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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 669/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6635/2023 depositato il 23/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 95127 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 44675 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, la parte ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento indicato in oggetto portante l'IMU per l'anno 2017.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso, il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
E invero, a differenza dell'ipotesi in cui l'atto tributario, pur carente di alcune parti (pagine), consenta di ricostruire mediante un mero calcolo matematico l'an e il quantum debeatur della pretesa (Cass., sez. V, n.
16772/2017), l'atto è nullo qualora - come nel caso di specie - risulti privo di parti essenziali tali da renderne impossibile la comprensione e l'intellegibilità dell'an e del quantum debeatur (Cass. civ., ord. n. 10860/2021). In conclusione, dichiarati assorbiti gli ulteriori motivi articolati dal cui esame la parte ricorrente non potrebbe trarre alcuna utilità, il ricorso deve essere accolto, e, per l'effetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato;
condanna il Comune resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in euro 300,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell'I.V.A., nella misura di legge, se dovute, e del contributo unificato, ove versato.da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario ex art. 93.c.p.c.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6635/2023 depositato il 23/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 95127 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 44675 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, la parte ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento indicato in oggetto portante l'IMU per l'anno 2017.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso, il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
E invero, a differenza dell'ipotesi in cui l'atto tributario, pur carente di alcune parti (pagine), consenta di ricostruire mediante un mero calcolo matematico l'an e il quantum debeatur della pretesa (Cass., sez. V, n.
16772/2017), l'atto è nullo qualora - come nel caso di specie - risulti privo di parti essenziali tali da renderne impossibile la comprensione e l'intellegibilità dell'an e del quantum debeatur (Cass. civ., ord. n. 10860/2021). In conclusione, dichiarati assorbiti gli ulteriori motivi articolati dal cui esame la parte ricorrente non potrebbe trarre alcuna utilità, il ricorso deve essere accolto, e, per l'effetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato;
condanna il Comune resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in euro 300,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell'I.V.A., nella misura di legge, se dovute, e del contributo unificato, ove versato.da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario ex art. 93.c.p.c.