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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/11/2025, n. 4079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4079 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 2202/2024
Il Giudice TO CO RO, all'udienza del 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentato e difeso dall'Avv.to VALENZANO Parte_1
NA
ricorrente contro
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione per rimpatriati ex art. 1 della L. n. 402/1975.
CONCLUSIONI: come da note a verbale di udienza del 03.11.2025
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la parte ricorrente, rappresentando le seguenti circostanze: di essere stata occupata con contratto di lavoro stagionale in Svizzera dal 07.12.2022 al
31.03.2023; di aver fatto rientro in Italia dopo la cessazione del rapporto lavorativo;
di aver presentato in data 13.04.2023 domanda diretta ad ottenere il trattamento di disoccupazione per rimpatriati ex
L. n. 402/1975 corredandola di dichiarazione di disponibilità al lavoro e stato di disoccupazione;
lamentando il rigetto da parte dell' CP_1 motivato dal fatto che l'iscrizione al Centro per l'Impiego era antecedente al rimpatrio;
allegando di aver chiesto più volte il riesame della pratica e di aver promosso ricorso amministrativo;
affermandosi creditore del trattamento domandato sussistendone tutti i presupposti ed i requisiti di legge, essendo iscritto da tempo all'ufficio di collocamento, considerata l'ultrattività dell'iscrizione ex art. 13 del D.Lgs. n. 150/2015, agiva in giudizio per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione invano domandata in via amministrativa e per la condanna dell' al pagamento della CP_1 prestazione oltre interessi e contribuzione figurativa se spettante, con il favore delle spese di lite da distrarsi. Allegava documentazione.
Si costituiva nelle more del giudizio la parte resistente per domandare il rigetto per infondatezza del promosso ricorso attesa l'inoperatività nella fattispecie in esame della disciplina invocata dalla parte ricorrente a sostegno dell'ultrattività dell'iscrizione presso l'ufficio di collocamento, trattandosi decadenza sostanziale, come chiarito dalla pronuncia della Cassazione richiamata, con il favore delle spese di lite. Allegava documentazione.
Ebbene, il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento.
1. Sulla disciplina operante nella fattispecie in esame
Ai sensi dell'art. 1 della L. n. 402/1975, spetta ai lavoratori che sono stati occupati all'estero trattamento ordinario di disoccupazione per un periodo di 180 giorni qualora versino in stato di disoccupazione per recesso datoriale o mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale, e solo in caso di rimpatrio in Italia entro 180 giorni dalla data del licenziamento o dalla fine del contratto di lavoro stagionale.
Questo l'art. 1 della L. n. 402/1975:
Pag. 2 di 14 <in caso di disoccupazione derivante da licenziamento ovvero mancato rinnovo del contratto lavoro stagionale parte datore all'estero, i lavoratori italiani rimpatriati, nonché frontalieri, hanno diritto al trattamento ordinario per un periodo 180 giorni, detratto il eventualmente indennizzato in base a norme accordi internazionali. lo stesso i lavoratori medesimi hanno diritto agli assegni familiari ed all'assistenza sanitaria per sé e per i familiari a carico.
La concessione delle prestazioni di cui al precedente comma è subordinata alla condizione che il rimpatrio sia intervenuto entro il termine di 180 giorni dalla data del licenziamento o dalla fine del contratto di lavoro stagionale e sempreché il rimpatrio stesso risulti in data successiva al 1° novembre 1974.>>
1.2. L'erogazione della prestazione contesa è subordinata all'iscrizione presso l'ufficio di collocamento del luogo di residenza sul territorio italiano entro il termine di 30 giorni decorrente dalla data del rimpatrio.
Questo l'art. 2 cit.:A tale ufficio dovrà essere altresì prodotta apposita dichiarazione attestante il licenziamento o il mancato rinnovo
Pag. 3 di 14 del contratto, rilasciata dal datore di lavoro all'estero ovvero dalla competente autorità consolare italiana.>>
2. Sul diritto alla prestazione contesa
Tenuto conto delle allegazioni e produzioni delle parti deve ritenersi sussistente il vantato diritto al trattamento ordinario di disoccupazione conteso per un periodo di 180 giorni.
2.1. A ben vedere, infatti, ricorrono tutti gli elementi costitutivi della prestazione in esame tenuto conto delle seguenti decisive circostanze adeguatamente allegate e provate dalla parte ricorrente a ciò tenuta:
1) svolgimento da parte del ricorrente di attività lavorativa in regime di subordinazione in Svizzera (CH) dal 07.12.2022 al 31.03.2023;
2) risoluzione del rapporto lavorativo per licenziamento datoriale;
3) rimpatrio in Italia nei 180 giorni dalla risoluzione del rapporto lavorativo;
4) stato di disoccupazione dal 13.04.2023;
5) dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;
6) iscrizione presso il centro per l'impiego dal 09.09.2019.
2.2. L' ha affermato l'insussistenza del diritto al trattamento in CP_1 esame risultando antecedente al rimpatrio l'iscrizione presso il centro per l'impiego.
Ebbene, l'impostazione dell' non potrebbe essere condivisa in CP_1 alcun modo se si considera che è stata ampiamente soddisfatta la condizione prevista espressamente dalla legge della registrazione del ricorrente presso il centro per l'impiego, in questo caso risalente ed antecedente al rimpatrio, tenuto conto della precipua funzione dalla stessa svolta.
2.3. L'iscrizione presso i centri per l'impiego, infatti, svolge una funzione particolarmente significativa finalizzata all'occupabilità del
Pag. 4 di 14 lavoratore in stato di disoccupazione attraverso un sistema organico di strumenti rivolti a favorire efficacemente l'inserimento ovvero la ricollocazione di soggetti espulsi dal mercato del lavoro.
Tanto si ricava dall'art. 18 della L. n. 150/2015 che si riporta:
<
1. Allo scopo di costruire i percorsi più adeguati per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano costituiscono propri uffici territoriali, denominati centri per l'impiego, per svolgere in forma integrata, nei confronti dei disoccupati, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, le seguenti attività:
a) orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione;
b) ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazione;
c) orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze ed analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva del lavoro, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale, nazionale ed europea;
d) orientamento individualizzato all'autoimpiego e tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa;
e) avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo;
f) accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo dell'assegno individuale di ricollocazione;
Pag. 5 di 14 g) promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio;
h) gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all'attività di lavoro autonomo;
i) gestione di incentivi alla mobilità territoriale;
l) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti;
m) promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile, ai sensi dell'articolo 26 del presente decreto.
2. Le regioni e le province autonome svolgono le attività di cui al comma 1 direttamente ovvero, con l'esclusione di quelle previste dagli articoli 20 e 23, comma 2, mediante il coinvolgimento dei soggetti privati accreditati sulla base dei costi standard definiti dall'ANPAL e garantendo in ogni caso all'utente facoltà di scelta.
3. Le norme del presente Capo si applicano al collocamento dei disabili, di cui alla legge n. 68 del 1999, in quanto compatibili.>>
2.4. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, della L. n. 150/2015, inoltre, sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.
Ed ancora, ai sensi dello stesso art. 19, commi 4, 5 e 6, della L. n.
150/2015, la registrazione dei lavoratori disoccupati ha il precipuo scopo di rendere immediata la presa in carico per la loro assegnazione ad una classe di profilazione, al fine di valutarne il
Pag. 6 di 14 livello di occupabilità. La classe di profilazione è aggiornata automaticamente ogni novanta giorni.
Questo l'art. 19 cit.:
<
1. Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo
13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.
2. I riferimenti normativi allo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n.
181 del 2000, si intendono riferiti alla definizione di cui al presente articolo.
3. Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi.
4. Allo scopo di accelerare la presa in carico, i lavoratori dipendenti possono effettuare la registrazione di cui al comma
1 dal momento della ricezione della comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso. Nei casi di cui al presente comma i lavoratori sono considerati "a rischio di disoccupazione".
5. Sulla base delle informazioni fornite in sede di registrazione, gli utenti dei servizi per l'impiego vengono assegnati ad una classe di profilazione, allo scopo di valutarne il livello di occupabilità, secondo una procedura automatizzata di elaborazione dei dati in linea con i migliori standard internazionali.
Pag. 7 di 14 6. La classe di profilazione è aggiornata automaticamente ogni novanta giorni, tenendo conto della durata della disoccupazione e delle altre informazioni raccolte mediante le attività di servizio.
7. Allo scopo di evitare l'ingiustificata registrazione come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento dell'attività lavorativa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione. Sulla base di specifiche convenzioni l'ANPAL consente alle amministrazioni pubbliche interessate l'accesso ai dati essenziali per la verifica telematica della condizione di non occupazione.>>
2.5. Nel caso in esame la parte ricorrente risulta registrato presso il centro per l'impiego sin dal 09.09.2019 e tanto basta a ritenere adeguatamente soddisfatta la finalità legislativa diretta all'occupabilità del lavoratore in base alla classe di profilazione assegnata destinata ad aggiornarsi automaticamente ogni novanta giorni.
Per meglio comprendere la funzione svolta dall'iscrizione ai centri per l'impiego in forza della previgente disciplina dettata dal D.lgs. n.
181/2000, appare utile richiamare i princìpi di diritto affermati dalla
Corte di cassazione con la pronuncia n. 28621/2021 cui dare continuità: “… (omissis)… La fattispecie in esame si ascrive nel novero delle controversie riguardanti l'applicazione della L. n. 407 del 1990 che, all'art. 8 comma 9, ha previsto la concessione di sgravi contributivi (previdenziali e assistenziali) per la durata di trentasei
Pag. 8 di 14 mesi, in favore dei datori di lavoro operanti nel Mezzogiorno i quali avessero assunto con contratto a tempo indeterminato lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi (su cui, ex plurimis, Cass. n.
1157 e n. 18160 del 2018, Cass. n. 18308 del 2011, Cass. n. 21898 del 2010; cfr. anche, Cass. n. 15492 del 2017 in tema di contratti di formazione e lavoro e divieto di aiuti di Stato).
Attraverso tale misura il legislatore ha inteso favorire il contrasto alla disoccupazione mediante la concessione d'incentivi e sgravi alle imprese che concorrono all'assunzione di soggetti espulsi dal mercato del lavoro in aree economicamente depresse.
La limitazione in senso quantitativo dell'obbligo contributivo trova una giustificazione nella previsione di condizioni alternative, concernenti o la creazione di nuovi posti lavoro nell'impresa beneficiaria, ovvero l'assunzione di lavoratori che incontrano difficoltà ad inserirsi o a reinserirsi nel mercato del lavoro, compresi i disoccupati di lunga durata.
La disciplina ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame è, dunque, contenuta nel D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, recante
"Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, in attuazione della L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 1, lett.
a) con cui il legislatore ha provveduto al riordino degli interventi e delle misure di sostegno dell'occupazione già operanti, non solo al fine di eliminare duplicazioni e sovrapposizioni, ma anche allo scopo di aggiornare le strategie più efficaci in funzione degli specifici obiettivi occupazionali da perseguire.
In un'ottica di "personalizzazione" delle politiche per l'inserimento e il reinserimento dei destinatari nel mercato del lavoro, da svolgersi concretamente dagli organi del collocamento pubblico, la cui disciplina organizzativa è affidata alla potestà legislativa delle Regioni, il
Pag. 9 di 14 legislatore delegante ha ritenuto di fondamentale importanza intervenire sull'esatta individuazione della platea dei beneficiari delle misure di promozione nonché sulla revisione dei criteri per l'accertamento dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle diverse categorie - adolescenti, giovani e donne in cerca di inserimento o reinserimento lavorativo, inoccupati e disoccupati di lunga durata - per meglio orientare le politiche messe in campo alle specifiche condizioni di disagio e di svantaggio occupazionale di cui ciascuna categoria è espressione.
Snodo centrale del sistema delineato dal D.Lgs. n. 181 del 2000 è
l'accertamento dello stato di disoccupazione, l'individuazione dei suoi requisiti normativi e le conseguenti modalità di accertamento e di controllo.
L'art. 2, rubricato "Stato di disoccupazione", in proposito così dispone:
1. "La condizione di cui all'art. 1, comma 2, lett. f), dev'essere comprovata dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché
l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa."
2. "(...omissis...)"
3. "A far data dalla prima presentazione presso il servizio competente decorrono i termini da prendere in considerazione ai fini dell'assolvimento dei successivi obblighi di presentazione dal servizio medesimo eventualmente disposti, nonché l'accertamento della condizione di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) e d) (disoccupati e inoccupati di lunga durata n.d.r.)".
Pag. 10 di 14 il legislatore ha inteso, pertanto, che l'appartenenza allo status di disoccupato di lunga durata sia comprovata dalla presentazione per la prima volta dell'interessato presso il centro per l'impiego, di tal che, i periodi di inattività pregressi, eventualmente oggetto di mera autocertificazione, non rilevano ai fini dell'acquisizione della condizione di legge.
Agli organi del collocamento pubblico, nel modello delineato dalla
Legge Delega n. 144 del 1999 e dal D.Lgs. n. 181 del 2000, è affidata la funzione di concorrere a realizzare concretamente, nel quadro della programmazione regionale, un sistema organico di strumenti rivolti a favorire efficacemente l'inserimento ovvero la ricollocazione di soggetti espulsi dal mercato del lavoro.
Sotto tale profilo il legislatore nazionale ha inteso conferire un indirizzo unitario agli organismi regionali, al fine di omogeneizzare e coordinare i diversi sistemi territoriali per l'impiego e di definire uno standard minimo di servizio da assicurare agli utenti del collocamento pubblico.
Ai Centri per l'impiego la legge dello Stato, pertanto, affida tutti gli interventi diretti all'orientamento della manodopera, nonché le offerte di adesione ad iniziative formative o di riqualificazione professionale rivolte ai disoccupati di lungo periodo. … (omissis)…”
2.6. Si consideri, inoltre, che la parte ricorrente ha allegato e provato di aver presentato la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. Tale dichiarazione, assieme alla mancanza di impiego, integra la condizione di disoccupazione per come oggi delineata dal comma 1 dell'art. 19 cit.
Pag. 11 di 14 2.7. Pertanto, alla luce delle disposizioni richiamate e valutata la finalità legislativa dell'iscrizione presso i centri per l'impiego, devono ritenersi soddisfatte tutte le condizioni ed integrati i requisiti di legge per il riconoscimento del diritto al trattamento di disoccupazione in esame.
2.8. Si consideri, inoltre, che con la circolare n. 106/2015 l' ha CP_1 chiarito che per il riconoscimento del diritto alla disoccupazione in esame devono essere integrate le condizioni di lavoro all'estero e dello stato di disoccupazione e soddisfatti esclusivamente i seguenti requisiti:
a) essere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
b) avere reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro entro 30 giorni dalla data del rimpatrio.
Questa la parte d'interesse della circolare dell' n. 106/2015 cit.: CP_1
“… (omissis)… 2. Campo di applicazione della legge n. 402 del 1975
Come già precisato nella circolare n.449 Prs. n. 1115 G.S./1975, rientrano nel campo di applicazione della legge in argomento i cittadini italiani che abbiano lavorato all'estero (sia in Stati non convenzionati che in Stati comunitari o convenzionati in base ad accordi e convenzioni bilaterali) rimasti disoccupati per effetto del licenziamento o del mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero (straniero ovvero italiano, operante o residente all'estero), che siano rimpatriati successivamente al 1° novembre 1974.
Per accedere alla prestazione di disoccupazione il lavoratore italiano rimasto disoccupato deve presentare apposita domanda e
Pag. 12 di 14 soddisfare, oltre le condizioni sopra richiamate, i seguenti requisiti:
• essere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
• avere reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro entro 30 giorni dalla data del rimpatrio. …
(omissis)…”
Ne consegue l'accoglimento del promosso ricorso.
Va condannata, pertanto, la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente del trattamento di disoccupazione per rimpatriati ex L. n. 402/1975 per cui è causa oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione ai sensi dell'art. 16, comma 6 L.
412/1991 dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo1.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra €
1.100,01 ed € 5.200,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia in ragione di quanto effettivamente ottenuto dalla parte ricorrente nel presente giudizio, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. TO CO SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Pag. 13 di 14 - accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla prestazione temporanea per cui è causa e, per l'effetto, condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore al pagamento in favore della parte ricorrente del trattamento di disoccupazione per rimpatriati ex L. n. 402/1975 per cui è causa nei limiti di legge oltre al maggior importo tra interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della CP_1 parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 927,50, di cui € 884,50 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022 ed € 43,00 per esborsi, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Bari,03/11/2025 Il Giudice del lavoro
TO CO RO
Pag. 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. 22.05.2008, n. 13213.
Sezione Lavoro
N.R.G. 2202/2024
Il Giudice TO CO RO, all'udienza del 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentato e difeso dall'Avv.to VALENZANO Parte_1
NA
ricorrente contro
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione per rimpatriati ex art. 1 della L. n. 402/1975.
CONCLUSIONI: come da note a verbale di udienza del 03.11.2025
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la parte ricorrente, rappresentando le seguenti circostanze: di essere stata occupata con contratto di lavoro stagionale in Svizzera dal 07.12.2022 al
31.03.2023; di aver fatto rientro in Italia dopo la cessazione del rapporto lavorativo;
di aver presentato in data 13.04.2023 domanda diretta ad ottenere il trattamento di disoccupazione per rimpatriati ex
L. n. 402/1975 corredandola di dichiarazione di disponibilità al lavoro e stato di disoccupazione;
lamentando il rigetto da parte dell' CP_1 motivato dal fatto che l'iscrizione al Centro per l'Impiego era antecedente al rimpatrio;
allegando di aver chiesto più volte il riesame della pratica e di aver promosso ricorso amministrativo;
affermandosi creditore del trattamento domandato sussistendone tutti i presupposti ed i requisiti di legge, essendo iscritto da tempo all'ufficio di collocamento, considerata l'ultrattività dell'iscrizione ex art. 13 del D.Lgs. n. 150/2015, agiva in giudizio per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione invano domandata in via amministrativa e per la condanna dell' al pagamento della CP_1 prestazione oltre interessi e contribuzione figurativa se spettante, con il favore delle spese di lite da distrarsi. Allegava documentazione.
Si costituiva nelle more del giudizio la parte resistente per domandare il rigetto per infondatezza del promosso ricorso attesa l'inoperatività nella fattispecie in esame della disciplina invocata dalla parte ricorrente a sostegno dell'ultrattività dell'iscrizione presso l'ufficio di collocamento, trattandosi decadenza sostanziale, come chiarito dalla pronuncia della Cassazione richiamata, con il favore delle spese di lite. Allegava documentazione.
Ebbene, il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento.
1. Sulla disciplina operante nella fattispecie in esame
Ai sensi dell'art. 1 della L. n. 402/1975, spetta ai lavoratori che sono stati occupati all'estero trattamento ordinario di disoccupazione per un periodo di 180 giorni qualora versino in stato di disoccupazione per recesso datoriale o mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale, e solo in caso di rimpatrio in Italia entro 180 giorni dalla data del licenziamento o dalla fine del contratto di lavoro stagionale.
Questo l'art. 1 della L. n. 402/1975:
Pag. 2 di 14 <in caso di disoccupazione derivante da licenziamento ovvero mancato rinnovo del contratto lavoro stagionale parte datore all'estero, i lavoratori italiani rimpatriati, nonché frontalieri, hanno diritto al trattamento ordinario per un periodo 180 giorni, detratto il eventualmente indennizzato in base a norme accordi internazionali. lo stesso i lavoratori medesimi hanno diritto agli assegni familiari ed all'assistenza sanitaria per sé e per i familiari a carico.
La concessione delle prestazioni di cui al precedente comma è subordinata alla condizione che il rimpatrio sia intervenuto entro il termine di 180 giorni dalla data del licenziamento o dalla fine del contratto di lavoro stagionale e sempreché il rimpatrio stesso risulti in data successiva al 1° novembre 1974.>>
1.2. L'erogazione della prestazione contesa è subordinata all'iscrizione presso l'ufficio di collocamento del luogo di residenza sul territorio italiano entro il termine di 30 giorni decorrente dalla data del rimpatrio.
Questo l'art. 2 cit.:
Pag. 3 di 14 del contratto, rilasciata dal datore di lavoro all'estero ovvero dalla competente autorità consolare italiana.>>
2. Sul diritto alla prestazione contesa
Tenuto conto delle allegazioni e produzioni delle parti deve ritenersi sussistente il vantato diritto al trattamento ordinario di disoccupazione conteso per un periodo di 180 giorni.
2.1. A ben vedere, infatti, ricorrono tutti gli elementi costitutivi della prestazione in esame tenuto conto delle seguenti decisive circostanze adeguatamente allegate e provate dalla parte ricorrente a ciò tenuta:
1) svolgimento da parte del ricorrente di attività lavorativa in regime di subordinazione in Svizzera (CH) dal 07.12.2022 al 31.03.2023;
2) risoluzione del rapporto lavorativo per licenziamento datoriale;
3) rimpatrio in Italia nei 180 giorni dalla risoluzione del rapporto lavorativo;
4) stato di disoccupazione dal 13.04.2023;
5) dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;
6) iscrizione presso il centro per l'impiego dal 09.09.2019.
2.2. L' ha affermato l'insussistenza del diritto al trattamento in CP_1 esame risultando antecedente al rimpatrio l'iscrizione presso il centro per l'impiego.
Ebbene, l'impostazione dell' non potrebbe essere condivisa in CP_1 alcun modo se si considera che è stata ampiamente soddisfatta la condizione prevista espressamente dalla legge della registrazione del ricorrente presso il centro per l'impiego, in questo caso risalente ed antecedente al rimpatrio, tenuto conto della precipua funzione dalla stessa svolta.
2.3. L'iscrizione presso i centri per l'impiego, infatti, svolge una funzione particolarmente significativa finalizzata all'occupabilità del
Pag. 4 di 14 lavoratore in stato di disoccupazione attraverso un sistema organico di strumenti rivolti a favorire efficacemente l'inserimento ovvero la ricollocazione di soggetti espulsi dal mercato del lavoro.
Tanto si ricava dall'art. 18 della L. n. 150/2015 che si riporta:
<
1. Allo scopo di costruire i percorsi più adeguati per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano costituiscono propri uffici territoriali, denominati centri per l'impiego, per svolgere in forma integrata, nei confronti dei disoccupati, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, le seguenti attività:
a) orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione;
b) ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazione;
c) orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze ed analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva del lavoro, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale, nazionale ed europea;
d) orientamento individualizzato all'autoimpiego e tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa;
e) avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo;
f) accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo dell'assegno individuale di ricollocazione;
Pag. 5 di 14 g) promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio;
h) gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all'attività di lavoro autonomo;
i) gestione di incentivi alla mobilità territoriale;
l) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti;
m) promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile, ai sensi dell'articolo 26 del presente decreto.
2. Le regioni e le province autonome svolgono le attività di cui al comma 1 direttamente ovvero, con l'esclusione di quelle previste dagli articoli 20 e 23, comma 2, mediante il coinvolgimento dei soggetti privati accreditati sulla base dei costi standard definiti dall'ANPAL e garantendo in ogni caso all'utente facoltà di scelta.
3. Le norme del presente Capo si applicano al collocamento dei disabili, di cui alla legge n. 68 del 1999, in quanto compatibili.>>
2.4. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, della L. n. 150/2015, inoltre, sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.
Ed ancora, ai sensi dello stesso art. 19, commi 4, 5 e 6, della L. n.
150/2015, la registrazione dei lavoratori disoccupati ha il precipuo scopo di rendere immediata la presa in carico per la loro assegnazione ad una classe di profilazione, al fine di valutarne il
Pag. 6 di 14 livello di occupabilità. La classe di profilazione è aggiornata automaticamente ogni novanta giorni.
Questo l'art. 19 cit.:
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1. Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo
13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.
2. I riferimenti normativi allo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n.
181 del 2000, si intendono riferiti alla definizione di cui al presente articolo.
3. Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi.
4. Allo scopo di accelerare la presa in carico, i lavoratori dipendenti possono effettuare la registrazione di cui al comma
1 dal momento della ricezione della comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso. Nei casi di cui al presente comma i lavoratori sono considerati "a rischio di disoccupazione".
5. Sulla base delle informazioni fornite in sede di registrazione, gli utenti dei servizi per l'impiego vengono assegnati ad una classe di profilazione, allo scopo di valutarne il livello di occupabilità, secondo una procedura automatizzata di elaborazione dei dati in linea con i migliori standard internazionali.
Pag. 7 di 14 6. La classe di profilazione è aggiornata automaticamente ogni novanta giorni, tenendo conto della durata della disoccupazione e delle altre informazioni raccolte mediante le attività di servizio.
7. Allo scopo di evitare l'ingiustificata registrazione come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento dell'attività lavorativa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione. Sulla base di specifiche convenzioni l'ANPAL consente alle amministrazioni pubbliche interessate l'accesso ai dati essenziali per la verifica telematica della condizione di non occupazione.>>
2.5. Nel caso in esame la parte ricorrente risulta registrato presso il centro per l'impiego sin dal 09.09.2019 e tanto basta a ritenere adeguatamente soddisfatta la finalità legislativa diretta all'occupabilità del lavoratore in base alla classe di profilazione assegnata destinata ad aggiornarsi automaticamente ogni novanta giorni.
Per meglio comprendere la funzione svolta dall'iscrizione ai centri per l'impiego in forza della previgente disciplina dettata dal D.lgs. n.
181/2000, appare utile richiamare i princìpi di diritto affermati dalla
Corte di cassazione con la pronuncia n. 28621/2021 cui dare continuità: “… (omissis)… La fattispecie in esame si ascrive nel novero delle controversie riguardanti l'applicazione della L. n. 407 del 1990 che, all'art. 8 comma 9, ha previsto la concessione di sgravi contributivi (previdenziali e assistenziali) per la durata di trentasei
Pag. 8 di 14 mesi, in favore dei datori di lavoro operanti nel Mezzogiorno i quali avessero assunto con contratto a tempo indeterminato lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi (su cui, ex plurimis, Cass. n.
1157 e n. 18160 del 2018, Cass. n. 18308 del 2011, Cass. n. 21898 del 2010; cfr. anche, Cass. n. 15492 del 2017 in tema di contratti di formazione e lavoro e divieto di aiuti di Stato).
Attraverso tale misura il legislatore ha inteso favorire il contrasto alla disoccupazione mediante la concessione d'incentivi e sgravi alle imprese che concorrono all'assunzione di soggetti espulsi dal mercato del lavoro in aree economicamente depresse.
La limitazione in senso quantitativo dell'obbligo contributivo trova una giustificazione nella previsione di condizioni alternative, concernenti o la creazione di nuovi posti lavoro nell'impresa beneficiaria, ovvero l'assunzione di lavoratori che incontrano difficoltà ad inserirsi o a reinserirsi nel mercato del lavoro, compresi i disoccupati di lunga durata.
La disciplina ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame è, dunque, contenuta nel D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, recante
"Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, in attuazione della L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 1, lett.
a) con cui il legislatore ha provveduto al riordino degli interventi e delle misure di sostegno dell'occupazione già operanti, non solo al fine di eliminare duplicazioni e sovrapposizioni, ma anche allo scopo di aggiornare le strategie più efficaci in funzione degli specifici obiettivi occupazionali da perseguire.
In un'ottica di "personalizzazione" delle politiche per l'inserimento e il reinserimento dei destinatari nel mercato del lavoro, da svolgersi concretamente dagli organi del collocamento pubblico, la cui disciplina organizzativa è affidata alla potestà legislativa delle Regioni, il
Pag. 9 di 14 legislatore delegante ha ritenuto di fondamentale importanza intervenire sull'esatta individuazione della platea dei beneficiari delle misure di promozione nonché sulla revisione dei criteri per l'accertamento dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle diverse categorie - adolescenti, giovani e donne in cerca di inserimento o reinserimento lavorativo, inoccupati e disoccupati di lunga durata - per meglio orientare le politiche messe in campo alle specifiche condizioni di disagio e di svantaggio occupazionale di cui ciascuna categoria è espressione.
Snodo centrale del sistema delineato dal D.Lgs. n. 181 del 2000 è
l'accertamento dello stato di disoccupazione, l'individuazione dei suoi requisiti normativi e le conseguenti modalità di accertamento e di controllo.
L'art. 2, rubricato "Stato di disoccupazione", in proposito così dispone:
1. "La condizione di cui all'art. 1, comma 2, lett. f), dev'essere comprovata dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché
l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa."
2. "(...omissis...)"
3. "A far data dalla prima presentazione presso il servizio competente decorrono i termini da prendere in considerazione ai fini dell'assolvimento dei successivi obblighi di presentazione dal servizio medesimo eventualmente disposti, nonché l'accertamento della condizione di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) e d) (disoccupati e inoccupati di lunga durata n.d.r.)".
Pag. 10 di 14 il legislatore ha inteso, pertanto, che l'appartenenza allo status di disoccupato di lunga durata sia comprovata dalla presentazione per la prima volta dell'interessato presso il centro per l'impiego, di tal che, i periodi di inattività pregressi, eventualmente oggetto di mera autocertificazione, non rilevano ai fini dell'acquisizione della condizione di legge.
Agli organi del collocamento pubblico, nel modello delineato dalla
Legge Delega n. 144 del 1999 e dal D.Lgs. n. 181 del 2000, è affidata la funzione di concorrere a realizzare concretamente, nel quadro della programmazione regionale, un sistema organico di strumenti rivolti a favorire efficacemente l'inserimento ovvero la ricollocazione di soggetti espulsi dal mercato del lavoro.
Sotto tale profilo il legislatore nazionale ha inteso conferire un indirizzo unitario agli organismi regionali, al fine di omogeneizzare e coordinare i diversi sistemi territoriali per l'impiego e di definire uno standard minimo di servizio da assicurare agli utenti del collocamento pubblico.
Ai Centri per l'impiego la legge dello Stato, pertanto, affida tutti gli interventi diretti all'orientamento della manodopera, nonché le offerte di adesione ad iniziative formative o di riqualificazione professionale rivolte ai disoccupati di lungo periodo. … (omissis)…”
2.6. Si consideri, inoltre, che la parte ricorrente ha allegato e provato di aver presentato la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. Tale dichiarazione, assieme alla mancanza di impiego, integra la condizione di disoccupazione per come oggi delineata dal comma 1 dell'art. 19 cit.
Pag. 11 di 14 2.7. Pertanto, alla luce delle disposizioni richiamate e valutata la finalità legislativa dell'iscrizione presso i centri per l'impiego, devono ritenersi soddisfatte tutte le condizioni ed integrati i requisiti di legge per il riconoscimento del diritto al trattamento di disoccupazione in esame.
2.8. Si consideri, inoltre, che con la circolare n. 106/2015 l' ha CP_1 chiarito che per il riconoscimento del diritto alla disoccupazione in esame devono essere integrate le condizioni di lavoro all'estero e dello stato di disoccupazione e soddisfatti esclusivamente i seguenti requisiti:
a) essere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
b) avere reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro entro 30 giorni dalla data del rimpatrio.
Questa la parte d'interesse della circolare dell' n. 106/2015 cit.: CP_1
“… (omissis)… 2. Campo di applicazione della legge n. 402 del 1975
Come già precisato nella circolare n.449 Prs. n. 1115 G.S./1975, rientrano nel campo di applicazione della legge in argomento i cittadini italiani che abbiano lavorato all'estero (sia in Stati non convenzionati che in Stati comunitari o convenzionati in base ad accordi e convenzioni bilaterali) rimasti disoccupati per effetto del licenziamento o del mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero (straniero ovvero italiano, operante o residente all'estero), che siano rimpatriati successivamente al 1° novembre 1974.
Per accedere alla prestazione di disoccupazione il lavoratore italiano rimasto disoccupato deve presentare apposita domanda e
Pag. 12 di 14 soddisfare, oltre le condizioni sopra richiamate, i seguenti requisiti:
• essere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
• avere reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro entro 30 giorni dalla data del rimpatrio. …
(omissis)…”
Ne consegue l'accoglimento del promosso ricorso.
Va condannata, pertanto, la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente del trattamento di disoccupazione per rimpatriati ex L. n. 402/1975 per cui è causa oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione ai sensi dell'art. 16, comma 6 L.
412/1991 dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo1.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra €
1.100,01 ed € 5.200,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia in ragione di quanto effettivamente ottenuto dalla parte ricorrente nel presente giudizio, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. TO CO SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Pag. 13 di 14 - accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla prestazione temporanea per cui è causa e, per l'effetto, condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore al pagamento in favore della parte ricorrente del trattamento di disoccupazione per rimpatriati ex L. n. 402/1975 per cui è causa nei limiti di legge oltre al maggior importo tra interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della CP_1 parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 927,50, di cui € 884,50 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022 ed € 43,00 per esborsi, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Bari,03/11/2025 Il Giudice del lavoro
TO CO RO
Pag. 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. 22.05.2008, n. 13213.