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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/03/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1467/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 3.2.2025 da
1)
, nato a [...] il [...], ed ivi residente a[...]2 Parte_1 professione operaio, titolo di studio licenza media;
codice fiscale con l'Avv. C.F._1
Laura Orsino presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2)
nata a [...] il [...] e residente a [...]
Sposi n. 9, professione operaia, titolo di studio licenza media;
codice fiscale , C.F._2 con l'Avv. Laura Orsino presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 3.11.2000
(anno 2000 atto n. 1819 reg. 01 parte 1)
x separati consensualmente con verbale in data 17.09.2018 omologato con decreto del 01.10.2018 n. cron. 17866/2018
con i seguenti figli: nato a [...] il [...] e nato a [...] il Parte_3 Parte_4
26.10.2004
pagina 1 di 5
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Le parti dichiarano sin d'ora che intendono procedere alla divisione della comproprietà dell'abitazione familiare (attualmente cointestata ad entrambi i coniugi in forza di atto a rogito 30 giugno 2000 - Dott. Notaio in Bollate) e si impegnano, entro febbraio 2026 (pena la Persona_1 decadenza dalle agevolazioni sulla prima casa di cui il sig. intende valersi), a vendere la casa Pt_1 familiare o la quota facente capo al sig. sita a Milano alla Via Largo Promessi Sposi n. 9, come Pt_1 meglio identificata nelle premesse ed assegnata alla sig.ra in sede di separazione, convenendo, Pt_2 altresì, che il prezzo di vendita sarà determinato sulla base della valutazione dell'immobile a farsi ed il ricavato sarà ripartito equamente tra entrambe le parti o corrisposto alla parte che acquisterà la quota del sig. Per quanto attiene alla gestione delle spese relative al predetto immobile, restano invariati Pt_1 gli accordi già raggiunti in sede di separazione e per l'effetto, le spese condominiali ordinarie saranno ad esclusivo carico della sig.ra mentre le spese condominiali straordinarie saranno a carico di Pt_2 entrambi i comunisti in ragione del 50%. Del pari le spese per le utenze e gli altri tributi (Luce, acqua, gas, telefono e tari) saranno ad esclusivo carico della sig.ra Pt_2
2) Il sig. verserà, direttamente alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli, Pt_1 Pt_2 oltre all'assegno unico laddove ancora percepito, la somma di € 150,00, tenuto conto che il figlio attualmente ha iniziato a lavorare, che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni Pt_3 mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al 2018. Resta inteso, che laddove i figli dovessero divenire economicamente autosufficienti, la sig.ra ne dovrà dare tempestiva comunicazione al sig. Pt_2 Pt_1
3) Le parti concordano che le spese extra assegno relative ai figli saranno ripartite al 50% tra ciascun genitore secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di pagina 2 di 5 trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) Le parti dichiarano di essere entrambe economicamente autosufficienti e per l'effetto indipendenti l'una dall'altra.
6) tenuto conto dell'età (24 e 20 Anni), i figli potranno stare con il padre ogni qualvolta lo desiderino, così come saranno liberi di decidere con quale genitore trascorrere le Feste ed i periodi di vacanza;
a tal fine gli stessi potranno accordarsi direttamente con il padre;
***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Milano, il 03 novembre 2000 iscritto nei
Registri dello stato civile del Comune di Milano al n. 1819, Parte I tra il sig. Parte_1
e la sig.ra Parte_2
pagina 3 di 5 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese.
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 12.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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