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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 25/02/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
- SEZIONE FALLIMENTARE -
Proc. n. 11-1/2025 P.U.
Il Tribunale, riunito nelle persone dei magistrati
Dott. Giuseppe Rini Presidente
Dott.ssa Maria Margiotta Giudice
Dott.ssa Giovanna Debernardi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso per la declaratoria di apertura della liquidazione controllata depositata dal sig.
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Altavilla Milicia in via Piano Sperone n. 18/A;
Ritenuto che sussista la competenza a pronunciarsi sulla presente istanza ai sensi dell'art. 27, C.C.I.I., avendo il ricorrente il centro dei propri interessi nel circondario del Tribunale di Termini Imerese;
Ritenuto che ricorra lo stato di sovraindebitamento di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), C.C.I.I., come risultante dalla documentazione offerta in allegato al ricorso, e che sussistano i requisiti per l'ammissione alla procedura indicati all'art. 268, C.C.I.I.;
Rilevato che risulta presente la documentazione dai cui all'art. 269, C.C.I.I.;
Letta la relazione del professionista nominato dall'OCC quale gestore della crisi, Dott. Tes_1
recante una valutazione positiva sulla completezza e l'attendibilità della documentazione
[...] depositata a corredo della domanda nonché l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore (art. 269, comma 2, CCII);
Ritenuto che il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento, da definirsi come lo stato di crisi o di insolvenza di ogni tipo di debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (cfr. art. 2, comma 1, lett. c, CCII);
Rilevato che non risulta la presentazione di domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del
CCII;
Visti gli ulteriori chiarimenti depositati dal Gestore della Crisi con note depositate in data 10.2.2025, il quale ha attestato che “L'istante intende rendere disponibile l'integralità del proprio patrimonio comprendente sia i beni immobili che quelli mobili, in conformità alle disposizioni di cui alla normativa che ci occupa la quale impone l'inclusione di ogni utilità tra i cespiti liquidabili”;
Ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura previsti dagli artt.
268 e 269 CCII;
Evidenziato che l'art. 150 CCII (applicabile alla liquidazione controllata in virtù del richiamo operato dall'art. 270, comma 5) prevede il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sui beni compresi nella procedura, anche per crediti maturati durante la procedura medesima;
Rilevato che per il ruolo di liquidatore va confermato il medesimo professionista già nominato dall'OCC, il quale risulta iscritto nell'elenco dei gestori della crisi di cui al D.M. Giustizia 202/2014;
Rammentato che competono al liquidatore gli adempimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. f) e g), nonché i compiti stabiliti dagli artt. 272-275 CCII;
P. Q. M.
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata da sovraindebitamento nei confronti di
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Altavilla Milicia in via Piano Sperone n. 18/A;
nomina Giudice Delegato la dott.ssa Giovanna Debernardi;
nomina liquidatore il Dott. , che risulta in possesso dei requisiti di cui all'art. 270, Tes_1
C.C.I.I., con l'incarico di svolgere tutti i compiti di cui agli artt. 272 e ss., C.C.I.I., onerando lo stesso a:
1) a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione, rendendo contestualmente la dichiarazione di cui all'art. 35.1 D.Lgs. 159/2011;
2) a curare l'inserimento della presente sentenza, con esclusione dei dati sensibili, sul sito internet del Tribunale di Termini Imerese e, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
3) a curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
4) a notificare la sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
5) ad aggiornare l'elenco dei creditori entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza;
6) a completare l'inventario dei beni del debitore ed a redigere un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata;
7) a procedere alle operazioni di formazione del passivo previste dall'art. 273 C.C.I.I.;
8) a riferire per iscritto ogni sei mesi al giudice delegato in ordine all'esecuzione del programma di liquidazione (con la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è oggetto di valutazione ai fini della liquidazione del compenso);
ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché́ dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, C.C.I.I.; dispone che, ai sensi dell'art. 150 C.C.I.I., dalla data di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la procedura, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione;
dispone che, qualora non vi abbia ancora provveduto, il Liquidatore dia notizia all'Agente della riscossione e agli Ufficio fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale degli istanti;
ordina al debitore di consegnare o rilasciare al Liquidatore tutti i beni facenti parte del patrimonio oggetto della liquidazione;
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 18/02/2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice est.
Dott.ssa Giovanna Debernardi