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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 29/10/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 902/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio IA RE Presidente relatore dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 902/2025 promossa con ricorso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Verderio, Via Fiume Adda numero 3/A, con il patrocinio dell'avv. MARTINI FEDERICA,
ricorrente;
contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...], CP_1 C.F._2
Via Fiume Adda nr. 3/A, con il patrocinio dell'avv. MARSICO CLAUDIA,
resistente;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“pronunciare la separazione personale dei coniugi (matrimonio celebrato il 16.06.2001 a Merate, trascritto nel Registro degli atti di matrimoni Anno 2001, n. 16, Parte II, Serie A], in separazione dei beni,), autorizzandoli a vivere separati;
Dichiarare che i figli nata a [...] il [...] e , nato a [...]_2
Merate il 23.03.2006, sono entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti e, pertanto, nessun contributo al mantenimento è dovuto nei confronti degli stessi;
porre a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore della moglie dell'importo di Pt_1
€ 400,00 mensili, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat da versarsi il 10 di ogni mese con bonifico sul conto della moglie a partire dal mese di novembre, dando atto che per il mese di ottobre il sig. pagherà l'ultima rata del mutuo della casa. Pt_1
Le parti rinunciano alle ulteriori originarie domande.
Spese interamente compensate.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 4.6.2025 ha Parte_1 convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale , esponendo di aver contratto con CP_1 la stessa matrimonio concordatario il 16.6.2001 nel Comune di Merate e che da detta unione sono nati due figli, nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...], entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni.
Il sig. ha chiesto la pronuncia della separazione dalla moglie, nonché nulla disporsi sia Pt_1 in ordine al contributo al mantenimento della moglie, atteso che i coniugi sono autonomi e indipendenti e sia in ordine al concorso al mantenimento della prole a fronte dell'intervenuta indipendenza da parte di entrambi i figli maggiorenni.
Con decreto del 9.6.2025 il Presidente relatore, ha fissato udienza di comparizione personale delle parti al 9.10.2025.
Si è costituita in giudizio , aderendo alla domanda di separazione, ma contestando CP_1 quanto ex adverso dedotto dal ricorrente. In particolare la resistente ha chiesto disporsi che il padre continui a versare le spese ordinarie e straordinarie dei figli nella misura ritenuta di giustizia e nel caso in cui, continui a vivere con la madre, disporsi che venga ripartito al 50% l'assegno Per_2 unico tra le parti. Da ultimo ha chiesto disporsi a carico del marito e a favore della moglie l'assegno di mantenimento di euro 800.
Le parti hanno depositato le memorie di cui all'art. 473bis.17 c.p.c..
Comparsi entrambi i coniugi innanzi al Presidente del Tribunale gli stessi sono addivenuti a un accordo per il mutamento del titolo del ricorso da giudiziale in consensuale, alle condizioni indicate nel verbale di udienza redatto il 9.10.2025 e sopra riportate.
Il Tribunale, in camera di consiglio, ha trattenuto la causa per la decisione.
2. Consensualizzazione della vertenza.
La domanda si fonda sull'art. 151 c.c., che permette a ciascun coniuge di chiedere la separazione personale quando si verificano fatti da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Nel caso di specie, dato il contegno delle parti, deve escludersi che possa proseguire la comunione spirituale e materiale tra le parti, sicché la domanda sullo status deve senz'altro essere accolta.
Non v'è dubbio, pertanto, che debba essere pronunziata la separazione personale dei coniugi, alle condizioni indicate concordemente dalle parti nel verbale di udienza redatto il 9.10.2025, sopra riportate, da reputarsi conformi al loro interesse.
Alla consensualizzazione del ricorso consegue anche l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di , ogni diversa Parte_1 CP_1 istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA
la separazione dei coniugi e , sposati con rito concordatario Parte_1 CP_1 nel Comune di Merate il 16.06.2001 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2001, parte II, serie A, numero 16), autorizzandoli a vivere separatamente con mutuo rispetto;
OMOLOGA
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate come conclusioni congiunte
MANDA
alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MERATE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.)
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 28/10/2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio IA RE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio IA RE Presidente relatore dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 902/2025 promossa con ricorso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Verderio, Via Fiume Adda numero 3/A, con il patrocinio dell'avv. MARTINI FEDERICA,
ricorrente;
contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...], CP_1 C.F._2
Via Fiume Adda nr. 3/A, con il patrocinio dell'avv. MARSICO CLAUDIA,
resistente;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“pronunciare la separazione personale dei coniugi (matrimonio celebrato il 16.06.2001 a Merate, trascritto nel Registro degli atti di matrimoni Anno 2001, n. 16, Parte II, Serie A], in separazione dei beni,), autorizzandoli a vivere separati;
Dichiarare che i figli nata a [...] il [...] e , nato a [...]_2
Merate il 23.03.2006, sono entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti e, pertanto, nessun contributo al mantenimento è dovuto nei confronti degli stessi;
porre a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore della moglie dell'importo di Pt_1
€ 400,00 mensili, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat da versarsi il 10 di ogni mese con bonifico sul conto della moglie a partire dal mese di novembre, dando atto che per il mese di ottobre il sig. pagherà l'ultima rata del mutuo della casa. Pt_1
Le parti rinunciano alle ulteriori originarie domande.
Spese interamente compensate.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 4.6.2025 ha Parte_1 convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale , esponendo di aver contratto con CP_1 la stessa matrimonio concordatario il 16.6.2001 nel Comune di Merate e che da detta unione sono nati due figli, nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...], entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni.
Il sig. ha chiesto la pronuncia della separazione dalla moglie, nonché nulla disporsi sia Pt_1 in ordine al contributo al mantenimento della moglie, atteso che i coniugi sono autonomi e indipendenti e sia in ordine al concorso al mantenimento della prole a fronte dell'intervenuta indipendenza da parte di entrambi i figli maggiorenni.
Con decreto del 9.6.2025 il Presidente relatore, ha fissato udienza di comparizione personale delle parti al 9.10.2025.
Si è costituita in giudizio , aderendo alla domanda di separazione, ma contestando CP_1 quanto ex adverso dedotto dal ricorrente. In particolare la resistente ha chiesto disporsi che il padre continui a versare le spese ordinarie e straordinarie dei figli nella misura ritenuta di giustizia e nel caso in cui, continui a vivere con la madre, disporsi che venga ripartito al 50% l'assegno Per_2 unico tra le parti. Da ultimo ha chiesto disporsi a carico del marito e a favore della moglie l'assegno di mantenimento di euro 800.
Le parti hanno depositato le memorie di cui all'art. 473bis.17 c.p.c..
Comparsi entrambi i coniugi innanzi al Presidente del Tribunale gli stessi sono addivenuti a un accordo per il mutamento del titolo del ricorso da giudiziale in consensuale, alle condizioni indicate nel verbale di udienza redatto il 9.10.2025 e sopra riportate.
Il Tribunale, in camera di consiglio, ha trattenuto la causa per la decisione.
2. Consensualizzazione della vertenza.
La domanda si fonda sull'art. 151 c.c., che permette a ciascun coniuge di chiedere la separazione personale quando si verificano fatti da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Nel caso di specie, dato il contegno delle parti, deve escludersi che possa proseguire la comunione spirituale e materiale tra le parti, sicché la domanda sullo status deve senz'altro essere accolta.
Non v'è dubbio, pertanto, che debba essere pronunziata la separazione personale dei coniugi, alle condizioni indicate concordemente dalle parti nel verbale di udienza redatto il 9.10.2025, sopra riportate, da reputarsi conformi al loro interesse.
Alla consensualizzazione del ricorso consegue anche l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di , ogni diversa Parte_1 CP_1 istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA
la separazione dei coniugi e , sposati con rito concordatario Parte_1 CP_1 nel Comune di Merate il 16.06.2001 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2001, parte II, serie A, numero 16), autorizzandoli a vivere separatamente con mutuo rispetto;
OMOLOGA
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate come conclusioni congiunte
MANDA
alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MERATE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.)
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 28/10/2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio IA RE