Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 669
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Accolto
    Nullità dell'atto per parti essenziali mancanti

    L'atto è nullo qualora risulti privo di parti essenziali tali da renderne impossibile la comprensione e l'intellegibilità dell'an e del quantum debeatur, a differenza dell'ipotesi in cui l'atto tributario, pur carente di alcune parti, consenta di ricostruire mediante un mero calcolo matematico l'an e il quantum debeatur della pretesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 669
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 669
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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