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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 29/12/2025, n. 2268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2268 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 806/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente relatore dott. Luisa Poppi Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 806/2025 promosso da
nato aBOLOGNA (BO) il 08/03/1971, con il patrocinio dell'avv. Marianna Parte_1
POGGI, elettivamente domiciliato in VIA DUE PONTI 11 40050 ARGELATO(BO)
APPELLANTE
, nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
AB IA e dell'avv. STAVALE SONIA ( ), elettivamente domiciliata C.F._1 nello studio di quest'ultima, in VIA TERRAGGIO 17 MILANO;
APPELLATA
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 878/2025 del Tribunale di Bologna, del 26 marzo 2025, pubblicata in data 7 aprile 2025
pagina 1 di 14 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito del procedimento per separazione personale promosso dinanzi al Tribunale di Bologna da nei confronti di i quali avevano contratto matrimonio civile in Controparte_1 Parte_1
Bentivoglio in data 7/05/2005, e nel corso del quale era stata pronunciata sentenza parziale di separazione fra i coniugi n. 578/2024, il Tribunale predetto, ha regolato le condizioni della separazione, così disponendo:
“
1. dispone che la prole minore della coppia, sia affidata ad entrambi i genitori, che ne cureranno
l'istruzione e l'educazione, e che continueranno entrambi ad esercitare in modo condiviso la responsabilità genitoriale;
2. valutato il preminente interesse della prole minore, stabilisce che la stessa abbia residenza con la madre presso l'abitazione familiare, sita in Granarolo dell'Emilia , via Larghe 9 , che resta assegnata
a ; Controparte_1
3. regolamenta le frequentazioni paterne nei seguenti termini: dispone che il padre possa sentire le figlie minori quando lo vorrà e vederle e tenerla con sé liberamente durante la settimana e a fine settimana alternati dal sabato al lunedì mattina. 8 giorni durante le vacanze natalizie (alternando
Natale e Capodanno), per 3 giorni durante le vacanze pasquali e per 15giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo da concordare con la madre possibilmente entro il mese di aprile di ogni anno;
4. pone a carico di l'obbligo di versare, a decorrere dalla sentenza, a Parte_1 Controparte_1 la somma di € 800,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 60% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo dell'agosto 2017 in uso;
5. pone a carico di l'obbligo di versare a la somma mensile di € 300,00 Parte_1 Controparte_1
a titolo di assegno di mantenimento del coniuge, importo, rivalutabile annualmente in base all'Istat, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della presente decisione;
6. Condanna a corrispondere a le spese del giudizio nella misura di Parte_1 Controparte_1 euro 6000,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cassa come per legge”.
A sostegno della propria decisione sulle questioni economiche il giudice di prime cure ha osservato che la ricorrente si era sempre occupata della casa e delle tre figlie nate dall'unione nata il Per_1
26.1.2006, nata il [...] e il 29.11.2014) e che le condizioni reddituali e patrimoniali Per_2 Per_3 delle parti presentano una notevole sperequazione, evidenziando che la madre, dopo aver svolto attività nella società del marito sta cercando di inserirsi come estetista, con un reddito di 1.000 euro mensili, pagina 2 di 14 mentre il possiede un ingente patrimonio immobiliare, in parte dato in locazione, ed è intestatario Pt_1 di quote societarie, e d'altra parte ha una capacità di spesa (per finanziamento auto e mutuo, oltre che per il versamento dell'assegno di 1.000 euro per le figlie disposto in corso di causa) in contrasto con i redditi dichiarati, ad esempio di 13.000 euro nella dichiarazione dei redditi del 2022.
Quanto alle figlie, premesso che la primogenita maggiorenne ma ancora non autosufficente, Per_1 si è trasferita dal padre, il quale ha rinunciato a ricevere un contributo da parte della madre, ha disposto l'affidamento condiviso delle minori (non essendovi contestazione al riguardo), e la loro collocazione presso la madre, con conseguente assegnazione della casa familiare, con frequentazione paterna a fine settimana alterni e libera nei giorni della settimana.
2- Ha impugnato la citata sentenza affidando il gravame ai motivi che di seguito si Parte_1 riportano.
1) Con il primo motivo, l'appellante ha contestato il provvedimento del Tribunale di Bologna nella parte in cui il Giudice di prime cure ha disposto l'affidamento condiviso delle figlie minori con collocazione prevalente delle stesse presso la madre, mentre, a suo dire, sarebbe stato opportuno prevedere un regime di affidamento condiviso paritetico, nella misura di 15 giorni presso ciascun genitore, con alternanza di settimana in settimana, risultando tale soluzione più adeguata alla tutela degli interessi delle figlie, sul presupposto che:
- non ha mai espresso alcun diniego rispetto all'eventualità di un affidamento Controparte_1 paritetico;
- la figlia maggiore maggiorenne, ha già scelto di andare a vivere con il padre;
Per_1
- le altre due figlie, e hanno visto con favore la nuova collocazione della sorella, vicina Per_2 Per_3 alle scuole che frequentano e ai loro gruppi di amici.
2) Con il secondo motivo, l'appellante ha impugnato il provvedimento del Tribunale di Bologna nella parte in cui il Giudice di prime cure ha determinato la misura dell'assegno di mantenimento da versare in favore delle due figlie minori.
In particolare, secondo quanto dedotto, la sentenza sul punto sarebbe viziata sotto l'aspetto della valutazione economico patrimoniale dell'appellante, in quanto il Giudice avrebbe, senza alcuna prova né presunzione in tal senso, affermato la sussistenza di una discrepanza tra i redditi ufficiali e il tenore di vita e la capacità di spesa di (in particolare, l'appellante contesta il passaggio, riportato Parte_1
a pag. 3 della sentenza del Tribunale di Bologna per cui “il sig. possiede un ingente patrimonio Pt_1 immobiliare, tredici intestazioni immobiliari di cui alcune locate a terzi, di cui è intestatario e quote societarie nel settore immobiliare, in particolare nella SPA “Le Case di Bologna”. Si rileva una ingiustificata discrepanza tra i redditi ufficiali che riportano, ad esempio, per il 2022 venivano esposti pagina 3 di 14 € 13.000,00 circa di redditi e le sostanze di cui dispone il sig. il tenore di vita e le capacità di Pt_1 spesa manifestate (paga per un finanziamento di un'auto, un mutuo di 800,00 euro e ha versato il mantenimento di 1000,00 euro stabilito per le figlie)”.
Invero, secondo la difesa dell'appellante, non vi sarebbe alcuna evidenza di ricchezza di Parte_1
e, conseguentemente, l'assegno andrebbe ridotto nella misura di € 200,00 per ciascuna figlia minore.
3) con il terzo motivo, l'appellante censura la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui è stata prevista la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della moglie nella misura di €
300,00 mensili in quanto carente: il Tribunale di Bologna si sarebbe limitato a stabilire che alla Sig.ra debba essere riconosciuto un assegno di mantenimento in considerazione del tenore di vita CP_1 matrimoniale goduto, senza tuttavia fornire alcuna motivazione a supporto di tale determinazione. Per contro lavorativamente occupata (come estetista e onicotecnica) sarebbe Controparte_1 perfettamente in grado di incrementare la propria attività lavorativa, tanto più che avrebbe iniziato anche attività di formazione, con ogni conseguenza in termini di revoca dell'assegno di mantenimento.
4) con il quarto motivo, la parte ha impugnato la condanna alle spese di lite, in difetto di totale soccombenza, dal momento che la ricorrente non ha visto riconosciute le proprie domande in relazione al quantum.
5) infine, l'appellante ha avanzato istanza di sospensione dell'immediata esecutività della sentenza impugnata, sostenendo che l'esecuzione del provvedimento potrebbe ingiustamente gravarlo sotto il profilo patrimoniale, in danno del sostegno economico della famiglia.
*
Si è ritualmente costituita , contestando nel merito l'appello e deducendo Controparte_1
l'infondatezza di tutte le doglianze avanzate.
In particolare, quanto al primo motivo (affidamento condiviso paritetico), l'appellata ha precisato che il
Giudice di primo grado ha correttamente valutato le richieste formulate da entrambi i genitori, tenendo in considerazione l'interesse primario delle figlie.
L'attuale regime di frequentazione delle minori, infatti, già prevede “incontri liberi nei giorni della settimana e fine settimana alternati dal venerdì al lunedì mattina”.
Oltre a quanto sopra, la parte ha sottolineato come la madre abbia sempre manifestato assoluta disponibilità a favorire un rapporto equilibrato con il padre, nel rispetto dei tempi e delle esigenze delle figlie.
Rispetto al secondo motivo (previsione assegno di mantenimento in favore delle figlie, nella misura di
€ 800,00 – 400,00 + 400,00), anch'esso ritenuto infondato, l'appellata ha precisato che la pagina 4 di 14 quantificazione dell'assegno è stata operata tenendo conto delle reali capacità economiche del padre e delle esigenze delle minori.
La ribadisce che dalla documentazione in atti emergerebbe la enorme differenza CP_1 patrimoniale e reddituale dei coniugi: mentre ella lavora tre giorni a settimana percependo un introito di circa 1.000 euro mensili, possiederebbe un ingente patrimonio (sarebbe proprietario di Parte_1 ben 13 immobili, di cui alcuni locati;
sarebbe poi possessore di quote societarie).
La parte ha sottolineato, inoltre, di essersi per molto tempo occupata esclusivamente della crescita ed educazione della prole e della conduzione della casa familiare (situazione emersa in primo grado e mai contestata).
Tale circostanza confermerebbe ulteriormente che la famiglia – considerata benestante - ha vissuto e mantenuto tale stile di vita basandosi quasi esclusivamente sui redditi di Parte_1
Rispetto al terzo motivo (mantenimento alla moglie nella misura di € 300,00), la parte ha sottolineato la funzione perequativa dell'assegno in questione, evidenziata anche dal Giudice di primo grado all'interno del provvedimento impugnato (v. pag. 4 della sentenza del Tribunale di Bologna “finalizzato
a evitare differenze improvvise nel tenore di vita allorquando il figlio si trasferisce da un genitore all'altro ---- al fine di garantire che i figli possano godere dello stesso tenore di vita indipendentemente dal genitore frequentato”.
Inoltre, secondo quanto riportato, si tratterebbe di somma necessaria al fine di meglio affrontare anche le spese di manutenzione della casa famigliare assegnata, che ammonterebbero a circa € 500,00 al mese
(ivi comprese quelle di manutenzione del giardino alle quali il padre provvederebbe solo sporadicamente).
Quanto al quarto motivo (liquidazione spese di lite), la parte ha evidenziato che il Giudice, all'interno del provvedimento impugnato, ha adeguatamente motivato in ordine alla ritenuta soccombenza.
Rispetto all'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza, la parte ha evidenziato la totale assenza di prova in ordine al dedotto pericolo di danno patrimoniale per Parte_1
*
Il PROCURATORE GENERALE, ritualmente notiziato del procedimento, non ha ritenuto di presentare conclusioni.
*
All'udienza del 2 ottobre 2025, sono comparsi i difensori e le parti personalmente, quindi la Corte ha disposto l'ascolto delle minori. All'esito dell'incombente, alla successiva udienza del 27 novembre
2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
pagina 5 di 14 3- Quanto all'affidamento delle minori e non vi è dubbio che debba essere disposto Per_2 Per_3
l'affidamento condiviso, trattandosi della modalità preferita dall'ordinamento, in quanto consente alle figlie di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
3.1- Ciò nondimeno ritiene la Corte che debba essere confermata la collocazione principale delle minori presso la madre, che costituisce il loro principale punto di riferimento, in particolare della più piccola come è emerso dal suo ascolto, e le assicura una maggiore stabilità e serenità. Vero è Per_3 che esse incontrano regolarmente il padre a fine settimana alterni dal venerdì dopo la scuola fino al lunedì mattina, e durante la settimana possono stare con lui liberamente, e di fatto entrambe restano con il padre tutti i mercoledì pomeriggio e sera. Mentre tale modalità soddisfa pienamente la Per_3 quale ha con serenità dichiarato di stare bene con entrambi i genitori e di preferire che non sia mutata l'attuale “routine”, , la quale ha 17 anni, la quale ha dichiarato di essere desiderosa di incontrare Per_2 maggiormente il padre, può senz'altro già farlo, organizzando ella stessa le ulteriori presso il padre comunicandolo ad entrambi i genitori, essendo prossima alla maggiore età.
La regolamentazione attuale, come ora descritta, appare equilibrata e idonea a garantire il rapporto anche con il padre, essendo principio affermato dalla giurisprudenza e recepito da questa Corte che l'attuazione della bigenitorialità non si esplica nella permanenza con ciascun genitore per un numero di giorni esattamente uguale, ma nell'effettiva garanzia di una relazione profonda e serena: ciò che nel caso di specie non pare confutata da alcuno. Non solo: l'attuale disciplina, come di fatto attuata, appare garantire altresì il rapporto fra le tre sorelle, posto che le parti hanno riferito che la primogenita maggiorenne si reca presso la madre nei fine settimana durante i quali le sorelle stanno con Per_1 quest'ultima, e in altri giorni settimanali, e non si ravvisa alcuna ragione di interesse e tanto meno di disagio delle ragazzine atta a giustificare un mutamento dell'attuale modalità di frequentazione, che consente altresì che la più piccola non sia lasciata mai da sola.
3.2- Tanto premesso, non vi è dubbio che debba essere altresì confermata l'assegnazione della casa familiare alla madre, quale collocataria principale delle figlie minori e in particolare della piccola le quali - ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. – hanno diritto a mantenere il proprio stabile Per_3 legame con l'ambiente domestico nel quale hanno vissuto in costanza di convivenza, fin da quando la più piccola aveva due anni. Né importa che la abbia– in ipotesi – all'udienza presidenziale CP_1 in primo grado affermato di non nutrire un particolare attaccamento alla casa familiare di Granarolo e di essere disponibile a trasferirsi altrove, dovendosi appunto aver riguardo all'interesse delle minori (e non della madre) a rimanere nell'ambiente familiare, cosa che nella fattispecie non può essere contestata (non essendo emersa alcuna evidenza contraria.
pagina 6 di 14 Sono in ogni caso irrilevanti le doglianze dell'appellante in ordine alle trattative intercorse fra le parti in punto di soluzioni abitative: in difetto di accordo fra le parti (che dovrà ovviamente sempre tener conto dell'interesse delle minori di mantenere il proprio legame nella casa familiare), non v'è dubbio che – appunto – debba essere tenuto in conto l'interesse delle figlie, come prescritto dall'art. 337 sexies c.c. al quale solo consegue l'assegnazione della casa familiare, non potendosi al contrario certamente disporre la collocazione alternata al fine di consentire prioritariamente la revoca dell'assegnazione della casa familiare – di proprietà del padre.
3.3- Venendo ora agli aspetti economici, non può questa Corte che condividere in primo luogo la valutazione del giudice di prime cure in ordine al notevole squilibrio fra le condizioni delle parti.
Va detto infatti che ha fin dal ricorso introduttivo di primo grado dedotto che “il Controparte_1
Signor partecipava in qualità di socio in diverse realtà societarie ed immobiliari della provincia di Pt_1
Bologna, percepiva in media un compenso netto di circa 7.000,00 euro e risultava intestatario di svariati immobili, attualmente in n. di 13 in piena proprietà od in condivisione con altri soggetti e tutti condotti in locazione da terzi “ e che “all'incirca 5/6 anni fa, il Signor apriva una nuova società, Pt_1 che offriva servizi di ristrutturazione immobiliare, “CA RE”. Trattandosi di un ruolo incompatibile con quello già ricoperto di mediatore immobiliare, l'odierno resistente impose la moglie quale consigliere di detta società e fece in modo venisse retribuita con uno stipendio di circa 2.000,00 euro al mese, che la Signora , tuttavia, doveva restituire al marito (sic!), girandoli CP_1 periodicamente sul conto corrente di quest'ultimo” (supportando tali assunti documentalmente).
Ancora, la ha affermato che “attualmente, a partire dal mese di aprile dello scorso anno, la CP_1
Ricorrente si è dimessa dalla carica di consigliere di CA RE (doc. 7) e lavora sempre part time presso il centro olistico, da ella aperto tempo fa, come riflessologa”.
Ella ha precisato di lavorare soltanto tre giorni a settimana, con un modesto reddito mensile di soli 800 euro per potersi occupare delle figlie, in particolare di ritirare e accompagnare la piccola Per_3 specie dopo che la suocera, a causa della perdita del marito, non era stata più in grado di supportarla in tali compiti, e ha sottolineato come la propria dedizione alle figlie e alla famiglia aveva consentito al marito di svolgere appieno la propria attività lavorativa e di acquisire l'ingente patrimonio immobiliare solo a lui intestato.
Tali allegazioni non sono state contestate da se non limitatamente alla circostanza che la scelta di Pt_1 lavorare part time e non a tempo pieno sarebbe “solo in minima parte” connessa con l'accudimento delle figlie per i motivi di cui sopra, mentre ella potrebbe mettere a frutto le occasioni di crescita professionale derivante dai corsi di specializzazione svolti.
pagina 7 di 14 Egli non ha in particolare contestato di aver percepito in costanza di matrimonio emolumenti o comunque redditi per circa 7.000 euro al mese né l'attribuzione fittizia dell'incarico di consigliere alla moglie, con il relativo obbligo della stessa di restituirgli l'importo di 2000 euro mensili a questa versato dalla società di cui egli era ed è socio, limitandosi ad affermare che tale importo sarebbe stato a vantaggio della famiglia e comunque non più percepito dopo le dimissioni della moglie dalla carica.
E' quindi evidente, da un lato, che – pur avendo la moglie fattivamente contribuito con i propri più modesti mezzi anche alle spese familiari (mobilio e spese per le bambine) gli introiti della famiglia e il suo tenore di vita (disponibilità di una comoda casa familiare, di immobili vari, attività extrascolastiche delle minori) derivavano in misura preponderante dall'attività professionale del marito;
dall'altro che, una volta entrata in crisi l'unione, il continua a godere del patrimonio accumulato, Pt_1 nonché – anche se non risultante dalle dichiarazioni fiscali – dei redditi derivanti dall'attività di mediatore, delle partecipazioni societarie, del godimento degli immobili (salva, doverosamente, la casa familiare, assegnata alla madre collocataria delle minori) e dei redditi da locazione che ne derivano.
Tale quadro è confermato dalle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza presidenziale del 1° giugno
2023, alla quale la ricorrente ha dichiarato:
Mi riporto a quanto scritto dal mio avvocato in ricorso. Svolge attività autonoma guadagna circa
1000,00 euro al mese, abita in casa di proprietà esclusiva del marito, con pagamento del mutuo da parte del marito pari ad euro 800,00 circa , rappresenta che gli introiti economici del marito ammontano a circa 7000,00 euro netti al mese rappresenta di essere stata consigliera della società relean per la quale percepiva 2000,00 euro netti al mese che bonificava al marito adesso si è dimessa
Il resistente ha dichiarato
Non intendo riconciliarmi. Mi riporto a quanto scritto dal mio avvocato in comparsa. Imprenditore, ha azioni nelle case di Bologna spa e socio per un terzo nell'immobiliare RE per la quale dato che sarebbe stato in contrasto come mediatore con la carica di consigliere aspetta fine anno per percepire maggiori utili mi riporto alle mie dichiarazioni dei redditi
Alla prima udienza tenutasi dinanzi a questa Corte il 2 ottobre 2025 si è limitato ad affermare: Pt_1
“Sono mediatore immobiliare e socio della società Le case di Bologna s.p.a. e sono stato consigliere e non lo sono più.
Sono inoltre proprietario degli immobili indicati nelle dichiarazioni dei redditi, che per fortuna sono in parte locati, mentre altri sono solo autorimesse”.
La moglie ha ribadito di essere operatrice olistica e di svolgere tale attività per tre volte a settimana in un piccolo studio, occupandosi nel resto delle figlie.
pagina 8 di 14 *
Tanto premesso, dovendosi comparare le condizioni dei due coniugi- genitori, si osserva che i redditi della , dopo le dimissioni dalla carica di consigliere di cui si è detto (dimissioni rassegnate CP_1 nel marzo 2022, chiaramente e giustificatamente derivate dalla crisi con il coniuge) i redditi della stessa si sono ridotti a quelli derivanti dalla sola attività olistica (circa 800-1000 euro al mese): neppure l'appellante contesta ciò, lamentando solamente che ella potrebbe mettere a frutto le proprie potenzialità e capacità professionali. E' evidente che ciò potrà avvenire in un prossimo futuro, con la crescita della figlia più piccola, che tuttavia ha appena compiuto 11 anni.
Vero è infatti che lo stesso a fronte di quanto disposto dal Collegio in primo grado, ha affermato Pt_1 di essere socio al 50% della società semplice REAN e di partecipare per 2/3 al capitale sociale della
Immobliare RE srl, che operano nel settore delle compravendite immobiliare con attività di ristrutturazione anche conto terzi. Egli ha precisato che “l'attività lavorativa del sig si esplica Pt_1 nella gestione di cantieri presso le sedi operative con un orario di lavoro che si può quantificare in una media di 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì ed il sabato mattina (memoria ex art. 183 co. 6, n 1
c.p.c.)
Da ciò si desume da un lato che gli impegni lavorativi dell'odierno appellante sono stringenti e ragionevolmente devono essere adeguatamente compensati;
dall'altro che, anche in considerazione degli orari di lavoro suddetti, non gli consentono di accudire adeguatamente la piccola che Per_3 frequenta la prima media e deve essere seguita e accompagnata. Ciò conferma la bontà del provvedimento che ha disposto la collocazione prevalente delle minori, in particolare di Per_3 presso la madre e la rispondenza al vero delle allegazioni di quest'ultima circa il suo prevalente svolgimento dei compiti domestici e di cura con riguardo alle figlie.
Dalla stessa memoria redatta nell'interesse di si evince poi che egli è proprietario, oltre Parte_1 che della casa familiare assegnata alla moglie (sulla quale grava un mutuo) anche di un altro immobile acquistato con i propri risparmi (in difetto di allegazioni, senza necessità di mutuo), definito sufficientemente grande per ospitarvi le figlie.
Quanto alle proprietà immobiliari la memoria appare lacunosa, in quanto riporta soltanto la proprietà della casa familiare oltre a quella di Castel Maggiore in cui ora vive ( composta da ben 13 vani, v Pt_1 visura catastale, doc. 35 mentre la stessa visura catastale prodotta in primo grado dal resistente Pt_1 riporta sei immobili, quasi tutti di proprietà al 100% di (soltanto uno di essi in Parte_1 comproprietà per 1/3). Deve darsi atto peraltro che nelle dichiarazioni fiscali del 2023 e 2022 sono elencate 13 unità (così anche la visura prodotta dall'appellata in questo grado, v. doc a .5), e lo stesso pagina 9 di 14 appellante ha chiarito che per buona parte esse sono locate mentre in parte sono autorimesse
(circostanza che non esclude, e anzi rafforza, l'appetibilità locativa dei beni).
Quanto alle dichiarazioni dei redditi allegate, merita di essere riportato l'elencazione di quanto riferito dal nella memoria 183, 6° co n 1: Pt_1
Anno 2019 (come da mod. Unico 2020) € 37.555,00
Imponibile € 34.759,00
Anno 2020 (come da mod. Unico 2021) € 22.616,00
Imponibile € 19.820,00
Anno 2021 (come da mod. Unico 2022) € 12.571,00
Imponibile € 9.175,00
Anno 2022 (come da mod. Unico 2023) € 4.676,00
Imponibile € 3.420,00
(N.B.: il mod. Unico 2024 non è ancora disponibile)
Partecipazioni societarie:
- quota di capitale sociale € 2.600 CP_2
IM AN srl – quota di capitale sociale detenuta attraverso pari a 2/3 per CP_2
€ 8.000
LE CASE DI BOLOGNA SPA – quota di capitale sociale € 19.614,00. (doc.34)
La dichiarazione fiscale 2024, Mod PF, denuncia invece l'irrisorio reddito complessivo di euro
4.676,00, che non consentirebbe all'appellante neppure di provvedere alle proprie minime esigenze alimentari, mentre al contrario egli è stato ed è in grado di corrispondere il mutuo per la casa familiare, il cui rateo mensile ammonta a circa 800,00 euro;
ha potuto pagare fino alla scadenza il finanziamento auto ora terminato (avendo avuto scadenza marzo 2025); ha potuto pagare l'assegno imposto dal
Tribunale per le figlie, in corso di causa in misura di 1.000,00 euro mensili, e con la sentenza di primo grado per 800,00 euro (oltre a quello di 300,00 euro per la moglie).
Va pienamente condiviso il convincimento del Tribunale secondo il quale tali circostanze sono significative, non perché i redditi debbano essere quantificati sulla base dei pagamenti, ma parchè gli impegni volontariamente assunti (nel caso di specie un importante mutuo con rateo variabile di circa pagina 10 di 14 800 euro mensili, il finanziamento di 320,00 euro mensili, oltre alla disponibilità a pagare 200,00 euro per ciascuna figlia) costituiscono indice inequivocabile di una capacità di spesa e, a monte, reddituale, incompatibili con i redditi irrisori denunciati.
Va detto inoltre che a fronte di quanto dichiarato in udienza, non ha chiarito le ragioni per CP_3 le quali si sarebbe dimesso dalla carica di consigliere, se abbia avuto (com'è verosimile) e abbia rinunciato a compensi, non potendosi non presumere che la scelta di rinunciare all'una e all'altra sia stata quella ritenuta per lui comunque più conveniente, essendo oltretutto suo preciso dovere quello di evitare scelte antieconomiche, stante l'obbligo di provvedere al mantenimento della prole minorenne e non autosufficiente, e di garantire alla stessa il medesimo tenore di vita assicurato in costanza di convivenza.
Egli non ha neppure chiarito - a fronte degli importi variabili denunciati – a che cosa sia attribuibile tale variabilità e non ha prodotto – come era suo onere fare, in qualità di appellante – le dichiarazioni dei redditi aggiornate, né la documentazione relativa alle sue partecipazioni sociali e alle condizioni delle società stesse.
Quanto ai bilanci prodotti, poi, si è limitato a contestare che il Tribunale avrebbe deciso senza dar conto di tali dati, ma non ha a sua volta puntualmente richiamato quali sarebbero i dati rilevanti desumibili da tale documentazione (che, peraltro, pare attestare la solidità delle società: v. doc a.4 di parte appellata, dai quali si evincono capacità di pagamento tempestiva;
bilanci prodotti dall'appellante, dai quali si evince un positivo trend, anche negli anni 2020-2021, notoriamente difficili a causa della pandemia, v in particolare la circolazione di liquidità).
Tanto premesso, ritiene la Corte che sussistano molteplici elementi di prova, gravi, precisi e concordanti, per ritenere che i redditi di siano assai superiori e quelli denunciati nelle Parte_1 dichiarazioni fiscali degli ultimi anni.
Secondo la costante giurisprudenza del Supremo Collegio, infatti, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento della prole e del coniuge, alle risultanze delle dichiarazioni fiscali dei redditi dev'essere attribuito valore solo indiziario, in quanto esse hanno le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato hanno una funzione tipicamente fiscale, sicché nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario (nella specie, concernenti l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento) non hanno valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie. (Cass. 18196/2015)
La valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare e in ogni caso il giudice ben può trarre argomenti di convincimento pagina 11 di 14 di prova anche dal comportamento processuale delle parti in relazione agli ordini di esibizione non completamente non correttamente adempiuti.
Tali principi sono stati specificamente affermati sia in tema di individuazione dell'effettiva capacità reddituale e di mantenimento della prole, minorenne o maggiorenne e non autosufficiente (Cass.
3905/2011) , sia con riguardo al coniuge più debole ai fini dell'assegno di mantenimento e dell'assegno divorzile (v Cass 18196/2015 sopra richiamata e Cass 22616/2022), affermandosi che in tali giudizi il giudice dispone di ampio potere istruttorio, che gli consente di ancorare le sue determinazioni ad adeguata verifica delle condizioni patrimoniali delle parti e delle esigenze di vita dei figli, prescindendo dalla prova addotta dalla parte istante ed attingendo a tutti i dati comunque facenti parte del bagaglio istruttorio (3905/2011).
Per quanto sopra detto ben può ritenersi allora che tenore di vita familiare non fosse inferiore a quello garantito da introiti di circa 7.000 euro mensili: e quand'anche tale somma si ritenesse comprensiva dei
2.000 euro percepiti dalla quale consigliere, ora non più percepito, non essendovi motivo CP_1 di ritenere che abbia subito in effetti una flessione delle proprie capacità reddituali, l'importo di Pt_1
1.100,00 euro stabilito dal Tribunale risulterebbe comunque congruo e dovuto.
*
E' appena il caso infatti di rammentare che in tema di separazione dei coniugi, la quantificazione dell'assegno di mantenimento spettante al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, deve tener conto, quale indispensabile parametro di riferimento, del tenore di vita goduto dalla coppia durante la convivenza, (da ultimo v. Cass. n. 32349 del 13/12/2024).
Invero, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. 12196/2017).
*
Per quanto riguarda le figlie , l'entità del contributo al mantenimento attuale va determinata secondo i parametri di cui all'art 337 ter c.c sulla base dei redditi dei genitori , delle esigenze attuali dei figli, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza, dei termini di permanenza di entrambi i genitori nonché dei compiti anche domestici dei genitori, cui sopra si è fatto ampio riferimento. pagina 12 di 14 Nella fattispecie, l'importo di 300,00 euro mensili per la moglie, e di 800,00 euro per le due figlie (per complessivi 1.100,00 euro),unitamente ai 1.000,00 euro percepiti dalla madre, e al godimento della casa familiare, consente all'appellata di provvedere a se stessa e alle due figlie minorenni con un importo medio di 700,00 euro mensili, coerente (ma non superiore) al tenore di vita mantenimento dal nucleo familiare in costanza di matrimonio e certamente consente all'appellante di trattenere per sé, per la figlia maggiorenne con lui convivente, almeno altrettanto, e di poter provvedere anche alle spese straordinarie e alle necessità impreviste.
Anche le statuizioni del Tribunale in punto di mantenimento della coniuge e delle figlie minori vanno quindi confermate.
4 – Neppure in punto di spese l'appello può essere accolto.
Le domande della ricorrente in primo grado sono state integralmente accolte, anche se – nel quantum – in misura di poco inferiore mentre il resistente si è opposto integralmente alla richiesta di assegno di mantenimento della moglie e ha dichiarato la propria disponibilità ad un contributo al mantenimento delle figlie in misura di 200,00 euro ciascuna.
5- Le spese di lite non possono che seguire, anche nel presente grado di giudizio, il criterio della soccombenza.
Si reputa equo liquidare tali spese secondo i parametri intermedi fra quelli medi e minimi di cui al DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022 sulla base del valore indeterminato della causa, in relazione alle fasi dell'attività effettivamente espletata, con riduzione al minimo per quanto riguarda la fase decisoria (in assenza di comparse conclusionali) e così in misura di euro 5.500,00, oltre a spese forfettarie al 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
6-Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto" (Cass. Civ. S.U. n. 23535 del 20/09/2019; Cass. Civ. Sez. Un.4315 del 20 aprile
2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 878/2025, così dispone: CP_1
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite che Parte_1 Controparte_1
pagina 13 di 14 liquida in complessivi euro 5.500,00 per compensi, oltre a spese forfettarie, IVA e c.p.a. come per legge.
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 27 novembre 2025
Il presidente estensore dott Antonella Allegra
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente relatore dott. Luisa Poppi Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 806/2025 promosso da
nato aBOLOGNA (BO) il 08/03/1971, con il patrocinio dell'avv. Marianna Parte_1
POGGI, elettivamente domiciliato in VIA DUE PONTI 11 40050 ARGELATO(BO)
APPELLANTE
, nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
AB IA e dell'avv. STAVALE SONIA ( ), elettivamente domiciliata C.F._1 nello studio di quest'ultima, in VIA TERRAGGIO 17 MILANO;
APPELLATA
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 878/2025 del Tribunale di Bologna, del 26 marzo 2025, pubblicata in data 7 aprile 2025
pagina 1 di 14 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito del procedimento per separazione personale promosso dinanzi al Tribunale di Bologna da nei confronti di i quali avevano contratto matrimonio civile in Controparte_1 Parte_1
Bentivoglio in data 7/05/2005, e nel corso del quale era stata pronunciata sentenza parziale di separazione fra i coniugi n. 578/2024, il Tribunale predetto, ha regolato le condizioni della separazione, così disponendo:
“
1. dispone che la prole minore della coppia, sia affidata ad entrambi i genitori, che ne cureranno
l'istruzione e l'educazione, e che continueranno entrambi ad esercitare in modo condiviso la responsabilità genitoriale;
2. valutato il preminente interesse della prole minore, stabilisce che la stessa abbia residenza con la madre presso l'abitazione familiare, sita in Granarolo dell'Emilia , via Larghe 9 , che resta assegnata
a ; Controparte_1
3. regolamenta le frequentazioni paterne nei seguenti termini: dispone che il padre possa sentire le figlie minori quando lo vorrà e vederle e tenerla con sé liberamente durante la settimana e a fine settimana alternati dal sabato al lunedì mattina. 8 giorni durante le vacanze natalizie (alternando
Natale e Capodanno), per 3 giorni durante le vacanze pasquali e per 15giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo da concordare con la madre possibilmente entro il mese di aprile di ogni anno;
4. pone a carico di l'obbligo di versare, a decorrere dalla sentenza, a Parte_1 Controparte_1 la somma di € 800,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 60% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo dell'agosto 2017 in uso;
5. pone a carico di l'obbligo di versare a la somma mensile di € 300,00 Parte_1 Controparte_1
a titolo di assegno di mantenimento del coniuge, importo, rivalutabile annualmente in base all'Istat, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della presente decisione;
6. Condanna a corrispondere a le spese del giudizio nella misura di Parte_1 Controparte_1 euro 6000,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cassa come per legge”.
A sostegno della propria decisione sulle questioni economiche il giudice di prime cure ha osservato che la ricorrente si era sempre occupata della casa e delle tre figlie nate dall'unione nata il Per_1
26.1.2006, nata il [...] e il 29.11.2014) e che le condizioni reddituali e patrimoniali Per_2 Per_3 delle parti presentano una notevole sperequazione, evidenziando che la madre, dopo aver svolto attività nella società del marito sta cercando di inserirsi come estetista, con un reddito di 1.000 euro mensili, pagina 2 di 14 mentre il possiede un ingente patrimonio immobiliare, in parte dato in locazione, ed è intestatario Pt_1 di quote societarie, e d'altra parte ha una capacità di spesa (per finanziamento auto e mutuo, oltre che per il versamento dell'assegno di 1.000 euro per le figlie disposto in corso di causa) in contrasto con i redditi dichiarati, ad esempio di 13.000 euro nella dichiarazione dei redditi del 2022.
Quanto alle figlie, premesso che la primogenita maggiorenne ma ancora non autosufficente, Per_1 si è trasferita dal padre, il quale ha rinunciato a ricevere un contributo da parte della madre, ha disposto l'affidamento condiviso delle minori (non essendovi contestazione al riguardo), e la loro collocazione presso la madre, con conseguente assegnazione della casa familiare, con frequentazione paterna a fine settimana alterni e libera nei giorni della settimana.
2- Ha impugnato la citata sentenza affidando il gravame ai motivi che di seguito si Parte_1 riportano.
1) Con il primo motivo, l'appellante ha contestato il provvedimento del Tribunale di Bologna nella parte in cui il Giudice di prime cure ha disposto l'affidamento condiviso delle figlie minori con collocazione prevalente delle stesse presso la madre, mentre, a suo dire, sarebbe stato opportuno prevedere un regime di affidamento condiviso paritetico, nella misura di 15 giorni presso ciascun genitore, con alternanza di settimana in settimana, risultando tale soluzione più adeguata alla tutela degli interessi delle figlie, sul presupposto che:
- non ha mai espresso alcun diniego rispetto all'eventualità di un affidamento Controparte_1 paritetico;
- la figlia maggiore maggiorenne, ha già scelto di andare a vivere con il padre;
Per_1
- le altre due figlie, e hanno visto con favore la nuova collocazione della sorella, vicina Per_2 Per_3 alle scuole che frequentano e ai loro gruppi di amici.
2) Con il secondo motivo, l'appellante ha impugnato il provvedimento del Tribunale di Bologna nella parte in cui il Giudice di prime cure ha determinato la misura dell'assegno di mantenimento da versare in favore delle due figlie minori.
In particolare, secondo quanto dedotto, la sentenza sul punto sarebbe viziata sotto l'aspetto della valutazione economico patrimoniale dell'appellante, in quanto il Giudice avrebbe, senza alcuna prova né presunzione in tal senso, affermato la sussistenza di una discrepanza tra i redditi ufficiali e il tenore di vita e la capacità di spesa di (in particolare, l'appellante contesta il passaggio, riportato Parte_1
a pag. 3 della sentenza del Tribunale di Bologna per cui “il sig. possiede un ingente patrimonio Pt_1 immobiliare, tredici intestazioni immobiliari di cui alcune locate a terzi, di cui è intestatario e quote societarie nel settore immobiliare, in particolare nella SPA “Le Case di Bologna”. Si rileva una ingiustificata discrepanza tra i redditi ufficiali che riportano, ad esempio, per il 2022 venivano esposti pagina 3 di 14 € 13.000,00 circa di redditi e le sostanze di cui dispone il sig. il tenore di vita e le capacità di Pt_1 spesa manifestate (paga per un finanziamento di un'auto, un mutuo di 800,00 euro e ha versato il mantenimento di 1000,00 euro stabilito per le figlie)”.
Invero, secondo la difesa dell'appellante, non vi sarebbe alcuna evidenza di ricchezza di Parte_1
e, conseguentemente, l'assegno andrebbe ridotto nella misura di € 200,00 per ciascuna figlia minore.
3) con il terzo motivo, l'appellante censura la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui è stata prevista la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della moglie nella misura di €
300,00 mensili in quanto carente: il Tribunale di Bologna si sarebbe limitato a stabilire che alla Sig.ra debba essere riconosciuto un assegno di mantenimento in considerazione del tenore di vita CP_1 matrimoniale goduto, senza tuttavia fornire alcuna motivazione a supporto di tale determinazione. Per contro lavorativamente occupata (come estetista e onicotecnica) sarebbe Controparte_1 perfettamente in grado di incrementare la propria attività lavorativa, tanto più che avrebbe iniziato anche attività di formazione, con ogni conseguenza in termini di revoca dell'assegno di mantenimento.
4) con il quarto motivo, la parte ha impugnato la condanna alle spese di lite, in difetto di totale soccombenza, dal momento che la ricorrente non ha visto riconosciute le proprie domande in relazione al quantum.
5) infine, l'appellante ha avanzato istanza di sospensione dell'immediata esecutività della sentenza impugnata, sostenendo che l'esecuzione del provvedimento potrebbe ingiustamente gravarlo sotto il profilo patrimoniale, in danno del sostegno economico della famiglia.
*
Si è ritualmente costituita , contestando nel merito l'appello e deducendo Controparte_1
l'infondatezza di tutte le doglianze avanzate.
In particolare, quanto al primo motivo (affidamento condiviso paritetico), l'appellata ha precisato che il
Giudice di primo grado ha correttamente valutato le richieste formulate da entrambi i genitori, tenendo in considerazione l'interesse primario delle figlie.
L'attuale regime di frequentazione delle minori, infatti, già prevede “incontri liberi nei giorni della settimana e fine settimana alternati dal venerdì al lunedì mattina”.
Oltre a quanto sopra, la parte ha sottolineato come la madre abbia sempre manifestato assoluta disponibilità a favorire un rapporto equilibrato con il padre, nel rispetto dei tempi e delle esigenze delle figlie.
Rispetto al secondo motivo (previsione assegno di mantenimento in favore delle figlie, nella misura di
€ 800,00 – 400,00 + 400,00), anch'esso ritenuto infondato, l'appellata ha precisato che la pagina 4 di 14 quantificazione dell'assegno è stata operata tenendo conto delle reali capacità economiche del padre e delle esigenze delle minori.
La ribadisce che dalla documentazione in atti emergerebbe la enorme differenza CP_1 patrimoniale e reddituale dei coniugi: mentre ella lavora tre giorni a settimana percependo un introito di circa 1.000 euro mensili, possiederebbe un ingente patrimonio (sarebbe proprietario di Parte_1 ben 13 immobili, di cui alcuni locati;
sarebbe poi possessore di quote societarie).
La parte ha sottolineato, inoltre, di essersi per molto tempo occupata esclusivamente della crescita ed educazione della prole e della conduzione della casa familiare (situazione emersa in primo grado e mai contestata).
Tale circostanza confermerebbe ulteriormente che la famiglia – considerata benestante - ha vissuto e mantenuto tale stile di vita basandosi quasi esclusivamente sui redditi di Parte_1
Rispetto al terzo motivo (mantenimento alla moglie nella misura di € 300,00), la parte ha sottolineato la funzione perequativa dell'assegno in questione, evidenziata anche dal Giudice di primo grado all'interno del provvedimento impugnato (v. pag. 4 della sentenza del Tribunale di Bologna “finalizzato
a evitare differenze improvvise nel tenore di vita allorquando il figlio si trasferisce da un genitore all'altro ---- al fine di garantire che i figli possano godere dello stesso tenore di vita indipendentemente dal genitore frequentato”.
Inoltre, secondo quanto riportato, si tratterebbe di somma necessaria al fine di meglio affrontare anche le spese di manutenzione della casa famigliare assegnata, che ammonterebbero a circa € 500,00 al mese
(ivi comprese quelle di manutenzione del giardino alle quali il padre provvederebbe solo sporadicamente).
Quanto al quarto motivo (liquidazione spese di lite), la parte ha evidenziato che il Giudice, all'interno del provvedimento impugnato, ha adeguatamente motivato in ordine alla ritenuta soccombenza.
Rispetto all'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza, la parte ha evidenziato la totale assenza di prova in ordine al dedotto pericolo di danno patrimoniale per Parte_1
*
Il PROCURATORE GENERALE, ritualmente notiziato del procedimento, non ha ritenuto di presentare conclusioni.
*
All'udienza del 2 ottobre 2025, sono comparsi i difensori e le parti personalmente, quindi la Corte ha disposto l'ascolto delle minori. All'esito dell'incombente, alla successiva udienza del 27 novembre
2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
pagina 5 di 14 3- Quanto all'affidamento delle minori e non vi è dubbio che debba essere disposto Per_2 Per_3
l'affidamento condiviso, trattandosi della modalità preferita dall'ordinamento, in quanto consente alle figlie di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
3.1- Ciò nondimeno ritiene la Corte che debba essere confermata la collocazione principale delle minori presso la madre, che costituisce il loro principale punto di riferimento, in particolare della più piccola come è emerso dal suo ascolto, e le assicura una maggiore stabilità e serenità. Vero è Per_3 che esse incontrano regolarmente il padre a fine settimana alterni dal venerdì dopo la scuola fino al lunedì mattina, e durante la settimana possono stare con lui liberamente, e di fatto entrambe restano con il padre tutti i mercoledì pomeriggio e sera. Mentre tale modalità soddisfa pienamente la Per_3 quale ha con serenità dichiarato di stare bene con entrambi i genitori e di preferire che non sia mutata l'attuale “routine”, , la quale ha 17 anni, la quale ha dichiarato di essere desiderosa di incontrare Per_2 maggiormente il padre, può senz'altro già farlo, organizzando ella stessa le ulteriori presso il padre comunicandolo ad entrambi i genitori, essendo prossima alla maggiore età.
La regolamentazione attuale, come ora descritta, appare equilibrata e idonea a garantire il rapporto anche con il padre, essendo principio affermato dalla giurisprudenza e recepito da questa Corte che l'attuazione della bigenitorialità non si esplica nella permanenza con ciascun genitore per un numero di giorni esattamente uguale, ma nell'effettiva garanzia di una relazione profonda e serena: ciò che nel caso di specie non pare confutata da alcuno. Non solo: l'attuale disciplina, come di fatto attuata, appare garantire altresì il rapporto fra le tre sorelle, posto che le parti hanno riferito che la primogenita maggiorenne si reca presso la madre nei fine settimana durante i quali le sorelle stanno con Per_1 quest'ultima, e in altri giorni settimanali, e non si ravvisa alcuna ragione di interesse e tanto meno di disagio delle ragazzine atta a giustificare un mutamento dell'attuale modalità di frequentazione, che consente altresì che la più piccola non sia lasciata mai da sola.
3.2- Tanto premesso, non vi è dubbio che debba essere altresì confermata l'assegnazione della casa familiare alla madre, quale collocataria principale delle figlie minori e in particolare della piccola le quali - ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. – hanno diritto a mantenere il proprio stabile Per_3 legame con l'ambiente domestico nel quale hanno vissuto in costanza di convivenza, fin da quando la più piccola aveva due anni. Né importa che la abbia– in ipotesi – all'udienza presidenziale CP_1 in primo grado affermato di non nutrire un particolare attaccamento alla casa familiare di Granarolo e di essere disponibile a trasferirsi altrove, dovendosi appunto aver riguardo all'interesse delle minori (e non della madre) a rimanere nell'ambiente familiare, cosa che nella fattispecie non può essere contestata (non essendo emersa alcuna evidenza contraria.
pagina 6 di 14 Sono in ogni caso irrilevanti le doglianze dell'appellante in ordine alle trattative intercorse fra le parti in punto di soluzioni abitative: in difetto di accordo fra le parti (che dovrà ovviamente sempre tener conto dell'interesse delle minori di mantenere il proprio legame nella casa familiare), non v'è dubbio che – appunto – debba essere tenuto in conto l'interesse delle figlie, come prescritto dall'art. 337 sexies c.c. al quale solo consegue l'assegnazione della casa familiare, non potendosi al contrario certamente disporre la collocazione alternata al fine di consentire prioritariamente la revoca dell'assegnazione della casa familiare – di proprietà del padre.
3.3- Venendo ora agli aspetti economici, non può questa Corte che condividere in primo luogo la valutazione del giudice di prime cure in ordine al notevole squilibrio fra le condizioni delle parti.
Va detto infatti che ha fin dal ricorso introduttivo di primo grado dedotto che “il Controparte_1
Signor partecipava in qualità di socio in diverse realtà societarie ed immobiliari della provincia di Pt_1
Bologna, percepiva in media un compenso netto di circa 7.000,00 euro e risultava intestatario di svariati immobili, attualmente in n. di 13 in piena proprietà od in condivisione con altri soggetti e tutti condotti in locazione da terzi “ e che “all'incirca 5/6 anni fa, il Signor apriva una nuova società, Pt_1 che offriva servizi di ristrutturazione immobiliare, “CA RE”. Trattandosi di un ruolo incompatibile con quello già ricoperto di mediatore immobiliare, l'odierno resistente impose la moglie quale consigliere di detta società e fece in modo venisse retribuita con uno stipendio di circa 2.000,00 euro al mese, che la Signora , tuttavia, doveva restituire al marito (sic!), girandoli CP_1 periodicamente sul conto corrente di quest'ultimo” (supportando tali assunti documentalmente).
Ancora, la ha affermato che “attualmente, a partire dal mese di aprile dello scorso anno, la CP_1
Ricorrente si è dimessa dalla carica di consigliere di CA RE (doc. 7) e lavora sempre part time presso il centro olistico, da ella aperto tempo fa, come riflessologa”.
Ella ha precisato di lavorare soltanto tre giorni a settimana, con un modesto reddito mensile di soli 800 euro per potersi occupare delle figlie, in particolare di ritirare e accompagnare la piccola Per_3 specie dopo che la suocera, a causa della perdita del marito, non era stata più in grado di supportarla in tali compiti, e ha sottolineato come la propria dedizione alle figlie e alla famiglia aveva consentito al marito di svolgere appieno la propria attività lavorativa e di acquisire l'ingente patrimonio immobiliare solo a lui intestato.
Tali allegazioni non sono state contestate da se non limitatamente alla circostanza che la scelta di Pt_1 lavorare part time e non a tempo pieno sarebbe “solo in minima parte” connessa con l'accudimento delle figlie per i motivi di cui sopra, mentre ella potrebbe mettere a frutto le occasioni di crescita professionale derivante dai corsi di specializzazione svolti.
pagina 7 di 14 Egli non ha in particolare contestato di aver percepito in costanza di matrimonio emolumenti o comunque redditi per circa 7.000 euro al mese né l'attribuzione fittizia dell'incarico di consigliere alla moglie, con il relativo obbligo della stessa di restituirgli l'importo di 2000 euro mensili a questa versato dalla società di cui egli era ed è socio, limitandosi ad affermare che tale importo sarebbe stato a vantaggio della famiglia e comunque non più percepito dopo le dimissioni della moglie dalla carica.
E' quindi evidente, da un lato, che – pur avendo la moglie fattivamente contribuito con i propri più modesti mezzi anche alle spese familiari (mobilio e spese per le bambine) gli introiti della famiglia e il suo tenore di vita (disponibilità di una comoda casa familiare, di immobili vari, attività extrascolastiche delle minori) derivavano in misura preponderante dall'attività professionale del marito;
dall'altro che, una volta entrata in crisi l'unione, il continua a godere del patrimonio accumulato, Pt_1 nonché – anche se non risultante dalle dichiarazioni fiscali – dei redditi derivanti dall'attività di mediatore, delle partecipazioni societarie, del godimento degli immobili (salva, doverosamente, la casa familiare, assegnata alla madre collocataria delle minori) e dei redditi da locazione che ne derivano.
Tale quadro è confermato dalle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza presidenziale del 1° giugno
2023, alla quale la ricorrente ha dichiarato:
Mi riporto a quanto scritto dal mio avvocato in ricorso. Svolge attività autonoma guadagna circa
1000,00 euro al mese, abita in casa di proprietà esclusiva del marito, con pagamento del mutuo da parte del marito pari ad euro 800,00 circa , rappresenta che gli introiti economici del marito ammontano a circa 7000,00 euro netti al mese rappresenta di essere stata consigliera della società relean per la quale percepiva 2000,00 euro netti al mese che bonificava al marito adesso si è dimessa
Il resistente ha dichiarato
Non intendo riconciliarmi. Mi riporto a quanto scritto dal mio avvocato in comparsa. Imprenditore, ha azioni nelle case di Bologna spa e socio per un terzo nell'immobiliare RE per la quale dato che sarebbe stato in contrasto come mediatore con la carica di consigliere aspetta fine anno per percepire maggiori utili mi riporto alle mie dichiarazioni dei redditi
Alla prima udienza tenutasi dinanzi a questa Corte il 2 ottobre 2025 si è limitato ad affermare: Pt_1
“Sono mediatore immobiliare e socio della società Le case di Bologna s.p.a. e sono stato consigliere e non lo sono più.
Sono inoltre proprietario degli immobili indicati nelle dichiarazioni dei redditi, che per fortuna sono in parte locati, mentre altri sono solo autorimesse”.
La moglie ha ribadito di essere operatrice olistica e di svolgere tale attività per tre volte a settimana in un piccolo studio, occupandosi nel resto delle figlie.
pagina 8 di 14 *
Tanto premesso, dovendosi comparare le condizioni dei due coniugi- genitori, si osserva che i redditi della , dopo le dimissioni dalla carica di consigliere di cui si è detto (dimissioni rassegnate CP_1 nel marzo 2022, chiaramente e giustificatamente derivate dalla crisi con il coniuge) i redditi della stessa si sono ridotti a quelli derivanti dalla sola attività olistica (circa 800-1000 euro al mese): neppure l'appellante contesta ciò, lamentando solamente che ella potrebbe mettere a frutto le proprie potenzialità e capacità professionali. E' evidente che ciò potrà avvenire in un prossimo futuro, con la crescita della figlia più piccola, che tuttavia ha appena compiuto 11 anni.
Vero è infatti che lo stesso a fronte di quanto disposto dal Collegio in primo grado, ha affermato Pt_1 di essere socio al 50% della società semplice REAN e di partecipare per 2/3 al capitale sociale della
Immobliare RE srl, che operano nel settore delle compravendite immobiliare con attività di ristrutturazione anche conto terzi. Egli ha precisato che “l'attività lavorativa del sig si esplica Pt_1 nella gestione di cantieri presso le sedi operative con un orario di lavoro che si può quantificare in una media di 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì ed il sabato mattina (memoria ex art. 183 co. 6, n 1
c.p.c.)
Da ciò si desume da un lato che gli impegni lavorativi dell'odierno appellante sono stringenti e ragionevolmente devono essere adeguatamente compensati;
dall'altro che, anche in considerazione degli orari di lavoro suddetti, non gli consentono di accudire adeguatamente la piccola che Per_3 frequenta la prima media e deve essere seguita e accompagnata. Ciò conferma la bontà del provvedimento che ha disposto la collocazione prevalente delle minori, in particolare di Per_3 presso la madre e la rispondenza al vero delle allegazioni di quest'ultima circa il suo prevalente svolgimento dei compiti domestici e di cura con riguardo alle figlie.
Dalla stessa memoria redatta nell'interesse di si evince poi che egli è proprietario, oltre Parte_1 che della casa familiare assegnata alla moglie (sulla quale grava un mutuo) anche di un altro immobile acquistato con i propri risparmi (in difetto di allegazioni, senza necessità di mutuo), definito sufficientemente grande per ospitarvi le figlie.
Quanto alle proprietà immobiliari la memoria appare lacunosa, in quanto riporta soltanto la proprietà della casa familiare oltre a quella di Castel Maggiore in cui ora vive ( composta da ben 13 vani, v Pt_1 visura catastale, doc. 35 mentre la stessa visura catastale prodotta in primo grado dal resistente Pt_1 riporta sei immobili, quasi tutti di proprietà al 100% di (soltanto uno di essi in Parte_1 comproprietà per 1/3). Deve darsi atto peraltro che nelle dichiarazioni fiscali del 2023 e 2022 sono elencate 13 unità (così anche la visura prodotta dall'appellata in questo grado, v. doc a .5), e lo stesso pagina 9 di 14 appellante ha chiarito che per buona parte esse sono locate mentre in parte sono autorimesse
(circostanza che non esclude, e anzi rafforza, l'appetibilità locativa dei beni).
Quanto alle dichiarazioni dei redditi allegate, merita di essere riportato l'elencazione di quanto riferito dal nella memoria 183, 6° co n 1: Pt_1
Anno 2019 (come da mod. Unico 2020) € 37.555,00
Imponibile € 34.759,00
Anno 2020 (come da mod. Unico 2021) € 22.616,00
Imponibile € 19.820,00
Anno 2021 (come da mod. Unico 2022) € 12.571,00
Imponibile € 9.175,00
Anno 2022 (come da mod. Unico 2023) € 4.676,00
Imponibile € 3.420,00
(N.B.: il mod. Unico 2024 non è ancora disponibile)
Partecipazioni societarie:
- quota di capitale sociale € 2.600 CP_2
IM AN srl – quota di capitale sociale detenuta attraverso pari a 2/3 per CP_2
€ 8.000
LE CASE DI BOLOGNA SPA – quota di capitale sociale € 19.614,00. (doc.34)
La dichiarazione fiscale 2024, Mod PF, denuncia invece l'irrisorio reddito complessivo di euro
4.676,00, che non consentirebbe all'appellante neppure di provvedere alle proprie minime esigenze alimentari, mentre al contrario egli è stato ed è in grado di corrispondere il mutuo per la casa familiare, il cui rateo mensile ammonta a circa 800,00 euro;
ha potuto pagare fino alla scadenza il finanziamento auto ora terminato (avendo avuto scadenza marzo 2025); ha potuto pagare l'assegno imposto dal
Tribunale per le figlie, in corso di causa in misura di 1.000,00 euro mensili, e con la sentenza di primo grado per 800,00 euro (oltre a quello di 300,00 euro per la moglie).
Va pienamente condiviso il convincimento del Tribunale secondo il quale tali circostanze sono significative, non perché i redditi debbano essere quantificati sulla base dei pagamenti, ma parchè gli impegni volontariamente assunti (nel caso di specie un importante mutuo con rateo variabile di circa pagina 10 di 14 800 euro mensili, il finanziamento di 320,00 euro mensili, oltre alla disponibilità a pagare 200,00 euro per ciascuna figlia) costituiscono indice inequivocabile di una capacità di spesa e, a monte, reddituale, incompatibili con i redditi irrisori denunciati.
Va detto inoltre che a fronte di quanto dichiarato in udienza, non ha chiarito le ragioni per CP_3 le quali si sarebbe dimesso dalla carica di consigliere, se abbia avuto (com'è verosimile) e abbia rinunciato a compensi, non potendosi non presumere che la scelta di rinunciare all'una e all'altra sia stata quella ritenuta per lui comunque più conveniente, essendo oltretutto suo preciso dovere quello di evitare scelte antieconomiche, stante l'obbligo di provvedere al mantenimento della prole minorenne e non autosufficiente, e di garantire alla stessa il medesimo tenore di vita assicurato in costanza di convivenza.
Egli non ha neppure chiarito - a fronte degli importi variabili denunciati – a che cosa sia attribuibile tale variabilità e non ha prodotto – come era suo onere fare, in qualità di appellante – le dichiarazioni dei redditi aggiornate, né la documentazione relativa alle sue partecipazioni sociali e alle condizioni delle società stesse.
Quanto ai bilanci prodotti, poi, si è limitato a contestare che il Tribunale avrebbe deciso senza dar conto di tali dati, ma non ha a sua volta puntualmente richiamato quali sarebbero i dati rilevanti desumibili da tale documentazione (che, peraltro, pare attestare la solidità delle società: v. doc a.4 di parte appellata, dai quali si evincono capacità di pagamento tempestiva;
bilanci prodotti dall'appellante, dai quali si evince un positivo trend, anche negli anni 2020-2021, notoriamente difficili a causa della pandemia, v in particolare la circolazione di liquidità).
Tanto premesso, ritiene la Corte che sussistano molteplici elementi di prova, gravi, precisi e concordanti, per ritenere che i redditi di siano assai superiori e quelli denunciati nelle Parte_1 dichiarazioni fiscali degli ultimi anni.
Secondo la costante giurisprudenza del Supremo Collegio, infatti, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento della prole e del coniuge, alle risultanze delle dichiarazioni fiscali dei redditi dev'essere attribuito valore solo indiziario, in quanto esse hanno le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato hanno una funzione tipicamente fiscale, sicché nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario (nella specie, concernenti l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento) non hanno valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie. (Cass. 18196/2015)
La valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare e in ogni caso il giudice ben può trarre argomenti di convincimento pagina 11 di 14 di prova anche dal comportamento processuale delle parti in relazione agli ordini di esibizione non completamente non correttamente adempiuti.
Tali principi sono stati specificamente affermati sia in tema di individuazione dell'effettiva capacità reddituale e di mantenimento della prole, minorenne o maggiorenne e non autosufficiente (Cass.
3905/2011) , sia con riguardo al coniuge più debole ai fini dell'assegno di mantenimento e dell'assegno divorzile (v Cass 18196/2015 sopra richiamata e Cass 22616/2022), affermandosi che in tali giudizi il giudice dispone di ampio potere istruttorio, che gli consente di ancorare le sue determinazioni ad adeguata verifica delle condizioni patrimoniali delle parti e delle esigenze di vita dei figli, prescindendo dalla prova addotta dalla parte istante ed attingendo a tutti i dati comunque facenti parte del bagaglio istruttorio (3905/2011).
Per quanto sopra detto ben può ritenersi allora che tenore di vita familiare non fosse inferiore a quello garantito da introiti di circa 7.000 euro mensili: e quand'anche tale somma si ritenesse comprensiva dei
2.000 euro percepiti dalla quale consigliere, ora non più percepito, non essendovi motivo CP_1 di ritenere che abbia subito in effetti una flessione delle proprie capacità reddituali, l'importo di Pt_1
1.100,00 euro stabilito dal Tribunale risulterebbe comunque congruo e dovuto.
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E' appena il caso infatti di rammentare che in tema di separazione dei coniugi, la quantificazione dell'assegno di mantenimento spettante al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, deve tener conto, quale indispensabile parametro di riferimento, del tenore di vita goduto dalla coppia durante la convivenza, (da ultimo v. Cass. n. 32349 del 13/12/2024).
Invero, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. 12196/2017).
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Per quanto riguarda le figlie , l'entità del contributo al mantenimento attuale va determinata secondo i parametri di cui all'art 337 ter c.c sulla base dei redditi dei genitori , delle esigenze attuali dei figli, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza, dei termini di permanenza di entrambi i genitori nonché dei compiti anche domestici dei genitori, cui sopra si è fatto ampio riferimento. pagina 12 di 14 Nella fattispecie, l'importo di 300,00 euro mensili per la moglie, e di 800,00 euro per le due figlie (per complessivi 1.100,00 euro),unitamente ai 1.000,00 euro percepiti dalla madre, e al godimento della casa familiare, consente all'appellata di provvedere a se stessa e alle due figlie minorenni con un importo medio di 700,00 euro mensili, coerente (ma non superiore) al tenore di vita mantenimento dal nucleo familiare in costanza di matrimonio e certamente consente all'appellante di trattenere per sé, per la figlia maggiorenne con lui convivente, almeno altrettanto, e di poter provvedere anche alle spese straordinarie e alle necessità impreviste.
Anche le statuizioni del Tribunale in punto di mantenimento della coniuge e delle figlie minori vanno quindi confermate.
4 – Neppure in punto di spese l'appello può essere accolto.
Le domande della ricorrente in primo grado sono state integralmente accolte, anche se – nel quantum – in misura di poco inferiore mentre il resistente si è opposto integralmente alla richiesta di assegno di mantenimento della moglie e ha dichiarato la propria disponibilità ad un contributo al mantenimento delle figlie in misura di 200,00 euro ciascuna.
5- Le spese di lite non possono che seguire, anche nel presente grado di giudizio, il criterio della soccombenza.
Si reputa equo liquidare tali spese secondo i parametri intermedi fra quelli medi e minimi di cui al DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022 sulla base del valore indeterminato della causa, in relazione alle fasi dell'attività effettivamente espletata, con riduzione al minimo per quanto riguarda la fase decisoria (in assenza di comparse conclusionali) e così in misura di euro 5.500,00, oltre a spese forfettarie al 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
6-Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto" (Cass. Civ. S.U. n. 23535 del 20/09/2019; Cass. Civ. Sez. Un.4315 del 20 aprile
2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 878/2025, così dispone: CP_1
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite che Parte_1 Controparte_1
pagina 13 di 14 liquida in complessivi euro 5.500,00 per compensi, oltre a spese forfettarie, IVA e c.p.a. come per legge.
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 27 novembre 2025
Il presidente estensore dott Antonella Allegra
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