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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/01/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6327/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Relatore
Dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6327/2024 avente ad oggetto: divorzio – scioglimento promossa da:
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
08.05.1981, con il patrocinio degli Avv.ti Mihaela Manuela Cucu e Rodica Smarandache, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Contro
C.F. nato a [...] il [...], con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. Lorenza Esposito, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio del 8.1.2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente congiuntamente:
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Romania tra le parti in data 8.11.2001;
- disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso Per_1 l'abitazione materna e con regime di visita lasciato alla libera determinazione del figlio stesso in ragione del prossimo raggiungimento della maggiore età nel mese di dicembre del corrente anno.
- Disporre quanto al contributo al mantenimento del figlio che i genitori si impegnano a versare Per_1 direttamente al figlio , indipendentemente dalla sua collocazione prevalente, la somma di euro Per_1
100,00 cadauno sino al raggiungimento della sua autonomia economica;
le spese extra sono suddivise
a metà tra i genitori e regolamentate come da Protocollo del 15.3.2016;
pagina 1 di 4 - Confermare l'assegnazione della casa coniugale alla parte ricorrente che vi abita con i figli
- Spese processuali compensate.
Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in data Parte_1 CP_1
8.11.2001, nel comune di Bacău (Romania), atto n. 1310 – certificato di matrimonio Serie CB – n.
835339.
Dal matrimonio nascevano due figli, nata a [...] il Persona_2
29.09.2002 e nato a [...] il [...]. Parte_2
I coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 23.05.2022 Tribunale di
Torino.
Con ricorso depositato il 10.04.2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, essendo decorsi i termini di cui di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898. La ricorrente chiedeva altresì di affidare il figlio minorenne Per_3
a entrambi i genitori con collocamento e residenza stabile presso la madre;
di disporre, a carico
[...] del resistente, un contributo al mantenimento per il figlio di € 150,00 mensili fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del
Tribunale di Torino del 15.03.2016. Chiedeva inoltre di disporre un libero calendario di visite tra madre e figlio minorenne, anche considerato il prossimo raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, e che ogni genitore provvedesse al mantenimento del figlio con esso convivente.
Il Giudice Relatore, letto il ricorso, con provvedimento del 15.05.2024, ritenuto opportuno esperire, in caso di costituzione del resistente, un preventivo tentativo di conciliazione, rinviava a tal fine all'udienza del 28.10.2024, fissando altresì successiva udienza al 17.12.2024 ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c., con contestuale decorrenza dei termini per la costituzione del convenuto e le memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c. Si costituiva in giudizio con memoria depositata il 24.10.2024, per aderire alla domanda CP_1 di scioglimento del matrimonio e contestare le ulteriori deduzioni formulate dalla ricorrente.
Segnatamente, il resistente chiedeva che il figlio minorenne venisse affidato al padre, Persona_3 con decisioni di maggiore interesse per il minore da prendersi di comune accordo tra i genitori fino al raggiungimento della sua maggiore età. Nel caso di collocamento del minore presso la madre, il resistente chiedeva di versare all'altro genitore un contributo, per il mantenimento del figlio, limitato nella misura di € 150,00 mensili. Inoltre, il resistente chiedeva che la ricorrente provvedesse all'acquisto del 50% di proprietà della ex casa coniugale sita in Giaveno (TO), Via Francesco Marchini n. 15, intestata per la quota del 50% a ciascuna delle parti e e Parte_1 CP_1 assegnata alla signora dal provvedimento di separazione, in ragione del Parte_1 collocamento presso di lei dei figli;
contestualmente, il resistente chiedeva che la ricorrente si accollasse il mutuo contratto per l'acquisto del predetto immobile e chiedeva altresì, in parallelo, di pagina 2 di 4 acquistare, dalla ricorrente, il 50% di un'altra abitazione in comproprietà tra le parti sita in Romania e il
50% di un terreno sito in Giaveno, Borgata Tonni.
All'udienza del 28.10.2024, le parti davano atto di avere raggiunto un parziale accordo per addivenire a una conciliazione;
alla successiva udienza del 17.12.2024 le parti perfezionavano l'accordo e rassegnavano conclusioni congiunte. La causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento delle domande.
*** §§§§§ ***
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 n. 898. È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Sussiste la continuità dello stato di separazione, essendo la circostanza pacifica in atti.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita e le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni per la pronuncia di scioglimento del matrimonio e sulle ulteriori questioni: il Tribunale, quindi, ritiene che si possa provvedere in conformità agli stessi non ostandovi ragioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis 22 c.p.c. , dato atto che nelle more anche il figlio
[...]
è divenuto maggiorenne, Parte_2
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in CP_1 motivazione.
Dispone, quanto al contributo al mantenimento del figlio , che i genitori si impegnino a Parte_2 versare direttamente al figlio, indipendentemente dalla sua collocazione prevalente, la somma di euro
100,00 cadauno sino al raggiungimento della sua autonomia economica, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di gennaio di ogni anno, con versamento da effettuarsi entro il 10 di ogni mese;
Dispone che le spese straordinarie sono suddivise a metà tra i genitori e regolamentate come da
Protocollo del Tribunale di Torino del 15.3.2016;
Conferma l'assegnazione della casa coniugale alla parte ricorrente, che vi abita con i figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti.
Spese processuali compensate.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 8 gennaio 2025.
pagina 3 di 4 Si dà atto che la bozza del presente provvedimento è stata redatta dal magistrato in tirocinio dott.
Marco Arecco.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Relatore
Dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6327/2024 avente ad oggetto: divorzio – scioglimento promossa da:
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
08.05.1981, con il patrocinio degli Avv.ti Mihaela Manuela Cucu e Rodica Smarandache, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Contro
C.F. nato a [...] il [...], con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. Lorenza Esposito, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio del 8.1.2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente congiuntamente:
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Romania tra le parti in data 8.11.2001;
- disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso Per_1 l'abitazione materna e con regime di visita lasciato alla libera determinazione del figlio stesso in ragione del prossimo raggiungimento della maggiore età nel mese di dicembre del corrente anno.
- Disporre quanto al contributo al mantenimento del figlio che i genitori si impegnano a versare Per_1 direttamente al figlio , indipendentemente dalla sua collocazione prevalente, la somma di euro Per_1
100,00 cadauno sino al raggiungimento della sua autonomia economica;
le spese extra sono suddivise
a metà tra i genitori e regolamentate come da Protocollo del 15.3.2016;
pagina 1 di 4 - Confermare l'assegnazione della casa coniugale alla parte ricorrente che vi abita con i figli
- Spese processuali compensate.
Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in data Parte_1 CP_1
8.11.2001, nel comune di Bacău (Romania), atto n. 1310 – certificato di matrimonio Serie CB – n.
835339.
Dal matrimonio nascevano due figli, nata a [...] il Persona_2
29.09.2002 e nato a [...] il [...]. Parte_2
I coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 23.05.2022 Tribunale di
Torino.
Con ricorso depositato il 10.04.2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, essendo decorsi i termini di cui di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898. La ricorrente chiedeva altresì di affidare il figlio minorenne Per_3
a entrambi i genitori con collocamento e residenza stabile presso la madre;
di disporre, a carico
[...] del resistente, un contributo al mantenimento per il figlio di € 150,00 mensili fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del
Tribunale di Torino del 15.03.2016. Chiedeva inoltre di disporre un libero calendario di visite tra madre e figlio minorenne, anche considerato il prossimo raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, e che ogni genitore provvedesse al mantenimento del figlio con esso convivente.
Il Giudice Relatore, letto il ricorso, con provvedimento del 15.05.2024, ritenuto opportuno esperire, in caso di costituzione del resistente, un preventivo tentativo di conciliazione, rinviava a tal fine all'udienza del 28.10.2024, fissando altresì successiva udienza al 17.12.2024 ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c., con contestuale decorrenza dei termini per la costituzione del convenuto e le memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c. Si costituiva in giudizio con memoria depositata il 24.10.2024, per aderire alla domanda CP_1 di scioglimento del matrimonio e contestare le ulteriori deduzioni formulate dalla ricorrente.
Segnatamente, il resistente chiedeva che il figlio minorenne venisse affidato al padre, Persona_3 con decisioni di maggiore interesse per il minore da prendersi di comune accordo tra i genitori fino al raggiungimento della sua maggiore età. Nel caso di collocamento del minore presso la madre, il resistente chiedeva di versare all'altro genitore un contributo, per il mantenimento del figlio, limitato nella misura di € 150,00 mensili. Inoltre, il resistente chiedeva che la ricorrente provvedesse all'acquisto del 50% di proprietà della ex casa coniugale sita in Giaveno (TO), Via Francesco Marchini n. 15, intestata per la quota del 50% a ciascuna delle parti e e Parte_1 CP_1 assegnata alla signora dal provvedimento di separazione, in ragione del Parte_1 collocamento presso di lei dei figli;
contestualmente, il resistente chiedeva che la ricorrente si accollasse il mutuo contratto per l'acquisto del predetto immobile e chiedeva altresì, in parallelo, di pagina 2 di 4 acquistare, dalla ricorrente, il 50% di un'altra abitazione in comproprietà tra le parti sita in Romania e il
50% di un terreno sito in Giaveno, Borgata Tonni.
All'udienza del 28.10.2024, le parti davano atto di avere raggiunto un parziale accordo per addivenire a una conciliazione;
alla successiva udienza del 17.12.2024 le parti perfezionavano l'accordo e rassegnavano conclusioni congiunte. La causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento delle domande.
*** §§§§§ ***
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 n. 898. È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Sussiste la continuità dello stato di separazione, essendo la circostanza pacifica in atti.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita e le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni per la pronuncia di scioglimento del matrimonio e sulle ulteriori questioni: il Tribunale, quindi, ritiene che si possa provvedere in conformità agli stessi non ostandovi ragioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis 22 c.p.c. , dato atto che nelle more anche il figlio
[...]
è divenuto maggiorenne, Parte_2
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in CP_1 motivazione.
Dispone, quanto al contributo al mantenimento del figlio , che i genitori si impegnino a Parte_2 versare direttamente al figlio, indipendentemente dalla sua collocazione prevalente, la somma di euro
100,00 cadauno sino al raggiungimento della sua autonomia economica, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di gennaio di ogni anno, con versamento da effettuarsi entro il 10 di ogni mese;
Dispone che le spese straordinarie sono suddivise a metà tra i genitori e regolamentate come da
Protocollo del Tribunale di Torino del 15.3.2016;
Conferma l'assegnazione della casa coniugale alla parte ricorrente, che vi abita con i figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti.
Spese processuali compensate.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 8 gennaio 2025.
pagina 3 di 4 Si dà atto che la bozza del presente provvedimento è stata redatta dal magistrato in tirocinio dott.
Marco Arecco.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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