermava che unici elementi di fatto idonei a spiegare l'improvvisa decisione della resistente di separarsi dal ricorrente fossero le ripetute doglianze della stessa nei confronti del marito per essere lontana dalla famiglia e dai suoi affetti familiari (vd. note autorizzate 10/12/2021). Altresì corroborava che la crisi coniugale avesse avuto origine a causa ed a seguito di situazioni verificatesi dopo un importante intervento chirurgico subito dalla In CP_1
ultimo, il stesso riferiva che i coniugi avessero concordato che la moglie si sarebbe recata in Per_1
PI nel domicilio dei suoi genitori conducendo con sé il minore figlio per un periodo di riposo e di vacanze.
Orbene, le circostanze riferite dal ricorrente appaiono inidonee a provare la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e la sussistenza del nesso di causalità tra tali violazioni e la cessazione dell'affectio coniugalis.
Pertanto, si esclude che il volontario abbandono del domicilio da parte della avesse CP_1
avuto efficienza causale sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza, essendo piuttosto risultato e conseguenza di una crisi familiare preesistente. In particolare, l'allontanamento della
10 moglie e del figlio dal tetto coniugale era dovuto al fatto che la resistente aveva necessità di trascorrere un periodo di convalescenza (a seguito di una doppia operazione e di uno stato di coma) presso la dimora dei propri familiari decisione che, per ammissione dello stesso ricorrente, è stata presa di comune accordo. Lo stesso , ammettendo che la crisi coniugale risaliva ai tempi Pt_1 dell'importante intervento chirurgico subito dalla moglie, conferma, dunque, che essa fosse preesistente all'abbandono del tetto coniugale da parte della resistente. Di contro, la CP_1
ribadisce di aver maturato la decisione di non rientrare in Sardegna a seguito di un atteggiamento minaccioso ed intimidatorio tenuto dal in conseguenza della comunicazione da parte della Pt_1
moglie della sua intenzione di separarsi, per cui, essendoci una valida ragione che legittima il comportamento censurato, questo può, pertanto, considerarsi giustificato dalla condotta dell'altro coniuge.
Ebbene, in conclusione, parte ricorrente si è limitata a dedurre, ma non anche a provare, in modo puntuale e preciso, circostanze integranti la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e la riconducibilità ad essi della cessazione dell'affectio coniugalis.
Alla luce di una valutazione globale, in assenza di adeguata prova e, stante il fatto che l'atteggiamento tenuto dalla è inidoneo ad incidere sul vincolo di coniugio, qualificandosi CP_1 come conseguenza e non già come causa dell'intollerabilità della prosecuzione della vita coniugale, essendo intervenuta in un momento nel quale la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile a causa del conclamato clima di tensione di notevole intensità all'interno del nucleo familiare, reputa il Collegio che non ricorrano, nel caso de quo, i presupposti per accogliere la domanda di addebito formulata ex art. 151, co. 2, c.c., la quale, pertanto, va rigettata.
Il punto di maggior attrito tra le parti riguarda l'affidamento del figlio minore e il suo Per_1
collocamento. Entrambi i genitori, infatti, insistono per l'affidamento esclusivo e per la collocazione del bambino stesso presso di sé.
Sul punto occorre premettere che, nel quadro della disciplina relativa ai provvedimenti riguardo ai figli, improntata alla tutela del diritto del minore alla cd. «bigenitorialità», cioè al diritto di continuare ad avere un rapporto equilibrato e significativo con ciascuno dei genitori,
l'affidamento condiviso (comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone come regola generale rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo.
Alla regola prioritaria dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori (che non può ragionevolmente ritenersi precluso, di per sé, dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi) può, pertanto, derogarsi solo ove la sua applicazione risulti contraria all'interesse del minore, interesse
11 che costituisce esclusivo criterio di valutazione in rapporto alle diverse e alle specifiche connotazioni dei singoli casi dedotti in sede giudiziaria, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore.
Fatte queste doverose premesse, rispetto al caso di specie, al fine di stabilire se l'affidamento congiunto possa essere pregiudizievole per le esigenze del minore, non possono ignorarsi le accuse reciproche delle parti, esposte anche a mezzo di relative querele, né tantomeno l'ordinanza applicativa della misura cautelare coercitiva personale del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa e di comunicazione con e con i suoi CP_1
prossimi congiunti ex art. 282 ter c.p.c. applicata in relazione al delitto di atti persecutori ex art. 612 bis c.p.p. alla quale è seguita la Sentenza penale n. 764/2024 del Tribunale di Cuneo, RGNR
2744/22.
Dal provvedimento del Tribunale di Cuneo del 24/11/2022 depositato agli atti emerge, inequivocabilmente, un grave quadro indiziario a carico del il quale ha tenuto, nei Pt_1
confronti della una condotta persecutoria, reiterata nel tempo, e caratterizzata da atti CP_1 minacciosi ed intimidatori nonché dall'utilizzo di un registro comunicativo umiliante e svilente verso la donna dando ampiamente prova, altresì, di mancanza di autocontrollo.
Sul punto, giurisprudenza di merito (Tribunale di Roma sez. I civile, sentenza 11/03/2014) ha statuito che: “La pendenza del procedimento penale a carico del genitore per condotta violenta nei confronti del figlio e della moglie, anche se è ancora in corso il procedimento penale, costituisce indizio sufficiente per escludere l'affidamento condiviso e disporre l'affidamento esclusivo all'altro genitore. Anche il profondo rancore e non la semplice conflittualità tra i genitori, depone a favore di questa scelta, per l'impossibilità di assumere insieme scelte educative per i figli”.
La pronuncia si allinea all'orientamento dominante della giurisprudenza quanto ai presupposti che giustificano la deroga alla condivisione dell'affido. Si ritiene infatti, per giurisprudenza costante, che la semplice conflittualità tra coniugi non sia di per sè ostativa all'affido condiviso ma lo diventa quando il figlio sia perennemente spettatore di conflitti estenuanti tra i genitori e a causa di ciò sia esposto a rischio di sofferenza psichica grave o a problematiche comportamentali. Inoltre è rilevante l'inidoneità alla condivisione dell'esercizio della responsabilità genitoriale quando conduce ad un pregiudizio per il minore (v. Cass. Civ. n.16593/2008, n.
21591/2012 e n. 12976/2012).
Nel caso che ci occupa, il Collegio osserva che si ravvisi, senza alcun dubbio, la presenza di
12 un profondo rancore che caratterizza il rapporto di coppia e non di mera conflittualità, normale nella fase separativa, tale da non rendere, al momento, possibile disporre un affidamento condiviso che presuppone la capacità di assumere scelte educative di comune accordo per i figli.
Stante l'esito del giudizio penale pendente e adottando un atteggiamento prudenziale, il
Collegio ritiene opportuno, in questa sede, disporre l'affidamento esclusivo del minore alla Per_1
madre con collocamento dello stesso presso la residenza materna.
Difatti, tenendo conto che gli episodi di minaccia perpetrati dal nei confronti della Pt_1
e dei suoi familiari sono gravi e provati, valutato che si sono manifestati anche scatti d'ira CP_1
alla presenza del bambino durante varie videochiamate, e considerata la totale mancanza di dialogo tra coniugi che rende, di fatto, impossibile il confronto al fine di effettuare scelte decisionali ed educative condivise nei riguardi del figlio, si ritiene preferibile optare per la scelta dell'affidamento esclusivo al genitore non condannato siccome ciò rileva per il prevalente interesse del minore il quale ha diritto ad una crescita psico-fisica serena. Per_1
In buona sostanza, occorre evitare che gli atteggiamenti aggressivi del verso la Pt_1
madre del bambino possano creare difficoltà o pregiudizio al benessere, alla crescita e all'educazione del minore.
Sul punto la Corte di cassazione ha rilevato che “una conflittualità accesa tra genitori, accompagnata da un comportamento prepotente ed aggressivo del padre e da una oggettiva difficoltà della madre, impedisce di optare per il regime di affidamento condiviso in quanto non rispondente all'interesse del figlio minore” (ord. n. 32404/21).
In conclusione, la tenera età di (6 anni) unità alla circostanza obiettiva che lo stesso Per_1
minore ha trascorso, sino ad oggi, la quasi totalità della sua vita prevalentemente e, da ultimo, esclusivamente, con la madre rendono certamente opportuno che il bambino resti collocato preferibilmente ed abitualmente presso la stessa madre. Inoltre, non sarebbe conforme all'interesse del minore una modifica delle abitudini e delle frequentazioni che lo stesso avrà senz'altro acquisito e consolidato nel tempo nella sua attuale dimora abituale in PI, dove abita già da molti anni.
Alla luce dei risultati probatori acquisiti nel corso del procedimento, il Collegio ritiene, pertanto, che quanto richiesto dal ricorrente non risponda, sotto alcun profilo, al superiore interesse del piccolo e, di conseguenza, le richieste formulate dallo stesso in ordine all'affidamento Per_1
esclusivo del minore al padre con collocamento prevalente presso lo stesso nonché la domanda, effettuata in subordine, di affidamento condiviso, vanno certamente rigettate.
Di contro, è suscettibile di accoglimento la richiesta avanzata dalla resistente di affidamento esclusivo alla madre con collocamento prevalente presso la residenza materna.
Detto ciò, appare essenziale fissare tempi e modi per consentire incontri tra padre e figlio
13 compatibilmente alla notevole distanza tra la residenza del padre e l'abitazione della madre.
Difatti, nonostante la misura cautelare che imponeva al padre il divieto di frequentare i familiari del minore, era stato previsto dal Giudice penale il ripristino dei contatti tra il Pt_1
ed il figlio alla cui decisione il Collegio ritiene di doversi uniformare.
[...] Per_1
Ebbene, dalle relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali di cui al 5/04/2024 non si rileva un'ostilità del bambino nei confronti del padre. Nel suddetto rapporto si legge: “L'andamento dell'incontro nel complesso è positivo considerato che padre e figlio non si incontravano da oltre tre anni. Il signor si è relazionato al figlio secondo le indicazioni ricevute dagli operatori Pt_1
evitando di porre domande che avrebbero potuto mettere in difficoltà il bambino. dal canto Per_1 suo è un bambino che si relaziona facilmente con gli adulti anche non conosciuti.”
Ciò posto, si confermano gli incontri del con il figlio seppur in situazione protetta e Pt_1
alla presenza di soggetti terzi (assistenti sociali) ossia sotto il monitoraggio dei Servizi Socio-
Assistenziali “Consorzio Monviso Solidale, in luogo neutro presso la sede del Servizio Sociale a
Saluzzo (CN) già incaricati dal Tribunale penale di Cuneo, previa predisposizione di un calendario che preveda almeno due incontri mensili padre-figlio a cadenza quindicinale.
Appare appena il caso di evidenziare che si riconferma la scelta dei Servizi sociali di Cuneo, senza provvedere, in parallelo e di concerto, anche alla nomina di Servizi Sociali territorialmente competenti in Sardegna, non certo per non andare incontro alle esigenze economiche e di viaggio del ricorrente ma, innanzitutto, perché si ritiene opportuno che il minore possa proseguire gli incontri con gli stessi assistenti sociali con i quali ha già instaurato un rapporto di fiducia e di apertura;
Inoltre, non rientra nel prevalente interesse del minore mutare le abitudini di vita dello stesso obbligandolo, ogni due settimane, a subire il disagio di spostarsi in una città diversa da quella dove attualmente abita.
Si dispone, altresì, che il minore prosegua il percorso psicologico con la Persona_1
psicologa c/o il Servizio NPI ASL CN1 dott.ssa Elisa Beccaria al fine di fornire al bambino sostegno e supporto terapeutico ed aiutarlo nel riavvicinamento verso il padre ristabilendo i rapporti con lo stesso e ciò fino a quando il detto consulente privato lo riterrà opportuno e necessario.
In punto di determinazione dell'assegno di mantenimento per il coniuge e per il figlio, la richiesta di condanna del , avanzata dall'odierna resistente, alla corresponsione mensile del Pt_1
relativo assegno deve trovare accoglimento nei limiti appresso indicati.
È noto che, in sede di separazione e fino all'eventuale pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, permangono tra i coniugi gli obblighi di assistenza e solidarietà derivanti dal matrimonio e, solo in presenza di prova di un divario rilevante nella situazione economica dei coniugi, può essere riconosciuto un assegno di mantenimento.
14 Per cui, in punto di determinazione dell'assegno, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, la dimostrazione del tenore di vita avuto in costanza del matrimonio e della sua attuale condizione patrimoniale compete al coniuge che richiede l'assegno, mentre l'impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive è da valutarsi in relazione alla situazione esistente nell'attualità e, in particolare, alla possibilità, per il richiedente, di svolgere un'attività lavorativa adeguata alla sua qualifica, posizione sociale e condizioni personali, di età e di salute (Cass. Civ., Ord. n. 25781/2017).
Vieppiù, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, occorre valutare non soltanto il reddito documentato nelle dichiarazioni fiscali, ma anche tutti gli altri elementi di ordine economico in grado di incidere sulle condizioni delle parti.
Nel caso di specie è emerso che i coniugi, in corso di matrimonio, non abbiano goduto di un buon tenore di vita in quanto hanno dovuto fronteggiare diversi debiti dovuti al fallimento nel 2006 di un'attività lavorativa (panetteria) alla cui gestione aveva contribuito anche la CP_1
Quest'ultima, ha sempre dichiarato, in corso di causa, di essere disoccupata e di non essere gravata da alcun canone di locazione siccome era andata ad abitare presso la casa dei propri genitori;
tuttavia, nel novembre 2023, in occasione del primo incontro con gli operatori dei Servizi
Sociali di Saluzzo (CN) riferiva agli stessi di aver iniziato a lavorare presso il Comune di Barge ( senza tuttavia produrre in corso di giudizio documentazione attestante il proprio attuale reddito) e di aver, pertanto, raggiunto l'indipendenza economica. Riportava, altresì, la propria intenzione di trasferirsi a vivere con il figlio presso un'altra abitazione in autonomia dalla famiglia d'origine.
Con comparsa conclusionale del 27/05/2025 la ha rappresentato l'attuale situazione CP_1
lavorativa dichiarando di essere formalmente assunta presso una azienda metalmeccanica, con contratto a tempo indeterminato, ma di non lavorare dal mese di febbraio 2024, poiché a seguito di un intervento di protesi all'anca, non è stata riammessa in servizio dal datore di lavoro. A seguito di tale vicenda, la avrebbe instaurato una vertenza nei confronti del datore di lavoro al fine di CP_1
far valere i propri diritti. Tuttavia, né di tali circostanze né del prefato contratto di lavoro è stata allegata prova. La resistente asserisce di non percepire alcunché a titolo di stipendio, e che la sua unica entrata è l'importo dell'assegno unico per i figli a carico. Dal modello 730/2024 risulta un reddito imponibile pari ad € 15.317,00.
Inoltre, agli atti risulta prodotta certificazione medica che attesta le precarie condizioni di salute della ed avvalora una capacità lavorativa della stessa ridotta al 50% (v. verbale CP_1 sanitario contenente giudizio definitivo INPS sull'accertamento dell'invalidità civile e dell'handicap a seguito di visite presso Commissione Medica ASL).
15 Per converso, dalla documentazione più risalente nel tempo offerta dal ricorrente, emergeva che il OD fosse percettore di un reddito stabile e continuativo siccome risultava lavorare come operaio metalmeccanico, livello IV, presso la RIC.MIR. S.r.l. con uno stipendio netto che oscillava tra € 1.700 ed € 2000 (vd. contratto di lavoro, certificazione unica 2017 e relativa all' anno di imposta 2016, modelli 730 anni 2019-2020, relazione del terzo pignorato).
Attualmente il ricorrente dichiara di vivere a Galliera (BO) rappresentando di essere gravato da un canone di locazione di cui però non fornisce alcuna documentazione (agli atti risulta solo un contratto di locazione per un appartamento sito in Tempio NI con scadenza nel 2023)
Il rappresenta di aver svolto attività lavorativa a tempo determinato fino al Pt_1
14/05/2025 presso un'azienda situata a Meda, come emerge da proroga del contratto a termine in atti. Inoltre asserisce di aver percepito a titolo di retribuzione l'importo di € 1.533,00 allegando, tuttavia, solo la busta paga relativa al mese di marzo 2025. Non documenta quale sia, ad oggi, la propria situazione reddituale né tantomeno se abbia reperito o meno una nuova occupazione.
Dalla produzione documentale si rileva, inoltre che nei suoi confronti sia stata avviata una procedura esecutiva (pignoramento presso terzi) per la somma di € 29.463,65 (importo precettato aumentato della metà), debito verosimilmente contratto nell'interesse della famiglia e che ha comportato per il OD una decurtazione stipendiale pari ad un quinto ( sebbene parte resistente affermi ma non documenti, in comparsa conclusionale, di farsi, attualmente, carico integralmente del pagamento di tali somme, essendo entrambi i coniugi debitori in solido e stante l'inerzia di controparte nell'adempiere al prefato debito).
In ultimo, il ha contestato il presunto diritto della ricorrente all'assegno di Pt_1 mantenimento in ragione della nuova convivenza more uxorio della producendo, all'uopo, CP_1
stato di famiglia della stessa.
Sul punto, appare appena il caso di ricordare che, solo in linea di principio, la convivenza stabile e continuativa di un coniuge con un nuovo partner può portare alla perdita o alla riduzione dell'assegno di mantenimento. Tuttavia, non è una conseguenza automatica e dipende dalle circostanze specifiche del caso, come la stabilità e la durata della convivenza, e se questa ha migliorato le condizioni economiche del beneficiario, tutte contingenze non efficacemente provate dal ricorrente.
Ciò posto, dovendosi il Tribunale attenere alle attestazioni reddituali in atti nell'effettuare le opportune valutazioni in argomento, alla luce di quanto sopra esposto ossia delle capacità lavorative ridotte, per certificati motivi di salute, della tenuto conto degli ultimi asseriti cambiamenti CP_1 reddituali di entrambe le parti in causa e dell'esigua documentazione aggiornata prodotta dalle stesse, valutata, da un lato la nuova convivenza della resistente e dall'altro il contributo fornito dalla
16 richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio nonché alla crescita del piccolo per anni a suo totale ed esclusivo carico, tenendo, altresì, in doverosa Per_1
considerazione i debiti gravanti in solido su entrambi i coniugi e le spese di viaggio, vitto e alloggio di cui il ricorrente dovrà farsi carico, mensilmente, per poter vedere il figlio in adempimento Per_1
al proprio diritto di visita, si ritiene equo e di giustizia stabilire il versamento di un assegno da parte di in favore dell'ex coniuge di € 150,00 mensili quale contributo al Parte_1 CP_1
mantenimento della stessa. Tale somma dovrà essere versata, a mezzo bonifico, entro il giorno 5 di ogni mese e, affinché l'importo complessivo rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso venga aggiornato automaticamente ogni anno, secondo gli indici del costo della vita elaborati dall'
ISTAT. La comunicazione del codice IBAN della al avverrà tramite l'intervento CP_1 Pt_1
dei rispettivi legali.
Invece, in ordine alla misura dell'assegno di mantenimento del minore a carico del padre, quale genitore non collocatario, va premesso, in diritto, che i figli hanno diritto di mantenere il medesimo tenore di vita goduto nel corso della convivenza matrimoniale e che, come ribadito recentemente dalla Suprema Corte con la sentenza n. 41919 del 2021, “l'assegno di mantenimento deve risultare idoneo a garantire all'avente diritto la soddisfazione di molteplici esigenze non limitate al solo aspetto alimentare, ma estese anche a quello abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, in misura adeguata alla sua età e al tenore di vita della famiglia, quale può desumersi dalla valutazione delle risorse economiche disponibili da parte di entrambi i genitori”.
Ed invero, ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore della prole deve tenersi conto delle condizioni economiche del coniuge obbligato, delle esigenze di vita dei figli e del tempo di permanenza presso ciascun genitore. In particolare, con riferimento alle capacità economiche del genitore obbligato, rilevano le capacità di lavoro, sia professionale che casalingo, di ciascun coniuge e la complessiva capacità economica del coniuge obbligato. Il parametro di riferimento ai fini della determinazione del concorso dei genitori negli oneri finanziari è costituito non soltanto dai beni materiali, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge.
Va, inoltre, tenuto in debito conto che le esigenze del piccolo attualmente di sei anni, Per_1 vanno gradualmente incrementandosi e che, fino all'attualità, la madre ha provveduto, in maniera unilaterale, al mantenimento del figlio minore senza alcun contributo (se non sporadico ed irrisorio) da parte del padre del bambino.
Alla luce degli elementi sopra esposti e che qui si richiamano, il Collegio reputa equo e conforme alle esigenze del figlio e all'onere di contribuzione spettante su ciascuno dei genitori, tenendo altresì conto del prevalente collocamento del minore presso la madre e delle ingenti spese a
17 cui andrà incontro il per incontrare il bambino, stabilire un assegno di mantenimento pari Pt_1 ad € 250,00 mensili da corrispondersi alla resistente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate.
L'assegno di mantenimento per la prole sarà dovuto dalla data della domanda (ossia dal deposito del ricorso) e non dalla data della presente sentenza (Cass. 3348/2015), in virtù del principio secondo il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio (Cass. 17199/2013).
In ordine agli assegni familiari si rammenta che, in caso di separazione tra i coniugi, il genitore collocatario del minore ha diritto a percepire gli assegni familiari corrisposti per tale figlio all'altro genitore, in funzione del rapporto di lavoro subordinato di quest'ultimo. Tale somma deve essere corrisposta indipendentemente dall'ammontare del contributo per il mantenimento come disposto dall' art. 211 della legge 151/1975.
Per cui si dispone che gli anzidetti assegni familiari percepiti direttamente dalla CP_1 continuino ad essere goduti in esclusiva dalla stessa nell'interesse del figlio minore.
In ultimo, in ordine alla richiesta formulata dalla resistente di stabilire il reciproco assenso di entrambe le parti al rilascio/rinnovo del passaporto dell'altro genitore, si precisa che con il Decreto
Legge n.69 del 13/6/2023, è stato semplificato il procedimento di rilascio del passaporto o della carta d'identità valida per l'espatrio a favore dei genitori di figli minorenni, rendendo non più necessario l'assenso dell'altro genitore di figli minori per il rilascio del proprio passaporto o della
CIE se non a seguito di procedura specifica, a domanda di parte, che prevede l'intervento del
Giudice in grado di inibire, per un periodo massimo di due anni, il rilascio del documento al genitore che tenti di sottrarsi all'adempimento dei propri obblighi dei confronti dei figli minori.
Detto ciò, si dichiara improcedibile la domanda di parte resistente disponendo, invece, che le parti diano il proprio reciproco assenso per il rilascio del passaporto/CIE al figlio minorenne.
Nel rapporto processuale tra il ricorrente e la resistente, le spese di lite seguono la soccombenza principale, e si liquidano come in dispositivo, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile- complessità bassa), stante la natura della controversia,
l'esigua attività istruttoria svolta, e l'effettiva complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra e i quali hanno contratto Parte_1 CP_1
matrimonio civile presso il Comune di Cavour (TO) in data 14/03/2015;
18 2. DISPONE l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
Cavour (TO);
3. RIGETTA la domanda di addebito della separazione formulata da Parte_1
4. DISPONE l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre con Per_1 CP_1
collocazione presso la residenza materna.
5. DISPONE che il padre potrà continuare a vedere il minore in situazione protetta e alla presenza di soggetti terzi (assistenti sociali) ossia sotto il monitoraggio dei Servizi Socio-Assistenziali
“Consorzio Monviso Solidale, in luogo neutro presso la sede del Servizio Sociale a Saluzzo (CN) previa predisposizione di un calendario che preveda almeno due incontri mensili padre-figlio a cadenza quindicinale e, per l'effetto
6. CONFERMA l'incarico conferito ai Servizi Socio-Assistenziali “Consorzio Monviso Solidale dal Tribunale Penale di Cuneo.
7. DISPONE che il minore prosegua il percorso psicologico già intrapreso con la Persona_1
psicologa c/o il Servizio NPI ASL CN1 dott.ssa Elisa Beccaria al fine di consentire una ripresa serena degli incontri padre- figlio e di consolidare il rapporto tra gli stessi.
8. PONE a carico di parte ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento in favore della parte resistente, la corresponsione di un assegno di mantenimento dell'importo di € 150,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico sull'IBAN indicato dalla a mezzo del proprio avvocato. CP_1
9. PONE a carico di parte ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento indiretto in favore del figlio minore, la corresponsione di un assegno dell'importo di € 250,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico sull'IBAN indicato dalla a mezzo del proprio avvocato, oltre al 50% delle spese CP_1
straordinarie, a decorrere dalla data della domanda.
10. DISPONE che gli assegni familiari gli assegni familiari continuino ad essere goduti dalla nell'interesse del figlio minore siccome dalla stessa già attualmente percepiti. CP_1 Per_1
11. DICHIARA improcedibile la domanda di parte resistente sulla necessità di stabilire il reciproco assenso di entrambe le parti al rilascio/rinnovo del passaporto dell'altro genitore per quanto esposto in parte motiva;
12. DISPONE che le parti diano reciprocamente il proprio assenso reciproco al rilascio/rinnovo del passaporto del minore;
13. CONDANNA al pagamento, in favore della parte resistente, delle spese del Parte_1 presente giudizio, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre esborsi documentati, oltre IVA,
c.p.a., e spese generali al 15%;
19 14. RIGETTA ogni ulteriore istanza reciprocamente formulata dalle parti.
Così deciso in Tempio NI nella camera di consiglio telematica del 20/6/2025.
Il Presidente relatore ed estensore
Dr. Claudio Cozzella
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