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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 13/06/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. MICHELE VIDETTA Presidente estensore
D.ssa MARIADOMENICA MARCHESE Consigliere Avv. ADELE APICELLA Giudice Ausiliare
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.581 del Ruolo Generale dell'anno 2020, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.340/2020 emessa dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica il 13.4.2020 e pubblicata il 14.4.2020, e vertente tra
(p. iva. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vito Iorio e Luigi Casale presso lo studio dei quali in Roma, alla Via Scirè n. 15, elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
(p. iva ), in TR P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Giuseppe Di
Martino e Gaetano Di Martino presso lo studio dei quali in Napoli, alla Via Giovanni Porzio n.4,
Centro Direzionale di Napoli, Isola G8, elettivamente domicilia;
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 contumace;
, contumace Controparte_3
APPELLATI
trattenuta in decisione il 26.11.2024 sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite con note scritte depositate il 23.11.2024 ed il 25.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione del 23.6.2010 l' proponeva Parte_1 opposizione ex art.615 c.p.c. all'esecuzione promossa dall'impresa individuale intestata a CP_4
con atto di pignoramento presso terzi notificato il 12.2.2011 in relazione al credito di €
[...] 1.909.284,84, oltre interessi, vantato dalla medesima impresa individuale nei confronti dell'
[...]
ed accertato con lodo arbitrale n.79/2009, reso esecutivo dal Tribunale di Roma il Parte_1
28.7.2009, spedito in forma esecutiva il 7.8.2009 e notificato il 18.9.2009. Deduceva l'opponente che la tesoreria della stessa aveva attestato che le disponibilità di cassa, in Parte_1 virtù di delibera n.124 dell'11.2.2010, erano vincolate al pagamento delle competenze spettanti al personale dipendente dell'ente pubblico ed alla regolare erogazione dei servizi sanitari per il trimestre maggio-luglio 2010 ai sensi dell'art.1 co.5 della Legge n.67/1993 e che l'impignorabilità di dette somme era stata ribadita dall'ente debitore all'udienza del 5.4.2010 dinanzi al giudice dell'esecuzione, senza che ciò avesse indotto l'impresa individuale creditrice a desistere dal richiedere l'assegnazione delle somme ad essa dovute. Pertanto, l' Parte_1
precisato che il Giudice dell'Esecuzione con ordinanza del 28.12.2010 aveva sospeso la
[...] procedura esecutiva assegnando alle parti il termine per l'introduzione del giudizio di merito, conveniva dinanzi al Tribunale di Potenza il sig. , in qualità di titolare CP_4 dell'omonima impresa individuale, affinché fosse accertata l'impignorabilità delle somme costituenti le disponibilità di cassa dell'Ente pubblico in quanto vincolate e, di conseguenza, fossero dichiarate la nullità del pignoramento e l'estinzione della procedura esecutiva, con vittoria di spese di lite.
Con separato atto di citazione notificato il 6.4.2011 anche l' , in persona del Controparte_5 suo titolare, dando seguito a quanto disposto dal Giudice dell'Esecuzione con ordinanza del
28.12.2010, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Potenza l' Parte_1
nonché la (in veste di terzo pignorato) e l'Avv.
[...] Controparte_2
(in veste di creditore intervenuto nel procedimento di esecuzione forzata) Controparte_3 affinché fosse dichiarato che l'opposizione proposta dall' Parte_1
si qualificasse come opposizione agli atti esecutivi, con conseguente declaratoria di inammissibilità
o improcedibilità perchè proposta fuori termine, e fosse altresì dichiarata la inefficacia della delibera n.124 dell'11.2.2010 adottata dalla medesima per avere impresso il Parte_1
vincolo di impignorabilità anche su somme destinate a servizi e beni non essenziali e diversi da quelli previsti dall'art.1 co.5 della Legge n.67/1993, con conseguente rigetto dell'opposizione proposta dall'Ente pubblico e con fissazione del termine per la riassunzione del processo esecutivo, nelle more sospeso;
il tutto con vittoria di spese di lite.
Con comparsa depositata l'1.6.2011 l' si costituiva nel Parte_1 giudizio promosso dall'IM e, contestando la fondatezza delle ragioni spese CP_4
dalla controparte a supporto della domanda azionata, ribadiva le difese di cui al proprio atto di citazione del 23.6.2010 e sollecitava la riunione dei due giudizi.
pag. 2 Con ordinanza resa all'udienza del 28.10.2011 le due cause venivano riunite.
Esaurita la fase istruttoria, con sentenza n.340/20, pronunciata il 13.4.2020 e pubblicata il
14.4.2020, il Tribunale di Potenza, dichiarata la contumacia della Controparte_2
e dell'Avv. , dichiarava l'inefficacia relativa della delibera di
[...] Controparte_3 impignorabilità n. 124, adottata dall' in data 11.2.2010, e Parte_1 rigettava l'opposizione, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Con atto di citazione notificato in data 10.11.2020 l' Parte_1
proponeva appello avverso la suindicata sentenza eccependo la carenza di legittimazione processuale e di legittimazione attiva della società TR
, così identificata esclusivamente nella comparsa conclusionale e mai costituitasi nel giudizio
[...] di primo grado nonostante la cancellazione dell' dal registro delle imprese Controparte_5
a far data dal 10.6.2013, ed assumendo l'erronea valutazione del materiale probatorio in sede di decisione sul mancato rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti in riferimento al mandato di pagamento del 23 febbraio 2010. Pertanto, l' conveniva Parte_1 dinanzi alla Corte di Appello di Potenza la ”, in TR persona del legale rappresentante p.t., nonché la e l'Avv. Controparte_2
affinché, previo accertamento dell'intervenuta estinzione dell'IM Controparte_3
individuale , originario creditore procedente, fosse dichiarata la carenza di CP_4 legittimazione processuale della e fosse TR revocata la sentenza impugnata e dichiarata l'estinzione del giudizio di opposizione all'esecuzione ovvero, nel merito, fosse accertata l'esistenza del vincolo di indisponibilità delle somme e, di conseguenza, fossero dichiarate la nullità dell'atto di pignoramento e l'estinzione della procedura esecutiva, con vittoria di spese riferite al doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata l'8.2.2021 si costituiva in giudizio la società
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., la quale contestava la TR fondatezza dei motivi articolati a sostegno dell'impugnazione e concludeva per il rigetto dell'appello con vittoria di spese di lite.
Non si costituivano in giudizio la e l'Avv. Controparte_2 CP_3
.
[...]
Per effetto di decreto presidenziale reso il 4.11.2024 l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 26.11.2024 veniva sostituita, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti costituite precisavano le rispettive conclusioni con note scritte depositate il 23.11.2024 ed il
25.11.2024, nelle quali concordemente rappresentavano che, a seguito della sentenza del Tribunale
pag. 3 di Potenza fatta oggetto di gravame, la società “ TR
aveva riassunto la procedura esecutiva e questa si era conclusa con ordinanza del 6.4.2022
[...]
con la quale erano state assegnate le somme spettanti alla predetta società, di tal ché la decisione sui motivi di impugnazione era divenuta superflua ed era sopravvenuta la carenza di interesse ad una pronuncia di merito.
Con provvedimento emesso il 26.11.2024 la causa veniva assegnata in decisione con concessione di termini ridotti ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata la contumacia della e Controparte_2 dell'Avv. , nei confronti dei quali il contraddittorio è stato instaurato e che non Controparte_3
hanno inteso costituirsi nel giudizio di impugnazione.
Sempre in via preliminare si impone la valutazione dell'impatto sul presente giudizio di impugnazione della sopravvenuta circostanza, concordemente allegata dalle parti costituite, che, a seguito della sentenza del Tribunale di Potenza fatta oggetto di gravame, la società
[...]
ha riassunto la procedura esecutiva sospesa e TR
questa si è conclusa con ordinanza del 6.4.2022 con la quale sono state assegnate le somme spettanti alla predetta società.
Ad avviso dell'ente pubblico appellante, la circostanza in parola esplicherebbe un duplice effetto sul processo:
- varrebbe, innanzitutto, a configurare come del tutto superflua la pronuncia sul primo motivo di impugnazione teso all'accertamento della carenza di legittimazione attiva della società
[...]
ed alla conseguente declaratoria di estinzione della TR
procedura esecutiva;
- varrebbe a giustificare la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per carenza di interesse ad una pronuncia di merito atteso che il giudizio di opposizione all'esecuzione non ha ad oggetto ragioni di esistenza del titolo esecutivo ovvero di esistenza del credito o di quantificazione dello stesso, ma verte esclusivamente sulla verifica della esistenza di un vincolo di impignorabilità delle somme assoggettate a procedura esecutiva.
Pertanto, l' nelle note scritte depositate il 25.11.2024, Parte_1 articolando le proprie conclusioni, ha chiesto, innanzitutto, che sia dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Anche la società nelle note scritte TR depositate il 23.11.2024 ha riconosciuto che la emissione in data 6.4.2022 dell'ordinanza di pag. 4 assegnazione ex art.553 c.p.c. a definizione della procedura esecutiva riverberi i suoi effetti sul presente giudizio di opposizione all'esecuzione, assumendo che per effetto del pagamento alla medesima società delle somme pignorate sia ravvisabile una sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l'impugnazione della sentenza resa dal Tribunale di Potenza con la conseguenza che l'appello vada respinto e vada operata la regolamentazione delle spese processuali.
In sostanza, parte appellante e parte appellata costituita concordano nel ritenere che, a seguito della emissione dell'ordinanza di assegnazione ex art.553 c.p.c. e della riscossione, ad opera del creditore procedente, della somma riconosciuta dal giudice dell'esecuzione con conseguente estinzione della procedura di espropriazione presso terzi, sia venuta meno la necessità di una pronuncia di merito sull'opposizione ex art.615 c.p.c., residuando esclusivamente la regolamentazione delle spese di lite.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che “a seguito della pronuncia di un'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., che non sia stata autonomamente impugnata mediante opposizione agli atti esecutivi, persiste in capo all'esecutato l'interesse alla decisione sul merito dell'opposizione all'esecuzione precedentemente proposta, dal momento che, non venendo in questione esigenze di tutela della posizione di terzi estranei alla procedura, l'esito favorevole dell'opposizione determinerebbe l'invalidazione di tutti gli atti esecutivi precedentemente compiuti”
(v. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4528 del 15/02/2019).
Tuttavia, la lettura attenta della motivazione della ordinanza appena evocata – lettura attenta sollecitata dall'ente pubblico appellante nelle note scritte depositate il 25.11.2024 – induce ad escludere che nel caso di specie possa persistere, in capo all' Parte_1
un effettivo interesse alla decisione sul merito dell'opposizione all'esecuzione proposta.
[...]
Si legge, infatti, nella motivazione della ordinanza n.4528/2019:
“Il principio di autonomia del processo esecutivo rispetto ai giudizi ordinari di cognizione di opposizione alla esecuzione (preventiva e successiva: art. 615 c.p.c., commi 1 e 2), che in assenza del rimedio sospensivo, rende indifferente la prosecuzione del primo alle vicende processuali dei secondi, trova, infatti, limite nella affermazione, comune in dottrina e giurisprudenza, per cui
l'eventuale accoglimento -con sentenza passata in giudicato- della opposizione alla esecuzione, venendo a negare il diritto del creditore procedente ad iniziare o proseguire il processo esecutivo, determina la "invalidazione" degli atti esecutivi precedentemente compiuti (e comunque determina la improcedibilità della esecuzione forzata), in ogni caso fatti salvi gli effetti giuridici prodotti a vantaggio dell'acquirente o dell'assegnatario di buona fede, qualora la pronuncia favorevole all'opponente intervenga "successivamente" alla emissione della ordinanza di aggiudicazione o di assegnazione (art. 2929 c.c.; art. 187 bis disp. att. c.p.c.; art. 632, comma 2, c.p.c.).
pag. 5 L'indicato discrimine cronologico previsto in ordine agli "effetti invalidanti" della procedura esecutiva determinati dalla pronuncia di accoglimento, costituito dalla "anteriorità" della ordinanza di aggiudicazione o di assegnazione -che la rende immune- rispetto alla -successiva- pubblicazione ed al passaggio in giudicato della sentenza favorevole all'opponente, non determina, tuttavia, nei giudizi di opposizione esecutiva, nè la -sopravvenuta- improponibilità della opposizione (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 7993 del 01/10/1994), nè la cessazione della materia del contendere, per difetto di interesse alla pronuncia sul merito, ove la contestazione attenga all'esistenza del titolo esecutivo o del credito (relativamente all'"an" od al "quantum"), permanendo anche in tal caso l'interesse dell'opponente alla decisione per così dire "postuma" (cfr.
Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 23084 del 16/11/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 4498 del 24/02/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 6546 del 22/03/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 1353 del 31/01/2012; id. Sez. 3,
Sentenza n. 15761 del 10/07/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 18350 del 27/08/2014, secondo cui
"persiste la materia del contendere e l'interesse alla decisione sul merito in capo all'esecutato opponente in un'opposizione ad espropriazione presso terzi per ragioni di quantificazione del credito di controparte quando, successivamente all'opposizione e nonostante il suo dispiegamento, sia stata pronunziata ordinanza di assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., anche ove quest'ultima non sia stata autonomamente impugnata."; id. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20924 del 07/09/2017). Al riguardo è stato, infatti, puntualmente rilevato come "uno sviluppo eventualmente favorevole all'opponente non potrebbe che proiettare l'effetto della nullità originaria del precetto su tutti gli atti esecutivi, nella parte in cui essi riconoscessero in modo illegittimo un'entità del credito diversa, perchè maggiore, rispetto a quella realmente dovuta: ma allora la naturale propagabilità del vizio espressione del principio generale di cui all'art. 159 cod. proc. civ. - elide qualsiasi onere, per
l'opponente e per lo stesso vizio originario di eccessività del preteso, di impugnare altresì tutti gli -
e ciascuno degli - atti del processo esecutivo successivi al dispiegamento dell'opposizione all'esecuzione in pendenza del processo stesso. Allo stesso modo, del resto, la pronunzia sul merito che intervenisse nell'opposizione ad esecuzione già dispiegata, ove rivedesse "in minus" il credito anche come accertato dal giudice dell'esecuzione nello sviluppo del processo esecutivo nelle more concluso, travolgerebbe gli atti di questo nella parte in cui dovessero rilevarsi illegittimi relativamente alla parte di credito erroneamente riconosciuta, senza alcuna necessità di una previa separata o autonoma impugnazione di ciascuno di quelli." (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n.
18350 del 27/08/2014, in motivazione)”.
Traendo argomento dai principi espressi nell'ordinanza n. 4528 del 15/02/2019 della Corte di
Cassazione, appare giustificato inferire che, ad avviso dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, la circostanza che la procedura di espropriazione presso terzi si sia esaurita con pag. 6 l'emissione dell'ordinanza di assegnazione delle somme ex art.553 c.p.c. non determini la cessazione della materia del contendere, per difetto di interesse alla pronuncia sul merito, in riferimento al giudizio di opposizione all'esecuzione che, pur promosso prima dell'emissione della menzionata ordinanza, sia stato definito con sentenza favorevole all'opponente pubblicata successivamente a detta emissione e poi passata in giudicato;
ma tale assunto è valido solo ove la contestazione attenga all'esistenza del titolo esecutivo o del credito relativamente all'"an" od al
"quantum" debeatur. In altre parole, esclusivamente nelle ipotesi in cui con l'opposizione all'esecuzione sia fatta valere l'insussistenza del titolo esecutivo ovvero l'insussistenza del credito in assoluto o nella misura indicata nell'atto di precetto, l'emissione dell'ordinanza di assegnazione delle somme ex art.553 c.p.c. non comporta che il giudizio di opposizione all'esecuzione possa esaurirsi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, giacché nelle suindicate ipotesi persiste l'interesse dell'opponente esecutato alla decisione nel merito in quanto uno sviluppo favorevole alle sue ragioni proietta l'effetto della nullità originaria del precetto su tutti gli atti esecutivi, ivi compresa l'ordinanza di assegnazione ex art.553 c.p.c.
Ne consegue, in via logica, che, ove invece con l'opposizione all'esecuzione non si contesti l'esistenza del titolo esecutivo o del credito relativamente all'"an" od al "quantum" debeatur,
l'emissione dell'ordinanza di assegnazione ex art.553 c.p.c. e la riscossione, ad opera del creditore procedente, della somma riconosciuta dal giudice dell'esecuzione comportino, in riferimento al pendente giudizio di opposizione all'esecuzione, la cessazione della materia del contendere per difetto di interesse alla pronuncia sul merito.
Nel caso di specie, l'opposizione all'esecuzione proposta con atto di citazione del 23.6.2010 dall' non ha avuto ad oggetto la contestazione Parte_1 dell'esistenza di un valido titolo esecutivo oppure l'esistenza del credito azionato in via esecutiva dall'impresa individuale intestata a o la misura del credito medesimo come CP_4 riportata nell'atto di precetto, ma ha riguardato esclusivamente l'esistenza del vincolo di indisponibilità delle somme di cui al pignoramento presso terzi. Pertanto, l'eventuale pronuncia di accoglimento nel merito dell'opposizione ex art.615 c.p.c. ed il suo passaggio in giudicato potrebbero travolgere gli atti del processo esecutivo, ma non potrebbero comportare l'insorgenza, in capo al creditore procedente soddisfatto, dell'obbligo di restituzione delle somme incassate, di tal ché difetterebbe un concreto interesse dell' a coltivare Parte_1
ulteriormente il presente giudizio di impugnazione non potendo più ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile.
Le esposte argomentazioni inducono ad assecondare la concorde richiesta delle parti costituite di fare luogo ad una declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di pag. 7 interesse alla pronuncia sul merito, residuando esclusivamente la regolamentazione delle spese di lite giacché sul punto specifico non si registra una posizione conforme delle parti.
Ad avviso dell'autorevole orientamento della Corte di Cassazione, ove ricorrano i presupposti per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, non osta alla pronuncia di sentenza in tal senso la circostanza che residui tra le parti un contrasto sulle spese di lite, contrasto che il giudice è tenuto a risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. Cass.civ.sez.III, 11 gennaio 2006, n.271; Cass.civ. sez.III 08 giugno 2005 n.11962; Cass.civ.sez.III 02 agosto 2004
n.14775; Cass.civ.sez. lav., 21 giugno 2004, n.11494; Cass.civ.sez.III, 01 giugno 2004, n.10478;
Cass.civ.sez.III, 01 aprile 2004, n.6393).
Ciò significa che, sia pure ai limitati fini della regolamentazione delle spese processuali, si impone in questa sede l'esame della fondatezza dei motivi di impugnazione formulati dall'
[...]
in funzione dell'accertamento della cosiddetta soccombenza Parte_1
virtuale.
*
Con un primo motivo di impugnazione l' ha eccepito la Parte_1
carenza di legittimazione processuale e di legittimazione attiva della società
[...]
”, così identificata esclusivamente nella comparsa conclusionale e mai TR costituitasi nel giudizio di primo grado nonostante la cancellazione dell'IM CP_4
dal registro delle imprese a far data dal 10.6.2013.
Va premesso che il motivo di gravame è stato articolato in più ordini di ragioni (v. pagg.6 e 7 dell'atto di appello):
- punto 1.1.1 “estinzione della parte P.iva ”; Controparte_5 P.IVA_3
- punto 1.1.2 “carenza di legittimazione processuale della TR
(P.iva ”;
[...] P.IVA_2
- punto 1.1.3 “carenza di legittimazione ad agire della TR
.
[...]
Nelle note scritte depositate il 25.11.2024 il procuratore dell'ente pubblico appellante ha espressamente rinunciato “all'eccezione di cui ai motivi 1.1.1 e 1.1.2 del proprio appello”, sicchè al riguardo non occorre pronunciarsi da parte della Corte. Va rilevato che la rinuncia alla domanda o a suoi singoli capi, in quanto espressione della facoltà della parte di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate, rientra fra i poteri del difensore (che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato), distinguendosi così dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può
pag. 8 essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art.306 c.p.c. e non produce effetto senza l'accettazione della controparte (cfr.
Cass.civ.sez.III, 4 febbraio 2002, n. 1439). Nulla osta a che il potere di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate venga esercitato dal difensore della parte in sede di impugnazione con riferimento a taluni dei motivi di gravame originariamente articolati a fondamento dell'appello, con la conseguenza che il giudice di secondo grado sia esonerato dal pronunciarsi nel merito sui motivi oggetto di successiva rinuncia.
Residua l'eccezione di “carenza di legittimazione ad agire della TR
, eccezione fatta riposare sull'assunto che con l'atto pubblico del 30.3.2011
[...]
l'imprenditore abbia donato ai figli e EL un ramo di azienda, dai CP_4 CP_6 donatari successivamente conferito nella società TR
costituita insieme alla sig.ra e che dai contenuti dell'atto pubblico in
[...] TR discorso non emerga che oggetto della donazione sia stato anche il credito di € 1.909.284,84 accertato con lodo arbitrale.
La doglianza come formulata è inammissibile e, comunque, infondata.
Premesso che dal fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado si evince che con comparsa depositata il 27.12.2011 la società ” si era già TR
costituita nel giudizio di opposizione ex art.615 c.p.c. evocando espressamente l'atto pubblico del
30.3.2011 con il quale era stato perfezionato l'acquisto, ad opera della stessa società, dell'azienda intestata all'imprenditore , occorre rilevare che nessuna specifica eccezione di CP_4
“carenza di legittimazione ad agire della ” risulta TR essere stata tempestivamente sollevata dal procuratore dell' Parte_1
nelle difese immediatamente successive alla costituzione della predetta società. Anzi, nel
[...] prosieguo del giudizio di primo grado l'ente pubblico opponente ha insistito nel perorare le proprie ragioni e nello svolgere difese incompatibili con la negazione della titolarità, in capo alla società
”, della posizione soggettiva attiva di creditore TR per effetto di sopravvenuto acquisto del credito originariamente vantato dall'impresa individuale intestata a ed azionato in via esecutiva. CP_4
Pertanto, la decisione adottata dal Tribunale di Potenza con la sentenza fatta oggetto di impugnazione è stata assunta sul presupposto, pacificamente acquisito fra le parti, che la società
fosse succeduta all'impresa individuale TR
intestata a nella titolarità del credito di cui al titolo esecutivo posto a base della CP_4
procedura di espropriazione presso terzi.
In ogni caso, come riconosciuto anche dall'ente pubblico appellante, la donazione del ramo di pag. 9 azienda, perfezionata dal sig. in favore dei figli e EL con l'atto CP_4 CP_6 pubblico del 30.3.2011, ha comportato anche “la successione nei contratti stipulati per l'esercizio del ramo di azienda stesso (art.2558 c.c.) tra i quali si segnala …. con l Parte_1
, contratto rep. 635 del 12 maggio 2000 e contratto aggiuntivo del 12 febbraio
[...]
2002 aventi ad oggetto la costruzione di un centro di riabilitazione in agro del Comune di
Acerenza”.
Non può, quindi, essere messo in discussione il trasferimento in capo ai sigg. e Controparte_7
del diritto di credito azionato in via esecutiva, diritto di credito che trae la sua Controparte_8
fonte negoziale dai contratti appena menzionati e che i donatari hanno poi conferito, unitamente al ramo di azienda, alla società “ ” all'atto della TR
costituzione della stessa.
A diversa conclusione non può indurre la circostanza che nel medesimo atto di donazione il valore dei beni donati (e, perciò, del ramo di azienda) sia stato indicato nell'importo di € 41.689,98 e non in quello ben più consistente derivante dalla considerazione della misura (€ 1.909.284,84) del credito vantato dall' nei confronti dell' Controparte_5 Parte_1
ed accertato con il lodo arbitrale n.79/2009, reso esecutivo dal Tribunale di Roma il
[...]
28.7.2009, spedito in forma esecutiva il 7.8.2009 e notificato il 18.9.2009.
Ed invero, la mancata esatta indicazione nell'atto pubblico del 30.3.2011 del valore della donazione non determina ex se la nullità dell'atto di liberalità (le ipotesi di nullità sono tassativamente previste dalla legge), ma può al più configurare la violazione di norme tributarie e comportare sanzioni di natura fiscale.
Quanto alla mancata iscrizione del menzionato credito nel bilancio della società
[...]
”, si tratta di mera asserzione non assistita da nessun valido TR
riscontro probatorio.
Al riguardo, l'ente pubblico appellante ha fatto richiamo (v. pag.8 dell'atto di impugnazione) ai contenuti di una visura storica della predetta società, prodotta in copia nel presente grado di giudizio ed identificata come allegato 5, visura storica da cui emergerebbe la carenza di deposito di bilanci da parte della ”. TR
Sennonché il documento in discorso, mai prodotto nel giudizio di primo grado, non può essere ammesso nel presente giudizio di impugnazione e di esso non può farsi nessuna utilizzazione processuale.
Al momento della introduzione del giudizio di primo grado era vigente l'art.345 co.3 c.p.c. nella seguente formulazione, scaturita dalla legge 18.6.2009 n.69 entrata in vigore il 4.7.2009: Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio
pag. 10 non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Sennonché l'art.345 co.3 c.p.c. è stato successivamente interessato da un ulteriore intervento legislativo di modifica. Infatti, l'art.54 comma 1, lett. 0b), del decreto-legge n. 83 del 22.6.2012, convertito, con modificazioni, nella legge n.134 del 7.8.2012, ha soppresso, nel testo della disposizione processuale in commento, le parole “che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero”.
Per effetto di quest'ultima modifica vige il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'"indispensabilità" degli stessi ai fini della decisione della causa, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Tenuto conto di quanto stabilito dall'art.54 del predetto D.L. n.83/2012, la disposizione processuale nella nuova formulazione trova applicazione, in difetto di una disciplina transitoria e dovendosi ricorrere al principio tempus regit actum, solo nell'ipotesi in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge n.134 del 7.8.2012, di conversione del D.L. n. 83 cit., e cioè dal giorno 11 settembre
2012 (cfr. Cass.civ.sez.3, 9 novembre 2017 n.26522; Cass.civ.sez.2, 14 marzo 2017 n.6590).
Avendo il presente giudizio di appello ad oggetto l'impugnazione della sentenza n.340/2020 emessa dal Tribunale di Potenza il 13.4.2020 e pubblicata il 14.4.2020, l'art. 345 co.3 c.p.c. nella nuova ultima formulazione si applica senz'altro al caso di specie, sicché è fatto divieto assoluto di ammissione nel presente grado di giudizio dei nuovi mezzi di prova e di nuovi documenti salvo che la parte interessata non deduca e dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
I documenti nuovi prodotti per la prima volta in grado di appello dall' Parte_1
(documenti tra i quali figura la copia della visura storica della
[...] [...]
”) ben sarebbero potuti essere prodotti nel corso del TR giudizio di primo grado e l'ente pubblico appellante nell'atto introduttivo del presente giudizio di impugnazione non ha dedotto e comprovato di non aver potuto produrre i nuovi documenti nel giudizio di primo grado per causa ad esso non imputabile, sicché deve concludersi per l'assoluta inammissibilità della produzione in grado di appello dei documenti in discorso e, segnatamente, della copia della visura storica della ”. TR
In conclusione, il primo motivo di gravame articolato dall' Parte_1
– con riferimento alla parte di esso non attinta dalla rinuncia operata con le note scritte
[...]
depositate il 25.11.2024 – deve riconoscersi infondato.
pag. 11 *
Con un secondo motivo di impugnazione l' ha lamentato Parte_1
l'erronea valutazione del materiale probatorio relativamente al ritenuto mancato rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti con riguardo al mandato di pagamento del 23 febbraio 2010, su delibera del 18.2.2010, e relativamente alla ritenuta carenza di giustificazione della delucidazione fornita dall' in merito all'esistenza di impegno di spesa. Parte_1
La doglianza non merita di essere condivisa.
Nella sentenza impugnata il Tribunale di Potenza ha, innanzitutto, operato una ricognizione generale dell'assetto normativo e degli enunciati della Corte Costituzionale e della Corte di
Cassazione in materia di impignorabilità delle somme di denaro di pertinenza di enti pubblici, precisando che, una volta emanata e divenuta efficace la delibera dell'ente pubblico di destinazione delle somme alla realizzazione degli interessi pubblici specificamente indicati nel dato normativo, il creditore procedente che sia interessato a sottoporre a pignoramento le somme stesse è tenuto ad allegare in modo specifico, al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti della delibera di destinazione delle somme, l'emissione di mandati di pagamento per debiti estranei alle finalità protette.
Tanto premesso, il Tribunale di Potenza ha sostenuto che con il mandato di pagamento n.2010/828, emesso il 23.2.2010 a seguito della delibera del 18.2.2010 dell' Parte_1
e concernente la liquidazione della provvisionale e delle spese di soccombenza dovute al
[...]
sig. per effetto della sentenza n.59/2009 della Corte di Appello di Potenza e della sentenza Pt_2
n.2469/2009 della Corte di Cassazione, fosse stato fatto luogo all'impiego di somme per finalità differenti dalla destinazione ad esse impressa dalla delibera AOR San Carlo n.124 del giorno
11.2.2010 relativa alla quantificazione delle somme necessarie ex lege 67/1993 con riguardo al primo trimestre dell'anno 2010, periodo temporale in cui ricadeva il pignoramento presso terzi.
Inoltre, il Tribunale di Potenza ha rimarcato che l' non ha Parte_1
comprovato che il pagamento del mandato di pagamento n.2010/828 fosse stato effettuato nel rispetto dell'ordine sequenziale cronologico di presentazione delle fatture ovvero, nei casi in cui non sia prevista la fattura, nel rispetto dell'ordine sequenziale cronologico delle deliberazioni degli impegni di spesa. Al riguardo, il primo giudice ha negato rilevanza all'assunto dell'
[...]
che il pagamento in questione trovasse copertura nel “fondo rischi di cui alla nota prot. Parte_1
n.20090013813 del 22.9.2008” e ciò per i seguenti ordini di motivi:
“a) la previsione di un fondo rischi di risorse per uno specifico pagamento dà luogo, di regola, ad un mero accantonamento;
b) non risulta dimostrata l'adozione di una delibera di impegno di spesa per il detto pagamento di
pag. 12 data antecedente alla notificazione del titolo esecutivo azionato dal creditore procedente (nella specie eseguita il 18 settembre 2009, circostanza questa non contestata);
c) nemmeno può ritenersi (…) che il suddetto pagamento fosse sottratto al rispetto dell'ordine cronologico sequenziale dei pagamenti, atteso che non è stata dimostrata la provenienza delle risorse del fondo rischi da un Ente Erogatore;
d) nemmeno è stata dimostrata una dichiarazione del terzo pignorato, alla stregua della quale ritenere che le somme vincolate di cui al fondo rischi di cui si tratta, non ricadono nelle somme vincolate con la citata delibera di impignorabilità”.
Su tali basi il Tribunale di Potenza è giunto alla conclusione che le somme staggite potessero legittimamente essere sottoposte a pignoramento non operando per esse il vincolo di impignorabilità di cui alla legge n.67/1993.
Con il motivo di impugnazione in esame l' ha Parte_1
concentrato la critica esclusivamente sulle ragioni illustrate nei sopra riportati punti a), b) e d) del passaggio della motivazione del primo giudice svolto a giustificazione del mancato riconoscimento di rilevanza argomentativa all'assunto dell' secondo il quale il pagamento di Parte_1 cui al mandato n.2010/828 trovava copertura nel “fondo rischi di cui alla nota prot. n.20090013813 del 22.9.2008”.
Sennonché, ove anche – in via di mera ipotesi – si pretendesse di assecondare la critica mossa dall'ente pubblico appellante al predetto passaggio della motivazione della sentenza resa dal primo giudice e si ritenesse che l'accantonamento al fondo rischi contenzioso sia una misura preventiva per fronteggiare possibili spese derivanti da contenziosi pendenti o potenziali, misura che imprime sulle somme accantonate un vincolo sul risultato di amministrazione nel senso che senza una specifica autorizzazione le somme non possono essere utilizzate per altri scopi finché non sia chiaro se la spesa sarà effettivamente necessaria, sarebbe comunque agevole obiettare che gli argomenti difensivi esposti a supporto del motivo di gravame non attingono il nucleo centrale della decisione del giudice.
In altre parole, non risulta attaccato e confutato l'assunto del Tribunale di Potenza secondo cui con il mandato di pagamento n.2010/828, concernente la liquidazione della provvisionale e delle spese di soccombenza dovute al sig. per effetto della sentenza n.59/2009 della Corte di Appello di Pt_2
Potenza e della sentenza n.2469/2009 della Corte di Cassazione, l' Parte_1
aveva fatto luogo all'impiego di somme per finalità differenti dalla destinazione ad esse
[...]
impressa dalla delibera AOR San Carlo n.124 del giorno 11.2.2010 relativa alla quantificazione delle somme necessarie ex lege 67/1993 con riguardo al primo trimestre dell'anno 2010.
Nell'atto di opposizione all'esecuzione del 23.6.2010, infatti, l' Parte_1
pag. 13 aveva dedotto che le disponibilità di cassa, in virtù di delibera n.124 dell'11.2.2010, erano Pt_1 vincolate al pagamento delle competenze spettanti al personale dipendente dell'ente pubblico ed alla regolare erogazione dei servizi sanitari per il trimestre maggio-luglio 2010 ai sensi dell'art.1 co.5 della Legge n.67/1993. È opportuno richiamare il dettato dell'art.1 co.5 del D.L. n.9/1993 convertito con modificazioni dalla Legge 18.3.1993 n.67: “Le somme dovute a qualsiasi titolo alle aziende sanitarie locali e ospedaliere e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non sono sottoposte ad esecuzione forzata nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, nonché nella misura dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari definiti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine l'organo amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica preventivamente le somme oggetto delle destinazioni previste nel primo periodo”.
Nell'atto di opposizione all'esecuzione del 23.6.2010 l' Parte_1
non aveva, invece, allegato e comprovato la sussistenza di ulteriori ragioni di indisponibilità delle somme depositate presso il tesoriere e, quindi, la sussistenza di altri vincoli comportanti l'impignorabilità delle somme stesse.
Ne discende che il Tribunale di Potenza fosse tenuto soltanto a verificare, da un lato, che, secondo la prospettazione dell'ente pubblico opponente, le somme di pertinenza dell' Parte_1
depositate presso il tesoriere/terzo pignorato fossero effettivamente tutte
[...] impignorabili in quanto vincolate, in virtù di delibera n.124 dell'11.2.2010, al pagamento delle competenze spettanti al personale dipendente dell'ente pubblico ed alla regolare erogazione dei servizi sanitari per il trimestre dell'anno 2010 entro il quale si collocava il pignoramento eseguito dall' , e, dall'altro lato, che nel predetto trimestre l' Controparte_5 Parte_1 opponente non avesse fatto luogo all'emissione di mandati di pagamento per debiti estranei alle finalità protette di cui alla delibera n.124 dell'11.2.2010, giacché diversamente sarebbe dovuta essere dichiarata la inefficacia nei confronti del creditore procedente della delibera di destinazione delle somme.
Pertanto, il Tribunale di Potenza, una volta messo in risalto – in coerenza con la premessa in diritto, mai fatta oggetto di critica o censura da parte dell'ente pubblico appellante – che con il mandato di pagamento n.2010/828 l' aveva fatto uso di somme per Parte_1
finalità differenti dalla destinazione ad esse impressa dalla delibera n.124 del giorno 11.2.2010 relativa alla quantificazione delle somme necessarie ex lege 67/1993, ha correttamente riconosciuto l'infondatezza dell'opposizione ex art.615 c.p.c. sul rilievo che fosse dimostrata l'emissione, ad pag. 14 opera dell' , di mandati di pagamento per debiti estranei Parte_1 alle finalità protette di cui all'art.1 co.5 della Legge n.67/1993, con la conseguenza che nei confronti dell'IM , prima, e della società CP_4 TR
, dopo, non esplicasse efficacia la delibera di destinazione delle somme n.124
[...]
del giorno 11.2.2010.
Soltanto in funzione di rafforzamento del proprio convincimento il Tribunale di Potenza nella sentenza impugnata ha articolato l'ulteriore argomento incentrato sulla mancata dimostrazione, da parte dell' che il pagamento del mandato n.2010/828 fosse stato effettuato nel Parte_1 rispetto dell'ordine sequenziale cronologico di presentazione delle fatture ovvero nel rispetto dell'ordine sequenziale cronologico delle deliberazioni degli impegni di spesa.
Orbene, come già messo in evidenza, con il motivo di impugnazione in esame l'
[...]
ha focalizzato l'attenzione esclusivamente sulle ragioni spese dal Parte_1 primo giudice a sostegno dell'indicato ulteriore argomento, senza in alcun modo contrastare e confutare il principale ed essenziale argomento fondante la decisione del Tribunale di Potenza (id est, la dimostrata emissione, ad opera dell' , nel trimestre Parte_1 dell'anno 2010 a cui risale il pignoramento presso terzi, di mandati di pagamento per debiti estranei alle finalità protette di cui all'art.1 co.5 della Legge n.67/1993).
In sostanza, la sentenza fatta oggetto di appello pare sorretta da un duplice ordine di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, di tal ché l'omessa impugnazione del primo nucleo di ragioni rende del tutto sterile la censura mossa a quello successivo, giacché, ove anche detta censura si rivelasse in tutto o in parte fondata, comunque il gravame non potrebbe trovare accoglimento e la sentenza del primo giudice non potrebbe essere annullata in quanto essa riposa sulle distinte ed autonome ragioni mai impugnate, le quali – proprio perché in alcun modo contrastate e confutate con l'atto di appello – hanno acquistato il carattere della definitività e valgono da sole a sorreggere la decisione del
Tribunale di Potenza.
In conclusione, anche il secondo motivo di gravame articolato dall' Parte_1
deve riconoscersi infondato.
[...]
*
Facendo applicazione del principio della soccombenza virtuale, dunque, le spese processuali relative al presente grado di giudizio vanno poste a carico dell' Parte_1
parte appellante, essendo risultati infondati i motivi formulati a sostegno del gravame.
[...]
Con riguardo alle tariffe applicabili, ritiene la Corte che operino le ultimissime tariffe di cui al D.M.
n.147/2022, giacché l'art.6 del Decreto 13.8.2022 n.147 (pubblicato su G.U. n.236 dell'8.10.2022)
pag. 15 prevede espressamente che "Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", entrata in vigore che
è fissata nel 15° giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, vale a dire in data
23.10.2022. La presente causa è stata trattenuta in decisione il 26.11.2024 e le ultime attività processuali rese dai procuratori delle parti consistono nella redazione delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La norma appena evocata va interpretata alla luce del consolidato principio, stabilito da
Cass.Sezioni Unite 25 settembre 2012 n.17406 depositata il 12.10.2012 e ribadito da Cass.civ.sez.
6-2, 11 febbraio 2016 n.2748, a tenore del quale i nuovi parametri introdotti dal D.M. 20 luglio
2012 n.140 e dai successivi D.M. siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore dell'ultimo decreto ministeriale e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate.
Pertanto, va pronunciata la condanna dell' , in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della società TR
e con attribuzione ai procuratori per dichiarazione di anticipo, delle spese
[...]
processuali nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe di cui al Decreto 13.8.2022
n.147 in riferimento al valore della causa (valore indeterminato alto;
scaglione da € 52.000,01 a €
260.000,00).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.340/2020 emessa dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica il
13.4.2020 e pubblicata il 14.4.2020, proposto dall' in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., con atto di citazione notificato in data 10.11.2020 nei confronti di , in persona del legale rappresentante TR
p.t., nonché nei confronti di in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., e dell'Avv. , lette le conclusioni rassegnate dai procuratori Controparte_3
delle parti costituite, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- DICHIARA la contumacia di in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., e dell'Avv. ; Controparte_3
- DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
- CONDANNA l' , in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., al pagamento, in favore della società e con TR
pag. 16 attribuzione ai procuratori per dichiarazione di anticipo, delle spese processuali relative al presente grado di giudizio che liquida nella somma complessiva di euro 14.317,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CAP nella misura e sulle voci come per legge.
La presente sentenza per legge è provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 svoltasi mediante collegamento da remoto.
Il Presidente estensore
(Dott. EL Videtta)
pag. 17