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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 2311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2311 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'1.7.2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1097/2024
vertente tra parte domiciliata in VIA GIULIO BONASONI 45 00133 ROMA Parte_1 I IL
Parte appellante contro
CP_1
Parte appellata contumace
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 292/2024 emessa dal Tribunale di Tivoli in funzione di Giudice del Lavoro in data 16.2.2024 Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza in oggetto è stata respinta l'opposizione proposta da avverso Parte_1 l'AVA notificatole dall il 21.11.2021 per il pagamento dei contributi dovuti alla Gestione CP_1 Commercianti relativamente al periodo gennaio 2018 – ottobre 2019 pari ad € 4.873,71.
Appella detta sentenza la . Parte_1
Non si costituisce l , nonostante rituale notifica. CP_1
Sostituita l'udienza odierna con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
°°°°°°° La ricorrente ha dedotto in primo grado che, dopo essere stata socia al 50% della 2M SR (ed iscritta alla Gestione Commercianti), in data 11.7.2017 aveva stipulato con la stessa un contratto di lavoro subordinato part-time con mansioni di commessa, sotto le direttive ed il potere di controllo del socio Per_1 , cui cedeva i poteri di gestione (fino a dismettere completamente ogni carica sociale dal 1.8.2019),
[...] iscrivendosi contestualmente alla gestione ordinaria . CP_1
L'Istituto però, con missiva del 20.9.2018, aveva contestato la sua richiesta di cancellazione dalla Gestione Commercianti assumendo il carattere simulato del suddetto contratto di lavoro e procedendo quindi alla notifica dell'avviso di addebito per il recupero dei contributi omessi.
Il Tribunale ha motivato il rigetto dell'opposizione ritenendo che, ferma l'astratta configurabilità della subordinazione con riferimento al socio, ancorchè co-amministratore, di società di capitali, non poteva nella specie ravvisarsi un genuino contratto di lavoro subordinato poiché, come comprovato dall mediante la CP_1 produzione dell'estratto conto previdenziale del socio , nel periodo in accertamento lo stesso Persona_1 risultava svolgere attività lavorativa alle dipendenze di altre società, e tanto bastava ad escludere l'esercizio di un suo potere direttivo sulla ricorrente.
Ne ha dedotto la sussistenza del (perdurante) obbligo contributivo della presso la Gestione Parte_1 Commercianti, in virtù della pacifica partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza ai sensi dell'art.1 comma 203, L. 662/1996.
L'appellante censura la sentenza laddove il giudice ha dedotto l'impossibilità per il socio di esercitare il potere direttivo tipico della subordinazione dal solo fatto che lo stesso era a sua volta dipendente, e dunque non presente sul luogo di lavoro per impartire ordini e direttive nonché controllare la prestazione della
, senza ulteriormente indagare sulle concrete modalità di svolgimento del rapporto inter partes Parte_1 onde accertarne la genuinità, e senza valorizzare gli elementi probatori offerti in tal senso dalla ricorrente, riguardo ai quali la stessa formulava richiesta di prova testimoniale, disattesa in prime cure e riproposta in appello.
Il giudice aveva altresì omesso l'esame sul motivo riguardante l'asserita duplicazione di richieste di pagamento per l'anno 2018, domanda anch'essa qui riproposta in via di mero subordine.
I rilievi mossi dall'appellante sono fondati.
L , su cui grava pacificamente l'onere della prova dei fatti costituivi della pretesa secondo i principi CP_1 generali, non poteva limitarsi, in adempimento del suddetto onere, a provare che il socio intratteneva con altri soggetti rapporti di lavoro subordinato, in assenza di ogni riscontro sul fatto che tali rapporti impedissero effettivamente al di esercitare i suoi poteri datoriali nell'ambito del rapporto Persona_1 pretesamente simulato.
Si tenga conto che i terzi e i creditori possono provare con ogni mezzo la simulazione del contratto inter alios che assumono loro pregiudizievole, anche con testimoni e con ricorso ad elementi presuntivi, che siano però univocamente idonei a far risalire dal fatto noto a quello ignoto, cosa che nella specie non si è verificata con CP_ riguardo all'estratto contributivo prodotto dall che comprova solo lo svolgimento di lavoro dipendente del socio nel periodo in contestazione (presso Ilam SR e Coop. Sirio), ma da cui nulla emerge Persona_1 circa la compatibilità dello stesso con l'esercizio di poteri datoriali nell'ambito nel rapporto lavorativo de quo.
Si consideri che l è titolare di prerogative (accessi ispettivi, assunzione di dichiarazioni, raccolta di CP_1 documenti) che, ove esercitate, avrebbero consentito di verificare le effettive modalità della prestazione resa dalla ricorrente, e dunque la natura eventualmente simulata del contratto per l'impossibilità dell'esercizio del potere direttivo da parte del socio.
In mancanza di prova, da fornirsi da parte dell , circa il carattere simulato del rapporto di lavoro CP_2 subordinato della ricorrente alle dipendenze della 2M SR (non essendo a ciò sufficiente la prova dell'impiego del in altri lavori come dipendente), non scatta l'onere probatorio della ricorrente Persona_1 in ordine alla sussistenza di situazioni eccettuative dell'obbligo di pagamento (v. da ultimo Cass. n. 16236/2023), pure avendo la stessa ricorrente allegato circostanze che escludono un controllo costante e continuo del datore di lavoro sul luogo di espletamento della prestazione quali la distanza tra le sedi interessate, la compatibilità di orari, la ripetitività delle mansioni, peraltro svolte da soggetto già facente parte della compagine sociale e dunque in grado di rendere la prestazione senza penetranti e continue direttive datoriali.
Non risulta pertanto congruamente supportato il rifiuto dell'Ente di cancellare la dalla Gestione Parte_1 Commercianti.
L'appello va dunque accolto riconoscendo la non spettanza delle somme portate dall'opposto avviso.
La sentenza va riformata nei termini di cui in motivazione, con spese del doppio grado a carico dell per CP_1 il principio della soccombenza, liquidate in dispositivo sulla base delle vigenti tariffe forensi.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della impugnata sentenza, dichiara non dovuta la somma portata dall'opposto avviso di addebito. Condanna l al pagamento delle spese del doppio grado, che liquida quanto al primo grado in euro CP_1 886,00 e quanto all'appello in euro 950,00, oltre - su tutte le somme – il rimborso delle spese forfettarie nella misura prevista dalle disposizioni tempo per tempo vigenti, Iva e Cpa di legge.
Roma,1.7.2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste