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Sentenza 30 gennaio 2024
Sentenza 30 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/01/2024, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 839/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Cesira D'Anella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 839/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA PISACANE N. 1 22063 CANTU presso lo studio dell'avv. COLOMBO
GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in VIA DELL'ARTIGIANATO, 46040 MONZAMBANO presso lo studio dell'avv. BUCOLO ANDREANA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti pagina 1 di 10 APPELLATO
avente ad oggetto: Responsabilità professionale sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
Piaccia a Codesta Ill.ma Corte, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza oggi impugnata, così provveda alla riforma della stessa sentenza:
In via preliminare: accertare e dichiarare la responsabilità professionale del Dott.
[...]
(o ) Sganzerla nella fattispecie indicata in narrativa. CP_2 CP_1
Nel merito: Accertare e dichiarare che il Sig. ha subito in dipendenza Parte_1
dell'inadempimento del Dott. ) un danno pari ad € CP_2 CP_1 CP_1
(diciassettemilasessantotto/73), ovvero pari alla differente somma accertata in corso di causa. Conseguentemente, condannare il Dott. (o ) a CP_2 CP_1 CP_1
rimborsare al Sig. il predetto importo oltre alla somma di Euro 330,00 Parte_1
(trecentotrenta/00) anticipati dal Sig. al Dott. (o Parte_1 CP_2
) Sganzerla per la proposizione del ricorso innanzi al Giudice di Pace di CP_1
Como e conclusosi con la sentenza in data 22/01/19 e così per un totale di Euro
17.398,73 (diciassettemilatrecentonovantotto/73) oltre interessi legali dalla data del presente atto al saldo effettivo;
In ogni caso: con totale rifusione delle spese di lite e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio;
Per Controparte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis pagina 2 di 10 In via principale e nel merito: accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto e diritto delle richieste attoree, rigettare tutte le domande formulate nei confronti del Dott. e, CP_1
conseguentemente, ri-gettare l'appello e confermare integralmente la sentenza n.
1308/2022 del 21.12.2022 emessa dal Tribunale di Como.
Con vittoria di spese e competenze per il doppio grado di giudizio e oltre ogni successiva occorrenda al saldo effettivo in via subordinata: In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adito
Giudice dovesse ritenere sussistente la respon-sabilità professionale in capo al Dott.
, rideterminare in €. 7.000,00 (o in quella maggiore o minor somma ritenuta di CP_1
giustizia) l'importo richiesto dal Signor , ciò anche sulla base del valore effettivo Pt_1
dell'auto Fiat 500 targata EZ 715 CA al momento del trasferimento di proprietà.
Con vittoria di spese e competenze per il doppio grado di giudizio e oltre ogni successiva occorrenda al saldo effettivo
pagina 3 di 10
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 1308\2022 pubblicata il 21-12-2022, il Tribunale di Como respingeva le domande proposte da nei confronti di , dirette ad accertare una Parte_1 Controparte_1
responsabilità professionale del convenuto ed a ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, e condannava parte attrice al pagamento delle spese processuali.
Le pregresse vicende processuali possono sintetizzarsi come di seguito.
conveniva in giudizio il dott. , esponendo di avere ricevuto la Parte_1 Controparte_1
notifica da parte della Polizia Locale di Lomazzo, di un verbale di sequestro amministrativo della propria vettura Fiat 500 tg. EZ715CA, per l'assenza di copertura assicurativa, e di avere incaricato il convenuto di prestare una assistenza e consulenza in relazione alla possibilità di fare opposizione al detto verbale.
L'attore deduceva come il dott. in data 9-4-2018 avesse depositato un ricorso avverso il detto CP_1
verbale di contravvenzione al Codice della Strada, omettendo tuttavia di informare l'esponente che, secondo il disposto di cui all'art. 213 comma 2 quater del Codice della Strada, lo stesso avrebbe dovuto provvedere al ritiro del veicolo sequestrato entro 10 giorni dalla notifica dell'atto, a pena del trasferimento della proprietà del bene in capo al custode nominato, officina Lauria.
Il sig. esponeva ancora come a fronte della richiesta ricevuta dalla officina di ottenere il Pt_1 CP_4
libretto di circolazione e le chiavi dell'auto, avesse chiesto consiglio al dott. , che lo aveva CP_1
tranquillizzato circa l'impossibilità per il custode di vendere la vettura, in quanto questa era in stato di fermo e non confiscata.
Successivamente, in data 22-1-2019 il Giudice di Pace di Como aveva respinto il ricorso avverso il verbale di contestazione, e dalla ispezione effettuata presso il PRA in data 8-4-2019 era emerso che la proprietà della autovettura Fiat 500 tg. EZ715CA era stata trasferita al custode sig. . Parte_2
L'attore, assumendo come la perdita della proprietà del veicolo era dovuta esclusivamente all'inadempimento da parte del dott. , dell'obbligo di eseguire con diligenza la prestazione di CP_1
consulenza a suo carico, chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento del danno, rappresentato dal costo sostenuto per l'acquisto dell'autovettura, pari ad euro 17.063.73 e dall'importo di euro 330,00 versato al professionista come compenso.
Si costituiva in giudizio , eccependo l'incompetenza per territorio del giudice Controparte_1
adito, non potendo radicarsi la competenza del tribunale di Como quale foro del consumatore, e pagina 4 di 10 contestando il fondamento della domanda attorea, della quale si chiedeva il rigetto.
In particolare il convenuto premetteva come la propria attività professionale si sostanziasse nel fornire assistenza stragiudiziale a tutela delle persone danneggiate in seguito ad un sinistro stradale, e non nell'assistenza o nella consulenza tecnica e legale.
Quanto al rapporto con il sig. , il convenuto esponeva di avere prestato, senza alcun compenso, Pt_1
in forza del rapporto di conoscenza ed amicizia con l'attore, un'attività di rappresentanza nel giudizio innanzi al Giudice di Pace, limitatamente al deposito del ricorso, al di fuori di qualsiasi incarico professionale.
Quanto all'omessa informazione, lamentata dall'attore, circa le conseguenze del mancato ritiro del veicolo entro dieci giorni dalla notifica dell'atto, tale circostanza, oltre a non essere dimostrata, non teneva conto che nel testo del verbale notificato al sig. era testualmente riportato un avviso Pt_1
sulle conseguenze della mancata assunzione della custodia dell'automezzo entro dieci giorni dalla notifica dell'atto.
Non era pertanto credibile che l'attore non avesse chiesto delucidazioni sul predetto avviso, e che il deducente non avesse esposto le modalità per evitare la confisca del mezzo, ed infatti il convenuto assumeva di avere immediatamente spiegato al le modalità per provvedere al ritiro del veicolo, Pt_1
e, convinto che l'amico avesse seguito le sue indicazioni, gli aveva inviato la mail del 27-4-2018, supponendo che il mezzo non fosse più presso il custode.
La mancata attivazione del , nonostante le indicazioni ricevute, secondo il convenuto non poteva Pt_1
essere addebitato a negligenza del medesimo.
Il convenuto faceva anche rilevare come l'esito negativo del ricorso avverso il detto verbale di contestazione era dovuto al fatto che il giudice di pace non aveva ritenuto credibile la buona fede del
, e non a motivi riconducibili al medesimo. Pt_1
In via subordinata chiedeva di limitarsi il risarcimento al reale valore Controparte_5
commerciale della vettura al momento della confisca, pari ad euro 7.000,00, e non al prezzo di acquisto dell'automobile.
In via riconvenzionale chiedeva il pagamento della somma di euro 571,60 oltre iva a titolo di compenso per l'attività prestata.
Il tribunale, istruita la causa con la sola produzione documentale, decideva la causa nei termini sopra indicati.
Il primo giudice, respinta l'eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto, riteneva che l'incarico pagina 5 di 10 conferito a quest'ultimo dal avesse ad oggetto unicamente il giudizio di impugnazione, Pt_1
osservando come, in ogni caso, il tenore letterale del verbale di sequestro amministrativo notificato al sig. , laddove menzionava quanto previsto dall'art. 213 comma 2 quater del Codice della Strada, Pt_1
era sufficientemente chiaro e la sua comprensione non richiedeva specifiche competenze tecniche.
Secondo il primo giudice non era dimostrato il conferimento di un incarico al convenuto per una consulenza in merito a quanto scritto nel verbale di sequestro, mentre la rassicurazione inviata dallo in data 27-4-2018 era comunque successiva al decorso del termine di cui al citato art. 213 CP_5
C.d.S.
Osservava ancora il tribunale come nessuna responsabilità poteva ravvisarsi in capo allo per CP_1
l'esito negativo del giudizio di impugnazione del verbale amministrativo, attese le ragioni del rigetto esplicitate dal giudice di pace, rilevando infine come la domanda riconvenzionale era stata poi abbandonata dal convenuto.
Detta sentenza è stata impugnata da in forza di un sostanziale unico motivo di Parte_1
appello, articolato in plurime censure, con il quale si chiede l'accoglimento della domanda proposta in primo grado.
Si è costituito in giudizio parte appellata, contestando il fondamento dell'appello e chiedendone il rigetto.
Alla prima udienza del 19-9-2023, il consigliere istruttore, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., assegnava i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 19 dicembre 2023, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Entrambe le parti depositavano le memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c., e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 19-12-
20223, indicato in epigrafe, e decisa nella camera di consiglio del 3 gennaio 2024.
L'appellante assume anzitutto come il primo giudice aveva errato nell'individuare l'oggetto dell'incarico professionale conferito al dott. , che riguardava, come si evinceva dal contenuto CP_5
del mandato scritto, anche un'attività di consulenza in relazione alla violazione amministrativa contestata.
Aggiunge l'appellante come il dovere di diligenza posto a carico dello imponeva al CP_1
medesimo di fornire al mandante ogni informazione necessaria a tutelarne gli interessi, e come conseguentemente non fosse corretta l'affermazione del primo giudice, secondo cui, atteso il chiaro pagina 6 di 10 contenuto del verbale di sequestro amministrativo, non vi era alcun dovere del professionista di ricordare al cliente le conseguenze previste dalla legge nel caso di mancato ritiro del veicolo in stato di custodia.
L'appellante infine censura la valutazione compiuta dal tribunale della comunicazione di
“rassicurazione” inviata dallo il 27-4-2018, ritenuta irrilevante in quanto comunque CP_1
successiva al termine stabilito dall'art. 213 C.d.S., facendo rilevare come era evidente che l'inadempimento del professionista era precedente a tale comunicazione ed aveva prodotto i suoi effetti dannosi a prescindere dalla data della suddetta comunicazione.
L'appellante, senza farne specifico motivo di impugnazione, fa rilevare il carattere ultroneo del rilievo effettuato dal tribunale circa l'inesistenza di responsabilità dello per l'esito negativo del CP_1
ricorso in opposizione, dal momento che nessuna domanda era stata avanzata sul punto, posto che l'unico inadempimento lamentato era stato quello di non avere informato il proprio cliente dell'obbligo di provvedere al ritiro del veicolo sequestrato.
L'impugnazione è fondata, nei termini che saranno di seguito indicati.
Va osservato come l'esistenza di un mandato professionale conferito dal allo e Pt_1 CP_1
l'avvenuto pagamento del compenso di euro 330,00 sono circostanze documentate in giudizio e non più in contestazione.
A fronte delle contestazioni sollevate con la comparsa di risposta di primo grado dallo , che CP_1
aveva negato di avere ricevuto un formale incarico e di avere ricevuto un compenso, il ha Pt_1
prodotto il contratto di mandato stipulato tra le parti (doc. 10 fascicolo primo grado appellante), la fattura emessa dallo (doc. 11) ed il bonifico di pagamento della stessa, di euro 330,00 (doc. CP_1
12).
Con il detto mandato lo veniva incaricato di “seguire la pratica avente ad oggetto consulenza, CP_1
compilazione e discussione riguardo verbale di contravvenzione con contestuale sequestro..” e di
“..porre in essere tutte quelle attività che si rendono necessarie ed utili per la trattazione della pratica affidatagli..”.
Osserva la Corte come la valutazione espressa dal primo giudice, secondo cui l'incarico conferito allo aveva ad oggetto solo l'impugnazione del verbale di sequestro amministrativo del veicolo CP_1
Fiat 500 di proprietà del , per essere stato posto in circolazione privo di copertura assicurativa, Pt_1
non può essere condivisa, sia perché urta contro il tenore letterale del mandato conferito al professionista, dove è espressamente menzionata un'attività di consulenza da prestarsi in favore del pagina 7 di 10 cliente, sia in virtù dei principi in tema di adempimento di obbligazioni professionali posti dall'art. 1176 c.c., che onerano il professionista, secondo la diligenza esigibile in relazione all'attività svolta, dell'obbligo di assistere e consigliare il cliente, in relazione alla pratica affidatagli, per evitare conseguenze per lo stesso pregiudizievoli.
Né vi sono ragioni per ritenere che la regola posta dall'art. 1176 secondo comma c.c. possa essere interpretata in modo diverso, in dipendenza della possibilità per l'assistito di interpretare autonomamente il contenuto di una violazione amministrativa notificatagli.
A prescindere dal rilievo che è opinabile ritenere che l'interpretazione di un verbale di sequestro amministrativo redatto su modulo prestampato della PA e riempito con crocette ed aggiunte a mano, sia integralmente intellegibile e comprensibile da chiunque, è assorbente rilevare come il soggetto che decida di rivolgersi ad un professionista per la gestione della intera vicenda, faccia legittimo affidamento sulla gestione diligente dell'incarico da parte del medesimo.
E' lo stesso del resto a riconoscere, come si evince senza alcun margine di dubbio dalla CP_1
comparsa di risposta di primo grado, di avere assunto anche un obbligo di consulenza, laddove afferma, senza tuttavia darne prova, di avere informato il della necessità di assumere la custodia del Pt_1
veicolo entro i termini di legge.
Il tenore delle conversazioni intervenute a mezzo posta elettronica tra le parti (doc. 3 fascicolo primo grado ), confermano sia l'esistenza di un obbligo informativo da parte dello sia il suo Pt_1 CP_1
inadempimento.
In data 13 aprile 2018 il chiedeva allo spiegazioni sul fatto che l'officina avesse Pt_1 CP_1
chiesto il libretto e le chiavi dell'auto, in data 19 aprile 2018 l'odierno appellante comunicava allo che l'officina nuovamente aveva chiesto la consegna delle chiavi e del libretto della vettura, CP_1
minacciando altrimenti di rivolgersi ai carabinieri, in data 26 aprile 2018 il scriveva ancora allo Pt_1
, comunicandoci che il 23 aprile aveva consegnato chiavi e libretto all'officina , e CP_1 CP_4
manifestandogli la preoccupazione di una possibile vendita dell'auto.
A fronte di questa comunicazioni, in data 26 aprile 2018 lo testualmente rispondeva :”la CP_1
macchina è in stato di fermo e non confiscata quindi non vendono un c…”.
Dalle dette comunicazioni si evince come lo fosse consapevole del fatto che la custodia della CP_1
vettura era ancora in carico all'autofficina, manifestando una propria valutazione circa l'impossibilità di vendere la vettura del tutto errata, alla stregua del disposto dell'art. 213 comma 2 quater C.d.S. (nella formulazione allora vigente).
pagina 8 di 10 Accertato che la avvenuta perdita della proprietà, da parte dell'appellante, della proprietà del veicolo
Fiat 500 tg. EZ715CA è ascrivibile ad una negligenza professionale di , per non Controparte_1
avere informato il proprio cliente della necessità di assumere la custodia del mezzo sequestrato, ed accertata quindi la responsabilità del professionista, deve essere determinato il danno risarcibile.
L'appellante ha chiesto la condanna del professionista al pagamento della somma di euro 17.068,73 pari al prezzo pagato per l'acquisto dell'autovettura Fiat 500, concluso in data 2-5-2015 (doc. 5 fascicolo primo grado ). Pt_1
Ritiene la Corte che il danno risarcibile debba essere determinato in base all'effettivo valore del bene perduto al momento dell'evento lesivo, ed in questi termini è fondato, in linea di principio, il rilievo di parte appellante, che assume un valore dell'autovettura pari ad euro 7.000,00 sulla scorta della valutazione media di un noto portale di annunci di vetture usate.
Detta valutazione risale tuttavia al marzo 2020.
Nella fattispecie il danno si è prodotto nel momento in cui, scaduto il termine di cui all'art. 213 comma
2 quater, è maturato il presupposto per la perdita della proprietà del bene, e quindi, tenuto conto che il verbale di sequestro è stato notificato il 19-3-2018, il danno si è prodotto il 30-3-2018.
Quanto alla individuazione del valore del veicolo a tale data, deve trovare applicazione quell'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui, per la notevole estensione che hanno assunto nella vita quotidiana i relativi scambi, i valori di mercato degli autoveicoli usati vengono riportati in moltissime pubblicazioni di stampa a larga diffusione, di tal che possono ritenersi oggetto dell'osservazione e della percezione della collettività e, come tali, appartenenti alle cognizioni comuni e generali piuttosto che alla scienza personale del giudice il quale, perciò, in materia, può fare ricorso al notorio omettendo ogni ausilio tecnico e derogando ai principi dell'onere e della disponibilità della prova (Cass. 13056\2007).
Pertanto attingendo al notorio, nei termini sopra indicati, la valutazione del predetto autoveicolo, al 30 marzo 2018, può essere determinata, facendo riferimento, in difetto di prova contraria, ad una vettura in medie condizioni di uso, in euro 8.300,00.
Non può essere riconosciuto l'ulteriore importo di euro 330,00 che lo stesso appellante riconosce essere stato versato (anche) per la proposizione del ricorso innanzi al giudice di pace, prestazione in relazione alla quale nessuna doglianza è stata mai prospettata dal sig. . Pt_1
Come espressamente chiesto dall'appellante, all'importo riconosciuto devono essere aggiunti gli interessi legali a far tempo, sempre secondo la precisa richiesta del , dall'atto introduttivo del Pt_1
pagina 9 di 10 giudizio di primo grado.
Per le ragioni che precedono, in riforma della sentenza impugnata, va accolta la domanda proposta dall'appellante, nei termini sopra indicati, e va condannato al pagamento in Controparte_1
favore di della somma di euro 8.300,00 oltre interessi legali come sopra indicato. Parte_1
Tenuto conto dell'esito complessivo del processo, che ha visto l'accoglimento, seppure parziale della domanda proposta da , le spese processuali dei due gradi di giudizio, vanno poste a Parte_1
carico di e sono liquidate, quanto al primo grado, tenuto conto dello scaglione di Controparte_1
valore applicabile (cause da euro 5.201 ed euro 26.000) delle questioni trattate e dei parametri di cui al
DM n.147\2022, per le quattro fasi, studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, in euro 5.077,00 per compenso, oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie e rimborso contributo unificato, e quanto al presente grado di appello, tenuto conto dei detti parametri, per le tre fasi, studio, introduttiva, e decisionale, in euro 3.966,00 per compenso oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie e rimborso contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
a)in parziale accoglimento dell'appello proposto da , ed in riforma della sentenza di Parte_1
primo grado, condanna al pagamento in favore dell'appellante della somma di Controparte_1
euro 8.300,00 oltre interessi come indicato in motivazione;
b)condanna al pagamento in favore dell'appellante delle spese dei due gradi di Controparte_1
giudizio, liquidate quanto al primo grado, in euro 5.077,00 per compenso, oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie e rimborso contributo unificato, e quanto al presente grado di appello, in euro
3.966,00 per compenso, oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie e rimborso contributo unificato.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 3 gennaio 2024
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Cesira D'Anella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 839/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA PISACANE N. 1 22063 CANTU presso lo studio dell'avv. COLOMBO
GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in VIA DELL'ARTIGIANATO, 46040 MONZAMBANO presso lo studio dell'avv. BUCOLO ANDREANA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti pagina 1 di 10 APPELLATO
avente ad oggetto: Responsabilità professionale sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
Piaccia a Codesta Ill.ma Corte, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza oggi impugnata, così provveda alla riforma della stessa sentenza:
In via preliminare: accertare e dichiarare la responsabilità professionale del Dott.
[...]
(o ) Sganzerla nella fattispecie indicata in narrativa. CP_2 CP_1
Nel merito: Accertare e dichiarare che il Sig. ha subito in dipendenza Parte_1
dell'inadempimento del Dott. ) un danno pari ad € CP_2 CP_1 CP_1
(diciassettemilasessantotto/73), ovvero pari alla differente somma accertata in corso di causa. Conseguentemente, condannare il Dott. (o ) a CP_2 CP_1 CP_1
rimborsare al Sig. il predetto importo oltre alla somma di Euro 330,00 Parte_1
(trecentotrenta/00) anticipati dal Sig. al Dott. (o Parte_1 CP_2
) Sganzerla per la proposizione del ricorso innanzi al Giudice di Pace di CP_1
Como e conclusosi con la sentenza in data 22/01/19 e così per un totale di Euro
17.398,73 (diciassettemilatrecentonovantotto/73) oltre interessi legali dalla data del presente atto al saldo effettivo;
In ogni caso: con totale rifusione delle spese di lite e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio;
Per Controparte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis pagina 2 di 10 In via principale e nel merito: accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto e diritto delle richieste attoree, rigettare tutte le domande formulate nei confronti del Dott. e, CP_1
conseguentemente, ri-gettare l'appello e confermare integralmente la sentenza n.
1308/2022 del 21.12.2022 emessa dal Tribunale di Como.
Con vittoria di spese e competenze per il doppio grado di giudizio e oltre ogni successiva occorrenda al saldo effettivo in via subordinata: In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adito
Giudice dovesse ritenere sussistente la respon-sabilità professionale in capo al Dott.
, rideterminare in €. 7.000,00 (o in quella maggiore o minor somma ritenuta di CP_1
giustizia) l'importo richiesto dal Signor , ciò anche sulla base del valore effettivo Pt_1
dell'auto Fiat 500 targata EZ 715 CA al momento del trasferimento di proprietà.
Con vittoria di spese e competenze per il doppio grado di giudizio e oltre ogni successiva occorrenda al saldo effettivo
pagina 3 di 10
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 1308\2022 pubblicata il 21-12-2022, il Tribunale di Como respingeva le domande proposte da nei confronti di , dirette ad accertare una Parte_1 Controparte_1
responsabilità professionale del convenuto ed a ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, e condannava parte attrice al pagamento delle spese processuali.
Le pregresse vicende processuali possono sintetizzarsi come di seguito.
conveniva in giudizio il dott. , esponendo di avere ricevuto la Parte_1 Controparte_1
notifica da parte della Polizia Locale di Lomazzo, di un verbale di sequestro amministrativo della propria vettura Fiat 500 tg. EZ715CA, per l'assenza di copertura assicurativa, e di avere incaricato il convenuto di prestare una assistenza e consulenza in relazione alla possibilità di fare opposizione al detto verbale.
L'attore deduceva come il dott. in data 9-4-2018 avesse depositato un ricorso avverso il detto CP_1
verbale di contravvenzione al Codice della Strada, omettendo tuttavia di informare l'esponente che, secondo il disposto di cui all'art. 213 comma 2 quater del Codice della Strada, lo stesso avrebbe dovuto provvedere al ritiro del veicolo sequestrato entro 10 giorni dalla notifica dell'atto, a pena del trasferimento della proprietà del bene in capo al custode nominato, officina Lauria.
Il sig. esponeva ancora come a fronte della richiesta ricevuta dalla officina di ottenere il Pt_1 CP_4
libretto di circolazione e le chiavi dell'auto, avesse chiesto consiglio al dott. , che lo aveva CP_1
tranquillizzato circa l'impossibilità per il custode di vendere la vettura, in quanto questa era in stato di fermo e non confiscata.
Successivamente, in data 22-1-2019 il Giudice di Pace di Como aveva respinto il ricorso avverso il verbale di contestazione, e dalla ispezione effettuata presso il PRA in data 8-4-2019 era emerso che la proprietà della autovettura Fiat 500 tg. EZ715CA era stata trasferita al custode sig. . Parte_2
L'attore, assumendo come la perdita della proprietà del veicolo era dovuta esclusivamente all'inadempimento da parte del dott. , dell'obbligo di eseguire con diligenza la prestazione di CP_1
consulenza a suo carico, chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento del danno, rappresentato dal costo sostenuto per l'acquisto dell'autovettura, pari ad euro 17.063.73 e dall'importo di euro 330,00 versato al professionista come compenso.
Si costituiva in giudizio , eccependo l'incompetenza per territorio del giudice Controparte_1
adito, non potendo radicarsi la competenza del tribunale di Como quale foro del consumatore, e pagina 4 di 10 contestando il fondamento della domanda attorea, della quale si chiedeva il rigetto.
In particolare il convenuto premetteva come la propria attività professionale si sostanziasse nel fornire assistenza stragiudiziale a tutela delle persone danneggiate in seguito ad un sinistro stradale, e non nell'assistenza o nella consulenza tecnica e legale.
Quanto al rapporto con il sig. , il convenuto esponeva di avere prestato, senza alcun compenso, Pt_1
in forza del rapporto di conoscenza ed amicizia con l'attore, un'attività di rappresentanza nel giudizio innanzi al Giudice di Pace, limitatamente al deposito del ricorso, al di fuori di qualsiasi incarico professionale.
Quanto all'omessa informazione, lamentata dall'attore, circa le conseguenze del mancato ritiro del veicolo entro dieci giorni dalla notifica dell'atto, tale circostanza, oltre a non essere dimostrata, non teneva conto che nel testo del verbale notificato al sig. era testualmente riportato un avviso Pt_1
sulle conseguenze della mancata assunzione della custodia dell'automezzo entro dieci giorni dalla notifica dell'atto.
Non era pertanto credibile che l'attore non avesse chiesto delucidazioni sul predetto avviso, e che il deducente non avesse esposto le modalità per evitare la confisca del mezzo, ed infatti il convenuto assumeva di avere immediatamente spiegato al le modalità per provvedere al ritiro del veicolo, Pt_1
e, convinto che l'amico avesse seguito le sue indicazioni, gli aveva inviato la mail del 27-4-2018, supponendo che il mezzo non fosse più presso il custode.
La mancata attivazione del , nonostante le indicazioni ricevute, secondo il convenuto non poteva Pt_1
essere addebitato a negligenza del medesimo.
Il convenuto faceva anche rilevare come l'esito negativo del ricorso avverso il detto verbale di contestazione era dovuto al fatto che il giudice di pace non aveva ritenuto credibile la buona fede del
, e non a motivi riconducibili al medesimo. Pt_1
In via subordinata chiedeva di limitarsi il risarcimento al reale valore Controparte_5
commerciale della vettura al momento della confisca, pari ad euro 7.000,00, e non al prezzo di acquisto dell'automobile.
In via riconvenzionale chiedeva il pagamento della somma di euro 571,60 oltre iva a titolo di compenso per l'attività prestata.
Il tribunale, istruita la causa con la sola produzione documentale, decideva la causa nei termini sopra indicati.
Il primo giudice, respinta l'eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto, riteneva che l'incarico pagina 5 di 10 conferito a quest'ultimo dal avesse ad oggetto unicamente il giudizio di impugnazione, Pt_1
osservando come, in ogni caso, il tenore letterale del verbale di sequestro amministrativo notificato al sig. , laddove menzionava quanto previsto dall'art. 213 comma 2 quater del Codice della Strada, Pt_1
era sufficientemente chiaro e la sua comprensione non richiedeva specifiche competenze tecniche.
Secondo il primo giudice non era dimostrato il conferimento di un incarico al convenuto per una consulenza in merito a quanto scritto nel verbale di sequestro, mentre la rassicurazione inviata dallo in data 27-4-2018 era comunque successiva al decorso del termine di cui al citato art. 213 CP_5
C.d.S.
Osservava ancora il tribunale come nessuna responsabilità poteva ravvisarsi in capo allo per CP_1
l'esito negativo del giudizio di impugnazione del verbale amministrativo, attese le ragioni del rigetto esplicitate dal giudice di pace, rilevando infine come la domanda riconvenzionale era stata poi abbandonata dal convenuto.
Detta sentenza è stata impugnata da in forza di un sostanziale unico motivo di Parte_1
appello, articolato in plurime censure, con il quale si chiede l'accoglimento della domanda proposta in primo grado.
Si è costituito in giudizio parte appellata, contestando il fondamento dell'appello e chiedendone il rigetto.
Alla prima udienza del 19-9-2023, il consigliere istruttore, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., assegnava i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 19 dicembre 2023, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Entrambe le parti depositavano le memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c., e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 19-12-
20223, indicato in epigrafe, e decisa nella camera di consiglio del 3 gennaio 2024.
L'appellante assume anzitutto come il primo giudice aveva errato nell'individuare l'oggetto dell'incarico professionale conferito al dott. , che riguardava, come si evinceva dal contenuto CP_5
del mandato scritto, anche un'attività di consulenza in relazione alla violazione amministrativa contestata.
Aggiunge l'appellante come il dovere di diligenza posto a carico dello imponeva al CP_1
medesimo di fornire al mandante ogni informazione necessaria a tutelarne gli interessi, e come conseguentemente non fosse corretta l'affermazione del primo giudice, secondo cui, atteso il chiaro pagina 6 di 10 contenuto del verbale di sequestro amministrativo, non vi era alcun dovere del professionista di ricordare al cliente le conseguenze previste dalla legge nel caso di mancato ritiro del veicolo in stato di custodia.
L'appellante infine censura la valutazione compiuta dal tribunale della comunicazione di
“rassicurazione” inviata dallo il 27-4-2018, ritenuta irrilevante in quanto comunque CP_1
successiva al termine stabilito dall'art. 213 C.d.S., facendo rilevare come era evidente che l'inadempimento del professionista era precedente a tale comunicazione ed aveva prodotto i suoi effetti dannosi a prescindere dalla data della suddetta comunicazione.
L'appellante, senza farne specifico motivo di impugnazione, fa rilevare il carattere ultroneo del rilievo effettuato dal tribunale circa l'inesistenza di responsabilità dello per l'esito negativo del CP_1
ricorso in opposizione, dal momento che nessuna domanda era stata avanzata sul punto, posto che l'unico inadempimento lamentato era stato quello di non avere informato il proprio cliente dell'obbligo di provvedere al ritiro del veicolo sequestrato.
L'impugnazione è fondata, nei termini che saranno di seguito indicati.
Va osservato come l'esistenza di un mandato professionale conferito dal allo e Pt_1 CP_1
l'avvenuto pagamento del compenso di euro 330,00 sono circostanze documentate in giudizio e non più in contestazione.
A fronte delle contestazioni sollevate con la comparsa di risposta di primo grado dallo , che CP_1
aveva negato di avere ricevuto un formale incarico e di avere ricevuto un compenso, il ha Pt_1
prodotto il contratto di mandato stipulato tra le parti (doc. 10 fascicolo primo grado appellante), la fattura emessa dallo (doc. 11) ed il bonifico di pagamento della stessa, di euro 330,00 (doc. CP_1
12).
Con il detto mandato lo veniva incaricato di “seguire la pratica avente ad oggetto consulenza, CP_1
compilazione e discussione riguardo verbale di contravvenzione con contestuale sequestro..” e di
“..porre in essere tutte quelle attività che si rendono necessarie ed utili per la trattazione della pratica affidatagli..”.
Osserva la Corte come la valutazione espressa dal primo giudice, secondo cui l'incarico conferito allo aveva ad oggetto solo l'impugnazione del verbale di sequestro amministrativo del veicolo CP_1
Fiat 500 di proprietà del , per essere stato posto in circolazione privo di copertura assicurativa, Pt_1
non può essere condivisa, sia perché urta contro il tenore letterale del mandato conferito al professionista, dove è espressamente menzionata un'attività di consulenza da prestarsi in favore del pagina 7 di 10 cliente, sia in virtù dei principi in tema di adempimento di obbligazioni professionali posti dall'art. 1176 c.c., che onerano il professionista, secondo la diligenza esigibile in relazione all'attività svolta, dell'obbligo di assistere e consigliare il cliente, in relazione alla pratica affidatagli, per evitare conseguenze per lo stesso pregiudizievoli.
Né vi sono ragioni per ritenere che la regola posta dall'art. 1176 secondo comma c.c. possa essere interpretata in modo diverso, in dipendenza della possibilità per l'assistito di interpretare autonomamente il contenuto di una violazione amministrativa notificatagli.
A prescindere dal rilievo che è opinabile ritenere che l'interpretazione di un verbale di sequestro amministrativo redatto su modulo prestampato della PA e riempito con crocette ed aggiunte a mano, sia integralmente intellegibile e comprensibile da chiunque, è assorbente rilevare come il soggetto che decida di rivolgersi ad un professionista per la gestione della intera vicenda, faccia legittimo affidamento sulla gestione diligente dell'incarico da parte del medesimo.
E' lo stesso del resto a riconoscere, come si evince senza alcun margine di dubbio dalla CP_1
comparsa di risposta di primo grado, di avere assunto anche un obbligo di consulenza, laddove afferma, senza tuttavia darne prova, di avere informato il della necessità di assumere la custodia del Pt_1
veicolo entro i termini di legge.
Il tenore delle conversazioni intervenute a mezzo posta elettronica tra le parti (doc. 3 fascicolo primo grado ), confermano sia l'esistenza di un obbligo informativo da parte dello sia il suo Pt_1 CP_1
inadempimento.
In data 13 aprile 2018 il chiedeva allo spiegazioni sul fatto che l'officina avesse Pt_1 CP_1
chiesto il libretto e le chiavi dell'auto, in data 19 aprile 2018 l'odierno appellante comunicava allo che l'officina nuovamente aveva chiesto la consegna delle chiavi e del libretto della vettura, CP_1
minacciando altrimenti di rivolgersi ai carabinieri, in data 26 aprile 2018 il scriveva ancora allo Pt_1
, comunicandoci che il 23 aprile aveva consegnato chiavi e libretto all'officina , e CP_1 CP_4
manifestandogli la preoccupazione di una possibile vendita dell'auto.
A fronte di questa comunicazioni, in data 26 aprile 2018 lo testualmente rispondeva :”la CP_1
macchina è in stato di fermo e non confiscata quindi non vendono un c…”.
Dalle dette comunicazioni si evince come lo fosse consapevole del fatto che la custodia della CP_1
vettura era ancora in carico all'autofficina, manifestando una propria valutazione circa l'impossibilità di vendere la vettura del tutto errata, alla stregua del disposto dell'art. 213 comma 2 quater C.d.S. (nella formulazione allora vigente).
pagina 8 di 10 Accertato che la avvenuta perdita della proprietà, da parte dell'appellante, della proprietà del veicolo
Fiat 500 tg. EZ715CA è ascrivibile ad una negligenza professionale di , per non Controparte_1
avere informato il proprio cliente della necessità di assumere la custodia del mezzo sequestrato, ed accertata quindi la responsabilità del professionista, deve essere determinato il danno risarcibile.
L'appellante ha chiesto la condanna del professionista al pagamento della somma di euro 17.068,73 pari al prezzo pagato per l'acquisto dell'autovettura Fiat 500, concluso in data 2-5-2015 (doc. 5 fascicolo primo grado ). Pt_1
Ritiene la Corte che il danno risarcibile debba essere determinato in base all'effettivo valore del bene perduto al momento dell'evento lesivo, ed in questi termini è fondato, in linea di principio, il rilievo di parte appellante, che assume un valore dell'autovettura pari ad euro 7.000,00 sulla scorta della valutazione media di un noto portale di annunci di vetture usate.
Detta valutazione risale tuttavia al marzo 2020.
Nella fattispecie il danno si è prodotto nel momento in cui, scaduto il termine di cui all'art. 213 comma
2 quater, è maturato il presupposto per la perdita della proprietà del bene, e quindi, tenuto conto che il verbale di sequestro è stato notificato il 19-3-2018, il danno si è prodotto il 30-3-2018.
Quanto alla individuazione del valore del veicolo a tale data, deve trovare applicazione quell'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui, per la notevole estensione che hanno assunto nella vita quotidiana i relativi scambi, i valori di mercato degli autoveicoli usati vengono riportati in moltissime pubblicazioni di stampa a larga diffusione, di tal che possono ritenersi oggetto dell'osservazione e della percezione della collettività e, come tali, appartenenti alle cognizioni comuni e generali piuttosto che alla scienza personale del giudice il quale, perciò, in materia, può fare ricorso al notorio omettendo ogni ausilio tecnico e derogando ai principi dell'onere e della disponibilità della prova (Cass. 13056\2007).
Pertanto attingendo al notorio, nei termini sopra indicati, la valutazione del predetto autoveicolo, al 30 marzo 2018, può essere determinata, facendo riferimento, in difetto di prova contraria, ad una vettura in medie condizioni di uso, in euro 8.300,00.
Non può essere riconosciuto l'ulteriore importo di euro 330,00 che lo stesso appellante riconosce essere stato versato (anche) per la proposizione del ricorso innanzi al giudice di pace, prestazione in relazione alla quale nessuna doglianza è stata mai prospettata dal sig. . Pt_1
Come espressamente chiesto dall'appellante, all'importo riconosciuto devono essere aggiunti gli interessi legali a far tempo, sempre secondo la precisa richiesta del , dall'atto introduttivo del Pt_1
pagina 9 di 10 giudizio di primo grado.
Per le ragioni che precedono, in riforma della sentenza impugnata, va accolta la domanda proposta dall'appellante, nei termini sopra indicati, e va condannato al pagamento in Controparte_1
favore di della somma di euro 8.300,00 oltre interessi legali come sopra indicato. Parte_1
Tenuto conto dell'esito complessivo del processo, che ha visto l'accoglimento, seppure parziale della domanda proposta da , le spese processuali dei due gradi di giudizio, vanno poste a Parte_1
carico di e sono liquidate, quanto al primo grado, tenuto conto dello scaglione di Controparte_1
valore applicabile (cause da euro 5.201 ed euro 26.000) delle questioni trattate e dei parametri di cui al
DM n.147\2022, per le quattro fasi, studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, in euro 5.077,00 per compenso, oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie e rimborso contributo unificato, e quanto al presente grado di appello, tenuto conto dei detti parametri, per le tre fasi, studio, introduttiva, e decisionale, in euro 3.966,00 per compenso oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie e rimborso contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
a)in parziale accoglimento dell'appello proposto da , ed in riforma della sentenza di Parte_1
primo grado, condanna al pagamento in favore dell'appellante della somma di Controparte_1
euro 8.300,00 oltre interessi come indicato in motivazione;
b)condanna al pagamento in favore dell'appellante delle spese dei due gradi di Controparte_1
giudizio, liquidate quanto al primo grado, in euro 5.077,00 per compenso, oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie e rimborso contributo unificato, e quanto al presente grado di appello, in euro
3.966,00 per compenso, oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie e rimborso contributo unificato.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 3 gennaio 2024
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
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