Art. 78-ter. ((Gli atti amministrativi degli enti ed organi della pubblica amministrazione aventi sede nella regione, ritenuti lesivi del principio di parita' dei cittadini in quanto appartenenti ad un gruppo linguistico, possono essere impugnati dinanzi all'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa, da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni nella provincia di Bolzano, anche da parte dei consiglieri dei comuni di tale provincia, qualora la lesione sia stata riconosciuta dalla maggioranza del gruppo linguistico consiliare che si ritiene leso.))
Articolo 78 bisArticolo 78 quater
- Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5
Articolo 78 ter della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5
Versione
20 gennaio 1972
20 gennaio 1972
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