Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/03/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 5355 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati dall'avv. Gabriele Presicce, come da C.F._2 mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili).
All'udienza del 24/02/2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da note congiunte per la trattazione scritta ritualmente depositate, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 18/12/2024, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in Scorrano (Le) il 08/07/1978;
- che dalla loro unione sono nati sei figli, tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- che il rapporto coniugale è entrato in crisi rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
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Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti, come sopra integrata, può dunque essere posta a base della presente decisione, come specificato in dispositivo.
La separazione, così come richiesto dalle parti, può, pertanto, essere omologata.
Si provvede con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
La pronuncia sulle spese è riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, non definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Parte_2
Ministero, così provvede:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio in Scorrano (Le), il Parte_2
08/07/1978 (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 19, parte
II, serie A, anno 1978) alle seguenti condizioni:
a) i coniugi vivranno separati liberi di portare la propria residenza ove lo ritengano e nel reciproco rispetto dell'altro, con obbligo vicendevole di comunicare eventuali mutamenti della stessa o di domicilio;
2 b) entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi obbligo di mantenimento, nonché a qualsiasi contributo economico a titolo di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
c) entrambi i coniugi rinunciano altresì e reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio;
d) nulla viene concordato tra gli stessi in ordine alla regolamentazione del loro rapporto con i sei figli nati durante il matrimonio, essendo gli stessi tutti maggiorenni, oltre che economicamente autosufficienti;
2) spese al definitivo;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000;
4) provvede come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 10/03/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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