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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/04/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TARANTO SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele Gallucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3945 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra c.f. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. Carmine Lattarulo (indirizzo pec
, con domicilio in Taranto alla via Puglie, n. 102, Email_1 presso lo studio del difensore Avv. Carmine Lattarulo parte appellante CONTRO c.f. , con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Antonio Miro (indirizzo pec
, con domicilio in Taranto al corso Due Email_2
Mari, n. 33, presso lo studio del difensore Avv. Antonio Miro parte appellata
OGGETTO: Diritto di accesso agli atti ex art. 146 C.d.A. – appello sulla regolamentazione delle spese di lite.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'esito della scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. delle ore 00.01 del 09.01.2025, le parti hanno depositato note di trattazione scritta con le quali hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO 1) Sullo svolgimento dei due gradi di lite. evocava in giudizio l'impresa assicurativa Parte_1 [...]
( nel prosieguo) dinanzi al Giudice di Pace di Controparte_1 CP_1
Taranto, esponendo:
che in data 25.8.2018, mentre stava camminando a piedi nel centro abitato di Ginosa, veniva investita dal veicolo Peugeot tg. TA483352,
Tribunale di Taranto
assicurato da di proprietà di e dallo CP_1 Controparte_2 stesso nella specie condotto;
che a causa di tale investimento pedonale, aveva subito un danno risarcibile con la complessiva somma di € 5.000,00;
che sul posto era intervenuta la Polizia Municipale di Ginosa, che aveva redatto il rapporto del sinistro;
che dopo aver inviato la richiesta di risarcimento danni all'impresa convenuta, era stata sottoposta a visita medico-legale dal medico fiduciario designato da quest'ultima;
che con lettera del 02.7.2019, le aveva comunicato di aver CP_1 accertato le seguenti lesioni: IP 0%; ITP 75% 10 giorni;
ITP 50% 20 giorni;
ITP 25% 20 giorni;
e che inoltre le spettava il rimborso delle spese mediche per un importo pari a € 1.553,20;
che con lettera del 08.7.2019, la predetta impresa assicurativa aveva comunicato che sulla scorta di tali accertamenti, era stato emesso un assegno bancario del complessivo importo di € 3.300,00;
che, ricevuto tale assegno, con nota del 29.7.2019, regolarmente inviata a aveva formulato richiesta di accesso agli atti ai CP_1 sensi dell'art. 146 C.d.A., richiedendo la trasmissione della documentazione inerente tutto il procedimento di constatazione, valutazione e liquidazione del danno;
che non avendo la convenuta dato riscontro a tale richiesta, si era vista costretta a procedere in giudizio con la notifica dell'atto di citazione. Sulla scorta di tali premesse, chiedeva la condanna di alla CP_1 trasmissione a mezzo pec di tutta la documentazione relativa al procedimento di constatazione, valutazione e liquidazione del danno, e segnatamente, all'invio della perizia sul veicolo del responsabile, della perizia medico legale, della denuncia del responsabile, del rapporto delle autorità intervenute e delle dichiarazioni testimoniali;
il tutto oltre condanna della società convenuta al pagamento di una somma di € 200,00 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione della sentenza a far data dalla pubblicazione della stessa, ed al pagamento delle spese di lite.
costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda. CP_1
Esponeva segnatamente:
che già prima del ricevimento della richiesta di accesso agli atti, con lettera del 08.7.2019, senza eccepire la corresponsabilità dell'attrice nella causazione dell'evento lesivo, aveva comunicato alla stessa con chiarezza le voci di danno liquidate, riportandole in modo analitico ed allegando la perizia medica eseguita dal suo
Tribunale di Taranto
fiduciario;
che sebbene tale missiva fosse completamente esaustiva nel rappresentare il pieno accoglimento della richiesta risarcitoria e la quantificazione del danno, con istanza del 29.7.2019, senza alcun valido motivo, l'attrice aveva avanzato richiesta di accesso agli atti;
che tale richiesta era finalizzata alla trasmissione di documentazione già trasmessa (perizia medica a firma del suo fiduciario), di documentazione non in suo possesso (rapporto redatto dalle forze dell'ordine) e di ulteriori documenti relativi all'accertamento della responsabilità del conducente del veicolo assicurato, fatto non in contestazione, in quanto la danneggiata era già stata risarcita dell'intero danno subito;
che con nota del 27.8.2019 aveva comunque dato riscontro alla richiesta di accesso agli atti, inviando all'attrice tutta la documentazione in suo possesso e specificando nuovamente la base di calcolo relativa all'offerta effettuata;
che con comunicazione inviata a mezzo pec in data 30.8.2019, per cautela difensiva, aveva reiterato l'invio di tale documentazione ed il contenuto della precedente nota;
che con nota del 18.9.2019 aveva anche trasmesso a mezzo pec all'attrice la copia del rapporto della Polizia Municipale, documento inizialmente non in suo possesso ed acquisito a sue spese nelle more del procedimento, pur non essendone obbligata;
che, quindi, l'attrice per ben tre volte prima dell'iscrizione della causa a ruolo, era stata messa nelle condizioni di verificare ogni dettaglio della procedura;
che, pertanto, la domanda doveva essere rigettata, essendo venuto meno l'interesse ad agire dell'attrice;
che in subordine, doveva essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto tutta la documentazione in suo possesso relativa al sinistro era stata già trasmessa all'attrice. Concludeva in prima battuta per il rigetto della domanda, ed in subordine, per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere;
in entrambi i casi, chiedeva la condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite. Con l'impugnata sentenza, il Giudice di Pace dichiarava la cessazione della materia del contendere e, tenuto conto della questione trattata e del comportamento tenuto dalle parti in corso di causa, ravvisava giusti motivi per disporre la
Tribunale di Taranto
condanna della società convenuta al solo rimborso del contributo unificato. Avverso tale pronuncia ha promosso appello Parte_1 censurando la sentenza nella sola parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite. Con l'unico motivo d'appello lamenta violazione dell'art. 92 c.p.c. per aver il primo giudice erroneamente disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti. Deduce in particolare:
che la società appellata aveva evaso la richiesta di accesso agli atti solo dopo la notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 23.8.2019;
che con la comunicazione a mezzo pec ricevuta il 28.8.2019, aveva trasmesso solo la lettera datata 27.8.2019 senza CP_1 alcun allegato documentale;
che con la comunicazione a mezzo pec ricevuta il 18.9.2019, la predetta appellata le aveva inviato copia del rapporto delle forze dell'ordine;
che solo in concomitanza della prima udienza di comparizione dinanzi al Giudice di Pace, l'appellata aveva depositato in giudizio la denuncia di sinistro a firma di , Controparte_2 la perizia medico-legale ed il foglio di calcolo dell'offerta effettuata;
che l'adempimento della società appellata era stato tardivo e parziale;
che, pertanto, a fronte della pronuncia di cessazione della materia del contendere, il giudice di prime cure avrebbe dovuto condannare l'appellata al pagamento delle spese di lite. Si è costituita in giudizio l'impresa appellata, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza gravata. Espone segnatamente:
che aveva correttamente adempiuto, quanto meno nel corso del giudizio di primo grado, alla richiesta di accesso agli atti promossa dall'appellante;
che la pronuncia di cessazione della materia del contendere giustificava la compensazione delle spese di lite prevista dal giudice di prime cure;
che il primo giudice aveva correttamente basato il suo convincimento sulla particolarità della questione trattata e sul comportamento tenuto dalle parti;
Tribunale di Taranto
che con riferimento a tale condotta serbata dalle parti, doveva darsi rilievo alle circostanze che sin dalla nota dell'08/07/2019, la compagnia: aveva fornito la documentazione saliente in suo possesso (ctp medica); aveva analiticamente indicato le voci di danno liquidate;
aveva reso pienamente comprensibile l'offerta effettuata limitatamente alle sole voci di danno indicate (con evidente esclusione di qualsivoglia ulteriore danno, ad es. non patrimoniale); aveva chiaramente escluso l'applicazione di qualunque eventuale corresponsabilità;
che pur avendo già fornito ogni elemento utile a chiarire l'offerta risarcitoria, sempre nella fase stragiudiziale, con le successive comunicazioni del 27.8.2019, del 30.8.2019 e del 18.9.2019, aveva inviato all'appellante la restante documentazione in suo possesso;
che, in subordine, a tutto voler concedere, in favore dell'appellante vanno riconosciute le spese del giudizio di primo grado per la sola fase introduttiva, con applicazione dei parametri minimi.
2) Sul motivo d'appello. L'appello è fondato e va accolto per le ragioni che seguono. Com'è noto, l'art. 92 c.p.c., così come novellato dal d.l. n. 132/2014, ha previsto che il giudice possa disporre la compensazione delle spese di lite solo se vi è soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità delle questioni trattate, o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77/2018, ha poi dichiarato la parziale illegittimità del secondo comma dell'art. 92 c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese di lite tra le parti, parzialmente o per intero, oltre che nei casi di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, anche qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. Ragioni il cui fondamento, secondo la richiamata decisione dei giudici delle leggi, deve ravvisarsi “nel sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti”. Sempre in tale ambito, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che le
“gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione della sentenza ed in presenza delle quali il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e comunque devono essere, appunto, indicate specificamente e non possono essere espresse con una formula generica, in quanto inidonea a consentire il necessario controllo
Tribunale di Taranto
(Cass. civ. Ord. 21-12-2020, n. 29211). Vi è poi da rilevare che nello specifico caso di pronuncia di cessazione della materia del contendere, qual è quello in esame, il giudice, in assenza di validi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, è tenuto a decidere sulla regolamentazione di tali spese in base al principio della soccombenza virtuale;
ed in forza di tale principio, il giudice provvede sulle spese valutando il fondamento della domanda al fine di stabilire se, qualora non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere, essa avrebbe trovato accoglimento o sarebbe stata rigettata. Sul punto la Suprema Corte ha recentemente osservato che la cessazione della materia del contendere, che sopravviene nel corso del processo, non esonera il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in mancanza di istanza di parte, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, sui quali il giudicante deve adeguatamente motivare, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale;
orbene, in tema di spese giudiziali, le gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla peculiarità della materia del contendere (Cass. Civ. n. 17256/2023). Ciò posto, trasponendo tali principi al caso di specie, la condanna al pagamento del solo contributo unificato, disposta dal giudice di prime cure, non è condivisibile. Il primo giudice ha basato il suo convincimento sull'erronea sussistenza di giusti motivi ravvisati nella particolarità della questione trattata e nel comportamento tenuto dalle parti in corso di causa.
Il riferimento alla particolarità della questione trattata appare una mera formula di stile non idonea a supportare tale scelta decisoria. L'oggetto del contendere consiste nel diritto di accesso agli atti previsto dall'art. 146 C.d.A., materia che non può rientrare nella casistica delle assolute novità delle questioni trattate prevista dall'art. 92 c.p.c.. Va anche escluso che la condotta tenuta dall'appellata possa costituire fondamento della pronuncia di compensazione delle spese di lite: nel caso di specie, per effetto del passaggio in giudicato dei restanti capi di tale sentenza non impugnati, deve ritenersi definitivamente acclarato che ha CP_1 evaso la richiesta di accesso agli atti solo dopo la notifica dell'atto di citazione, trasmettendo all'appellante la documentazione in suo possesso con comunicazioni pec del 28.8.2019; pertanto, la condotta assunta dall'appellata non può costituire valido motivo per la compensazione delle spese di lite.
Tribunale di Taranto
Non sono poi ravvisabili né le restanti ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c., né gravi ed ulteriori motivi con cui fondare una pronuncia di compensazione delle spese di lite. Pertanto, la sentenza impugnata è errata, in quanto il giudice di prime cure avrebbe dovuto decidere sulla regolamentazione delle spese processuali applicando il principio di soccombenza virtuale. In base a tale principio, si ritiene che la domanda promossa da
[...] avrebbe verosimilmente trovato accoglimento. Parte_1
Giova premettere sul punto che ai sensi dell'art. 146 C.d.A. (d. lgs. n. 209/2005), le imprese assicurative sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardino. Tale diritto di accesso non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti ed è invece sospeso in pendenza di controversia giudiziaria. L'art. 2 del D.M. n. 191/2008, che disciplina l'accesso agli atti previsto dall'art. 146 del d.lgs. 209/2005, prevede che tale diritto ha ad oggetto i documenti presenti nel fascicolo dell'assicurazione (“sono soggette all'accesso tutte le tipologie di atti, inerenti i procedimenti di cui al comma 1, contenuti nel fascicolo di sinistro...”), il cui contenuto non è fisso e determinabile (come si desume dall'impiego della dizione “ivi inclusi”, che lascia trasparire il carattere esemplificativo e non tassativo dell'elenco), dipendendo anche dalle scelte adottate dalla compagnia assicurativa in fase di istruttoria di una richiesta risarcitoria, con la conseguenza che spetta al richiedente dimostrare l'esistenza del documento di cui viene tempestivamente negata la presenza all'interno del predetto fascicolo.
L'art. 4 del predetto D.M. specifica che nell'istanza di accesso, esercitabile solo per iscritto, occorre indicare gli estremi dell'atto oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, facendo riferimento all'interesse personale e concreto del soggetto interessato;
e che in mancanza di tali elementi, il richiedente è comunque tenuto a specificare i dati e le informazioni oggetto della richiesta in modo da consentire all'impresa l'individuazione degli atti in cui siano eventualmente contenuti. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni dalla data di ricezione, comunica al richiedente l'eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta di accesso, indicando gli elementi non corretti o mancanti;
in tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della richiesta corretta (art. 4, comma 6 del D.M.) Ai sensi degli artt.
5-6 del medesimo D.M., fatta salva l'ipotesi di incompleta
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e/o irregolare richiesta di accesso agli atti di cui al predetto art. 4, comma 6, l'impresa assicurativa è tenuta ad accogliere la richiesta od a motivarne il diniego entro il termine di 15 giorni. Il termine di giorni sessanta, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di accesso, è, poi, previsto dall'art. 5, comma 4, del d.m. n. 191 del 2008 per la conclusione del procedimento;
tale termine è comprensivo non solo della tempistica dell'atto di accoglimento dell'istanza, ma anche del periodo di tempo indicato alla parte richiedente per prendere visione dei documenti ed eventualmente estrarne copia. Tanto premesso, valutando in via prognostica la domanda promossa dall'appellante nel primo grado di lite, si ritiene che la stessa avrebbe trovato accoglimento. Ed invero, nel caso di specie, deve ritenersi che l'appellata ha adempiuto tardivamente all'istanza di accesso agli atti promossa dall'appellante: pur avendo ricevuto la relativa richiesta a mezzo lettera raccomandata a/r in data 07.8.2019 (doc. 8 del fascicolo di parte appellante del primo grado), così come definitivamente accertato dalla pronuncia gravata, coperta da giudicato nei restanti capi non impugnati, la compagnia assicurativa ha inviato la documentazione in suo possesso solo con comunicazione pec del 28.8.2019, ossia dopo la notifica dell'atto di citazione del 23.8.2019, e ben oltre il termine di 15 giorni decorrente previsto dal ricevimento dell'istanza. Pertanto, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, in riforma dell'impugnata sentenza, le spese del primo grado di lite vanno interamente poste a carico dell'appellata nella misura liquidata in dispositivo (parametri dello scaglione 1.101,00 – 5.200,00 del D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda dichiarato dall'appellante nel giudizio di primo grado e del definitivo radicamento della controversia dinanzi al Giudice di Pace di Taranto determinato dall'assenza di un'eccezione di incompetenza da parte dell'appellata; valori minimi di tale scaglione, tenuto conto della lieve difficoltà della controversia e della pronuncia di cessazione della materia del contendere); il tutto con distrazione in favore del difensore di parte appellante, dichiaratosi anticipatario nei suoi atti difensivi di parte.
3) Sulle spese del presente grado d'appello. Le spese del presente grado d'appello seguono anch'esse la soccombenza;
pertanto, parte appellata va condannata al pagamento delle spese liquidate in dispositivo in applicazione dei valori minimi del predetto scaglione del D.M. n. 55/2014, tenuto conto anche in tal caso dell'incontestata dichiarazione di valore formulata dall'appellante nell'atto di citazione introduttivo del giudizio
Tribunale di Taranto
di primo grado, della lieve difficoltà della controversia e della pronunciata cessazione della materia del contendere;
il tutto con distrazione in favore del difensore di parte appellante, dichiaratosi anticipatario nei suoi atti difensivi di parte. Dalla liquidazione delle spese va esclusa la voce relativa alla fase istruttoria, in quanto sostanzialmente assente, atteso che, nel corso della prima udienza, le parti, che non hanno avanzato alcuna richiesta istruttoria, si sono riportate ai propri scritti difensivi, e il processo e poi proseguito con un susseguirsi di meri rinvii finalizzati all'acquisizione del fascicolo di primo grado e alla fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni1.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
accoglie l'appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna al pagamento delle spese del primo grado di Controparte_1 lite, che si liquidano in € 671,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cap, come per legge, il tutto con distrazione in favore del difensore dell'appellante;
per l'effetto, condanna al pagamento delle Controparte_1 spese del presente grado d'appello, che si liquidano in € 174,00 per esborsi esenti ed in € 852,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cap, come per legge, il tutto con distrazione in favore del difensore dell'appellante. Così deciso in Taranto, in data 01/04/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del
Tribunale di Taranto
combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile , sez. III , 16/04/2021 , n. 10206 “In tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014 , l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall' art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali.”
, con domicilio in Taranto alla via Puglie, n. 102, Email_1 presso lo studio del difensore Avv. Carmine Lattarulo parte appellante CONTRO c.f. , con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Antonio Miro (indirizzo pec
, con domicilio in Taranto al corso Due Email_2
Mari, n. 33, presso lo studio del difensore Avv. Antonio Miro parte appellata
OGGETTO: Diritto di accesso agli atti ex art. 146 C.d.A. – appello sulla regolamentazione delle spese di lite.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'esito della scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. delle ore 00.01 del 09.01.2025, le parti hanno depositato note di trattazione scritta con le quali hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO 1) Sullo svolgimento dei due gradi di lite. evocava in giudizio l'impresa assicurativa Parte_1 [...]
( nel prosieguo) dinanzi al Giudice di Pace di Controparte_1 CP_1
Taranto, esponendo:
che in data 25.8.2018, mentre stava camminando a piedi nel centro abitato di Ginosa, veniva investita dal veicolo Peugeot tg. TA483352,
Tribunale di Taranto
assicurato da di proprietà di e dallo CP_1 Controparte_2 stesso nella specie condotto;
che a causa di tale investimento pedonale, aveva subito un danno risarcibile con la complessiva somma di € 5.000,00;
che sul posto era intervenuta la Polizia Municipale di Ginosa, che aveva redatto il rapporto del sinistro;
che dopo aver inviato la richiesta di risarcimento danni all'impresa convenuta, era stata sottoposta a visita medico-legale dal medico fiduciario designato da quest'ultima;
che con lettera del 02.7.2019, le aveva comunicato di aver CP_1 accertato le seguenti lesioni: IP 0%; ITP 75% 10 giorni;
ITP 50% 20 giorni;
ITP 25% 20 giorni;
e che inoltre le spettava il rimborso delle spese mediche per un importo pari a € 1.553,20;
che con lettera del 08.7.2019, la predetta impresa assicurativa aveva comunicato che sulla scorta di tali accertamenti, era stato emesso un assegno bancario del complessivo importo di € 3.300,00;
che, ricevuto tale assegno, con nota del 29.7.2019, regolarmente inviata a aveva formulato richiesta di accesso agli atti ai CP_1 sensi dell'art. 146 C.d.A., richiedendo la trasmissione della documentazione inerente tutto il procedimento di constatazione, valutazione e liquidazione del danno;
che non avendo la convenuta dato riscontro a tale richiesta, si era vista costretta a procedere in giudizio con la notifica dell'atto di citazione. Sulla scorta di tali premesse, chiedeva la condanna di alla CP_1 trasmissione a mezzo pec di tutta la documentazione relativa al procedimento di constatazione, valutazione e liquidazione del danno, e segnatamente, all'invio della perizia sul veicolo del responsabile, della perizia medico legale, della denuncia del responsabile, del rapporto delle autorità intervenute e delle dichiarazioni testimoniali;
il tutto oltre condanna della società convenuta al pagamento di una somma di € 200,00 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione della sentenza a far data dalla pubblicazione della stessa, ed al pagamento delle spese di lite.
costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda. CP_1
Esponeva segnatamente:
che già prima del ricevimento della richiesta di accesso agli atti, con lettera del 08.7.2019, senza eccepire la corresponsabilità dell'attrice nella causazione dell'evento lesivo, aveva comunicato alla stessa con chiarezza le voci di danno liquidate, riportandole in modo analitico ed allegando la perizia medica eseguita dal suo
Tribunale di Taranto
fiduciario;
che sebbene tale missiva fosse completamente esaustiva nel rappresentare il pieno accoglimento della richiesta risarcitoria e la quantificazione del danno, con istanza del 29.7.2019, senza alcun valido motivo, l'attrice aveva avanzato richiesta di accesso agli atti;
che tale richiesta era finalizzata alla trasmissione di documentazione già trasmessa (perizia medica a firma del suo fiduciario), di documentazione non in suo possesso (rapporto redatto dalle forze dell'ordine) e di ulteriori documenti relativi all'accertamento della responsabilità del conducente del veicolo assicurato, fatto non in contestazione, in quanto la danneggiata era già stata risarcita dell'intero danno subito;
che con nota del 27.8.2019 aveva comunque dato riscontro alla richiesta di accesso agli atti, inviando all'attrice tutta la documentazione in suo possesso e specificando nuovamente la base di calcolo relativa all'offerta effettuata;
che con comunicazione inviata a mezzo pec in data 30.8.2019, per cautela difensiva, aveva reiterato l'invio di tale documentazione ed il contenuto della precedente nota;
che con nota del 18.9.2019 aveva anche trasmesso a mezzo pec all'attrice la copia del rapporto della Polizia Municipale, documento inizialmente non in suo possesso ed acquisito a sue spese nelle more del procedimento, pur non essendone obbligata;
che, quindi, l'attrice per ben tre volte prima dell'iscrizione della causa a ruolo, era stata messa nelle condizioni di verificare ogni dettaglio della procedura;
che, pertanto, la domanda doveva essere rigettata, essendo venuto meno l'interesse ad agire dell'attrice;
che in subordine, doveva essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto tutta la documentazione in suo possesso relativa al sinistro era stata già trasmessa all'attrice. Concludeva in prima battuta per il rigetto della domanda, ed in subordine, per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere;
in entrambi i casi, chiedeva la condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite. Con l'impugnata sentenza, il Giudice di Pace dichiarava la cessazione della materia del contendere e, tenuto conto della questione trattata e del comportamento tenuto dalle parti in corso di causa, ravvisava giusti motivi per disporre la
Tribunale di Taranto
condanna della società convenuta al solo rimborso del contributo unificato. Avverso tale pronuncia ha promosso appello Parte_1 censurando la sentenza nella sola parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite. Con l'unico motivo d'appello lamenta violazione dell'art. 92 c.p.c. per aver il primo giudice erroneamente disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti. Deduce in particolare:
che la società appellata aveva evaso la richiesta di accesso agli atti solo dopo la notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 23.8.2019;
che con la comunicazione a mezzo pec ricevuta il 28.8.2019, aveva trasmesso solo la lettera datata 27.8.2019 senza CP_1 alcun allegato documentale;
che con la comunicazione a mezzo pec ricevuta il 18.9.2019, la predetta appellata le aveva inviato copia del rapporto delle forze dell'ordine;
che solo in concomitanza della prima udienza di comparizione dinanzi al Giudice di Pace, l'appellata aveva depositato in giudizio la denuncia di sinistro a firma di , Controparte_2 la perizia medico-legale ed il foglio di calcolo dell'offerta effettuata;
che l'adempimento della società appellata era stato tardivo e parziale;
che, pertanto, a fronte della pronuncia di cessazione della materia del contendere, il giudice di prime cure avrebbe dovuto condannare l'appellata al pagamento delle spese di lite. Si è costituita in giudizio l'impresa appellata, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza gravata. Espone segnatamente:
che aveva correttamente adempiuto, quanto meno nel corso del giudizio di primo grado, alla richiesta di accesso agli atti promossa dall'appellante;
che la pronuncia di cessazione della materia del contendere giustificava la compensazione delle spese di lite prevista dal giudice di prime cure;
che il primo giudice aveva correttamente basato il suo convincimento sulla particolarità della questione trattata e sul comportamento tenuto dalle parti;
Tribunale di Taranto
che con riferimento a tale condotta serbata dalle parti, doveva darsi rilievo alle circostanze che sin dalla nota dell'08/07/2019, la compagnia: aveva fornito la documentazione saliente in suo possesso (ctp medica); aveva analiticamente indicato le voci di danno liquidate;
aveva reso pienamente comprensibile l'offerta effettuata limitatamente alle sole voci di danno indicate (con evidente esclusione di qualsivoglia ulteriore danno, ad es. non patrimoniale); aveva chiaramente escluso l'applicazione di qualunque eventuale corresponsabilità;
che pur avendo già fornito ogni elemento utile a chiarire l'offerta risarcitoria, sempre nella fase stragiudiziale, con le successive comunicazioni del 27.8.2019, del 30.8.2019 e del 18.9.2019, aveva inviato all'appellante la restante documentazione in suo possesso;
che, in subordine, a tutto voler concedere, in favore dell'appellante vanno riconosciute le spese del giudizio di primo grado per la sola fase introduttiva, con applicazione dei parametri minimi.
2) Sul motivo d'appello. L'appello è fondato e va accolto per le ragioni che seguono. Com'è noto, l'art. 92 c.p.c., così come novellato dal d.l. n. 132/2014, ha previsto che il giudice possa disporre la compensazione delle spese di lite solo se vi è soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità delle questioni trattate, o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77/2018, ha poi dichiarato la parziale illegittimità del secondo comma dell'art. 92 c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese di lite tra le parti, parzialmente o per intero, oltre che nei casi di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, anche qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. Ragioni il cui fondamento, secondo la richiamata decisione dei giudici delle leggi, deve ravvisarsi “nel sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti”. Sempre in tale ambito, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che le
“gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione della sentenza ed in presenza delle quali il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e comunque devono essere, appunto, indicate specificamente e non possono essere espresse con una formula generica, in quanto inidonea a consentire il necessario controllo
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(Cass. civ. Ord. 21-12-2020, n. 29211). Vi è poi da rilevare che nello specifico caso di pronuncia di cessazione della materia del contendere, qual è quello in esame, il giudice, in assenza di validi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, è tenuto a decidere sulla regolamentazione di tali spese in base al principio della soccombenza virtuale;
ed in forza di tale principio, il giudice provvede sulle spese valutando il fondamento della domanda al fine di stabilire se, qualora non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere, essa avrebbe trovato accoglimento o sarebbe stata rigettata. Sul punto la Suprema Corte ha recentemente osservato che la cessazione della materia del contendere, che sopravviene nel corso del processo, non esonera il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in mancanza di istanza di parte, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, sui quali il giudicante deve adeguatamente motivare, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale;
orbene, in tema di spese giudiziali, le gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla peculiarità della materia del contendere (Cass. Civ. n. 17256/2023). Ciò posto, trasponendo tali principi al caso di specie, la condanna al pagamento del solo contributo unificato, disposta dal giudice di prime cure, non è condivisibile. Il primo giudice ha basato il suo convincimento sull'erronea sussistenza di giusti motivi ravvisati nella particolarità della questione trattata e nel comportamento tenuto dalle parti in corso di causa.
Il riferimento alla particolarità della questione trattata appare una mera formula di stile non idonea a supportare tale scelta decisoria. L'oggetto del contendere consiste nel diritto di accesso agli atti previsto dall'art. 146 C.d.A., materia che non può rientrare nella casistica delle assolute novità delle questioni trattate prevista dall'art. 92 c.p.c.. Va anche escluso che la condotta tenuta dall'appellata possa costituire fondamento della pronuncia di compensazione delle spese di lite: nel caso di specie, per effetto del passaggio in giudicato dei restanti capi di tale sentenza non impugnati, deve ritenersi definitivamente acclarato che ha CP_1 evaso la richiesta di accesso agli atti solo dopo la notifica dell'atto di citazione, trasmettendo all'appellante la documentazione in suo possesso con comunicazioni pec del 28.8.2019; pertanto, la condotta assunta dall'appellata non può costituire valido motivo per la compensazione delle spese di lite.
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Non sono poi ravvisabili né le restanti ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c., né gravi ed ulteriori motivi con cui fondare una pronuncia di compensazione delle spese di lite. Pertanto, la sentenza impugnata è errata, in quanto il giudice di prime cure avrebbe dovuto decidere sulla regolamentazione delle spese processuali applicando il principio di soccombenza virtuale. In base a tale principio, si ritiene che la domanda promossa da
[...] avrebbe verosimilmente trovato accoglimento. Parte_1
Giova premettere sul punto che ai sensi dell'art. 146 C.d.A. (d. lgs. n. 209/2005), le imprese assicurative sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardino. Tale diritto di accesso non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti ed è invece sospeso in pendenza di controversia giudiziaria. L'art. 2 del D.M. n. 191/2008, che disciplina l'accesso agli atti previsto dall'art. 146 del d.lgs. 209/2005, prevede che tale diritto ha ad oggetto i documenti presenti nel fascicolo dell'assicurazione (“sono soggette all'accesso tutte le tipologie di atti, inerenti i procedimenti di cui al comma 1, contenuti nel fascicolo di sinistro...”), il cui contenuto non è fisso e determinabile (come si desume dall'impiego della dizione “ivi inclusi”, che lascia trasparire il carattere esemplificativo e non tassativo dell'elenco), dipendendo anche dalle scelte adottate dalla compagnia assicurativa in fase di istruttoria di una richiesta risarcitoria, con la conseguenza che spetta al richiedente dimostrare l'esistenza del documento di cui viene tempestivamente negata la presenza all'interno del predetto fascicolo.
L'art. 4 del predetto D.M. specifica che nell'istanza di accesso, esercitabile solo per iscritto, occorre indicare gli estremi dell'atto oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, facendo riferimento all'interesse personale e concreto del soggetto interessato;
e che in mancanza di tali elementi, il richiedente è comunque tenuto a specificare i dati e le informazioni oggetto della richiesta in modo da consentire all'impresa l'individuazione degli atti in cui siano eventualmente contenuti. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni dalla data di ricezione, comunica al richiedente l'eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta di accesso, indicando gli elementi non corretti o mancanti;
in tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della richiesta corretta (art. 4, comma 6 del D.M.) Ai sensi degli artt.
5-6 del medesimo D.M., fatta salva l'ipotesi di incompleta
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e/o irregolare richiesta di accesso agli atti di cui al predetto art. 4, comma 6, l'impresa assicurativa è tenuta ad accogliere la richiesta od a motivarne il diniego entro il termine di 15 giorni. Il termine di giorni sessanta, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di accesso, è, poi, previsto dall'art. 5, comma 4, del d.m. n. 191 del 2008 per la conclusione del procedimento;
tale termine è comprensivo non solo della tempistica dell'atto di accoglimento dell'istanza, ma anche del periodo di tempo indicato alla parte richiedente per prendere visione dei documenti ed eventualmente estrarne copia. Tanto premesso, valutando in via prognostica la domanda promossa dall'appellante nel primo grado di lite, si ritiene che la stessa avrebbe trovato accoglimento. Ed invero, nel caso di specie, deve ritenersi che l'appellata ha adempiuto tardivamente all'istanza di accesso agli atti promossa dall'appellante: pur avendo ricevuto la relativa richiesta a mezzo lettera raccomandata a/r in data 07.8.2019 (doc. 8 del fascicolo di parte appellante del primo grado), così come definitivamente accertato dalla pronuncia gravata, coperta da giudicato nei restanti capi non impugnati, la compagnia assicurativa ha inviato la documentazione in suo possesso solo con comunicazione pec del 28.8.2019, ossia dopo la notifica dell'atto di citazione del 23.8.2019, e ben oltre il termine di 15 giorni decorrente previsto dal ricevimento dell'istanza. Pertanto, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, in riforma dell'impugnata sentenza, le spese del primo grado di lite vanno interamente poste a carico dell'appellata nella misura liquidata in dispositivo (parametri dello scaglione 1.101,00 – 5.200,00 del D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda dichiarato dall'appellante nel giudizio di primo grado e del definitivo radicamento della controversia dinanzi al Giudice di Pace di Taranto determinato dall'assenza di un'eccezione di incompetenza da parte dell'appellata; valori minimi di tale scaglione, tenuto conto della lieve difficoltà della controversia e della pronuncia di cessazione della materia del contendere); il tutto con distrazione in favore del difensore di parte appellante, dichiaratosi anticipatario nei suoi atti difensivi di parte.
3) Sulle spese del presente grado d'appello. Le spese del presente grado d'appello seguono anch'esse la soccombenza;
pertanto, parte appellata va condannata al pagamento delle spese liquidate in dispositivo in applicazione dei valori minimi del predetto scaglione del D.M. n. 55/2014, tenuto conto anche in tal caso dell'incontestata dichiarazione di valore formulata dall'appellante nell'atto di citazione introduttivo del giudizio
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di primo grado, della lieve difficoltà della controversia e della pronunciata cessazione della materia del contendere;
il tutto con distrazione in favore del difensore di parte appellante, dichiaratosi anticipatario nei suoi atti difensivi di parte. Dalla liquidazione delle spese va esclusa la voce relativa alla fase istruttoria, in quanto sostanzialmente assente, atteso che, nel corso della prima udienza, le parti, che non hanno avanzato alcuna richiesta istruttoria, si sono riportate ai propri scritti difensivi, e il processo e poi proseguito con un susseguirsi di meri rinvii finalizzati all'acquisizione del fascicolo di primo grado e alla fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni1.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
accoglie l'appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna al pagamento delle spese del primo grado di Controparte_1 lite, che si liquidano in € 671,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cap, come per legge, il tutto con distrazione in favore del difensore dell'appellante;
per l'effetto, condanna al pagamento delle Controparte_1 spese del presente grado d'appello, che si liquidano in € 174,00 per esborsi esenti ed in € 852,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cap, come per legge, il tutto con distrazione in favore del difensore dell'appellante. Così deciso in Taranto, in data 01/04/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del
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combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile , sez. III , 16/04/2021 , n. 10206 “In tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014 , l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall' art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali.”