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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 11/04/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 204/2018 in materia di Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052
c.c.
T R A
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Gela via San Alfredo n.1, rappresentata e difesa dall' Avv. GRECO CRISTOFORO parte attrice
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede corrente CP_1 CP_2
in Gela nella Via Cicerone, 108, Codice Fiscale P.iva , rappresentata e P.IVA_1 P.IVA_2
difesa dall'avv. BELLANTI IVAN ANGELO parte convenuta e contro nata a [...] il [...], ivi residente nella Via Europa n. 92, Controparte_3
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. DI BENEDETTO ANTONELLA C.F._2
SERENA
Parte convenuta -terza chiamata in causa
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio la Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore al fine di vedere accertata e dichiarata la CP_1 responsabilità della convenuta in merito all'incidente verificatosi in Gela in data 13.02.17, alle ore
18,30 circa. L'attrice assume che nelle suddette circostanze di luogo e di tempo, percorrendo la rampa di accesso del centro wellness sito in Gela nella Via Cicerone, 40 gestito dalla , scivolava a CP_1 terra sbattendo violentemente l'osso sacro.
L'attrice adduce che la caduta si sarebbe potuta evitare qualora lo scivolo fosse stato provvisto di apposito corrimano e di strisce antiscivolo oltre che di apposite segnalazioni che avvisassero gli utenti del potenziale pericolo.
L'attrice adduce che a seguito della caduta e su indicazioni della stessa convenuta, si sottoponeva a screening posturologico presso un osteopata che consigliava un consulto medico specialistico.
Viene documentato che l'attrice ha eseguito ulteriori accertamenti strumentali sulla scorta dei quali si duole di aver riportato danni permanenti nella misura del 3% oltre inabilità temporanea assoluta e parziale in una al danno morale patito in conseguenza dell'evento e alle spese mediche sostenute per la guarigione. In seno al conclusum dell'atto introduttivo del giudizio avanza richiesta risarcitoria per complessivi €. 9.163,86 o la diversa accertanda somma oltre interessi e rivalutazione.
Si è costituita in giudizio la convenuta eccependo il difetto di legittimazione passiva CP_1
atteso che la convenuta non è proprietaria della rampa su cui è avvenuta la caduta e si avanza richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di terzo nei confronti di Unipol Sai Assicurazioni compagnia con la quale la convenuta ha stipulato una polizza a copertura degli infortuni all'interno dei locali della palestra.
Si eccepisce inoltre la nullità dell'atto di citazione per genericità dello stesso stante la mancanza di ogni e qualunque indicazione delle norme che si vorrebbero violate ai fini dell'addebito in capo alla convenuta.
All'udienza di comparizione, la causa veniva trattata dall'odierno giudice unico stante la riassegnazione del fascicolo per avvenuto trasferimento del precedente istruttore del procedimento.
Venivano concessi i termini ex art. 183 6 comma c.p.c. e con ordinanza emessa in data 10.12.2019 veniva disposta la chiamata in causa della precedente legale rappresentante della convenuta
[...]
sig.ra . CP_1 CP_3
La causa è stata istruita con le prove ritenute rilevanti ai fini dell'accertamento dell'an.
E' stata disposta CT medico legale per l'accertamento dei danni fisici lamentati dall'attrice.
All'udienza appositamente fissata le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e il procedimento è stato assegnato in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*** *** ***
In via preliminare sull'eccepito difetto di legittimazione passiva della convenuta CP_1
L'eccezione è fondata. Al riguardo si osserva:
Come obiettivamente emergente dall'atto di citazione, la fattispecie prospettata da parte attrice rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per cose in custodia, fattispecie con riferimento alla quale, il Tribunale ritiene di aderire al consolidato orientamento della Corte di Cassazione che individua nella norma un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo (vedi Ordinanza 25 settembre - 4 ottobre 2013, n. 22684). Pertanto, non assume rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno. Da ciò deriva l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, cioè,
l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. n. 858/2008; 8005/2010;
5910/11).
Il caso fortuito cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. deve comunque intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. 19 febbraio 2008 n.4279).
Deve ribadirsi - infatti - che nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
(Cass. 19 febbraio 2008 n. 4279, cit.; v. anche Cass. n. 21727/2012).
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante proprio nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa (ad esempio scoppio di una caldaia, frana, ecc.), ma richiede che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica ed inerte. Scaturisce in questi casi la necessità di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, e ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode (Cass. n.
2660/2013).
In ragione di tali peculiarità, l'insidia stradale corrisponde a un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente soggettiva imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto, pericolo che deve essere accertato in concreto, spettando alla parte dare la prova circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della sua domanda, così come previsti dall'articolo 2051 c.c., è cioè che ricorra, e sia stato provato dal danneggiato, il nesso materiale tra la res che taluno abbia in custodia e il danno da essa arrecato.
Se la prova del caso fortuito che consente l'esonero da responsabilità risarcitoria incombe infatti al custode, essa tuttavia presuppone che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa stessa (C. Cass. 3 febbraio 2015, 1896).
E invero, l'affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia non legittima il danneggiato a considerare assolto l'onere della prova gravante a suo carico dimostrando di essere caduto su un'anomalia, qualunque essa sia e senza alcuna indagine sulle caratteristiche dell'insidia lamentata, poiché è invece suo specifico dovere dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno in ragione dell'intrinseca pericolosità della res che si assume lesiva.
Premessi i consolidati princìpi de quibus si ritiene che, nel caso di specie, non sia stata data la prova che la convenuta rivestiva la qualità di custode della rampa di accesso su cui è avvenuta CP_1
la caduta all'epoca del verificarsi dell'evento lesivo.
Ed invero, in assenza di qualunque argomentazione documentale contraria, la suddetta rampa costituisce parte comune dell'edificio condominiale utilizzata dai condòmini per accedere ai garage auto.
Il suddetto manufatto ben può rientrare nelle previsioni di cui all'art. 1117 c.c. articolo sostituito dalla Legge n. 220/2012 , norma cardine per l'individuazione del c.d. "patrimonio condominiale comune".
Con la ridefinizione dell'art. 1117 del codice civile il Legislatore ha inteso ampliare il novero dei beni comuni;
tuttavia delle cose, degli impianti e dei servizi comuni la norma, anche nella nuova formulazione, si da un'elencazione non tassativa, ricorrendosi ad un criterio unitario di classificazione meramente esemplificativo.
La norma pone infatti una presunzione di comproprietà dei beni. Tale presunzione può essere vinta da un titolo contrario, avente forma scritta, la cui esistenza deve essere dedotta e dimostrata affinché si possa imputare una qualsiasi responsabilità da custodia a singoli soggetti che vantino o la proprietà esclusiva del bene o il godimento della res a diverso titolo. Nell'articolo in questione le parti comuni sono suddivise in tre sottocategorie:
• le parti comuni solitamente qualificate come necessarie, in quanto elementi indispensabili
«per l'esistenza stessa del fabbricato e, quindi, per l'esistenza dei piani o delle porzioni di piano appartenenti in proprietà esclusiva agli altri partecipanti» (Cass., 29 maggio 1995, n.
6036). Vengono altresì denominate beni comuni necessari, parti comuni interne o parti strutturali (suolo, muri, fondazioni, facciate, pilastri portanti, tetti, ecc.); • le parti strumentali all'utilizzo del condominio, o beni comuni di pertinenza (locali per la portineria, lavanderia, stenditoi, ecc.), destinate a consentire una migliore e più intensa utilizzazione del condominio stesso;
• le opere e gli impianti accessori, i quali, pur non costituendo un'unità con l'edificio e da questo differenziandosene, sono comunque destinati all'uso e al godimento dei condomini
(ascensori, fognature, pozzi, impianti per l'acqua, per il gas, ecc.).
Ai beni appena indicati vanno poi aggiunte le parti accessorie eventuali, ossia tutte quelle parti che appartengono all'immobile condominiale, ma non compaiono nell'elencazione dell'art 1117 c.c.: esse partecipano al regime di condominialità purché siano destinate all'uso o al godimento di tutti i condomini (spiazzi, rampe d'accesso, portici, marciapiedi, spazi verdi, ecc.).
Nulla questio quindi circa la natura condominiale della rampa di accesso.
Orbene, nel caso di specie, parte attrice avrebbe dovuto indirizzare la vocatio in ius nei confronti del in persona del suo amministratore pro tempore che, a sua volta, avrebbe potuto addurre CP_4
ed eccepire a propria difesa, al fine di superare la presunzione di condominialità, una diversa legittimazione passiva nella presente azione di accertamento e condanna.
Invero, l'Amministratore del Condominio, come previsto dall'art. 1131, 2 co., c.c., “può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio”. Sotto questo profilo la consolidata giurisprudenza di legittimità ha precisato che “il secondo comma dell'art. 1131 c.c., nel prevedere la legittimazione passiva dell'amministratore in ordine ad ogni lite avente ad oggetto interessi comuni dei condomini (senza distinzione tra azioni di accertamento ed azioni costitutive o di condanna), deroga alla disciplina valida per le altre ipotesi di pluralità di soggetti passivi, soccorrendo così, all'esigenza di rendere più agevole ai terzi la chiamata in giudizio del
, senza necessità di promuovere il litisconsorzio passivo nei confronti di tutti i CP_4
condòmini” - Cass. civ., sentenza n. 1485 del 1996 (conf. Cass. n. 1552 del 26.01.2000, Cass. n.
8139 del 28.04.2004, Cass. n. n. 19460 del 06.10.2005, Cass. n. 16901 del 04.10.2012).
Nel caso di specie, invece, parte attrice si è limitata all'imputazione della custodia della res alla convenuta unicamente sulla scorta dell'apparenza costituita per un verso dall'utilizzo di CP_1
fatto della rampa per accedere ai locali della palestra (da parte della stessa attrice e degli altri utenti) oltre che dall'apposizione di cartellonistica indicante la via di accesso alla palestra per mezzo della rampa.
Tali circostanze non sono idonee ad attribuire alla convenuta la disponibilità giuridica e materiale della rampa di accesso con conseguente obbligo di custodia sulla res.
Per come sopra evidenziato, manca agli atti di causa un titolo contrario, avente forma scritta, che possa superare la presunzione di condominialità del bene. Come ha recentemente stabilito la giurisprudenza di legittimità (Cass., 1° luglio 2024, n. 18031), per escludere la presunzione di condominialità occorre non solo che il regolamento redatto dall'originario costruttore del fabbricato estrometta un bene, astrattamente riconducibile all'interno dell'art. 1117 c.c., dalla comunione dal regolamento, ma anche che tale clausola sia stata trascritta nei registri pubblici ovvero recepita nei singoli atti d'acquisto, non potendo altrimenti costituire valido "titolo" in grado di vincere la presunzione de qua.
In ogni caso, volendo brevemente affrontare nel merito la questione, la circostanza che la rampa causatrice della caduta fosse l'unica modalità di accesso alla palestra risulta smentita dall'ulteriore corredo fotografico prodotto dalla parte terza chiamata in allegato alla comparsa di costituzione in giudizio.
Dalle foto può notarsi che in via Licata n. 40, al di là del cancelletto esterno all'immobile condominiale, vi è un portoncino d'ingresso con accanto un'insegna indicate il nominativo dell'associazione convenuta con la scritta “entrata”.
Conseguentemente, l'attrice, quale tesserata dell'associazione, quindi frequentatrice abituale dei locali della palestra, non poteva non sapere dell'esistenza di un ingresso alternativo e “principale” per l'accesso ai locali;
così come era consapevole che la rampa di accesso, sebbene di fatto utilizzata per accedere alla palestra, era un mero passo carrabile (dalla stessa, peraltro, così definito in seno ai propri atti difensivi). Conseguentemente, l'attrice ha consapevolmente accettato il rischio di una probabile caduta, così come in effetti concretizzatasi, utilizzando un bene non idoneo alla percorrenza pedonale.
Le specifiche circostanze emerse dall'istruttoria rendono equa la compensazione integrale delle spese tra le parti in causa.
Le spese di CTU restano invece definitivamente a carico di parte attrice come da separato decreto di liquidazione.
P Q M
Il tribunale di Gela quale giudice unico nella persona del giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca così decide: dichiara il difetto di legittimazione passiva in capo alla convenuta e alla parte terza chiamata.
Compensa integralmente le spese di lite
Gela 11.4.2025
Il Giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 204/2018 in materia di Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052
c.c.
T R A
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Gela via San Alfredo n.1, rappresentata e difesa dall' Avv. GRECO CRISTOFORO parte attrice
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede corrente CP_1 CP_2
in Gela nella Via Cicerone, 108, Codice Fiscale P.iva , rappresentata e P.IVA_1 P.IVA_2
difesa dall'avv. BELLANTI IVAN ANGELO parte convenuta e contro nata a [...] il [...], ivi residente nella Via Europa n. 92, Controparte_3
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. DI BENEDETTO ANTONELLA C.F._2
SERENA
Parte convenuta -terza chiamata in causa
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio la Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore al fine di vedere accertata e dichiarata la CP_1 responsabilità della convenuta in merito all'incidente verificatosi in Gela in data 13.02.17, alle ore
18,30 circa. L'attrice assume che nelle suddette circostanze di luogo e di tempo, percorrendo la rampa di accesso del centro wellness sito in Gela nella Via Cicerone, 40 gestito dalla , scivolava a CP_1 terra sbattendo violentemente l'osso sacro.
L'attrice adduce che la caduta si sarebbe potuta evitare qualora lo scivolo fosse stato provvisto di apposito corrimano e di strisce antiscivolo oltre che di apposite segnalazioni che avvisassero gli utenti del potenziale pericolo.
L'attrice adduce che a seguito della caduta e su indicazioni della stessa convenuta, si sottoponeva a screening posturologico presso un osteopata che consigliava un consulto medico specialistico.
Viene documentato che l'attrice ha eseguito ulteriori accertamenti strumentali sulla scorta dei quali si duole di aver riportato danni permanenti nella misura del 3% oltre inabilità temporanea assoluta e parziale in una al danno morale patito in conseguenza dell'evento e alle spese mediche sostenute per la guarigione. In seno al conclusum dell'atto introduttivo del giudizio avanza richiesta risarcitoria per complessivi €. 9.163,86 o la diversa accertanda somma oltre interessi e rivalutazione.
Si è costituita in giudizio la convenuta eccependo il difetto di legittimazione passiva CP_1
atteso che la convenuta non è proprietaria della rampa su cui è avvenuta la caduta e si avanza richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di terzo nei confronti di Unipol Sai Assicurazioni compagnia con la quale la convenuta ha stipulato una polizza a copertura degli infortuni all'interno dei locali della palestra.
Si eccepisce inoltre la nullità dell'atto di citazione per genericità dello stesso stante la mancanza di ogni e qualunque indicazione delle norme che si vorrebbero violate ai fini dell'addebito in capo alla convenuta.
All'udienza di comparizione, la causa veniva trattata dall'odierno giudice unico stante la riassegnazione del fascicolo per avvenuto trasferimento del precedente istruttore del procedimento.
Venivano concessi i termini ex art. 183 6 comma c.p.c. e con ordinanza emessa in data 10.12.2019 veniva disposta la chiamata in causa della precedente legale rappresentante della convenuta
[...]
sig.ra . CP_1 CP_3
La causa è stata istruita con le prove ritenute rilevanti ai fini dell'accertamento dell'an.
E' stata disposta CT medico legale per l'accertamento dei danni fisici lamentati dall'attrice.
All'udienza appositamente fissata le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e il procedimento è stato assegnato in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*** *** ***
In via preliminare sull'eccepito difetto di legittimazione passiva della convenuta CP_1
L'eccezione è fondata. Al riguardo si osserva:
Come obiettivamente emergente dall'atto di citazione, la fattispecie prospettata da parte attrice rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per cose in custodia, fattispecie con riferimento alla quale, il Tribunale ritiene di aderire al consolidato orientamento della Corte di Cassazione che individua nella norma un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo (vedi Ordinanza 25 settembre - 4 ottobre 2013, n. 22684). Pertanto, non assume rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno. Da ciò deriva l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, cioè,
l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. n. 858/2008; 8005/2010;
5910/11).
Il caso fortuito cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. deve comunque intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. 19 febbraio 2008 n.4279).
Deve ribadirsi - infatti - che nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
(Cass. 19 febbraio 2008 n. 4279, cit.; v. anche Cass. n. 21727/2012).
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante proprio nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa (ad esempio scoppio di una caldaia, frana, ecc.), ma richiede che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica ed inerte. Scaturisce in questi casi la necessità di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, e ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode (Cass. n.
2660/2013).
In ragione di tali peculiarità, l'insidia stradale corrisponde a un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente soggettiva imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto, pericolo che deve essere accertato in concreto, spettando alla parte dare la prova circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della sua domanda, così come previsti dall'articolo 2051 c.c., è cioè che ricorra, e sia stato provato dal danneggiato, il nesso materiale tra la res che taluno abbia in custodia e il danno da essa arrecato.
Se la prova del caso fortuito che consente l'esonero da responsabilità risarcitoria incombe infatti al custode, essa tuttavia presuppone che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa stessa (C. Cass. 3 febbraio 2015, 1896).
E invero, l'affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia non legittima il danneggiato a considerare assolto l'onere della prova gravante a suo carico dimostrando di essere caduto su un'anomalia, qualunque essa sia e senza alcuna indagine sulle caratteristiche dell'insidia lamentata, poiché è invece suo specifico dovere dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno in ragione dell'intrinseca pericolosità della res che si assume lesiva.
Premessi i consolidati princìpi de quibus si ritiene che, nel caso di specie, non sia stata data la prova che la convenuta rivestiva la qualità di custode della rampa di accesso su cui è avvenuta CP_1
la caduta all'epoca del verificarsi dell'evento lesivo.
Ed invero, in assenza di qualunque argomentazione documentale contraria, la suddetta rampa costituisce parte comune dell'edificio condominiale utilizzata dai condòmini per accedere ai garage auto.
Il suddetto manufatto ben può rientrare nelle previsioni di cui all'art. 1117 c.c. articolo sostituito dalla Legge n. 220/2012 , norma cardine per l'individuazione del c.d. "patrimonio condominiale comune".
Con la ridefinizione dell'art. 1117 del codice civile il Legislatore ha inteso ampliare il novero dei beni comuni;
tuttavia delle cose, degli impianti e dei servizi comuni la norma, anche nella nuova formulazione, si da un'elencazione non tassativa, ricorrendosi ad un criterio unitario di classificazione meramente esemplificativo.
La norma pone infatti una presunzione di comproprietà dei beni. Tale presunzione può essere vinta da un titolo contrario, avente forma scritta, la cui esistenza deve essere dedotta e dimostrata affinché si possa imputare una qualsiasi responsabilità da custodia a singoli soggetti che vantino o la proprietà esclusiva del bene o il godimento della res a diverso titolo. Nell'articolo in questione le parti comuni sono suddivise in tre sottocategorie:
• le parti comuni solitamente qualificate come necessarie, in quanto elementi indispensabili
«per l'esistenza stessa del fabbricato e, quindi, per l'esistenza dei piani o delle porzioni di piano appartenenti in proprietà esclusiva agli altri partecipanti» (Cass., 29 maggio 1995, n.
6036). Vengono altresì denominate beni comuni necessari, parti comuni interne o parti strutturali (suolo, muri, fondazioni, facciate, pilastri portanti, tetti, ecc.); • le parti strumentali all'utilizzo del condominio, o beni comuni di pertinenza (locali per la portineria, lavanderia, stenditoi, ecc.), destinate a consentire una migliore e più intensa utilizzazione del condominio stesso;
• le opere e gli impianti accessori, i quali, pur non costituendo un'unità con l'edificio e da questo differenziandosene, sono comunque destinati all'uso e al godimento dei condomini
(ascensori, fognature, pozzi, impianti per l'acqua, per il gas, ecc.).
Ai beni appena indicati vanno poi aggiunte le parti accessorie eventuali, ossia tutte quelle parti che appartengono all'immobile condominiale, ma non compaiono nell'elencazione dell'art 1117 c.c.: esse partecipano al regime di condominialità purché siano destinate all'uso o al godimento di tutti i condomini (spiazzi, rampe d'accesso, portici, marciapiedi, spazi verdi, ecc.).
Nulla questio quindi circa la natura condominiale della rampa di accesso.
Orbene, nel caso di specie, parte attrice avrebbe dovuto indirizzare la vocatio in ius nei confronti del in persona del suo amministratore pro tempore che, a sua volta, avrebbe potuto addurre CP_4
ed eccepire a propria difesa, al fine di superare la presunzione di condominialità, una diversa legittimazione passiva nella presente azione di accertamento e condanna.
Invero, l'Amministratore del Condominio, come previsto dall'art. 1131, 2 co., c.c., “può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio”. Sotto questo profilo la consolidata giurisprudenza di legittimità ha precisato che “il secondo comma dell'art. 1131 c.c., nel prevedere la legittimazione passiva dell'amministratore in ordine ad ogni lite avente ad oggetto interessi comuni dei condomini (senza distinzione tra azioni di accertamento ed azioni costitutive o di condanna), deroga alla disciplina valida per le altre ipotesi di pluralità di soggetti passivi, soccorrendo così, all'esigenza di rendere più agevole ai terzi la chiamata in giudizio del
, senza necessità di promuovere il litisconsorzio passivo nei confronti di tutti i CP_4
condòmini” - Cass. civ., sentenza n. 1485 del 1996 (conf. Cass. n. 1552 del 26.01.2000, Cass. n.
8139 del 28.04.2004, Cass. n. n. 19460 del 06.10.2005, Cass. n. 16901 del 04.10.2012).
Nel caso di specie, invece, parte attrice si è limitata all'imputazione della custodia della res alla convenuta unicamente sulla scorta dell'apparenza costituita per un verso dall'utilizzo di CP_1
fatto della rampa per accedere ai locali della palestra (da parte della stessa attrice e degli altri utenti) oltre che dall'apposizione di cartellonistica indicante la via di accesso alla palestra per mezzo della rampa.
Tali circostanze non sono idonee ad attribuire alla convenuta la disponibilità giuridica e materiale della rampa di accesso con conseguente obbligo di custodia sulla res.
Per come sopra evidenziato, manca agli atti di causa un titolo contrario, avente forma scritta, che possa superare la presunzione di condominialità del bene. Come ha recentemente stabilito la giurisprudenza di legittimità (Cass., 1° luglio 2024, n. 18031), per escludere la presunzione di condominialità occorre non solo che il regolamento redatto dall'originario costruttore del fabbricato estrometta un bene, astrattamente riconducibile all'interno dell'art. 1117 c.c., dalla comunione dal regolamento, ma anche che tale clausola sia stata trascritta nei registri pubblici ovvero recepita nei singoli atti d'acquisto, non potendo altrimenti costituire valido "titolo" in grado di vincere la presunzione de qua.
In ogni caso, volendo brevemente affrontare nel merito la questione, la circostanza che la rampa causatrice della caduta fosse l'unica modalità di accesso alla palestra risulta smentita dall'ulteriore corredo fotografico prodotto dalla parte terza chiamata in allegato alla comparsa di costituzione in giudizio.
Dalle foto può notarsi che in via Licata n. 40, al di là del cancelletto esterno all'immobile condominiale, vi è un portoncino d'ingresso con accanto un'insegna indicate il nominativo dell'associazione convenuta con la scritta “entrata”.
Conseguentemente, l'attrice, quale tesserata dell'associazione, quindi frequentatrice abituale dei locali della palestra, non poteva non sapere dell'esistenza di un ingresso alternativo e “principale” per l'accesso ai locali;
così come era consapevole che la rampa di accesso, sebbene di fatto utilizzata per accedere alla palestra, era un mero passo carrabile (dalla stessa, peraltro, così definito in seno ai propri atti difensivi). Conseguentemente, l'attrice ha consapevolmente accettato il rischio di una probabile caduta, così come in effetti concretizzatasi, utilizzando un bene non idoneo alla percorrenza pedonale.
Le specifiche circostanze emerse dall'istruttoria rendono equa la compensazione integrale delle spese tra le parti in causa.
Le spese di CTU restano invece definitivamente a carico di parte attrice come da separato decreto di liquidazione.
P Q M
Il tribunale di Gela quale giudice unico nella persona del giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca così decide: dichiara il difetto di legittimazione passiva in capo alla convenuta e alla parte terza chiamata.
Compensa integralmente le spese di lite
Gela 11.4.2025
Il Giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca