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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/03/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1633/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Caterina Caniato Consigliere
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. ), in persona e quale legale Parte_1 C.F._1
rappresentante di (P.IVA ), Parte_2 P.IVA_1
con l'avv. Roberto Miotto
Appellante contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Capo dell' pro tempore, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato Controparte_2
di Venezia
Appellato
Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo. Appello avverso la sentenza
n. 1048/2023 pubblicata in data 18/05/2023 del Tribunale di Padova
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1 In via pregiudiziale e cautelare: sospendere e/o revocare la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata per i motivi meglio dedotti nel presente atto;
nel merito in via principale: accogliere il proposto appello per il I e/o il II motivo indicati in atti e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1048/2023 emessa dal
Tribunale di Padova, Sezione civile, giudice dott. Alberto Stocco nell'ambito del giudizio RG. n. 6556/2022 depositata in cancelleria il 18.05.2023, mai notificata, accogliere la conclusione avanzata nel giudizio di primo grado in via subordinata che qui si riporta “accertare l'insussistenza della contestata violazione dell'art. 3 D.Lgs. n.
136/2016 per tutti i motivi indicati in atti e per l'effetto dichiarare la nullità e/o annullamento e/o la revoca del verbale unico di accertamento e notificazione n.
PD00000/2019-201-01 dell'08.07.2019 e conseguente ordinanza di ingiunzione impugnata”; nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto del I e II motivo indicati in atti accogliere il proposto appello almeno in ragione del III motivo e per l'effetto disporre la compensazione delle spese di lite di entrambi i procedimenti.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado contenute nel ricorso avverso l'ordinanza di ingiunzione.
Per l'appellata di Controparte_1 CP_1
Voglia la Corte d'Appello adita, nel merito, rigettare l'appello perché infondato Spese di primo e secondo grado rifuse.
MOTIVAZIONE
Con Ordinanza Ingiunzione n. prot 28709 relativa al rapporto n. 348/2019 emessa dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di in data 20 settembre 2022 veniva CP_1
ingiunto a e alla ditta autotrasporti Pellanda s.r.l., quale obbligato in Parte_1
solido, il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa e spese di procedura, dell'importo di euro 12.926,95, per la violazione dell'art. 3, comma 5, d.lgs. 17 luglio
2016, n. 136, per avere posto in essere un distacco transnazionale del lavoro non genuino con riferimento ai seguenti lavoratori: dal 02.10.2017 al Controparte_3
28.02.2018, Profir dal 02.10.2017 al 31.10.2017, dal Per_1 Persona_2
02.05.2018 al 07.06.2018, 07.05.2018 al 04.08.2018, CP_4 Controparte_5
dal 03.08.2018 al 08.08.2018 e dal 09.06.2018 al 10.08.2018. Persona_3
pag. 2/10 L'irrogazione delle sanzioni era conseguente al verbale di primo accesso del 8 luglio
2019 prot. N.015/043 con il quale funzionari dell' , dell'INPS e Controparte_1 dell'INAIL di avviavano un'attività ispettiva per verificare l'osservanza nei CP_1
confronti del personale occupato delle norme di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale instaurati con alcuni autisti che risultavano dipendenti della società
Timako Work Agency Srl e della S.C. Aigi Work Agency Srl, società con le quali aveva stipulato contratti di somministrazione transnazionale Parte_2
di lavoro a tempo determinato.
Con ricorso ex art. 22 Legge n. 689/1981 in proprio e quale legale Parte_1
rappresentante della società proponeva tempestiva Parte_2
opposizione avverso l'ordinanza-Ingiunzione relativa al rapporto n.348/2019 del 20 settembre 2022 contestando la contraddittorietà delle contestazioni oggetto del verbale unico dio accertamento illeciti amministrativi e verbale di accertamento e CP_6
contestando nel merito la violazione dell'art.3 d.lgs n.136/16 tenuto conto della genuinità del distacco e, infine, la mancanza di colpevolezza per errore sul fatto ex art.3
l.n.689/1981
Con memoria di costituzione si costituiva l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di
Padova, chiedendo di respingere l'opposizione perché infondata confermando l'impugnata ordinanze-ingiunzione, con rifusione delle spese di lite ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 149/201
Il Tribunale di Padova con sentenza n.1048/2023 depositata in data 18.5.2023 rigettava integralmente l'opposizione confermando l'ordinanza ingiunzione e condannava gli opponenti alla rifusione delle spese di lite in favore dell' resistente. CP_1
Il giudice di prime cure preliminarmente evidenziava che risultavano circostanze pacifiche, perché documentali e non contestate sia la stipulazione da parte del ricorrente di due contratti di somministrazione transnazionale di lavoro a tempo determinato con due società rumene (Timako Work Agency S.r.l. e S.C. Aigi Work Agency S.r.l.)sia lo svolgimento dell'attività di autista presso la da parte di Parte_2
per il periodo compreso tra il 02.10.2017 e il 28.02.2018, Controparte_3 Pt_3
per il periodo compreso tra il 02.10.2017 e il 31.10.2017, per il
[...] Persona_2
periodo compreso tra il 02.05.2018 e il 07.06.2018, per il periodo CP_4
pag. 3/10 compreso tra il 07.05.2018 e il 04.08.2018, per il periodo compreso Controparte_5 tra il 03.08.2018 e l'08.08.2018, tra il 09.06.2018 e il 10.08.2018, Persona_3
rilevando l'infondatezza della contestazione relativa alle difformità dei verbali di accertamento trattandosi di aspetti puramente formali.
Quanto alla asserita genuinità del distacco, evidenziava che dalla documentazione depositata dalla resistente (certificati di residenza dei lavoratori distaccati (cfr. docc. da n. 10 a n. 15) e risultati consultazione delle banche dati di CoVeneto (cfr. docc. da n. 16
a n. 21), emergeva come i lavoratori somministrati dalle due società rumene risultassero residenti in Italia in epoca antecedente alla stipula del distacco e che gli stessi avessero già avuto in Italia precedenti rapporti di lavoro, circostanze che impedivano di ritenere sussistenti quantomeno gli elementi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 3 del d.lgs. 136/2016 rilevando inoltre come il fatto che i lavoratori avessero già avuto in Italia rapporti di lavoro in un momento di poco antecedente rispetto a quello presso l' (cfr. docc. da n. 16 a n. 21), portava a Parte_2 dubitare anche della sussistenza dell'elemento di cui alla lettera e).
In relazione all'elemento soggettivo dell'illecito evidenziava come le copie delle carte di identità dei lavoratori distaccati, il modello contributivo A1 e le dichiarazioni di residenza in Romania dei lavoratori rilasciate dalle imprese distaccanti (cfr. docc. 21-25 di parte ricorrente) acquisite dal ricorrente prima della stipulazione dei contratti di somministrazione non erano in grado di dimostrare l'assenza di elemento soggettivo in capo al trasgressore tenuto conto che i dati sulla residenza ricavabili dalle carte di identità non sono aggiornati mentre il modello A1 non risultava in sé idoneo a certificare la residenza rumena in quanto proveniente da un soggetto privato privo di poteri certificativi.
Contro la sentenza n.1048/2023 del Tribunale di Padova ha interposto tempestivo appello in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 [...]
insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello e la riforma della Parte_2
sentenza di primo grado, previa sospensione dell'esecutività della sentenza.
Si è costituito l' di chiedendo il rigetto dei motivi di Controparte_1 CP_1
gravame e la conferma della sentenza impugnata.
pag. 4/10 Con il gravame proposto, gli appellanti deducono quale primo motivo l'erroneità della sentenza nel punto in cui accerta la non genuinità del distacco transnazionale per violazione dell'art. 3, terzo comma, lettere b-c-e, del d.lgs. n. 136/2016 in base alla documentazione prodotta dall' , omettendo di considerare gli Controparte_1
elementi individuati al terzo comma dell'art. 3 d.lgs. n. 136/2016, quali la disciplina di calcolo, la temporaneità dei contratti, il riconoscimento ai lavoratori da parte della società di somministrazione delle spese di viaggio, il vitto e l'alloggio rimborsati in busta paga, nonché l'effettiva esistenza del certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile.
Con il secondo motivo di appello viene censurata la sentenza in relazione alla mancata applicazione dell'esimente della buona fede quale causa di esclusione della colpevolezza in capo a rappresentando come la carta d'identità rumena è Parte_1
l'unico documento che può attestare con certezza la cittadinanza rumena e il domicilio in Romania non esistendo un sistema elettronico o cartaceo al quale accedere per ottenere le informazioni circa la residenza o il domicilio del soggetto e che la produzione del modello A1, rilasciato nei casi in cui vi siano le condizioni per il distacco del lavoratore previste dalla normativa comunitaria comprovava la residenza in
Romania.
Con il terzo motivo lamenta l'erroneità della sentenza nel punto in cui condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite dovendosi disporre la compensazione prevista dall'art. 92 c.p.c. in ragione della novità della questione trattata e dell'incertezza dimostrata nel valutare la sussistenza dei motivi posti a fondamento dell'impugnazione.
Tanto brevemente premesso, l'appello va accolto. per le seguenti ragioni.
In linea generale va rilevato come il distacco transnazionale si configura quando un'impresa con sede in un altro Stato membro dell'Unione Europea (o in uno Stato extra UE) distacca in Italia uno o più lavoratori in favore di un'altra impresa.
In base alle direttive UE rientra nelle ipotesi di distacco transnazionale anche l'invio in missione di lavoratori effettuato da agenzie di somministrazione di lavoro con sede in un altro Stato membro presso un'impresa utilizzatrice avente sede o unità produttiva in
Italia, come avvenuto nel caso di specie.
pag. 5/10 La disciplina in materia di distacco transnazionale attualmente vigente è contenuta nel decreto legislativo n.136/2016, in vigore dal 22 luglio 2016 ed emanato in attuazione della Direttiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio
2014, che ha abrogato il precedente decreto legislativo n.72/2000 di attuazione della
Direttiva 96/71/CE recependone le relative disposizioni.
Ai fini dell'esame della controversia va evidenziato che l'articolo 3 (Autenticità del distacco) prevede che:
1. Ai fini dell'accertamento dell'autenticità del distacco gli organi di vigilanza effettuano una valutazione complessiva di tutti gli elementi della fattispecie.
2. Al fine di accertare se l'impresa distaccante eserciti effettivamente attività diverse rispetto a quelle di mera gestione o amministrazione del personale dipendente sono valutati i seguenti elementi:
a) il luogo in cui l'impresa ha la propria sede legale e amministrativa, i propri uffici, reparti o unità produttive;
b) il luogo in cui l'impresa è registrata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o, ove sia richiesto in ragione dell'attività svolta, ad un albo professionale;
c) il luogo in cui i lavoratori sono assunti e quello da cui sono distaccati;
d) la disciplina applicabile ai contratti conclusi dall'impresa distaccante con i suoi clienti e con i suoi lavoratori;
e) il luogo in cui l'impresa esercita la propria attività economica principale e in cui risulta occupato il suo personale amministrativo;
f) il numero dei contratti eseguiti o l'ammontare del fatturato realizzato dall'impresa nello Stato membro di stabilimento, tenendo conto della specificità delle piccole e medie imprese e di quelle di nuova costituzione;
g) ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva.
3. Al fine di accertare se il lavoratore è distaccato ai sensi del presente decreto sono valutati e, altresì, i seguenti elementi:
a) il contenuto, la natura e le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e la retribuzione del lavoratore;
pag. 6/10 b) la circostanza che il lavoratore eserciti abitualmente, ai sensi del regolamento (CE)
n. 593/2008 (Roma I), la propria attività nello Stato membro da cui è stato distaccato;
c) la temporaneità dell'attività lavorativa svolta in Italia;
d) la data di inizio del distacco;
e) la circostanza che il lavoratore sia tornato o si preveda che torni a prestare la sua attività nello Stato membro da cui è stato distaccato;
f) la circostanza che il datore di lavoro che distacca il lavoratore provveda alle spese di viaggio, vitto o alloggio e le modalità di pagamento o rimborso;
g) eventuali periodi precedenti in cui la medesima attività è stata svolta dallo stesso o da un altro lavoratore distaccato;
h) l'esistenza del certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile;
i) ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva.
4. Nelle ipotesi in cui il distacco in favore di un'impresa stabilita in Italia non risulti autentico, il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione.
5. Nelle ipotesi in cui il distacco non risulti autentico, il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. In ogni caso l'ammontare della sanzione non può essere inferiore a
5.000 euro né superiore a 50.000 euro. Nei casi in cui il distacco non autentico riguardi
i minori, il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati sono puniti con la pena dell'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda di
50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione aumentata fino al sestuplo”.
Ebbene, ciò posto, diversamente da quanto affermato nella pronuncia di primo grado, deve ritenersi che non siano ravvisabili nel caso di specie elementi sufficienti ad evidenziare l'abuso fraudolento dell'istituto in oggetto, essendo gli indici considerati dal giudice di prime cure non dirimenti ai fini della indagine da compiere
Come rilevato nella sentenza impugnata dalla documentazione depositata dall' è emerso come i lavoratori somministrati dalle due società Controparte_1
rumene risultavano risiedere in Italia in epoca antecedente alla stipula del distacco e pag. 7/10 avevano avuto in precedenza altri rapporti di lavoro in Italia, circostanze non contestate dall'appellante.
Il primo giudice ha fondato il proprio convincimento sulla natura non genuina del distacco del personale considerando circostanze idonee e sufficienti la residenza italiana dei lavoratori e l'aver avuto in precedenza altri rapporti di lavoro in Italia, con riferimento a quanto indicato dall'art. 3 comma 3 lettera b), c) ed e) del D.lgs. n.
136/2016
In proposito va viceversa sottolineato come tali elementi non possono dirsi decisivi nell'indagine diretta ad accertare la legittimità del distacco in oggetto.
Va osservato come la titolarità di una doppia residenza (una rumena e l'altra italiana) si giustifica in considerazione dell'obbligo di iscrizione anagrafica imposto dalla legge del nostro Stato per i soggetti non residenti che percepiscono un reddito, avendo i dipendenti in questione svolto attività lavorativa sul territorio italiano in epoca antecedente al distacco.
Inoltre va sottolineato come l'art. 3 terzo comma lett. b) del D.L.vo n.136/2016, nell'indicare fra gli elementi rilevanti ai fini della genuinità del distacco il luogo di abituale esercizio dell'attività lavorativa, fa espresso rinvio al Regolamento (CE) n.
593/08 e tale regolamento all'art. 19, prevede espressamente che “per residenza abituale di una persona fisica che agisce nell'esercizio della sua attività professionale si intende la sua sede di attività principale” e non il luogo di residenza anagrafica. Par Né può condividersi quanto affermato nella comparsa di costituzione in appello dell' in relazione all'esistenza di una presunzione assoluta di distacco fittizio nell'ipotesi in cui il lavoratore risulti già risiedere in Italia al momento dell'assunzione (cfr.comparsa in appello pag. 4 ) tenuto conto in primo luogo che nella circolare INAIL indicata (pag.
7 doc.36 fascicolo appellata) l'ipotesi indicata costituisce mera esemplificazione di distacco fittizio con chiara indicazione “che il personale ispettivo dovrà verificare l'autenticità del distacco” e in secondo luogo che la norma primaria espressamente richiede una valutazione complessiva degli elementi, nel caso di specie mancante, e in ogni caso come la normativa primaria non fa alcun riferimento, come sopra indicato, alla residenza anagrafica.
pag. 8/10 Va inoltre evidenziato che il c.d. “Modello A1”, concernente l'iscrizione dell'impresa straniera al sistema di sicurezza sociale nel Paese d'origine (lettera h), attesta l'obbligo, per la distaccante, di pagare i contributi esclusivamente nello Stato membro di stabilimento e non anche in quello ospitante, in virtù del principio di “personalità”, che regola il regime previdenziale del distacco transnazionale di servizi.
E secondo la giurisprudenza della CGUE “un certificato A1, rilasciato dall'istituzione competente di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento n. 1244/2010, vincola non soltanto le istituzioni dello Stato membro in cui l'attività è svolta, ma anche i giudici di tale Stato membro.” ( cfr. sentenza CGUE 6 settembre
2018- causa C-527/16 ) Parte_5
Anche recentemente la Corte ha ribadito che i certificati A1 vincolano sia le istituzioni sia i giudici dello Stato membro ospitante, a meno che, attraverso la procedura di dialogo e conciliazione, non emerga che tali certificati sono stati emessi in modo fraudolento o non autentico. Solo dopo l'espletamento di tale procedura, l'organo giurisdizionale dello Stato ospitante può accertare definitivamente la frode e non tener conto dei certificati. ( cfr. sentenza CGUE 23 gennaio 2025 n. C-421/23).
Nel caso di specie non vi è contestazione rispetto all'effettiva esistenza del certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile -Modello A1 (lettera h) nè risulta che sia stata attivata alcuna procedura d'impugnazione o verifica da parte degli organi di vigilanza italiana. Inoltre, come evidenziato dall'appellante, risultano circostanze incontroverse: la retribuzione dei lavoratori che , pur rispettando i minimi retributivi e le condizioni minime di tutela previste dal CCNL di categoria italiano, rispondeva alla disciplina di calcolo rumena (lettera a)), il rispetto della temporaneità dei contratti sottoscritti dai lavoratori (lettera c)), la data iniziale ravvicinata del distacco
(lettera d)), il riconoscimento ai lavoratori da parte della società di somministrazione delle spese di viaggio, vitto e alloggio rimborsate in busta paga (lettera f)), e l'effettiva esistenza del certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile (lettera h)).
pag. 9/10 A fronte di tali elementi non può dunque ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sull' di dimostrare la non autenticità del distacco e Controparte_1
conseguentemente, in accoglimento dell'appello ed in riforma sul punto della sentenza impugnata, deve dichiararsi che nulla è dovuto con riferimento all'ordinanza ingiunzione n.prot 28709 relativa al rapporto n. 348/2019 emessa dall'Ispettorato
Territoriale del Lavoro di in data 20 settembre 2022 che va annullata, restando CP_1 assorbiti gli ulteriori motivi d'impugnazione.
Considerata la novità delle questioni poste in tema di distacco transnazionale di manodopera sussistono i presupposti per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite relativamente ad entrambi i gradi di giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n. 1048/2023 pubblicata in data
18/05/2023 del Tribunale di Padova
1. annulla l'ordinanza ingiunzione n. prot 28709 relativa al rapporto n. 348/2019 emessa dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di in data 20 settembre 2022; CP_1
2. dichiara compensate tra le parti le spese di lite dei due gradi di giudizio.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 4 marzo 2025
Il Presidente
Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1633/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Caterina Caniato Consigliere
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. ), in persona e quale legale Parte_1 C.F._1
rappresentante di (P.IVA ), Parte_2 P.IVA_1
con l'avv. Roberto Miotto
Appellante contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Capo dell' pro tempore, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato Controparte_2
di Venezia
Appellato
Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo. Appello avverso la sentenza
n. 1048/2023 pubblicata in data 18/05/2023 del Tribunale di Padova
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1 In via pregiudiziale e cautelare: sospendere e/o revocare la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata per i motivi meglio dedotti nel presente atto;
nel merito in via principale: accogliere il proposto appello per il I e/o il II motivo indicati in atti e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1048/2023 emessa dal
Tribunale di Padova, Sezione civile, giudice dott. Alberto Stocco nell'ambito del giudizio RG. n. 6556/2022 depositata in cancelleria il 18.05.2023, mai notificata, accogliere la conclusione avanzata nel giudizio di primo grado in via subordinata che qui si riporta “accertare l'insussistenza della contestata violazione dell'art. 3 D.Lgs. n.
136/2016 per tutti i motivi indicati in atti e per l'effetto dichiarare la nullità e/o annullamento e/o la revoca del verbale unico di accertamento e notificazione n.
PD00000/2019-201-01 dell'08.07.2019 e conseguente ordinanza di ingiunzione impugnata”; nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto del I e II motivo indicati in atti accogliere il proposto appello almeno in ragione del III motivo e per l'effetto disporre la compensazione delle spese di lite di entrambi i procedimenti.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado contenute nel ricorso avverso l'ordinanza di ingiunzione.
Per l'appellata di Controparte_1 CP_1
Voglia la Corte d'Appello adita, nel merito, rigettare l'appello perché infondato Spese di primo e secondo grado rifuse.
MOTIVAZIONE
Con Ordinanza Ingiunzione n. prot 28709 relativa al rapporto n. 348/2019 emessa dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di in data 20 settembre 2022 veniva CP_1
ingiunto a e alla ditta autotrasporti Pellanda s.r.l., quale obbligato in Parte_1
solido, il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa e spese di procedura, dell'importo di euro 12.926,95, per la violazione dell'art. 3, comma 5, d.lgs. 17 luglio
2016, n. 136, per avere posto in essere un distacco transnazionale del lavoro non genuino con riferimento ai seguenti lavoratori: dal 02.10.2017 al Controparte_3
28.02.2018, Profir dal 02.10.2017 al 31.10.2017, dal Per_1 Persona_2
02.05.2018 al 07.06.2018, 07.05.2018 al 04.08.2018, CP_4 Controparte_5
dal 03.08.2018 al 08.08.2018 e dal 09.06.2018 al 10.08.2018. Persona_3
pag. 2/10 L'irrogazione delle sanzioni era conseguente al verbale di primo accesso del 8 luglio
2019 prot. N.015/043 con il quale funzionari dell' , dell'INPS e Controparte_1 dell'INAIL di avviavano un'attività ispettiva per verificare l'osservanza nei CP_1
confronti del personale occupato delle norme di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale instaurati con alcuni autisti che risultavano dipendenti della società
Timako Work Agency Srl e della S.C. Aigi Work Agency Srl, società con le quali aveva stipulato contratti di somministrazione transnazionale Parte_2
di lavoro a tempo determinato.
Con ricorso ex art. 22 Legge n. 689/1981 in proprio e quale legale Parte_1
rappresentante della società proponeva tempestiva Parte_2
opposizione avverso l'ordinanza-Ingiunzione relativa al rapporto n.348/2019 del 20 settembre 2022 contestando la contraddittorietà delle contestazioni oggetto del verbale unico dio accertamento illeciti amministrativi e verbale di accertamento e CP_6
contestando nel merito la violazione dell'art.3 d.lgs n.136/16 tenuto conto della genuinità del distacco e, infine, la mancanza di colpevolezza per errore sul fatto ex art.3
l.n.689/1981
Con memoria di costituzione si costituiva l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di
Padova, chiedendo di respingere l'opposizione perché infondata confermando l'impugnata ordinanze-ingiunzione, con rifusione delle spese di lite ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 149/201
Il Tribunale di Padova con sentenza n.1048/2023 depositata in data 18.5.2023 rigettava integralmente l'opposizione confermando l'ordinanza ingiunzione e condannava gli opponenti alla rifusione delle spese di lite in favore dell' resistente. CP_1
Il giudice di prime cure preliminarmente evidenziava che risultavano circostanze pacifiche, perché documentali e non contestate sia la stipulazione da parte del ricorrente di due contratti di somministrazione transnazionale di lavoro a tempo determinato con due società rumene (Timako Work Agency S.r.l. e S.C. Aigi Work Agency S.r.l.)sia lo svolgimento dell'attività di autista presso la da parte di Parte_2
per il periodo compreso tra il 02.10.2017 e il 28.02.2018, Controparte_3 Pt_3
per il periodo compreso tra il 02.10.2017 e il 31.10.2017, per il
[...] Persona_2
periodo compreso tra il 02.05.2018 e il 07.06.2018, per il periodo CP_4
pag. 3/10 compreso tra il 07.05.2018 e il 04.08.2018, per il periodo compreso Controparte_5 tra il 03.08.2018 e l'08.08.2018, tra il 09.06.2018 e il 10.08.2018, Persona_3
rilevando l'infondatezza della contestazione relativa alle difformità dei verbali di accertamento trattandosi di aspetti puramente formali.
Quanto alla asserita genuinità del distacco, evidenziava che dalla documentazione depositata dalla resistente (certificati di residenza dei lavoratori distaccati (cfr. docc. da n. 10 a n. 15) e risultati consultazione delle banche dati di CoVeneto (cfr. docc. da n. 16
a n. 21), emergeva come i lavoratori somministrati dalle due società rumene risultassero residenti in Italia in epoca antecedente alla stipula del distacco e che gli stessi avessero già avuto in Italia precedenti rapporti di lavoro, circostanze che impedivano di ritenere sussistenti quantomeno gli elementi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 3 del d.lgs. 136/2016 rilevando inoltre come il fatto che i lavoratori avessero già avuto in Italia rapporti di lavoro in un momento di poco antecedente rispetto a quello presso l' (cfr. docc. da n. 16 a n. 21), portava a Parte_2 dubitare anche della sussistenza dell'elemento di cui alla lettera e).
In relazione all'elemento soggettivo dell'illecito evidenziava come le copie delle carte di identità dei lavoratori distaccati, il modello contributivo A1 e le dichiarazioni di residenza in Romania dei lavoratori rilasciate dalle imprese distaccanti (cfr. docc. 21-25 di parte ricorrente) acquisite dal ricorrente prima della stipulazione dei contratti di somministrazione non erano in grado di dimostrare l'assenza di elemento soggettivo in capo al trasgressore tenuto conto che i dati sulla residenza ricavabili dalle carte di identità non sono aggiornati mentre il modello A1 non risultava in sé idoneo a certificare la residenza rumena in quanto proveniente da un soggetto privato privo di poteri certificativi.
Contro la sentenza n.1048/2023 del Tribunale di Padova ha interposto tempestivo appello in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 [...]
insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello e la riforma della Parte_2
sentenza di primo grado, previa sospensione dell'esecutività della sentenza.
Si è costituito l' di chiedendo il rigetto dei motivi di Controparte_1 CP_1
gravame e la conferma della sentenza impugnata.
pag. 4/10 Con il gravame proposto, gli appellanti deducono quale primo motivo l'erroneità della sentenza nel punto in cui accerta la non genuinità del distacco transnazionale per violazione dell'art. 3, terzo comma, lettere b-c-e, del d.lgs. n. 136/2016 in base alla documentazione prodotta dall' , omettendo di considerare gli Controparte_1
elementi individuati al terzo comma dell'art. 3 d.lgs. n. 136/2016, quali la disciplina di calcolo, la temporaneità dei contratti, il riconoscimento ai lavoratori da parte della società di somministrazione delle spese di viaggio, il vitto e l'alloggio rimborsati in busta paga, nonché l'effettiva esistenza del certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile.
Con il secondo motivo di appello viene censurata la sentenza in relazione alla mancata applicazione dell'esimente della buona fede quale causa di esclusione della colpevolezza in capo a rappresentando come la carta d'identità rumena è Parte_1
l'unico documento che può attestare con certezza la cittadinanza rumena e il domicilio in Romania non esistendo un sistema elettronico o cartaceo al quale accedere per ottenere le informazioni circa la residenza o il domicilio del soggetto e che la produzione del modello A1, rilasciato nei casi in cui vi siano le condizioni per il distacco del lavoratore previste dalla normativa comunitaria comprovava la residenza in
Romania.
Con il terzo motivo lamenta l'erroneità della sentenza nel punto in cui condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite dovendosi disporre la compensazione prevista dall'art. 92 c.p.c. in ragione della novità della questione trattata e dell'incertezza dimostrata nel valutare la sussistenza dei motivi posti a fondamento dell'impugnazione.
Tanto brevemente premesso, l'appello va accolto. per le seguenti ragioni.
In linea generale va rilevato come il distacco transnazionale si configura quando un'impresa con sede in un altro Stato membro dell'Unione Europea (o in uno Stato extra UE) distacca in Italia uno o più lavoratori in favore di un'altra impresa.
In base alle direttive UE rientra nelle ipotesi di distacco transnazionale anche l'invio in missione di lavoratori effettuato da agenzie di somministrazione di lavoro con sede in un altro Stato membro presso un'impresa utilizzatrice avente sede o unità produttiva in
Italia, come avvenuto nel caso di specie.
pag. 5/10 La disciplina in materia di distacco transnazionale attualmente vigente è contenuta nel decreto legislativo n.136/2016, in vigore dal 22 luglio 2016 ed emanato in attuazione della Direttiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio
2014, che ha abrogato il precedente decreto legislativo n.72/2000 di attuazione della
Direttiva 96/71/CE recependone le relative disposizioni.
Ai fini dell'esame della controversia va evidenziato che l'articolo 3 (Autenticità del distacco) prevede che:
1. Ai fini dell'accertamento dell'autenticità del distacco gli organi di vigilanza effettuano una valutazione complessiva di tutti gli elementi della fattispecie.
2. Al fine di accertare se l'impresa distaccante eserciti effettivamente attività diverse rispetto a quelle di mera gestione o amministrazione del personale dipendente sono valutati i seguenti elementi:
a) il luogo in cui l'impresa ha la propria sede legale e amministrativa, i propri uffici, reparti o unità produttive;
b) il luogo in cui l'impresa è registrata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o, ove sia richiesto in ragione dell'attività svolta, ad un albo professionale;
c) il luogo in cui i lavoratori sono assunti e quello da cui sono distaccati;
d) la disciplina applicabile ai contratti conclusi dall'impresa distaccante con i suoi clienti e con i suoi lavoratori;
e) il luogo in cui l'impresa esercita la propria attività economica principale e in cui risulta occupato il suo personale amministrativo;
f) il numero dei contratti eseguiti o l'ammontare del fatturato realizzato dall'impresa nello Stato membro di stabilimento, tenendo conto della specificità delle piccole e medie imprese e di quelle di nuova costituzione;
g) ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva.
3. Al fine di accertare se il lavoratore è distaccato ai sensi del presente decreto sono valutati e, altresì, i seguenti elementi:
a) il contenuto, la natura e le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e la retribuzione del lavoratore;
pag. 6/10 b) la circostanza che il lavoratore eserciti abitualmente, ai sensi del regolamento (CE)
n. 593/2008 (Roma I), la propria attività nello Stato membro da cui è stato distaccato;
c) la temporaneità dell'attività lavorativa svolta in Italia;
d) la data di inizio del distacco;
e) la circostanza che il lavoratore sia tornato o si preveda che torni a prestare la sua attività nello Stato membro da cui è stato distaccato;
f) la circostanza che il datore di lavoro che distacca il lavoratore provveda alle spese di viaggio, vitto o alloggio e le modalità di pagamento o rimborso;
g) eventuali periodi precedenti in cui la medesima attività è stata svolta dallo stesso o da un altro lavoratore distaccato;
h) l'esistenza del certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile;
i) ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva.
4. Nelle ipotesi in cui il distacco in favore di un'impresa stabilita in Italia non risulti autentico, il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione.
5. Nelle ipotesi in cui il distacco non risulti autentico, il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. In ogni caso l'ammontare della sanzione non può essere inferiore a
5.000 euro né superiore a 50.000 euro. Nei casi in cui il distacco non autentico riguardi
i minori, il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati sono puniti con la pena dell'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda di
50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione aumentata fino al sestuplo”.
Ebbene, ciò posto, diversamente da quanto affermato nella pronuncia di primo grado, deve ritenersi che non siano ravvisabili nel caso di specie elementi sufficienti ad evidenziare l'abuso fraudolento dell'istituto in oggetto, essendo gli indici considerati dal giudice di prime cure non dirimenti ai fini della indagine da compiere
Come rilevato nella sentenza impugnata dalla documentazione depositata dall' è emerso come i lavoratori somministrati dalle due società Controparte_1
rumene risultavano risiedere in Italia in epoca antecedente alla stipula del distacco e pag. 7/10 avevano avuto in precedenza altri rapporti di lavoro in Italia, circostanze non contestate dall'appellante.
Il primo giudice ha fondato il proprio convincimento sulla natura non genuina del distacco del personale considerando circostanze idonee e sufficienti la residenza italiana dei lavoratori e l'aver avuto in precedenza altri rapporti di lavoro in Italia, con riferimento a quanto indicato dall'art. 3 comma 3 lettera b), c) ed e) del D.lgs. n.
136/2016
In proposito va viceversa sottolineato come tali elementi non possono dirsi decisivi nell'indagine diretta ad accertare la legittimità del distacco in oggetto.
Va osservato come la titolarità di una doppia residenza (una rumena e l'altra italiana) si giustifica in considerazione dell'obbligo di iscrizione anagrafica imposto dalla legge del nostro Stato per i soggetti non residenti che percepiscono un reddito, avendo i dipendenti in questione svolto attività lavorativa sul territorio italiano in epoca antecedente al distacco.
Inoltre va sottolineato come l'art. 3 terzo comma lett. b) del D.L.vo n.136/2016, nell'indicare fra gli elementi rilevanti ai fini della genuinità del distacco il luogo di abituale esercizio dell'attività lavorativa, fa espresso rinvio al Regolamento (CE) n.
593/08 e tale regolamento all'art. 19, prevede espressamente che “per residenza abituale di una persona fisica che agisce nell'esercizio della sua attività professionale si intende la sua sede di attività principale” e non il luogo di residenza anagrafica. Par Né può condividersi quanto affermato nella comparsa di costituzione in appello dell' in relazione all'esistenza di una presunzione assoluta di distacco fittizio nell'ipotesi in cui il lavoratore risulti già risiedere in Italia al momento dell'assunzione (cfr.comparsa in appello pag. 4 ) tenuto conto in primo luogo che nella circolare INAIL indicata (pag.
7 doc.36 fascicolo appellata) l'ipotesi indicata costituisce mera esemplificazione di distacco fittizio con chiara indicazione “che il personale ispettivo dovrà verificare l'autenticità del distacco” e in secondo luogo che la norma primaria espressamente richiede una valutazione complessiva degli elementi, nel caso di specie mancante, e in ogni caso come la normativa primaria non fa alcun riferimento, come sopra indicato, alla residenza anagrafica.
pag. 8/10 Va inoltre evidenziato che il c.d. “Modello A1”, concernente l'iscrizione dell'impresa straniera al sistema di sicurezza sociale nel Paese d'origine (lettera h), attesta l'obbligo, per la distaccante, di pagare i contributi esclusivamente nello Stato membro di stabilimento e non anche in quello ospitante, in virtù del principio di “personalità”, che regola il regime previdenziale del distacco transnazionale di servizi.
E secondo la giurisprudenza della CGUE “un certificato A1, rilasciato dall'istituzione competente di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento n. 1244/2010, vincola non soltanto le istituzioni dello Stato membro in cui l'attività è svolta, ma anche i giudici di tale Stato membro.” ( cfr. sentenza CGUE 6 settembre
2018- causa C-527/16 ) Parte_5
Anche recentemente la Corte ha ribadito che i certificati A1 vincolano sia le istituzioni sia i giudici dello Stato membro ospitante, a meno che, attraverso la procedura di dialogo e conciliazione, non emerga che tali certificati sono stati emessi in modo fraudolento o non autentico. Solo dopo l'espletamento di tale procedura, l'organo giurisdizionale dello Stato ospitante può accertare definitivamente la frode e non tener conto dei certificati. ( cfr. sentenza CGUE 23 gennaio 2025 n. C-421/23).
Nel caso di specie non vi è contestazione rispetto all'effettiva esistenza del certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile -Modello A1 (lettera h) nè risulta che sia stata attivata alcuna procedura d'impugnazione o verifica da parte degli organi di vigilanza italiana. Inoltre, come evidenziato dall'appellante, risultano circostanze incontroverse: la retribuzione dei lavoratori che , pur rispettando i minimi retributivi e le condizioni minime di tutela previste dal CCNL di categoria italiano, rispondeva alla disciplina di calcolo rumena (lettera a)), il rispetto della temporaneità dei contratti sottoscritti dai lavoratori (lettera c)), la data iniziale ravvicinata del distacco
(lettera d)), il riconoscimento ai lavoratori da parte della società di somministrazione delle spese di viaggio, vitto e alloggio rimborsate in busta paga (lettera f)), e l'effettiva esistenza del certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile (lettera h)).
pag. 9/10 A fronte di tali elementi non può dunque ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sull' di dimostrare la non autenticità del distacco e Controparte_1
conseguentemente, in accoglimento dell'appello ed in riforma sul punto della sentenza impugnata, deve dichiararsi che nulla è dovuto con riferimento all'ordinanza ingiunzione n.prot 28709 relativa al rapporto n. 348/2019 emessa dall'Ispettorato
Territoriale del Lavoro di in data 20 settembre 2022 che va annullata, restando CP_1 assorbiti gli ulteriori motivi d'impugnazione.
Considerata la novità delle questioni poste in tema di distacco transnazionale di manodopera sussistono i presupposti per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite relativamente ad entrambi i gradi di giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n. 1048/2023 pubblicata in data
18/05/2023 del Tribunale di Padova
1. annulla l'ordinanza ingiunzione n. prot 28709 relativa al rapporto n. 348/2019 emessa dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di in data 20 settembre 2022; CP_1
2. dichiara compensate tra le parti le spese di lite dei due gradi di giudizio.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 4 marzo 2025
Il Presidente
Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
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