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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 486/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CELENTANO ROBERTO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4152/2025 depositato il 11/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250017622200000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 315/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
(Come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico depositato il 11.08.2025, il ricorrente Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, come in atti, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia, avverso la cartella di pagamento n.10020250017622200000, notificata in data 22/05/2025, relativa al mancato pagamento della somma di € 1.340,40 per Tassa Automobilistica anno 2020 ente impositore la Regione
Campania, deducendo la nullita' della stessa per omessa notifica dell'avviso di accertamento ed omessa allegazione (I), carenza motivazionale (II) ed intervenuta prescrizione della pretesa impositiva (III), chiedel'inammissibilità di tutti i motivi di ricorso concernenti il merito della pretesa tributaria, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d. lgs. n. 546 del 1992ndo di dichiarare l'illegittimita' della stessa, con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.
L' Agenzia delle Entrate-Riscossione, concessionaria per la riscossione coattiva delle Entrate per la Regione
Campania, si costituiva in giudizio eccependo in via pregiudiziale il proprio difetto di legittimazione e l'incompetenza territoriale della adita Corte, e nel merito la legittimità del proprio operato.
Si costituiva altresì la Regione Campania eccependo, in via preliminare l'inammissibilità di tutti i motivi di ricorso concernenti il merito della pretesa tributaria, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d. lgs. n. 546 del 1992, la regolare notifica degli avvisi di accertamento e la legittimita' del proprio operato.
La controversia, veniva quindi sottoposta all' esame di questa Corte, in composizione monocratica, all'udienza pubblica del 22 gennaio 2026, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, sentite le parti presenti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame e' proposto avverso la cartella di pagamento n.10020250017622200000, notificata in data 22/05/2025, relativa al mancato pagamento della somma di € 1.340,40 per Tassa Automobilistica anno
2020 ente impositore la Regione Campania, eccependo altresi' vizi relativi al merito della pretesa.
L'art. 4 del D. Leg.vo 546/92 dispone che le Corti di Giustizia Tributarie di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. La Corte Costituzionale dichiarato l'incostituzionalita' del suddetto art. 4 nella parte in cui prevedeva che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione era competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziche' quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente. Nel caso in esame l'Ente impositore e' la Regione Campania e pertanto la Corte di Giustizia competente e' quella di Napoli.
Conseguentemente questo Giudice. rilevata d'ufficio l'eccezione pregiudiziale di rito, dichiara la propria incompetenza territoriale essendo competente la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, che provvedera' altresi' in merito alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte, in composizione monocratica, dichiara la propria incompetenza territoriale, essendo competente la Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli. Fissa in tre mesi il termine per la riassunzione del presente giudizio.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2026. il Giudice monocratico Dott. Roberto Celentano
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CELENTANO ROBERTO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4152/2025 depositato il 11/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250017622200000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 315/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
(Come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico depositato il 11.08.2025, il ricorrente Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, come in atti, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia, avverso la cartella di pagamento n.10020250017622200000, notificata in data 22/05/2025, relativa al mancato pagamento della somma di € 1.340,40 per Tassa Automobilistica anno 2020 ente impositore la Regione
Campania, deducendo la nullita' della stessa per omessa notifica dell'avviso di accertamento ed omessa allegazione (I), carenza motivazionale (II) ed intervenuta prescrizione della pretesa impositiva (III), chiedel'inammissibilità di tutti i motivi di ricorso concernenti il merito della pretesa tributaria, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d. lgs. n. 546 del 1992ndo di dichiarare l'illegittimita' della stessa, con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.
L' Agenzia delle Entrate-Riscossione, concessionaria per la riscossione coattiva delle Entrate per la Regione
Campania, si costituiva in giudizio eccependo in via pregiudiziale il proprio difetto di legittimazione e l'incompetenza territoriale della adita Corte, e nel merito la legittimità del proprio operato.
Si costituiva altresì la Regione Campania eccependo, in via preliminare l'inammissibilità di tutti i motivi di ricorso concernenti il merito della pretesa tributaria, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d. lgs. n. 546 del 1992, la regolare notifica degli avvisi di accertamento e la legittimita' del proprio operato.
La controversia, veniva quindi sottoposta all' esame di questa Corte, in composizione monocratica, all'udienza pubblica del 22 gennaio 2026, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, sentite le parti presenti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame e' proposto avverso la cartella di pagamento n.10020250017622200000, notificata in data 22/05/2025, relativa al mancato pagamento della somma di € 1.340,40 per Tassa Automobilistica anno
2020 ente impositore la Regione Campania, eccependo altresi' vizi relativi al merito della pretesa.
L'art. 4 del D. Leg.vo 546/92 dispone che le Corti di Giustizia Tributarie di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. La Corte Costituzionale dichiarato l'incostituzionalita' del suddetto art. 4 nella parte in cui prevedeva che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione era competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziche' quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente. Nel caso in esame l'Ente impositore e' la Regione Campania e pertanto la Corte di Giustizia competente e' quella di Napoli.
Conseguentemente questo Giudice. rilevata d'ufficio l'eccezione pregiudiziale di rito, dichiara la propria incompetenza territoriale essendo competente la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, che provvedera' altresi' in merito alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte, in composizione monocratica, dichiara la propria incompetenza territoriale, essendo competente la Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli. Fissa in tre mesi il termine per la riassunzione del presente giudizio.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2026. il Giudice monocratico Dott. Roberto Celentano