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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/09/2025, n. 1975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1975 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza del 10 settembre 2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 2300/2024
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Natale Parte_1 C.F._1
Cardile, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Cammaroto
RESISTENTE
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 26 aprile 2024, esponeva: Parte_1
- di aver presentato, in data 21 febbraio 2018, domanda volta a ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, con esito negativo e di avere, pertanto, proposto ricorso dinanzi a codesto Tribunale;
- con decreto di omologa del 4 febbraio 2021, veniva accertata la sussistenza del requisito sanitario utile per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza dall'ottobre 2019;
- all'esito della visita espletata in seguito alla domanda di conferma veniva rigettata la domanda;
- in data 1 dicembre 2022 aveva proposto ricorso amministrativo, senza esito;
- aveva presentato ricorso ex art. 445 bis c.p.c., dinanzi a codesto Tribunale ed iscritto al n. 1912/2023 R.G., per l'accertamento del requisito sanitario utile alla prestazione richiesta e, disposta ctu medico legale, il consulente nominato aveva escluso la sussistenza del requisito sanitario;
- aveva depositato dichiarazione di dissenso.
Contestava le conclusioni del ctu, rilevando che il consulente non aveva osservato il termine di trenta giorni previsto per il deposito di eventuali note da parte delle parti costituite avverso le risultanze della consulenza.
Lamentava, pertanto, l'irregolarità della procedura e la lesione del diritto di difesa.
Rilevava, inoltre, che il ctu aveva errato nella valutazione delle gravi patologie da cui ella era affetta, le quali, sebbene in parte riconosciute, erano state dallo stesso sottovalutate.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato che possedeva i requisiti sanitari sottesi al diritto al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità dalla data della revoca e che, conseguentemente, l' venisse condannato al pagamento della relativa CP_1 prestazione.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità del ricorso rilevandone CP_1 la genericità.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- L'udienza del 10 settembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
4.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierna ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito per ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità (giudizio iscritto al RG n. 1912/2023, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, escludeva la sussistenza del requisito sanitario richiesto e parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità dalla data di revoca.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente, è stato disposto il richiamo del ctu nominato nel procedimento per atp.
Al riguardo, va rilevato che il ctu nominato nel procedimento per atp ha ritenuto la ricorrente affetta da “Spondilodiscoartrosi cervico-lombare con episodi di lombosciatalgia e cervicobrachialgia a moderato deficit funzionale;
ipertensione arteriosa;
broncopatia infiammatorio irritativa in donna colecistectomizzata di anni 59 di professione: impiegata presso un sindacato” ed ha concluso escludendo la sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno ordinario invalidità.
In seguito al disposto richiamo nel presente procedimento il ctu ha ritenuto la ricorrente affetta da: “Scoliosi dx-convessa con rettilineizzazione della lordosi lombare e sacro acuto;
spondiloartrosi diffusa e discopatia degli spazi intersomatici L3/L4/L5 con episodi di lombosciatalgia e cervicobrachialgia ad incidenza funzionale. Cardiopatia ipertensiva
(2a Classe Nyha). Broncopatia cronica ostruttiva. Esiti di pancreatite acuta. Sindrome del tunnel carpale bilaterale (> a dx). Esiti di pregressa colecistectomia.”.
Il ctu ha osservato che la ricorrente “è portatrice di malattie che riguardano diversi organi ed apparati. Con i riscontri specialistici espletati a supporto dell'invocato riconoscimento assistenziale, si è delineato il quadro patologico da cui l'attrice è affetta
e che coinvolge ed inficia la piena integrità di diversi distretti, come su accennato, quali quello osteoarticolare, digerente, respiratorio, cardiocircolatorio” rilevando che “In considerazione di quanto esposto, nel caso in esame, si sono evidenziate alterazioni di natura morfo-strutturale o funzionale da dare limitazione allo svolgimento dell'abituale lavoro dell'assicurata.”. Il ctu in particolare ha affermato che “in seguito ad un approfondito vaglio di ulteriori accertamenti sanitari già espletati ed alle note integrative fatte pervenire dal patrocinante attorio, così come anche disposto dal Giudice adito, è scaturita
l'opportunità di effettuare una revisione critica dell'intero quadro diagnostico evidenziato sul soggetto in esame, inducendoci a rimodulare le conclusioni precedentemente espresse in ambito di A.T.P., permettendoci quindi, in ultima analisi, di esprimere un giudizio finale più consono al reale quadro patologico da cui la periziata è affetta.” .
Il ctu ha, pertanto, concluso ritenendo che le patologie sofferte dalla ricorrente “hanno raggiunto a nostro avviso, una percentuale di invalidità tale per cui riducono a meno di
1/3 la capacità di lavoro della periziata secondo l'Art.1 Legge 12/6/1984 n.222 a decorrere da DICEMBRE 2023 (Dicembre Duemilaventitre).”.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
5.- In ragione di quanto esposto, si dichiara si trova nelle condizioni sanitarie Parte_1 utili al conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità da dicembre 2023, come previsto dal ctu.
6.- .Va rilevato che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente, “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio- economici” (Cass. Civ., sez. Lav, 24 ottobre 2018 n. 27010).
La natura di mero accertamento del presente giudizio, preclude, dunque, ogni ulteriore indagine e impedisce la pronuncia di condanna dell' al pagamento della prestazione. CP_1
7.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del riconoscimento del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza successiva alla data di deposito del ricorso per atp, ma antecedente alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, le spese del procedimento per atp vengono interamente compensate tra le parti mentre le spese del presente giudizio vengono compensate per due terzi e la restante parte viene posta a carico dell' e liquidata in CP_1 dispositivo ex DM 10 marzo 2014, n. 55, applicando i minimi previsti tenuto conto della semplicità della controversia;
le spese di ctu, separatamente liquidate, vengono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie utili al conseguimento Parte_1 dell'assegno ordinario di invalidità da dicembre 2023;
b) compensa tra le parti le spese del procedimento per atp;
c) condanna l' al pagamento di un terzo delle spese giudiziali del presente CP_1 procedimento liquidate nella somma di € 1545,5, oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario, e dichiara compensata la restante quota;
c) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 11 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza del 10 settembre 2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 2300/2024
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Natale Parte_1 C.F._1
Cardile, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Cammaroto
RESISTENTE
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 26 aprile 2024, esponeva: Parte_1
- di aver presentato, in data 21 febbraio 2018, domanda volta a ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, con esito negativo e di avere, pertanto, proposto ricorso dinanzi a codesto Tribunale;
- con decreto di omologa del 4 febbraio 2021, veniva accertata la sussistenza del requisito sanitario utile per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza dall'ottobre 2019;
- all'esito della visita espletata in seguito alla domanda di conferma veniva rigettata la domanda;
- in data 1 dicembre 2022 aveva proposto ricorso amministrativo, senza esito;
- aveva presentato ricorso ex art. 445 bis c.p.c., dinanzi a codesto Tribunale ed iscritto al n. 1912/2023 R.G., per l'accertamento del requisito sanitario utile alla prestazione richiesta e, disposta ctu medico legale, il consulente nominato aveva escluso la sussistenza del requisito sanitario;
- aveva depositato dichiarazione di dissenso.
Contestava le conclusioni del ctu, rilevando che il consulente non aveva osservato il termine di trenta giorni previsto per il deposito di eventuali note da parte delle parti costituite avverso le risultanze della consulenza.
Lamentava, pertanto, l'irregolarità della procedura e la lesione del diritto di difesa.
Rilevava, inoltre, che il ctu aveva errato nella valutazione delle gravi patologie da cui ella era affetta, le quali, sebbene in parte riconosciute, erano state dallo stesso sottovalutate.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato che possedeva i requisiti sanitari sottesi al diritto al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità dalla data della revoca e che, conseguentemente, l' venisse condannato al pagamento della relativa CP_1 prestazione.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità del ricorso rilevandone CP_1 la genericità.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- L'udienza del 10 settembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
4.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierna ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito per ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità (giudizio iscritto al RG n. 1912/2023, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, escludeva la sussistenza del requisito sanitario richiesto e parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità dalla data di revoca.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente, è stato disposto il richiamo del ctu nominato nel procedimento per atp.
Al riguardo, va rilevato che il ctu nominato nel procedimento per atp ha ritenuto la ricorrente affetta da “Spondilodiscoartrosi cervico-lombare con episodi di lombosciatalgia e cervicobrachialgia a moderato deficit funzionale;
ipertensione arteriosa;
broncopatia infiammatorio irritativa in donna colecistectomizzata di anni 59 di professione: impiegata presso un sindacato” ed ha concluso escludendo la sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno ordinario invalidità.
In seguito al disposto richiamo nel presente procedimento il ctu ha ritenuto la ricorrente affetta da: “Scoliosi dx-convessa con rettilineizzazione della lordosi lombare e sacro acuto;
spondiloartrosi diffusa e discopatia degli spazi intersomatici L3/L4/L5 con episodi di lombosciatalgia e cervicobrachialgia ad incidenza funzionale. Cardiopatia ipertensiva
(2a Classe Nyha). Broncopatia cronica ostruttiva. Esiti di pancreatite acuta. Sindrome del tunnel carpale bilaterale (> a dx). Esiti di pregressa colecistectomia.”.
Il ctu ha osservato che la ricorrente “è portatrice di malattie che riguardano diversi organi ed apparati. Con i riscontri specialistici espletati a supporto dell'invocato riconoscimento assistenziale, si è delineato il quadro patologico da cui l'attrice è affetta
e che coinvolge ed inficia la piena integrità di diversi distretti, come su accennato, quali quello osteoarticolare, digerente, respiratorio, cardiocircolatorio” rilevando che “In considerazione di quanto esposto, nel caso in esame, si sono evidenziate alterazioni di natura morfo-strutturale o funzionale da dare limitazione allo svolgimento dell'abituale lavoro dell'assicurata.”. Il ctu in particolare ha affermato che “in seguito ad un approfondito vaglio di ulteriori accertamenti sanitari già espletati ed alle note integrative fatte pervenire dal patrocinante attorio, così come anche disposto dal Giudice adito, è scaturita
l'opportunità di effettuare una revisione critica dell'intero quadro diagnostico evidenziato sul soggetto in esame, inducendoci a rimodulare le conclusioni precedentemente espresse in ambito di A.T.P., permettendoci quindi, in ultima analisi, di esprimere un giudizio finale più consono al reale quadro patologico da cui la periziata è affetta.” .
Il ctu ha, pertanto, concluso ritenendo che le patologie sofferte dalla ricorrente “hanno raggiunto a nostro avviso, una percentuale di invalidità tale per cui riducono a meno di
1/3 la capacità di lavoro della periziata secondo l'Art.1 Legge 12/6/1984 n.222 a decorrere da DICEMBRE 2023 (Dicembre Duemilaventitre).”.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
5.- In ragione di quanto esposto, si dichiara si trova nelle condizioni sanitarie Parte_1 utili al conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità da dicembre 2023, come previsto dal ctu.
6.- .Va rilevato che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente, “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio- economici” (Cass. Civ., sez. Lav, 24 ottobre 2018 n. 27010).
La natura di mero accertamento del presente giudizio, preclude, dunque, ogni ulteriore indagine e impedisce la pronuncia di condanna dell' al pagamento della prestazione. CP_1
7.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del riconoscimento del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza successiva alla data di deposito del ricorso per atp, ma antecedente alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, le spese del procedimento per atp vengono interamente compensate tra le parti mentre le spese del presente giudizio vengono compensate per due terzi e la restante parte viene posta a carico dell' e liquidata in CP_1 dispositivo ex DM 10 marzo 2014, n. 55, applicando i minimi previsti tenuto conto della semplicità della controversia;
le spese di ctu, separatamente liquidate, vengono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie utili al conseguimento Parte_1 dell'assegno ordinario di invalidità da dicembre 2023;
b) compensa tra le parti le spese del procedimento per atp;
c) condanna l' al pagamento di un terzo delle spese giudiziali del presente CP_1 procedimento liquidate nella somma di € 1545,5, oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario, e dichiara compensata la restante quota;
c) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 11 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga