CA
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato in esito a pubblica udienza del 29 gennaio 2025 e ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 3150/2023 avente ad oggetto appello alla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2234/2023 pubblicata il 5 giugno
223 e notificata il 7 giugno 2023 in materia di opposizione a precetto, vertente
TRA
c.f. , in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avvocato Lidia Gallo (c.f. ), del foro di Santa Maria Capua CodiceFiscale_1
Vetere albo speciale, come da mandato in calce alla citazione in appello rilasciata dal sindaco giusta determina dirigenziale n. 819 del 20 giugno 2023, elettivamente domiciliato presso la alla Piazza Vanvitelli, n. 69 ed ai fini del presente giudizio elettivamente CP_1
domiciliato in Napoli, via Pietro Coletta n. 12 presso lo studio dell'Avvocato Francesco
Casertano, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale lidia. aserta.it Email_1 Pt_1
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, con sede in , viale delle Industrie n. 12, p.i. , in persona del Pt_1 P.IVA_2
liquidatore pro tempore dott.ssa , nata a [...] il 21 marzo CP_3
1949, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avvocato Giorgio Di Majo (p.i. CodiceFiscale_2
) e con lo stesso elettivamente domiciliato in , alla via Politano n. 6, in P.IVA_3 Pt_1
virtù di mandato rilasciato in primo grado, nel procedimento di opposizione al precetto 1 iscritto al n. 1311/2020 R.G. (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere) da intendersi in calce alla comparsa di costituzione in appello, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale Email_2
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato alla Controparte_2
a mezzo p.e.c. in data 4 luglio 2023 e iscritto a ruolo il giorno successivo,
[...] il in persona del suo sindaco ha impugnato la sentenza n. 2234/2023 Parte_1
pubblicata il 5 giugno 223 e notificata il 7 giugno 2023 con cui il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere ha ridotto la somma precettata in data 19 gennaio 2022, riducendola da €
2.539.284,60 ad € 1.931.712,60 e compensando integralmente le spese del giudizio. Con
l'appello ha chiesto, previa sospensione ai sensi dell'art. 283 c.p.c. dell'efficacia esecutiva dell'impugnata statuizione, di riformarla con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
A supporto del gravame ha articolato due motivi con cui ha dedotto violazione di legge laddove il giudice di prime cure avrebbe decurtato i pagamenti effettuati dal Parte_1
dagli interessi e non dal capitale e errato il calcolo di quest'ultimi portati dal decreto
[...]
ingiuntivo del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 758/2007 perché il conteggio terminerebbe dalla data del dissesto del non potendosi estendere oltre. Parte_1
L'appellante ha chiesto la modifica della prefata statuizione in favore di una pronuncia che affermi che la somma da pagare è pari ad € 968.046,81, così calcolata: sorta iniziale
1.200.000,00, da cui detrarre quanto pagato, ossia € 668.370,66, che genera un credito di €
531.629,47 per sorta capitale residua del provvedimento monitorio n. 758/2007, cui sommare € 436.417,47 per interessi di mora calcolati dalla data del decreto ingiuntivo - 24 giugno 2008 - fino alla data della dichiarazione di dissesto: 31 dicembre 2017.
2. Si è costituita impugnando e Controparte_2 contestando tutto quanto ex adverso dedotto, concludendo per sentire dichiarare inammissibile l'appello proposto e comunque rigettarlo perché infondato in fatto ed in diritto, condannando il in persona del suo sindaco, al pagamento delle Parte_1 spese e delle competenze per il doppio grado di giudizio e per la fase sub - procedimentale ai sensi dell'art. 283 c.p.c..
3. In grado di appello non è stata svolta attività istruttoria. 2 Non è stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado ma si è accertata la consultabilità di quello telematico.
L'udienza di discussione è stata aggiornata per permettere alle parti di depositare nel fascicolo telematico quanto già prodotto in primo grado.
All'esito dell'udienza di discussione la Corte ha riservato la decisione.
4. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del primo grado del giudizio.
4.1. La in data 19 gennaio 2022, ha notificato atto di CP_2 Controparte_2
precetto con il quale ha intimato al di corrispondere entro giorni dieci Parte_1
la complessiva somma tuttora dovuta di € 2.539.284,60 in forza del decreto ingiuntivo n.
758/2007 reso dal giudice univo del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per la cifra iniziale di € 4.906.571,76 oltre interessi ed oneri accessori, dichiarato esecutivo il 7 novembre
2007 e del quale il Comune ha provveduto al pagamento parziale.
Nel precetto ha indicato tuttora dovuta la somma di € 1.200.000,00 per sorte capitale residua,
€ 1.334.631,78 per interessi moratori dal 24 giugno 2008 ed € 4.652,82 per spese del decreto ingiuntivo e successive occorrende, per un totale di € 2.534.631,78 oltre accessori e spese successive.
Per inciso va detto – per averlo ricordato il nella sua opposizione – che il titolo Pt_1 posto a base del precetto, ossia il decreto ingiuntivo n. 758/2007, è stato oggetto di un giudizio di ottemperanza di giudicato, e che il T.A.R. della Campania, con sentenza n.
21098/2008, ha nominato il commissario ad acta. Tuttavia, essendo nelle more stati notificati vari atti di pignoramento presso terzi, il commissario ad acta ha chiesto chiarimenti al T.A.R. che, con ordinanza n. 388/2010, ha così statuito: “la conclamata situazione di mancanza di liquidità derivante dai pignoramenti presso il Comune di (terzo) effettuati da creditori della Pt_1
SACE S.p.A. rende, allo stato, le somme presenti nelle casse comunali indisponibili per soddisfare il credito portato dal decreto ingiuntivo in esecuzione con il presente giudizio … per quanto appena evidenziato … deve necessariamente sospendersi l'azione per l'esecuzione del giudicato lasciando le somme pignorate nella disponibilità del giudice dell'esecuzione civile” esonerandolo ad “astenersi dal compiere atti necessari per mettere materialmente la somma a disposizione della società ricorrente”.
3 4.2. Il fatta la superiore precisazione, ha opposto il suddetto atto di Parte_1
precetto impugnando e contestando tutto quanto dedotto ed eccepito da controparte perché
a suo parere infondato in fatto ed in diritto, evidenziando che a seguito di opportune verifiche presso gli uffici competenti, avrebbe riscontrato l'esecuzione di vari pagamenti da ricondurre alle fatture oggetto del decreto ingiuntivo n. 758/2007: fattura n. 28 del 25 settembre 2006; fattura n. 9 del 16 febbraio 2007; fattura n. 15 del 6 aprile 2007; fatture n. 16 e 17 del 3 maggio 2007; fatture n. 18 e 19 del 4 giugno 2007.
Ha indicato ad esse relative i seguenti mandati:
n. 3431 del 12 settembre 2011 per € 15.520,44;
n. 3436 del 12 settembre 2011 per € 17.628,80;
n. 3438 del 12 settembre 2011 per € 15.757,10;
n. 3440 del 12 settembre 2011 per € 26.335,25;
n. 3448 del 15 settembre 2011 per € 166.376,52;
n. 3664 del 10 ottobre 2011 per € 10.894,34;
n. 3666 del 11 ottobre 2011 per € 1.257,98;
n. 3670 del 11 ottobre 2011 per € 2.121,80;
n. 3677 del 11 ottobre 2011 per € 1.604,51;
n. 3682 del 11 ottobre 2011 per € 1.604,51;
n. 3684 del 11 ottobre 2011 per € 1.604,51;
n. 4388 del 14 agosto 2009 per € 19.892,44;
n. 4389 del 14 agosto 2009 per € 13.214,59;
n. 4750 del 30 dicembre 2011 per € 109.879,45;
n. 4751 del 30 dicembre 2011 per € 167.224,54, per un totale di € 570.916,78.
Ha poi ricordato altri pagamenti eseguiti dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione con la dichiarazione del primo dissesto finanziario dell'ente, risalente all'anno 2011, a seguito di istanza di ammissione alla massa passiva di alcuni creditori della CP_2 relativamente al medesimo titolo recato dal decreto ingiuntivo n. 758/07, per un totale di €
35.655,22. 4 Precisamente, ha fatto riferimento ai seguenti mandati:
n. 255 del 25 marzo 2015 per € 1.584,74;
n. 421 del 13 maggio 2015 per € 789,93;
n. 516 del 3 luglio 2015 per € 1.166,74;
n. 398 del 20 luglio 2016 per € 27.161,17;
n. 686 del 2 ottobre 2015 per € 4.952,64.
Ha infine genericamente ricordato l'iniziativa di inserimento nella massa passiva del dissesto comunale da altri creditori a seguito della dichiarazione di dissesto bis (giusta delibera del Consiglio comunale n. 28 del 23 aprile 2018) e l'atto di intervento nella procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
All'esito delle superiori specificazioni ha evidenziato come la somma richiesta dal precetto sia sproporzionata e calcolata senza considerare pagamenti eseguiti, con ripercussione anche sul calcolo degli interessi richiesti. A parere della difesa comunale, dunque, le molteplici omissioni travolgerebbero l'efficacia dell'intero atto opposto, rendendolo nullo.
4.3. La ha resistito alle obiezioni avversarie perorando Controparte_2
la tesi della legittimità della sua iniziativa.
5. Con la sentenza n. 2234/2023 oggetto dell'odierna impugnazione il Tribunale
ha accolto l'opposizione – che ha qualificato all'esecuzione ai sensi dell'art. Parte_2
615 c.p.c. - dichiarando nullo il precetto per la parte di somma eccedente l'importo di €
1.931.712,60, compensando integralmente le spese del presente giudizio.
Nel prendere atto dei pagamenti documentati per complessivi € 607.572,00 (di cui €
570.916,78 a tacitazione di alcune fatture richieste in pagamento con il ricorso monitorio e €
36.655,22 – ma in realtà qui è contenuto un errore di calcolo in quanto la somma dichiarata dal e documentata dai mandati è di € 35.655,22 - per pagamenti eseguiti dalla Pt_1
Commissione Straordinaria di Liquidazione con la dichiarazione del primo dissesto finanziario dell'ente a seguito di istanza di ammissione alla massa passiva di alcuni creditori della , ha ridotto ad € 1.931.712,60 la somma fino alla concorrenza della quale ha CP_2 ritenuto valido il precetto.
6. La qualificazione della domanda giudiziale correttamente eseguita dal giudice di prime cure, non contesta dalle parti in lite, rende ammissibile l'appello che è stato per altro proposto tempestivamente – ossia nei termini di cui all'art. 325 c.p.c. - e in conformità all'art. 342 c.p.c.. 5 7. Nel primo motivo d'opposizione il ha deplorato errori di calcolo nell'indicazione Pt_1
della somma realmente dovuta e errato deconto di quanto pagato dalla somma complessivamente indicata per interessi e capitale, laddove la corretta imputazione avrebbe dovuto erodere la sorta. Ha così ritenuto, al netto dei pagamenti eseguiti, un importo di gran lunga inferiore.
7.1. Il motivo è fondato solo in marginale misura.
Nel corso del giudizio di primo grado il ha dimostrato d'avere eseguito pagamenti Pt_1
ulteriori, da aggiungere a quelli per le quali la somma precettata è stata già ridotta.
Si tratta delle seguenti somme:
€ 268,61 con il mandato di pagamento n. 200 del 18 marzo 2015 a titolo di spese per pignoramento all'Avvocato CP_4
€ 17.484,01 con il mandato di pagamento n. 351 del 18 novembre 2022:
€ 12.417,56 con il mandato di pagamento n. 417 del 1° dicembre 2022;
€ 2.750,79 con il mandato di pagamento n. 418 del 1° dicembre 2022;
€ 316,83 per reversale in atti;
€ 13.870,95 con il mandato di pagamento n. 435 del 2 dicembre 2022;
€ 14.534,37 con il mandato di pagamento n. 17 del 9 gennaio 2023 in favore del dipendente in forza di un pignoramento presso il Comune, debitore del suo Controparte_5
debitore e destinatario di un pignoramento presso terzi documentato in atti.
Il conteggio complessivo di quanto corrisposto sulla base di ciò che risulta documentato in atti corrisponde a quanto riportato dalla difesa del che richiama pedissequamente Pt_1
la determina del Registro Unico n. 819 del 20 giugno 2023 laddove indica che la misura complessiva dei pagamenti da detrarre dal debito comunale ammonti ad € 668.370,66.
È vero che in alcuni casi si tratta di pagamenti effettuati nel corso del giudizio, ma è altrettanto certo che i relativi documenti siano stati prodotti fin dal primo grado del giudizio e che la loro confutazione ha piuttosto investito il tema che non sarebbe sempre documentata la reale esecuzione dei mandati.
Sennonché, a questo riguardo giova ricordare come la comunicazione dell'ente con cui viene portata a conoscenza del creditore l'avvenuta emissione del mandato di pagamento, ancorché senza trasmetterne copia (che qui tuttavia c'è), esclude che il creditore possa fare ricorso all'azione esecutiva e intimare il precetto, atteso che i pagamenti dell'Amministrazione locale (ma il principio è estensibile all' vengono eseguiti CP_6
6 attraverso il tesoriere e nella sede di questo o dell'equipollente organo straordinario
(Cassazione civile, n. 23084 del 16 novembre 2005 e, più recentemente, Cassazione civile, sez. III, 13.03.2024, n. 6734).
Non può invece essere condiviso il ragionamento del medesimo Ufficio quanto all'imputazione dei pagamenti che avrebbero eroso la sorte capitale, per cui la decisione del
Tribunale sarebbe errata nella parte in cui ha sottratto quanto pagato dall'importo comprensivo di credito e interessi.
Insegna infatti la Suprema Corte (Cassazione civile, sez. II, 16.05.2024, n. 13567) che nelle obbligazioni pecuniarie che traggono fondamento in debiti di valuta (e qui certamente non sussiste alcuna possibilità di legare il debito ad un debito di valore, mentre la sua certezza e liquidità deriva dal titolo costituito dal decreto ingiuntivo), in ipotesi di pagamento parziale, il versamento va imputato agli interessi e non al debito capitale.
Tale criterio legale di imputazione posto dall'articolo 1194 c.c., non costituisce fatto che debba essere specificamente dedotto in funzione del raggiungimento di un determinato effetto giuridico e si risolve in una conseguenza automatica di ogni pagamento.
L'art. 1194 c.c., invero, vieta al debitore qualsivoglia decisione unilaterale in merito all'imputazione dei pagamenti effettuati e volti a scontare capitale e/o interessi per cui l'indicazione unilaterale dal che ha esternato la sua volontà con l'opposizione è Pt_1
tamquam non esset.
Ai sensi e per gli effetti del suindicato articolo, non soltanto il debitore non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi o alle spese senza il consenso del creditore, ma ogni corresponsione di somme a debito in favore del debitore va sempre imputato primariamente agli interessi.
Tra l'altro, la Corte di Cassazione (Cassazione civile, sez. I, ordinanza n. 3644 del 2 febbraio
2021) ha avuto modo di chiarire che l'imputazione del pagamento è una facoltà che inerisce ad un rapporto obbligatorio di debito - credito principale che va esercitata dal debitore all'atto del pagamento a pena di inefficacia e che, se esercitata successivamente, è efficace solo se vi sia il consenso del creditore, senza che possa configurarsi una prescrizione della facoltà di imputazione, potendo venire in rilievo esclusivamente la prescrizione del diritto di credito cui essa inerisce.
Nel caso di specie né la ha prestato Controparte_2
consenso, né il ha manifestato la volontà di imputare i pagamenti in Parte_1
7 conto di interesse, limitandosi a depositare, nel procedimento di primo grado, le contabili dei bonifici effettuati in qualità di terzo pignorato.
Ebbene, nella sua opposizione il non ha negato d'avere eseguito pagamenti, ossia Pt_1 adempimenti parziali, ma senza un valido riferimento normativo ritiene d'imputarli, in difetto d'alcun consenso della parte creditrice, ai sensi dell'art. 1194, comma 2, c.c., in conto capitale.
Inoltre, contesta come inesatta l'imputazione fatta dalla parte creditrice ma non consente di svolgere alcun diverso calcolo, avendo prodotto solamente i mandati e talvolta le quietanze, ma non anche una diversa ipotesi di calcolo degli accessori tempo per tempo maturati.
Essi, al contrario, sono stati da conteggiati sulla sorte che non è stata ridotta dai CP_2
pagamenti parziali eseguiti (come da questa precisato con nota sintetica del proprio contabile anche in occasione dell'udienza di discussione celebrata in presenza dinanzi alla
Corte distrettuale).
A tale assenza di prova ha replicato l'appellata che ha prodotto il titolo e ragionato del credito tuttora esistente considerando le affermazioni della controparte, della quale ha sviluppato infatti il ragionamento e il calcolo.
L'unico dato credibile è quello secondo cui la somma precettata vada ridotta – per effetto di pagamenti per lo più successivi alla sua notifica – di € 668.370,66.
Quanto al resto, deve trovare anche in questa sede applicazione il principio (da ultimo ribadito da Cassazione civile, sez. I, 11.04.2024, n. 9757) per il quale l'onere probatorio gravante, a norma dell'articolo 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero, come nella fattispecie, su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l'applicazione di tale regola dia luogo a un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all'articolo 24 della Costituzione e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio.
8. Come seconda ragione d'impugnazione il ritiene di arrestare il conteggio degli Pt_1
interessi alla data del dissesto, ossia al 31 dicembre 2017.
8.1. Il motivo è infondato.
Gli interessi sono dovuti anche se il è in dissesto. Parte_1
8 In passato, la Corte Costituzionale, con sentenza 269 del 7 – 17 luglio 1998, ha chiarito che qualora un ente locale cada in dissesto finanziario, i frutti e gli accessori del credito maturano anche successivamente all'apertura della procedura concorsuale, con la sola precisazione che durante tutto il periodo del dissesto essi non siano opponibili all'Amministrazione.
Pertanto, il secondo motivo di appello proposto va respinto in ragione del fatto che non vi
è alcuna norma nell'ordinamento giuridico che pone il blocco della maturazione degli interessi in favore di un Ente locale in dissesto. La prefata giurisprudenza costituzionale
(sentenza n. 269/1998 cit.) ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità della previgente disposizione recata dall'art. 81, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1995,
n. 77, recante «Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali», come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, recante «Disposizioni correttive del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali» precisando che, “in coerenza con le caratteristiche di una procedura concorsuale, la disposizione relativa agli accessori del credito ha la finalità di determinare esattamente la consistenza della massa passiva da ammettere al pagamento nell'ambito del dissesto dell'ente locale, ma essa non implica l'estinzione dei crediti non ammessi o residui, i quali, conclusa la procedura di liquidazione, potranno essere fatti valere nei confronti dell'ente risanato”.
Da questo precedente si chiarisce che la norma in commento stabilisce un regime di temporanea inesigibilità degli accessori del credito, strumentale alla liquidazione della massa passiva dell'ente locale, ma destinato a cessare con la chiusura delle attività dell'organo straordinario di liquidazione.
9. Ne consegue che in parziale accoglimento del primo motivo d'appello la somma precettata va ulteriormente ridotta ad € 1.870.913,47 che per altro è prossima a quella che risulta alla data anche dal conteggio di CP_2
In questi limitati termini va accolta l'impugnazione.
10. La qualità delle parti coinvolte dal giudizio, la complessità delle questioni dedotte e il parziale accoglimento dell'impugnazione consente di convenire con la statuizione già assunta in primo grado di fare luogo alla compensazione integrale delle spese, sussistendo ragioni gravi e singolari che coinvolgono interessi anche superindividuali.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello
9 come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
⎯ in parziale accoglimento del primo motivo d'appello alla sentenza del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere n. 2234/2023 pubblicata il 5 giugno 223 e notificata il 7 giugno 2023 riduce le somme recate dal precetto che ha notificato Controparte_2 in data 19 gennaio 2022 e opposto dal ad € 1.870.913,47; Parte_1
⎯ compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella pubblica udienza del 29 gennaio 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato in esito a pubblica udienza del 29 gennaio 2025 e ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 3150/2023 avente ad oggetto appello alla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2234/2023 pubblicata il 5 giugno
223 e notificata il 7 giugno 2023 in materia di opposizione a precetto, vertente
TRA
c.f. , in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avvocato Lidia Gallo (c.f. ), del foro di Santa Maria Capua CodiceFiscale_1
Vetere albo speciale, come da mandato in calce alla citazione in appello rilasciata dal sindaco giusta determina dirigenziale n. 819 del 20 giugno 2023, elettivamente domiciliato presso la alla Piazza Vanvitelli, n. 69 ed ai fini del presente giudizio elettivamente CP_1
domiciliato in Napoli, via Pietro Coletta n. 12 presso lo studio dell'Avvocato Francesco
Casertano, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale lidia. aserta.it Email_1 Pt_1
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, con sede in , viale delle Industrie n. 12, p.i. , in persona del Pt_1 P.IVA_2
liquidatore pro tempore dott.ssa , nata a [...] il 21 marzo CP_3
1949, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avvocato Giorgio Di Majo (p.i. CodiceFiscale_2
) e con lo stesso elettivamente domiciliato in , alla via Politano n. 6, in P.IVA_3 Pt_1
virtù di mandato rilasciato in primo grado, nel procedimento di opposizione al precetto 1 iscritto al n. 1311/2020 R.G. (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere) da intendersi in calce alla comparsa di costituzione in appello, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale Email_2
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato alla Controparte_2
a mezzo p.e.c. in data 4 luglio 2023 e iscritto a ruolo il giorno successivo,
[...] il in persona del suo sindaco ha impugnato la sentenza n. 2234/2023 Parte_1
pubblicata il 5 giugno 223 e notificata il 7 giugno 2023 con cui il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere ha ridotto la somma precettata in data 19 gennaio 2022, riducendola da €
2.539.284,60 ad € 1.931.712,60 e compensando integralmente le spese del giudizio. Con
l'appello ha chiesto, previa sospensione ai sensi dell'art. 283 c.p.c. dell'efficacia esecutiva dell'impugnata statuizione, di riformarla con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
A supporto del gravame ha articolato due motivi con cui ha dedotto violazione di legge laddove il giudice di prime cure avrebbe decurtato i pagamenti effettuati dal Parte_1
dagli interessi e non dal capitale e errato il calcolo di quest'ultimi portati dal decreto
[...]
ingiuntivo del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 758/2007 perché il conteggio terminerebbe dalla data del dissesto del non potendosi estendere oltre. Parte_1
L'appellante ha chiesto la modifica della prefata statuizione in favore di una pronuncia che affermi che la somma da pagare è pari ad € 968.046,81, così calcolata: sorta iniziale
1.200.000,00, da cui detrarre quanto pagato, ossia € 668.370,66, che genera un credito di €
531.629,47 per sorta capitale residua del provvedimento monitorio n. 758/2007, cui sommare € 436.417,47 per interessi di mora calcolati dalla data del decreto ingiuntivo - 24 giugno 2008 - fino alla data della dichiarazione di dissesto: 31 dicembre 2017.
2. Si è costituita impugnando e Controparte_2 contestando tutto quanto ex adverso dedotto, concludendo per sentire dichiarare inammissibile l'appello proposto e comunque rigettarlo perché infondato in fatto ed in diritto, condannando il in persona del suo sindaco, al pagamento delle Parte_1 spese e delle competenze per il doppio grado di giudizio e per la fase sub - procedimentale ai sensi dell'art. 283 c.p.c..
3. In grado di appello non è stata svolta attività istruttoria. 2 Non è stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado ma si è accertata la consultabilità di quello telematico.
L'udienza di discussione è stata aggiornata per permettere alle parti di depositare nel fascicolo telematico quanto già prodotto in primo grado.
All'esito dell'udienza di discussione la Corte ha riservato la decisione.
4. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del primo grado del giudizio.
4.1. La in data 19 gennaio 2022, ha notificato atto di CP_2 Controparte_2
precetto con il quale ha intimato al di corrispondere entro giorni dieci Parte_1
la complessiva somma tuttora dovuta di € 2.539.284,60 in forza del decreto ingiuntivo n.
758/2007 reso dal giudice univo del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per la cifra iniziale di € 4.906.571,76 oltre interessi ed oneri accessori, dichiarato esecutivo il 7 novembre
2007 e del quale il Comune ha provveduto al pagamento parziale.
Nel precetto ha indicato tuttora dovuta la somma di € 1.200.000,00 per sorte capitale residua,
€ 1.334.631,78 per interessi moratori dal 24 giugno 2008 ed € 4.652,82 per spese del decreto ingiuntivo e successive occorrende, per un totale di € 2.534.631,78 oltre accessori e spese successive.
Per inciso va detto – per averlo ricordato il nella sua opposizione – che il titolo Pt_1 posto a base del precetto, ossia il decreto ingiuntivo n. 758/2007, è stato oggetto di un giudizio di ottemperanza di giudicato, e che il T.A.R. della Campania, con sentenza n.
21098/2008, ha nominato il commissario ad acta. Tuttavia, essendo nelle more stati notificati vari atti di pignoramento presso terzi, il commissario ad acta ha chiesto chiarimenti al T.A.R. che, con ordinanza n. 388/2010, ha così statuito: “la conclamata situazione di mancanza di liquidità derivante dai pignoramenti presso il Comune di (terzo) effettuati da creditori della Pt_1
SACE S.p.A. rende, allo stato, le somme presenti nelle casse comunali indisponibili per soddisfare il credito portato dal decreto ingiuntivo in esecuzione con il presente giudizio … per quanto appena evidenziato … deve necessariamente sospendersi l'azione per l'esecuzione del giudicato lasciando le somme pignorate nella disponibilità del giudice dell'esecuzione civile” esonerandolo ad “astenersi dal compiere atti necessari per mettere materialmente la somma a disposizione della società ricorrente”.
3 4.2. Il fatta la superiore precisazione, ha opposto il suddetto atto di Parte_1
precetto impugnando e contestando tutto quanto dedotto ed eccepito da controparte perché
a suo parere infondato in fatto ed in diritto, evidenziando che a seguito di opportune verifiche presso gli uffici competenti, avrebbe riscontrato l'esecuzione di vari pagamenti da ricondurre alle fatture oggetto del decreto ingiuntivo n. 758/2007: fattura n. 28 del 25 settembre 2006; fattura n. 9 del 16 febbraio 2007; fattura n. 15 del 6 aprile 2007; fatture n. 16 e 17 del 3 maggio 2007; fatture n. 18 e 19 del 4 giugno 2007.
Ha indicato ad esse relative i seguenti mandati:
n. 3431 del 12 settembre 2011 per € 15.520,44;
n. 3436 del 12 settembre 2011 per € 17.628,80;
n. 3438 del 12 settembre 2011 per € 15.757,10;
n. 3440 del 12 settembre 2011 per € 26.335,25;
n. 3448 del 15 settembre 2011 per € 166.376,52;
n. 3664 del 10 ottobre 2011 per € 10.894,34;
n. 3666 del 11 ottobre 2011 per € 1.257,98;
n. 3670 del 11 ottobre 2011 per € 2.121,80;
n. 3677 del 11 ottobre 2011 per € 1.604,51;
n. 3682 del 11 ottobre 2011 per € 1.604,51;
n. 3684 del 11 ottobre 2011 per € 1.604,51;
n. 4388 del 14 agosto 2009 per € 19.892,44;
n. 4389 del 14 agosto 2009 per € 13.214,59;
n. 4750 del 30 dicembre 2011 per € 109.879,45;
n. 4751 del 30 dicembre 2011 per € 167.224,54, per un totale di € 570.916,78.
Ha poi ricordato altri pagamenti eseguiti dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione con la dichiarazione del primo dissesto finanziario dell'ente, risalente all'anno 2011, a seguito di istanza di ammissione alla massa passiva di alcuni creditori della CP_2 relativamente al medesimo titolo recato dal decreto ingiuntivo n. 758/07, per un totale di €
35.655,22. 4 Precisamente, ha fatto riferimento ai seguenti mandati:
n. 255 del 25 marzo 2015 per € 1.584,74;
n. 421 del 13 maggio 2015 per € 789,93;
n. 516 del 3 luglio 2015 per € 1.166,74;
n. 398 del 20 luglio 2016 per € 27.161,17;
n. 686 del 2 ottobre 2015 per € 4.952,64.
Ha infine genericamente ricordato l'iniziativa di inserimento nella massa passiva del dissesto comunale da altri creditori a seguito della dichiarazione di dissesto bis (giusta delibera del Consiglio comunale n. 28 del 23 aprile 2018) e l'atto di intervento nella procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
All'esito delle superiori specificazioni ha evidenziato come la somma richiesta dal precetto sia sproporzionata e calcolata senza considerare pagamenti eseguiti, con ripercussione anche sul calcolo degli interessi richiesti. A parere della difesa comunale, dunque, le molteplici omissioni travolgerebbero l'efficacia dell'intero atto opposto, rendendolo nullo.
4.3. La ha resistito alle obiezioni avversarie perorando Controparte_2
la tesi della legittimità della sua iniziativa.
5. Con la sentenza n. 2234/2023 oggetto dell'odierna impugnazione il Tribunale
ha accolto l'opposizione – che ha qualificato all'esecuzione ai sensi dell'art. Parte_2
615 c.p.c. - dichiarando nullo il precetto per la parte di somma eccedente l'importo di €
1.931.712,60, compensando integralmente le spese del presente giudizio.
Nel prendere atto dei pagamenti documentati per complessivi € 607.572,00 (di cui €
570.916,78 a tacitazione di alcune fatture richieste in pagamento con il ricorso monitorio e €
36.655,22 – ma in realtà qui è contenuto un errore di calcolo in quanto la somma dichiarata dal e documentata dai mandati è di € 35.655,22 - per pagamenti eseguiti dalla Pt_1
Commissione Straordinaria di Liquidazione con la dichiarazione del primo dissesto finanziario dell'ente a seguito di istanza di ammissione alla massa passiva di alcuni creditori della , ha ridotto ad € 1.931.712,60 la somma fino alla concorrenza della quale ha CP_2 ritenuto valido il precetto.
6. La qualificazione della domanda giudiziale correttamente eseguita dal giudice di prime cure, non contesta dalle parti in lite, rende ammissibile l'appello che è stato per altro proposto tempestivamente – ossia nei termini di cui all'art. 325 c.p.c. - e in conformità all'art. 342 c.p.c.. 5 7. Nel primo motivo d'opposizione il ha deplorato errori di calcolo nell'indicazione Pt_1
della somma realmente dovuta e errato deconto di quanto pagato dalla somma complessivamente indicata per interessi e capitale, laddove la corretta imputazione avrebbe dovuto erodere la sorta. Ha così ritenuto, al netto dei pagamenti eseguiti, un importo di gran lunga inferiore.
7.1. Il motivo è fondato solo in marginale misura.
Nel corso del giudizio di primo grado il ha dimostrato d'avere eseguito pagamenti Pt_1
ulteriori, da aggiungere a quelli per le quali la somma precettata è stata già ridotta.
Si tratta delle seguenti somme:
€ 268,61 con il mandato di pagamento n. 200 del 18 marzo 2015 a titolo di spese per pignoramento all'Avvocato CP_4
€ 17.484,01 con il mandato di pagamento n. 351 del 18 novembre 2022:
€ 12.417,56 con il mandato di pagamento n. 417 del 1° dicembre 2022;
€ 2.750,79 con il mandato di pagamento n. 418 del 1° dicembre 2022;
€ 316,83 per reversale in atti;
€ 13.870,95 con il mandato di pagamento n. 435 del 2 dicembre 2022;
€ 14.534,37 con il mandato di pagamento n. 17 del 9 gennaio 2023 in favore del dipendente in forza di un pignoramento presso il Comune, debitore del suo Controparte_5
debitore e destinatario di un pignoramento presso terzi documentato in atti.
Il conteggio complessivo di quanto corrisposto sulla base di ciò che risulta documentato in atti corrisponde a quanto riportato dalla difesa del che richiama pedissequamente Pt_1
la determina del Registro Unico n. 819 del 20 giugno 2023 laddove indica che la misura complessiva dei pagamenti da detrarre dal debito comunale ammonti ad € 668.370,66.
È vero che in alcuni casi si tratta di pagamenti effettuati nel corso del giudizio, ma è altrettanto certo che i relativi documenti siano stati prodotti fin dal primo grado del giudizio e che la loro confutazione ha piuttosto investito il tema che non sarebbe sempre documentata la reale esecuzione dei mandati.
Sennonché, a questo riguardo giova ricordare come la comunicazione dell'ente con cui viene portata a conoscenza del creditore l'avvenuta emissione del mandato di pagamento, ancorché senza trasmetterne copia (che qui tuttavia c'è), esclude che il creditore possa fare ricorso all'azione esecutiva e intimare il precetto, atteso che i pagamenti dell'Amministrazione locale (ma il principio è estensibile all' vengono eseguiti CP_6
6 attraverso il tesoriere e nella sede di questo o dell'equipollente organo straordinario
(Cassazione civile, n. 23084 del 16 novembre 2005 e, più recentemente, Cassazione civile, sez. III, 13.03.2024, n. 6734).
Non può invece essere condiviso il ragionamento del medesimo Ufficio quanto all'imputazione dei pagamenti che avrebbero eroso la sorte capitale, per cui la decisione del
Tribunale sarebbe errata nella parte in cui ha sottratto quanto pagato dall'importo comprensivo di credito e interessi.
Insegna infatti la Suprema Corte (Cassazione civile, sez. II, 16.05.2024, n. 13567) che nelle obbligazioni pecuniarie che traggono fondamento in debiti di valuta (e qui certamente non sussiste alcuna possibilità di legare il debito ad un debito di valore, mentre la sua certezza e liquidità deriva dal titolo costituito dal decreto ingiuntivo), in ipotesi di pagamento parziale, il versamento va imputato agli interessi e non al debito capitale.
Tale criterio legale di imputazione posto dall'articolo 1194 c.c., non costituisce fatto che debba essere specificamente dedotto in funzione del raggiungimento di un determinato effetto giuridico e si risolve in una conseguenza automatica di ogni pagamento.
L'art. 1194 c.c., invero, vieta al debitore qualsivoglia decisione unilaterale in merito all'imputazione dei pagamenti effettuati e volti a scontare capitale e/o interessi per cui l'indicazione unilaterale dal che ha esternato la sua volontà con l'opposizione è Pt_1
tamquam non esset.
Ai sensi e per gli effetti del suindicato articolo, non soltanto il debitore non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi o alle spese senza il consenso del creditore, ma ogni corresponsione di somme a debito in favore del debitore va sempre imputato primariamente agli interessi.
Tra l'altro, la Corte di Cassazione (Cassazione civile, sez. I, ordinanza n. 3644 del 2 febbraio
2021) ha avuto modo di chiarire che l'imputazione del pagamento è una facoltà che inerisce ad un rapporto obbligatorio di debito - credito principale che va esercitata dal debitore all'atto del pagamento a pena di inefficacia e che, se esercitata successivamente, è efficace solo se vi sia il consenso del creditore, senza che possa configurarsi una prescrizione della facoltà di imputazione, potendo venire in rilievo esclusivamente la prescrizione del diritto di credito cui essa inerisce.
Nel caso di specie né la ha prestato Controparte_2
consenso, né il ha manifestato la volontà di imputare i pagamenti in Parte_1
7 conto di interesse, limitandosi a depositare, nel procedimento di primo grado, le contabili dei bonifici effettuati in qualità di terzo pignorato.
Ebbene, nella sua opposizione il non ha negato d'avere eseguito pagamenti, ossia Pt_1 adempimenti parziali, ma senza un valido riferimento normativo ritiene d'imputarli, in difetto d'alcun consenso della parte creditrice, ai sensi dell'art. 1194, comma 2, c.c., in conto capitale.
Inoltre, contesta come inesatta l'imputazione fatta dalla parte creditrice ma non consente di svolgere alcun diverso calcolo, avendo prodotto solamente i mandati e talvolta le quietanze, ma non anche una diversa ipotesi di calcolo degli accessori tempo per tempo maturati.
Essi, al contrario, sono stati da conteggiati sulla sorte che non è stata ridotta dai CP_2
pagamenti parziali eseguiti (come da questa precisato con nota sintetica del proprio contabile anche in occasione dell'udienza di discussione celebrata in presenza dinanzi alla
Corte distrettuale).
A tale assenza di prova ha replicato l'appellata che ha prodotto il titolo e ragionato del credito tuttora esistente considerando le affermazioni della controparte, della quale ha sviluppato infatti il ragionamento e il calcolo.
L'unico dato credibile è quello secondo cui la somma precettata vada ridotta – per effetto di pagamenti per lo più successivi alla sua notifica – di € 668.370,66.
Quanto al resto, deve trovare anche in questa sede applicazione il principio (da ultimo ribadito da Cassazione civile, sez. I, 11.04.2024, n. 9757) per il quale l'onere probatorio gravante, a norma dell'articolo 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero, come nella fattispecie, su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l'applicazione di tale regola dia luogo a un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all'articolo 24 della Costituzione e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio.
8. Come seconda ragione d'impugnazione il ritiene di arrestare il conteggio degli Pt_1
interessi alla data del dissesto, ossia al 31 dicembre 2017.
8.1. Il motivo è infondato.
Gli interessi sono dovuti anche se il è in dissesto. Parte_1
8 In passato, la Corte Costituzionale, con sentenza 269 del 7 – 17 luglio 1998, ha chiarito che qualora un ente locale cada in dissesto finanziario, i frutti e gli accessori del credito maturano anche successivamente all'apertura della procedura concorsuale, con la sola precisazione che durante tutto il periodo del dissesto essi non siano opponibili all'Amministrazione.
Pertanto, il secondo motivo di appello proposto va respinto in ragione del fatto che non vi
è alcuna norma nell'ordinamento giuridico che pone il blocco della maturazione degli interessi in favore di un Ente locale in dissesto. La prefata giurisprudenza costituzionale
(sentenza n. 269/1998 cit.) ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità della previgente disposizione recata dall'art. 81, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1995,
n. 77, recante «Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali», come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, recante «Disposizioni correttive del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali» precisando che, “in coerenza con le caratteristiche di una procedura concorsuale, la disposizione relativa agli accessori del credito ha la finalità di determinare esattamente la consistenza della massa passiva da ammettere al pagamento nell'ambito del dissesto dell'ente locale, ma essa non implica l'estinzione dei crediti non ammessi o residui, i quali, conclusa la procedura di liquidazione, potranno essere fatti valere nei confronti dell'ente risanato”.
Da questo precedente si chiarisce che la norma in commento stabilisce un regime di temporanea inesigibilità degli accessori del credito, strumentale alla liquidazione della massa passiva dell'ente locale, ma destinato a cessare con la chiusura delle attività dell'organo straordinario di liquidazione.
9. Ne consegue che in parziale accoglimento del primo motivo d'appello la somma precettata va ulteriormente ridotta ad € 1.870.913,47 che per altro è prossima a quella che risulta alla data anche dal conteggio di CP_2
In questi limitati termini va accolta l'impugnazione.
10. La qualità delle parti coinvolte dal giudizio, la complessità delle questioni dedotte e il parziale accoglimento dell'impugnazione consente di convenire con la statuizione già assunta in primo grado di fare luogo alla compensazione integrale delle spese, sussistendo ragioni gravi e singolari che coinvolgono interessi anche superindividuali.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello
9 come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
⎯ in parziale accoglimento del primo motivo d'appello alla sentenza del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere n. 2234/2023 pubblicata il 5 giugno 223 e notificata il 7 giugno 2023 riduce le somme recate dal precetto che ha notificato Controparte_2 in data 19 gennaio 2022 e opposto dal ad € 1.870.913,47; Parte_1
⎯ compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella pubblica udienza del 29 gennaio 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
10