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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/11/2025, n. 2119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2119 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 856 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott.ssa Michela Benedetta BORDIERI Giudice
Dott.ssa HE LD ANCONA Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.N. 856 /2023, promossa con ricorso depositato in data 01/02/2023
Da
, nata a [...] in data [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Maria Mirri del foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro
, nato a [...] in data [...], non costituito Controparte_1
-RESISTENTE CONTUMACE-
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio
Causa trattenuta in decisione all'udienza in data 10.10.2023 sulle seguenti conclusioni rassegnate da parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione, così giudicare:
“pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio tra la sig.ra ed il sig. Parte_1 CP_1
contratto in data 10.01.2005, presso il Comune di TO AN AN, senza assumere alcun
[...] provvedimento quanto alle condizioni di divorzio, dando atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti, non hanno nulla reciprocamente a pretendere e dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TO AN AN di annotare a margine dell'atto di matrimonio l'emananda sentenza.
Con vittoria di spese
Con ogni più ampia riserva, anche in via istruttoria.”
****
Con ricorso depositato in data 01.02.2023 adiva l'intestato Tribunale al fine di sentire Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con in data 10.01.2005 in TO Controparte_1
AN AN.
Esponeva che dalla loro unione non erano nati i figli e che, venuta meno l'affectio coniugalis, promuoveva ricorso per separazione, pronunciata con sentenza del Tribunale di Monza in data 22.05.2014 (n. 1593/14, depositata in data 26.05.2014) e che da tale momento non aveva avuto più contatto alcuno col convenuto, ignorandone anche la residenza.
non proponeva nessuna altra richiesta o istanza rispetto alla pronuncia sullo status. Parte_1
Tali affermazioni non appaiono smentite da parte resistente, peraltro neppure costituito nel presente giudizio.
Il resistente non si costituiva e veniva dichiarato contumace con decreto del 20.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale con sentenza emessa dal Tribunale di Monza in data 22.05.2014 (n. 1593/14, depositata in data 26.05.2014).
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo entrambe la ricorrente dato atto che da allora non
è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Data la natura e l'esito del giudizio, denotato dalla contumacia di parte resistente, dichiara irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
con ricorso depositato in data 01.02.2023, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e in data Parte_1 Controparte_1
10.01.2005 a TO AN AN (atto n. 1, parte I, del registro degli atti di matrimonio del Comune di
TO AN AN (MI)) II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di TO AN AN (MI), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa HE LD NA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott.ssa Michela Benedetta BORDIERI Giudice
Dott.ssa HE LD ANCONA Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.N. 856 /2023, promossa con ricorso depositato in data 01/02/2023
Da
, nata a [...] in data [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Maria Mirri del foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro
, nato a [...] in data [...], non costituito Controparte_1
-RESISTENTE CONTUMACE-
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio
Causa trattenuta in decisione all'udienza in data 10.10.2023 sulle seguenti conclusioni rassegnate da parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione, così giudicare:
“pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio tra la sig.ra ed il sig. Parte_1 CP_1
contratto in data 10.01.2005, presso il Comune di TO AN AN, senza assumere alcun
[...] provvedimento quanto alle condizioni di divorzio, dando atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti, non hanno nulla reciprocamente a pretendere e dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TO AN AN di annotare a margine dell'atto di matrimonio l'emananda sentenza.
Con vittoria di spese
Con ogni più ampia riserva, anche in via istruttoria.”
****
Con ricorso depositato in data 01.02.2023 adiva l'intestato Tribunale al fine di sentire Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con in data 10.01.2005 in TO Controparte_1
AN AN.
Esponeva che dalla loro unione non erano nati i figli e che, venuta meno l'affectio coniugalis, promuoveva ricorso per separazione, pronunciata con sentenza del Tribunale di Monza in data 22.05.2014 (n. 1593/14, depositata in data 26.05.2014) e che da tale momento non aveva avuto più contatto alcuno col convenuto, ignorandone anche la residenza.
non proponeva nessuna altra richiesta o istanza rispetto alla pronuncia sullo status. Parte_1
Tali affermazioni non appaiono smentite da parte resistente, peraltro neppure costituito nel presente giudizio.
Il resistente non si costituiva e veniva dichiarato contumace con decreto del 20.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale con sentenza emessa dal Tribunale di Monza in data 22.05.2014 (n. 1593/14, depositata in data 26.05.2014).
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo entrambe la ricorrente dato atto che da allora non
è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Data la natura e l'esito del giudizio, denotato dalla contumacia di parte resistente, dichiara irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
con ricorso depositato in data 01.02.2023, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e in data Parte_1 Controparte_1
10.01.2005 a TO AN AN (atto n. 1, parte I, del registro degli atti di matrimonio del Comune di
TO AN AN (MI)) II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di TO AN AN (MI), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa HE LD NA