Sentenza breve 12 gennaio 2026
Commentario • 1
- 1. Diritto Amministrativohttps://www.ildirittoamministrativo.it/
Il Decreto P.A. (d.l. 25/2025): lo scorrimento delle graduatorie e la priorità dei concorsi pubblici Di Alessandro Procenesi* Abstract: Nell'articolo si analizza, richiamando la normativa e la giurisprudenza nel tempo prodotta e modificata, l'impatto prodotto dalla novella contenuta all'art. 4, comma 1, del d.l. 25/2025 relativamente alle due principali e diverse modalità di reclutamento del personale nella pubblica amministrazione: scorrimento delle graduatorie concorsuali già approvate ed ancora efficaci, mediante utilizzazione dei candidati idonei, ovvero indizione di un nuovo concorso pubblico. Drawing on the evolution of legislation and case law, this article analyzes the impact of …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza breve 12/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00008/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00311/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 311 del 2025, proposto da
EL CC, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio De Angelis e EL Proietti, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Comune di Narni, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Fabio Marini, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l’annullamento
- della determinazione dirigenziale n. 210 del 18 giugno 2025, con la quale il Comune di Narni: (a) ha ritenuto di non utilizzare la graduatoria stilata all’esito del “ concorso per esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D1 – presso l’A.D. Gestione e Organizzazione del Territorio ”; (b) ha indetto un “ concorso per esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 unità di personale appartenente all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione con il profilo professionale di istruttore direttivo tecnico – ex Cat. D – da assegnare presso l’A.D. Lavori pubblici ”, nonché approvato il relativo bando;
- del bando di concorso approvato e allegato alla predetta determinazione dirigenziale n. 210 del 18 giugno 2025;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi compresi, per quanto possa occorrere: (i) la determinazione dirigenziale n. 222 del 23 giugno 2025, recante la modifica parziale al titolo della procedura concorsuale e la riapprovazione del relativo bando; (ii) la nota del Comune di Narni del 24 aprile 2025, con la quale è stata riscontrata l’istanza del ricorrente in data 8 aprile 2025; (iii) la mail del 3 giugno 2025, inoltrata dal Segretario generale il 4 giugno 2025, conosciuta solo negli estremi, in quanto citata nella determinazione dirigenziale n. 210 del 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Narni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 la dott.ssa LO RA Di AU e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’articolo 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente arch. EL CC ha partecipato al concorso indetto dal Comune di Narni con bando dell’11 novembre 2022 “ per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di Istruttore Direttivo Tecnico – cat. D – presso l’A.D. Gestione e Organizzazione del Territorio ”, collocandosi, all’esito della selezione, al terzo posto della graduatoria e risultando, pertanto, idoneo non vincitore.
Il medesimo Comune ha poi approvato, con la deliberazione della Giunta municipale n. 89 del 31 marzo 2025, il piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per il triennio 2025-2027, ove è stata prevista, nell’ambito del fabbisogno di personale 2025, la copertura di un posto di “ Funzionario tecnico LL.PP. ex Cat D F.T. ”, da reclutare mediante “ Scorrimento graduatoria/mobilità/concorso ” (v. p. 102 del PIAO).
Secondo quanto esposto nel ricorso, nel mese di gennaio 2025 l’arch. Secchi è stato convocato dal Comune per un colloquio, nel corso del quale gli sarebbe stata rappresentata l’intenzione di assumere un tecnico attingendo alla graduatoria del precedente concorso, nella quale il ricorrente risultava utilmente collocato.
Con comunicazione di posta elettronica certificata del 31 marzo 2025, l’arch. CC ha domandato notizie circa l’esito del colloquio.
La richiesta è stata riscontrata dal Comune con nota del 24 aprile 2025, ove si è precisato “ che l’incontro avutosi è stato del tutto informale, poiché la procedura di utilizzo di graduatoria di altro comune prevede, in primis, il formale convenzionamento con il Comune detentore della graduatoria. Al contempo è necessario che il profilo professionale sia assolutamente coerente con i bisogni dell’ente e, questo, può essere, poi, ostativo all’utilizzo della graduatoria stessa ”.
Con PEC del 9 maggio 2025, il ricorrente ha quindi rappresentato all’Amministrazione che “ la graduatoria in questione è stata redatta dal Comune di Narni e non da altro Comune ” e ha, inoltre, argomentato la pertinenza del profilo professionale oggetto del precedente concorso rispetto alla posizione da coprire, evidenziando anche di prestare servizio, allo stato, quale istruttore direttivo tecnico presso un altro Comune.
È seguita l’emanazione della determinazione dirigenziale n. 810 del 18 giugno 2025, con la quale il Comune, dopo aver dato atto “ che il piano occupazionale prevede, tra l’altro, la copertura di alcuni posti vacanti attraverso la selezione pubblica, tra le quali la seguente figura professionale: • n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico - Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, ex Cat. D., presso l’A.D. Lavori Pubblici ”, ha rilevato che:
“ - è attualmente vigente la graduatoria di concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di “Istruttore Direttivo Tecnico - Cat. D1 - presso l’A.D. Gestione e Organizzazione del Territorio”;
- il Dirigente dei LL.PP. ritiene necessario indire nuovo concorso, anziché procedere allo scorrimento della graduatoria di cui sopra, poiché le professionalità e le competenze richieste, come precisate nello schema di bando di concorso (e-mail del 03/06/2025, inoltrata dal Segretario Generale il 04/06/2025), risultano calibrate su una preparazione essenzialmente rivolta ai Lavori Pubblici e non alla pianificazione territoriale-urbanistica ed edilizia, come invece richiesto nel concorso per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di “Istruttore Direttivo Tecnico - Cat. D1 - presso l’A.D. Gestione e Organizzazione del Territorio” di cui è vigente, ad oggi, la relativa graduatoria ”.
Per queste ragioni, con la predetta determinazione si è disposto di non dare luogo allo scorrimento della graduatoria del precedente concorso per istruttore direttivo tecnico, provvedendo all’approvazione dell’allegato “ Bando di concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale appartenente all’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione con il profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico – ex Cat. D - da assegnare presso l’A.D. Lavori Pubblici ”.
Con la determinazione dirigenziale n. 222 del 23 giugno 2025 è stato poi corretto un errore materiale presente nel titolo del bando, aggiungendo la precisazione che si tratta di un concorso “ per esami ”.
2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, l’arch. CC ha impugnato il provvedimento con il quale è stata indetta la nuova procedura selettiva.
Articolando un unico motivo, la parte ha preliminarmente sottolineato il favor dell’ordinamento per lo scorrimento delle graduatorie di precedenti concorsi rispetto all’avvio di nuove selezioni pubbliche e ha poi sostenuto che, nel caso in esame, la motivazione a sostegno del provvedimento impugnato sarebbe pretestuosa, illogica e contraddittoria, perché tra il concorso del 2022 e quello del 2025 non vi sarebbe alcuna difformità sostanziale, essendo le due procedure volte a reclutare personale in possesso di competenze professionali sovrapponibili.
La contraddittorietà della motivazione emergerebbe anche dal precedente operato dell’Amministrazione, atteso che, se il Comune avesse ritenuto realmente che il concorso del 2022 non fosse stato calibrato per saggiare la preparazione dei candidati anche con riferimento all’ambito dei lavori pubblici, non avrebbe convocato il ricorrente, prima di bandire il nuovo concorso, per un colloquio finalizzato alla copertura dello stesso posto.
Del resto, il ricorrente sarebbe indubbiamente in possesso di tutte le competenze richieste per la posizione oggetto della selezione, essendo attualmente in servizio, con la medesima qualifica di istruttore direttivo tecnico, in un altro Comune, presso un Dipartimento che si occupa prevalentemente di ricostruzione post sisma.
3. Il Comune di Narni, costituitosi in giudizio, ha depositato documenti e una memoria, con la quale ha svolto articolate controdeduzioni nei confronti delle censure contenute nel ricorso.
4. All’esito della camera di consiglio del 2 settembre 2025, questo Tribunale ha emesso l’ordinanza n. 78 del 2025, con la quale ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di quanti hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura.
5. Il ricorrente ha eseguito l’incombente a suo carico, dandone evidenza nel fascicolo processuale.
6. Alla camera di consiglio del 18 novembre 2025 la causa è stata chiamata e discussa e, previo avviso alle parti della possibile definizione del giudizio mediante sentenza in forma semplificata, è stata trattenuta in decisione.
Ritiene preliminarmente il Collegio che sussistano tutti i presupposti per la decisione della controversia all’esito della fase cautelare, ai sensi dell’articolo 60 cod. proc. amm.
7. Ciò posto, il ricorso è fondato, per le ragioni che si passa a esporre.
8. Come è noto, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, nella sentenza n. 14 del 28 luglio 2011, ha affermato il principio di diritto secondo il quale “ In presenza di graduatorie concorsuali valide ed efficaci, l’amministrazione, se stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale, anche qualora scelga l’indizione di un nuovo concorso, in luogo dello scorrimento delle graduatorie vigenti ”.
Nel percorso argomentativo della predetta decisione si è affermato, in particolare, che “ Il dovere di motivazione dell’atto di indizione del concorso (...) rileva in una duplice direzione:
- evidenzia l’interesse pubblico dell’amministrazione sotteso alla scelta compiuta;
- indica l’attenta considerazione degli interessi giuridici facenti capo ai soggetti collocati in graduatorie ancora efficaci ” (§ 47).
È stato, inoltre, rimarcato che “ sul piano dell’ordinamento positivo, si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l’opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace ”, in quanto “ Quest’ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l’indizione del nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico ” (§ 50).
L’Adunanza plenaria ha, poi, chiarito che “ La riconosciuta prevalenza delle procedure di scorrimento non è comunque assoluta e incondizionata ” (§ 51), evidenziando, tra l’altro, che “ può acquistare rilievo l’intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace, con particolare riguardo al contenuto delle prove di esame e ai requisiti di partecipazione ” (§ 54) e che, inoltre, “ deve attribuirsi risalto determinante anche all’esatto contenuto dello specifico profilo professionale per la cui copertura è indetto il nuovo concorso e alle eventuali distinzioni rispetto a quanto descritto nel bando relativo alla preesistente graduatoria ” (§ 55).
Questi principi hanno trovato costante applicazione da parte della giurisprudenza successiva, anche di questo Tribunale, il quale, richiamando gli indirizzi interpretativi dell’Adunanza plenaria, ha avuto modo di affermare che “ Nel motivare l’opzione preferita, l’amministrazione deve tenere nel massimo rilievo la circostanza che l’ordinamento attuale afferma un generale favore per l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso ” (TAR Umbria, 27 maggio 2022, n. 362). Su questa base, la medesima sentenza è pervenuta a ritenere che, in presenza di una “ sovrapposizione, quanto meno parziale, dei profili professionali oggetto dei due bandi, la decisione dell’Amministrazione di procedere ad una nuova procedura concorsuale avrebbe dovuto recare adeguata motivazione che desse conto delle particolari circostanze di fatto e delle ragioni di interesse pubblico ritenute prevalenti, tali da giustificare la scelta di non procedere allo scorrimento della precedente graduatoria e di sacrificare, così, l’interesse dei candidati idonei collocati nella stessa (cfr., tra le ultime, TAR Toscana, sez. I, 2 febbraio 2021, n. 179; TAR Campania, Napoli, sez. V, 5 ottobre 2020, n. 4273; TAR Campania, Salerno, sez. I, 14 giugno 2019, n. 1008; TAR Puglia, Bari, sez. I, 24 gennaio 2019, n. 91) ”.
9. Facendo applicazione dei principi ora richiamati nel caso oggetto della presente controversia, deve osservarsi che il concorso del 2022, in esito al quale il ricorrente si è collocato tra gli idonei, e la nuova procedura indetta nel 2025 risultano sostanzialmente sovrapponibili.
9.1. Anzitutto, entrambi i concorsi hanno ad oggetto il reclutamento di personale da inquadrare nel medesimo profilo professionale di “ istruttore direttivo tecnico ”.
9.2. Per quanto riguarda i titoli di accesso, oltre al possesso della patente di guida di categoria B o superiore, prevista in tutti e due i concorsi:
- il bando del 2022 richiedeva: “ a) diploma di laurea (Ordinamento ante L. 509/99) o di Laurea specialistica/Magistrale (Ordinamento post L. 509/99), in Ingegneria o Architettura, o titoli di studio equipollenti ai sensi di legge; b) Abilitazione professionale mediante esame di stato ai sensi del D.M. 155/98; c) Iscrizione all’Ordine Professionale degli Ingegneri o Architetti ”;
- il bando del 2025 richiede: (i) “ uno dei seguenti titoli di studio: Laurea (L), Diploma di laurea (vecchio ordinamento), Laurea Magistrale (LM); Laurea Specialistica (LS) in Architettura (qualsiasi indirizzo) e in Ingegneria (qualsiasi indirizzo) ”; (ii) “ l’abilitazione all’esercizio della professione (indicare la sezione dell’Albo alla quale si è iscritti) ”.
Si tratta di titoli sovrapponibili, atteso che l’unica differenza consiste nel fatto che il concorso del 2022 riservava la partecipazione ai soli candidati in possesso di diploma di laurea c.d. vecchio ordinamento o di laurea magistrale in ingegneria o architettura, mentre il concorso del 2025 include anche quanti siano in possesso di una laurea (L) del nuovo ordinamento, ossia di un titolo universitario di primo livello.
Il bando del 2022 era, quindi, persino più selettivo di quello del 2025, in quanto, ferma restando l’identità degli ambiti di studio di riferimento (ingegneria e architettura), era volto a reclutare soggetti in possesso di titoli attestanti una maggiore qualificazione.
9.3. Sovrapponibile è pure la struttura dei due concorsi, articolati entrambi in una prova scritta e una orale.
L’unica differenza attiene al fatto che il concorso del 2022 prevedeva, ai fini dell’accesso alla prova scritta, una fase di preselezione per titoli, il cui punteggio non concorreva alla graduatoria finale.
9.4. Anche per quanto riguarda il contenuto delle prove d’esame non sono ravvisabili apprezzabili differenze tra i due concorsi, contrariamente a quanto affermato dal Comune.
9.4.1. Il bando del 2025 enfatizza particolarmente, in effetti, la verifica delle conoscenze dei candidati in materia di contratti pubblici, nonché di transizione digitale e project management , e indica dettagliatamente, inoltre, i contenuti del programma d’esame per ciascuna materia oggetto delle prove (v. articolo 8).
Nonostante la diversa impostazione redazionale del nuovo bando, le competenze professionali oggetto di accertamento risultano, tuttavia, sostanzialmente sovrapponibili a quelle del precedente concorso.
9.4.2. Il bando del 2025 prevede, infatti, un programma d’esame comprendente: “ Diritto Amministrativo ”; “ Legislazione sui Lavori Pubblici ”; “ Ordinamento degli Enti Locali ”; “ Normativa in materia di Sicurezza nei Cantieri ”; “ Nozioni di Urbanistica ed Edilizia ”; “ Espropriazione per Pubblica Utilità ”; “ Tecniche di Progettazione e Direzione Lavori ”; “ Contabilità Pubblica e Finanza Locale ”; “ Transizione Digitale e Project Management ” (materia comprendente, a sua volta: “ Building Information Modeling (IM) ”, “ Geographic Information System (GIS) ” e “ Project Management ”); “ Informatica ”; “ Lingua Inglese ”.
Per quanto riguarda, in particolare, la materia “ Legislazione sui Lavori Pubblici ”, il programma d’esame include “ Il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.) e relativi atti di attuazione, con particolare riferimento a:
• Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture.
• Fasi della progettazione e della esecuzione dei lavori pubblici, con focus sui metodi e strumenti digitali (IM, GIS) previsti dalla normativa.
• Ruoli e responsabilità del Responsabile Unico del Progetto (RUP), Direttore dei Lavori, Direttore dell’Esecuzione, in un’ottica di Project Management integrato.
• Contabilità dei lavori, varianti, sospensioni, riserve ”.
9.4.3. Il bando del 2022 prevedeva:
- una prova scritta avente ad oggetto “ Nozioni di diritto amministrativo; legislazione urbanistica Nazionale e Regionale; legislazione sui lavori pubblici (progettazione, appalto, direzione lavori, contabilità e collaudo di opere pubbliche e sul loro finanziamento) sulla espropriazione per pubblica utilità, sulla tutela ambientale e sul patrimonio dello Stato; attività catastali, topografia, estimo ”;
- una prova orale “ sulle stesse materie oggetto della prova scritta, nonché su:
• Nozioni di urbanistica ed edilizia; legislazione sugli Enti Locali; diritto civile, elementi di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello stato; materie oggetto delle prove scritte; normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
• Verifica eventualmente anche a carattere teorico-pratico del livello di conoscenza dell’informatica di base dei programmi di videoscrittura e di calcolo, quali i prodotti “OFFICE”, dei Programmi per la Progettazione Assistita “CAD” e di Sistemi “GIS”. La prova consisterà nello sviluppo sintetico di un elaborato grafico e nella redazione su programmi di scrittura digitale di un tema dettato al momento, con una breve descrizione del procedimento seguito al fine di illustrare la logica seguita ”;
- la verifica nell’ambito del medesimo colloquio orale anche della conoscenza della lingua inglese.
9.4.4. Entrambi i bandi contemplano, pertanto, l’accertamento di competenze professionali tanto in materia di contratti pubblici, quanto di urbanistica ed edilizia, come è, del resto, ragionevole, trattandosi di procedure selettive volte al reclutamento di ingegneri o architetti, i quali, indipendentemente dall’iniziale destinazione a una determinata articolazione organizzativa, sono pur sempre inquadrati nel ruolo tecnico del Comune.
9.4.5. D’altro canto, il fatto che i contenuti della materia “ Legislazione sui Lavori Pubblici ” siano indicati in modo più dettagliato nel bando del 2025 rispetto a quello del precedente concorso non implica, di per sé, la diversità sostanziale delle competenze professionali oggetto di accertamento nelle due procedure, atteso che il bando del 2022 richiedeva pur sempre la verifica delle conoscenze dei candidati in materia di “ progettazione, appalto, direzione lavori, contabilità e collaudo di opere pubbliche e sul loro finanziamento ”.
9.4.6. Anche la circostanza che il bando del 2025 faccia riferimento ripetutamente, accanto alla conoscenza dei sistemi CAD e GIS (già menzionati nel primo bando), pure al sistema IM e al project management non consente di ravvisare una differenza significativa.
Sotto un primo profilo, deve infatti osservarsi che la sintetica enunciazione delle materie del bando del 2022 si prestava a includere, in certa misura, l’accertamento di conoscenze anche in tali ultimi ambiti. Ad esempio, come evidenziato dal ricorrente, nella materia “ Informatica ” il bando del 2025 richiede la “ Conoscenza (...) dei software specifici per IM (es. Revit, Archicad, Allplan) ” e, al riguardo, deve osservarsi che il software ArchiCAD è un programma CAD ( computer-aided design ), per cui la capacità di utilizzo di tale software era oggetto di accertamento anche nel primo concorso.
Sotto altro profilo, e in ogni caso, non può seriamente dubitarsi del fatto che si tratti di meri aspetti di dettaglio, non idonei a determinare, di per sé soli, una modifica sostanziale dell’oggetto della selezione.
10. La motivazione posta dal Comune a sostegno della scelta di indire un nuovo concorso si rivela, perciò, illogica, in quanto basata esclusivamente su una ritenuta diversità delle conoscenze tecniche richieste nelle due procedure, che in verità non risulta riscontrabile.
11. A fronte di queste considerazioni, non coglie nel segno l’affermazione, contenuta nelle difese del Comune, secondo la quale la legittimità della scelta operata dall’Amministrazione risiederebbe nel fatto che il posto da coprire sarebbe di nuova istituzione, per cui vi sarebbe un divieto almeno tendenziale di ricorrere allo scorrimento della graduatoria, ai sensi dell’articolo 91, comma 4, del Testo unico sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
11.1. La disposizione ora richiamata dispone quanto segue: “ Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso medesimo ”.
Nella richiamata sentenza n. 14 del 2011, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che “ La regola, sebbene contenuta nella disciplina degli enti locali, risulta espressiva di un principio generale e, pertanto, trova applicazione comune anche alle altre amministrazioni pubbliche ” (§ 36).
L’articolo 17, comma 1- bis , del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (“ Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica ”), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha poi stabilito che “ Per l’attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell’articolo 91 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ”.
Con riguardo a quest’ultima previsione, la giurisprudenza ha affermato che “ Va (...) condivisa l’interpretazione offerta dalla Corte di conti (Sez. contr. Sardegna, deliberazione n. 85 del 2020 cit.) secondo cui, in ipotesi di eventuale deroga al divieto di cui all’art. 91, comma 4, TUEL, si impone all’Amministrazione un obbligo motivazionale più pregnante idoneo a sorreggere le determinazioni inerenti il reclutamento del personale, con ciò facendo intendere che la deroga è conseguente ad una valutazione discrezionale e non è un obbligo imposto per legge. Ciò anche al fine di ritenere che la disciplina contenuta nell’art. 91, comma 4, del TUEL, in assenza di modifiche espresse o di fenomeni di abrogazione implicita, risulta vigente e da osservare (cfr. Deliberazione n. 72/2019/PAR – Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Puglia) ” (Cons. Stato, Sez. V, 11 aprile 2025, n. 3140).
11.2. Ciò premesso, con riguardo al caso oggetto del presente giudizio risulta dirimente la considerazione dei seguenti aspetti:
- il fatto che oggetto del bando del 2025 sia un posto di nuova istituzione o trasformazione, come sostenuto in giudizio dalla difesa comunale, non risulta dal provvedimento impugnato, ove si fa riferimento alla copertura di “ posti vacanti ”;
- anche ove tale circostanza fosse riscontrabile, in ogni caso dovrebbe rilevarsi che la stessa non è stata posta alla base della determinazione dell’Amministrazione, la quale ha motivato la scelta di indire un nuovo concorso esclusivamente in ragione della ritenuta diversità delle conoscenze oggetto di accertamento nell’ambito delle due procedure.
11.3. Va quindi omesso in questa sede ogni approfondimento in ordine alle predette difese articolate dal Comune, trattandosi di considerazioni che non possono assumere rilievo al fine di far emergere la legittimità dell’operato dell’ente.
12. Il ricorso deve dunque essere accolto e, per l’effetto, va disposto l’annullamento dell’impugnata determinazione di indizione del concorso “ per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale appartenente all’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione con il profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico – ex Cat. D - da assegnare presso l’A.D. Lavori Pubblici ”.
13. Ai fini del riesercizio del potere, l’Amministrazione dovrà verificare l’applicabilità delle disposizioni normative da ultimo richiamate, provvedendo in ogni caso a motivare puntualmente le determinazioni assunte.
14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Narni al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano nell’importo di euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RA AR, Presidente
LO RA Di AU, Consigliere, Estensore
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO RA Di AU | RA AR |
IL SEGRETARIO