Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/03/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 92000959/2009
REPYBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale in composizione monocratica costituito dal Giudice dott.ssa Simona Merra ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 92000959/2009 di RG (ex Sezione Distaccata di Altamura) promossa da:
Parte 2 Parte_3 in qualità di eredi di PE 1 Parte 1
rappresentati e difesi dall'avv. Alfredo Rizzo presso il cui studio sito in Altamura (Ba)
[...]
alla via Catanzaro n. 62 hanno eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- attori -
E
ER 1CP 1 in qualità di erede di rappresentato e difeso dall'avv. Bernardette
F. Di Nunno presso il cui studio sito in Altamura (Ba) alla via Maggio 1648 n. 68 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
attore-
CONTRO
Controparte 2 in persona del CP 3 p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari;
- convenuto -
OGGETTO: responsabilità medica.
CONCLUSIONI: come rassegnate nelle note di trattazione c.d. scritta in vista dell'udienza del
09.09.2024 e nei successivi scritti difensivi, che si intendono interamente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
PE quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 17.11.2009, ER 1 conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale il per ivi sentire accogliere le seguenti RO
conclusioni:
convenuto si è reso responsabile di grave"a) accertare e dichiarare che il CP 2
violazione della norma di cui all'art. 23 Cost. nei confronti della Sig.ra ER 1
convenuto in ordine alla b) accertare e dichiarare la piena responsabilità del CP 2 causazione della infezione-malattia contratta dalla Sig.ra Persona 1
c) accertare e dichiarare, conseguentemente, che l'attrice ha diritto al risarcimento dei danni tutti, subiti e subendi, materiali, morali, alla vita, di relazione e biologici, indipendentemente ed in aggiunta alle provvidenze di natura "indennitarie" stabilite dalla legge 210/92, così come modificata ed integrata dalla legge 238/97;
RO , in persona del suo legale rappresentante
,d) per l'effetto condannare il
ER 1 tutti i danni, patiti e Ministro pro-tempore, a risarcire all'odierna attrice Sig.ra patendi, morali, biologici e patrimoniali da ella subiti a causa della trasfusione e che si quantificano in Euro 800.000,00 (ottocentomila), o a quella minore o maggiore che risulterà più equa dalla espletanda CTU medico-legale che sin da ora si chiede, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dal giorno dell'insorgenza della malattia sino al giorno dell'effettivo soddisfo;
e) condannare il convenuto RO alle spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario".
Parte attrice esponeva in fatto che in data 20.08.1966 veniva ricoverata presso l'Ospedale di
Altamura ove veniva sottoposta ad intervento chirurgico con emotrasfusione.
Nel dicembre dell'anno 2002, a seguito di ricovero presso l'Ospedale di Castellana Grotte, le veniva diagnosticata “Epatopatia cronica HCV correlata"; il 24.01.2003 ricoverata presso l'I.R.C.C.S. di Bari e sottoposta a biopsia epatica le veniva diagnosticata “Cirrosi epatica micro- macro nodulare". PEtanto, avendo contratto la malattia a seguito della trasfusione a cui era stata sottoposta presso il nosocomio di Altamura, la PE 1 presentava domanda ex art. 1 L. n. 92/2010 diretta all' Pt 4 volta ad ottenere l'indennizzo per il danno permanente ed irreversibile subito.
Sottoposta a visita in data 13.11.2003 dalla Commissione Medica Ospedaliera di Bari - I Sezione non le veniva riconosciuto il nesso di causalità tra l'emotrasfusione e la patologia;
in data 24.06.2004
l'attrice presentava ricorso al Ministero della Salute che, successivamente, richiedeva ulteriori accertamenti diagnostici. Il RO con decreto posizione n. 38389 dell'11.01.2007 riconosceva l'esistenza del nesso causale accogliendo il ricorso presentato dalla PE_1 avverso il giudizio espresso dalla Commissione Medica Ospedaliera di Bari - I Sezione, trasmettendo la relativa pratica all'Assessorato alla Sanità della Regione Puglia che, con comunicazione datata 27.02.2007, informava la PE 1 che la domanda di indennizzo era stata accettata.
Aggiungeva, inoltre, parte attrice che la malattia contratta avesse cagionato all'odierna attrice nominato ctu nel giudizio iscritto aluna invalidità del 100% come accertato dal dott. Persona 2
n. 25938/2006 del Tribunale di Bari-Sezione Lavoro.
Rassegnava, pertanto, le conclusioni riportate in atto di citazione.
All'udienza di prima comparizione del 04.03.2010 il Giudice Istruttore, verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione dichiarava la contumacia del CP 2 convenuto, assegnava i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., per il deposito di memorie e rinviava la causa all'udienza del
21.12.2010.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 30.03.2010 si costituiva in giudizio il RO contestando ogni avversa deduzione, eccezione, produzione e '
richiesta, istando per il rigetto della domanda, ritenuta infondata in fatto e diritto, con vittoria delle spese del giudizio.
Deduceva il CP_2 , in via preliminare, l'incompetenza territoriale della Sezione Distaccata del Tribunale di Altamura poiché, dal combinato disposto degli artt. 25 c.p.c. e 6 del R.D. n.
1611/1933, nelle cause in cui è parte un'Amministrazione dello Stato l'unico Giudice competente è quello del capoluogo del distretto in cui ha sede l'Avvocatura dello Stato, sicchè nel giudizio odierno, la competenza era del Tribunale di Bari.
Eccepiva, sempre in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva: riteneva il convenuto, infatti, che la partecipazione nella gestione di attività quali la somministrazione CP 2
di terapie trasfusionali era solo di tipo indiretto, e cioè limitato al controllo istituzionale delle attività di raccolta, importazione, produzione e distribuzione degli emoderivati. In particolare, aggiungeva, nessun rapporto si instaurava tra il CP 2 e il privato ma sarebbe stata opportuna, invero, un'indagine sulla eventuale responsabilità delle strutture ospedaliere presso cui la prestazione trasfusionale veniva eseguita. In ogni caso, il CP 2 non poteva essere chiamato a rispondere se non successivamente al momento in cui la scienza medica aveva raggiunto le necessarie conoscenze sulle infezioni in oggetto.
Nel merito, deduceva il CP 2 convenuto l'infondatezza della domanda, non essendo stati provati dall'attrice nessuno degli elementi costitutivi la fattispecie di cui all'art. 2043 c.c..
Infatti, quanto all'elemento soggettivo il convenuto precisava che l'attività di vigilanza richiesta al CP 2 fosse stata espletata in maniera costante e regolare, con l'aggiunta che non era tra i compiti dello stesso quello di preparare le unità da trasfondere.
Quanto al nesso di causalità, anch'esso risultava indimostrato poiché la presenza o meno dell'elemento costitutivo della causalità era accertabile attraverso un giudizio ipotetico, verificando se l'evento fosse ricollegabile all'omissione, nel senso che esso non si sarebbe verificato se l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli. Nel giudizio de quo il decorso del tempo - circa 36 anni - non consentiva di formulare un giudizio relativo alla causalità della patologia contratta con le trasfusioni subite. Tale accertamento, infatti, avrebbe dovuto essere stato dimostrato da parte attrice con il soddisfacimento dei criteri cronologico, topografico, di idoneità qualitativo-quantitativa e di esclusione, ma così non è stato.
Aggiungeva il CP_2 , inoltre, che anche le singole voci di danno indicate dall'attrice non erano state provate ma considerate presupposte;
il danno non patrimoniale costituiva danno conseguenza da allegare e provare, come statuito anche dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.
26972/2008, sicchè non poteva ritenersi che il danno fosse in re ipsa, poiché altrimenti sarebbe stata snaturata sia la natura che la funzione del risarcimento.
In particolare, il danno esistenziale era stato definito dalla Suprema Corte come danno non patrimoniale derivante dalla lesione di interessi di rango costituzionale diversi da quelli già tutelati aliunde e diversi da quelli relativi alla salute;
in altri termini, deduceva l'amministrazione convenuta, il danno biologico e il danno esistenziale riguardavano il medesimo tipo di conseguenze dannose, distinguendosi solo per il genere di lesione posta all'origine delle compromissioni della sfera personale. Non poteva, in ogni caso, darsi luogo a una duplicazione liquidatoria.
Infine, parimenti non poteva ammettersi il risarcimento del danno morale, in quanto a tal fine il giudice avrebbe dovuto accertare la sussistenza di una fattispecie che integrasse gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi. Dunque, ammesso che venisse adeguatamente provato, l'unico danno non patrimoniale risarcibile avrebbe potuto essere il danno biologico. Concludeva, quindi, il RO per l'estromissione dal presente giudizio e, nel merito, per il rigetto della domanda attorea.
Seguiva il deposito della sola memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. a firma del procuratore di parte attrice.
All'udienza del 21.12.2010 il precedente Giudice ammetteva CTU medico-legale nominando all'uopo il dott. ER 3 a cui poneva i seguenti quesiti: "Determini il CTU previa visita della perizianda ed esame della documentazione medica in atti, nonché di quella che le parti dovranno fornire nel contraddittorio, il nesso causale tra le patologie lamentate dall'attrice nell'atto introduttivo e la lamentata trasfusione;
indichi il CTU la durata della ITT e ITP eventualmente conseguente, l'esistenza di postumi permanenti e la loro eventuale incidenza sulla capacità lavorativa generica e specifica della perizianda;
indichi il CTU se gli eventuali postumi permanenti siano suscettibili di stabilizzazione o miglioramento con terapie, interventi e simili"..
Espletata la CTU, seguivano diversi rinvii per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 10.12.2018, chiamata per la precisazione delle conclusioni, il procuratore di parte attrice si costituiva, con comparsa di intervento volontario, per Parte 1 [...]
quali eredi della de cuius. Il G.U “preso atto che il difensore della Parte 2 e Parte 3 ノ
Sig.ra PE 1 non ha dichiarato in udienza il decesso della propria assistita, sicché il giudizio non va interrotto, salvo le conseguenti determinazioni, vista la mancata costituzione in proprio e quale erede di CP 1 e ER 4 " rinviava la causa all'udienza del 03.02.2020 per la precisazione delle conclusioni.
Con comparsa di intervento volontario si costituiva nel presente giudizio anche CP 1 quale erede universale della eccependo l'inammissibilità dell'intervento ex ER 1
adverso depositato, attesa la carenza di legittimazione attiva di Parte 1
, Parte 2 e
'Parte 3 , essendo egli stato nominato con testamento pubblico, unico erede universale.
Si costituiva in giudizio anche ER 4 , coniuge della de cuius che istava per il riconoscimento della propria quota di legittima pari a 1/3 dell'asse ereditario.
All'udienza del 03.02.2020 il G.U. rinviava la causa all'udienza del 10.05.2021 per la discussione e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. concedendo termine sino a 30 giorni prima per note. Seguiva il deposito delle comparse conclusionali.
In data 21.04.2022 il difensore di ER 4 dichiarava il decesso del suo assistito.
Alla successiva udienza del 15.11.2022 la causa veniva trattenuta in decisione dalla scrivente assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Con ordinanza del 15.03.2023 la causa veniva rimessa sul ruolo al fine dell'integrazione documentale necessaria alla quantificazione dell'indennizzo ex l. n. 210/1992 percepito dall'attrice, invitando le parti a produrre un prospetto indicante i relativi importi.
Dopo taluni rinvii, la causa veniva rinviata all'udienza del 09.09.2024, per la precisazione delle conclusioni, ove veniva trattenuta in decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
***
Tutto ciò premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio devono essere decise secondo il seguente ordine logico-giuridico.
La domanda spiegata dalla odierna attrice risulta fondata e merita accoglimento per quanto di ragione e nei termini di seguito indicati.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto.
Ed infatti, nel rilevare che ER_1 venne sottoposta ad emotrasfusione presso una struttura pubblica facente parte del Servizio Sanitario Nazionale, va evidenziato che la normativa in vigore all'epoca dei fatti per cui è causa attribuiva al E_ (oggi RO
[...]) specifiche competenze in materia di vigilanza sugli emoderivati e sull'uso dei medesimi (artt.
1 e 21 della legge 592/67; artt. 2, 3, 103, 112 del d.p.r. n. 1256/1971; legge 519/1973; artt. 4 e 6 della legge 833/78), ragione per la quale il convenuto è sicuramente legittimato a contraddire alla pretesa attorea, atteso che essa rinviene il proprio fondamento nell'asserita violazione, da parte della predetta amministrazione, degli obblighi di controllo e vigilanza posti a suo carico dalle predette disposizioni.
Quanto, poi, all'eccezione di carenza di legittimazione di eParte 2 Parte 1
,
Parte 3 a proseguire il presente giudizio - precedentemente sollevata da CP 1 in ragione del testamento pubblico del 03.12.2015 (Rep. n. 422 ultima volontà) a firma del Notaio
ER_5 , registrato a Gioia del Colle in data 20.12.2017 n. 12248 serie 1T, con cui PE 1
[...] nominava erede universale di tutti i suoi beni, “mobili, immobili, denaro, titoli e quant'altro" il figlio CP 1 - deve rilevarsi che vi è stata rinuncia di CP 1 essendo
-
intervenuto tra le parti un accordo transattivo in virtù del quale Parte_5 ha rinunciato alla predetta eccezione e i germani hanno rinunciato agli Parte 1 ' Parte_2 e Parte_3 atti e all'azione nel giudizio n. 9209/2020 RG di annullamento del testamento pubblico del
03.12.2015 (Rep. n. 422 ultima volontà) che pendeva dinanzi al Tribunale di Bari, oggi estinto.
PEtanto, le posizioni degli eredi sono da trattare congiuntamente, quali successori a titolo e il RO ex art. 110 c.p.c..universale nel diritto controverso tra ER 1 ' Venendo al merito, in punto di fatto va innanzitutto premesso che dalla documentazione prodotta dall'attrice emerge che, effettivamente, costei, in data 20.08.1966, fu ricoverata presso l'Ospedale civile “Umberto I” di Altamura, struttura ospedaliera facente parte del Servizio Sanitario pubblico, e ivi sottoposta ad emotrasfusioni.
Il consulente d'ufficio ha accertato che ella fosse affetta da Epatopatia cronica HCV correlata con i caratteri istologici di una cirrosi epatica micro-macronodulare.
Ebbene, quanto al nesso di causalità materiale tra le predette emotrasfusioni e le patologie riscontrate, esso è stato ritenuto sussistente dal C.T.U. nella causa promossa innanzi al Tribunale di
Bari, Sez. Lavoro, dott. ER 2 che, all'esito degli opportuni accertamenti, ha peraltro ascritto l'infermità dell'attrice ad un quadro clinico che determina una invalidità del 100%.
Ad analoghe conclusioni è pervenuto anche il consulente tecnico d'ufficio nominato nel corso del presente giudizio il quale, nella relazione depositata in data 27.04.2012, ha affermato che “la epatopatia cirrotica di cui è risultata affetta la sig. è in correlazione causale ER 1
positiva con le emotrasfusioni che la stessa subi' nel 1966 nel corso di alcuni ricoveri ospedalieri".
A giudizio di chi scrive deve, dunque, ritenersi senz'altro sussistente il nesso eziologico tra le emotrasfusioni alle quali parte attrice è stata sottoposta e l'epatite dalla stessa contratta, tenuto conto, per un verso, che, come evidenziato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 582/2008, in tema di responsabilità extracontrattuale per danno causato da emotrasfusione "la prova del nesso causale, che grava sull'attore danneggiato, tra la specifica trasfusione ed il contagio da virus HCV, ove risulti provata l'idoneità di tale condotta a provocarla, può essere fornita anche con il ricorso alle presunzioni (art. 2729 c.c.)" e considerato, sotto altro profilo, che ai fini dell'accertamento del nesso causale in materia di responsabilità civile non vige la regola applicata ai fini dell'affermazione della responsabilità penale della prova "oltre il ragionevole dubbio" (Cass. Pen. SS.UU. n. 30328/02,
CP_5 ), bensì quella della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti (Cass. Civ. SS.UU. 584/2008).
PE ciò che concerne, poi, la sussistenza non solo del nesso di causalità materiale, ma anche del necessario nesso di causalità giuridica tra la condotta omissiva ascritta del CP 2 e le conseguenze lesive che ne sono derivate a danno dell'attrice, va rilevato che non può condividersi l'eccezione del convenuto secondo cui il CP 2 non potrebbe essere chiamato a rispondere se non
"successivamente al momento in cui la scienza medica ha raggiunto le necessarie conoscenze sulle predette infezioni".
In proposito è opportuno esaminare gli approdi ai quali è pervenuta la giurisprudenza della legittimità negli ultimi anni, a far tempo dall'anno 2008, fino alla sentenza del 2011. Va premesso che, come evidenziato dalle Sezioni Unite nelle numerose sentenze pronunciate in materia nell'anno 2008 (v. in particolare la nota sentenza n. 581/2008), anche prima dell'entrata in vigore della Legge 4 maggio 1990, n. 107, contenente la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, deve ritenersi che sussistesse in materia, sulla base della legislazione vigente, un obbligo di controllo, direttiva e vigilanza in materia di sangue umano da parte del
Ministero della Salute, anche strumentale alla funzione di programmazione e coordinamento in materia sanitaria posto dalla L. n. 592 del 1967.
PE vero tale corpus normativo all'art 1 prevede che il CP 2 emana le direttive tecniche per l'organizzazione, il funzionamento ed il coordinamento dei servizi inerenti alla raccolta, preparazione, conservazione, e distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale, alla preparazione dei suoi derivati e ne esercita la vigilanza, attribuendogli inoltre (art. 21) il compito di autorizzare l'importazione e l'esportazione di sangue umano e dei suoi derivati per uso terapeutico.
Ne consegue che "l'omissione, da parte del CP 2 di attività funzionali alla realizzazione و
dello scopo per il quale l'ordinamento attribuisce il potere (qui concernente la tutela della salute pubblica) lo espone a responsabilità extracontrattuale, quando (...) dalla violazione del vincolo interno costituito dal dovere di vigilanza nell'interesse pubblico, il quale è strumentale ed accessorio a quel potere, siano derivate violazioni dei diritti soggettivi dei terzi" (Cass. SS.UU. n. 581/2008 cit.).
Ciò premesso, va evidenziato che, come osservato nella predetta pronuncia, “ai fini della causalità materiale nell'ambito della responsabilità aquiliana la giurisprudenza e la dottrina prevalenti, in applicazione dei principi penalistici, di cui agli artt. 40 e 41 c.p., ritengono che un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo".
Tuttavia, "non è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l'evento causante non appaiano del tutto inverosimili, ma che si presentino come effetto non del tutto imprevedibile, secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quella similare della cd. regolarità causale" (ibidem).
Ne discende che, secondo la teoria della regolarità causale, “ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta (...) che appaiono sufficientemente prevedibili al momento nel quale ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per tutte le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili" in base ad una valutazione da compiersi, sebbene a posteriori, ex ante ed in concreto (c.d. prognosi postuma), tenendo tuttavia presente che "ciò che rileva è che l'evento sia prevedibile non da parte dell'agente, ma (per così dire) da parte delle regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un giudizio di non improbabilità dell'evento" (Cass. n. 581/2008 cit.).
PE ciò che concerne, poi, in particolare, “l'imputazione per omissione colposa”, il Supremo
Consesso ha innanzitutto evidenziato che, in tal caso, "il giudizio causale assume come termine iniziale la condotta omissiva del comportamento dovuto". Ed infatti, “poiché l'omissione di un certo comportamento, rileva, quale condizione determinativa del processo causale dell'evento dannoso, soltanto quando si tratti di omissione di un comportamento imposto da una norma giuridica specifica
(omissione specifica), ovvero, in relazione al configurarsi della posizione del soggetto cui si addebita l'omissione, siccome implicante l'esistenza a suo carico di particolari obblighi di prevenzione dell'evento poi verificatosi e, quindi, di un generico dovere di intervento (omissione generica) in funzione dell'impedimento di quell'evento, il giudizio relativo alla sussistenza del nesso causale non può limitarsi alla mera valutazione della materialità fattuale, bensì postula la preventiva individuazione dell'obbligo specifico o generico di tenere la condotta omessa in capo al soggetto".
Individuato tale obbligo, la causalità, che nell'omissione non può essere di ordine strettamente materiale, diviene tuttavia accertabile attraverso un giudizio ipotetico, ovverosia appurando se l'azione doverosa omessa avrebbe, con un elevato grado di probabilità, impedito l'evento.
Muovendo dai predetti principi in tema di nesso causale da comportamento omissivo, le
Sezioni Unite giungono quindi ad individuare anche il criterio per la determinazione temporale della responsabilità del CP 2 per i c.d. danni "da sangue infetto", ovverosia per la lesione dell'integrità psicofisica subita da soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, superando, almeno in parte, il pregresso orientamento giurisprudenziale (espresso dalla sentenza n. 11609 del 2005).
Al riguardo giova rilevare che è dato acquisito nella letteratura scientifica che il virus HBC
(epatite B) ed il relativo test di identificazione sono stati conosciuti dalla scienza mondiale nel 1978; che il virus HIV ed il relativo test di identificazione sono stati conosciuti dalla scienza mondiale nel
1985; ed infine che il virus HCV (epatite C) ed il relativo test di identificazione sono stati conosciuti dalla scienza mondiale nel 1988.
In precedenza (cfr. Cass. n. 11609/05) la Cassazione aveva individuato nei tre virus tre distinti eventi lesivi, come se si trattasse di tre serie causali autonome ed indipendenti. Tale prospettiva non era condivisa da parte della giurisprudenza di merito, che riteneva, al contrario, che l'evento dannoso fosse comunque unico e che fosse da individuare non in uno piuttosto che in un altro dei tre virus, bensì nella lesione dell'integrità psicofisica.
Le Sezioni Unite, sulla scorta di detto rilievo pervengono alla conclusione che "già a partire dalla data di conoscenza dell'epatite B (la cui individuazione, costituendo un accertamento fattuale, rientra nell'esclusiva competenza del giudice di merito) sussiste la responsabilità del CP_2 anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo dell'integrità fisica da virus veicolati dal sangue infetto, che il CP 2 non aveva controllato, come pure era obbligato per legge".
In un arresto più recente (Cass. n. 17685/2011), la Terza Sezione della Corte di Cassazione, dopo aver nuovamente passato in rassegna le numerose fonti normative già individuate dalle Sezioni
Unite nella menzionata pronuncia, dalle quali derivano, a carico del CP_2 convenuto, gli obblighi di prevenzione, programmazione, vigilanza e controllo in ordine (anche) alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell'uso degli emoderivati, ha evidenziato come dall'avvenuta emanazione dei predetti provvedimenti normativi di rango primario e secondario sia possibile evincere come fosse già ben noto sin dalla fine degli anni 60, e, dunque, non eccezionale od imprevedibile, il rischio di trasmissione di epatite virale, atteso che la rilevazione (indiretta) dei virus era già all'epoca possibile mediante la determinazione delle transaminasi ALT ed il metodo dell'anti-HbcAg, circostanza già da tempo evidenziata, osserva la Corte, dalla giurisprudenza, anche di merito (cfr. Cass. n. 6241/1987;
Cass. n. 8069/1993; Trib. Milano 19.11.1997; Trib. Roma 14.6.2001 ivi citate).
D'altro canto, rileva ancora il giudice di legittimità richiamando la precedente pronuncia n.
9315 emessa il 20.4.2010, sin dalla metà degli anni 60 erano esclusi dalla possibilità di donare il sangue coloro i cui valori delle transaminasi e delle GPT - indicatori della funzionalità epatica - fossero alterati rispetto ai limiti prescritti, e del resto la stessa amministrazione convenuta, dimostrando di essere ben a conoscenza del fenomeno, “ha con circolari n. 1188 del 30 giugno 1971,
17 febbraio e 15 settembre 1972 disposto la ricerca sistematica dell'antigene IA (cui fu dato poi il nome di antigene di superficie del virus dell'epatite B); e con circolare n. 68 del 1978 ha poi reso obbligatoria la ricerca della presenza dell'antigene dell'epatite B in ogni singolo campione di sangue o plasma".
Appurato, dunque, che anche prima dell'entrata in vigore della L. 4 maggio 1990, n. 107, contenente la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, sulla base della legislazione vigente in materia il CP_2 della sanità era tenuto ad attività di controllo, direttiva e vigilanza in materia di sangue umano, la Corte ha rilevato che “l'omissione delle attività funzionali alla realizzazione dello scopo per il quale l'ordinamento gli attribuisce il potere (nel caso concernente la tutela della salute pubblica) espone il CP 2 a responsabilità extracontrattuale allorquando (...) dalla violazione del vincolo interno costituito dal dovere di vigilanza nell'interesse pubblico (il quale è strumentale ed accessorio a quel potere) derivi la violazione di interessi giuridicamente rilevanti dei cittadini-utenti" (cfr. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 576), evidenziando che in siffatta ipotesi "la colpa della P.A. rimane (...) integrata in ragione della violazione dei comportamenti dovuti di vigilanza e controllo, imposti dalle fonti normative più sopra richiamate, costituenti limiti esterni all'attività discrezionale ed integranti la norma primaria del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c. (cfr., in relazione ad altra fattispecie, Cass., 27/4/2011, n. 9404), in base alle quali essa è tenuta ad un comportamento di vigilanza, sicurezza ed attivo controllo in ordine all'effettiva attuazione da parte delle strutture sanitarie addette al servizio di emotrasfusione di quanto loro prescritto al fine di prevenire ed impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto (cfr. Cass., 28/9/2009, n. 20765, e, da ultimo, Cass., 23/5/2011, n. 11301), non potendo considerarsi invero esaustiva delle incombenze alla medesima in materia attribuite la quand'anche assolta mera attività di normazione (emanazione di decreti, circolari, ecc.).
Muovendo da tali premesse, la Corte ha dunque affermato che “in caso di concretizzazione del rischio che la regola violata tende a prevenire non può prescindersi dalla considerazione del comportamento dovuto e della condotta nel singolo caso in concreto mantenuta, e il nesso di causalità che i danni conseguenti a quest'ultima astringe costituendone lo specifico risultato rimane invero presuntivamente provato" (cfr. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 584; Cass., Sez. Un., 11/1/2008,
n. 582 e, da ultimo, Cass., 27/4/2011, n. 9404).
PE ciò che concerne, poi, in particolare, l'epoca a far tempo dalla quale è possibile pervenire ad un'affermazione di responsabilità del RO nell'ipotesi in cui, a seguito di un'emotrasfusione, il paziente abbia contratto l'epatite C, la Corte ha affermato che, "nello specificare che il RO risponde "anche per il contagio degli altri due virus" già "a partire dalla data di conoscenza dell'epatite B", trattandosi non già di "eventi autonomi e diversi" ma solamente di "forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo dell'integrità fisica da virus veicolati dal sangue infetto", le Sezioni Unite non hanno certamente inteso (...) limitare la rilevanza del fenomeno e la relativa responsabilità alla "data di conoscenza dell'epatite B"", evidenziando come esse abbiano "per converso sottolineato come si tratti di un "rischio che è antico quanto la necessità delle trasfusioni" ".
Appare dunque evidente la sussistenza, nel caso di specie, del necessario nesso di causalità, non solo materiale, ma anche giuridica, tra le emotrasfusioni alle quali l'attrice è stata sottoposta il
20, 21 e 23 agosto 1966 e l'epatite da lei contrattata, avendo il convenuto violato gli obblighi che già
a quel tempo l'ordinamento giuridico poneva a suo carico proprio al fine di scongiurare o quantomeno limitare il rischio che si verificassero eventi lesivi della specie di quello di cui è rimasto vittima la
PE 1 omettendo, ad esempio, di appurare se il donatore del sangue trasfuso presentasse i valori delle transaminasi alterati, così come invece prescritto dalla c.d. "Circolare CP 6 n. 50 del
28.3.1966.
Ritenuta dunque, sulla scorta delle considerazioni che precedono, la responsabilità del convenuto, occorre procedere alla quantificazione del danno subito dall'attrice, stimato dall'ausiliario in 13-14 punti percentuali di invalidità permanente, n. 2 giorni di invalidità temporanea totale escludendo un pregiudizio in termini di invalidità temporanea parziale.
Orbene, premesso che la valutazioni espresse dal C.T.U. meritano condivisione, in quanto immuni da vizi logici e carenze procedimentali, nel determinare la somma spettante all'attrice a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica dallo stesso subito, questo Giudice ritiene di fare applicazione delle nuove tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale adottate dall'Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano, anche in considerazione del fatto che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità nella citata sentenza n. 12408/2011, gli importi in essa contenuti costituiranno d'ora innanzi, per la giurisprudenza della
Corte, il valore da ritenersi "equo", e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad alimentarne o ridurne l'entità. Occorre inoltre evidenziare che le predette tabelle prevedono la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a «lesione permanente dell'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale», nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di
"dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di così detto danno biologico
"standard" e di così detto danno morale, apparendo dunque conformi ai principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella nota sentenza 26972/2008.
PE ciò che concernerne l'età da prendere in considerazione ai fini del risarcimento il
Tribunale ritiene di aver riguardo alla data in cui è stata formulata la diagnosi di “epatite cronica” e riconosciuta la sussistenza del nesso causale tra le emotrasfusioni praticate e la patologia contratta, ovvero alla data del 20.03.2007 (data di deposito della ctu nel giudizio incardinato dinanzi al
Tribunale di Bari-Sezione Lavoro), quando l'attrice aveva 73 anni.
Ebbene, facendo applicazione delle citate tabelle, l'importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione permanente dell'integrità psico-fisica sarebbe pari ad €. 36.008,00, a cui deve essere aggiunta l'invalidità temporanea totale di giorni 2 pari a €. 230,00, per un totale di €. 36.238,00.
Non appaiono sussistenti, nella vicenda in esame, specifici elementi che inducono a quantificare il danno non patrimoniale di natura permanente subito dall'attrice in misura superiore ai valori monetari medi indicati nelle citate tabelle.
La personalizzazione del danno, conseguentemente, non può essere riconosciuta, non essendovi conseguenze dannose anomale o peculiari, atteso che come chiarito in giurisprudenza “in presenza di un danno permanente alla salute la misura standard del risarcimento previsto dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e affatto peculiari. Le conseguenze dannose in particolare - da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit
-
(ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (cfr. Cass. Civ. n. 28988/2019).
Nessuna somma può essere riconosciuta all'attrice a titolo di risarcimento del danno da inabilità temporanea, non a caso non quantificato dal c.t.u., atteso che il decorso clinico delle patologie da cui ella è affetta è quasi sempre asintomatico e che quando si percepiscono i sintomi la malattia è già cronicizzata. Neppure può essere riconosciuto in suo favore alcun danno patrimoniale da lesione della capacità lavorativa specifica, atteso che ella nulla ha dedotto in proposito.
Essendo stato l'importo del risarcimento quantificato in moneta attuale, sulla predetta somma non va applicata rivalutazione monetaria, né su di essa possono riconoscersi interessi compensativi a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante, non avendo l'attrice provato, neppure sulla scorta di presunzioni, che qualora avesse avuto l'immediata disponibilità di tale somma avrebbe potuto impiegarla redditiziamente in modo da conseguire un guadagno superiore a quanto già liquidato a titolo di rivalutazione monetaria (cfr. Cass. n. 3268/2008; Cass. n. 22347/2007).
Dalla somma spettante a parte attrice a titolo di risarcimento del danno subito va infine detratto l'importo riconosciuto in suo favore a titolo di indennizzo ex L. n. 210/1992, da quantificare capitalizzando la somma ad essa corrisposta annualmente dal convenuto, il cui ammontare non è stato indicato da alcuna delle parti. Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, "la diversa natura giuridica dell'attribuzione indennitaria ex L. n. 210 del 1992, e delle somme liquidabili a titolo di risarcimento danni per il contagio da emotrasfusione infetta da Hiv ed Hcv a seguito di un giudizio di responsabilità promosso dal soggetto contagiato nei confronti del E_ , per aver omesso di adottare adeguate misure di emovigilanza, non osta a che l'indennizzo corrisposto al danneggiato sia integralmente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento posto che in caso contrario la vittima si avvantaggerebbe di un ingiustificato arricchimento, godendo, in relazione al fatto lesivo del medesimo interesse tutelato di due diverse attribuzioni patrimoniali dovute dallo stesso soggetto (il RO ) ed aventi causa dal medesimo fatto
(trasfusione di sangue o somministrazione di emoderivati) cui direttamente si riferisce la responsabilità del soggetto tenuto al pagamento”.
In particolare l'effetto della "compensatio lucri cum damno" si riconnette al criterio di determinazione del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1223 cod. civ. (Cass., S.U., 25.11.2008,
n. 28056). Tale principio è dunque desumibile dalla regola generale, posta a base del risarcimento integrale del danno contrattuale o extracontrattuale, secondo la quale il danno non deve essere fonte di lucro e la misura del risarcimento non deve superare quella dell'interesse leso (Cass., sez. III,
19.6.1996, n. 5650). Lo stesso principio trova applicazione quando sia il pregiudizio che l'incremento patrimoniale dipendano dal medesimo fatto (cfr., ex plurimis, Cass., sez. III, 25.3.2002, n. 4205;
Cass., sez. III, 22.6.2005, n. 13401) sicché, ad esempio, in ipotesi di simultanea attribuzione del risarcimento del danno e di pensione di reversibilità o di rendita Inail, la "compensatio" non può operare stante la diversità del titolo giustificativo.
Nel caso di specie sia l'indennizzo ex L. n. 210/1992 che il risarcimento del danno sono indubitabilmente conseguenza immediata e diretta di un unico fatto generatore dell'illecito, ossia il contagio a seguito della trasfusione del sangue infetto.
Va poi evidenziato che l'eccezione di "compensatio lucri cum damno" non costituisce un'eccezione in senso proprio e come tale non è soggetta a preclusioni (cfr. Cass., sez. II, 24.2.2000,
n. 2112).
L'anzidetta questione può ritenersi ormai definitivamente risolta, nel senso della rilevabilità
d'ufficio da parte del giudice, come statuito dalla Suprema Corte (cfr. Cass., sez. III, 14.1.2014, n.
533 e Cass., sez. III, 20.1.2014, nn. 991 e 992).
Ebbene nel corso del giudizio con memoria ex art. 183 c.p.c. depositata in data 31.03.2010 il procuratore di parte attrice modificava parzialmente la lettera d) delle conclusioni dell'atto di citazione precisando che: "Poiché l'odierna attrice è titolare delle provvidenze di natura indennitaria stabilite dalla legge n. 210/1992 cosi' come modificata dalla legge 238/1997, e tutt'ora percepisce il rateo bimestrale, dalla somma che risulterà dall'espletanda C.T.U. medico-legale, verrà detratta quella percepita sino al momento della precisazione delle conclusioni".
Dunque, a seguito di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione attestante il quantum dell'indennizzo percepito ex L. n. 210/1992 l'INPS ha trasmesso un prospetto da cui emerge che ER 1 ha percepito il complessivo importo di €. 13.348,22 (somma riconosciuta dal
01.11.2015 al 01.12.2017); ne consegue che l'istante, e per ella i suoi eredi legittimi, con riferimento al danno biologico hanno diritto a vedersi riconosciute l'ulteriore somma di €. 22.889,78 già rivalutata
(computata sottraendo all'importo di €. 36.238,00 quello già percepito a titolo di indennizzo). Il CP 2 convenuto va pertanto condannato al pagamento in favore degli odierni attori, in qualità di eredi legittimi di Persona 1 della somma di €. 22.889,78 già rivalutata.
PE ciò che attiene, da ultimo, alle spese di lite, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione, nella misura del 70% avuto riguardo all'ingente sproporzione tra quanto domandato e quanto in concreto riconosciuto in favore di parte attrice.
Come noto, infatti, “la nozione di soccombenza reciproca che consente la compensazione totale o parziale delle spese processuali sottende anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo tra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in un unico capo" (v., ex multis, Cass. n.10113/2018). Il convenuto CP 2 va quindi condannato alla rifusione in favore degli attori del restante
30% delle spese di lite, liquidate nell'intero come in dispositivo, avuto riguardo agli onorari medi di cui al D.M. n. 147/2022.
In ragione della soccombenza del convenuto, va altresì posta definitivamente a suo carico la somma liquidata in corso di causa a favore del consulente tecnico d'ufficio a titolo di compenso per l'attività dal medesimo svolta.
P. Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il 17.11.2009, da Per 1
[...] nei confronti del Controparte 2 disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
,
1) ACCOGLIE per quanto di ragione la domanda attorea e, per l'effetto:
,in persona del CP 3 p.t., nella a) DICHIARA la responsabilità del RO causazione della patologia oggetto di causa;
, in persona del CP 7 al pagamento in favore b) CONDANNA il RO degli attori Parte_3 e CP 1 della somma di €. Parte 1 ' Parte_2 '
22.889,78, oltre interessi dalla pronuncia al saldo;
2) COMPENSA nella misura del 70% le spese di lite – che liquida per l'intero in €. 5.077,00
-
per compensi, oltre rimborso forfettario, spese generali del 15% e accessori come per legge -
p.t., alla rifusione nei confronti
, in persona del CP 3 CONDANNANDO il RO degli attori e CP_1 del restante 30%; Parte 1 Parte_2 Parte_3
, in persona del Ministro p.t., delle 3) PONE definitivamente a carico del RO
spese di CTU, liquidate in corso di causa come da separato decreto.
Così deciso in Bari, il 12.03.2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona Merra