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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/09/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4762/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Tania Vettore Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est.
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4762/2024 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nata a [...]à di Piave, il 21.03.1985, (C.F. , residente a Parte_1 C.F._1
Ceggia (VE), vicolo Santa Chiara, n. 112, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Schembri del Foro
di Treviso (pec: e Dirk Campajola del Foro di Venezia Email_1
(pec: , presso il cui studio – sito in Venezia-Mestre, Piazzetta Email_2
Gaetano Zorzetto 1 – è elettivamente domiciliata,
e
, nato a [...]à di Piave, il 24.09.1982 (C.F. ), residente in Controparte_1 C.F._2
Ceggia (VE), vicolo Santa Chiara, n. 112, rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Favero del foro di
Pordenone (pec: presso il cui studio – sito in Portogruaro, Borgo Email_3
San Giovanni, n. 2 – è elettivamente domiciliato;
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione consensuale.
Conclusioni delle parti: come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in data 16.04.2025 in sostituzione dell'udienza fissata in data 13.05.2025;
Conclusioni del P.M.: “Accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori”. R.G. 4762/2024 V.G.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.11.2024, e – premesso di aver contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio in data 2.07.2011, in Ceggia, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Ceggia dell'anno 2011, parte II, serie A, ufficio 1, atto n. 4, e che dall'unione sono nati i figli nata a [...]à di Piave, il 7.04.2012) e (nato a [...]à di Piave, il 10.10.2013) – hanno Per_1 Per_2
chiesto congiuntamente pronunciarsi la separazione personale ex art. 473-bis.51 c.p.c. alle condizioni indicate in ricorso, e che di seguito si riproducono:
“-i coniugi vivranno separati di tetto e di mensa;
-l'abitazione sita in Ceggia, vicolo Santa Chiara n.112 (già via San Francesco n.6/4) viene assegnata alla sig.ra mentre il sig. sarà libero di determinare la propria residenza salvaguardando la Pt_1 CP_1
vicinanza con i figli;
-viene disposto l'affido condiviso dei due figli minori con collocamento prevalente presso la madre;
-i minori staranno con i genitori a settimane alterne: nella settimana in cui staranno con la madre, staranno con lei dal lunedì pomeriggio, dopo la scuola, sino al lunedì mattina successivo (quando la madre li riaccompagnerà a scuola); nella settimana in cui staranno col padre, i minori, dal lunedì al venerdì, staranno col padre ogni pomeriggio, a partire dalle 18.00, quando il padre verrà a prenderli presso l'abitazione della madre, fino alla mattina del giorno successivo quando il padre li riaccompagnerà a scuola e ciò in considerazione della possibilità della madre di poter andare a prendere i figli a scuola stante il suo orario di lavoro;
nel weekend, i minori staranno col padre dalle ore 18.00 del sabato pomeriggio quando il padre verrà a prenderli presso la madre fino al lunedì mattina quando il padre li riaccompagnerà a scuola;
il tutto, salvo ulteriori diversi accordi scritti (sms / email / whatsapp) tra i coniugi;
-suddivisione a metà tra i genitori del periodo delle vacanze scolastiche dei figli: durante le vacanze estive,
i minori trascorreranno con ciascun genitore un periodo non superiore ad una settimana continuativa;
Natale (dal 23 al 30 dicembre), Capodanno (dal 31 dicembre al 6 gennaio), Pasqua e Carnevale saranno alternati;
-viene concordato a carico del sig un mantenimento per i figli determinato in € 250,00 per ciascun CP_1
figlio, da versarsi in favore della IG.ra entro il giorno 15 di ciascun mese, con adeguamento Pt_1
automatico ISTAT senza necessità di comunicazione;
- suddivisione al 50% tra i coniugi delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Venezia;
- assegni familiari suddivisi al 50% tra i genitori;
- le scelte di maggiore interesse per i figli, ed in esse vanno ricomprese eventuali variazioni della residenza familiare, il percorso di studi e le attività extrascolastiche, dovranno essere concordate tra i coniugi nell'interesse superiore dei minori;
R.G. 4762/2024 V.G.
- i coniugi, a definizione dei rapporti patrimoniali ed economici tra gli stessi insorti e pendenti e nel precisare che la seguente pattuizione costituisce elemento funzionale ed essenziale al fine della soluzione della crisi coniugale, convengono che il IG. s'impegna a cedere e trasferire alla IG.ra Controparte_1
, la quale si impegna ad acquistare la quota, pari al 50 % pro indiviso, dell'abitazione Parte_1
coniugale, a fronte del corrispettivo Euro 15.000,00 (Euro quindicimila/00 centesimi) che verrà versato contestualmente all'atto di perfezionamento della cessione e dell'accollo in via integrale ed esclusiva del residuo debito derivante dal mutuo ipotecario Rep.
107147 Racc. 13901 dd. 23.09.2009 Notaio Dott stipulato dai coniugi per l'acquisito Persona_3
dell'immobile di Ceggia;
la IG.r si obbliga, pertanto, a farsi sin Pt_1
d'ora esclusivo carico tanto dei ratei scaduti e non ancora pagati, quanto dei ratei a scadere ed a tenere indenne e manlevato il IG da qualsivoglia esborso egli abbia mai per il presente e/o per Controparte_1
il futuro ad affrontare in ragione di detto rapporto. Le parti si obbligano a stipulare l'atto di cessione e trasferimento della quota immobiliare entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla sottoscrizione del presente atto dinanzi al notaio prescelto dalla IG.r , la quale si farà carico delle relative Parte_1
spese, precisandosi sin d'ora che il presente accordo ed il successivo rogito vanno esenti da ogni imposta e tassa in forza delle previsioni di cui all'art. 19 L.
6.3.1987 n. 74 e della sentenza Corte Cost. 29.4-25.5.1999
n. 154. All'atto della cessione la IG.r si obbliga nei confronti d ad attivarsi Parte_1 Controparte_1
quanto prima presso l'istituto bancario per ottenere la definitiva liberazione di quest'ultimo dai vincoli, dal debito e dalle garanzie derivanti dal citato contratto di mutuo;
la stessa s'impegna, altresì, ad intestare quanto prima a proprio nome tutti i contratti inerenti alle utenze domestiche (acqua, luce, gas e rifiuti) ad oggi stipulati a nome del IG . Controparte_1
-i coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio e l'iscrizione dei minori nei passaporti di entrambi;
-i coniugi, entrambi autonomi economicamente, rinunciano alla corresponsione di un assegno di mantenimento in loro favore.”
Le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto in giudizio, ha concluso come in epigrafe.
Tanto premesso, la domanda congiunta di separazione merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una R.G. 4762/2024 V.G.
sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso, che appaiono rispondenti all'interesse della prole.
È il caso di precisare che la condizione relativa al trasferimento dell'immobile adibito a casa familiare è da intendersi come impegno privo di efficacia traslativa immediata, seppur costituente condizione della separazione. Pertanto, la presente sentenza non è titolo per il trasferimento immobiliare, ma costituisce mera presa d'atto dell'impegno a realizzarlo con l'intervento del notaio.
In considerazione della natura della controversia, va disposta la compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e , congiuntisi in Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Ceggia, in data 2.07.2011, matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Ceggia dell'anno 2011, parte II, serie A, ufficio 1, atto n. 4;
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
- Spese di lite compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 17.07.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Tania Vettore Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est.
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4762/2024 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nata a [...]à di Piave, il 21.03.1985, (C.F. , residente a Parte_1 C.F._1
Ceggia (VE), vicolo Santa Chiara, n. 112, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Schembri del Foro
di Treviso (pec: e Dirk Campajola del Foro di Venezia Email_1
(pec: , presso il cui studio – sito in Venezia-Mestre, Piazzetta Email_2
Gaetano Zorzetto 1 – è elettivamente domiciliata,
e
, nato a [...]à di Piave, il 24.09.1982 (C.F. ), residente in Controparte_1 C.F._2
Ceggia (VE), vicolo Santa Chiara, n. 112, rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Favero del foro di
Pordenone (pec: presso il cui studio – sito in Portogruaro, Borgo Email_3
San Giovanni, n. 2 – è elettivamente domiciliato;
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione consensuale.
Conclusioni delle parti: come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in data 16.04.2025 in sostituzione dell'udienza fissata in data 13.05.2025;
Conclusioni del P.M.: “Accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori”. R.G. 4762/2024 V.G.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.11.2024, e – premesso di aver contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio in data 2.07.2011, in Ceggia, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Ceggia dell'anno 2011, parte II, serie A, ufficio 1, atto n. 4, e che dall'unione sono nati i figli nata a [...]à di Piave, il 7.04.2012) e (nato a [...]à di Piave, il 10.10.2013) – hanno Per_1 Per_2
chiesto congiuntamente pronunciarsi la separazione personale ex art. 473-bis.51 c.p.c. alle condizioni indicate in ricorso, e che di seguito si riproducono:
“-i coniugi vivranno separati di tetto e di mensa;
-l'abitazione sita in Ceggia, vicolo Santa Chiara n.112 (già via San Francesco n.6/4) viene assegnata alla sig.ra mentre il sig. sarà libero di determinare la propria residenza salvaguardando la Pt_1 CP_1
vicinanza con i figli;
-viene disposto l'affido condiviso dei due figli minori con collocamento prevalente presso la madre;
-i minori staranno con i genitori a settimane alterne: nella settimana in cui staranno con la madre, staranno con lei dal lunedì pomeriggio, dopo la scuola, sino al lunedì mattina successivo (quando la madre li riaccompagnerà a scuola); nella settimana in cui staranno col padre, i minori, dal lunedì al venerdì, staranno col padre ogni pomeriggio, a partire dalle 18.00, quando il padre verrà a prenderli presso l'abitazione della madre, fino alla mattina del giorno successivo quando il padre li riaccompagnerà a scuola e ciò in considerazione della possibilità della madre di poter andare a prendere i figli a scuola stante il suo orario di lavoro;
nel weekend, i minori staranno col padre dalle ore 18.00 del sabato pomeriggio quando il padre verrà a prenderli presso la madre fino al lunedì mattina quando il padre li riaccompagnerà a scuola;
il tutto, salvo ulteriori diversi accordi scritti (sms / email / whatsapp) tra i coniugi;
-suddivisione a metà tra i genitori del periodo delle vacanze scolastiche dei figli: durante le vacanze estive,
i minori trascorreranno con ciascun genitore un periodo non superiore ad una settimana continuativa;
Natale (dal 23 al 30 dicembre), Capodanno (dal 31 dicembre al 6 gennaio), Pasqua e Carnevale saranno alternati;
-viene concordato a carico del sig un mantenimento per i figli determinato in € 250,00 per ciascun CP_1
figlio, da versarsi in favore della IG.ra entro il giorno 15 di ciascun mese, con adeguamento Pt_1
automatico ISTAT senza necessità di comunicazione;
- suddivisione al 50% tra i coniugi delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Venezia;
- assegni familiari suddivisi al 50% tra i genitori;
- le scelte di maggiore interesse per i figli, ed in esse vanno ricomprese eventuali variazioni della residenza familiare, il percorso di studi e le attività extrascolastiche, dovranno essere concordate tra i coniugi nell'interesse superiore dei minori;
R.G. 4762/2024 V.G.
- i coniugi, a definizione dei rapporti patrimoniali ed economici tra gli stessi insorti e pendenti e nel precisare che la seguente pattuizione costituisce elemento funzionale ed essenziale al fine della soluzione della crisi coniugale, convengono che il IG. s'impegna a cedere e trasferire alla IG.ra Controparte_1
, la quale si impegna ad acquistare la quota, pari al 50 % pro indiviso, dell'abitazione Parte_1
coniugale, a fronte del corrispettivo Euro 15.000,00 (Euro quindicimila/00 centesimi) che verrà versato contestualmente all'atto di perfezionamento della cessione e dell'accollo in via integrale ed esclusiva del residuo debito derivante dal mutuo ipotecario Rep.
107147 Racc. 13901 dd. 23.09.2009 Notaio Dott stipulato dai coniugi per l'acquisito Persona_3
dell'immobile di Ceggia;
la IG.r si obbliga, pertanto, a farsi sin Pt_1
d'ora esclusivo carico tanto dei ratei scaduti e non ancora pagati, quanto dei ratei a scadere ed a tenere indenne e manlevato il IG da qualsivoglia esborso egli abbia mai per il presente e/o per Controparte_1
il futuro ad affrontare in ragione di detto rapporto. Le parti si obbligano a stipulare l'atto di cessione e trasferimento della quota immobiliare entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla sottoscrizione del presente atto dinanzi al notaio prescelto dalla IG.r , la quale si farà carico delle relative Parte_1
spese, precisandosi sin d'ora che il presente accordo ed il successivo rogito vanno esenti da ogni imposta e tassa in forza delle previsioni di cui all'art. 19 L.
6.3.1987 n. 74 e della sentenza Corte Cost. 29.4-25.5.1999
n. 154. All'atto della cessione la IG.r si obbliga nei confronti d ad attivarsi Parte_1 Controparte_1
quanto prima presso l'istituto bancario per ottenere la definitiva liberazione di quest'ultimo dai vincoli, dal debito e dalle garanzie derivanti dal citato contratto di mutuo;
la stessa s'impegna, altresì, ad intestare quanto prima a proprio nome tutti i contratti inerenti alle utenze domestiche (acqua, luce, gas e rifiuti) ad oggi stipulati a nome del IG . Controparte_1
-i coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio e l'iscrizione dei minori nei passaporti di entrambi;
-i coniugi, entrambi autonomi economicamente, rinunciano alla corresponsione di un assegno di mantenimento in loro favore.”
Le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto in giudizio, ha concluso come in epigrafe.
Tanto premesso, la domanda congiunta di separazione merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una R.G. 4762/2024 V.G.
sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso, che appaiono rispondenti all'interesse della prole.
È il caso di precisare che la condizione relativa al trasferimento dell'immobile adibito a casa familiare è da intendersi come impegno privo di efficacia traslativa immediata, seppur costituente condizione della separazione. Pertanto, la presente sentenza non è titolo per il trasferimento immobiliare, ma costituisce mera presa d'atto dell'impegno a realizzarlo con l'intervento del notaio.
In considerazione della natura della controversia, va disposta la compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e , congiuntisi in Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Ceggia, in data 2.07.2011, matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Ceggia dell'anno 2011, parte II, serie A, ufficio 1, atto n. 4;
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
- Spese di lite compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 17.07.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero