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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/12/2025, n. 2303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2303 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3089/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3089/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il 12 Parte_1 C.F._1 settembre 2000, residente a [...] (doc.1), rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Luciani (C.F. pec: fax: C.F._2 Email_1 02.83429755), del Foro di Milano, presso il cui studio, sito in Milano, Corso Magenta n.83, ha eletto domicilio, giusta procura allegata al ricorso
-ricorrente- nei confronti di
(C.F. ) nata a [...] il 20 Controparte_1 C.F._3 maggio 2003, formalmente residente a [...] (doc.2)
-resistente- Con l'intervento del P.M. sede OGGETTO: RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ART. 250 C.C. CONCLUSIONI per Parte_1 Nel merito:
- autorizzare il signor a riconoscere la minore Parte_1 Persona_1
nata a [...] il [...]
[...] e, per l'effetto
- regolamentare le condizioni di affidamento, collocamento, frequentazioni genitori/figlia e mantenimento della minore ai sensi dell'art. 315-bis c.c.;
- assumere i necessari provvedimenti in punto di attribuzione del cognome paterno ai sensi dell'art 262 c.c. Con vittoria di spese e compensi professionali. pagina 1 di 5 Motivi della decisione Il ricorrente allega quanto segue: di aver conosciuto la resistente nel settembre 2023. All'epoca si trovava, dopo un CP_1 periodo in comunità in cui era stata inserita da minore, presso una famiglia affidataria unitamente alla figlia avuta da una precedente relazione, da quanto risulta al ricorrente, di un provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Milano. Successivamente, la resistente si trasferiva presso l'abitazione dell'ex compagno senza la bambina e la coppia sperimentava un periodo di convivenza.
[...]
peraltro, proprio in quanto compagno stabile della resistente, conosceva in tale occasione gli Pt_1 operatori sociali che avevano in carico la stessa e la figlia. Dopo qualche mese, la scopriva di essere incinta. Il ricorrente inizialmente apprendeva CP_1 con preoccupazione tale notizia considerate anche le problematiche avute dalla compagna con la sua primogenita che vedeva solo in Spazio Neutro. Successivamente, metabolizzata l'inaspettata notizia, era felice di diventare padre consapevole di poter sostenere la compagna, anche con l'aiuto della propria famiglia e si aspettava di poter costruire un progetto di vita insieme alla compagna e alla nascitura. La resistente inizialmente pareva condividere tale aspettativa, salvo, al sesto mese di gravidanza, fare ritorno presso la casa dei di lei genitori, con i quali tra l'altro non vi erano rapporti particolarmente sereni, senza alcun preliminare confronto con il compagno e senza dare più alcuna sua notizia. Successivamente, la comunicava al ricorrente la nascita della figlia , il 26 aprile CP_1 Per_1 2024 (doc.3-4), manifestandogli, tuttavia, la propria contrarietà rispetto al riconoscimento da parte dello stesso della bambina, in quanto ciò non le avrebbe permesso di essere libera di gestire sé stessa e la minore come meglio credeva. Riteneva, infatti, di essere già ingiustamente limitata rispetto all'altra figlia, affidata ai Servizi Sociali, e non voleva intromissioni, neppure dal padre.
pur desiderando prendersi cura della figlia e adempiere ai propri doveri quale genitore, Parte_1 tra cui, in primo luogo, procedere al suo formale riconoscimento, decideva inizialmente di non attivarsi per evitare di esacerbare la situazione, sperando che la compagna rivedesse la propria posizione e fosse possibile aprire un sereno dialogo, in un'ottica di genitorialità condivisa, pur ribadendole la propria ferma intenzione di riconoscere e di svolgere il suo ruolo genitoriale con costanza e Per_1 responsabilità. La madre, tuttavia, non favoriva la frequentazione padre-figlia sino a quando non si è vista costretta a rivolgersi allo stesso per ottenere ospitalità. Quando la bambina aveva solo 3 settimane di vita infatti, il ricorrente, a sera inoltrata ha ricevuto la visita di madre e figlia che chiedevano ospitalità dopo che la nonna materna le aveva repentinamente allontanate dalla loro abitazione. e la di lui Parte_1 famiglia, con cui convive, accoglievano subito la compagna e la figlia, felici di poter finalmente prendersi cura della bambina e condividere con lei la quotidianità. La coppia provvedeva, di conseguenza, all'iscrizione anagrafica di presso la casa del padre Per_1 (doc.5), ove la minore risulta tutt'oggi residente. Nei mesi successivi, anche il rapporto tra i genitori si rinsaldava e il ricorrente aveva modo di sviluppare un profondo rapporto di affetto con la figlia, condividendo con lei momenti di gioco (doc.6) e prendendosi cura attivamente delle sue necessità giornaliere (darle la pappa, cambiare il pannolino, farle il bagnetto, farla addormentare, doc.7). Il padre ha sempre partecipato alle visite con il pediatra e in occasione del breve ricovero ospedaliero a cui la bambina si è dovuta sottoporre, di modo da rassicurarla ed essere presente in prima persona, anche confrontandosi con i medici (doc.8).
pagina 2 di 5 Il ricorrente, inoltre, si occupava integralmente del mantenimento di , senza mai farle mancare Per_1 nulla (pannolini, omogenizzati, vestiti, giocattoli…), anche considerato che era l'unico dei due genitori a lavorare.
, allo stesso modo, aveva modo di trascorrere la propria quotidianità anche con la nonna paterna, Per_1 il di lei compagno e lo zio, fratello del padre, che dividevano l'abitazione con la famiglia ed aiutavano con gioia i genitori a prendersi cura della bambina. nuovamente insisteva con la compagna circa l'opportunità di procedere quanto prima al Parte_1 riconoscimento della figlia, di modo da dare una qualificazione giuridicamente rilevante alla relazione già in essere, considerato che nei fatti lo stesso agiva già quale genitore. La madre questa volta accettava, ed entrambi i genitori si recavano presso l'Ufficio di Stato Civile, ove, tuttavia, il ricorrente non poteva procedere al formale riconoscimento in quanto l'Ufficiale di Stato civile rilevava una lieve discrepanza tra i dati anagrafici dello stesso registrati presso l'archivio anagrafico di Seveso e quelli presenti sul permesso di soggiorno, a causa di un mero errore materiale, per cui veniva riportata al ricorrente la necessità di procedere in primo luogo alla relativa correzione, ad oggi effettuata (doc.9) e poi al riconoscimento. Il ricorrente provvedeva ad attivarsi in tal senso ma, a quel punto, la compagna nuovamente riportava di non essere più sicura di voler esprimere il proprio assenso al riconoscimento, in quanto, a suo parere, ciò non le avrebbe più permesso di essere del tutto “libera”.
in ogni caso, ribadiva alla stessa la ferma intenzione di procedere appena possibile, Parte_1 nell'interesse di . Per_1 La routine familiare veniva, così, portata avanti, sino al 20 dicembre 2024, allorquando il ricorrente del tutto inaspettatamente, riceveva un messaggio dalla compagna, che gli comunicava di aver preso la decisione di andarsene, senza nemmeno riferirgli dove lei e la bambina avrebbero vissuto. Nei mesi precedenti vi erano sì stati dei litigi tra i genitori, per lo più riguardanti la cura di alla quale, a Per_1 parere del padre, la madre non era particolarmente attenta, ma nulla faceva presagire un suo allontanamento. Ciò ovviamente preoccupava molto il padre considerato che la madre non aveva alcun luogo ove tornare considerato che la nonna materna già aveva mostrato di non gradire la presenza di figlia e nipote e che l'abitazione, una casa occupata in zona Quarto Oggiaro priva anche dei minimi requisiti abitativi, non era idonea ad ospitare una bambina di pochi mesi. Lo stesso, una volta tornato nella propria abitazione, apprendeva tra l'altro che la resistente non aveva neppure portato con sé i vestiti di , né tutti gli oggetti di cui la bambina poteva avere bisogno (pannolini, giocattoli…), ma Per_1 si era premurata di portare con sé solo i propri effetti personali, situazione che rendeva l'improvviso allontanamento ancora più preoccupante. Il ricorrente provava più volte a prendere contatto con la compagna sia telefonicamente, che tramite l'invio di mail (doc.10), ma senza successo, posto che evidentemente il suo numero era stato bloccato dalla stessa, né la resistente rispondeva ad alcuna comunicazione. Provava altresì a contattare i Servizi Sociali del Comune di Milano, incaricati rispetto all'altra figlia della resistente, già conosciuti dal ricorrente, ma gli operatori non potevano ovviamente fornirgli alcuna informazione, considerato che non era stato ancora possibile procedere al formale riconoscimento della figlia. Nel mese di marzo la madre del ricorrente veniva però contattata dall'Ospedale Niguarda di Milano, che aveva i riferimenti della signora tra i contatti di emergenza di , segnalando di aver necessità Per_1 di parlare con la madre della minore a seguito del ricovero della stessa in pronto soccorso in data 27 gennaio 2024, di cui il ricorrente non era neppure stato informato. Peraltro, da alcune verifiche operate dai sanitari, risultava che la tessera sanitaria della bambina fosse scaduta già dal novembre 2024. pagina 3 di 5 L'ospedale ricontattava successivamente la signora comunicando che non era stato Controparte_2 possibile reperire la resistente. Ciò preoccupava ulteriormente posto che non gli era possibile ottenere alcuna Parte_1 informazione circa il motivo del ricovero e tenuto conto altresì che la madre neppure si era resa reperibile per i medici, né aveva curato il rinnovo della tessera sanitaria della minore, con tutte le rilevanti conseguenze del caso. Si attivava, quindi, per il tramite del difensore al fine far pervenire una lettera raccomandata all'ex compagna, per invitarla a fornire il proprio assenso il prima possibile al riconoscimento paterno della bambina, inviandola presso l'abitazione della di lei madre, unico indirizzo a cui era possibile poter fare riferimento, posto che, ad oggi, la resistente mantiene la residenza propria e di presso la casa del Per_1 ricorrente, nella speranza, quantomeno, che la genitrice mantenesse i contatti con la stessa e le consegnasse la missiva. La raccomandata non veniva effettivamente consegnata in quanto il destinatario risultava “sconosciuto” (doc.11). Nei giorni successivi il ricorrente riceveva una lettera dal Comune di Seveso che comunicava che la bambina risultava iscritta anagraficamente nel Comune ma priva di permesso di soggiorno ed invitava i genitori a provvedervi quanto prima. Ad oggi il ricorrente si trova, quindi, nell'impossibilità anche solo di rintracciare la figlia, stante la mancata formalizzazione del legame biologico. Il ricorrente lavora quale addetto alla logistica per la Adler Ortho S.p.A., da cui è stato assunto con contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 1 settembre 2024, per 40 ore settimanali e con una retribuzione mensile lorda di € 1.730,77 su tredici mensilità (docc. 12-13-14-15). Vive con la madre, il compagno della stessa ed il fratello minore presso l'abitazione di via Giotto n.1, a Seveso, condotta in locazione della genitrice. Ciò premesso, chiedeva di essere autorizzato al riconoscimento di ai sensi dell'art. 250 c.c. Per_1 La resistente non si costituiva nel presente giudizio nonostante la regolarità della notifica, per cui va dichiarata la contumacia. Il Giudice delegato acquisiva una relazione dai servizi sociali del Comune di Novate Milanese, ente affidatario della minore in forza di decreto Tribunale per i Minorenni di Milano. Nella relazione trasmessa in data 28.11.2025 si legge:
“La signora si è trasferita nel territorio di Novate Milanese nell'agosto 2025 ed è CP_1 residente in [...] con la figlia presso l'abitazione della madre, signora Per_1 [...]
(nata nel 1973) unitamente al fratello (nato nel Parte_2 Persona_2 2008). Questi ultimi sono seguiti da questo servizio dal 2024, è affidato all'Ente e collocato Per_2 presso la madre a seguito di separazione ed era precedentemente seguito dal Comune di Milano. Ad oggi per il minore non è attivo alcun intervento specifico ma solo un'azione di monitoraggio. Le scriventi hanno contattato telefonicamente la signora per tentare un aggancio e per CP_1 fissare un primo appuntamento di conoscenza per il giorno 28/08 u.s. La signora durante la telefonata ha dichiarato di non avere nessuna intenzione di andare in CP_1 una comunità madre bambino, di vivere con la propria madre e il proprio fratello e di non necessitare di alcun intervento da parte del Servizio. Invitata comunque a presentarsi il giorno 28/08 al fine di un'iniziale conoscenza con le scriventi e di una lettura condivisa del Decreto la signora ha chiesto, in considerazione del proprio lavoro che la impegna fino alle ore 17.00, di fissare l'incontro in un orario a lei confacente. pagina 4 di 5 Nonostante l'accordo, la signora non si è presentata al primo appuntamento e non ha dato alcuna comunicazione in merito alla sua assenza. Il Servizio ha quindi provveduto a fissare altri incontri:
• 30/09 alle ore 17.30 tramite telefonata
• 21/10 alle ore 17.30 tramite convocazione scritta notificata dalla PL
• 30/10 alle ore 17.30 tramite convocazione scritta notificata dalla PL La signora non si è mai presentata agli appuntamenti. CP_1 Si evidenzia che durante una rete con il Servizio Tutela Minori di Milano, Ente affidatario della primogenita della signora , le scriventi hanno condiviso l'opportunità di far comunicare CP_1 Per_3 alla donna un ulteriore appuntamento per il giorno 11/11 alle ore 17.30 dagli operatori di Milano con i quali la signora ha contatti per quanto attiene il progetto sociale della figlia. I colleghi hanno successivamente comunicato alle scriventi che la signora non si è presentata nei loro uffici e, CP_1 di conseguenza non è stato loro possibile comunicare la data dell'appuntamento sopra indicato. Si evidenzia che le scriventi non hanno alcuna notizia del percorso del signor Parte_1 [...] con il Servizio Tutela di Seveso che ha trasmesso il dispositivo in oggetto solo dopo diversi Pt_1 solleciti e solo in seguito alla richiesta di aggiornamenti da parte dell'Avvocato dell'uomo, in data 20/11 u.s., e pertanto non erano a conoscenza della prossima convocazione presso la S.V. in data 3/12/2025. Ad oggi il Servizio non è in grado di esprimersi in merito ai bisogni di né della signora Per_1 CP_1 che nonostante i vari tentativi delle scriventi di adempiere al mandato della AG ha dimostrato, non presentandosi ai vari appuntamenti, di non voler collaborare.”
Allo stato, vista la mancanza di collaborazione da parte della madre con l'ente affidatario e con l'odierno ricorrente, non è stato possibile disporre ulteriori accertamenti. Nulla osta al riconoscimento da parte del ricorrente che va autorizzato. All'esito, verranno assunti gli ulteriori provvedimenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) autorizza (C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1
Milano il 12 settembre 2000, a riconoscere la minore nata a [...] il 26 Persona_1 aprile 2024; 3) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
4) spese al definitivo.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il Presidente rel.
dott. Carmen Arcellaschi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3089/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il 12 Parte_1 C.F._1 settembre 2000, residente a [...] (doc.1), rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Luciani (C.F. pec: fax: C.F._2 Email_1 02.83429755), del Foro di Milano, presso il cui studio, sito in Milano, Corso Magenta n.83, ha eletto domicilio, giusta procura allegata al ricorso
-ricorrente- nei confronti di
(C.F. ) nata a [...] il 20 Controparte_1 C.F._3 maggio 2003, formalmente residente a [...] (doc.2)
-resistente- Con l'intervento del P.M. sede OGGETTO: RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ART. 250 C.C. CONCLUSIONI per Parte_1 Nel merito:
- autorizzare il signor a riconoscere la minore Parte_1 Persona_1
nata a [...] il [...]
[...] e, per l'effetto
- regolamentare le condizioni di affidamento, collocamento, frequentazioni genitori/figlia e mantenimento della minore ai sensi dell'art. 315-bis c.c.;
- assumere i necessari provvedimenti in punto di attribuzione del cognome paterno ai sensi dell'art 262 c.c. Con vittoria di spese e compensi professionali. pagina 1 di 5 Motivi della decisione Il ricorrente allega quanto segue: di aver conosciuto la resistente nel settembre 2023. All'epoca si trovava, dopo un CP_1 periodo in comunità in cui era stata inserita da minore, presso una famiglia affidataria unitamente alla figlia avuta da una precedente relazione, da quanto risulta al ricorrente, di un provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Milano. Successivamente, la resistente si trasferiva presso l'abitazione dell'ex compagno senza la bambina e la coppia sperimentava un periodo di convivenza.
[...]
peraltro, proprio in quanto compagno stabile della resistente, conosceva in tale occasione gli Pt_1 operatori sociali che avevano in carico la stessa e la figlia. Dopo qualche mese, la scopriva di essere incinta. Il ricorrente inizialmente apprendeva CP_1 con preoccupazione tale notizia considerate anche le problematiche avute dalla compagna con la sua primogenita che vedeva solo in Spazio Neutro. Successivamente, metabolizzata l'inaspettata notizia, era felice di diventare padre consapevole di poter sostenere la compagna, anche con l'aiuto della propria famiglia e si aspettava di poter costruire un progetto di vita insieme alla compagna e alla nascitura. La resistente inizialmente pareva condividere tale aspettativa, salvo, al sesto mese di gravidanza, fare ritorno presso la casa dei di lei genitori, con i quali tra l'altro non vi erano rapporti particolarmente sereni, senza alcun preliminare confronto con il compagno e senza dare più alcuna sua notizia. Successivamente, la comunicava al ricorrente la nascita della figlia , il 26 aprile CP_1 Per_1 2024 (doc.3-4), manifestandogli, tuttavia, la propria contrarietà rispetto al riconoscimento da parte dello stesso della bambina, in quanto ciò non le avrebbe permesso di essere libera di gestire sé stessa e la minore come meglio credeva. Riteneva, infatti, di essere già ingiustamente limitata rispetto all'altra figlia, affidata ai Servizi Sociali, e non voleva intromissioni, neppure dal padre.
pur desiderando prendersi cura della figlia e adempiere ai propri doveri quale genitore, Parte_1 tra cui, in primo luogo, procedere al suo formale riconoscimento, decideva inizialmente di non attivarsi per evitare di esacerbare la situazione, sperando che la compagna rivedesse la propria posizione e fosse possibile aprire un sereno dialogo, in un'ottica di genitorialità condivisa, pur ribadendole la propria ferma intenzione di riconoscere e di svolgere il suo ruolo genitoriale con costanza e Per_1 responsabilità. La madre, tuttavia, non favoriva la frequentazione padre-figlia sino a quando non si è vista costretta a rivolgersi allo stesso per ottenere ospitalità. Quando la bambina aveva solo 3 settimane di vita infatti, il ricorrente, a sera inoltrata ha ricevuto la visita di madre e figlia che chiedevano ospitalità dopo che la nonna materna le aveva repentinamente allontanate dalla loro abitazione. e la di lui Parte_1 famiglia, con cui convive, accoglievano subito la compagna e la figlia, felici di poter finalmente prendersi cura della bambina e condividere con lei la quotidianità. La coppia provvedeva, di conseguenza, all'iscrizione anagrafica di presso la casa del padre Per_1 (doc.5), ove la minore risulta tutt'oggi residente. Nei mesi successivi, anche il rapporto tra i genitori si rinsaldava e il ricorrente aveva modo di sviluppare un profondo rapporto di affetto con la figlia, condividendo con lei momenti di gioco (doc.6) e prendendosi cura attivamente delle sue necessità giornaliere (darle la pappa, cambiare il pannolino, farle il bagnetto, farla addormentare, doc.7). Il padre ha sempre partecipato alle visite con il pediatra e in occasione del breve ricovero ospedaliero a cui la bambina si è dovuta sottoporre, di modo da rassicurarla ed essere presente in prima persona, anche confrontandosi con i medici (doc.8).
pagina 2 di 5 Il ricorrente, inoltre, si occupava integralmente del mantenimento di , senza mai farle mancare Per_1 nulla (pannolini, omogenizzati, vestiti, giocattoli…), anche considerato che era l'unico dei due genitori a lavorare.
, allo stesso modo, aveva modo di trascorrere la propria quotidianità anche con la nonna paterna, Per_1 il di lei compagno e lo zio, fratello del padre, che dividevano l'abitazione con la famiglia ed aiutavano con gioia i genitori a prendersi cura della bambina. nuovamente insisteva con la compagna circa l'opportunità di procedere quanto prima al Parte_1 riconoscimento della figlia, di modo da dare una qualificazione giuridicamente rilevante alla relazione già in essere, considerato che nei fatti lo stesso agiva già quale genitore. La madre questa volta accettava, ed entrambi i genitori si recavano presso l'Ufficio di Stato Civile, ove, tuttavia, il ricorrente non poteva procedere al formale riconoscimento in quanto l'Ufficiale di Stato civile rilevava una lieve discrepanza tra i dati anagrafici dello stesso registrati presso l'archivio anagrafico di Seveso e quelli presenti sul permesso di soggiorno, a causa di un mero errore materiale, per cui veniva riportata al ricorrente la necessità di procedere in primo luogo alla relativa correzione, ad oggi effettuata (doc.9) e poi al riconoscimento. Il ricorrente provvedeva ad attivarsi in tal senso ma, a quel punto, la compagna nuovamente riportava di non essere più sicura di voler esprimere il proprio assenso al riconoscimento, in quanto, a suo parere, ciò non le avrebbe più permesso di essere del tutto “libera”.
in ogni caso, ribadiva alla stessa la ferma intenzione di procedere appena possibile, Parte_1 nell'interesse di . Per_1 La routine familiare veniva, così, portata avanti, sino al 20 dicembre 2024, allorquando il ricorrente del tutto inaspettatamente, riceveva un messaggio dalla compagna, che gli comunicava di aver preso la decisione di andarsene, senza nemmeno riferirgli dove lei e la bambina avrebbero vissuto. Nei mesi precedenti vi erano sì stati dei litigi tra i genitori, per lo più riguardanti la cura di alla quale, a Per_1 parere del padre, la madre non era particolarmente attenta, ma nulla faceva presagire un suo allontanamento. Ciò ovviamente preoccupava molto il padre considerato che la madre non aveva alcun luogo ove tornare considerato che la nonna materna già aveva mostrato di non gradire la presenza di figlia e nipote e che l'abitazione, una casa occupata in zona Quarto Oggiaro priva anche dei minimi requisiti abitativi, non era idonea ad ospitare una bambina di pochi mesi. Lo stesso, una volta tornato nella propria abitazione, apprendeva tra l'altro che la resistente non aveva neppure portato con sé i vestiti di , né tutti gli oggetti di cui la bambina poteva avere bisogno (pannolini, giocattoli…), ma Per_1 si era premurata di portare con sé solo i propri effetti personali, situazione che rendeva l'improvviso allontanamento ancora più preoccupante. Il ricorrente provava più volte a prendere contatto con la compagna sia telefonicamente, che tramite l'invio di mail (doc.10), ma senza successo, posto che evidentemente il suo numero era stato bloccato dalla stessa, né la resistente rispondeva ad alcuna comunicazione. Provava altresì a contattare i Servizi Sociali del Comune di Milano, incaricati rispetto all'altra figlia della resistente, già conosciuti dal ricorrente, ma gli operatori non potevano ovviamente fornirgli alcuna informazione, considerato che non era stato ancora possibile procedere al formale riconoscimento della figlia. Nel mese di marzo la madre del ricorrente veniva però contattata dall'Ospedale Niguarda di Milano, che aveva i riferimenti della signora tra i contatti di emergenza di , segnalando di aver necessità Per_1 di parlare con la madre della minore a seguito del ricovero della stessa in pronto soccorso in data 27 gennaio 2024, di cui il ricorrente non era neppure stato informato. Peraltro, da alcune verifiche operate dai sanitari, risultava che la tessera sanitaria della bambina fosse scaduta già dal novembre 2024. pagina 3 di 5 L'ospedale ricontattava successivamente la signora comunicando che non era stato Controparte_2 possibile reperire la resistente. Ciò preoccupava ulteriormente posto che non gli era possibile ottenere alcuna Parte_1 informazione circa il motivo del ricovero e tenuto conto altresì che la madre neppure si era resa reperibile per i medici, né aveva curato il rinnovo della tessera sanitaria della minore, con tutte le rilevanti conseguenze del caso. Si attivava, quindi, per il tramite del difensore al fine far pervenire una lettera raccomandata all'ex compagna, per invitarla a fornire il proprio assenso il prima possibile al riconoscimento paterno della bambina, inviandola presso l'abitazione della di lei madre, unico indirizzo a cui era possibile poter fare riferimento, posto che, ad oggi, la resistente mantiene la residenza propria e di presso la casa del Per_1 ricorrente, nella speranza, quantomeno, che la genitrice mantenesse i contatti con la stessa e le consegnasse la missiva. La raccomandata non veniva effettivamente consegnata in quanto il destinatario risultava “sconosciuto” (doc.11). Nei giorni successivi il ricorrente riceveva una lettera dal Comune di Seveso che comunicava che la bambina risultava iscritta anagraficamente nel Comune ma priva di permesso di soggiorno ed invitava i genitori a provvedervi quanto prima. Ad oggi il ricorrente si trova, quindi, nell'impossibilità anche solo di rintracciare la figlia, stante la mancata formalizzazione del legame biologico. Il ricorrente lavora quale addetto alla logistica per la Adler Ortho S.p.A., da cui è stato assunto con contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 1 settembre 2024, per 40 ore settimanali e con una retribuzione mensile lorda di € 1.730,77 su tredici mensilità (docc. 12-13-14-15). Vive con la madre, il compagno della stessa ed il fratello minore presso l'abitazione di via Giotto n.1, a Seveso, condotta in locazione della genitrice. Ciò premesso, chiedeva di essere autorizzato al riconoscimento di ai sensi dell'art. 250 c.c. Per_1 La resistente non si costituiva nel presente giudizio nonostante la regolarità della notifica, per cui va dichiarata la contumacia. Il Giudice delegato acquisiva una relazione dai servizi sociali del Comune di Novate Milanese, ente affidatario della minore in forza di decreto Tribunale per i Minorenni di Milano. Nella relazione trasmessa in data 28.11.2025 si legge:
“La signora si è trasferita nel territorio di Novate Milanese nell'agosto 2025 ed è CP_1 residente in [...] con la figlia presso l'abitazione della madre, signora Per_1 [...]
(nata nel 1973) unitamente al fratello (nato nel Parte_2 Persona_2 2008). Questi ultimi sono seguiti da questo servizio dal 2024, è affidato all'Ente e collocato Per_2 presso la madre a seguito di separazione ed era precedentemente seguito dal Comune di Milano. Ad oggi per il minore non è attivo alcun intervento specifico ma solo un'azione di monitoraggio. Le scriventi hanno contattato telefonicamente la signora per tentare un aggancio e per CP_1 fissare un primo appuntamento di conoscenza per il giorno 28/08 u.s. La signora durante la telefonata ha dichiarato di non avere nessuna intenzione di andare in CP_1 una comunità madre bambino, di vivere con la propria madre e il proprio fratello e di non necessitare di alcun intervento da parte del Servizio. Invitata comunque a presentarsi il giorno 28/08 al fine di un'iniziale conoscenza con le scriventi e di una lettura condivisa del Decreto la signora ha chiesto, in considerazione del proprio lavoro che la impegna fino alle ore 17.00, di fissare l'incontro in un orario a lei confacente. pagina 4 di 5 Nonostante l'accordo, la signora non si è presentata al primo appuntamento e non ha dato alcuna comunicazione in merito alla sua assenza. Il Servizio ha quindi provveduto a fissare altri incontri:
• 30/09 alle ore 17.30 tramite telefonata
• 21/10 alle ore 17.30 tramite convocazione scritta notificata dalla PL
• 30/10 alle ore 17.30 tramite convocazione scritta notificata dalla PL La signora non si è mai presentata agli appuntamenti. CP_1 Si evidenzia che durante una rete con il Servizio Tutela Minori di Milano, Ente affidatario della primogenita della signora , le scriventi hanno condiviso l'opportunità di far comunicare CP_1 Per_3 alla donna un ulteriore appuntamento per il giorno 11/11 alle ore 17.30 dagli operatori di Milano con i quali la signora ha contatti per quanto attiene il progetto sociale della figlia. I colleghi hanno successivamente comunicato alle scriventi che la signora non si è presentata nei loro uffici e, CP_1 di conseguenza non è stato loro possibile comunicare la data dell'appuntamento sopra indicato. Si evidenzia che le scriventi non hanno alcuna notizia del percorso del signor Parte_1 [...] con il Servizio Tutela di Seveso che ha trasmesso il dispositivo in oggetto solo dopo diversi Pt_1 solleciti e solo in seguito alla richiesta di aggiornamenti da parte dell'Avvocato dell'uomo, in data 20/11 u.s., e pertanto non erano a conoscenza della prossima convocazione presso la S.V. in data 3/12/2025. Ad oggi il Servizio non è in grado di esprimersi in merito ai bisogni di né della signora Per_1 CP_1 che nonostante i vari tentativi delle scriventi di adempiere al mandato della AG ha dimostrato, non presentandosi ai vari appuntamenti, di non voler collaborare.”
Allo stato, vista la mancanza di collaborazione da parte della madre con l'ente affidatario e con l'odierno ricorrente, non è stato possibile disporre ulteriori accertamenti. Nulla osta al riconoscimento da parte del ricorrente che va autorizzato. All'esito, verranno assunti gli ulteriori provvedimenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) autorizza (C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1
Milano il 12 settembre 2000, a riconoscere la minore nata a [...] il 26 Persona_1 aprile 2024; 3) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
4) spese al definitivo.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il Presidente rel.
dott. Carmen Arcellaschi
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