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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 15/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Gaetano Catalani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1479/2023, avente ad oggetto
“opposizione avverso ordinanza ingiunzione”
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti dall' avv. Evelia Nardi (C.F. ) ed elettiva- C.F._2
mente domiciliato presso lo studio della stessa in Nova Siri via Sicilia 3;
– OPPONENTE -
CONTRO
(P.I. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Bari via Melo da Bari 35 presso lo studio dell'avv. Gianlu- ca Selicato (C.F. ) che lo rappresenta e difende in virtù di procura C.F._3 in atti;
– RESISTENTE –
* * * * * * * * * * rinviata per la discussione all'udienza del 15/1/2025, la causa è stata trattata ex art. 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e decisa, avendo le parti depositato le note scritte, contenenti le rispettive conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att.
c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fi- ni della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione Parte_1
1 8310/2023 di pagamento della somma di € 522,05, emessa il 1/8/2023 dal CP_1 per la violazione dell'art.4 Regolamento di disciplina della videosorveglianza
[...] con sistema di telecamere. A fondamento dell'opposizione ha lamentato l'omessa indi- cazione della norma giuridica violata, atteso che nel provvedimento gli era stato conte- stato l'indebito abbandono di rifiuti, mentre detto regolamento puniva la condotta di quanti intervengano su apparati mobili di videosorveglianza con dolo oscurandoli, spo- standoli o deviandone la traiettoria. Inoltre, ha dedotto l'infondatezza nel merito della contestazione, avendo egli lasciato il 24/2/2023 rifiuti provenienti da abitazione rurale in area ecologica di prossimità sicché ha concluso per la nullità dell'ordinanza, in su- bordine per l'applicazione della sanzione nel minimo con vittoria di spese legali in favo- re del procuratore antistatario.
Il nel costituirsi, ha sostenuto che il era stato ripreso Controparte_1 Parte_1
il 24/2/2023 da telecamere di videosorveglianza e che nel procedimento amministrativo che aveva preceduto la contestazione tale violazione era stata debitamente contestata, assumendo che il richiamo al regolamento comunale integrerebbe la motivazione dell'atto e che l'art. 2 dello stesso evidenzia come l'obiettivo delle telecamere di sorve- glianza sia quello di scongiurare e prevenire l'abbandono di rifiuti, mentre l'art.4 ri- guarda proprio le violazioni delle norme disciplinate dal suddetto regolamento. Inoltre
l'ente resistente ha sottolineato come le aree di prossimità fossero individuate per la raccolta con frequenza dei rifiuti in contenitori, laddove il li aveva abban- Parte_1
donati a ridosso della strada in sacchi non identificabili, di talché ha chiesto il rigetto dell'opposizione con rifusione degli oneri processuali.
L'opposizione è fondata.
Invero, il Regolamento per la disciplina della videosorveglianza, approvato con delibera del Consiglio Comunale di Nova Siri n.35 del 29/11/2022, prevede agli artt. 2 e 3 la predisposizione di sistema di controllo da remoto finalizzato al corretto smaltimento dei rifiuti e la repressione dell'abbandono degli stessi.
Tuttavia, la condotta contestata all'opponente non rientra assolutamente nel paradigma dell'art.4 citato Regolamento, il quale sanziona non già l'abbandono dei rifiuti, bensì la condotta di quanti intervengano direttamente o indirettamente sugli apparati mobili di detto sistema di videosorveglianza oscurandoli, spostandoli, deviandone la traiettoria di ripresa e/o modificandone l'utilizzo con precetto che intende soltanto salvaguardare il
2 corretto funzionamento e l'integrità del sistema di controllo.
E' perciò erroneo il rifermento operato dall'amministrazione alla norma violata anche ai fini della quantificazione della sanzione, dal momento che tale condotta (costituente rea- to, dopo l'entrata in vigore dell'art.6 ter D.L.105/2023) all'epoca integrava gli estremi della violazione prevista dall'art. 255 D.Lgs.152/2006, punita con la sanzione ammini- strativa da € 300,00 ad € 3.000,00.
Sotto questo profilo, nessuna rilevanza assume la finalità perseguita dal Regolamento, richiamata dal resistente, atteso che su tutto il territorio nazionale l'abbandono di rifiuti
è disciplinato dal D.Lgs.152/2006 e non rientra nelle competenze dell'amministrazione comunale modificare simile previsione normativa in tema di tutela ambientale, peraltro mediante richiamo ad un precetto che concerne altra tipologia di condotta.
Avuto riguardo al principio di legalità e di riserva di legge stabilito in tema di violazioni amministrative dall'art. 1 legge n.689/1981 e la necessaria correlazione tra il precetto normativo e la condotta contestata, deve considerarsi illegittima la sanzione irrogata sul- la base di una fonte secondaria, da autorità priva di potere legislativo, in materia de- mandata in modo esclusivo allo Stato (cfr. Cass. Civ. Sez.II ord. 24/10/2023 n.29427).
Avendo dovuto pertanto il responsabile della Polizia Municipale di Nova Siri contestare al l'illecito amministrativo previsto dall'art. 255 D.Lgs.152/2006 vigente Parte_1
ratione temporis e non già la violazione prevista dall'art. 4 del Regolamento di discipli- na della videosorveglianza con sistema di telecamere, l'ordinanza ingiunzione opposta deve essere annullata con assorbimento degli ulteriori motivi di opposizione.
In virtù del principio della soccombenza, a norma dell'art.91 c.p.c., non ricorrendo ipo- tesi per disporne la compensazione, l'amministrazione va condannata al pagamento de- gli oneri processuali che, considerato il limitato valore della causa e dell'impegno in concreto profuso dal difensore della parte vittoriosa, sono liquidate, in base ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, in € 70,00 per esborsi ed 332,00 per onorari (€ 66 stu- dio, € 66 fase introduttiva, € 100 trattazione ed € 100 decisione), oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CNA come per legge, da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del difensore del ricorrente per dichiarato anticipo.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
3
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sull'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.8310/2023 proposta da con ricorso depositato l'11/10/2023 nei Parte_1
confronti del così provvede nel contraddittorio delle parti: Controparte_1
- in accoglimento dell'opposizione, annulla l'ordinanza ingiunzione n.8310/2023 emes- sa in data 1/8/2023 dal Controparte_1
- condanna il resistente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in €
70 per esborsi ed € 332,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge, da distrarsi in favore della procuratrice del ricorrente, anticipataria.
Matera, così deciso il 15-1-2025
Il Giudice
Gaetano Catalani
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Gaetano Catalani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1479/2023, avente ad oggetto
“opposizione avverso ordinanza ingiunzione”
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti dall' avv. Evelia Nardi (C.F. ) ed elettiva- C.F._2
mente domiciliato presso lo studio della stessa in Nova Siri via Sicilia 3;
– OPPONENTE -
CONTRO
(P.I. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Bari via Melo da Bari 35 presso lo studio dell'avv. Gianlu- ca Selicato (C.F. ) che lo rappresenta e difende in virtù di procura C.F._3 in atti;
– RESISTENTE –
* * * * * * * * * * rinviata per la discussione all'udienza del 15/1/2025, la causa è stata trattata ex art. 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e decisa, avendo le parti depositato le note scritte, contenenti le rispettive conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att.
c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fi- ni della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione Parte_1
1 8310/2023 di pagamento della somma di € 522,05, emessa il 1/8/2023 dal CP_1 per la violazione dell'art.4 Regolamento di disciplina della videosorveglianza
[...] con sistema di telecamere. A fondamento dell'opposizione ha lamentato l'omessa indi- cazione della norma giuridica violata, atteso che nel provvedimento gli era stato conte- stato l'indebito abbandono di rifiuti, mentre detto regolamento puniva la condotta di quanti intervengano su apparati mobili di videosorveglianza con dolo oscurandoli, spo- standoli o deviandone la traiettoria. Inoltre, ha dedotto l'infondatezza nel merito della contestazione, avendo egli lasciato il 24/2/2023 rifiuti provenienti da abitazione rurale in area ecologica di prossimità sicché ha concluso per la nullità dell'ordinanza, in su- bordine per l'applicazione della sanzione nel minimo con vittoria di spese legali in favo- re del procuratore antistatario.
Il nel costituirsi, ha sostenuto che il era stato ripreso Controparte_1 Parte_1
il 24/2/2023 da telecamere di videosorveglianza e che nel procedimento amministrativo che aveva preceduto la contestazione tale violazione era stata debitamente contestata, assumendo che il richiamo al regolamento comunale integrerebbe la motivazione dell'atto e che l'art. 2 dello stesso evidenzia come l'obiettivo delle telecamere di sorve- glianza sia quello di scongiurare e prevenire l'abbandono di rifiuti, mentre l'art.4 ri- guarda proprio le violazioni delle norme disciplinate dal suddetto regolamento. Inoltre
l'ente resistente ha sottolineato come le aree di prossimità fossero individuate per la raccolta con frequenza dei rifiuti in contenitori, laddove il li aveva abban- Parte_1
donati a ridosso della strada in sacchi non identificabili, di talché ha chiesto il rigetto dell'opposizione con rifusione degli oneri processuali.
L'opposizione è fondata.
Invero, il Regolamento per la disciplina della videosorveglianza, approvato con delibera del Consiglio Comunale di Nova Siri n.35 del 29/11/2022, prevede agli artt. 2 e 3 la predisposizione di sistema di controllo da remoto finalizzato al corretto smaltimento dei rifiuti e la repressione dell'abbandono degli stessi.
Tuttavia, la condotta contestata all'opponente non rientra assolutamente nel paradigma dell'art.4 citato Regolamento, il quale sanziona non già l'abbandono dei rifiuti, bensì la condotta di quanti intervengano direttamente o indirettamente sugli apparati mobili di detto sistema di videosorveglianza oscurandoli, spostandoli, deviandone la traiettoria di ripresa e/o modificandone l'utilizzo con precetto che intende soltanto salvaguardare il
2 corretto funzionamento e l'integrità del sistema di controllo.
E' perciò erroneo il rifermento operato dall'amministrazione alla norma violata anche ai fini della quantificazione della sanzione, dal momento che tale condotta (costituente rea- to, dopo l'entrata in vigore dell'art.6 ter D.L.105/2023) all'epoca integrava gli estremi della violazione prevista dall'art. 255 D.Lgs.152/2006, punita con la sanzione ammini- strativa da € 300,00 ad € 3.000,00.
Sotto questo profilo, nessuna rilevanza assume la finalità perseguita dal Regolamento, richiamata dal resistente, atteso che su tutto il territorio nazionale l'abbandono di rifiuti
è disciplinato dal D.Lgs.152/2006 e non rientra nelle competenze dell'amministrazione comunale modificare simile previsione normativa in tema di tutela ambientale, peraltro mediante richiamo ad un precetto che concerne altra tipologia di condotta.
Avuto riguardo al principio di legalità e di riserva di legge stabilito in tema di violazioni amministrative dall'art. 1 legge n.689/1981 e la necessaria correlazione tra il precetto normativo e la condotta contestata, deve considerarsi illegittima la sanzione irrogata sul- la base di una fonte secondaria, da autorità priva di potere legislativo, in materia de- mandata in modo esclusivo allo Stato (cfr. Cass. Civ. Sez.II ord. 24/10/2023 n.29427).
Avendo dovuto pertanto il responsabile della Polizia Municipale di Nova Siri contestare al l'illecito amministrativo previsto dall'art. 255 D.Lgs.152/2006 vigente Parte_1
ratione temporis e non già la violazione prevista dall'art. 4 del Regolamento di discipli- na della videosorveglianza con sistema di telecamere, l'ordinanza ingiunzione opposta deve essere annullata con assorbimento degli ulteriori motivi di opposizione.
In virtù del principio della soccombenza, a norma dell'art.91 c.p.c., non ricorrendo ipo- tesi per disporne la compensazione, l'amministrazione va condannata al pagamento de- gli oneri processuali che, considerato il limitato valore della causa e dell'impegno in concreto profuso dal difensore della parte vittoriosa, sono liquidate, in base ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, in € 70,00 per esborsi ed 332,00 per onorari (€ 66 stu- dio, € 66 fase introduttiva, € 100 trattazione ed € 100 decisione), oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CNA come per legge, da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del difensore del ricorrente per dichiarato anticipo.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
3
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sull'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.8310/2023 proposta da con ricorso depositato l'11/10/2023 nei Parte_1
confronti del così provvede nel contraddittorio delle parti: Controparte_1
- in accoglimento dell'opposizione, annulla l'ordinanza ingiunzione n.8310/2023 emes- sa in data 1/8/2023 dal Controparte_1
- condanna il resistente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in €
70 per esborsi ed € 332,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge, da distrarsi in favore della procuratrice del ricorrente, anticipataria.
Matera, così deciso il 15-1-2025
Il Giudice
Gaetano Catalani
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