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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 29/10/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 256/2022 R.G.
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 22 ottobre 2026, nella causa avente ad oggetto “danno biologico”, ha emesso la seguente
Sentenza
nella controversia in grado di appello tra rappr. e dif. da avv. Fabrizio Del Vecchio e Stefano De Rosis Appellante Parte_1
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Ernesto Aprile Appellato CP_1
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 4 luglio 2022 Parte_1 impugnava la sentenza resa in data 8 febbraio 2022 con cui il Giudice del Lavoro di Taranto aveva rigettato la domanda con cui l'odierno appellante – premesso di esser affetto da “carcinoma squamoso del cavo orale” – chiedeva riconoscersi a siffatta patologia la etiologia professionale, con conseguente danno biologico risarcibile dall' – patologia di natura assertivamente CP_1 professionale avendo disimpegnato attività lavorativa dal 17.5.1971 al 26.5.1975 alle dipendenze della ditta addetto a manutenzione a bordo di navi militari nell'Arsenale Parte_2 M.M. di Taranto, dall'11.7.1975 al 3.7.1982 alle dipendenze della (gruppo Ansaldo) CP_2 addetto al rifacimento delle bobine di motori elettrici presso lo stabilimento di Taranto, dall'1.8.1982 al 20.1.1991 alle dipendenze della di Controparte_3
Taranto, addetto alla manutenzione elettrica dei reparti di tale opificio;
dal 1971 a tutto il 1992 riconosciuto esposto ad amianto;
per effetto di tali attività lavorativa, era stato esposto continuativamente ad amianto, radiazioni ionizzanti, acido solforico, fumi, polveri e sostanze cancerogene;
ed ancora, uso di mola-smeriglio, saldazione elettrica, cannelli ossiacetilenici, apparecchiature di sabbiatura, verniciatura e catramatura e radiografiche, sbobinature e bobinature, su bobine impregnate di vernice, di motori elettrici, di demolimento con martello e quindi ricostruzione, attività anch'essa che esponeva alle vernici ed a varie sostanze collanti.
Ed ancora, esposizione a vapori di catrame, PCB, diossine, IPA, benzolo, acidi cloridrico, solforico, cianidrico, ammine aromatiche, cadmio, selenio ed altro.
Chiedeva in questa sede di appello riconoscerglisi la etiologia professionale della patologia da cui era affetto (ancora in attesa di follow up), malattia professionale contratta e denunciata il 4 maggio
1 2019, con condanna dell' a costituire in proprio favore la rendita da malattie professionali CP_1 denunciate.
Si è costituito in questa sede di gravame l' , chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
La causa, all'udienza del 22 ottobre 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§---
Censura l'appellante la sentenza impugnata per criticità della relazione del CTU per violazione del D.M. 9 aprie 2008 e omessa corretta valutazione dei postumi invalidanti. Premette che la istruttoria espletata ha inconfutabilmente dimostrato tutte le situazioni esposte in ricorso di primo grado, comprese le radiazioni provenienti dalle saldature eseguite da lui stesso e/o da altri colleghi operanti nelle immediate vicinanze.
In tal senso va dato atto che i testimoni sentiti, colleghi dell'appellante, hanno confermato le plurime esposizioni del Boccuni alle sostanze tutte sopra citate.
Si duole l'appellante che il CTU non ha tenuto assolutamente in considerazione gli esiti della ridetta prova per testi, laddove tutti hanno dimostrato l'esposizione dell'appellante a radiazioni ionizzanti anche nell'esercizio dell'attività in stretto contato con altre squadre di manutentori che eseguivano saldature, verniciature anche di navi militari, coibentazione, catramature. Da ciò le conclusioni sopra dette, con la prospettazione della opportunità di rinnovo della C.T.U.
---§§ooo§§§---
Accuratamente esaminata l'istruttoria espletata in primo grado, sulla base della quale correttamente il Giudice di prime cure ha disposto procedersi a CTU medico-legale, e su quest'ultima appuntandosi le censure dell'appellante, va rilevato quanto segue.
Il CTU, accuratamente esaminata tutta la documentazione medica disponibile e versata in atti, rileva quanto all'anamnesi patologica che il riferisce di essere stato sottoposto a intervento di Pt_1 pneumectomia parziale sin per amartoma nel 2001; nel 2003 gli è stato diagnosticato carcinoma vescicale trattato con TURBT. Nel 2018 gli è stato diagnosticato carcinoma al cavo orale ed è stato operato nel 2018. Riferisce inoltre di essere affetto da atassia cerebellare da oltre venti anni e, dallo stesso periodo da ipertensione arteriosa. Nel 2016 è stata diagnosticata ernia lombare.
Il carcinoma del cavo orale è la patologia in relazione alla quale l'appellante chiede accertarsi l'etiologia professionale, la valutazione del relativo danno biologico e la condanna dell' alla CP_1 corresponsione in suo favore dell'indennizzo in rendita o in capitale. L'analisi del CTU, che ci si avvia ad esaminare, è a giudizio di questa Corte analitico, esaustivo, completo, immune da censure. Rimandando integralmente alla relazione scritta in atti, si riportano qui i brani di maggior rilievo.
Il consulente osserva:
“Il carcinoma del cavo orale non rientra tra le patologie tabellate in relazione alle lavorazioni svolte e ai rischi professionali che ne derivano ovvero non operano, nel caso che ne occupa, presunzioni di causalità e, pertanto, il nesso tra l'attività lavorativa e la malattia deve essere concretamente dimostrato utilizzando i mezzi e i metodi che la medicina legale e la medicina del lavoro impongono secondo la criteriologia della causalità. Limitata evidenza (limited): Per quanto riguarda il “carcinoma del cavo orale” non vi sono previsioni correlate all'attività lavorativa nemmeno di evidenza limitata.
2 Dalle tabelle IARC derivano le liste riportate nel Decreto 27 Aprile 2004 (“Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del Testo Unico -GU n.134 del 10/6/2004). L'elenco è stato aggiornato nella G.U. 12.09.2014 ed è costituito: dalla lista I, contenente malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità; dalla lista II, contenente malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità; dalla lista III, contenente malattie la cui origine lavorativa è possibile. L'elenco con lo stesso criterio discerne i tumori di tipo professionale a seconda del grado di probabilità dell'origine lavorativa. Analogamente alle tabelle IARC, il carcinoma del cavo orale non è contemplato nella lista
1(malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità) né nella Lista 2 (malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità) e nemmeno nella lista 3.
Buona parte dei carcinomi del cavo orale (15-40%) insorge su manifestazioni già note come lesioni
e condizioni precancerose (leucoplachia, eritroplasia, lichen, fibrosi sottomucosa, anemia di
Fanconi). La progressione può avvenire anche dopo molti anni (15-30) ed è tanto più probabile quanto minore è l'età di comparsa della precancerosi. Oltre alle precancerose, all'alcolismo e al tabagismo, un altro fattore eziopatogenetico importante è costituito dai microtraumi da anomalie dentarie, da dentature o protesi in cattivo stato di conservazione o alterate (frequenti in soggetti anziani). In buona parte dei casi il meccanismo patogenetico specifico non può comunque essere identificato. Esiste una piccola quota (<5%)di carcinomi del cavo orale HPV correlati. Non è noto al momento se vi sia un ruolo prognostico della presenza del virus, comunque sia non vi è oggi alcuna indicazione alla ricerca di HBV nei carcinomi del cavo orale”. Pertanto gli unici fattori di rischio identificati sono il tabagismo, l'abuso di alcool, le lesioni precancerose del cavo orale e i microtraumi odontogeni. Non emergono pertanto fattori di rischio professionale ai quali sia possibile attribuire la patologia neoplastica al cavo orale, nemmeno come ruolo concausale.
Da ciò le motivate conclusioni del CTU:
Ai quesiti posti dal Magistrato rispondo che è affetto da carcinoma squamoso del cavo Parte_1 orale, trattato chirurgicamente, in attuale follow-up.
Non vi sono elementi per ritenere che tale patologia sia in rapporto causale con l'attività lavorativa svolta dal ricorrente.
---§§ooo§§---
Parte appellante contesta che ai sensi del D.M. 9 aprile n. 2088 n. 81 afferma che tutti i tumori solidi etiologicamente sono correlati alle radiazioni ionizzanti, le sole considerate cancerogene, perché la capacità di ionizzare la materia fa sì che possano interagire anche con i tessuti degli esseri viventi, e di essi fanno parte anche i raggi X, i raggi Gamma, le Particelle Alfa e le particelle Beta. L'arco elettrico e la fiamma di saldatura producono radiazioni ottiche nel campo dell'infrarosso fino all'ultravioletto, pertanto in caso di misure di protezione carenti, si possono avere lesioni corneali , e ad essere a rischio non è solo il saldatore ma anche le persone che si trovano nelle immediate vicinanze.
Ebbene, ciò doverosamente esposto rileva questa Corte come le prospettazioni di parte appellante, generiche, si scontrano con una analisi specifica e personalizzata della patologia da cui il è Pt_1 affetto, accuratissima e che prende in considerazione tutte le ipotesi di etiologia della patologia affliggente l'appellante.
Alla luce di ciò rileva questa Corte che parte appellante non ha fornito la prova rigorosa e certa del proprio buon diritto e segnatamente della etiologia professionale della patologia da cui è affetto.
Non è possibile tacciare la relazione di CTU di “evidenti lacune”, francamente non rinvenibili, né tantomeno di difetto di motivazione della sentenza impugnata, che ha dato atto delle risultanze
3 dell'analisi medico-legale delibandole, evidentemente condividendole e dandone atto in maniera esplicativa soddisfacente.
Per questi motivi
l'appello va rigettato, e va confermata la sentenza appellata.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell'appellante ed in favore dell'appellato CP_1
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio Parte_1 in favore dell'appellato , che liquida in € 3.291,00 oltre accessori di legge. CP_1
Taranto, 22 ottobre 2025 Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
4
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 22 ottobre 2026, nella causa avente ad oggetto “danno biologico”, ha emesso la seguente
Sentenza
nella controversia in grado di appello tra rappr. e dif. da avv. Fabrizio Del Vecchio e Stefano De Rosis Appellante Parte_1
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Ernesto Aprile Appellato CP_1
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 4 luglio 2022 Parte_1 impugnava la sentenza resa in data 8 febbraio 2022 con cui il Giudice del Lavoro di Taranto aveva rigettato la domanda con cui l'odierno appellante – premesso di esser affetto da “carcinoma squamoso del cavo orale” – chiedeva riconoscersi a siffatta patologia la etiologia professionale, con conseguente danno biologico risarcibile dall' – patologia di natura assertivamente CP_1 professionale avendo disimpegnato attività lavorativa dal 17.5.1971 al 26.5.1975 alle dipendenze della ditta addetto a manutenzione a bordo di navi militari nell'Arsenale Parte_2 M.M. di Taranto, dall'11.7.1975 al 3.7.1982 alle dipendenze della (gruppo Ansaldo) CP_2 addetto al rifacimento delle bobine di motori elettrici presso lo stabilimento di Taranto, dall'1.8.1982 al 20.1.1991 alle dipendenze della di Controparte_3
Taranto, addetto alla manutenzione elettrica dei reparti di tale opificio;
dal 1971 a tutto il 1992 riconosciuto esposto ad amianto;
per effetto di tali attività lavorativa, era stato esposto continuativamente ad amianto, radiazioni ionizzanti, acido solforico, fumi, polveri e sostanze cancerogene;
ed ancora, uso di mola-smeriglio, saldazione elettrica, cannelli ossiacetilenici, apparecchiature di sabbiatura, verniciatura e catramatura e radiografiche, sbobinature e bobinature, su bobine impregnate di vernice, di motori elettrici, di demolimento con martello e quindi ricostruzione, attività anch'essa che esponeva alle vernici ed a varie sostanze collanti.
Ed ancora, esposizione a vapori di catrame, PCB, diossine, IPA, benzolo, acidi cloridrico, solforico, cianidrico, ammine aromatiche, cadmio, selenio ed altro.
Chiedeva in questa sede di appello riconoscerglisi la etiologia professionale della patologia da cui era affetto (ancora in attesa di follow up), malattia professionale contratta e denunciata il 4 maggio
1 2019, con condanna dell' a costituire in proprio favore la rendita da malattie professionali CP_1 denunciate.
Si è costituito in questa sede di gravame l' , chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
La causa, all'udienza del 22 ottobre 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§---
Censura l'appellante la sentenza impugnata per criticità della relazione del CTU per violazione del D.M. 9 aprie 2008 e omessa corretta valutazione dei postumi invalidanti. Premette che la istruttoria espletata ha inconfutabilmente dimostrato tutte le situazioni esposte in ricorso di primo grado, comprese le radiazioni provenienti dalle saldature eseguite da lui stesso e/o da altri colleghi operanti nelle immediate vicinanze.
In tal senso va dato atto che i testimoni sentiti, colleghi dell'appellante, hanno confermato le plurime esposizioni del Boccuni alle sostanze tutte sopra citate.
Si duole l'appellante che il CTU non ha tenuto assolutamente in considerazione gli esiti della ridetta prova per testi, laddove tutti hanno dimostrato l'esposizione dell'appellante a radiazioni ionizzanti anche nell'esercizio dell'attività in stretto contato con altre squadre di manutentori che eseguivano saldature, verniciature anche di navi militari, coibentazione, catramature. Da ciò le conclusioni sopra dette, con la prospettazione della opportunità di rinnovo della C.T.U.
---§§ooo§§§---
Accuratamente esaminata l'istruttoria espletata in primo grado, sulla base della quale correttamente il Giudice di prime cure ha disposto procedersi a CTU medico-legale, e su quest'ultima appuntandosi le censure dell'appellante, va rilevato quanto segue.
Il CTU, accuratamente esaminata tutta la documentazione medica disponibile e versata in atti, rileva quanto all'anamnesi patologica che il riferisce di essere stato sottoposto a intervento di Pt_1 pneumectomia parziale sin per amartoma nel 2001; nel 2003 gli è stato diagnosticato carcinoma vescicale trattato con TURBT. Nel 2018 gli è stato diagnosticato carcinoma al cavo orale ed è stato operato nel 2018. Riferisce inoltre di essere affetto da atassia cerebellare da oltre venti anni e, dallo stesso periodo da ipertensione arteriosa. Nel 2016 è stata diagnosticata ernia lombare.
Il carcinoma del cavo orale è la patologia in relazione alla quale l'appellante chiede accertarsi l'etiologia professionale, la valutazione del relativo danno biologico e la condanna dell' alla CP_1 corresponsione in suo favore dell'indennizzo in rendita o in capitale. L'analisi del CTU, che ci si avvia ad esaminare, è a giudizio di questa Corte analitico, esaustivo, completo, immune da censure. Rimandando integralmente alla relazione scritta in atti, si riportano qui i brani di maggior rilievo.
Il consulente osserva:
“Il carcinoma del cavo orale non rientra tra le patologie tabellate in relazione alle lavorazioni svolte e ai rischi professionali che ne derivano ovvero non operano, nel caso che ne occupa, presunzioni di causalità e, pertanto, il nesso tra l'attività lavorativa e la malattia deve essere concretamente dimostrato utilizzando i mezzi e i metodi che la medicina legale e la medicina del lavoro impongono secondo la criteriologia della causalità. Limitata evidenza (limited): Per quanto riguarda il “carcinoma del cavo orale” non vi sono previsioni correlate all'attività lavorativa nemmeno di evidenza limitata.
2 Dalle tabelle IARC derivano le liste riportate nel Decreto 27 Aprile 2004 (“Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del Testo Unico -GU n.134 del 10/6/2004). L'elenco è stato aggiornato nella G.U. 12.09.2014 ed è costituito: dalla lista I, contenente malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità; dalla lista II, contenente malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità; dalla lista III, contenente malattie la cui origine lavorativa è possibile. L'elenco con lo stesso criterio discerne i tumori di tipo professionale a seconda del grado di probabilità dell'origine lavorativa. Analogamente alle tabelle IARC, il carcinoma del cavo orale non è contemplato nella lista
1(malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità) né nella Lista 2 (malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità) e nemmeno nella lista 3.
Buona parte dei carcinomi del cavo orale (15-40%) insorge su manifestazioni già note come lesioni
e condizioni precancerose (leucoplachia, eritroplasia, lichen, fibrosi sottomucosa, anemia di
Fanconi). La progressione può avvenire anche dopo molti anni (15-30) ed è tanto più probabile quanto minore è l'età di comparsa della precancerosi. Oltre alle precancerose, all'alcolismo e al tabagismo, un altro fattore eziopatogenetico importante è costituito dai microtraumi da anomalie dentarie, da dentature o protesi in cattivo stato di conservazione o alterate (frequenti in soggetti anziani). In buona parte dei casi il meccanismo patogenetico specifico non può comunque essere identificato. Esiste una piccola quota (<5%)di carcinomi del cavo orale HPV correlati. Non è noto al momento se vi sia un ruolo prognostico della presenza del virus, comunque sia non vi è oggi alcuna indicazione alla ricerca di HBV nei carcinomi del cavo orale”. Pertanto gli unici fattori di rischio identificati sono il tabagismo, l'abuso di alcool, le lesioni precancerose del cavo orale e i microtraumi odontogeni. Non emergono pertanto fattori di rischio professionale ai quali sia possibile attribuire la patologia neoplastica al cavo orale, nemmeno come ruolo concausale.
Da ciò le motivate conclusioni del CTU:
Ai quesiti posti dal Magistrato rispondo che è affetto da carcinoma squamoso del cavo Parte_1 orale, trattato chirurgicamente, in attuale follow-up.
Non vi sono elementi per ritenere che tale patologia sia in rapporto causale con l'attività lavorativa svolta dal ricorrente.
---§§ooo§§---
Parte appellante contesta che ai sensi del D.M. 9 aprile n. 2088 n. 81 afferma che tutti i tumori solidi etiologicamente sono correlati alle radiazioni ionizzanti, le sole considerate cancerogene, perché la capacità di ionizzare la materia fa sì che possano interagire anche con i tessuti degli esseri viventi, e di essi fanno parte anche i raggi X, i raggi Gamma, le Particelle Alfa e le particelle Beta. L'arco elettrico e la fiamma di saldatura producono radiazioni ottiche nel campo dell'infrarosso fino all'ultravioletto, pertanto in caso di misure di protezione carenti, si possono avere lesioni corneali , e ad essere a rischio non è solo il saldatore ma anche le persone che si trovano nelle immediate vicinanze.
Ebbene, ciò doverosamente esposto rileva questa Corte come le prospettazioni di parte appellante, generiche, si scontrano con una analisi specifica e personalizzata della patologia da cui il è Pt_1 affetto, accuratissima e che prende in considerazione tutte le ipotesi di etiologia della patologia affliggente l'appellante.
Alla luce di ciò rileva questa Corte che parte appellante non ha fornito la prova rigorosa e certa del proprio buon diritto e segnatamente della etiologia professionale della patologia da cui è affetto.
Non è possibile tacciare la relazione di CTU di “evidenti lacune”, francamente non rinvenibili, né tantomeno di difetto di motivazione della sentenza impugnata, che ha dato atto delle risultanze
3 dell'analisi medico-legale delibandole, evidentemente condividendole e dandone atto in maniera esplicativa soddisfacente.
Per questi motivi
l'appello va rigettato, e va confermata la sentenza appellata.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell'appellante ed in favore dell'appellato CP_1
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio Parte_1 in favore dell'appellato , che liquida in € 3.291,00 oltre accessori di legge. CP_1
Taranto, 22 ottobre 2025 Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
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